CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 30 maggio 2012
658.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Norme in materia di bevande analcoliche a base di frutta. Testo unificato C. 4108 D'Ippolito Vitale e abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XII Commissione,
   esaminato, per le parti competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 4108 D'Ippolito Vitale e abbinate, recante «Norme in materia di bevande analcoliche a base di frutta»;
   ritenuto opportuno che il logo nazionale, previsto all'articolo 6, faccia riferimento, oltre che alla provenienza italiana, anche, e più specificamente, alla provenienza regionale;
   apprezzata l'importanza, evidenziata nell'articolo 7, di promuovere sui mercati internazionali e sul mercato nazionale la valorizzazione delle bevande analcoliche a base di frutta e dei succhi di frutta con il logo nazionale, alla quale andrebbero associate campagne anche a livello scolastico per la promozione dell'educazione alimentare, in particolare nei bambini;
   apprezzate le finalità dell'articolo 8 che, nel prevedere un potenziamento dei controlli antifrode, è volto anche a tutelare in maniera sempre più incisiva la salute dei consumatori,
   esprime:

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 2

7-00820 Murer: Iniziative a tutela delle donne vittime di violenza.
7-00862 Farina Coscioni: Iniziative a tutela delle donne vittime di violenza.
7-00865 Laura Molteni: Iniziative a tutela delle donne vittime di violenza.
7-00868 Binetti: Iniziative a tutela delle donne vittime di violenza.
7-00869 Barani: Iniziative a tutela delle donne vittime di violenza.
7-00873 Palagiano: Iniziative a tutela delle donne vittime di violenza.

PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO DELLE RISOLUZIONI PRESENTATA DAL DEPUTATO MURER

  La XII Commissione,
   premesso che:
    l'Organizzazione mondiale della sanità definisce la violenza contro le donne come «l'uso intenzionale della forza fisica o del potere, o della minaccia di tale uso, rivolto contro se stessi, contro un'altra persona, che produca o sia molto probabile che possa produrre lesioni fisiche, morte, danni psicologici, danni allo sviluppo, privazioni»;
    l'ultima indagine ISTAT risalente all'ormai lontano 2006, condotta in seguito a una convenzione con il Ministero per i diritti e le pari opportunità, ha dimostrato che le donne italiane tra i 16 e i 70 anni vittime di violenza fisica o sessuale nel corso della vita sono stimate in 6.743.000 e, in particolare, circa un milione di donne ha subìto stupri o tentati stupri e che il 14,3 per cento delle donne, che abbiano o abbiano avuto un rapporto di coppia, ha subìto almeno una violenza fisica o sessuale dal partner;
    come rivela l'indagine le più numerose ad essere colpite sono le donne più giovani, quelle tra i 16 e i 24 anni, ma nella quasi totalità dei casi le violenze non sono denunciate: il 96 per cento delle donne non parla con nessuno delle violenze subite. I maggiori responsabili delle aggressioni sono i partner, artefici della quota più elevata di tutte le forme di violenza fisica, mentre tra le violenze in famiglia, i maggiori responsabili risultano gli zii;
    nel marzo 2010, il Parlamento europeo ha approvato una relazione sulla violenza contro le donne in Europa, nella quale sono formulate una serie di proposte. In particolare, il Parlamento europeo ha considerato come spesso la violenza sessuale avviene tra le mura domestiche, in famiglia, e come in tali casi quasi mai la vittima ha la forza di denunciare il proprio compagno;
    solo quando la violenza arriva ai figli il muro d'omertà si rompe e la donna esce allo scoperto. Ma il danno indiretto recato ai bambini, nell'arco dei primi 15 anni di vita, è tale da indurre i figli a negare il desiderio di formare una famiglia e di avere una relazione sana di coppia; Pag. 168
    la violenza contro le donne è una violenza di genere riconosciuta oggi dalla comunità internazionale come una violazione fondamentale dei diritti umani, dal semplice schiaffo all'omicidio, le donne continuano ad essere vittime di violenza secondo numeri che mal si conciliano con la nostra ambiziosa pretesa di considerarci un popolo civile;
    in molti Stati, Italia inclusa, lo stupro è, salvo poche eccezioni, perseguito solo su querela di parte e non d'ufficio. Così, se una donna è ricoverata in ospedale ed i medici arrivano alla conclusione che è stata violentata, anche se le evidenze scientifiche sono chiare, senza una denuncia la magistratura avrà le mani legate e lo stupratore la farà franca, libero di stuprare ancora. Eppure, la violenza non è mai un fatto privato tra aggressore e vittima, perché chi compie un atto di violenza sessuale spesso lo ripeterà o proverà a ripeterlo mettendo a repentaglio la vita e la libertà di altre donne. Per questo, in sede europea, sono sempre più numerosi coloro che si battono affinché in tutta Europa la violenza sessuale sia sempre perseguibile d'ufficio indipendentemente da una denuncia della vittima;
    occorre, dunque dare piena e concreta attuazione al piano nazionale antiviolenza e questo tramite un approccio che non si limiti solo e soltanto all'aspetto repressivo, anche se l'inasprimento delle pene e la certezza e nell'applicazione della pena per chi commette tali reati è sicuramente un punto necessario e fermo per poter scardinare tali comportamenti che affondano la proprie radici nell'assenza di una cultura del rispetto della persona e dei diritti umani inviolabili, in un clima che tollera l'uso del corpo femminile come un oggetto in vendita, che non educa i giovani a vivere con consapevolezza il rapporto tra i sessi ma investa soprattutto su una rete integrata di politiche fondate sulla prevenzione, protezione e rieducazione e quindi da proposte immediate, quali ad esempio l'inquadramento giuridico e il potenziamento dei centri antiviolenza; centri che non solo non sono presenti capillarmente su tutto il territorio nazionale ma che hanno subito tagli pesantissimi e che sopravvivono grazie a finanziamenti una tantum che al momento ne possono garantire un'operatività limata;
    è necessario e urgente che Governo e Parlamento uniscano sforzi ed intenti al fine di addivenire, nei tempi più ristretti possibili, alla predisposizione di una vera e propria legge quadro sul tema della violenza contro le donne, che in particolare definisca la violenza di genere e violenza assistita (in presenza di minori) conformemente agli standard internazionali, che contempli e coordini sia interventi di tipo penale e repressivo sia azioni integrate volte alla prevenzione culturale e sociale del fenomeno, alla rimozione di stereotipi, alla formazione permanente di tutti gli operatori coinvolti, e al sostegno reale alle vittime della violenza,

impegna il Governo:

   ad accelerare l'iter per l'adesione, in tempi brevi, dell'Italia alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta ad Istanbul l'11 maggio 2011;
   a valutare l'opportunità di istituire un Osservatorio nazionale sulla violenza di genere che monitori gli episodi di violenza e renda più incisive le misure di contrasto;
   ad individuare tutte le risorse finanziarie atte a ripristinare la dotazione del fondo contro la violenza alle donne, istituito dall'articolo 2, comma 463, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008), finalizzato alla prevenzione, all'informazione, alla sensibilizzazione nei confronti del fenomeno della violenza contro le donne, nonché al sostegno dei centri antiviolenza e delle case-rifugio definendo linee guida per la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che portino ad un equa presenza di tale rete su tutto il territorio nazionale ed a un monitoraggio costante delle azioni; Pag. 169
   a promuovere la piena attuazione delle politiche integrate di assistenza sociosanitaria alla donna elaborate a livello nazionale, attraverso il ricorso ad intese ed accordi da stipularsi presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, quale strumento di definizione di comuni obiettivi e linee di indirizzo atte a garantire più elevati livelli di assistenza alla donna vittima di violenza;
   a promuovere, insieme alle regioni, ognuno per le proprie competenze, un piano formativo uniforme su tutto il territorio nazionale e corsi d'aggiornamento, avvalendosi anche di formatrici e formatori provenienti dalle realtà istituzionali (sanitarie, giudiziarie, sociali) già operanti e dai centri antiviolenza, dall'associazionismo femminile e dal privato sociale, che abbiano come obiettivo la sensibilizzazione di tutti gli operatori sanitari ospedalieri e territoriali per il riconoscimento e per una adeguata accoglienza delle vittime, al fine di indurre una minore tolleranza nei confronti di questo tipo di sopruso, predisponendo un atteggiamento protettivo nei confronti delle vittime ed una maggiore propensione alle azioni per limitare la diffusione e le conseguenze della violenza (morti e lesioni evitabili);
   alla luce della diffusione del fenomeno, ad avviare un'organica risposta, rendendo omogeneo lo sviluppo di servizi idonei all'assistenza alle vittime di violenza sessuale e domestica presso i pronto soccorso ospedalieri come ambito privilegiato per l'apertura di sportelli dedicati e a promuovere la formazione capillare del personale sanitario nonché a delineare linee guida che definiscano le modalità di assegnazione del triage che consenta una presa in carico delle vittime con tempi di attesa ridotta e con modalità specifiche che salvaguardino e proteggano la persona vittima di violenza che abbia avuto la forza di rivolgersi ad una struttura ospedaliera, anche, ad esempio, estendendo a livello nazionale, il progetto già in essere in alcune ASL della regione Toscana che hanno inserito oltre ai codici già in uso nei pronto soccorso per indicare il livello di gravità (bianco, giallo, rosso, e altro) anche il codice rosa che viene assegnato (da personale addestrato a riconoscerle anche se queste non lo dichiarano) alle vittime di violenza: donne, ma non solo: bambini, anziani, extracomunitari, omosessuali, eccetera. Al codice rosa è dedicata una stanza apposita nel pronto soccorso e, non appena il codice scatta, entra in funzione una task force composta da personale sanitario (medici, infermieri, psicologi), ma anche da forze dell'ordine, che si attivano subito per l'individuazione dell'autore della violenza;
   a promuovere, insieme alle regioni la piena integrazione tra gli sportelli dei pronto soccorso e la rete territoriale (centri antiviolenza, case rifugio, medici di base);
   a predisporre tutte le iniziative necessarie, per quanto di competenza, affinché i medici di medicina generale siano uno degli interlocutori qualificati alla presa in carico delle persone vittime di violenza capaci di fornire tutti gli strumenti informativi necessari, quali i numeri di riferimento dei centri antiviolenza presenti sul territorio, il numero nazionale 1522 e i numeri delle case protette, promuovendo altresì corsi di formazione professionale.

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ALLEGATO 3

Modifica dell'articolo 157 del decreto legislativo n. 219/2006, in materia di raccolta di medicinali inutilizzati o scaduti, e altre disposizioni concernenti la donazione di medicinali e la loro utilizzazione e distribuzione da parte di organizzazioni senza fini di lucro. C. 4771 Di Virgilio.

EMENDAMENTI

ART. 1.

  Al comma 1, capoverso «Art. 157», sostituire la rubrica con la seguente: (Donazione di medicinali e raccolta di medicinali inutilizzati o scaduti).
1. 5. Palagiano.

  Al comma 1, capoverso «Art. 157», sostituire la rubrica con la seguente: (Raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti e donazione di medicinali).
1. 5. Palagiano (nuova formulazione).
(Approvato)

  Al comma 1, capoverso «Art. 157», comma 1, dopo le parole: province autonome di Trento e di Bolzano, aggiungere le seguenti: da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,.
1. 6. Miotto.
(Approvato)

  Al comma 1, capoverso «Art. 157», comma 1, ovunque ricorra nel testo dell'articolato, sostituire la parola: inutilizzati con le seguenti: non utilizzati.
1. 1. Il relatore.
(Approvato)

  Al comma 1, capoverso «Art. 157», sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono individuate modalità che rendono possibile la donazione a organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e l'utilizzazione da parte di queste di medicinali non utilizzati, correttamente conservati e ancora nel periodo di validità, nonché privi del bollino ottico, con esclusione di medicinali da conservare in frigorifero a temperature controllate e quelli dispensabili soltanto in strutture ospedaliere.
1. 3. Il relatore.

  Al comma 1, capoverso «Art. 157», sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono individuate modalità che rendono possibile la donazione a organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e l'utilizzazione da parte di queste di medicinali non utilizzati, in confezioni integre, correttamente conservati e ancora nel periodo di validità, tali da garantire la qualità, la sicurezza e l'efficacia originaria, nonché privi del bollino ottico, con esclusione di medicinali da conservare in frigorifero a temperature controllate e quelli dispensabili soltanto in strutture ospedaliere.
1. 3. Il relatore (nuova formulazione).
(Approvato)

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  Al comma 1, capoverso «Art. 157», comma 2, dopo la parola: inutilizzati aggiungere le seguenti: in confezioni integre.
1. 7. Miotto.

  Al comma 1, capoverso «Art. 157», comma 2, dopo le parole: periodo di validità, aggiungere le seguenti: tali da garantire la qualità, la sicurezza e l'efficacia originaria,.
1. 8. Palagiano.

  Al comma 1, capoverso «Art. 157», comma 2, aggiungere, in fine, le parole: nonché dei farmaci dispensabili unicamente in strutture ospedaliere.
1. 9. Palagiano.

  Al comma 1, capoverso «Art. 157», comma 3, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   c) regolamentare criteri e strumenti di eventuale riconfezionamento, da parte delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), dei medicinali ricevuti in donazione.
1. 2. Il relatore.

  Al comma 1, capoverso «Art. 157», comma 3, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
  c) prevedere che il riconfezionamento non deve alterare lo stato originario del medicinale o esser tale da nuocere all'integrità del prodotto o alla reputazione del marchio e che le operazioni di riconfezionamento, per conto delle ONLUS, possono essere svolte solo in officine autorizzate e sottoposte a controllo dell'Agenzia Italiana per il Farmaco in regime di GMP (Good Manufacturing Pratices).
1. 2. Il relatore (nuova formulazione).
(Approvato)

ART. 2.

  Al comma 1, sostituire le parole: distribuzione gratuita con le seguenti: distribuzione unicamente gratuita.
2. 1. Palagiano.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. I medicinali possono essere distribuiti o dispensati ai soggetti indigenti o bisognosi esclusivamente dalle ONLUS di cui al comma 1 ovvero dagli enti assistenziali che operano a livello locale per dispensare il farmaco, unicamente avvalendosi dell'opera e sotto la supervisione di un laureato in farmacia abilitato all'esercizio della professione, che è responsabile del controllo delle eventuali prescrizioni in caso di distribuzione di farmaci vendibili solo dietro presentazione di ricetta medica.
2. 2. Palagiano.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  3. La distribuzione o la dispensazione dei farmaci deve essere effettuata alla presenza e con l'assistenza di un farmacista abilitato all'esercizio della professione ed iscritto al relativo ordine.
2. 3. Laura Molteni, Meroni, Fabi.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Alle ONLUS di cui al comma 1 è vietata qualsiasi attività di cessione a titolo oneroso dei medicinali di cui alla presente legge.

  Conseguentemente sopprimere l'articolo 3.
2. 4. Il relatore.
(Approvato)

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ART. 3.

  Sopprimerlo.
3. 1. Il relatore.

TITOLO

  Sostituire il titolo con il seguente:
  Disposizioni concernenti la donazione di medicinali non utilizzati e la loro utilizzazione e distribuzione da parte di organizzazioni senza fini di lucro e modifica all'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in materia di raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti.
Tit. 1. Il relatore.

(Approvato)

Pag. 173

ALLEGATO 4

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale. Ulteriore nuovo testo unificato C. 278-799-977-ter-1552-1942-2146-2355-2529-2693-2909/A.

NUOVI EMENDAMENTI DEL RELATORE

  Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: Ai componenti del predetto collegio non è corrisposto alcun emolumento, compenso, indennità o rimborso spese.
3. 100. Il relatore.
(Approvato)

ART. 5.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: seleziona da uno a tre candidati con le seguenti: presenta al direttore generale una terna di candidati idonei.
5. 100. Il relatore.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: seleziona da uno a tre candidati con le seguenti: presenta al direttore generale la terna di candidati idonei.
5. 100. Il relatore (nuova formulazione).
(Approvato)

ART. 6.

  Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.
6. 100. Il relatore.

  Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: almeno di pari rilievo con le seguenti: di pari rilievo, senza oneri aggiuntivi per l'azienda.
6. 100. Il relatore.
(Approvato)

ART. 7.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere le seguenti parole: di norma.
7. 100. Il relatore.
(Approvato)

ART. 8.

  Al comma 1, capoverso comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti.
8. 100. Il relatore.
(Approvato)

  Al comma 1, capoverso comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Resta fermo quanto previsto dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, Pag. 174n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dall'articolo 24, comma 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
8. 101. Il relatore.
(Approvato)

ART. 9.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
9. 100. Il relatore.
(Approvato)