CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 23 maggio 2012
655.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (X e XI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Interventi per il sostegno dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile e femminile e delega al Governo in materia di regime fiscale agevolato.
Testo unificato C. 3696 Antonino Foti, C. 4052 Mura, C. 4068 Damiano, C. 4119 Fedriga, C. 4225 Minardo e C. 4674 Gianni.

NUOVI EMENDAMENTI DEI RELATORI

ART. 2.

  Al comma 1, premettere le seguenti parole: Fermi restando gli sgravi contributivi previsti dalla legislazione vigente per incentivare la contrattazione di secondo livello,.

  Conseguentemente, al comma 6, premettere le seguenti parole: Fermi restando gli sgravi contributivi già previsti dalla legislazione vigente,.
2. 51. I Relatori.

ART. 8.

  Sostituire il comma 3, con il seguente:
  3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle attività svolte nelle aziende di cui all'articolo 29, comma 7, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e alle attività classificate a «rischio medio» o a «rischio alto» per la salute e la sicurezza sul lavoro, come individuate nell'accordo tra il Governo e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, del 21 dicembre 2011, Allegato 2, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 dell'11 gennaio 2012.
8. 50. I Relatori.

Pag. 40

ALLEGATO 2

Interventi per il sostegno dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile e femminile e delega al Governo in materia di regime fiscale agevolato.
Testo unificato C. 3696 Antonino Foti, C. 4052 Mura, C. 4068 Damiano, C. 4119 Fedriga, C. 4225 Minardo e C. 4674 Gianni.

EMENDAMENTI RIFORMULATI

ART. 1.

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:
  6. La presente legge, secondo le modalità di cui all'articolo 8-bis, detta, altresì, nuove misure a sostegno dell'impresa sociale, di cui alla legge 13 giugno 2005, n. 118, all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8-bis.
(Misure a sostegno dell'impresa sociale).

  1. Al fine di promuovere l'occupazione attraverso la promozione e lo sviluppo dell'impresa sociale di cui alla legge 13 giugno 2005, n. 118, all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
   «m-bis) commercio equo e solidale;
   m-ter) servizi al lavoro finalizzati all'inserimento lavorativo di lavoratori svantaggiati di cui all'articolo 2, numero 18), del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008;
   m-quater) alloggio sociale».

  2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definiti gli specifici requisiti dei settori di intervento di cui alle lettere da m-bis) a m-quater) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, introdotto dal comma 1 del presente articolo.
  3. Al fine di promuovere l'imprenditorialità sociale, per i nuovi assunti, di età inferiore a trenta anni, anche in qualità di soci lavoratori, in un'impresa sociale di nuova costituzione, di cui alla legge 13 giugno 2005, n. 118, per i primi tre anni la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, ferma restando la contribuzione a carico del lavoratore nella misura prevista per la generalità dei lavoratori.
  4. All'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
  «c-ter) imprese sociali di cui alla legge 13 giugno 2005, n. 118».

  5. I comuni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono deliberare nei confronti delle imprese sociali la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti.
  6. Al comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, Pag. 41relativo alle detrazioni per oneri, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
   «i-novies) le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 2,000 euro, a favore delle imprese sociali di cui alla legge 13 giugno 2005, n. 118, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero secondo altre modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400».

  7. Non concorrono a formare il reddito imponibile delle imprese sociali di cui alla legge 13 giugno 2005, n. 118, le somme ricevute a titolo di erogazione liberale. Alla tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) nell'articolo 1, comma 1:
    1) dopo il decimo periodo è inserito il seguente: «Se il trasferimento avviene a favore di imprese sociali ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-sexies»;
    2) dopo la nota II-quinquies) è aggiunta, in fine, la seguente: «II-sexies) A condizione che l'impresa sociale dichiari nell'atto che intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento della propria attività e che realizzi l'effettivo utilizzo diretto entro due anni dall'acquisto. In caso di dichiarazione mendace o di mancata effettiva utilizzazione per lo svolgimento della propria attività sono dovute l'imposta nella misura ordinaria e una sanzione amministrativa pari al 30 per cento della stessa imposta»;
   b) all'articolo 11-bis, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché atti costitutivi e modifiche statutarie concernenti le imprese sociali».

  8. Nei processi di riconversione parziale o totale di imprese sociali si applicano le agevolazioni contributive di cui al decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2008, n. 166. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, con proprio decreto, il regolamento di attuazione del presente comma.

  Conseguentemente all'articolo 14, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
   f-bis) quanto all'articolo 8-bis, nel limite massimo di 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, mediante le seguenti modificazioni dell'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2:
    a) alla lettera a), le parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;
    b) alla lettera b), le parole: «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,1 per cento»;
    c) alla lettera c), le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11,1 per cento»;
    d) alla lettera d), le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9,5 per cento»;
    e) alla lettera e), le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 per cento».
1. 1. Bobba (Nuova formulazione).

ART. 2.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il versamento dei contributi è dovuto anche nel caso di cessazione dell'attività d'impresa e non può essere usufruito dal medesimo soggetto per più di una volta.
2. 2. Lulli, Damiano (Nuova formulazione).

Pag. 42

  Al comma 7, sostituire le parole: di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 con le seguenti: di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167.

  Conseguentemente, all'articolo 7, comma 4, sostituire le parole: dal 2010 con le seguenti: dall'anno 2012.

  Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, sostituire le parole: biennio 2011-2012 con le seguenti: biennio 2012-2013.

  Conseguentemente, al medesimo articolo 8, comma 1, sopprimere le parole: per il primo triennio di attività.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 9.

  Conseguentemente, all'articolo 12, sostituire il comma 1 con il seguente: 1. All'articolo 1, comma 28, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ivi inclusi, in quanto compatibili, quelli in favore dei lavoratori di cui all'articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni».

  Conseguentemente, all'articolo 14, comma 1, lettera b), sostituire le parole da: a decorrere sino alla fine della lettera con le seguenti: a decorrere dall'anno 2012, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
2. 50. I Relatori (Nuova formulazione).