CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 22 maggio 2012
654.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e II)
ALLEGATO

ALLEGATO

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. C. 4434 Governo, approvato dal Senato, C. 3380 Di Pietro, C. 3850 Ferranti, C. 4382 Giovanelli, C. 4501 Torrisi, C. 4516 Garavini e C. 4906 Ferranti.

SUBEMENDAMENTI ED EMENDAMENTI APPROVATI

Subemendamenti all'emendamento 9.500 del Governo.

  Alla lettera f), capoverso, sostituire le parole: «in relazione all'esercizio» con le seguenti: «per l'esercizio».

  Conseguentemente sostituire la parola: «riceve», con le seguenti: «indebitamente riceve».
*0. 9. 500. 113 (nuova formulazione) Sisto.

  Alla lettera f), capoverso, sostituire le parole: «in relazione all'esercizio» con le seguenti: «per l'esercizio».

  Conseguentemente sostituire la parola: «riceve», con le seguenti: «indebitamente riceve».
*0. 9. 500. 121 (nuova formulazione) Contento.

  Alla lettera f), capoverso, sostituire le parole: «in relazione all'esercizio» con le seguenti: «per l'esercizio».

  Conseguentemente sostituire la parola: «riceve», con le seguenti: «indebitamente riceve».
*0. 9. 500. 75 (nuova formulazione) Ferranti.

  Al comma 1, lettera r), capoverso, al primo comma, sostituire le parole: «avvalendosi di» con le seguenti: «sfruttando».

  Conseguentemente, al medesimo comma sostituire le parole «altra utilità» con le seguenti «altro vantaggio patrimoniale» e dopo la parola «mediazione» aggiungere la seguente: «illecita».

  Conseguentemente al secondo e terzo comma sostituire la parola utilità con le seguenti « vantaggio patrimoniale».
0. 9. 500. 81 (nuova formulazione) Ferranti.

Emendamento del Governo.

ART. 9.

  Sostituirlo con i seguenti:

Art. 9.
(Modifiche al codice penale).

  1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 32-quater, dopo le parole: «319-bis,» sono aggiunte le seguenti: «319-quater,»; Pag. 22
   b) all'articolo 32-quinquies, dopo le parole: «319-ter» sono aggiunte le seguenti: «, 319-quater, primo comma,»;
   c) all'articolo 314, nel primo comma, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «quattro»;
   d) l'articolo 317 è sostituito dal seguente:

  «Art. 317. – (Concussione). – Il pubblico ufficiale, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni»;
   e) all'articolo 317-bis, le parole: «314 e 317» sono sostituite dalle seguenti: «314, 317, 319 e 319-ter»;
   f) l'articolo 318 è sostituito dal seguente:

  «Art. 318. – (Corruzione per l'esercizio della funzione). – Il pubblico ufficiale che, in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni»;
   g) all'articolo 319, le parole: «da due a cinque» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a sette»;
   h) all'articolo 319-ter sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) nel primo comma, le parole: «da tre a otto» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a dieci»;
    2) nel secondo comma, la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «cinque»;
   i) dopo l'articolo 319-ter è inserito il seguente:

  «Art. 319-quater. – (Induzione indebita a dare o promettere utilità). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da tre a otto anni.
  Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni»;
   l) all'articolo 320, il primo comma è sostituito dal seguente:
  «Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio»;
   m) all'articolo 322 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) nel primo comma, le parole: «che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio» sono sostituite dalle seguenti: «, in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri»;
    2) il terzo comma è sostituito dal seguente:
  «La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri»;
   n) all'articolo 322-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) nella rubrica, dopo la parola: «concussione,» sono inserite le seguenti: «induzione indebita a dare o promettere utilità»;
    2) nel secondo comma, dopo le parole: «Le disposizioni degli articoli» sono aggiunte le seguenti: «319-quater, secondo comma,»;
   o) all'articolo 322-ter, primo comma, dopo le parole: «a tale prezzo» sono aggiunte le seguenti: «o profitto»;Pag. 23
   p) all'articolo 323, primo comma, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a quattro»;
   q) all'articolo 323-bis, dopo la parola: «319,» sono inserite le seguenti: «319-quater»;
   r) dopo l'articolo 346 è inserito il seguente:
  «Art. 346-bis. – (Traffico di influenze illecite). – Chiunque, fuori dai casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter, avvalendosi di relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione, ovvero per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, è punito con la reclusione da uno a tre anni.
  La stessa pena si applica a chi indebitamente da o promette denaro o altra utilità.
  La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.
  Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie.
  Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita».

Art. 9-bis.
(Modifiche al codice civile).

  1. L'articolo 2635 del codice civile è sostituito dal seguente:
  «Art. 2635. – (Corruzione tra privati). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.
  Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.
  Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.
  Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».

Art. 9-ter.
(Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231).

  1. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 25 sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) nella rubrica, dopo la parola: «Concussione» sono aggiunte le seguenti: «, induzione indebita a dare o promettere utilità»;
   2) al comma 3, dopo le parole: «319-ter, comma 2,» sono aggiunte le seguenti: «319-quater»;
   b) all'articolo 25-ter, comma 1, dopo la lettera s) è aggiunta la seguente:
  «s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote».

Pag. 24

Art. 9-quater.
(Modifica alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale).

  1. All'articolo 133, comma 1-bis, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo le parole: «319-ter» sono aggiunte le seguenti: «, 319-quater».

Art. 9-quinquies.
(Modifiche al decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356).

  1. All'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo le parole: «319-ter,» sono aggiunte le seguenti: «319-quater,»;
   b) al comma 2-bis, dopo le parole: «319-ter,» sono aggiunte le seguenti: «319-quater,».

Art. 9-sexies.
(Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

  1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 58, comma 1, lettera b), dopo le parole: «319-ter (corruzione in atti giudiziari),» sono aggiunte le seguenti: «319-quater, primo comma (induzione indebita a dare o promettere utilità)»;
   b) all'articolo 59, comma 1, lettera a), dopo le parole: «319-ter» sono aggiunte le seguenti: «, 319-quater».

Art. 9-septies.
(Modifica alla legge 27 marzo 2001, n. 97).

  1. All'articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, dopo le parole: «319-ter» sono aggiunte le seguenti: «, 319-quater».
9. 500. Il Governo.