CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 30 maggio 2012
658.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

C. 4925 Governo Legge comunitaria 2012.

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

  Ai commi 1 e 3, Allegato A, sopprimere la seguente direttiva: 2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri (scadenza 31 dicembre 2013).

  Conseguentemente:
   ai medesimi commi, Allegato B, aggiungere, in fine, la seguente direttiva: 2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri (scadenza 31 dicembre 2013);
   ai medesimi commi, Allegato A, aggiungere la seguente direttiva: 2011/97/UE del Consiglio, del 5 dicembre 2011, che modifica la direttiva 1999/31/CE per quanto riguarda i criteri specifici di stoccaggio del mercurio metallico considerato rifiuto (scadenza 15 marzo 2013).
1.2. Il Relatore.

  Ai commi 1 e 3, Allegato A, sopprimere la seguente direttiva: 2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri (scadenza 31 dicembre 2013).

  Conseguentemente, ai medesimi commi, Allegato B, aggiungere, in fine, la seguente direttiva: 2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri (scadenza 31 dicembre 2013).
1. 1. Porcino.

ART. 2.

  Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
   i) i decreti legislativi emanati in attuazione delle direttive dell'Unione europea di cui alla presente legge non possono contenere disposizioni recanti livelli di regolazione più restrittivi rispetto a quelli minimi richiesti dalle direttive medesime, salvo che tali disposizioni, adeguatamente motivate, risultino indispensabili per la tutela di interessi pubblici o per la regolamentazione di specifici settori.
  A tal fine sono individuati come livelli regolazione più restrittivi di regolazione a quelli minimi richiesti, l'introduzione o il mantenimento di requisiti, standard, obblighi e oneri non strettamente necessari per l'attuazione delle direttive, nonché di sanzioni, procedure o meccanismi operativi più gravosi rispetto a quanto previsto dalle direttive medesime e che, comportando un'applicazione non omogenea nei diversi stati membri, possano determinare uno svantaggio competitivo per le persone fisiche o giuridiche residenti o stabilite in Italia.
2. 1. Il Relatore.

ART. 4.

  Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Consultazione delle Camere su accordi e decisioni in materia economica e finanziaria).

  1. Dopo l'articolo 4-quater della legge 4 febbraio 2005, n. 11, è aggiunto il seguente:

Art. 4-quinquies.
(Consultazione delle Camere su accordi e decisioni in materia economica e finanziaria).

  1. Il Governo informa tempestivamente le Camere di ogni iniziativa volta all'adozione di atti normativi o alla conclusione di accordi o intese in materia economica e finanziaria tra gli Stati membri dell'Unione europea o tra quelli che hanno aderito alla moneta unica.
  2. Qualora il Governo intenda votare a favore di progetti normativi o aderire ad accordi o intese di cui al comma 1 che prevedano l'introduzione o il rafforzamento di vincoli di finanza pubblica e di politica economica ovvero la partecipazione a meccanismi di stabilizzazione che comportino l'erogazione di prestiti o la prestazione di garanzie, è tenuto ad acquisire il parere delle competenti commissioni parlamentari.
  3. Il parere di cui al comma 2 è espresso entro 10 giorni dalla trasmissione da parte del Governo di un progetto di decisione o di accordo. In casi di particolare e motivata urgenza il termine per l'espressione del parere è ridotto a 3 giorni.
  4. Nel caso in cui le competenti commissioni parlamentari esprimano un parere contrario sul progetto trasmesso ai sensi del comma 3 il Governo vota in senso contrario all'atto normativo o non aderisce all'accordo o intesa oggetto del parere.
  5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nel caso di accordi o intese concluse al di fuori delle disposizioni del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea nonché in caso di modifica di precedenti accordi o decisioni.
4. 01. Pini, Fava.

ART. 6.

  Sostituirlo con il seguente:

  Art. 6. – (Criterio direttivo di delega al Governo per il recepimento della direttiva 2011/51/UE per estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione ambientale). – Nella predisposizione dei decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2011, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, anche i seguenti criteri direttivi specifici:
   a) introdurre disposizioni che prevedano la revoca dello status di soggiornante di lungo periodo, ottenuto a titolo di protezione internazionale, nel caso in cui la medesima sia revocata o sia cessata o il suo rinnovo sia rifiutato in conformità dell'articolo 14, paragrafo 3, e dell'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2004/83/CE;
   b) prevedere che per i beneficiari di protezione internazionale il calcolo del periodo di soggiorno di cui al comma 1 dell'articolo 4 della direttiva 2003/109/CE parta dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale e che il periodo compreso tra la presentazione della domanda ed il riconoscimento venga considerato per intero;
   c) prevedere che per i beneficiari di protezione internazionale le condizioni per acquisire lo status di soggiornante di lungo periodo, previste all'articolo 5 della direttiva 2003/109/CE si attengano solo alla dimostrazione di un reddito sufficiente e che questo venga calcolato anche tenendo conto delle particolari circostanze di vulnerabilità in cui si possono trovare i beneficiari di protezione internazionale.
6. 2. Zaccaria, Farinone.

  Aggiungere, in fine, le seguenti parole: in conformità dell'articolo 14, paragrafo 3, e dell'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2004/83/CE.
6. 1. Il Relatore.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

  Art. 6-bis.(Criterio direttivo di delega al Governo per il recepimento della direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri). – 1. Nella predisposizione dei decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, anche il seguente criterio direttivo specifico: coordinare l'attuazione del capo IV della direttiva con le disposizioni della legge di cui all'articolo 81, sesto comma, della Costituzione, come sostituito dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, da approvare entro il 28 febbraio 2013, cui sono riservate in particolare l'istituzione di un organismo indipendente, al quale attribuire compiti di analisi e verifica degli andamenti di finanza pubblica e di valutazione sull'osservanza delle regole di bilancio, nonché l'introduzione di specifiche regole di bilancio.
6. 01. Porcino.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

  Art. 6-bis.(Criterio direttivo di delega al Governo per il recepimento della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 99/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento e del Consiglio). – 1. Nella predisposizione dei decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2011/83/UE concernente i diritti dei consumatori il Governo è tenuto a seguire , oltre ai principi e criteri direttivi di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, anche il seguente criterio direttivo specifico relativo agli obblighi del consumatore in caso di recesso di cui al considerando 47 e all'articolo 14 della medesima direttiva: introdurre disposizioni che consentano al consumatore di manipolare ed ispezionare i beni con le modalità e i limiti che gli sarebbero consentiti in un negozio.
6. 03. Mazzocchi, Razzi.

ART. 7.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58, recante attuazione della direttiva 2008/18/CE).

  1. All'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e successive modificazioni, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: «4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2013, gli invii di posta massiva sono esclusi dall'ambito del servizio universale».
* 7. 01. Lanzillotta.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58, recante attuazione della direttiva 2008/18/CE).

  1. All'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e successive modificazioni, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: «4-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2013, gli invii di posta massiva sono esclusi dall'ambito del servizio universale».
* 7. 018. Formichella.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58, recante attuazione della direttiva 2008/18/CE).

  1. All'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e successive modificazioni, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: «4-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2013, gli invii di posta massiva sono esclusi dall'ambito del servizio universale».
* 7. 020. Porcino, Monai.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58, recante attuazione della direttiva 2008/18/CE).

  1. In ottemperanza alla sentenza della Corte di Giustizia UE del 23 aprile 2009, causa C-357/2007, all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e successive modificazioni, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: «4-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2013, gli invii di posta massiva sono esclusi dall'ambito del servizio universale».
7. 016. Pini.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Modifica al decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, in materia di Composti Organici Volatili).

  1. Al comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161 e successive modificazioni, le parole: «, nei quattro anni successivi alle date ivi previste,» sono soppresse.
7. 02. Vignali.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Dimostrabilità dell'avvenuta esportazione).

  1. All'articolo 8, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, recante Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni, dopo le parole «dall'ufficio doganale o dall'ufficio postale su un esemplare della fattura» sono aggiunte le seguenti: «o da equivalente documentazione doganale, anche telematica, che comprovi l'uscita dei beni dal territorio comunitario».
7. 03. Vignali.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in materia di produzione di materie prime farmacologicamente attive).

  1. All'articolo 67, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
  «4-bis. La produzione di materie prime farmacologicamente attive (API), da utilizzare esclusivamente nella produzione di medicinali sperimentali utilizzati nelle sperimentazioni cliniche, può essere effettuata in reparto che opera nel rispetto delle norme di buona fabbricazione di un'officina autorizzata alla produzione di API, previa notifica all'AIFA».
7. 04. Vignali.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Integrazione al Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 206, in materia di «Attuazione della Direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della Direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania» e in recepimento dell'articolo 28 della Direttiva 2005/36/CE).

  1. All'articolo 36 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
  «7. Altresì le regioni e le province autonome rilasciano il diploma di formazione specifica in medicina generale al medico-chirurgo abilitato all'esercizio professionale che ne faccia richiesta purché in possesso di un diploma di medico specialista ai sensi dell'Allegato V punti 5.1.2 e 5.1.3 del presente decreto e di una esperienza professionale di almeno 3200 ore svolta anche non continuativamente in seno a un ambulatorio di medicina generale o in un centro in cui si dispensano cure primarie o nell'ambito di ogni altra attività equipollente. Le Regioni e le Province autonome rilasciano il suddetto diploma senza contingentamento e entro e non oltre i novanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta da parte del medico interessato».
7. 05. Schirru.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

  1. Al fine di assicurare la conformità dell'ordinamento italiano alle previsioni dei Regolamenti CE n. 994/98 e quindi n. 2204/02 in tema di definizione del regime di applicabilità delle soglie de minimis agli aiuti di stato in favore dell'occupazione, la disposizione dell'articolo 7, comma 10, della legge n. 388 del 2000 nonché le restanti disposizioni del medesimo articolo 7 e quelle dell'articolo 63 della legge n. 289 del 2002 sono interpretate nel senso in cui ai benefici ivi previsti relativamente al credito d'imposta per i nuovi assunti non si applica il regime de minimis di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C68/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C68 del 6 marzo 1996 allorquando ricorrano le condizioni previste dal Regolamento CE 2204/2002.
7. 06. Ciccioli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

  1. Al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:
  «Art. 16 – (Responsabilità nell'attività di memorizzazione di informazioni – hosting). – 1. Nella prestazione di un servizio della società dell'informazione, consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non è responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore:
   a) non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività o l'informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze in base ai quali un operatore economico diligente avrebbe dovuto constatare l'illiceità dell'attività o dell'informazione, avvalendosi a tal fine di tutte le informazioni di cui disponga, comprese quelle che gli siano state trasmesse dal titolare del diritto violato;
   b) non appena venuto a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti o in qualsiasi altro modo, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso.

  2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano se il destinatario del servizio agisce sotto l'autorità o il controllo del prestatore.
  3. L'autorità giudiziaria o quella amministrativa competente può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attività di cui al comma 1, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse e adotti misure che contribuiscano in modo effettivo a prevenire nuove violazioni e che siano effettive, proporzionate, dissuasive e non creino ostacoli al commercio legittimo, anche imponendo al prestatore obblighi di sorveglianza in casi specifici, in particolare in relazione a prodotti che possono essere pericolosi per la salute o il cui commercio costituisca reato, e fermo restando il divieto di imporre al prestatore di predisporre un sistema di filtraggio di tutte le comunicazioni elettroniche che transitano per i suoi servizi, in particolare mediante programmi “peer-to-peer”, che si applichi indistintamente a tutta la sua clientela, a titolo preventivo, a sue spese esclusive e senza limiti di tempo»;
   b) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:
  «Art. 17. – (Assenza dell'obbligo generale di sorveglianza). – 1. Nella prestazione dei servizi di cui agli articoli 14, 15 e 16, il prestatore non è assoggettato ad un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza, né ad un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite.
  2. Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 16, il prestatore è comunque tenuto:
   a) ad informare senza indugio l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza, qualora sia a conoscenza di presunte attività o informazioni illecite riguardanti un suo destinatario del servizio della società dell'informazione;
   b) a fornire senza indugio, a richiesta delle autorità competenti, le informazioni in suo possesso che consentano l'identificazione del destinatario dei suoi servizi con cui ha accordi di memorizzazione dei dati, al fine di individuare e prevenire attività illecite.

  3. Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui non abbia agito prontamente per rimuovere le informazioni o le attività illecite o per disabilitare l'accesso a detti contenuti non appena sia informato o si renda conto di tale illiceità.
  4. In ogni caso le esenzioni e le deroghe in materia di responsabilità previste dal presente decreto non si applicano, cosicché trovano in tal caso applicazione tutte le regole ordinarie:
   a) al prestatore che deliberatamente collabori con un destinatario del suo servizio al fine di commettere atti illeciti;
   b) al prestatore che non svolga un ruolo meramente tecnico, automatico e passivo, il che implica che detto prestatore non conosca né controlli le informazioni trasmesse o memorizzate, ed in particolare al prestatore che metta a disposizione del destinatario dei suoi servizi oggetto del presente decreto, o comunque fornisca o presti a suo favore, anche strumenti o servizi di carattere promozionale, ovvero adotti modalità di presentazione delle informazioni non necessarie ai fini dell'espletamento dei servizi oggetto del presente decreto, che siano idonei ad agevolare o promuovere la messa in commercio di prodotti o servizi ad opera del destinatario del servizio, o presti un'assistenza consistente segnatamente nell'ottimizzare la presentazione di offerte in vendita e nel promuovere tali offerte;
   c) al prestatore che non abbia adempiuto al dovere di diligenza che è ragionevole attendersi da esso ed è previsto dal diritto al fine di individuare e prevenire taluni tipi di attività illecite e che comprende tra l'altro l'adozione di misure che gli consentano di procedere all'identificazione dei destinatari dei suoi servizi che agiscano nel commercio, fornendo le relative informazioni all'autorità giudiziaria o alle autorità amministrative competenti che le richiedano.

  5. Le esenzioni e le deroghe in materia di responsabilità previste dal presente decreto lasciano impregiudicata la possibilità di esercitare nei confronti del prestatore azioni inibitorie di altro tipo, e segnatamente le azioni inibitorie previste dal decreto legislativo 10 febbraio 2005 n. 30 e dalla legge 22 aprile 1941 n. 633, che obblighino a porre fine a una violazione di diritti della proprietà industriale o intellettuale o ad impedirla, anche con la rimozione dell'informazione illecita o la disabilitazione dell'accesso alla medesima».
7. 07. Fava, Pini, Rainieri.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

  «Art. 7-bis.(Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno). – 1. All'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono aggiunte, in fine, le parole: «nonché alle attività connesse con l'esercizio di impresa nel settore turistico balneare, ivi comprese le attività connesse con l'esercizio di impresa turistico-ricettiva all'aria aperta, quali i campeggi, i ristoranti, i villaggi turistici e gli stabilimenti balneari, comunque operanti nelle aree demaniali in concessione».
7. 08. Pini.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

  «Art. 7-bis. – (Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 194 del 2008). – 1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge del 27 luglio 2000, n. 212, il comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, deve essere interpretato nel senso che sono esclusi dal pagamento delle tariffe previste per i controlli sanitari obbligatori gli imprenditori agricoli ed i soggetti ad essi equiparati sulla base del nostro ordinamento, per l'esercizio delle attività descritte dall'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le attività connesse, ad eccezione di quelle per le quali lo Stato membro deve assicurare la riscossione di una tassa ai sensi dell'articolo 27 del regolamento CE/882/2004 ed espressamente indicate negli allegati IV e V del medesimo regolamento comunitario».
7. 09. Pini.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
  «7-bis – 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 37 del codice della navigazione è aggiunto il seguente:
  3-bis. Il concessionario subentrante è obbligato a corrispondere al concessionario uscente un indennizzo pari al valore dell'azienda compresi i manufatti, le strutture e le attrezzature esistenti nella concessione ed impiegate nell'attività. La consegna dell'area demaniale è condizionata all'avvenuta corresponsione dell'indennità».
7. 010. Pini.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
  «Art. 7-bis.
(Modificazioni al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).

  1. Dopo l'articolo 61 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, è inserito il seguente:
  «Art. 61-bis. – (Prestazione di servizi multidisciplinari nel settore edilizio da parte degli esercenti la professione di geometra). – 1. Al fine di eliminare le restrizioni non giustificate alla prestazione di servizi multidisciplinari nel settore edile da parte degli esercenti la professione di geometra, sono consentite agli iscritti all'albo dei geometri e geometri laureati le seguenti attività, fermo restando le competenze già contemplate dalle vigenti leggi:
   a) la progettazione, la direzione e la vigilanza di costruzioni civili in relazione ai manufatti, quand'anche richiedano l'uso di conglomerato cementizio, semplice o precompresso e con armature di ferro, che presentino volumetria pari o inferiore a 5.000 metri cubi fuori terra ed abbiano le seguenti dimensioni strutturali, con esclusione dei sottotetti, qualora adibiti a volumi tecnici, soffitte o altri locali non abitabili:
    1) in zona a rischio sismico non elevato, zona sismica 3 o 4, come definita dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274, non più di tre piani fuori terra oltre ai due piani interrati o seminterrati;
    2) in zona a rischio sismico elevato, zona sismica 1 o 2, come definita dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274, non più di due piani fuori terra, oltre ai due piani interrati o seminterrati;
   b) la progettazione, la direzione e la vigilanza di costruzioni destinate ad attività agricole, produttive, commerciali, terziarie, ricettive e ad esse assimilabili, in relazione ai manufatti, quand'anche richiedano l'uso di conglomerato cementizio, semplice o precompresso e con armature di ferro, anche a struttura prefabbricata, che abbiano le seguenti dimensioni strutturali:
    1) in zona a rischio sismico non elevato, zona sismica 3 o 4, come definita dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274: superficie coperta pari o inferiore a 10.000 metri quadrati, non più di due piani fuori terra oltre ai due piani interrati o seminterrati;
    2) in zona a rischio sismico elevato, zona sismica l o 2, come definita dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274: superficie coperta pari o inferiore a 6.000 metri quadrati, non più di due piani fuori terra oltre ai due piani interrati o seminterrati.

  2. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono adottate le norme per la sua attuazione».
7. 011. Pini.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio in attuazione della direttiva 79/409/CEE).

  1. All'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 5-bis, l'ultimo periodo è soppresso;
   b) al comma 7-bis, l'ultimo periodo è soppresso;

  2. All'articolo 18, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il sesto ed il settimo periodo sono sostituiti dal seguente: «Ferme restando le disposizioni relative agli ungulati, le regioni possono modificare i termini di cui al presente comma in relazione a specie determinate e, allo scopo, sono obbligate ad acquisire il vincolante parere preventivo di validazione dell'ISPRA delle analisi scientifiche prodotte a sostegno delle modifiche da apportare, che dovrà essere reso entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta».

  3. All'articolo 20 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Le autorizzazioni per le attività di cui al comma 1 sono rilasciate dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali acquisito il parere non vincolante dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), nel rispetto delle convenzioni internazionali. Nel caso di specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali consulta preventivamente anche la Commissione europea».
7. 012. Pini, Consiglio.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.
(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157).

  1. Al fine di garantire che la disciplina del prelievo venatorio sia pienamente integrata con le disposizioni di cui al Titolo V, parte seconda, della Costituzione e con le disposizioni contenute nelle direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 e 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 5, comma 7, la parola: «inamovibile» è soppressa;
   b) all'articolo 14, i commi da 3 a 7 sono sostituiti dai seguenti:
  «3. Le Regioni stabiliscono con periodicità quinquennale, sulla base dei dati censuari, l'indice di densità venatoria minima per ogni ambito territoriale di caccia (ATC). Tale indice è costituito dal rapporto fra il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, ed il territorio agro-silvo-pastorale nazionale, senza tenere conto del numero dei cacciatori in ogni ATC, di qualsiasi provincia dello Stato italiano per la sola caccia alla migratoria. Le richieste sono da inoltrare ad ogni ATC entro il 30 marzo, con un contributo spese del tesserino venatorio per solo l'attività migratoria di euro 20,00.

  4. Le Regioni stabiliscono altresì l'indice di densità venatoria minima per il territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi che è organizzato in comprensori secondo le consuetudini e tradizioni locali. Tale indice è costituito dal rapporto tra il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, e il territorio regionale compreso, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, nella zona faunistica delle Alpi.
  5. Sulla base di norme regionali, ogni cacciatore, previa domanda all'amministrazione competente, ha diritto all'accesso in un ambito territoriale di caccia o in un comprensorio alpino compreso nella regione in cui risiede e può aver accesso ad altri ambiti o ad altri comprensori anche compresi in una diversa regione, previo consenso dei relativi organi di gestione.
  6. Entro il 30 novembre 2012 i cacciatori comunicano alla provincia di residenza la propria opzione ai sensi dell'articolo 12. Entro il 31 dicembre 2012 le province trasmettono i relativi dati alla Regione di residenza.
  7. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 6, la Regione comunica alle province gli indici di densità minima di cui ai commi 3 e 4. Nei successivi novanta giorni le regioni approvano e pubblicano il piano faunistico-venatorio e il regolamento di attuazione. Il regolamento di attuazione del piano faunistico-venatorio deve prevedere, tra l'altro, le modalità di prima costituzione degli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, la loro durata in carica nonché le norme relative alla loro prima elezione e ai successivi rinnovi. Le regioni provvedono ad eventuali modifiche o revisioni del piano faunistico-venatorio e del regolamento di attuazione con periodicità quinquennale.»
   c) all'articolo 18 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al comma 1:
     1.1) lettera a), le parole: «quaglia (Coturnix coturnix); tortora (Streptopeia turtur)» sono soppresse;
     1.2) lettera b), sono aggiunte, in fine, le parole: «storno (Sturnus vulgaris), fringuello (Fringilla coelebs);
     1.3) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
  «e-bis) specie cacciabili dal 18 agosto al 31 dicembre: quaglia (Coturnix coturnix); tortora (Streptopeia turtur)»;
    2) al comma 2, il primo, secondo e terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali, anche al fine di garantire la tutela delle specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE nel periodo di nidificazione e durante le fasi di riproduzione e di dipendenza e, nei confronti delle specie migratrici, durante il periodo di riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione. Le regioni autorizzano le modifiche previo parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). I termini devono comunque garantire il rispetto della direttiva 79/409/CEE per le specie in essa tutelate».
   d) il comma 4 dell'articolo 19-bis è sostituito dal seguente:
  «4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro per gli Affari regionali, il turismo e lo sport nonché il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in caso di accertata violazione della direttiva 409/79/CEE nei provvedimenti adottati dalle regioni aventi ad oggetto il prelievo in deroga provvede a diffidarle ad adottare le necessarie modifiche per assicurare la conformità degli stessi alla presente legge e alla normativa comunitaria».
   e) all'articolo 23, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
  «5-bis: La tassa di cui al comma 1 è ridotta nella misura minima del 50 per cento per i soggetti ultra sessantacinquenni ed i portatori di handicap».
   f) all'articolo 30, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) alla lettera c), le parole: «da euro 1.032 a euro 6.197» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 1.500 a euro 8.000»;
    2) la lettera h) è sostituita dalla seguente:
  «h) l'ammenda fino ad euro 1549 per chi esercita l'attività venatoria usando a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati o legati per le ali».
   g) all'articolo 31, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
  «h-bis) sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000 per chi esercita la caccia con l'ausilio di richiami vietati di cui all'articolo 21, comma 1, lettera r). Nel caso di tale infrazione si applica altresì la misura della confisca di tali richiami»;
    3) la lettera g) è sostituita dalla seguente:
  «g) sanzione amministrativa da euro 103 ad euro 619 per chi esercita l'attività venatoria in violazione degli orari consentiti o abbatte, cattura o detiene esemplari di specie ammesse al prelievo in deroga, ai sensi dell'articolo 19-bis, in numero eccedente il limite previsto per ogni singola specie. La stessa sanzione si applica a chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita ed a chi esercita l'attività venatoria utilizzando mezzi vietati. Se le violazioni sono nuovamente commesse si applica la sanzione da euro 206 ad euro 1.238».
7. 013. Pini, Consiglio.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

  «7-bis (Modifiche al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385). – 1. All'articolo 19, comma 1, del testo unico in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La misura del 10 per cento di cui al periodo precedente è ridotta al 5 per cento qualora la quota dei diritti di voto o del capitale sia detenuta da fondi sovrani, come individuati dalla comunicazione della Commissione (COM(2008)115), nonché dalla regolamentazione adottata in sede di Fondo monetario internazionale (FMI) e di Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), che facciano riferimento a Stati extracomunitari”».
7. 014. Fugatti, Pini, Consiglio.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Prodotti alimentari destinati al consumo umano).

  1. Tutti gli additivi ed estratti alimentari autorizzati e le loro condizioni di utilizzazione sono armonizzati a livello europeo, al fine di proteggere la salute dei consumatori e garantire la libera circolazione dei prodotti alimentari all'interno dell'Unione europea.
  2. Le disposizioni contenute nei regolamenti e direttive in merito all'utilizzo nella produzione e conseguente commercializzazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano tal quali, ovvero quali ingredienti, ovvero quali additivi e/o estratti alimentari utilizzati come ingredienti durante la produzione o la preparazione di prodotti alimentari, sono immediatamente applicabili all'interno del territorio della Repubblica italiana senza necessità di recepimento e/o di atti amministrativi.
7. 015. Pini, Consiglio.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Modifiche agli articoli 28 e 29 della legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2007).

  1. All'articolo 28, comma 1, alinea, della legge 25 febbraio 2008, n. 34, le parole: «entro il termine di dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti «entro il 31 luglio 2012».
  2. L'articolo 29 della legge 25 febbraio 2008, n. 34, è sostituito dal seguente:
  «Art. 29. – (Princìpi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato). – 1. Il Governo adotta, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali stabiliti dalle disposizioni di cui all'articolo 2, nonché delle disposizioni previste dalla decisione quadro medesima, nelle parti in cui non richiedono uno specifico adattamento dell'ordinamento italiano, e sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:
   a) introdurre nel libro II, titolo VIII, capo II, del codice penale la fattispecie criminosa specifica di corruzione in affari privati che punisca con la reclusione da uno a cinque anni la condotta di chi, nell'ambito di attività professionali, intenzionalmente sollecita o riceve, per sé o per un terzo, direttamente o tramite un intermediario, un indebito vantaggio di qualsiasi natura, oppure accetta la promessa di tale vantaggio, nello svolgimento di funzioni direttive o lavorative non meramente esecutive per conto di una entità del settore privato, per compiere o omettere un atto, in violazione di un dovere, sempreché tale condotta comporti o possa comportare distorsioni di concorrenza riguardo all'acquisizione di beni o servizi commerciali;
   b) prevedere la punibilità con la stessa pena anche di colui che, intenzionalmente, nell'ambito di attività professionali, direttamente o tramite intermediario, dà, offre o promette il vantaggio di cui alla lettera a);
   c) introdurre nel libro II, titolo VIII, capo II, del codice penale e fra i reati di cui alla sezione III del capo I del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche la fattispecie criminosa di istigazione alla corruzione in affari privati, con la previsione di una riduzione di pena qualora l'offerta, la promessa o la sollecitazione alla promessa non siano state accettate;
   d) introdurre fra i reati di cui alla sezione III del capo I del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, le fattispecie criminose di cui alle lettere a) e b), con la previsione di adeguate sanzioni pecuniarie e interdittive nei confronti delle entità nel cui interesse o vantaggio sia stato posto in essere il reato».
7. 017. Pini.

ALLEGATO 2

DL 57/2012: Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese. (Nuovo testo C. 5194 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),
   esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 5194 Governo recante «DL 57/2012: Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese»;
   rilevato che il provvedimento d'urgenza – attraverso un differimento del termine per l'adozione dei regolamenti, previsti dall'articolo 3, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, finalizzati a consentire il coordinamento tra le disposizioni dello stesso decreto con la legislazione speciale relativa alle attività lavorative a bordo delle navi, in ambito portuale, e per il settore delle navi da pesca, nonché l'armonizzazione delle disposizioni tecniche di cui ai titoli dal II al XII del medesimo decreto n. 81/2008 con la disciplina in tema di trasporto ferroviario – è volto a scongiurare i rischi che si sarebbero venuti a creare a seguito dell'abrogazione delle discipline speciali relative ai settori ferroviario, marittimo e portuale, in assenza di regolamenti di coordinamento tra la disciplina recata dal medesimo decreto legislativo e le normative speciali concernenti i citati settori;
   ricordato peraltro che il 29 settembre 2011 la Commissione ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (procedura di infrazione 2010/4227), per non corretto recepimento, nel decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, della direttiva 89/391/CEE relativa all'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro;
   preso atto – sulla base di quanto dichiarato dal rappresentante del Governo dinnanzi alle Commissioni riunite XI (Lavoro) e XII (Affari sociali), nella seduta del 24 maggio 2012 – che il Dipartimento delle politiche europee della Presidenza del Consiglio, con nota del 5 dicembre 2012, ha trasmesso alla Commissione europea una nota esplicativa in ordine alla normativa oggetto di contestazione e che in data 16 maggio 2012 sono state elaborate da parte della Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le procedure standardizzate specificamente previste per le piccole imprese e che in tempi brevi verrà adottato il decreto interministeriale che recepisce tali procedure;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.