CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 17 maggio 2012
653.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO AL 30 MAGGIO 2012

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-06758 Bernardini: Sull'esclusione di alcuni impiegati direttivi dalla nomina a dirigente penitenziario.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento all'interrogazione in discussione si rappresenta quanto segue, sulla base degli elementi informativi forniti dal competente Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.
  La legge 27 luglio 2005, n. 154 ha delineato un nuovo assetto ordinamentale per la dirigenza penitenziaria, attribuendo all'Amministrazione la facoltà, in fase di prima attuazione, di nominare quale dirigente «il personale inquadrato nella posizione economica C3, già appartenente ai profili professionali di direttore coordinatore di istituto penitenziario, di direttore medico coordinatore e di direttore coordinatore di servizio sociale, ai quali hanno avuto accesso mediante concorso» (articolo 4 – comma 1).
  Allo stesso modo, anche il comma 2 dell'articolo 4 della citata legge ha limitato gli aventi diritto all'inquadramento nella posizione economica superiore, in relazione alle vacanze determinate nel ruolo, in virtù dell'inquadramento nella carriera dirigenziale, a coloro che avevano avuto accesso alle posizioni economiche C1 e C2 dei medesimi profili professionali mediante concorso pubblico.
  La norma, quindi, ha individuato la posizione giuridica del personale destinatario del beneficio richiedendo, congiuntamente, l'ulteriore requisito dell'accesso mediante concorso pubblico.
  In tal senso, con provvedimento 30 settembre 2005, registrato alla Corte dei Conti il 31 ottobre 2005, sono stati nominati, in attuazione delle disposizioni transitorie recate dall'articolo 4, comma 1, della legge 27 luglio 2005 n. 154, 233 dirigenti, di cui 46 unità già appartenenti al profilo professionale di direttore coordinatore di servizio sociale.
  In tale circostanza, il beneficio è stato attribuito, con provvedimento ad hoc, anche ai funzionari di servizio sociale (sette unità) che con decorrenza 1o novembre 1986 erano stati inquadrati nel profilo professionale di Direttore di servizio sociale – VIII q.f. – ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 ottobre 1987, n. 436, di conversione del decreto-legge n. 356 del 1987.
  Tale disposizione prevedeva che «i reggenti i centri di servizio sociale per adulti, che alla data del 10 gennaio 1984 erano preposti alla direzione dei centri medesimi e che lo sono da almeno 5 anni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono inquadrati nella qualifica di direttore di sezione, con decorrenza giuridica dal 10 novembre 1986 ed economica dalla data del decreto di inquadramento». Va rilevato, in proposito, che quando è entrata in vigore la legge Meduri (legge 2005 n. 154), tale personale risultava appartenere, per espressa disposizione normativa, alla carriera direttiva ed era inquadrato nella posizione economica C3 che consentiva l'ingresso immediato nella dirigenza penitenziaria. Successivamente il personale in questione, con decorrenza dal 31 dicembre 1990, è stato nominato direttore coordinatore di servizio sociale IX q.f., inquadrato nella posizione economica C3, per effetto delle disposizioni recate dall'articolo 1 della legge 7 luglio 1988, n. 254.Pag. 47
  Diversa è la situazione di quei funzionari di servizio sociale C3 che sono stati esclusi dalla legge Meduri.
  L'esclusione, infatti, è stata motivata dalla circostanza che alcuni funzionari non avevano avuto accesso al profilo a seguito di pubblico concorso nella carriera direttiva, bensì a seguito di concorso nella carriera di concetto ed il loro inquadramento nella posizione economica C3 derivava esclusivamente dall'aver partecipato a dei percorsi di riqualificazione.
  In altri termini, è stato escluso dall'applicazione del beneficio tutto il personale che non risultava aver avuto accesso alla categoria in questione mediante concorso pubblico, in quanto questo presupposto ha carattere assolutamente vincolante per l'Amministrazione.
  In particolare, è rimasto escluso il personale assunto a seguito di concorso pubblico nella qualifica di assistente sociale, della ex carriera di concetto, che è stato successivamente inquadrato nella VII qualifica funzionale per effetto delle disposizioni recate dall'articolo 4, comma 8 (c.d. ricompattamento), della legge n. 312 del 1980, che aveva introdotto un nuovo sistema di classificazione del personale, distinto non più per carriere, ma per qualifiche funzionali.
  Lo stesso personale è stato poi inquadrato nella posizione economica C3, a seguito dei processi di riqualificazione, ai sensi dell'articolo 15 del C.C.N.L. del comparto ministeri che, anche in sede giurisdizionale, non sono stati riconosciuti equiparabili a dei concorsi.
  Analoga situazione è riferibile a 6 direttori penitenziari, i quali non sono rientrati tra i beneficiari della normativa in questione, perché inquadrati in tale qualifica a seguito del superamento dei percorsi di riqualificazione e non per aver superato un concorso pubblico.
  Per completezza di informazione, si evidenzia che avverso l'esclusione dalla dirigenza sono stati presentati, dagli interessati, diversi ricorsi in sede contenziosa, tutti vinti dall'Amministrazione ad eccezione di un ricorso presentato da un assistente sociale. Nei confronti della pronuncia emessa dal giudice di primo grado l'Amministrazione ha proposto appello lo scorso 9 marzo e l'udienza è stata fissata per il 22 gennaio 2015.

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ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-06759 Bernardini: Sulla carenza di organico di personale del carcere di Messina.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In risposta alle criticità segnalate dall'onorevole Bernardini con riguardo alla Casa Circondariale di Messina e con particolare riguardo alla lamentata carenza di personale di polizia penitenziaria in servizio presso quell'istituto, riferisco i dati e gli elementi informativi, che sono stati acquisiti al riguardo dal competente Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.
  Dalle verifiche tempestivamente espletate risulta che la forza di polizia penitenziaria complessivamente presente nell'istituto messinese è di 221 unità, al netto dei provvedimenti di distacco in entrata e in uscita. La carenza di organico è pari a 68 unità e corrisponde, in misura percentuale, al 25 per cento della previsione tabellare. Dalle rilevazioni effettuate risulta, altresì, che a fronte delle 59 detenute donne e dei 301 detenuti uomini attualmente ristretti in istituto, sono attualmente in servizio 25 unità di personale femminile di polizia penitenziaria.
  Detto ciò intendo, comunque, evidenziare che la situazione di diffusa criticità degli organici è seguita attentamente e costantemente dalla competente Direzione Generale dell'Amministrazione penitenziaria che, pur nella consapevolezza dell'attuale carenza di personale in tutti i ruoli, si adopera con ogni possibile iniziativa per migliorare il lavoro del personale.
  In ogni caso, faccio presente che le evidenziate esigenze del personale penitenziario della Casa Circondariale di Messina potranno essere prese in considerazione a breve, in occasione dell'assegnazione delle nuove risorse umane, pari a 1001 e 545 unità, a conclusione dei 164o e 165o corsi di formazione, i cui termini sono presumibilmente e rispettivamente previsti per il prossimo mese di luglio e per dicembre 2012.
  Per quanto concerne, invece, il lamentato aumento dei carichi di lavoro che parrebbe essere derivato dalla recente apertura presso l'ospedale Papardo del reparto ospedaliero per detenuti, mi corre l'obbligo di segnalare che – contrariamente a quanto paventato nell'atto ispettivo – la riattivazione di tale reparto ha fatto registrare notevoli benefici in termine di ottimizzazione delle risorse umane, oltre che in termini di una maggiore sicurezza.
  Ed infatti, nel primo mese di operatività e cioè dal 14 marzo al 15 aprile 2012, è stato ottenuto un risparmio di circa 500 unità di personale, pari a 15 unità al giorno, rispetto al numero di personale che, nel medesimo arco temporale, avrebbe dovuto garantire gli stessi piantonamenti in corsia.
  Quanto, poi, ai provvedimenti di «sorveglianza a vista», intendo ricordare che trattasi di valutazioni squisitamente sanitarie, che vengono adottate a tutela dell'incolumità personale dei soggetti nei confronti dei quali sono disposte: si è in presenza, infatti, di misure connotate da valutazioni che escludono giudizi di merito e che, nell'immediato, devono essere eseguite, attesa l'assoluta prevalenza del bene tutelato cui sono preposte.
  Relativamente, infine, all'adozione di provvedimenti disciplinari, segnalo che nel carcere di Messina, dal mese di gennaio 2010 al mese di gennaio 2012, sono stati avviati 97 procedimenti.
  Di questi soltanto 14 sono ancora in corso, mentre gli altri si sono conclusi: 15 Pag. 49con provvedimento di archiviazione; 37 con censure del direttore; 29 con sanzione del Consiglio regionale di disciplina; 2 con sanzione del Consiglio centrale di disciplina.
  Ad ogni buon conio, ai fini di una complessiva valutazione del dato numerico espresso, ricordo che la legittimità dell'esercizio del potere disciplinare può sempre essere verificata mediante l'utilizzo degli strumenti di gravame, che il diritto pone a disposizione di quanti ritengano di essere stati destinatari di un ingiusto provvedimento sanzionatorio.

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ALLEGATO 3

Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. C. 3900, approvato dal Senato, C. 420 Contento, C. 1004 Pecorella, C. 1447 Cavallaro, C. 1494 Capano, C. 1545 Barbieri, C. 1837 Mantini, C. 2246 Frassinetti, C. 2419 Cassinelli, C. 4505 Razzi, C. 4614 Cavallaro e C. 2512 Monai.

ULTERIORI EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

  Al comma 2 lettera e) aggiungere dopo le parole: favorisce l'accesso alla professione d'avvocato le seguenti: con criteri di valorizzazione del merito.
1. 250. Cavallaro.

  Sostituire il numero 3 con il seguente:
  3. All'attuazione della presente legge si provvede mediante regolamenti adottati con decreto del Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro un anno dalla data della sua entrata in vigore, previo parere del Consiglio nazionale forense (CNF) e, per le sole materie di interesse di questa, della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Il CNF e la Cassa Forense per quanto di competenza esprimono i suddetti pareri entro novanta giorni dalla richiesta, sentiti i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni forensi individuate come maggiormente rappresentative dal Congresso Nazionale Forense. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alle Camere, corredati dei pareri di cui al primo periodo, perché su di essi sia espresso, nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, il parere non vincolante delle Commissioni parlamentari competenti.
1. 251. Cavallaro.

  Il comma 3 è sostituito dal seguente:
  3. All'attuazione della presente legge si provvede mediante regolamenti adottati con decreto del Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro un anno dalla data della sua entrata in vigore, sentito il CNF e le Associazioni forensi maggiormente rappresentative.

  Conseguentemente, sopprimere i commi 4 e 5.
1. 200. Cilluffo.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Decorsi i termini per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari, i regolamenti possono essere comunque adottati.
1. 252. Cavallaro.

ART. 2.

  Sopprimere i commi 2 e 4.
2. 200. Cilluffo.

  Al comma 2, sopprimere la parola: concreta.
2. 250. Cavallaro.

Pag. 51

  Al comma 5 aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché ogni attività di assistenza e consulenza direttamente ed indirettamente legata all'attività giurisdizionale ed in cui vengano in questione l'esercizio e la tutela dei diritti anche potenziale.

  Conseguentemente al sesto comma, primo periodo, sopprimere la parola: stragiudiziale.
2. 201. Cilluffo.

  Al comma 6, dopo le parole: assistenza legale sopprimere la parola: stragiudiziale.

  Conseguentemente, sopprimere da le parole: è altresì consentita sino a giuridiche.
2. 202. Cilluffo.

ART. 4.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.
(Associazioni e società tra avvocati e multidisciplinari).

  1. La professione forense può essere esercitata individualmente o attraverso la partecipazione ad associazioni tra professionisti o attraverso la costituzione di società ai sensi dell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e successive modifiche e, in ragione della specialità, con le limitazioni di cui al comma 3. La partecipazione ad un'associazione o ad una società non può pregiudicare l'autonomia, la libertà e l'indipendenza intellettuale o di giudizio dell'avvocato nello svolgimento dell'incarico che gli è conferito. È nullo ogni patto contrario.
  2. Alle associazioni professionali si applicano le disposizioni relative alla società semplice, in quanto compatibili. L'incarico professionale è tuttavia sempre conferito all'avvocato in via personale.
  3. La costituzione di società di capitali tra professionisti avente come oggetto sociale l'attività forense o la consulenza legale in ragione della specificità della funzione difensiva e in considerazione della primaria rilevanza giuridica e sociale dei diritti alla cui tutela essa è preposta è subordinata alle seguenti regole:
   a) deve essere specificato nella denominazione della società tra professionisti se alla società partecipano soci non professionisti;
   b) il socio di capitale deve dichiarare le società controllate o collegate o il gruppo di cui fa parte e deve essere sempre assicurata l'assoluta trasparenza del reale proprietario della partecipazione non professionista, devono essere dichiarati, con comunicazione all'Ordine degli Avvocati, i patti parasociali ed i sindacati di voto, nonché ogni rapporto di collegamento tra società tra professionisti;
   c) è vietata la partecipazione alle società tra professionisti delle società fiduciarie o comunque per conto terzi; è vietato che il professionista socio possa svolgere attività personale a titolo professionale esterna alla società. È vietato costituire una holding, anche per il tramite di società fiduciarie, che detenga una frazione o l'intero capitale di più società di professionisti;
   d) è fatto divieto alla società di trattare affari o incarichi del socio non professionista o altro soggetto comunque a lui collegato o da lui controllato o che lo controlla. È fatto altresì divieto alla società di rendersi in qualsiasi modo, anche per interposta persona o per il tramite di società collegate o controllate, cessionaria o acquirente di crediti o diritti dei clienti;
   e) le società devono avere come attività prevalente nel proprio oggetto sociale l'esercizio della professione forense e la consulenza legale.

  4. L'atto costitutivo delle società di capitali tra professionisti che ha nel proprio oggetto sociale l'esercizio della professione Pag. 52forense e la consulenza legale deve prevedere che:
   a) il voto in assemblea deve essere proporzionale ai conferimenti o comunque alla quota di capitale posseduta. Sono vietati i patti parasociali tra un socio professionista e un socio non professionista;
   b) gli utili siano distribuiti in misura sempre proporzionale ai conferimenti o al valore delle quote;
   c) è possibile la sola costituzione di una riserva alimentata da parte degli utili, da destinare ad aumenti di capitale con intestazione di nuove quote in favore di soci che abbiano un'età di non oltre trentacinque anni;
   d) gli aumenti o le diminuzioni di capitale sociale devono essere approvati con una maggioranza pari ai due terzi del capitale. È fatto in ogni caso divieto di emettere delle obbligazioni caratterizzate da convertibilità che consenta il superamento dei limiti di quota previsti nell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e successive modifiche. È fatto altresì divieto di emettere azioni o quote rappresentative del capitale che non consentano il voto;
   e) la partecipazione societaria non è liberamente cedibile, gli altri soci hanno diritto alla prelazione e per l'ingresso di nuovo socio di capitale deve essere prevista la clausola di gradimento da parte dei soci professionisti; non è esercitabile il recesso del socio di capitale – anche se la società è costituita a tempo indeterminato – se non per giustificato motivo. In caso di recesso, la valutazione della quota del socio di capitale che recede non può superare quanto da lui effettivamente conferito in società, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
   f) solo i soci professionisti possono assumere cariche amministrative nella società;
   g) lo statuto sociale non deve contenere norme che si pongano in conflitto con i principi della legge professionale e delle relative norme deontologiche o che minino l'indipendenza dell'avvocato.

  5. La società tra professionisti, anche di capitali, ripartisce ogni anno gli utili ai soci esclusivamente con diretta imputazione ai soci pro quota così come avviene per le società di persone, a prescindere dalla effettiva percezione; gli utili conseguiti dai soci professionisti ai fini previdenziali sono parificati ai compensi professionali e la società è obbligata, in solido con i soci, a corrispondere alla Cassa Forense i contributi previdenziali dovuti dal socio professionista, detraendoli dagli utili dovuti allo stesso. La società tra professionisti percepisce il contributo integrativo previsto ed è obbligata, in solido con i soci professionisti, a corrisponderlo alla Cassa Forense. Le ritenute d'acconto sono imputate ai singoli soci in proporzione alle quote di partecipazione. Alla determinazione del reddito della società, ai fini fiscali, si applicano le stesse norme previste per la determinazione del reddito del singolo professionista come lavoratore autonomo. È fatto divieto di accantonare gli utili conseguiti o di riportare ad altro esercizio le perdite, salvo gli accantonamenti previsti alla lettera c) del comma precedente.
  6. Allo scopo di assicurare al cliente prestazioni anche a carattere multidisciplinare, possono partecipare alle associazioni o alle società di cui al comma 1, oltre agli iscritti all'albo forense, anche altri liberi professionisti appartenenti alle categorie individuate con regolamento del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e seguenti.
  7. Le associazioni e le società tra avvocati sono iscritte in un elenco tenuto presso il consiglio dell'ordine nel cui circondario hanno sede, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera l). La sede dell'associazione o della società è fissata nel circondario ove si trova il centro principale degli affari. Gli associati e i soci hanno domicilio professionale nella sede della associazione o della società. L'attività professionale svolta dagli associati o dai soci Pag. 53dà luogo agli obblighi e ai diritti previsti dalle disposizioni in materia previdenziale.
  8. L'avvocato ed il socio non professionista possono essere associati o soci in una sola associazione o società tra professionisti che abbia nel suo oggetto l'esercizio della professione forense e la consulenza legale.
  9. Gli avvocati, le associazioni e le società di cui al presente articolo possono stipulare fra loro contratti di associazione in partecipazione ai sensi degli articoli 2549 e seguenti del codice civile.
  10. Il socio o l'associato è escluso se cancellato o sospeso dall'albo per un periodo non inferiore ad un anno con provvedimento disciplinare definitivo. Può essere escluso per effetto di quanto previsto dall'articolo 2286 del codice civile.
  11. Le associazioni e le società che hanno ad oggetto esclusivamente lo svolgimento di attività professionale forense e la consulenza legale non sono assoggettate alle procedure fallimentari e concorsuali.
  12. Le associazioni e le società che hanno nell'oggetto sociale lo svolgimento di attività professionale forense e la consulenza legale devono contrarre in favore dei propri clienti polizza assicurativa ai sensi dell'articolo 11.
  13. L'esecuzione dell'incarico professionale o di consulenza conferito alla società tra professionisti aventi come oggetto l'esercizio della professione forense e la consulenza legale può essere eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'iscrizione all'albo; la designazione del socio professionista è compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo deve essere previamente comunicato per iscritto al cliente; devono in ogni caso essere specificate al cliente tutte i possibili conflitti di interessi e qualora sussistano l'incarico non può essere accettato dalla società. L'avvocato designato dalla società o incaricato dal cliente per la società ha l'obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale. Sussiste conflitto di interessi per la società, anche nel caso in cui l'espletamento di un nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altro assistito, ovvero quando la conoscenza degli affari di una parte possa avvantaggiare ingiustamente un altro assistito della società o socio della stessa, ovvero quando lo svolgimento di un precedente mandato limiti l'indipendenza dell'avvocato nello svolgimento di un nuovo incarico. L'obbligo di astensione opera altresì se le parti aventi interessi confliggenti si rivolgano ad avvocati che siano partecipi di una stessa società di avvocati.
4. 150. Contento.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.
(Associazioni e società tra avvocati e multidisciplinari).

  1. La professione forense può essere esercitata individualmente o con la partecipazione ad associazioni o società tra avvocati. L'incarico professionale è tuttavia sempre conferito all'avvocato in via personale. La partecipazione ad un'associazione o ad una società tra avvocati non può pregiudicare l'autonomia, la libertà e l'indipendenza intellettuale o di giudizio dell'avvocato nello svolgimento dell'incarico che gli è conferito. È nullo ogni patto contrario.
  2. Alle società si applicano le norme del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96. Alle associazioni professionali si applicano l'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, e le disposizioni relative alla società semplice, in quanto compatibili. Hanno responsabilità solidale e illimitata nei confronti dei terzi gli associati e i soci, salvo il caso in cui questi non partecipino all'amministrazione della società per effetto di pattuizione a norma dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.Pag. 54
  3. Allo scopo di assicurare al cliente prestazioni anche a carattere multidisciplinare, possono partecipare alle associazioni o alle società di cui al comma 1, oltre agli iscritti all'albo forense, anche altri liberi professionisti appartenenti alle categorie individuate con regolamento del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e seguenti. La professione forense può essere altresì esercitata da un avvocato che partecipa ad associazioni o società costituite fra altri liberi professionisti, purché le stesse abbiano caratteristiche identiche a quelle di cui al comma 2.
  4. Possono essere soci delle associazioni o società tra avvocati solo coloro che sono iscritti al relativo albo. Le associazioni e le società tra avvocati sono iscritte in un elenco tenuto presso il consiglio dell'ordine nel cui circondario hanno sede, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera l). La sede dell'associazione o della società è fissata nel circondario ove si trova il centro principale degli affari. Gli associati e i soci hanno domicilio professionale nella sede della associazione o della società. L'attività professionale svolta dagli associati o dai soci dà luogo agli obblighi e ai diritti previsti dalle disposizioni in materia previdenziale.
  5. L'avvocato può essere associato ad una sola associazione o società.
  6. Le associazioni o le società tra professionisti possono indicare l'esercizio di attività proprie della professione forense fra quelle previste nel proprio oggetto sociale, oltre che in qualsiasi comunicazione a terzi, solo se tra gli associati o i soci vi è almeno un avvocato iscritto all'albo.
  7. La costituzione di società di capitali che indicano l'esercizio di attività proprie della professione forense fra quelle previste nel proprio oggetto sociale, oltre che in qualsiasi comunicazione a terzi, è vietata. Sono nulli i relativi atti costitutivi e quelli successivamente intervenuti di modifica dei patti sociali, contenenti la detta indicazione. Sono altresì nulli i contratti stipulati con terzi a seguito delle comunicazioni di cui al primo periodo del presente comma.
  8. La violazione di quanto previsto ai commi 5 e 6 costituisce illecito disciplinare.
  9. I redditi delle associazioni e delle società tra avvocati sono determinati secondo i criteri di cassa, come per i professionisti che esercitano la professione in modo individuale.
  10. Gli avvocati, le associazioni e le società di cui al presente articolo possono stipulare fra loro contratti di associazione in partecipazione ai sensi degli articoli 2549 e seguenti del codice civile.
  11. Il socio o l'associato è escluso se cancellato o sospeso dall'albo per un periodo non inferiore ad un anno con provvedimento disciplinare definitivo. Può essere escluso per effetto di quanto previsto dall'articolo 2286 del codice civile.
  12. Le associazioni e le società che hanno ad oggetto esclusivamente lo svolgimento di attività professionale non sono assoggettate alle procedure fallimentari e concorsuali.
4. 250. Cavallaro.

  Sostituirlo con il seguente:

  1. La professione forense può essere esercitata individualmente o attraverso la partecipazione ad associazioni tra professionisti o attraverso la costituzione di società ai sensi dell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e successive modifiche e, in ragione della specialità, con le limitazioni di cui al comma 3. La partecipazione ad un'associazione o ad una società non può pregiudicare l'autonomia, la libertà e l'indipendenza intellettuale o di giudizio dell'avvocato nello svolgimento dell'incarico che gli è conferito. È nullo ogni patto contrario.
  2. Alle associazioni professionali si applicano le disposizioni relative alla società semplice, in quanto compatibili. L'incarico professionale è tuttavia sempre conferito all'avvocato in via personale.Pag. 55
  3. La costituzione di società di capitali tra professionisti avente come oggetto sociale l'attività forense o la consulenza legale in ragione della specificità della funzione difensiva e in considerazione della primaria rilevanza giuridica e sociale dei diritti alla cui tutela essa è preposta è subordinata alle seguenti regole:
   a) deve essere specificato nella denominazione della società tra professionisti se alla società partecipano soci non professionisti;
   b) il socio di capitale deve dichiarare le società controllate o collegate o il gruppo di cui fa parte e deve essere sempre assicurata l'assoluta trasparenza del reale proprietario della partecipazione non professionista, devono essere dichiarati, con comunicazione all'Ordine degli Avvocati, i patti parasociali ed i sindacati di voto, nonché ogni rapporto di collegamento tra società tra professionisti;
   c) è vietata la partecipazione alle società tra professionisti delle società fiduciarie o comunque per conto terzi; è vietato che il professionista socio possa svolgere attività personale a titolo professionale esterna alla società. È vietato costituire una holding, anche per il tramite di società fiduciarie, che detenga una frazione o l'intero capitale di più società di professionisti;
   d) è fatto divieto alla società di trattare affari o incarichi del socio non professionista o altro soggetto comunque a lui collegato o da lui controllato o che lo controlla. È fatto altresì divieto alla società di rendersi in qualsiasi modo, anche per interposta persona o per il tramite di società collegate o controllate, cessionaria o acquirente di crediti o diritti dei clienti;
   e) Le società devono avere come attività prevalente nel proprio oggetto sociale l'esercizio della professione forense e la consulenza legale.

  4. L'atto costitutivo delle società di capitali tra professionisti che ha nel proprio oggetto sociale l'esercizio della professione forense e la consulenza legale deve prevedere che:
   a) Il voto in assemblea deve essere proporzionale ai conferimenti o comunque alla quota di capitale posseduta. Sono vietati i patti parasociali tra un socio professionista e un socio non professionista;
   b) gli utili siano distribuiti in misura sempre proporzionale ai conferimenti o al valore delle quote;
   c) è possibile la sola costituzione di una riserva alimentata da parte degli utili, da destinare ad aumenti di capitale con intestazione di nuove quote in favore di soci che abbiano un'età di non oltre trentacinque anni;
   d) gli aumenti o le diminuzioni di capitale sociale devono essere approvati con una maggioranza pari ai due terzi del capitale. È fatto in ogni caso divieto di emettere delle obbligazioni caratterizzate da convertibilità che consenta il superamento dei limiti di quota previsti nell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e successive modifiche. È fatto altresì divieto di emettere azioni o quote rappresentative del capitale che non consentano il voto.
   e) la partecipazione societaria non è liberamente cedibile, gli altri soci hanno diritto alla prelazione e per l'ingresso di nuovo socio di capitale deve essere prevista la clausola di gradimento da parte dei soci professionisti; non è esercitabile il recesso del socio di capitale – anche se la società è costituita a tempo indeterminato – se non per giustificato motivo. In caso di recesso, la valutazione della quota del socio di capitale che recede non può superare quanto da lui effettivamente conferito in società, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
   f) solo i soci professionisti possono assumere cariche amministrative nella società.
   g) lo statuto sociale non deve contenere norme che si pongano in conflitto Pag. 56con i principi della legge professionale e delle relative norme deontologiche o che minino l'indipendenza dell'avvocato.

  5. La società tra professionisti, anche di capitali, ripartisce ogni anno gli utili ai soci esclusivamente con diretta imputazione ai soci pro quota così come avviene per le società di persone, a prescindere dalla effettiva percezione; gli utili conseguiti dai soci professionisti ai fini previdenziali sono parificati ai compensi professionali e la società è obbligata, in solido con i soci, a corrispondere alla Cassa Forense i contributi previdenziali dovuti dal socio professionista, detraendoli dagli utili dovuti allo stesso. La società tra professionisti percepisce il contributo integrativo previsto ed è obbligata, in solido con i soci professionisti, a corrisponderlo alla Cassa Forense. Le ritenute d'acconto sono imputate ai singoli soci in proporzione alle quote di partecipazione. Alla determinazione del reddito della società, ai fini fiscali, si applicano le stesse norme previste per la determinazione del reddito del singolo professionista come lavoratore autonomo. È fatto divieto di accantonare gli utili conseguiti o di riportare ad altro esercizio le perdite, salvo gli accantonamenti previsti alla lettera c) del comma precedente.
  6. Allo scopo di assicurare al cliente prestazioni anche a carattere multidisciplinare, possono partecipare alle associazioni o alle società di cui al comma 1, oltre agli iscritti all'albo forense, anche altri liberi professionisti appartenenti alle categorie individuate con regolamento del Ministro della Giustizia.
  7. Le associazioni e le società tra avvocati sono iscritte in un elenco tenuto presso il consiglio dell'ordine nel cui circondario hanno sede, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera l). La sede dell'associazione o della società è fissata nel circondario ove si trova il centro principale degli affari. Gli associati e i soci hanno domicilio professionale nella sede della associazione o della società. L'attività professionale svolta dagli associati o dai soci dà luogo agli obblighi e ai diritti previsti dalle disposizioni in materia previdenziale.
  8. L'avvocato ed il socio non professionista possono essere associati o soci in una sola associazione o società tra professionisti che abbia nel suo oggetto l'esercizio della professione forense e la consulenza legale.
  9. Gli avvocati, le associazioni e le società di cui al presente articolo possono stipulare fra loro contratti di associazione in partecipazione ai sensi degli articoli 2549 e seguenti del codice civile.
  10. Il socio o l'associato è escluso se cancellato o sospeso dall'albo per un periodo non inferiore ad un anno con provvedimento disciplinare definitivo. Può essere escluso per effetto di quanto previsto dall'articolo 2286 del codice civile.
  11. Le associazioni e le società che hanno ad oggetto esclusivamente lo svolgimento di attività professionale forense e la consulenza legale non sono assoggettate alle procedure fallimentari e concorsuali.
  12. Le associazioni e le società che hanno nell'oggetto sociale lo svolgimento di attività professionale forense e la consulenza legale devono contrarre in favore dei propri clienti polizza assicurativa ai sensi dell'articolo 11.
  13. L'esecuzione dell'incarico professionale o di consulenza conferito alla società tra professionisti aventi come oggetto l'esercizio della professione forense e la consulenza legale può essere eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'iscrizione all'albo; la designazione del socio professionista è compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo deve essere previamente comunicato per iscritto al cliente; devono in ogni caso essere specificate al cliente tutte i possibili conflitti di interessi e qualora sussistano l'incarico non può essere accettato dalla società. L'avvocato designato dalla società o incaricato dal cliente per la società ha l'obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale. Sussiste conflitto di interessi per la società, Pag. 57anche nel caso in cui l'espletamento di un nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altro assistito, ovvero quando la conoscenza degli affari di una parte possa avvantaggiare ingiustamente un altro assistito della società o socio della stessa, ovvero quando lo svolgimento di un precedente mandato limiti l'indipendenza dell'avvocato nello svolgimento di un nuovo incarico. L'obbligo di astensione opera altresì se le parti aventi interessi confliggenti si rivolgano ad avvocati che siano partecipi di una stessa società di avvocati.
4. 251. Cavallaro.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: o società.

  Conseguentemente al secondo periodo sopprimere le parole: o ad una società.
4. 100. Vitali.

  Sopprimere il comma 2.
4. 101. Vitali.

  Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: o alle società.

  Conseguentemente, all'ultimo periodo sopprimere le parole: o società.
4. 102. Vitali.

  Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo sopprimere le parole: «o società»;
   b) al secondo periodo sopprimere le parole: «e le società»;
   c) al terzo periodo sopprimere le parole: «o della società»;
   d) al quarto periodo sopprimere le parole: «e i soci»;
   e) all'ultimo periodo sopprimere le parole: «o dai soci».
4. 103. Vitali.

  Al comma 5 sopprimere le parole: o società.
4. 104. Vitali.

  Al comma 6 sopprimere le parole: o le società e o i soci.
4. 105. Vitali.

  Sopprimere il comma 7.
* 4. 106. Vitali.

  Al comma 9 sopprimere le parole: e delle società.
4. 107. Vitali.

  Al comma 10 sostituire le parole: , le associazioni e le società con le seguenti: e le associazioni.
4. 108. Vitali.

  Al comma 11 sopprimere le parole: o l'associato.
4. 109. Vitali.

  Al comma 12 sopprimere le parole: e le società.
4. 110. Vitali.

  Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Delega legislativa per l'esercizio informa societaria della professione forense).

  1. Al fine di consentire l'esercizio della professione forense in forma societaria, Pag. 58secondo quanto previsto dall'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e successive modificazioni in tema di società tra professionisti tenendo conto del rilievo costituzionale del diritto di difesa, il governo è delegato ad adottare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare le società tra avvocati in considerazione della specificità della professione forense.
  2. L'esercizio della delega dovrà attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:
   a) in considerazione del rilievo costituzionale del diritto di difesa e, conseguentemente, della necessità di garantire l'indipendenza e l'autonomia intellettuale dell'avvocato, l'esercizio in forma societaria della professione forense è consentito solo a società costituite da soci avvocati;
   b) l'esercizio in forma societaria della professione forense non rappresenta svolgimento di attività imprenditoriale;
   c) l'uso nella denominazione o ragione sociale dell'indicazione società tra avvocati è consentito soltanto alle società in cui tutti i soci siano avvocati iscritti all'albo;
   d) l'organo di gestione non può essere composto da terzi estranei alla compagine sociale;
   e) l'incarico professionale deve essere conferito nel rispetto del principio della personalità della prestazione professionale;
   f) l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società può essere eseguito soltanto dai soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente;
   g) l'esclusione del socio sospeso dall'esercizio dell'attività professionale ovvero cancellato o radiato dall'albo;
   h) la società tra avvocati è iscritta in apposita sezione speciale dell'albo dell'ordine territoriale nel quale è posta la sede sociale;
   i) i redditi prodotti dalla società tra avvocati costituiscono redditi di lavoro autonomo di cui al titolo I, capo V, decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
   j) la società tra avvocati è tenuta al rispetto della codice deontologico forense; in caso di illecito disciplinare, la società tra avvocati è soggetta alla potestà disciplinare dell'ordine di appartenenza; oltre alle sanzioni previste dall'ordinamento professionale forense, nei confronti delle società tra avvocati potrà essere irrogata una sanzione pecuniaria, il cui importo sarà graduato tenendo conto della gravità dell'illecito commesso;
   k) è fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96;
   l) alla società tra avvocati costituite in forma di società semplice, società in nome collettivo e società in accomandita semplice, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96;
   m) è fatto salvo quanto disposto dalla legge 23 novembre 1939 n. 1815, e successive modificazioni, in relazione alla costituzione di associazioni tra professionisti;
   n) la società tra avvocati non è soggetta al fallimento e alle altre procedure concorsuali;
   o) la società tra avvocati può accedere alla procedura per la composizione del sovraindebitamento prevista dalla legge.

  3. Lo schema di decreto legislativo adottato ai sensi dei commi precedenti è sottoposto al parere delle Commissioni Giustizia della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.
  4. Il decreto legislativo di cui al presente articolo è emanato sentito il Consiglio Nazionale Forense.
4. 0100. Vitali.

Pag. 59

ART. 8.

  Sostituire l'articolo 8 col seguente:

Art. 8.
(Specializzazioni).

  1. È riconosciuta la possibilità per gli avvocati di ottenere e indicare il titolo di specialista secondo modalità che sono stabilite con regolamento adottato dal Ministro della giustizia previo parere del CNF, ai sensi dell'articolo 1, e acquisiti i pareri delle associazioni specialistiche costituite ai sensi del comma 9 del presente articolo.
  2. Il regolamento di cui al comma 1 prevede, in maniera da garantire libertà e pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale:
   a) l'elenco delle specializzazioni riconosciute, tenuto anche conto delle specificità formative imposte dai differenti riti processuali e delle specificità formative imposte dall'autonomia, anche interdisciplinare, di singole materie del diritto, da aggiornare almeno ogni tre anni;
   b) percorsi formativi e professionali, di durata almeno biennale per un totale di almeno centocinquanta ore complessive, necessari per il conseguimento dei titoli di specializzazione, ai quali possono accedere soltanto gli avvocati che alla data della presentazione della domanda di iscrizione abbiano maturato una anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati, ininterrottamente e senza sospensioni, di almeno un anno;
   c) in alternativa alla frequenza dei percorsi di cui alla lettera b) i requisiti necessari per accertare l'esperienza effettivamente maturata, come pure le conoscenze acquisite nelle materie di specializzazione riconosciute, sempreché sia stata maturata una anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati, ininterrottamente e senza sospensioni, di almeno tre anni;
   d) le prescrizioni destinate agli ordini territoriali, alle associazioni forensi e ad altri enti ed istituzioni pubbliche o private, per l'organizzazione, anche di intesa tra loro, nell'ambito delle proprie risorse finanziarie e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di scuole e corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista;
   e) le sanzioni per l'uso indebito dei titoli di specializzazione;
   f) i requisiti richiesti ai fini del mantenimento del titolo del titolo di specialista.

  3. Al termine del percorso formativo per il conseguimento del titolo di specialista l'avvocato sostiene un esame di specializzazione presso il CNF, il cui esito positivo è condizione necessaria per l'acquisizione del titolo. La commissione d'esame è designata dal CNF e composta da suoi membri o da avvocati indicati dallo stesso CNF, da docenti universitari, da magistrati a riposo. Il CNF non può organizzare corsi ai sensi del comma 2, lettera b), del presente articolo.

  4. Il titolo di specialista è attribuito esclusivamente dal CNF e può essere revocato nel caso previsto dal comma 5.
  5. L'avvocato specialista è tenuto a curare il proprio specifico aggiornamento professionale con riferimento alla disciplina giuridica per cui ha conseguito il titolo. Il CNF stabilisce, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con proprio regolamento, le modalità con cui ha luogo detto aggiornamento, i corsi annuali per il cui conseguimento devono essere di almeno cinquanta ore. L'aggiornamento professionale in relazione alla disciplina giuridica specialistica è condizione per il mantenimento del titolo.
  6. I soggetti di cui al comma 2, lettera c), organizzano con cadenza annuale, nell'ambito delle proprie risorse finanziarie e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, corsi di formazione continua nelle materie specialistiche conformemente al regolamento di cui al comma 1.Pag. 60
  7. Il conseguimento del titolo di specialista non comporta riserva di attività professionale.
  8. Gli avvocati docenti universitari in materie giuridiche e coloro che abbiano conseguito titoli specialistici universitari possono indicare il relativo titolo accademico con le opportune specificazioni.
  9. Tra avvocati iscritti agli albi possono essere costituite associazioni specialistiche nel rispetto dei seguenti requisiti:
   a) l'associazione deve avere adeguata diffusione e rappresentanza territoriale, secondo quanto stabilito con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 1, per il riconoscimento e il mantenimento della qualifica di associazione maggiormente rappresentativa a livello nazionale per il relativo settore specialistico;
   b) lo statuto dell'associazione deve prevedere espressamente come scopo la promozione del profilo professionale, la formazione e l'aggiornamento specialistico dei suoi iscritti;
   c) lo statuto esclude include espressamente il rilascio da parte dell'associazione di attestati di competenza professionale;
   d) lo statuto prevede una disciplina degli organi associativi su base democratica ed esclude espressamente ogni attività a fini di lucro;
   e) l'associazione si dota di strutture, organizzative e tecnico-scientifiche, idonee ad assicurare adeguati livelli di qualificazione professionale e il relativo aggiornamento professionale;
   f) le associazioni professionali sono incluse in un elenco tenuto dal CNF.

  10. Il CNF, anche per il tramite degli ordini circondariali, esercita la vigilanza sui requisiti e le condizioni per il riconoscimento delle associazioni di cui al presente articolo, ed il controllo sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera d).
 11. Gli avvocati che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano iscritti all'albo da almeno venti anni, sulla base dell'esperienza effettivamente maturata, come pure delle conoscenze acquisite possono conseguire il titolo di specialista; con regolamento del Ministro della giustizia previo parere del CNF, ai sensi dell'articolo 1, e acquisiti i pareri delle associazioni specialistiche costituite ai sensi del comma 9 del presente articolo si determinano i requisiti ed i titoli di merito e curriculari richiesti ai fini del conferimento da parte del CNF del titolo di specialista, sentito il consiglio dell'ordine dell'iscritto.
8. 150. Contento.

ART. 10.

  Al comma 2, sopprimere le parola da: gli avvocati sino a: materie giuridiche
10.200. Cilluffo.

ART. 11.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 11.
(Assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile).

  1. L'avvocato, l'associazione o la società fra professionisti devono stipulare, anche per il tramite di convenzioni sottoscritte dal CNF, da ordini territoriali, associazioni ed enti previdenziali forensi, polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti. L'avvocato, se richiesto, rende noti al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa.
  2. Con decreto del Ministero della giustizia sono fissati ogni tre anni i massimali, le condizioni generali essenziali e le Pag. 61tariffe massime delle polizze a copertura della responsabilità civile degli avvocati e degli altri soggetti tenuti ai sensi della presente legge.
  3. Degli estremi della polizza assicurativa e di ogni sua successiva variazione è data comunicazione al consiglio dell'ordine.
  4. La mancata osservanza delle disposizioni previste nel presente articolo costituisce illecito disciplinare.
  5. La stipula del contratto di assicurazione è obbligatoria per le compagnie e società assicuratrici nel rispetto dei massimali e delle tariffe determinate ai sensi del comma 2.
11. 250. Cavallaro.

  Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo del primo comma col seguente:
   L'avvocato, l'associazione o la società fra professionisti devono rendere nota al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa al momento di affidamento dell'incarico o, se richiesto, al momento della formulazione del preventivo di massima.

  Al comma 2 dopo le parole al consiglio dell'ordine aggiungere le seguenti: nonché al cliente per gli incarichi in corso.
11.150. Contento.

ART. 12.

  Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 12.
  (Conferimenti dell'incarico e tariffe professionali)

  1. L'incarico professionale non può essere conferito con l'apposizione di condizioni.
  2. Il compenso professionale è determinato tra cliente e avvocato con accordo pattuito in funzione della natura, della complessità e del valore della controversia determinato a norma del codice di procedura civile, nel rispetto del principio di libera determinazione di cui all'articolo 2233 del codice civile. La pattuizione di un compenso minimo manifestamente non adeguato all'opera prestata comporta la nullità dell'accordo e costituisce, altresì, illecito deontologico.
  3 Nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro di Giustizia.
  4. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione. In ogni caso la misura del compenso, se richiesto, è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima; al fine di consentire al cliente una scelta consapevole e meditata, è deontologicamente vietata la formulazione di preventivi di massima non veritieri o manifestamente non adeguati all'importanza dell'opera richiesta o con finalità di accaparramento del cliente. Il preventivo di massima deve far riferimento a tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi e può essere limitato alle singole fasi processuali prevedibili al momento della richiesta del cliente, con riserva di ulteriore quantificazione per quelle successive.

  5. Sono abrogate nelle disposizioni vigenti i riferimenti ad ogni rinvio alle tariffe professionali per la determinazione del compenso del professionista.
  6. È consentito che venga concordato tra avvocato e cliente un compenso ulteriore per il caso di conciliazione della lite o di esito positivo della controversia, fermi i limiti previsti dal codice deontologico. Sono nulli gli accordi che prevedano la cessione all'avvocato, in tutto o in parte ed anche per interposta persona, del bene oggetto della controversia o che attribuiscano all'avvocato una quota del risultato della controversia. Deve essere redatto per iscritto, a pena di nullità, ogni accordo che Pag. 62preveda un premio in caso di esito positivo della controversia o in caso di conciliazione della lite.
  7. Quando una controversia oggetto di procedimento giudiziale o arbitrale viene definita mediante accordi presi in qualsiasi forma, le parti sono solidalmente tenute al pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese a tutti gli avvocati costituiti che hanno prestato la loro attività professionale negli ultimi tre anni e che risultino ancora creditori, salvo espressa rinuncia al beneficio della solidarietà.
  8. In mancanza di accordo tra avvocato e cliente, ciascuno di essi può rivolgersi al consiglio dell'ordine affinché esperisca un tentativo di conciliazione In mancanza di accordo il consiglio, su richiesta dell'iscritto può rilasciare un parere sulla congruità della pretesa dell'avvocato in relazione all'opera prestata.
  9. L'eccezione di nullità di cui al comma 2 e di cui al comma 6 non può essere sollevata decorsi cinque anni dalla conclusione dell'incarico o del rapporto professionale in caso di pluralità di incarichi dallo stesso cliente o da società a lui collegate o da lui controllate.
12. 150. Contento.

  Sostituire con il seguente:

Art. 12.
(Conferimento dell'incarico e compenso professionale).

  1. L'incarico professionale non può essere conferito con l'apposizione di condizioni.
  2. Il compenso professionale è determinato tra cliente e avvocato con accordo pattuito in funzione della natura, della complessità e del valore della controversia determinato a norma del codice di procedura civile, nel rispetto del principio di libera determinazione di cui all'articolo 2233 del codice civile. La pattuizione di un compenso minimo o massimo manifestamente non adeguato o sproporzionato all'opera prestata costituisce illecito deontologico.
  3 Nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale e per tutte le prestazioni officiose, il compenso del professionista è determinato con riferimento ai parametri stabiliti con decreto del Ministro di Giustizia da emanare ogni due anni o con riferimento alle tariffe applicate per le specifiche prestazioni.
  4. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione. In ogni caso la misura del compenso, se richiesto, è previamente resa nota al cliente con una valutazione preventiva di massima; al fine di consentire al cliente una scelta consapevole e meditata, è deontologicamente vietata la formulazione di preventivi di massima non veritieri o manifestamente non adeguati o sproporzionati all'importanza dell'opera richiesta o con finalità di accaparramento del cliente. Il preventivo di massima deve far riferimento a tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi e può essere limitato alle singole fasi processuali prevedibili al momento della richiesta del cliente, con riserva di ulteriore quantificazione per quelle successive.
  5. È consentito che venga concordato tra avvocato e cliente un compenso ulteriore per il caso di conciliazione della lite o di esito positivo della controversia, fermi i limiti previsti dal codice deontologico. Sono nulli gli accordi che prevedano la cessione all'avvocato, in tutto o in parte ed anche per interposta persona, del bene oggetto della controversia. Deve essere redatto per iscritto ogni accordo che preveda un premio in caso di esito positivo della controversia o in caso di conciliazione della lite.
  6. Quando una controversia oggetto di procedimento giudiziale o arbitrale viene definita mediante accordi presi in qualsiasi forma, le parti sono solidalmente tenute al pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese a tutti gli avvocati Pag. 63costituiti che hanno prestato la loro attività professionale negli ultimi tre anni e che risultino ancora creditori, salvo espressa rinuncia al beneficio della solidarietà.
  7. In mancanza di accordo tra avvocato e cliente, ciascuno di essi può rivolgersi al consiglio dell'ordine affinché esperisca un tentativo di conciliazione. In mancanza di accordo il consiglio, su richiesta dell'iscritto può rilasciare un parere sulla congruità della pretesa dell'avvocato in relazione all'opera prestata.
12.250. Cavallaro.

  Sostituire con il seguente:

  1. L'incarico professionale non può essere conferito con l'apposizione di condizioni.
  2. Il compenso professionale è determinato tra cliente e avvocato con accordo pattuito in funzione della natura, della complessità e del valore della controversia determinato a norma del codice di procedura civile, nel rispetto del principio di libera determinazione di cui all'articolo 2233 del codice civile. La pattuizione di un compenso minimo o massimo manifestamente non adeguato o sproporzionato all'opera prestata costituisce illecito deontologico.
  3 Nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale e per tutte le prestazioni officiose, il compenso del professionista è determinato con riferimento ai parametri stabiliti con decreto del Ministro di Giustizia da emanare ogni due anni o con riferimento alle tariffe applicate per le specifiche prestazioni.
  4. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione. In ogni caso la misura del compenso, se richiesto, è previamente resa nota al cliente con una valutazione preventiva di massima; al fine di consentire al cliente una scelta consapevole e meditata, è deontologicamente vietata la formulazione di preventivi di massima non veritieri o manifestamente non adeguati o sproporzionati all'importanza dell'opera richiesta o con finalità di accaparramento del cliente. Il preventivo di massima deve far riferimento a tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi e può essere limitato alle singole fasi processuali prevedibili al momento della richiesta del cliente, con riserva di ulteriore quantificazione per quelle successive.
  5. È consentito che venga concordato tra avvocato e cliente un compenso ulteriore per il caso di conciliazione della lite o di esito positivo della controversia, fermi i limiti previsti dal codice deontologico. Sono nulli gli accordi che prevedano la cessione all'avvocato, in tutto o in parte ed anche per interposta persona, del bene oggetto della controversia. Deve essere redatto per iscritto ogni accordo che preveda un premio in caso di esito positivo della controversia o in caso di conciliazione della lite.
  6. Quando una controversia oggetto di procedimento giudiziale o arbitrale viene definita mediante accordi presi in qualsiasi forma, le parti sono solidalmente tenute al pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese a tutti gli avvocati costituiti che hanno prestato la loro attività professionale negli ultimi tre anni e che risultino ancora creditori, salvo espressa rinuncia al beneficio della solidarietà.
  7. In mancanza di accordo tra avvocato e cliente, ciascuno di essi può rivolgersi al consiglio dell'ordine affinché esperisca un tentativo di conciliazione. In mancanza di accordo il consiglio, su richiesta dell'iscritto può rilasciare un parere sulla congruità della pretesa dell'avvocato in relazione all'opera prestata.
12. 251. Cavallaro.

  All'articolo 12 sostituire:
  Il comma 2 con il seguente: «l'Avvocato è tenuto a rendere nota la complessità e la presumibile durata dell'incarico, fornendo Pag. 64le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili al momento del conferimento. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso, si applicano le tariffe professionali approvate ogni due anni con decreto del Ministro della Giustizia su proposta del CNF, sentiti il comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e il Consiglio di Stato. Per i primi due anni dall'entrata in vigore della presente legge e in caso di mancata determinazione consensuale del compenso, si applicano le tariffe professionali approvate con decreto del Ministro della Giustizia dell'8 aprile 2004 n. 127.».

  Il comma 5 «gli onorari minimi sono inderogabili e vincolanti per la magistratura giudicante allorché procede alla liquidazione di spese, onorari e competenze. Gli onorari minimi sono inderogabili e vincolanti nel rapporto tra cliente e Avvocato, salva la determinazione consensuale del compenso risultante da atto scritto e salvo quanto previsto dall'articolo. 5-bis.

  Il comma 5-bis «consentito che con accordo scritto, a pena di nullità, motivato in ragione della natura e della modesta entità dell'attività professionale, della continuità del rapporto nell'ipotesi in cui sia modesta l'entità dell'attività professionale da svolgere, della situazione patrimoniale del cliente oppure per motivi di correttezza professionale se cliente è un collega od un familiare, vengano concordati tra avvocato e cliente onorari inferiori ai minimi, fatto salvo comunque il rimborso all'Avvocato di tutte le spese sostenute.».
12.500. Baccini.

  Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:
  «In caso di mancata determinazione consensuale del compenso, nullità dell'accordo o liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti ogni due anni con decreto del Ministro della Giustizia, sentito il CNF.».
12. 101. Vitali.

  Al comma 3, dopo le parole la complessità dell'incarico, inserire le seguenti: e a fornire, se richiesto, un preventivo di massima.

  Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.
12. 102. Vitali.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  «5. I parametri di cui al comma 1, stabiliti con decreto ministeriale, comprendono anche i compensi per l'attività di assistenza e consulenza, e devono essere semplici e di facile comprensione per il cliente. Ogni magistratura giudicante allorché procede alla liquidazione di spese, onorari e competenze deve attenersi ai parametri stabiliti con decreto ministeriale di cui al comma 1.».
12.103. Vitali.

  Sopprimere il comma 6.
*12. 104. Vitali.

  Sostituire il comma 7 con il seguente:
  «7. È consentito che venga concordato tra avvocato e cliente un compenso ulteriore, rispetto a quello determinato per lo svolgimento dell'incarico professionale, per il caso di conciliazione della lite o di esito positivo della controversia, fermi i limiti previsti dal codice deontologico. Sono nulli gli accordi, quantunque redatti per iscritto, che prevedano la cessione all'avvocato, in tutto o in parte, del bene oggetto della controversia o che attribuiscano all'avvocato una quota del risultato della controversia.».
12. 105. Vitali.

Pag. 65

  Al comma 9, sostituire le parole: secondo le voci ed i criteri della tariffa con le seguenti: secondo i parametri ministeriali di cui al comma 1.
12.106. Vitali.

  Al comma 10 sostituire le parole: di cui ai commi 2 e 7 con le seguenti: degli accordi relativi alla determinazione del compenso.
12.107. Vitali.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Al primo comma dell'articolo 2233 del codice civile la parola «tariffe» è sostituita dalla seguente: «parametri.».
12.108. Vitali.

  Alla rubrica, sostituire la parola tariffe con la seguente: parametri.
12. 100. Vitali.

ART. 13.

  Sopprimere il comma 4.
13.200. Cilluffo.

  Al comma 5 aggiungere le parole: salvo quanto previsto all'articolo 22-bis.
13. 150. Contento.

ART. 15.

  L'articolo 15 è sostituito dal seguente:

Art. 15.
(Modifiche all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, in materia di elenchi e tabelle dei difensori d'ufficio).

  1. Il comma 1 dell'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, di seguito denominate «decreto legislativo n. 271 del 1989» è sostituito dal seguente: «1. Il Consiglio dell'ordine forense predispone e aggiorna annualmente l'elenco alfabetico degli iscritti disponibili ad assumere le difese d'ufficio di cui all'articolo 97 del codice in modo tale che il numero degli iscritti garantisca le esigenze degli uffici giudiziari».
  2. Ai fini di garantire la preparazione e competenza specifica in materia penale dei difensori d'ufficio, il comma 1-bis dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 271 del 1989 è sostituito dal seguente: «1-bis. Per l'iscrizione nell'elenco dei difensori di ufficio di cui al comma 1 è necessario aver frequentato un apposito corso organizzato con cadenza annuale dalla locale Camera Penale ove territorialmente costituita ovvero dal Consiglio dell'Ordine territorialmente competente, anche in collaborazione tra loro, che preveda un minimo di sessanta ore di lezioni ivi comprese esercitazioni pratiche, nonché lo svolgimento finale di un colloquio di verifica, sulla cui effettività il Consiglio dell'Ordine esercita il potere di vigilanza. Il Consiglio dell'Ordine provvede, con autonomo regolamento, ad individuare i criteri di aggiornamento in materia penale a carico degli iscritti, anche in relazione agli obblighi formativi, la cui violazione comporti l'esclusione dall'elenco dei difensori d'ufficio».
  3. Di seguito al comma 1 bis dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 271 del 1989 è inserito il seguente: «1-ter. Ai fini dell'iscrizione nelle liste di cui al comma 1 è necessario non aver riportato sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento nei cinque anni precedenti la richiesta di iscrizione. L'irrogazione di una sanzione disciplinare superiore all'avvertimento comporta l'esclusione dall'elenco dei difensori di ufficio».Pag. 66
  4. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano a coloro che risultino essere iscritti agli elenchi dei difensori d'ufficio alla data dell'entrata in vigore della presente legge.
15. 250. Frassineti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art.15.
(Modifiche all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, in materia di elenchi e tabelle dei difensori d'ufficio).

  1. Il comma 1 dell'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito dal seguente:
   «1. Il Consiglio dell'ordine forense predispone e aggiorna annualmente l'elenco alfabetico degli iscritti disponibili ad assumere le difese d'ufficio, di cui all'articolo 97 del codice di procedura penale, in modo tale che il numero degli iscritti garantisca le esigenze degli uffici giudiziari».
  2. Il comma 1-bis dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 271 del 1989 è sostituito dal seguente:
   «1-bis. Per l'iscrizione nell'elenco dei difensori di ufficio, di cui al comma, 1 è necessario aver frequentato un apposito corso organizzato con cadenza annuale dalla locale Camera Penale ove territorialmente costituita ovvero dal Consiglio dell'Ordine territorialmente competente, anche in collaborazione tra loro, che preveda un minimo di sessanta ore di lezioni ivi comprese esercitazioni pratiche, nonché lo svolgimento finale di un colloquio di verifica, sulla cui effettività il Consiglio dell'Ordine esercita il potere di vigilanza e provvede, con autonomo regolamento, ad individuare i criteri di aggiornamento in materia penale a carico degli iscritti, anche in relazione agli obblighi formativi, la cui violazione comporti l'esclusione dall'elenco dei difensori d'ufficio».
  È altresì consentita l'iscrizione a coloro che abbiano esercitato da almeno due anni.

  3. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 271 del 1989 è inserito il seguente:
   «1-ter. Ai fini dell'iscrizione nelle liste, di cui al comma 1, è necessario non aver riportato sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento nei cinque anni precedenti la richiesta di iscrizione. L'irrogazione di una sanzione disciplinare superiore all'avvertimento comporta l'esclusione dall'elenco dei difensori di ufficio».

  4. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano a coloro che risultino essere iscritti agli elenchi dei difensori d'ufficio alla data dell'entrata in vigore della presente legge.
15. 251. D'Ippolito Vitale.

ART. 16.

  Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: tre mesi con: un mese.
16.200. Cilluffo.

ART. 17.

  All'articolo 17 comma 1, lettera a) dopo le parole: artistico e culturale sono aggiunte le seguenti: e con l'esercizio dell'attività di notaio.
*17.250. Ronchi.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: artistico e culturale, aggiungere le seguenti: e con l'esercizio dell'attività di notaio.
*17. 251. Angela Napoli.

Pag. 67

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: con poteri di gestione aggiungere la seguente: , salvo quanto previsto nella presente legge per le società tra professionisti,
17. 150. Contento.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).
17. 200. Cilluffo.

  Al comma 1, lettera d), dopo le parole: attività di lavoro subordinato aggiungere la seguente: , salvo quanto previsto nella presente legge all'articolo 22-bis.
17. 151. Contento.

  Al comma 1, lettera d) dopo le parole: lavoro subordinato inserire le seguenti: pubblico.
17. 155. Froner.

  Il comma 3 dell'articolo 18 (eccezioni alle norme sulla incompatibilità) è sostituito dal seguente:
  3. È fatta salva l'iscrizione negli elenchi speciali per gli avvocati che esercitano attività legale per conto di enti pubblici, imprese e enti privati con le limitate facoltà disciplinate dagli articoli 22 e 22-bis.
18. 250. Rossomando.

  Al comma 1, dopo le parole: 500.000 abitanti, aggiungere le seguenti parole: ; l'avvocato eletto nel Parlamento nazionale o nel Parlamento europeo.
19. 200. Cilluffo.

ART. 20.

  Sostituire con il seguente:

Art. 20.
(Obbligo di iscrizione alla Cassa Forense).

  1. La permanenza dell'iscrizione all'albo è subordinata all'iscrizione alla Cassa Nazionale Forense.
  2. Il consiglio dell'ordine annualmente compie le verifiche necessarie anche mediante richiesta di informazioni all'ente previdenziale.
  3. Con la stessa periodicità, il consiglio dell'ordine esegue la revisione degli albi, degli elenchi e dei registri, per verificare se permangano i requisiti per la iscrizione, e provvede di conseguenza; della revisione e dei suoi risultati è data notizia al CNF.
  5. Qualora il consiglio dell'ordine non provveda alla verifica periodica della permanenza dei requisiti o compia omissioni nel provvedervi, il CNF nomina un commissario scelto tra gli avvocati con più di venti anni di anzianità anche iscritto presso altri ordini, affinché provveda in sostituzione. Al commissario spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno e un'indennità giornaliera determinata dal CNF. Spese e indennità sono a carico del consiglio dell'ordine inadempiente.
  6. Il regolamento della Cassa Forense stabilisce le modalità e gli importi dei versamenti previdenziali per gli avvocati sospesi di diritto o a richiesta dall'albo.
  D'intesa con gli organi istituzionali di appartenenza, possono essere previste modalità specifiche di versamento figurative o forfetarie dei contributi previdenziali per gli avvocati che svolgono funzioni di membro del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo, di consigliere regionale, di membro di giunta regionale, di presidente di provincia, di membro di giunta provinciale, di sindaco di comune con più di 30.000 abitanti, di membro di giunta comunale di comune con più di 50.000 abitanti, nonché per gli avvocati che ricoprano un incarico pubblico o di rilievo Pag. 68sociale di particolare complessità ed intensità, ove decidano di richiedere la sospensione volontaria dall'albo.
20. 250. Cavallaro.

  Al comma 6, sopprimere le parole da: e per gli avvocati sino a Parlamento europeo,.
20. 200. Cilluffo.

ART. 22.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nel disciplinare l'organizzazione delle rispettive avvocature, stabiliscono lo ius postulandi per gli enti e le società dipendenti dalle stesse.
22. 250. Zeller, Brugger.

  Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:

Art. 22-bis.
(Avvocati dipendenti di studio legale).

  1. Coloro che, avendo superato l'esame di Stato, svolgono l'attività di avvocato, alle dipendenze altro avvocato o di società di professionisti avente come oggetto esclusivo la professione forense e la consulenza legale, possono costituire con l'avvocato o la società ed a favore esclusivo del datore di lavoro un contratto di lavoro dipendente. Nel contratto di lavoro deve essere garantita l'autonomia e l'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica dell'avvocato dipendente oltre che un adeguato trattamento economico.
  2. Gli avvocati dipendenti presentano ogni anno consiglio dell'ordine una dichiarazione del datore di lavoro dalla quale risulti la specifica individuazione degli affari legali trattati e dei compensi percepiti.
  3. Gli avvocati iscritti come dipendenti da altro studio legale o da società tra professionisti forensi sono sottoposti al potere disciplinare del consiglio dell'ordine ed il rapporto di lavoro è esclusivamente soggetto alle norme previdenziali previste per gli iscritti alla Cassa Nazionale di Previdenza Forense.
  4. I praticanti avvocati possono sottoscrivere dei contratti di apprendistato professionalizzante esclusivamente con lo studio legale presso cui svolgono la pratica, secondo le norme vigenti; il rapporto di apprendistato è soggetto alle norme previdenziali previste per gli iscritti alla Cassa Nazionale di Previdenza Forense.
22. 02. Contento.

  Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:

Art. 22-bis.
(Avvocati dipendenti di imprese e di Enti privati).

  1. Coloro che hanno superato l'esame di Stato di cui all'articolo 45, ovvero l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato prima della data di entrata in vigore della presente legge, e operando alle dipendenze di imprese o enti privati o associazioni di categoria a favore esclusivo del datore di lavoro e di soggetti controllanti, controllati, sottoposti al medesimo controllo o collegati, si occupano, con autonomia, indipendenza e stabilità della trattazione degli affari legali del proprio datore di lavoro e degli altri soggetti sopra indicati, sono iscritti in un elenco speciale annesso all'albo. Gli iscritti in tale elenco non possono assumere la difesa in giudizio. Nel contratto di lavoro è garantita l'autonomia c l'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica dell'avvocato.
  2. Per l'iscrizione nell'elenco gli interessati presentano la dichiarazione del datore di Lavoro dalla quale risulti la stabile costituzione di un ufficio legale con specifica attribuzione della trattazione degli affari legali dello stesso e l'appartenenza Pag. 69a tale ufficio del professionista incaricato in forma esclusiva di tali funzioni.
  3. Gli avvocati iscritti nell'elenco sono sottoposti anche al potere disciplinare del consiglio dell'ordine.
22. 03. Rossomando.

ART. 24.

  Sopprimere i commi 2 e 3.
24. 200. Cilluffo.

ART. 25.

  Sopprimere il comma 3.
*25. 100. Vitali.

ART. 27.

  Al comma 5, ultimo periodo, sostituire le parole da: consecutivamente fino a: anno con le seguenti: per più di due mandati. La ricandidatura è possibile quando siano trascorsi un numero di anni uguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato.
27. 200. Cilluffo.

  Al comma 10, dopo le parole: e assistenza forense, aggiungere le seguenti: di membro del Consiglio istruttore di disciplina e membro del Collegio giudicante.
27. 201. Cilluffo.

ART. 28.

  Al comma 1, lettera f) sostituire le parole: Consiglio istruttore di disciplina: Consiglio territoriale di disciplina, ovunque ricorrano, e sostituire la parola: elegge con la seguente: nomina.
28. 100. Vitali.

  Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole da; elegge sino a: dall'articolo 49.
28. 200. Cilluffo.

ART. 29.

  Sopprimere il comma 5.
29. 200. Cilluffo.

  Al comma 5 sostituire le parole: degli onorari previsti dalle tariffe professionali ridotte al 50 per cento con le seguenti: dei parametri stabiliti con decreto del Ministro della Giustizia, sentito il CNF, ridotti al 50 per cento.
29. 1. Cilluffo.

ART. 32.

  Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: in cui il numero complessivo degli iscritti agli albi è inferiore a diecimila.
*32. 100. Vitali.

  Sopprimere al comma 2 le parole in cui il numero complessivo degli iscritti agli albi è inferiore a diecimila.
*32. 150. Contento.

  Sopprimere al comma 2 il periodo Ciascun distretto di corte di appello in cui il numero complessivo degli iscritti agli albi è pari o superiore a diecimila elegge due componenti; in tali distretti risulta primo eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti, secondo eletto chi abbia Pag. 70riportato il maggior numero di voti tra gli iscritti ad un ordine circondariale diverso da quello al quale appartiene il primo eletto.
32. 151. Contento.

  Al comma 2, sopprimere il quinto periodo.
32. 101. Vitali.

ART. 33.

  Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: le tariffe professionali con le seguenti: la revisione dei parametri per la liquidazione del compenso di cui al comma 2 dell'articolo 12.
33. 100. Vitali.

ART. 34.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 34.

  1. Il CNF pronuncia in materia di albi, elenchi e registri e rilascio di certificato di compiuta pratica; pronuncia sui ricorsi relativi alle elezioni dei consigli dell'ordine; risolve i conflitti di competenza tra ordini circondariali.
34. 200. Cilluffo.

  Al comma 1, sopprimere le parole: quando il Consiglio istruttore di disciplina competente abbia deliberato l'apertura del procedimento disciplinare.
34. 100. Vitali.

ART. 35.

  Sopprimere i commi 1, 2, e 4.
35. 200. Cilluffo.

  Al comma 2 sostituire le parole: dei Consigli istruttori di disciplina e dei consigli circondariali con le seguenti: dei Consigli territoriali di disciplina.
35. 100. Vitali.

  Al comma 5, sopprimere le parole: non giurisdizionale.
35. 201. Cilluffo.

ART. 36.

  Al comma 3 aggiungere il seguente periodo:
  Il Consiglio Nazionale forense si divide in due sezioni una disciplinare ed altra sezione amministrativa. La sezione disciplinare svolge le esclusivamente le funzioni di cui alla lettera c) dell'articolo 33 e di cui all'articolo 34; i componenti della sezione disciplinare del CNF sono incompatibili con lo svolgere ogni altra funzione o competenza attribuita al CNF. Il numero dei componenti di ciascuna sezione e le modalità di elezione degli stessi sono regolate per ciascuna sezione dall'articolo 32 ai commi 2 e 3.
36. 150. Contento.

ART. 38.

  Sostituire l'articolo 38 con il seguente:

Art. 38.
(Accordi tra Ministero dell'istruzione, università e ordini forensi).

  1. I consigli dell'ordine degli avvocati possono stipulare convenzioni, senza nuovi Pag. 71o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le università per la disciplina dei rapporti reciproci.
  2. Il CNF e la Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza promuovono, anche mediante la stipulazione di apposita convenzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la piena collaborazione tra le facoltà di giurisprudenza e gli ordini forensi, per il perseguimento dei fini di cui al presente capo.
  3. Il Ministero dell'Istruzione, sentita la conferenza dei presidi di giurisprudenza, ed il Consiglio Nazionale Forense stipulano entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge una convenzione quadro per regolare e garantire il diritto allo svolgimento per un periodo di sei mesi del tirocinio presso tutte le facoltà di giurisprudenza.
38. 251. Cavallaro.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  3. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la conferenza dei presidi di giurisprudenza, ed il Consiglio Nazionale Forense stipulano entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge una convenzione quadro per regolare e garantire il diritto allo svolgimento per un periodo di sei mesi del tirocinio presso tutte le facoltà di giurisprudenza.
38. 250. Cavallaro.

ART. 39.

  Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 39.
(Contenuti e modalità di svolgimento del tirocinio).

  1. Il tirocinio professionale consiste nell'addestramento tecnico e giuridico, a contenuto teorico e pratico, del praticante avvocato finalizzato a fargli conseguire, nella consapevolezza del ruolo dell'avvocato nella società e nella giurisdizione, le capacità necessarie per l'esercizio della professione di avvocato e per la gestione di uno studio legale nonché a fargli apprendere e rispettare i prìncipi etici e le regole deontologiche.
  2. Il Ministro della giustizia disciplina con regolamento, sentiti il CNF, i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense, la Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza, e acquisiti il parere del CSM per gli aspetti connessi alla funzionalità del sistema giudiziario e il parere del CNEL per gli aspetti di carattere economico e sociale:
   a) le modalità di svolgimento del tirocinio e le relative procedure di controllo da parte del competente Consiglio dell'ordine;
   b) le ipotesi che giustificano l'interruzione del tirocinio, tenuto conto di situazioni riferibili all'età, alla salute, alla maternità e paternità del praticante avvocato, e le relative procedure di accertamento;
   c) le condizioni e le modalità di svolgimento del tirocinio in altro paese dell'Unione europea;
   d) le condizioni e le modalità di svolgimento del tirocinio presso gli uffici giudiziari, definite d'intesa con il Consiglio Superiore della Magistratura, al fine di assicurare al praticante avvocato un'adeguata formazione sull'esercizio della funzione giurisdizionale.

  3. Presso il Consiglio dell'ordine è tenuto il registro dei praticanti avvocati, l'iscrizione al quale è condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale.
  4. Per l'iscrizione nel registro dei praticanti avvocati e la cancellazione dallo stesso si applicano, in quanto compatibili, rispettivamente le disposizioni previste dall'articolo 16.Pag. 72
  5. Il tirocinio è svolto in forma continuativa per diciotto mesi; la sua interruzione per oltre sei mesi, senza giustificato motivo, può comportare la cancellazione dal registro dei praticanti, salva la facoltà di chiedere nuovamente l'iscrizione nel registro, che potrà essere deliberata previa nuova verifica da parte del Consiglio dell'ordine della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla presente legge. Al fine di accelerare l'accesso al mondo del lavoro, i primi sei mesi del tirocinio potranno svolgersi, in presenza di apposita convenzione quadro stipulata tra il CNF e il MIUR, in concomitanza al corso di studio per il conseguimento della laurea magistrale. Analoghe convenzioni possono essere stipulate tra il CNF e il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea.
  6. Il tirocinio può essere svolto:
   1) presso un avvocato, con funzioni di dominus;
   2) presso l'Avvocatura dello Stato o ufficio legale di ente pubblico;
   3) in altro paese dell'Unione europea presso professionisti legali, per un periodo non superiore a sei mesi, con titolo equivalente a quello di avvocato, abilitati all'esercizio della professione;
   4) presso uffici giudiziari aventi sede nel distretto di Corte di appello cui appartiene l'Ordine di iscrizione, per un periodo non superiore ad un anno;

  7. L'avvocato è tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo proficuo e dignitoso per la finalità di cui al comma 1; pertanto, non può assumere la funzione di dominus per più di due praticanti contemporaneamente, salva l'autorizzazione rilasciata dal competente Consiglio dell'ordine previa valutazione dell'attività professionale del richiedente e dell'organizzazione del suo studio.
  8. Il tirocinio professionale non determina l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale.
  9. Nel periodo di svolgimento del tirocinio il praticante avvocato può esercitare attività professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso, in ambito civile di fronte al Tribunale e ai giudici di pace, e in ambito penale, nei procedimenti che in base alle norme vigenti anteriormente alla legge 16 luglio 1997, n. 254, rientravano nella competenza del Pretore. Il praticante avvocato può esercitare attività professionale anche presso altro avvocato che ne faccia richiesta, In tali casi il dominus deve esserne informato e il praticante svolge l'attività in sostituzione sotto il controllo e la responsabilità del delegante, dal quale riceve un giusto compenso per l'apporto professionale prestato.
  10. Il praticante può, per giustificato motivo, trasferire la propria iscrizione presso l'ordine del luogo ove intenda proseguire il tirocinio. Il Consiglio dell'ordine autorizza il trasferimento, valutati i motivi che lo giustificano, e gli rilascia un certificato attestante il periodo di tirocinio che risulti regolarmente compiuto. Il tirocinio presso l'Avvocatura dello Stato, presso gli uffici legali delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici nonché presso gli uffici giudiziari deve essere svolto a titolo gratuito.
39. 200. Cilluffo.

  Sostituire l'articolo 39 con il seguente:

Art. 39.
(Contenuti e modalità di svolgimento del tirocinio).

  1. Il tirocinio professionale consiste nell'addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante avvocato finalizzato a fargli conseguire le capacità necessarie per l'esercizio della professione di avvocato e per la gestione di uno studio legale nonché a fargli apprendere e rispettare i princìpi etici e le regole deontologiche.
  2. Presso il consiglio dell'ordine è tenuto il registro dei praticanti avvocati, Pag. 73l'iscrizione al quale è condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale. Ai fini dell'iscrizione nel registro dei praticanti è necessario aver conseguito la laurea in giurisprudenza.
  3. Per l'iscrizione nel registro dei praticanti avvocati e la cancellazione dallo stesso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 16.
  4. Lo svolgimento del tirocinio è incompatibile con qualunque rapporto di impiego pubblico. Al praticante avvocato si applicano le eccezioni previste per l'avvocato dall'articolo 18. Il tirocinio può essere svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato privato, purché con modalità ed orari idonei a consentirne l'effettivo e puntuale svolgimento.
  5. Il tirocinio è svolto in forma continuativa per diciotto mesi. La sua interruzione per oltre sei mesi, senza giustificato motivo, comporta la cancellazione dal registro dei praticanti, salva la facoltà di chiedere nuovamente l'iscrizione nel registro, che può essere deliberata previa nuova verifica da parte del consiglio dell'ordine della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla presente legge.
  6. Il tirocinio può essere svolto:
   a) presso un avvocato, con anzianità di iscrizione all'albo non inferiore a cinque anni;
   b) presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'ufficio legale di un ente pubblico o presso un ufficio giudiziario per non più di dodici mesi;
   c) per non più di sei mesi, in altro Paese dell'Unione europea presso professionisti legali, con titolo equivalente a quello di avvocato, abilitati all'esercizio della professione;
   d) per non più di sei mesi, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea, dagli studenti regolarmente iscritti all'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento del diploma di laurea in giurisprudenza e che abbiano conseguito almeno i 4/5 dei crediti previsti nel piano di studi.

  7. L'avvocato è tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo proficuo e dignitoso per la finalità di cui al comma 1 e non può assumere la funzione per più di tre praticanti contemporaneamente, salva l'autorizzazione rilasciata dal competente consiglio dell'ordine previa valutazione dell'attività professionale del richiedente e dell'organizzazione del suo studio.
  8. Il tirocinio professionale non determina di diritto l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale. Al praticante avvocato è sempre dovuto il rimborso delle spese sostenute per conto dello studio presso il quale svolge il tirocinio. Ad eccezione che negli enti pubblici e presso l'Avvocatura dello Stato, decorso il primo semestre, può essere riconosciuto con apposito contratto al praticante avvocato una indennità o un compenso per l'attività svolta per conto dello studio, commisurato all'effettivo apporto professionale dato nell'esercizio delle prestazioni e tenuto altresì conto dell'utilizzo da parte del praticante avvocato dei servizi e delle strutture dello studio.
  9. Nel periodo di svolgimento del tirocinio il praticante avvocato, decorsi sei mesi dall'iscrizione nel registro dei praticanti, può esercitare attività professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo, in ambito civile di fronte al tribunale e al giudice di pace, e in ambito penale nei procedimenti di competenza del giudice di pace, quelli per reati contravvenzionali e quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, rientravano nella competenza del pretore. L'abilitazione decorre dalla delibera di iscrizione nell'apposito registro. Essa può durare al massimo cinque anni, salvo il caso di sospensione dall'esercizio professionale non determinata da giudizio disciplinare, alla condizione che permangano tutti i requisiti per l'iscrizione nel registro.Pag. 74
  10. Il Ministro della giustizia con proprio decreto adotta, sentito il CNF, il regolamento che disciplina:
   a) le modalità di svolgimento del tirocinio e le relative procedure di controllo da parte del competente consiglio dell'ordine;
   b) le ipotesi che giustificano l'interruzione del tirocinio, tenuto conto di situazioni riferibili all'età, alla salute, alla maternità e paternità del praticante avvocato, e le relative procedure di accertamento;
   c) i requisiti di validità dello svolgimento del tirocinio, in altro Paese dell'Unione europea.

  11. Il praticante può, per giustificato motivo, trasferire la propria iscrizione presso l'ordine del luogo ove intenda proseguire il tirocinio. Il consiglio dell'ordine autorizza il trasferimento, valutati i motivi che lo giustificano, e rilascia al praticante un certificato attestante il periodo di tirocinio che risulta regolarmente compiuto.
39. 250. Cavallaro.

  Dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  1-bis. Il tirocinio professionale in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra il CNF e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, limitatamente alla durata di sei mesi, può essere svolto, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea dagli studenti regolarmente iscritti all'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento del diploma di laurea in giurisprudenza e che abbiano conseguito almeno i 4/5 dei crediti previsti nel piano di studi. La durata del tirocinio non può mai essere inferiore a dodici mesi di effettiva pratica presso uno studio legale.
39. 150. Contento.

  Al comma 5, sostituire la parola: ventiquattro con: diciotto ed aggiungere subito dopo le parole: , salvo quanto previsto al comma 1-bis,
39. 151. Contento.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: ventiquattro con la seguente: diciotto.
39. 100. Vitali.

  Al comma 6 lettera b), sostituire le parole: per non più di dodici mesi con: per non più di sei mesi
*39. 152. Contento.

  Al comma 6 aggiungere la seguente lettera:
  d) per non più di sei mesi, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea, dagli studenti regolarmente iscritti all'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento del diploma di laurea in giurisprudenza e che abbiano conseguito almeno i 4/5 dei crediti previsti nel piano di studi.
39. 256. Cavallaro.

  Al comma 8, sostituire il periodo:
  «Al praticante avvocato è sempre dovuto il rimborso delle spese sostenute. Ad eccezione che negli enti pubblici e presso l'Avvocatura dello Stato, decorsi il primo anno, l'avvocato, l'associazione professionale o la società tra professionisti, riconosce al praticante avvocato un rimborso congruo per l'attività svolta per conto dello studio, commisurato all'effettivo apporto professionale dato nell'esercizio delle prestazioni e tenuto altresì conto dell'utilizzo da parte del praticante avvocato dei servizi e delle strutture dello studio» con il seguente: «Al praticante avvocato è dovuto, ad eccezione che negli enti pubblici e presso l'Avvocatura dello Stato, un adeguato compenso commisurato all'apporto dato per l'attività effettivamente svolta Pag. 75decorsi non più di sei mesi dall'inizio della pratica. Tale compenso è esclusivamente soggetto alla contribuzione della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.».
39. 153. Contento.

  Al comma 8, ultimo periodo, sostituire le parole: decorso il primo anno con le seguenti: decorsi i primi sei mesi
39. 101. Vitali.

ART. 41.

  Sopprimerlo.
41. 200. Cilluffo.

  Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 41.
(Corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato).

  1. Il tirocinio professionale può essere svolto, per un periodo non superiore a un anno, anche frequentando con profitto corsi di formazione a contenuto professionalizzante.
  2. Il Ministro della giustizia sentiti il CNF, i consigli dell'ordine territoriali disciplina con regolamento:
   1) le modalità e le condizioni per l'istituzione dei corsi di formazione di cui al comma 1 da parte degli ordini territoriali, delle associazioni forensi, delle Facoltà di Giurisprudenza e di altri enti ed istituzioni pubbliche o private per l'organizzazione, anche di intesa tra loro, di corsi, di regola, su base distrettuale e tendenzialmente a carattere gratuito, garantendo altresì e la libertà ed il pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale;
   2) i contenuti formativi dei corsi di formazione in modo da ricomprendervi, in quanto essenziali, l'insegnamento del linguaggio giuridico, la redazione degli atti giudiziari, la tecnica impugnatoria dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti amministrativi, la tecnica di redazione del parere stragiudiziale e la tecnica di ricerca nonché la legislazione relativa alle modalità di esercizio della professione di avvocato;
   3) le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante avvocato nonché quelle per la verifica finale del profitto che sono affidate ad una commissione composta da avvocati, magistrati e docenti universitari, in modo da garantire omogeneità di giudizio su tutto il territorio nazionale.

  3. L'aspirante avvocato deve essere posto in condizione di accedere e fruire dei percorsi formativi di cui ai commi 1 e 2. A tal fine il Ministro della giustizia, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta tutte le misure necessarie, anche di sostegno economico, per assicurare pari opportunità per l'accesso ai corsi di formazione per la preparazione alla professione di avvocato.
41. 201. Cilluffo.

  Sostituire con il seguente:

Art. 41.
(Corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato).

  1. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, può consistere altresì nella frequenza con profitto per un periodo non inferiore a dodici mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi. Tali corsi devono essere gratuiti per il praticante avvocato.
  2. Il CNF disciplina con regolamento:
   a) i contenuti formativi dei corsi di formazione in modo da ricomprendervi, in quanto essenziali, l'insegnamento del linguaggio giuridico, la redazione degli atti Pag. 76giudiziari, la tecnica impugnatoria dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti amministrativi, la tecnica di redazione del parere stragiudiziale e la tecnica di ricerca;
   b) le modalità ed il carico didattico per la frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante avvocato;
   c) i contenuti formativi dei corsi di formazione devono includere la deontologia forense e la conoscenza delle norme sull'ordinamento giudiziario;
   d) le modalità dei controlli da effettuarsi sui corsi e sulle verifiche finali di cui al comma 3.

  3. Il praticante che frequenta con profitto tali corsi è esonerato dalla prova di preselezione di cui all'articolo 45.
  4. Con regolamento del Ministro della giustizia previo parere del CNF, ai sensi dell'articolo 1 sono stabilite le modalità delle verifiche finali di profitto del praticante.
  5. Il CNF vigila sul rispetto sul rispetto delle norme regolamentari in materia di corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato e sulle verifiche finali di profitto.
41. 150. Contento.

  Sostituire con il seguente:

Art. 41.
(Corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato).

  1. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, può consistere altresì nella frequenza con profitto per un periodo non inferiore a dodici mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini, istituzioni universitarie ed associazioni forensi. Tali corsi devono essere gratuiti per il praticante avvocato.
  2. Il CNF disciplina con regolamento:
   a) i contenuti formativi dei corsi di formazione in modo da ricomprendervi, in quanto essenziali, l'insegnamento del linguaggio giuridico e le teorie e tecniche di comunicazione forense, la redazione degli atti giudiziari, la tecnica impugnatoria dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti amministrativi, la tecnica di redazione del parere stragiudiziale e la tecnica di ricerca, la deontologia e la conoscenza delle norme sull'ordinamento giudiziario, nonché le materie attinenti all'organizzazione dello studio professionale anche nei suoi aspetti fiscali e previdenziali;
   b) le modalità ed il carico didattico per la frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante avvocato;
   c) le modalità dei controlli da effettuarsi sui corsi e sulle verifiche finali di cui al comma 3.

  3. Il praticante che frequenta con profitto tali corsi è esonerato dalla prova di preselezione di cui all'articolo 45.
  4. Con regolamento del Ministro della giustizia previo parere del CNF, ai sensi dell'articolo 1 sono stabilite le modalità delle verifiche finali di profitto del praticante.
  5. Il CNF vigila sul rispetto sul rispetto delle norme regolamentari in materia di corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato e sulle verifiche finali di profitto.
41. 250. Cavallaro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  «1. Al tirocinio svolto presso uno studio professionale, può essere affiancata la frequenza, per un periodo non inferiore a diciotto mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge».
41. 100. Vitali.

Pag. 77

  Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: per l'intero biennio con le seguenti: nei diciotto mesi.
41. 101. Vitali.

ART. 43.

  Al comma 1, sostituire le parole: il biennio con le seguenti: il periodo.
43. 100. Vitali.

  Aggiungere il seguente comma:
  4. Il certificato di compiuto tirocinio e il conseguimento dell'abilitazione di cui al comma 1 dell'articolo 44 perdono ogni efficacia decorsi cinque anni dal loro rilascio se non sono seguiti dal superamento dell'esame di stato o dall'iscrizione all'albo, salvo per quest'ultimo caso la sussistenza di una giusta causa impeditiva.
43. 150. Contento.

  Aggiungere in fine il seguente comma:
  4. Il certificato di compiuto tirocinio e il conseguimento dell'abilitazione di cui al comma 1 dell'articolo 44 perdono ogni efficacia decorsi dieci anni dal loro rilascio se non sono seguiti dal superamento dell'esame di stato o dall'iscrizione all'albo, salvo per quest'ultimo caso la sussistenza di una giusta causa impeditiva.
43. 250. Cavallaro.

ART. 44.

  Sostituire l'articolo 44 con il seguente:

Art. 44.
(Disposizioni generali).

  1. L'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato può essere sostenuto soltanto dal praticante avvocato che abbia effettuato il tirocinio professionale.
  2. L'esame di Stato si svolge con periodicità annuale nelle date fissate e nelle sedi di corte d'appello determinate con apposito decreto del Ministro della giustizia, sentito il CNF, per la prova di preselezione e per gli esami orali e presso un'unica sede nazionale in Roma da designare con il decreto del Ministro della giustizia per le prove scritte. Nel decreto è stabilito il termine per la presentazione delle domande di ammissione.
44. 250. Cavallaro.

ART. 45.

  Sostituire l'articolo 45 con il seguente:

Art. 45.
(Esame di Stato).

  1. L'esame di Stato si articola in una prova di preselezione, due prove scritte ed in una prova orale.
  2. La prova di preselezione deve svolgersi, con il solo ausilio dei testi di legge senza commenti e citazioni giurisprudenziali, almeno due volte l'anno in ogni sede di esame distrettuale. Tale prova dovrà essere articolata in quesiti di taglio teorico/pratico, al fine di verificare l'effettiva idoneità dei candidati a sostenere l'esame di Stato per l'accesso all'Albo. Non è ammessa l'assegnazione di formulari o test a risposta multipla o altre forme di selezione informatica. Il Ministro di Giustizia con proprio regolamento disciplina le modalità di svolgimento della prova di preselezione per l'accesso alle prove scritte e predispone i quesiti. Esse devono iniziare in tutte le sedi alla stessa ora fissata dal Ministro della giustizia con il provvedimento con il quale vengono indetti gli esami.
  3. Le prove scritte consistono nella redazione di due elaborati, riguardanti il diritto e la procedura civile, il diritto e la Pag. 78procedura penale, il diritto e la giustizia amministrativa, da effettuare in giorni consecutivi, l'uno riguardante la redazione di un atto giudiziario nella materia scelta dal candidato tra quelle citate, e l'altro la redazione di un parere motivato su materia a scelta del candidato diversa dalla prima.
  4. Le prove scritte si svolgono in un'unica sessione nazionale una volta l'anno in Roma, indetta con decreto del Ministro della Giustizia.
  5. La prova orale si svolge per ciascun candidato nella sede distrettuale in cui ha svolto la prova di preselezione o, in caso di esonero dalla stessa, in quella presso la quale ha svolto il tirocinio; in caso di periodi di tirocinio svolti in più sedi si considera quella in cui il praticante risulta iscritto al momento del compimento della pratica.
  6. Nella prova orale il candidato deve dimostrare la conoscenza teorico-pratica delle seguenti materie: ordinamento e deontologia forensi, diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale; nonché di altre due materie, scelte preventivamente dal candidato, tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto comunitario ed internazionale privato, diritto tributario, diritto ecclesiastico, ordinamento giudiziario e penitenziario, diritto fallimentare.
  7. La prova di preselezione si conclude con un giudizio succintamente motivato di idoneità o inidoneità a partecipare alla sessione d'esame di stato per l'abilitazione professionale, senza alcun punteggio numerico.
  8. Le prove scritte sono valutate mediante punteggio numerico e sintetica motivazione riassuntiva, nella quale se necessario si annotano anche le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato. Per la valutazione di ciascuna prova scritta, ogni componente della commissione d'esame dispone di (...) punti di merito; alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano conseguito, nelle due prove scritte, un punteggio complessivo di almeno punti (...) e un punteggio non inferiore a punti (...) in ciascuna prova.
  9. Il Ministro della giustizia, sentito il CNF, disciplina con regolamento le modalità e le procedure di svolgimento dell'esame di Stato e quelle di valutazione delle preselezione e delle prove scritte ed orali da effettuare sulla base dei seguenti criteri:
   a) chiarezza, logicità e rigore metodologico dell'esposizione;
   b) dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici;
   c) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati;
   d) dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà;
   e) dimostrazione della conoscenza delle tecniche di persuasione e argomentazione.

  10. Le prove scritte si svolgono con il solo ausilio dei testi di legge senza commenti e citazioni giurisprudenziali. A tal fine, i testi di legge portati dai candidati per la prova devono essere controllati e vistati nei giorni anteriori all'inizio della prova stessa e collocati sul banco su cui il candidato sostiene la prova. L'appello dei candidati deve svolgersi per tempo in modo che le prove scritte inizino all'ora fissata dal Ministro della giustizia.
  11. I candidati non possono portare con sé testi o scritti, anche informatici, né ogni sorta di strumenti di telecomunicazione, pena la immediata esclusione dall'esame, con provvedimento del presidente della commissione, sentiti almeno due commissari.
  12. Qualora siano fatti pervenire nell'aula, ove si svolgono le prove dell'esame, scritti od appunti di qualunque genere, con qualsiasi mezzo, il candidato che li riceve e non ne fa immediata denuncia Pag. 79alla commissione è escluso immediatamente dall'esame, ai sensi del comma 8.
  13. Chiunque faccia pervenire in qualsiasi modo ad uno o più candidati, prima o durante la prova d'esame, testi relativi al tema proposto è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la pena della reclusione fino a tre anni. Per i fatti indicati nel presente comma e nel comma 9, i candidati sono denunciati al Consiglio istruttore di disciplina del distretto competente per il luogo di iscrizione al registro dei praticanti, per i provvedimenti di sua competenza.
  14. Per la prova orale, ogni componente della commissione dispone di dieci punti di merito per ciascuna delle materie di esame.
  15. Sono giudicati idonei i candidati che ottengono un punteggio non inferiore a trenta punti per ciascuna materia.
45. 250. Cavallaro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'esame di Stato si articola in una prova di preselezione e due prove scritte ed in una prova orale. La prova di preselezione deve svolgersi, con il solo ausilio dei testi di legge senza commenti e citazioni giurisprudenziali, almeno due volte l'anno in ogni sede di esame. Tale prova dovrà essere articolata in quesiti di taglio teorico/pratico, al fine di verificare l'effettiva idoneità dei candidati a sostenere l'esame di Stato per l'accesso all'Albo. Il Ministro di Giustizia regolamenta ai sensi dell'articolo 1 le modalità di svolgimento della prova di preselezione per l'accesso alle prove scritte e predispone i quesiti. Esse devono iniziare in tutte le sedi alla stessa ora, fissata dal Ministro della giustizia con il provvedimento con il quale vengono indetti gli esami.
45. 150. Contento.

  Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Per coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all'articolo 41, l'esame si articola nella prova scritta di cui al successivo comma 2, lettera c) e nella prova orale
45. 101. Vitali.

  Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Per coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all'articolo 41, l'esame consiste nella sola prova orale
45. 100. Vitali.

  Sostituire il comma 7 con il seguente:
  7. I candidati possono accedere alle prove scritte solo se hanno superato con esito positivo la prova di preselezione di cui al comma 1, salvo quanto previsto dall'articolo 41. La prova scritta riguardante la redazione di un parere motivato su materia a scelta del candidato si svolge con il solo ausilio dei testi di legge senza commenti e citazioni giurisprudenziali. La prova scritta riguardante la redazione di un atto giudiziario nella materia scelta dal candidato si svolge con il l'ausilio dei testi di legge con citazioni giurisprudenziali senza commenti. Esse devono iniziare in tutte le sedi alla stessa ora, fissata dal Ministro della giustizia con il provvedimento con il quale vengono indetti gli esami. A tal fine, i testi di legge portati dai candidati per la prova devono essere controllati e vistati nei giorni anteriori all'inizio della prova stessa e collocati sul banco su cui il candidato sostiene la prova. L'appello dei candidati deve svolgersi per tempo in modo che le prove scritte inizino all'ora fissata dal Ministro della giustizia.
45. 151. Contento.

  Al comma 10, sostituire la parola: istruttore con la seguente: territoriale
45. 102. Vitali.

  Sopprimere il comma 13.
45. 200. Cilluffo.

Pag. 80

ART. 46.

  Sostituire l'articolo 46 con il seguente:

Art. 46.
(Commissioni di esame).

  1. La commissione nazionale d'esame è nominata, con decreto, dal Ministro della giustizia ed è composta da cinque membri effettivi e cinque supplenti, dei quali: tre effettivi e tre supplenti avvocati designati dal CNF tra gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, uno dei quali la presiede; un effettivo e un supplente scelti fra i magistrati di cassazione anche in pensione; un effettivo e un supplente scelti fra i professori universitari o ricercatori confermati in materie giuridiche.
  2. Con il medesimo decreto, presso ogni sede di corte d'appello, è nominata una commissione distrettuale avente composizione identica alla commissione di cui al comma 1.
  3. Ove il numero dei candidati lo richieda, possono essere formate con lo stesso criterio e con la medesima composizione delle commissioni principali sottocommissioni nazionali e sottocommissioni distrettuali per gruppi sino a cinquecento candidati.
  4. Esercitano le funzioni di segretario uno o più funzionari distaccati dal Ministero della giustizia.
  5. Non possono essere designati nelle commissioni di esame avvocati che siano membri dei consigli dell'ordine o componenti del consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e del CNF.
  6. Gli avvocati componenti della commissione non possono essere eletti quali componenti del consiglio dell'ordine, del consiglio di amministrazione, del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense, del CNF e degli organi di disciplina nelle elezioni immediatamente successive alla data di cessazione dell'incarico ricoperto.
  7. L'avvio delle procedure per l'esame di abilitazione deve essere tempestivamente pubblicizzato secondo modalità contenute nel regolamento di attuazione emanato dal Ministro della giustizia entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  8. Il Ministro della Giustizia può nominare ispettori per il controllo del regolare svolgimento delle prove d'esame scritte ed orali e l'uniformità di giudizio tra le varie commissioni d'esame. Gli ispettori possono partecipare in ogni momento agli esami e ai lavori delle commissioni di uno o più distretti indicati nell'atto di nomina ed esaminare tutti gli atti, con facoltà di intervenire e far inserire le proprie dichiarazioni nei verbali delle prove. Il Ministro della giustizia può annullare gli esami in cui siano state compiute irregolarità. La nullità può essere dichiarata per la prova di singoli candidati o per tutte le prove di una commissione o per tutte le prove dell'intero distretto.
  9. Dopo la conclusione dell'esame di abilitazione con risultato positivo, la commissione nazionale rilascia il certificato per l'iscrizione nell'albo degli avvocati. Il certificato conserva efficacia permanente ai fini dell'iscrizione negli albi.
46. 250. Cavallaro.

ART. 47.

  Sopprimerlo.
47. 200. Cilluffo.

  Al comma 1, sostituire le parole da: è condizionato fino a: 41 con le seguenti: resta disciplinato dalle disposizioni vigenti, fatta salva la riduzione a diciotto mesi del periodo di tirocinio.
47. 100. Vitali.

Pag. 81

ART. 48.

  Sopprimere l'articolo.
48. 200. Cilluffo.

ART. 49.

  Sostituire gli articoli da 49 a 61 con i seguenti:

TITOLO V
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Capo I
NORME GENERALI

Art. 49.
(Consigli distrettuali di disciplina).

  1. Il potere disciplinare appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense.
  2. Il consiglio distrettuale è composto da membri eletti dai consigli dell'ordine circondariali compresi nel distretto; ciascun consiglio dell'ordine elegge un numero di membri del consiglio distrettuale disciplinare pari alla metà dei suoi componenti, arrotondata per difetto. Per l'elezione, ciascun consigliere dell'ordine può indicare non più di due terzi del numero dei consiglieri distrettuali di disciplina da eleggere, arrotondati per difetto.
  3. Il consiglio distrettuale di disciplina svolge la propria opera con sezioni composte da cinque titolari e da tre supplenti. Non possono fare parte delle sezioni giudicanti membri appartenenti all'ordine a cui è iscritto il professionista nei confronti del quale si deve procedere.
  4. Quando è presentato un esposto o una denuncia a un consiglio dell'ordine, o vi è comunque una notizia di illecito disciplinare, il consiglio dell'ordine deve dame notizia all'iscritto, invitandolo a presentare sue deduzioni entro il termine di venti giorni, e quindi trasmettere immediatamente gli atti al consiglio distrettuale di disciplina che è competente, in via esclusiva, per ogni ulteriore atto procedimentale.
  5. Il regolamento per il procedimento è approvato dal CNF, sentiti gli organi circondariali.

Art. 50.
(Procedimento disciplinare e notizia del fatto).

  1. Le infrazioni ai doveri e alle regole di condotta dettati dalla legge o dalla deontologia sono sottoposte al giudizio dei consigli distrettuali di disciplina.
  2. È competente il consiglio distrettuale di disciplina nel cui distretto è iscritto l'avvocato o il praticante oppure il distretto nel cui territorio è stato compiuto il fatto oggetto di indagine o di giudizio disciplinare. In ogni caso, si applica il principio della prevenzione, relativamente al momento dell'iscrizione della notizia nell'apposito registro, ai sensi dell'articolo 71.
  3. La notizia dei fatti suscettibili di valutazione disciplinare è comunque acquisita. L'autorità giudiziaria è tenuta a dare immediata notizia al consiglio dell'ordine competente quando nei confronti di un iscritto;
   a) è esercitata l'azione penale;
   b) è disposta l'applicazione di misure cautelari o di sicurezza;
   c) sono effettuati perquisizioni o sequestri;
   d) sono emesse sentenze che definiscono il grado di giudizio.

Art. 51.
(Contenuto della decisione).

  1. Con la decisione che definisce il procedimento disciplinare possono essere deliberati:
   a) il proscioglimento, con la formula non esservi luogo a provvedimento disciplinare;Pag. 82
   b) il richiamo verbale, non avente carattere di sanzione disciplinare, nei casi di infrazioni lievi e scusabili;
   c) l'irrogazione di una delle seguenti sanzioni disciplinari: avvertimento, censura, sospensione dall'esercizio della professione da due mesi a cinque anni radiazione.

Art. 52.
(Sanzioni).

  1. L'avvertimento può essere deliberato quando il fatto contestato non è grave e vi è motivo di ritenere che l'incolpato non commetta altre infrazioni. L'avvertimento consiste nell'informare l'incolpato che la sua condotta non è stata conforme alle norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni.
  2. La censura consiste nel biasimo formale e si applica quando la gravità dell'infrazione, il grado di responsabilità, i precedenti dell'incolpato e il suo comportamento successivo al fatto inducono a ritenere che egli non incorrerà in altra infrazione.
  3. La sospensione consiste nell'esclusione temporanea dall'esercizio della professione o dal praticantato e si applica per infrazioni consistenti in comportamenti e in responsabilità gravi o quando non sussistono le condizioni per irrogare la sola sanzione della censura.
  4. La radiazione consiste nell'esclusione definitiva dall'albo, elenco o registro e impedisce l'iscrizione a qualsiasi altro albo, elenco o registro, fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 75. La radiazione è inflitta per violazioni molto gravi che rendono incompatibile la permanenza nell'albo dell'incolpato.

Art. 53.
(Rapporto con il processo penale).

  1. Il procedimento disciplinare si svolge ed è definito con procedura e con valutazioni autonome rispetto al processo penale avente per oggetto i medesimi fatti.
  2. Se, agli effetti della decisione, è indispensabile acquisire atti e notizie appartenenti al processo penale, il procedimento disciplinare può essere a tale scopo sospeso a tempo determinato. La durata della sospensione non può superare complessivamente i due anni; durante il suo decorso è sospeso il termine di prescrizione.
  3. Se dai fatti oggetto del procedimento disciplinare emergono estremi di un reato procedibile d'ufficio, l'organo procedente ne informa l'autorità giudiziaria.
  4. La durata della pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio della professione inflitta dall'autorità giudiziaria all'avvocato è computata in quella della corrispondente sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione.

Art. 54.
(Riapertura del procedimento).

  1. Il procedimento disciplinare, concluso con provvedimento definitivo, è riaperto:
   a) se è stata inflitta una sanzione disciplinare e, per gli stessi fatti, l'autorità giudiziaria ha emesso sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'incolpato non lo ha commesso. In tale caso il procedimento è riaperto e deve essere pronunciato il proscioglimento anche in sede disciplinare;
   b) se è stato pronunciato il proscioglimento e l'autorità giudiziaria ha emesso sentenza di condanna per reato non colposo fondata su fatti rilevanti per l'accertamento della responsabilità disciplinare, che non sono stati valutati dal consiglio distrettuale di disciplina. In tale caso i nuovi fatti sono liberamente valutati nel procedimento disciplinare riaperto.

  2. La riapertura del procedimento disciplinare avviene a richiesta dell'interessato o d'ufficio con le forme del procedimento ordinario.Pag. 83
  3. Per la riapertura del procedimento e per i provvedimenti conseguenti è competente il consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso la decisione, anche se sono state emesse sentenze su ricorso. Il giudizio è affidato a una sezione diversa da quella che ha deciso.

Art. 55.
(Prescrizione dell'azione disciplinare).

  1. L'azione disciplinare si prescrive nel termine di sei anni dal fatto.
  2. Nel caso di condanna penale per reato non colposo, la prescrizione per la riapertura del giudizio disciplinare, ai sensi dell'articolo 68, è di due anni dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna.
  3. Il termine della prescrizione è interrotto con la comunicazione all'iscritto della notizia dell'illecito. Il termine è interrotto anche dalla notifica della decisione del consiglio distrettuale di disciplina e della sentenza pronunciata dal CNF su ricorso. Da ogni interruzione decorre un nuovo termine della durata di cinque anni. Se gli atti interruttivi sono più di uno, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso il termine stabilito nel comma 1 può essere prolungato di oltre un quarto. Non si computa il tempo delle eventuali sospensioni.

Art. 56.
(Divieto di cancellazione).

  1. Durante lo svolgimento del procedimento, dal giorno dell'invio degli atti al consiglio distrettuale di disciplina non può essere deliberata la cancellazione dall'albo.

Art. 57.
(Notizia di illecito disciplinare e fase istruttoria pre-procedimentale).

  1. Ricevuti gli atti di cui all'articolo 63, comma 4, il presidente del consiglio distrettuale di disciplina provvede senza ritardo a iscrivere in un apposito registro riservato il ricevimento degli atti relativi a un possibile procedimento disciplinare, indicando il nome dell'iscritto a cui gli stessi si riferiscono. Nel caso di manifesta infondatezza ne richiede al consiglio l'archiviazione senza formalità.
  2. Qualora il consiglio distrettuale di disciplina non ritenga di disporre l'archiviazione, e in ogni altro caso, il presidente designa la commissione che deve giudicare e nomina il consigliere istruttore, scelto tra i consiglieri iscritti a un ordine diverso da quello dell'incolpato. Il consigliere istruttore diviene responsabile della fase istruttoria pre-procedimentale; egli comunica senza ritardo all'iscritto l'avvio di tale fase, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, fornendogli ogni elemento utile e invitandolo a formulare per iscritto le proprie osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, e provvede a ogni accertamento di natura istruttoria nel termine di sei mesi dall'iscrizione della notizia di illecito disciplinare nel registro di cui al comma 1.
  3. Conclusa la fase istruttoria, il consigliere istruttore propone al consiglio distrettuale di disciplina richiesta motivata di archiviazione o di approvazione del capo di incolpazione, depositando il fascicolo in segreteria. Il consiglio distrettuale delibera senza la presenza del consigliere istruttore il quale non può fare parte del collegio giudicante.
  4. Il provvedimento di archiviazione è comunicato al consiglio dell'ordine presso il quale l'avvocato è iscritto, all'iscritto e al soggetto dal quale è pervenuta la notizia di illecito.

Capo II
PROCEDIMENTO

Art. 58.
(Procedimento disciplinare).

  1. Il procedimento disciplinare è regolato dai seguenti principi fondamentali:
   a) qualora il consiglio distrettuale di disciplina approvi il capo d'incolpazione, Pag. 84ne dà comunicazione all'incolpato e al pubblico ministero a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento;
   b) la comunicazione diretta all'incolpato contiene: 1) il capo d'incolpazione con l'enunciazione:
    1.1) delle generalità dell'incolpato e del numero cronologico attribuito al procedimento;
    1.2) dell'addebito, con l'indicazione delle norme violate; se gli addebiti sono più di uno gli stessi sono contraddistinti da lettere o da numeri;
    1.3) la data della delibera di approvazione del capo d'incolpazione;
    2) l'avviso che l'incolpato, nel termine di venti giorni dal ricevimento della stessa, ha diritto di accedere ai documenti contenuti nel fascicolo, prendendone visione ed estraendone copia integrale; ha facoltà di depositare memorie, documenti e di comparire avanti al consigliere istruttore, con l'assistenza del difensore eventualmente nominato, per essere sentito ed esporre le proprie difese. La data per l'interrogatorio è fissata subito dopo la scadenza del termine concesso per il compimento degli atti difensivi ed è indicata nella comunicazione;
   c) decorso il termine concesso per il compimento degli atti difensivi, il consigliere istruttore, qualora, per il contenuto delle difese, non ritenga di proporre l'archiviazione, chiede al consiglio distrettuale di disciplina di disporre la citazione a giudizio dell'incolpato;
   d) la citazione a giudizio deve essere notificata, a mezzo dell'ufficiale giudiziario, almeno trenta giorni liberi prima della data di comparizione all'incolpato e al pubblico ministero, il quale ha facoltà di presenziare all'udienza dibattimentale. La citazione contiene:
    1) le generalità dell'incolpato;
    2) l'enunciazione in forma chiara e precisa degli addebiti, con le indicazioni delle norme violate; se gli addebiti sono più di uno essi sono contraddistinti da lettere o numeri;
    3) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione avanti il consiglio distrettuale di disciplina per il dibattimento, con l'avvertimento che l'incolpato può essere assistito da un difensore, e che, in caso di mancata comparizione, non dovuta a legittimo impedimento o assoluta impossibilità a comparire, si procederà in sua assenza;
    4) l'avviso che l'incolpato ha diritto di produrre documenti e di indicare testimoni, con l'enunciazione sommaria delle circostanze sulle quali essi dovranno essere sentiti. Questi atti devono essere compiuti entro il termine di sette giorni prima della data fissata per il dibattimento;
    5) l'elenco dei testimoni che il consiglio distrettuale di disciplina intende ascoltare;
    6) la data e la sottoscrizione del presidente e del segretario;
   e) nel corso del dibattimento l'incolpato ha diritto di produrre documenti, interrogare o far interrogare testimoni, di rendere dichiarazioni e, ove lo chieda o vi acconsenta, di sottoporsi all'esame del consiglio distrettuale di disciplina; l'incolpato ha diritto ad avere la parola per ultimo;
   f) nel dibattimento il consiglio distrettuale di disciplina acquisisce i documenti prodotti dall'incolpato; provvede all'esame dei testimoni e, subito dopo, all'esame dell'incolpato che ne ha fatto richiesta o che vi ha acconsentito; procede d'ufficio, o su istanza di parte, all'ammissione e all'acquisizione di ogni eventuale ulteriore prova necessaria o utile per l'accertamento dei fatti;
   g) le dichiarazioni e i documenti provenienti dall'incolpato, gli atti formati e Pag. 85i documenti acquisiti nel corso della fase istruttoria e del dibattimento sono utilizzabili per la decisione. Gli esposti e le segnalazioni inerenti la notizia di illecito disciplinare e i verbali di dichiarazioni testimoniali redatti nel corso dell'istruttoria, che non sono stati confermati per qualsiasi motivo in dibattimento, sono utilizzabili per la decisione, ove la persona dalla quale provengono sia stata citata per il dibattimento;
   h) terminato il dibattimento, il presidente ne dichiara la chiusura, e dà la parola al pubblico ministero, se presente, all'incolpato e al suo difensore, per la discussione, che si svolge nell'ordine di cui alla presente lettera; l'incolpato e il suo difensore hanno in ogni caso la parola per ultimi;
   i) conclusa la discussione, il consiglio delibera il provvedimento a maggioranza, senza la presenza del pubblico ministero, dell'incolpato e del suo difensore, procedendo alla votazione sui temi indicati dal presidente; in caso di parità, prevale il voto di quest'ultimo,
   l) è data immediata lettura alle parti del dispositivo del provvedimento. Il dispositivo contiene anche l'indicazione del termine per l'impugnazione;
   m) la motivazione del provvedimento deve essere depositata entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla lettura del dispositivo; copia integrale del provvedimento è notificata all'incolpato, al consiglio dell'ordine presso il quale l'incolpato è iscritto, al pubblico ministero e al procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello del distretto ove ha sede il consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso il provvedimento. Nel caso di decisioni complesse, il termine per il deposito della motivazione può essere aumentato fino al doppio, con provvedimento inserito nel dispositivo della decisione;
   n) per quanto non specificatamente disciplinato dal presente comma, si applicano le norme del codice di procedura penale, se compatibili.

Art. 59.
(Sospensione cautelare).

  1. La sospensione cautelare dall'esercizio della professione o dal tirocinio può essere deliberata dal consiglio distrettuale di disciplina competente per il procedimento, previa audizione, nei seguenti casi: applicazione di misura cautelare detentiva o interdittiva irrogata in sede penale e non impugnata o confermata in sede di riesame o di appello; pena accessoria di cui all'articolo 35 del codice penale, anche se è stata disposta la sospensione condizionale della pena, comminata con la sentenza penale di primo grado; applicazione di misura di sicurezza detentiva; condanna in primo grado per i reati previsti negli articoli 372, 374, 377, 378, 381, 640 e 646 del codice penale, se commessi nell'ambito dell'esercizio della professione o del tirocinio, 244, 648-bis e 648-ter del medesimo codice; condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni.
  2. La sospensione cautelare può essere irrogata per un periodo non superiore ad un anno ed è esecutiva dalla data della notifica all'interessato.
  3. La sospensione cautelare perde efficacia qualora, nel termine di sei mesi dalla sua irrogazione, il consiglio distrettuale di disciplina non delibera il provvedimento sanzionatorio.
  4. La sospensione cautelare perde altresì efficacia se il consiglio distrettuale di disciplina delibera non esservi luogo a provvedimento disciplinare, ovvero dispone l'irrogazione dell'avvertimento o della censura.
  5. La sospensione cautelare può essere revocata o modificata nella sua durata, d'ufficio o su istanza di parte, qualora, anche per circostanze sopravvenute, non appaia adeguata ai fatti commessi.
  6. Contro la sospensione cautelare l'interessato può proporre ricorso avanti il CNF nel termine di venti giorni dall'avvenuta notifica nei modi previsti per l'impugnazione dei provvedimenti disciplinari.
  7. Il consiglio distrettuale di disciplina dà immediata notizia del provvedimento al Pag. 86consiglio dell'ordine presso il quale è iscritto l'avvocato affinché gli dia esecuzione.

Art. 60.
(Impugnazioni).

  1. Avverso le decisioni del consiglio distrettuale di disciplina è ammesso ricorso entro trenta giorni dal deposito della sentenza avanti il CNF da parte dell'incolpato, nel caso di affermazione di responsabilità e, per ogni decisione, da parte del consiglio dell'ordine presso cui l'incolpato è iscritto, del procuratore della Repubblica e del procuratore generale del distretto della Corte di Appello ove ha sede il consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso la decisione.
  2. Il ricorso è notificato al pubblico ministero e al procuratore generale della corte d'appello, che possono proporre impugnazione incidentale entro venti giorni dalla notifica.
  3. La proposizione del ricorso sospende l'esecuzione del provvedimento.

Art. 61.
(Esecuzione).

  1. La decisione emessa dal consiglio distrettuale di disciplina non impugnata è immediatamente esecutiva.
  2. Le sospensioni e le radiazioni decorrono dalla scadenza del termine della impugnazione, per le decisioni del consiglio distrettuale di disciplina, o dal giorno successivo alla notifica della sentenza all'incolpato. L'incolpato è tenuto ad astenersi dall'esercizio della professione o del tirocinio senza necessità di alcun ulteriore avviso.
  3. Per l'esecuzione della sanzione è competente il consiglio dell'ordine al cui albo o registro è iscritto l'incolpato.
  4. Il presidente del consiglio dell'ordine, avuta notizia dell'esecutività della sanzione, verifica senza indugio la data della notifica all'incolpato della decisione del consiglio distrettuale di disciplina e gli invia, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, una comunicazione nella quale indica la decorrenza finale dell'esecuzione della sanzione.
  5. Nel caso in cui sia inflitta la sospensione, la radiazione o la sospensione cautelare, di esse è data comunicazione senza indugio ai capi degli uffici giudiziari del distretto ove ha sede il consiglio dell'ordine competente per l'esecuzione, ai presidenti dei consigli dell'ordine del relativo distretto e a tutti gli iscritti agli albi e registri tenuti dal consiglio dell'ordine stesso.
  6. Copia della comunicazione è affissa presso gli uffici del consiglio dell'ordine competente per l'esecuzione.
  7. Quando la decisione che commina una sanzione disciplinare ovvero che pronuncia il proscioglimento è divenuta definitiva e riguarda un iscritto di un altro ordine, il consigliere segretario ne dà comunicazione all'ordine di appartenenza, trasmettendo copia della decisione.
  8. Qualora sia stata irrogata la sanzione della sospensione a carico di un iscritto, al quale per il medesimo fatto, è stata comminata la sospensione cautelare, il consiglio dell'ordine determina d'ufficio senza ritardo la durata della sospensione, detraendo il periodo di sospensione cautelare già scontato.
  9. Nei casi previsti dai commi 7 e 8, l'estratto della delibera contenente il termine finale della sanzione è immediatamente notificato all'interessato e comunicato ai soggetti di cui al comma 5.
  10. Il professionista radiato può chiedere di essere nuovamente iscritto decorsi cinque anni dall'esecutività del provvedimento sanzionatorio, ma non oltre un anno successivamente alla scadenza di tale termine.
49. 155. Contento.

Pag. 87

ART. 49.

  Sostituire l'articolo 49 con il seguente:

Art. 49.
(Consigli territoriali di disciplina).

  1. L'azione disciplinare è esercitata, in ogni distretto, dal Consiglio territoriale di disciplina.
  2. Nella seduta di insediamento, o comunque nella prima seduta utile successiva, ciascun Consiglio dell'Ordine nomina il Consiglio territoriale di disciplina.
  3. Il Consiglio territoriale di disciplina è composto da sette membri, nominati tra gli iscritti all'Albo da almeno dieci anni, che garantiscano indipendenza di giudizio e nei confronti dei quali non siano state irrogate in precedenza sanzioni disciplinari.
  4. La carica di membro del Consiglio territoriale di disciplina è incompatibile con quella di membro del Consiglio dell'Ordine e con quella di Consigliere nazionale, nonché con quella di componente di uno degli organi della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense. Si applica, inoltre, ogni altra causa di incompatibilità prevista dalla presente legge per la carica di consigliere dell'ordine. Il componente del Consiglio territoriale di disciplina cessato dalla carica è ineleggibile alle cariche di cui al primo periodo per i tre anni immediatamente successivi alla cessazione. Nei tre anni si computa l'anno solare in corso all'atto della cessazione dalla carica.
  5. Il Consiglio territoriale di disciplina resta in carica per una durata corrispondente a quella del Consiglio dell'Ordine che lo ha nominato.
  6. Il Consiglio territoriale di disciplina è organo dell'Ordine territoriale ed ha sede presso il Consiglio dell'Ordine.
  7. Nella riunione di insediamento, convocata dal presidente del consiglio dell'ordine, il Consiglio territoriale di disciplina elegge tra i propri componenti il presidente.
  8. I componenti del Collegio territoriale di disciplina possono essere ricusati per gli stessi motivi, in quanto applicabili, previsti dal codice di procedura civile e devono astenersi quando vi sia un motivo di ricusazione da essi conosciuto, anche se non contestato.
  9. Per la validità delle riunioni del Consiglio territoriale di disciplina e del Collegio giudicante è necessaria la presenza di tutti i componenti.
  10. Il CNF disciplina con regolamento l'organizzazione e i relativi criteri di ripartizione delle spese per il funzionamento dei Consigli territoriali di disciplina.
  11. Rimangono regolati dalla previgente disciplina i procedimenti disciplinari per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge sia già stato notificato il capo di incolpazione. In caso contrario gli atti sono trasmessi al competente Consiglio territoriale di disciplina.
49. 100. Vitali.

  Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 49.
(Consiglio di disciplina).

  1. La funzione disciplinare è esercitata dal Consiglio di disciplina, istituito a livello distrettuale presso il Consiglio dell'ordine nel cui circondario ha sede la Corte d'appello.
  2. Il Consiglio di disciplina è composto dal Consiglio istruttore e dal Collegio giudicante, nell'ambito del quale una sezione è destinata a deliberare solo sulle richieste di archiviazione o di rinvio al dibattimento disciplinare.
  3. Il Consiglio di disciplina è composto da avvocati, con anzianità non inferiore ai dieci anni, che non abbiano mai riportato una sanzione disciplinare Ciascun Consiglio dell'ordine circondariale elegge, fra gli iscritti al proprio albo, i membri del Collegio di disciplina in numero e con le modalità previste con regolamento del Pag. 88CNF, adottato a norma del comma 14. Il mandato è triennale e non può essere rinnovato per più di una volta.
  4. Le operazioni di voto avvengono a scrutinio segreto ed ogni consigliere dell'ordine esprime il voto di preferenza in numero non superiore ai due terzi dei componenti da eleggere, arrotondato per difetto; risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti; in caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione all'albo.
  5. La carica di componente del Consiglio di disciplina è incompatibile con quella di consigliere nazionale forense, di consigliere dell'ordine, di componente di uno degli organi della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense. Si applica, inoltre, ogni altra causa di incompatibilità prevista dalla presente legge per la carica di consigliere dell'ordine. Il componente del Consiglio di disciplina cessato dalla carica è ineleggibile alle cariche di cui al primo periodo per i tre anni immediatamente successivi alla cessazione.
  6. La riunione di insediamento del Consiglio di disciplina viene convocata per la prima volta dal presidente del consiglio dell'ordine nel cui circondario ha sede la corte d'appello entro trenta giorni dalla ricezione dell'ultima comunicazione da parte dei consigli dell'ordine territoriali all'esito delle elezioni. Nella stessa riunione, presieduta dal componente di maggiore anzianità di iscrizione, il Consiglio di disciplina elegge, a maggioranza dei presenti, tra i propri componenti il presidente e il segretario, designa i membri componenti del Consiglio istruttore e del Collegio giudicante e ne elegge i presidenti. Al Presidente del Consiglio di disciplina sono attribuiti compiti organizzativi e di coordinamento.
  7. Il Consiglio istruttore di disciplina è composta da membri effettivi e da supplenti, mediante criteri predeterminati, disciplinati, nel numero e con le modalità previste, con regolamento del CNF, sentiti i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense, adottato a norma del comma 14.
  8. Il Collegio giudicante si articola in più sezioni, composte ciascuna da un numero di membri non inferiore a cinque oltre due supplenti. Il Consiglio di disciplina designa i membri delle sezioni che compongono il Collegio giudicante, compresi quelli della sezione deliberante sulle richieste di archiviazione o rinvio al dibattimento, nominandone il relativo presidente. Le designazioni e le nomine avvengono sulla base di criteri predeterminati, disciplinati con regolamento del Ministro della giustizia, adottato a norma del comma 14, che determina il numero dei componenti del consiglio di disciplina in misura proporzionale al numero degli iscritti agli ordini territoriali del distretto.
  9. La carica di componente delle Sezioni del Collegio giudicante è incompatibile con quella di componente del Consiglio istruttore. Sussiste, inoltre, incompatibilità, nell'ambito del Collegio giudicante, tra le funzioni di componente delle Sezioni giudicanti e della Sezione che delibera sulle richieste di archivi azione o di rinvio al dibattimento.
  10. Ciascuna Sezione giudicante delibera in composizione collegiale di tre persone e non può mutare la sua composizione dopo l'inizio del dibattimento. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti e nel caso di parità prevale il voto del presidente della riunione.
  11. Alle attività del Consiglio istruttorio e del Collegio giudicante di disciplina non possono partecipare componenti eletti dal Consiglio dell'ordine di appartenenza della persona indagata, incolpata, offesa o danneggiata nel procedimento trattato. I componenti del Collegio giudicante possono essere ricusati per gli stessi motivi, in quanto applicabili, previsti dal codice di procedura penale, e devono astenersi quando vi sia un motivo di ricusazione da essi conosciuto, anche se non contestato.
  12. Il regolamento del CNF, adottato a norma dell'articolo 14, disciplina anche la formazione del Collegio giudicante per i casi in cui, per motivi di incompatibilità o altro, ne sia impossibile la costituzione secondo i criteri sopra indicati.Pag. 89
  13. I costi del Consiglio istruttore di disciplina e del Collegio giudicante sono sostenuti dai consigli dell'ordine territoriali del distretto in proporzione al numero degli iscritti all'albo ordinario.
  14. Il CNF, sentiti i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense, disciplina con regolamento i criteri di designazione e nomine e il funzionamento, l'organizzazione e i criteri di ripartizione delle spese tra gli ordini del distretto.
  15. Rimangono regolati dalla previgente disciplina i procedimenti disciplinari per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge sia già stato notificato il capo di incolpazione. In caso contrario gli atti sono trasmessi al Consiglio istruttore di disciplina competente».

  Conseguentemente,
   a) all'articolo 51, comma 1, sostituire le parole: Consiglio istruttore di disciplina con le seguenti: Consiglio di disciplina;
   b) all'articolo 61, comma 1, sostituire le parole: consiglio dell'ordine costituito in Collegio giudicante con le seguenti: Consiglio di disciplina competente per il procedimento.
49. 200. Cilluffo.

  Sostituire l'articolo 49 con il seguente:

Art. 49.
(Consigli distrettuali di disciplina).

  1. Il potere disciplinare appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense.
  2. Il consiglio distrettuale è composto da membri eletti da tutti gli avvocati dei consigli dell'ordine compresi in ciascun distretto, che eleggono tra loro il presidente.
  3. Il Ministro della Giustizia sentito il C.N.F. con apposito regolamento disciplina il numero e le modalità di elezione dei componenti dell'organo di disciplina, tenendo conto della necessità di garantire una partecipazione di genere, di consentire un voto limitato a non più di due terzi del numero dei consiglieri distrettuali di disciplina da eleggere, arrotondati per difetto.
  3. Il consiglio distrettuale di disciplina svolge la propria opera con sezioni composte da cinque titolari e da cinque supplenti. Non possono fare parte delle sezioni giudicanti membri appartenenti all'ordine a cui è iscritto il professionista nei confronti del quale si deve procedere.
  4. Quando è presentato un esposto o una denuncia a un consiglio dell'ordine, o vi è comunque una notizia di illecito disciplinare, il consiglio dell'ordine deve dame notizia all'iscritto, invitandolo a presentare sue deduzioni entro il termine di venti giorni, e quindi trasmettere immediatamente gli atti al consiglio distrettuale di disciplina che è competente, in via esclusiva, per ogni ulteriore atto procedimentale.
  5. Il regolamento per il procedimento disciplinare è approvato dal Ministro della Giustizia, sentito il CNF.
49. 250. Cavallaro.

ART. 50.

  Sostituire l'articolo 50 con il seguente:

Art. 50.
(Competenza).

  1. La competenza del Consiglio territoriale di disciplina è determinata dal luogo in cui si trova l'ordine presso il cui albo, elenchi speciali o registro è iscritto l'avvocato o il praticante avvocato, ovvero dal luogo ove l'iscritto ad altro albo, elenco o registro abbia commesso il fatto. La competenza è determinata, volta per volta, dalla prevenzione.
  2. Nell'ipotesi in cui il procedimento riguardi un consigliere di un ordine circondariale, quale persona indagata, incolpata, offesa o danneggiata, è competente il Consiglio territoriale di disciplina istituito presso il Consiglio dell'Ordine distrettuale. Pag. 90Se il procedimento riguardi un componente del consiglio dell'ordine distrettuale, quale persona indagata, incolpata, offesa o danneggiata, l'istruttoria e il giudizio si tengono presso la sede distrettuale determinata ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale.
  3. Nell'ipotesi in cui l'indagato, l'incolpato, la persona offesa o danneggiata sia uno dei componenti del Consiglio territoriale di disciplina, la competenza a provvedere è determinata ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale.
50. 1. Vitali.

ART. 51.

  Sostituire l'articolo 51 con il seguente:

Art. 51.
(Azione disciplinare).

  1. L'azione disciplinare è obbligatoria ed è esercitata dal Consiglio territoriale di disciplina ogni volta che venga a conoscenza di fatti suscettibili di rilievo disciplinare. Nel caso in cui la relativa segnalazione non provenga dal consiglio dell'ordine, il Consiglio territoriale di disciplina ne dà immediata notizia al consiglio dell'ordine competente trasmettendogli gli atti per conoscenza.
  2. Ai fini di cui al comma 1:
   a) il consiglio dell'ordine circondariale che abbia ricevuto notizia di fatti suscettibili di rilievo disciplinare, ovvero l'abbia acquisita d'ufficio, la trasmette entro quindici giorni al corrispondente Consiglio territoriale di disciplina;
   b) l'autorità giudiziaria è tenuta a dare immediata notizia al consiglio dell'ordine circondariale competente quando nei confronti di un iscritto all'albo, agli elenchi speciali o al registro è esercitata l'azione penale, ovvero è disposta l'applicazione di misure cautelari o di sicurezza, ovvero sono effettuati perquisizioni o sequestri ovvero sono emesse sentenze che definiscono il grado di giudizio nonché in merito agli sviluppi processuali successivi. Il consiglio dell'ordine circondariale trasmette la notizia al Consiglio territoriale di disciplina nel termine di cui alla lettera a).
  3. Se l'esponente è un avvocato e l'esposto riguardi violazioni del rapporto fra colleghi, o dei rapporti con il consiglio dell'ordine, o dei rapporti con i praticanti, come disciplinati dal codice deontologico forense, il consiglio dell'ordine circondariale che abbia ricevuto la segnalazione tenta la conciliazione tra i colleghi e ne comunica l'esito al Consiglio territoriale di disciplina. E in ogni caso fatta salva l'immediata trasmissione degli atti secondo il disposto di cui ai comma 2, lettera a).
  4. L'illecito disciplinare non è configurabile quando il fatto è di scarsa rilevanza.
51. 100. Vitali.

  Sopprimere il comma 4.
51. 200. Cilluffo.

ART. 53.

  Al comma 1, sostituire le parole: Consiglio istruttore con le seguenti: Consiglio territoriale e sopprimere le parole da: e assegna a indagato.

  Conseguentemente, al comma 2, al primo e al terzo periodo, sostituire le parole: collegio istruttorio con le seguenti: Consiglio territoriale di disciplina;

  Conseguentemente, al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: collegio di appartenenza con le seguenti: Consiglio territoriale di disciplina;

  Conseguentemente, al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: collegio istruttorio con le seguenti: Consiglio territoriale di disciplina.
53. 100. Vitali.

Pag. 91

  Al comma 5, sopprimere le parole da: al CNF sino a: sanzione e sostituirle con le seguenti: a norma dell'articolo 56.
53. 200. Cilluffo.

ART. 54.

  All'articolo 54, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, sostituire la parola: istruttore con la seguente: territoriale;
   b) sopprimere il comma 3;
   c) al comma 4, sostituire le parole da: «dell'Ordine» a «giudicante» con le seguenti: «territoriale di disciplina»;
   d) al comma 5, sostituire le parole da: «dell'Ordine» a «giudicante» con le seguenti: «territoriale di disciplina»;
   e) al comma 6, sostituire le parole da: «dell'Ordine» a «Giudicante» con le seguenti: «territoriale di disciplina» e sopprimere le parole: «al consiglio istruttore di disciplina»;
   f) al comma 6, lettera c), sostituire le parole: «collegio giudicante» con le seguenti: «Consiglio territoriale di disciplina»;
   g) al comma 6, lettera e), sostituire la parola «collegio» con la seguente: «Consiglio»;
   h) al comma 7, secondo periodo, sostituire la parola «collegio» con la seguente: «Consiglio»;
   i) al comma 8, sostituire le parole da «dell'Ordine» a «giudicante» con le seguenti: «territoriale di disciplina»;
   l) al comma 11, sostituire la parola «collegio» con la seguente: «Consiglio»;
   m) al comma 13, sopprimere le parole «del collegio»; al terzo periodo sopprimere le parole «, al consiglio istruttore di disciplina»; all'ultimo periodo, sostituire le parole da «dell'Ordine» a «Giudicante» con le seguenti: «territoriale di disciplina»;
   n) al comma 15, primo periodo, sostituire le parole da «dell'Ordine» a «Giudicante» con le seguenti: «territoriale di disciplina» e, al secondo periodo, sopprimere le parole da «o» a «giudicante»;
54. 100. Vitali.

  Al comma 3, sopprimere le parole da: competente sino a in.

  Conseguentemente apportare le seguenti modifiche:
  al comma 4, sopprimere le parole da: «presidente» sino a: «in»;
  al comma 5, sopprimere le parole da: «consiglio» sino a: «in»;
  al comma 6, sopprimere le parole da: «consiglio» sino a: «in»;
  al comma 8, sopprimere le parole da: «consiglio» sino a: «in»;
  al comma 13, sopprimere le parole da: «consiglio» sino a: «in»;
  al comma 15, sopprimere le parole da: «consiglio» sino a: «in»;
54. 201. Cilluffo.

  Sostituire il comma 12 con il seguente:
  12. Viene data immediata lettura alle parti del dispositivo con l'indicazione del termine per l'impugnazione, pari a venti giorni, che decorre dalla notifica della decisione all'interessato.
54. 200. Cilluffo.

ART. 55.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: consiglio sino a: in.
55. 200. Cilluffo.

Pag. 92

  Al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: dell'Ordine a Giudicante con le seguenti: territoriale di disciplina.
55. 100. Vitali.

ART. 56.

  Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 56.
(Impugnazioni).

  1. Avverso la decisione disciplinare è ammesso ricorso alla Corte d'appello del distretto da parte dell'incolpato, da parte del procuratore generale presso la Corte d'appello del distretto nel quale ha sede il Consiglio di disciplina che ha emesso la decisione, e da parte del Consiglio istruttore di disciplina nel solo caso di proscioglimento.
  2. Il ricorso si propone nel termine di venti giorni dalla notifica eseguita ai sensi dell'articolo 54, comma 13. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 50 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni.
  3. La proposizione del ricorso sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo il provvedimento di sospensione cautelare di cui all'articolo 60.
  4. Contro la sentenza della corte d'appello è ammesso ricorso per cassazione nei casi previsti dai numeri 3) e 5) dell'articolo 360 del codice di procedura civile. Si applica l'articolo 366-bis del codice di procedura civile.
  5. Il ricorso deve essere proposto nel termine di sessanta giorni dalla notificazione della decisione, ovvero, in difetto di notifica, nel termine di un anno dal deposito.
  6. La sentenza della corte d'appello è immediatamente esecutiva, fatta salva l'applicazione dell'articolo 373 del codice di procedura civile.
  7. La Corte di cassazione pronuncia con sentenza in camera di consiglio, sentite le parti.
  8. È fatta salva la possibilità del giudizio di revocazione disciplinato ai sensi delle disposizioni del codice di procedura civile.
56. 200. Cilluffo.

  All'articolo 56, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, sopprimere le parole «, e da parte del Consiglio istruttore di disciplina nel solo caso di proscioglimento;
   b) al comma 2, sopprimere le parole «e al presidente del Consiglio istruttore di disciplina»;
   c) al comma 3, sostituire le parole «opera il Collegio giudicante» con le seguenti: «è istituito il Consiglio territoriale di disciplina».
56. 600. Vitali.

ART. 57.

  Al comma 2 sostituire le parole: Consiglio istruttore di disciplina e il consiglio dell'ordine costituito in Collegio giudicante hanno con le seguenti: Consiglio territoriale di disciplina ha.
57. 1. Vitali.

ART. 58.

  All'articolo 58, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, lettera b), sostituire le parole da «dell'Ordine» a «Giudicante» con le seguenti: «territoriale di disciplina»;
   b) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole «dell'Ordine» con le seguenti «territoriale di disciplina»;Pag. 93
   c) al comma 3, sopprimere il secondo periodo;
   d) al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.
58. 1. Vitali.

ART. 59.

  Nella rubrica dell'articolo eliminare la seguente parola: volontaria.
59. 200. Cilluffo.

ART. 60.

  Al comma 1, sostituire le parole: consiglio dell'ordine con le seguenti: Consiglio territoriale di disciplina.

  Conseguentemente, al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire il quarto periodo con il seguente: In tale caso il consiglio territoriale di disciplina prende in esame le difese al fine della conferma, modifica o revoca del provvedimento assunto.
60. 100. Vitali.

ART. 61.

  Il comma 1 è sostituito dal seguente:
  1. La decisione emessa dal Collegio giudicante non impugnata, quella emessa ai sensi dell'articolo 60 e la sentenza di cui all'articolo 56 sono immediatamente esecutive.

  Conseguentemente apportare le seguenti modificazioni:
  il comma 2 è sostituito con il seguente:
   «2. Le sospensioni e le radiazioni decorrono dalla scadenza del termine per l'impugnazione, per le decisioni del Collegio giudicante, o dal quindicesimo giorno successivo alla notifica all'incolpato della sentenza emessa ai sensi dell'articolo 56.
  al comma 3, sopprimere la parola: CNF e sostituire con le seguenti: Consiglio di disciplina.
61. 200. Cilluffo.

  Al comma 1, sostituire le parole da: dell'Ordine a Giudicante con le seguenti: territoriale di disciplina.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole da: dell'Ordine a Giudicante con le seguenti: territoriale di disciplina.
61. 100. Vitali.

ART. 62.

  Al comma 1, ovunque ricorrano, sostituire le parole: Consigli istruttori con le seguenti: territoriali.
62. 100. Vitali.

ART. 64.

  Al comma 2, sostituire le parole: del secondo anno con le parole: dell'anno.
64. 200. Cilluffo.