CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 29 maggio 2012
657.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (XI e XII)
ALLEGATO

ALLEGATO

DL 57/2012: Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese (C. 5194 Governo).

EMENDAMENTI

ART. 1.

  Prima del comma 1, inserire il seguente:
  01. All'articolo 3, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, le parole: «entro quarantotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro cinquantacinque mesi».

  Conseguentemente, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, sopprimere il comma 2.
1. 1. I relatori.
(Approvato)

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) le parole da: «nonché le disposizioni di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271,» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «e le disposizioni tecniche del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, richiamate dalla legge 26 aprile 1974, n. 191, e dai relativi decreti di attuazione; decorso inutilmente tale termine, trovano applicazione le disposizioni di cui al presente decreto. Inoltre, fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 2, sono fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272 e al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298; decorso inutilmente tale termine, trovano applicazione le disposizioni di cui al presente decreto».
1. 3. Schirru, Pedoto.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli schemi dei decreti di cui al citato comma 2 sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro trenta giorni dalla data di assegnazione».
1. 2. I relatori.
(Approvato)

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, le parole: «anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all'articolo 53, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente ove nominato» sono sostituite dalle seguenti: «di data attestata dalla sottoscrizione del documento da parte del datore di lavoro».
1. 7. Vignali.

Pag. 25

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. All'articolo 29, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, il comma 5 è sostituito dal seguente: «I datori di lavoro che occupano fino a 5 lavoratori possono autocertificare l'effettuazione delle valutazione dei rischi. I datori di lavoro che occupano da 6 a 15 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all'articolo 31 comma 6, lettere a), b), c), d), nonché g)
1. 8. Vignali.

  Al comma 2, sostituire le parole: secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, con le seguenti: del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, al secondo periodo, e aggiungere, in fine, le seguenti parole: , e, al terzo periodo, le parole: «nonché g)» sono sostituite dalle seguenti: «e g), alle aziende di cui al comma 7, lettera b), del presente articolo, nonché alle attività classificate a “rischio medio” e a “rischio alto” per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, come individuate nell'Allegato 2 di cui all'Accordo 21 dicembre 2011, n. 223/CSR, tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 gennaio 2012, n. 8».
1. 4. Schirru, Pedoto.

  Al comma 2, sostituire le parole: non oltre il 31 dicembre 2012 con le seguenti: non oltre il termine di cui al comma 5-bis.

  Conseguentemente, dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. All'articolo 29 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
  «5-bis. Il termine di cui al comma 5, secondo periodo, è stabilito in corrispondenza all'individuazione delle macrotipologie di rischio dell'attività dell'azienda, ai sensi dell'Allegato 2 di cui all'Accordo 21 dicembre 2011, n. 223/CSR, tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 gennaio 2012, n. 8, nel modo seguente:
   a) 15 settembre 2012, per le aziende classificate dal citato Allegato 2 a “rischio alto”;
   b) 30 novembre 2012, per le aziende classificate dal citato Allegato 2 a “rischio medio”;
   c) 31 marzo 2013, per le aziende classificate dal citato Allegato 2 a “rischio basso”».
1. 5. Schirru, Pedoto.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. Al comma 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo del 6 novembre 2001, n. 423, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2007» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2012».
1. 6. Ciccioli.
(Inammissibile)