CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 30 maggio 2012
658.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni per favorire le transazioni commerciali tra le imprese. Testo unificato C. 3970 Dal Lago, C. 4078 Cambursano, C. 3531 Mastromauro, C. 4160 Gava, C. 4324 Cosenza e C. 4380 Laganà Fortugno, C. 4957 Polidori, C. 5041 Garagnani, C. 5027 Lombardo.

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Campo di applicazione).

  1. Le disposizioni di cui agli articoli da 2 a 7 della presente legge si applicano ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese.
  2. Le disposizioni di cui agli articoli da 7-bis a 7-quater della presente legge si applicano nei casi di ritardi di pagamento di somme dovute da parte di pubbliche amministrazioni nei confronti delle imprese.

  Conseguentemente dopo l'articolo 7 inserire i seguenti:

Art. 7-bis.
(Cessione di crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni agli istituti di credito previa certificazione).

  1. All'articolo 117 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 3 è soppresso.
  2. All'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
  «3-bis. Su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, le amministrazioni statali, gli enti pubblici, le regioni e gli enti locali certificano entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. Scaduto il predetto termine, su nuova istanza del creditore, provvede la Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio, che, ove necessario, nomina un commissario ad acta con oneri a carico dell'ente debitore. La cessione dei crediti oggetto di certificazione avviene nel rispetto dell'articolo 117 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Ferma restando l'efficacia liberatoria dei pagamenti eseguiti dal debitore ceduto, si applicano gli articoli 5, comma 1, e 7, comma 1, della legge 21 febbraio 1991, n. 52.»;
   b) il comma 3-ter è sostituito dal seguente:
    «3-ter. La certificazione di cui al comma 3-bis non può essere rilasciata, a pena di nullità dagli enti locali commissariati ai sensi dell'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.»

  3. L'impresa che vanta crediti nei confronti dello Stato, degli Enti Territoriali e degli Enti pubblici, può chiedere di scontarli presso gli istituti di credito.Pag. 134
  4. La cessione di cui al comma 3 è pro soluto.
  5. La richiesta deve essere presentata presso gli istituti di credito, con apposito modello meccanografico, con allegato il certificato di cui al comma 1 rilasciato dall'Ente debitore, attestante l'importo dovuto, la liquidabilità e l'esigibilità.
  6. Verificata l'esistenza e l'esigibilità del credito, l'Ente provvederà ad inserire in Anagrafe Tributaria gli estremi del certificato rilasciato al richiedente.
  7. Gli istituti di credito possono accedere alla consultazione dell'Anagrafe Tributaria per verificare l'autenticità del certificato e provvedono ad inserire i dati relativi al pagamento effettuato nei confronti dell'impresa.

Art. 7-ter.
(Compensazione dei crediti con i debiti erariali e contributivi).

  1. I contribuenti intestatari di conto fiscale di cui al comma 27 dell'articolo 78 della legge 27 dicembre 1991, n. 413, possono utilizzarlo per procedere alla compensazione nei termini di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, comprendendo tra i crediti anche quelli relativi alla fornitura di beni e servizi alle Amministrazioni dello Stato, di cui siano titolari, a condizione che:
   a) i crediti siano scaduti ed esigibili;
   b) siano stati ottemperati gli obblighi di legge e le obbligazioni derivanti dal contratto di cessione dei beni o di prestazione dei servizi, nei termini e secondo le modalità indicati nel contratto stesso;
   c) il contribuente abbia segnalato all'Amministrazione debitrice la volontà di procedere alla compensazione.

  2. I crediti possono essere compensati in tutto o in parte e sino a capienza del dovuto. Il contribuente è tenuto a presentare al gestore del conto la documentazione necessaria a comprovare la titolarità del debito e la sua esigibilità, nonché ad indicare quali poste intenda compensare.
  3. Il gestore del conto fiscale segnala separatamente all'Agenzia delle entrate le compensazioni avvenute e tutti gli elementi identificativi necessari. Mensilmente l'Agenzia provvede ad inviare alle Amministrazioni debitrici le compensazioni per debiti di fornitura, per gli adempimenti di propria competenza.
  4. Con apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentiti i Direttori delle Agenzie Fiscali e i Presidenti degli Enti Previdenziali, da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le caratteristiche della domanda del creditore, del certificato rilasciato dall'Ente pubblico, le modalità per l'inserimento dei dati nell'Anagrafe Tributaria, nonché la procedura per il pagamento del credito da parte degli Enti debitori agli istituti di credito.

Art. 7-quater.
(Copertura finanziaria).

  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 7-ter si provvede con le maggiori entrate determinate a decorrere dall'anno 2012 dalle disposizioni di cui al comma 2 rispetto a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ed accertate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
  2. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:
    «1. A decorrere dal 1o luglio 2012, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento.
1. 1. Palomba, Cimadoro, Borghesi.

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  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Campo di applicazione).

  1. Le disposizioni di cui agli articoli da 2 a 7 della presente legge si applicano ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese.
  2. Le disposizioni di cui agli articoli da 7-bis a 7-quater della presente legge si applicano ai ritardi di pagamento di somme dovute da parte di pubbliche amministrazioni nei confronti delle imprese.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 7 inserire i seguenti:

Art. 7-bis.
(Fondo per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni nei confronti delle imprese).

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni nei confronti delle imprese, di seguito denominato «Fondo», al quale sono riassegnate le dotazioni in conto residui e quelle relative a residui passivi perenti, previamente versate in entrata, relative a crediti liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2011, derivanti dalla fornitura di beni e servizi alle amministrazioni pubbliche, ceduti alla Cassa depositi e prestiti Spa (CDP Spa) dai fornitori sulla base di idonei titoli giuridici.
  2. La CDP Spa in relazione alle cessioni di credito di cui al comma 1, dispone i pagamenti a valere sulle risorse disponibili di un fondo istituito presso la gestione separata della medesima Cassa, con una dotazione pari a 1 miliardo di euro, le cui risorse costituiscono patrimonio destinato, ai sensi dell'articolo 5, comma 18, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. La disposizione di pagamenti a favore di fornitori di pubbliche amministrazioni diverse da quelle statali è subordinata alla condizione che le stesse abbiano provveduto a istituire nei loro bilanci un fondo analogo a quello di cui al comma 1, per crediti derivanti dalla fornitura di beni e servizi a tali amministrazioni, ceduti alla CDP Spa dai fornitori stessi sulla base di idonei titoli giuridici, e a fronte di impegni analoghi a quanto previsto dal citato comma 1. A tal fine la CDP Spa si avvale anche delle somme stanziate su appositi fondi istituiti dalle amministrazioni pubbliche non statali ed è autorizzata ad effettuare operazioni di cessione dei crediti acquisiti senza l'autorizzazione del soggetto ceduto.
  3. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al pagamento, a favore della CDP Spa delle somme erogate a carico del Fondo, in un periodo massimo di quindici anni, nonché, a decorrere dal 2012, alla corresponsione degli oneri di gestione. Analogamente, le pubbliche amministrazioni non statali provvedono al pagamento in favore della CDP Spa, delle somme erogate a carico del fondo da loro stesse istituito, in un periodo massimo di quindici anni, nonché, a decorrere dal 2012, alla corresponsione degli oneri di gestione.
  4. La CDP Spa predispone il rendiconto annuale sulla gestione del Fondo da trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo, in ordine alle condizioni generali per l'accesso al Fondo, alla natura dei crediti e ai relativi importi ammissibili alla cessione, al compenso da riconoscere sulle somme erogate, alle modalità, ai tempi e ai termini di erogazione alla CDP Spa di quanto alla stessa dovuto. Pag. 136
  5. I pagamenti effettuati a favore delle imprese fornitrici non possono comunque essere gravati di oneri, restando gli eventuali oneri e interessi passivi a carico delle amministrazioni debitrici.
  6. Dal presente articolo discendono oneri pari a 175 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.

Art. 7-ter.
(Copertura finanziaria).

  1. Agli oneri derivanti dall'articolo 7-bis pari a 175 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 si provvede mediante le disposizioni di cui al presente articolo.
  2. A decorrere dall'anno 2012 gli stanziamenti destinati ai trasferimenti alle imprese, di parte capitale e di parte corrente, sono ridotti, ad eccezione dei trasferimenti al settore del trasporto pubblico locale ed alla società Ferrovie dello Stato Spa, al fine di determinare un risparmio di spesa pari a 175 milioni di euro annui.
  3. Al fine di garantire la continuità delle erogazioni già deliberate, con decreti interministeriali di natura non regolamentare da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del comma 2.

Art. 7-quater.
(Regolamento di attuazione).

  1. Con regolamento emanato mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni necessarie per l'attuazione degli articoli 7-bis e 7-ter della presente legge, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, salvo quanto previsto dall'articolo 7-bis, comma 6, della presente legge.
1. 2. Borghesi, Cimadoro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Campo di applicazione).

  1. Le disposizioni di cui agli articoli da 2 a 7 della presente legge si applicano ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese.
  2. Le disposizioni di cui all'articolo 7-bis della presente legge si applicano ai ritardi di pagamento di somme dovute da parte di pubbliche amministrazioni nei confronti delle imprese.

  Conseguentemente dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Cessione alla Cassa Depositi e Prestiti dei crediti dei fornitori di beni e servizi nei confronti delle pubbliche amministrazioni).

  1. I fornitori di beni e servizi delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, scaduto il termine per il pagamento di quanto dovuto previsto dal contratto di fornitura, possono cedere alla Cassa depositi e prestiti, sulla base di idonei titoli giuridici, i loro crediti scaduti nei confronti di tali amministrazioni. La Cassa depositi e prestiti diventa a tutti gli effetti titolare di tali crediti ed eroga l'importo dovuto dalle pubbliche amministrazioni ai fornitori.
  2. La Cassa depositi e prestiti Spa è autorizzata ad effettuare operazioni di cessione dei crediti acquisiti senza l'autorizzazione del soggetto ceduto.
  3. La Cassa depositi e prestiti Spa predispone apposita rendicontazione annuale sulla gestione dei crediti di cui al comma 1.
  4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità applicative del presente articolo, in ordine alla natura dei crediti ed ai Pag. 137relativi importi ammissibili alla cessione, al compenso da riconoscere sulle somme erogate, alle modalità, ai tempi ed ai termini di erogazione della Cassa Depositi e Prestiti Spa di quanto alla stessa dovuto.
  5. I pagamenti effettuati a favore delle imprese fornitrici non possono comunque essere gravati di oneri, restando gli eventuali oneri ed interessi passivi a carico delle Amministrazioni debitrici.
1. 3. Borghesi, Cimadoro.

ART. 2.

Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, sostituire la lettera c), con la seguente: «c) ritardo di pagamento», il pagamento non effettuato entro il trentesimo giorno dalla data di consegna o di spedizione della merce o dalla data di esecuzione della prestazione ovvero entro il diverso termine convenuto tra le parti che non può, in ogni caso, superare sessanta giorni dalla data di consegna o di spedizione della merce o dalla data di esecuzione della prestazione.»;
   b) al comma 2, sopprimere la lettera d);
   c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Salvo disposizione contraria esplicitata nelle condizioni di vendita o pattuita tra le parti, il termine di pagamento nelle transazioni commerciali è fissato nel trentesimo giorno dalla data di consegna o di spedizione della merce o dalla data di esecuzione della prestazione. Il diverso termine convenuto tra le parti non può in ogni caso superare sessanta giorni dalla data di consegna o di spedizione della merce o dalla data di esecuzione della prestazione.»;
   d) al comma 3, sopprimere le parole: «o agli interessi ad un tasso concordato tra le imprese interessate»;
   e) al comma 5, lettera a) sostituire le parole: «o alla fine del periodo di pagamento stabiliti nel contratto», con le seguenti: «dell'importo dovuto secondo il termine contrattuale o legale di pagamento»;
   f) al comma 5, sostituire la lettera b) con la seguente: «b) se la legge o il contratto prevedono una procedura di accettazione o di verifica diretta ad accertare la conformità delle merci o dei servizi al contratto, il creditore ha diritto agli interessi di mora a partire dal giorno successivo alla data della accettazione o della verifica.»;
   g) al comma 6, sopprimere le parole da: «se non diversamente concordato espressamente nel contratto» fino alla fine;
   h) sopprimere il comma 7;
   i) sopprimere il comma 8;
   l) sopprimere i commi da 11 a 14.

2. 1. Froner, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

  Alla lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e 7.
2. 2. Dal Lago, Vignali, Torazzi, Fava.
(Approvato)

  Al comma 3, sopprimere le parole: o agli interessi ad un tasso concordato tra le imprese interessate.
2. 3. Dal Lago, Vignali, Torazzi, Fava.
(Approvato)

  Al comma 5, lettera a) sostituire le parole: o alla fine del periodo di pagamento stabiliti nel contratto, con le parole: dell'importo dovuto secondo il termine legale o contrattuale di pagamento.
2. 4. Dal Lago, Vignali, Torazzi, Fava.

Pag. 138

  Al comma 6, sostituire le parole da: trenta giorni di calendario e fino alla fine del periodo, con le seguenti: sette giorni di calendario per i beni deperibili e i quindici giorni di calendario per tutti gli altri beni dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi.
2. 5. Dal Lago, Vignali, Torazzi, Fava.
(Approvato)

  Al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire la parola: «sessanta» con la parola: «trenta»;
   b) aggiungere in fine il seguente periodo: «Eventuali deroghe contrattuali non possono comunque superare il periodo complessivo di sessanta giorni di calendario».
2. 6. Dal Lago, Vignali, Torazzi, Fava.
(Approvato)

  Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il periodo di rateizzazione non può in ogni caso superare i centottanta giorni di calendario.
2. 7. Dal Lago, Vignali, Torazzi, Fava.
(Approvato)

  Al comma 17, sostituire la parola: novanta con la parola: sessanta.
2. 8. Dal Lago, Vignali, Torazzi, Fava.
(Approvato)

  Al comma 17, sostituire la parola: novanta con la parola: trenta.
2. 9. Froner, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

ART. 3.

  Sostituire gli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 con il seguente:

Art. 3.

  1. Le controversie relative ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese, rientrano nella competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1.
3. 1. Cimadoro.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «sette»;
   b) al comma 7, secondo periodo, sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «dieci».
3. 3. Froner.

  Al comma 8, sopprimere la lettera d).
3. 2. Dal Lago, Vignali, Torazzi, Fava.

  Al comma 8, sopprimere le lettere c) e d).
3. 4. Anna Teresa Formisano, Ruggeri, Pezzotta.

ART. 5.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Entro il quinto giorno lavorativo dalla data della presentazione, la camera di commercio informa l'impresa creditrice della domanda di mediazione proposta. La mediazione è svolta dalla camera di commercio e deve concludersi entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda. Il termine di cui al precedente periodo può essere prorogato di ulteriori venti giorni su accordo delle parti.
5. 1. Froner.

Pag. 139

ALLEGATO 2

DL 57/12: Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese. C. 5194 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La X Commissione attività produttive, commercio e turismo,
   esaminato il testo del disegno di legge di conversione in legge del DL 57/12 recante: Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese (C. 5194 Governo), così come modificato dagli emendamenti approvati dalle Commissioni di merito;
   raccomandando che la Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro, nell'elaborazione delle procedure standardizzate necessarie per l'autocertificazione della valutazione dei rischi da parte delle imprese che occupano fino a 10 dipendenti, adotti quali criteri guida quelli della semplicità e della proporzionalità;
   invitando il Governo a recepire tempestivamente nel decreto interministeriale le suddette procedure standardizzate,
   delibera di esprimere

  PARERE FAVOREVOLE