CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 17 maggio 2012
653.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO

Attuazione dell'articolo 49 della Costituzione (C. 244 Maurizio Turco, C. 506 Castagnetti, C. 853 Pisicchio, C. 1722 Briguglio, C. 3809 Sposetti, C. 3962 Pisicchio, C. 4194 Veltroni, C. 4950 Galli, C. 4955 Gozi, C. 4956 Casini, C. 4965 Sbrollini, C. 4973 Bersani, C. 5111 Donadi e C. 5119 Rampelli).

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

  Al comma 1, dopo le parole: partiti politici, aggiungere le seguenti: e movimenti politici.

  Conseguentemente, ovunque ricorrano nel testo, dopo le parole: partiti politici o: partito, aggiungere le seguenti: e movimenti politici o: e movimento politico.
1. 1. Vanalli, Bragantini, Pastore, Volpi, Meroni.

ART. 2.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Natura giuridica dei partiti politici).

  1. I partiti politici sono libere associazioni di cittadini che hanno il fine di promuovere e favorire il concorso degli stessi cittadini alla determinazione della politica nazionale.
  2. A tal fine i partiti politici:
   a) organizzano la partecipazione dei cittadini alla formazione degli orientamenti e degli indirizzi sulle questioni di interesse collettivo, che verranno sostenute dai loro rappresentanti nelle sedi locali, regionali, nazionali ed europee;
   b) formano i cittadini alla trattazione delle questioni di interesse collettivo e alla assunzione di responsabilità pubbliche;
   c) partecipano mediante la presentazione di candidati alle elezioni per la Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, per gli organi collegiali e monocratici dei comuni, delle città metropolitane e delle regioni nonché per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;
   d) svolgono ogni altra attività politica coerente con le proprie finalità.

  3. Nei limiti stabiliti dalla legge, i partiti ricevono rimborsi pubblici per le loro spese elettorali, nonché contributi privati fiscalmente agevolati e contributi pubblici commisurati a una quota di quelli privati per lo svolgimento delle altre attività indicate dal presente articolo.
  4. Lo statuto di ciascun partito prevede le modalità attraverso le quali i cittadini verificano la rispondenza delle attività svolte dal partito alle loro aspettative ed alle loro esigenze.
2. 1. Il Relatore.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

  1. I partiti politici sono libere associazioni di cittadini che concorrono con metodo Pag. 20democratico a determinare la politica nazionale.
  2. I partiti politici sono associazioni riconosciute dotate di personalità giuridica, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.
2. 2. Maurizio Turco.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Natura giuridica dei partiti politici).

  1. I partiti politici sono associazioni riconosciute dotate di personalità giuridica, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.
2. 3. Amici, Bressa, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Misiani, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Zaccaria.

  Sostituirlo con il seguente:

  1. I partiti politici sono associazioni riconosciute, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, liberamente formate da cittadini che, in modo permanente, o comunque per un periodo prolungato, intendono concorrere a determinare la politica nazionale, praticando il metodo democratico al proprio interno e nel rapporto con le altre forze politiche.
  2. Un'associazione perde lo status giuridico di partito politico qualora non abbia partecipato per un periodo di sei anni con proprie liste ad un'elezione per il Parlamento nazionale, per i rappresentanti italiani nel Parlamento Europeo o per un Consiglio Regionale.
2. 4. Vassallo.

  Al comma 1, alinea, dopo la parola: determinare aggiungere la seguente: con metodo democratico.
2. 5. Mantini, Tassone, Libè.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: politica nazionale aggiungere le seguenti: e locale.
2. 6. Mantini, Tassone, Libè.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, infine, le parole: e legislativa in ambito nazionale e internazionale.
2. 7. Mantini, Tassone, Libè.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) promuovendo la partecipazione dei cittadini alla vita politica, la parità di genere, l'accesso dei giovani.
2. 8. Mantini, Tassone, Libè.

  Al comma 1, lettera c) sostituire la parola: organizzando con la seguente: promuovendo.
2. 9. Vanalli, Bragantini, Pastore, Volpi, Meroni.

  Al comma 1, lettera d) dopo le parole: i cittadini aggiungere le seguenti: affinché siano.
2. 10. Vanalli, Bragantini, Pastore, Volpi, Meroni.

  Al comma 1 sopprimere la lettera e).
2. 11. Maurizio Turco.

  Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: partecipando con le seguenti: organizzando la partecipazione alla vita politica.
2. 12. Mantini, Tassone, Libè.

Pag. 21

  Al comma 1, lettera e), dopo le parole: dei comuni, aggiungere le seguenti: delle province,.
2. 13. Pastore, Bragantini, Vanalli, Volpi, Meroni.

  Al comma 1, aggiungere infine, la seguente lettera:
   f) favorendo il dibattito pubblico attraverso l'uso delle tecnologie informatiche.
2. 14. Mantini, Tassone, Libè.

  Aggiungere, infine, il seguente comma:
  2. Ai partiti possono aderire le persone fisiche e, in qualità di sostenitori, le associazioni senza scopo di lucro.
2. 15. Mantini, Tassone, Libè.

ART. 3.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Statuto dei partiti politici).

  1. Al fine di assicurare il rispetto del metodo democratico di cui all'articolo 49 della Costituzione, ogni partito politico deve indicare nel proprio statuto:
   a) gli organi dirigenti, le loro competenze, le modalità della loro elezione e la durata degli incarichi, che sono conferiti a tempo determinato;
   b) i casi di incompatibilità, in particolare tra cariche dirigenziali all'interno del partito e incarichi, o nomine, a livello istituzionale e delle amministrazioni pubbliche nazionali e locali;
   c) le procedure richieste per l'approvazione degli atti che impegnano il partito;
   d) i diritti e i doveri degli iscritti e i relativi organi di garanzia; le modalità di partecipazione, anche attraverso referendum o altre forme di consultazione; le regole per l'istituzione e per l'accesso all'anagrafe degli iscritti, la cui consultazione deve essere sempre nella disponibilità di ogni iscritto, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il rifiuto dell'iscrizione al partito deve essere motivato e contro di esso deve essere ammesso il ricorso agli organi di garanzia;
   e) le modalità per assicurare negli organi collegiali la presenza paritaria di donne e di uomini;
   f) i criteri con i quali è assicurata la presenza delle minoranze in tutti gli organi collegiali non esecutivi;
   g) i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie disponibili tra la struttura nazionale e le articolazioni territoriali del partito;
   h) le procedure relative ai casi di scioglimento, chiusura, sospensione e commissariamento delle articolazioni territoriali del partito;
   i) le misure disciplinari che possono essere adottate nei confronti degli iscritti, gli organi competenti ad assumerle e le procedure di ricorso previste, assicurando il diritto alla difesa e il rispetto del principio del contraddittorio;
   l) le modalità di selezione, attraverso elezioni primarie o elezione a scrutinio segreto da parte degli organi collegiali competenti, delle candidature per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, per il Parlamento nazionale, per i consigli regionali e comunali nonché per le cariche di sindaco e di presidente della regione;
   m) il limite massimo di mandati sia elettorali sia relativi a incarichi interni al partito;
   n) le procedure per modificare lo statuto, il simbolo e la denominazione del partito;Pag. 22
   o) le modalità con le quali gli iscritti partecipano alle votazioni, assicurando, quando è prevista, l'effettiva segretezza del voto;
   p) un codice etico che contenga l'insieme dei princìpi di riferimento dei comportamenti individuali e collettivi;
   q) l'attribuzione della rappresentanza legale del partito a un tesoriere in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità previsti per gli esponenti aziendali delle banche;
   r) la nomina di un comitato di tesoreria composto da soggetti in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per gli esponenti aziendali delle banche con il compito di coadiuvare il tesoriere nello svolgimento delle sue funzioni di indirizzo e di verifica rispetto alla gestione contabile, alle fonti di finanziamento e all'allocazione delle risorse finanziarie;
   s) la nomina di un collegio sindacale composto da revisori dei conti in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità richiesti per i sindaci delle banche;
   t) l'attribuzione del compito di certificare il rendiconto di esercizio a una società di revisione iscritta all'albo speciale tenuto dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) ai sensi dell'articolo 161 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

  2. Al fine di favorire la partecipazione attiva dei giovani alla politica, ogni partito politico destina alla loro formazione una quota pari almeno al 5 per cento dei rimborsi ricevuti per le spese elettorali, con le modalità previste per accrescere la partecipazione delle donne alla politica, di cui all'articolo 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157.
  3. Lo statuto può altresì contenere norme integrative, adottate in conformità a quanto stabilito dalla presente legge.
  4. Lo statuto del partito politico e le eventuali modificazioni apportate allo stesso devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, entro un mese, rispettivamente, dalla data di iscrizione del partito nel registro delle persone giuridiche, di cui all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, ovvero dalla data di approvazione delle modificazioni allo statuto.
  5. Allo statuto del partito politico sono allegati, anche in forma grafica, il simbolo, che, con la denominazione, costituisce elemento essenziale di riconoscimento del partito medesimo, e il codice etico.
  6. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dello statuto e delle eventuali modificazioni apportate allo stesso è condizione per accedere ai rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali e referendarie nonché alle agevolazioni di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, ivi compresi i contributi pubblici concessi alle imprese editrici di giornali quotidiani e periodici anche telematici o alle imprese radiofoniche che risultano essere organi di partito, previsti dalla legislazione vigente in materia.
  7. Per quanto non espressamente previsto dallo statuto, ai partiti si applicano le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.
3. 1. Vassallo.

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:
  1. I partiti e i movimenti politici sono tenuti a presentare copia del proprio statuto, redatto nella forma dell'atto pubblico, al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati, che li inoltrano alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e movimenti politici, da istituire con la legge in materia di contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici e di misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi.Pag. 23
  1-bis. La Commissione di cui al comma 1, verificata la conformità dello statuto alle disposizioni della presente legge, iscrive il partito o il movimento politico nel registro, da essa tenuto, dei partiti e dei movimenti politici riconosciuti ai sensi della presente legge.
  1-ter. Qualora lo statuto non sia ritenuto conforme, la Commissione di cui al comma 1 invita il partito o il movimento politico ad apportarvi le conseguenti modifiche.
  1-quater. Ogni modifica dello statuto deve essere sottoposta alla Commissione di cui al comma 1 secondo la medesima procedura.
  1-quinquies. Accedono ai contributi pubblici previsti dall'ordinamento in favore dei partiti e dei movimenti politici esclusivamente i partiti e movimenti iscritti nel registro di cui al comma 1-bis, fermi restando gli altri requisiti di accesso previsti dalla normativa vigente.
  1-sexies. Ai partiti e ai movimenti politici iscritti nel registro di cui al comma 1-bis, in quanto enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale, si applica l'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
  1-septies. I partiti o movimenti politici attualmente costituiti sono tenuti all'adempimento di cui al comma 1 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ad essi la disposizione di cui al comma 1-quinquies si applica a partire dall'esercizio finanziario relativo all'anno successivo.
3. 48. Calderisi.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. I partiti politici sono tenuti a dotarsi di un atto costitutivo e di uno statuto, che sono trasmessi al Ministero dell'Interno e depositati presso il registro delle persone giuridiche previsto dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.
3. 2. Maurizio Turco.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: che sono trasmessi, fino alla fine del periodo.
3. 3. Bragantini, Vanalli, Pastore, Volpi, Meroni.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Ogni partito politico destina una quota dei rimborsi ricevuti per le spese elettorali alle attività necessarie a favorire la partecipazione attiva dei giovani e delle donne alla politica.
3. 4. Amici, Bressa, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Misiani, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Zaccaria.

  Al comma 2, lettera a), in fine, sostituire le parole: e la durata degli incarichi, con le seguenti: , la durata degli incarichi e le relative deroghe.
3. 5. Volpi, Vanalli, Bragantini, Pastore, Meroni.

  Al comma 2 lettera a) aggiungere, infine, le seguenti parole: , che sono conferiti a tempo determinato.
3. 6. Amici, Bressa, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Misiani, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Zaccaria.

  Al comma 2, lettera a), aggiungere, infine, le seguenti parole: , che, con esclusione di eventuali incarichi onorifici, sono conferiti a tempo determinato.
3. 7. Vassallo.

  Al comma 2, lettera d), dopo le parole: modalità di partecipazione aggiungere le seguenti: , anche attraverso referendum o altre forme di consultazione.
3. 8. Amici, Bressa, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Misiani, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Zaccaria, Vassallo.

Pag. 24

  Al comma 2, lettera d), dopo le parole: all'anagrafe degli iscritti aggiungere le seguenti: la cui consultazione deve essere sempre nella disponibilità di ogni iscritto.
3. 9. Amici, Bressa, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Misiani, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Zaccaria, Vassallo.

  Al comma 2, lettera d), dopo le parole: nel rispetto aggiungere le seguenti: della trasparenza e.
3. 10. Mantini, Tassone, Libè.

  Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine il seguente periodo: Il rifiuto dell'iscrizione al partito deve essere motivato e contro di esso deve essere ammesso il ricorso agli organi di garanzia.
3. 11. Amici, Bressa, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Misiani, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Zaccaria, Vassallo.

  Al comma 2, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
   d-bis) le modalità per assicurare negli organi collegiali la presenza paritaria di donne e di uomini;.
3. 12. Amici, Bressa, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Misiani, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Zaccaria.

  Al comma 2, sopprimere la lettera e).
3. 13. Meroni, Vanalli, Bragantini, Pastore, Volpi.

  Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:
   e) i criteri con i quali è assicurata la presenza delle minoranze in tutti gli organi collegiali e la loro partecipazione alla gestione delle risorse pubbliche conferite per legge al partito politico;.
3. 14. Maurizio Turco.

  Al comma 2, lettera e), dopo le parole: presenza delle, aggiungere la seguente: eventuali.
3. 15. Meroni, Bragantini, Vanalli, Pastore, Volpi.

  Al comma 2, lettera e), aggiungere infine le parole seguenti: e le modalità per assicurare negli organi collegiali la presenza paritaria di donne e di uomini.
3. 16. Vassallo.

  Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
   e-bis) i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie disponibili tra la struttura nazionale e le articolazioni territoriali del partito;
3. 17. Amici, Bressa, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Misiani, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Zaccaria.

  Al comma 2, lettera g) aggiungere infine le seguenti parole: , assicurando il diritto alla difesa e il rispetto del principio del contraddittorio.
3. 18. Amici, Bressa, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Misiani, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Zaccaria, Vassallo.

  Al comma 2, sopprimere la lettera h).
3. 19. Volpi, Vanalli, Pastore, Bragantini, Meroni.

Pag. 25

  Al comma 2, lettera h), dopo le parole modalità di selezione aggiungere le seguenti: , anche attraverso elezioni primarie o elezione a scrutinio segreto da parte degli organi collegiali competenti,.
3. 20. Amici, Bressa, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Misiani, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Zaccaria.

  Al comma 2, lettera h) dopo le parole: le modalità di selezione aggiungere le seguenti: attraverso elezioni primarie o elezione a scrutinio segreto da parte degli organi collegiali competenti.
3. 21. Vassallo.

  Al comma 2, lettera h), dopo le parole per i consigli regionali aggiungere le seguenti: , provinciali.
3. 22. Mantini, Tassone, Libè.

  Al comma 2, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:
   h-bis)
il limite massimo di mandati sia elettorali sia relativi a incarichi interni al partito;
3. 23. Amici, Bressa, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Misiani, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Zaccaria.

  Al comma 2, lettera i), sostituire le parole: il simbolo e la denominazione del, con le seguenti: i simboli e le denominazioni che identificano il.
3. 24. Pastore, Vanalli, Bragantini, Volpi, Meroni.

  Al comma 2, lettera l), sostituire le parole: le modalità con le quali, con le seguenti: le modalità e i requisiti con i quali.
3. 25. Pastore, Volpi, Vanalli, Pastore, Meroni.

  Al comma 2, lettera l) sostituire la parola interne con le seguenti: assicurando, quando è prevista, l'effettiva segretezza del voto.
3. 26. Amici, Bressa, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Misiani, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Zaccaria.

  Al comma 2, lettera l, aggiungere, in fine le parole: specificando se e in quali casi è previsto il voto segreto e come si organizza per garantirne l'effettiva segretezza.
3. 27. Maurizio Turco.

  Al comma 2, lettera l) aggiungere, infine, le seguenti parole: assicurando, quando è prevista, l'effettiva segretezza del voto.
3. 28. Vassallo.

  Al comma 2 dopo la lettera l) aggiungere la seguente:
   l-bis) un codice etico che contenga l'insieme dei principi di riferimento dei comportamenti individuali e collettivi;

  Conseguentemente al comma 4 sopprimere le parole: , e un codice etico che contenga l'insieme dei principi di riferimento dei comportamenti individuali e collettivi.
3. 29. Amici, Bressa, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Misiani, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Zaccaria.

  Al comma 2 sostituire la lettera m) con le seguenti:
   m) l'attribuzione della rappresentanza legale del partito a un tesoriere in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità;Pag. 26
   n) la nomina di un comitato di tesoreria composto da soggetti in possesso dei requisiti di onorabilità con il compito di coadiuvare il tesoriere nello svolgimento delle sue funzioni di indirizzo e di verifica rispetto alla gestione contabile, alle fonti di finanziamento e all'allocazione delle risorse finanziarie;
   o) la nomina di un collegio sindacale composto da revisori dei conti in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità.
3. 30. Amici, Bressa, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Misiani, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Zaccaria.

  Al comma 2, sostituire la lettera m) con la seguente:
   m)
l'attribuzione del compito di certificare il rendiconto di esercizio a una società di revisione iscritta all'albo speciale tenuto dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) ai sensi dell'articolo 161 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.
3. 31. Vassallo.

  Al comma 2, sostituire la lettera m) con la seguente:
   m)
l'organo competente ad approvare il bilancio e il rendiconto di esercizio a livello nazionale e l'organo responsabile per la gestione economico-finanziaria a livello nazionale, regionale e provinciale.
3. 32. Mantini, Tassone, Libè.

  Al comma 2, aggiungere in fine, le seguenti lettere:
   n) la nomina di un comitato di tesoreria composto da soggetti in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per gli esponenti aziendali delle banche con il compito di coadiuvare il tesoriere nello svolgimento delle sue funzioni di indirizzo e di verifica rispetto alla gestione contabile, alle fonti di finanziamento e all'allocazione delle risorse finanziarie;
   o) la nomina di un collegio sindacale composto da revisori dei conti in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità richiesti per i sindaci delle banche;
   p) l'attribuzione del compito di certificare il rendiconto di esercizio a una società di revisione iscritta all'albo speciale tenuto dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) ai sensi dell'articolo 161 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.
3. 33. Vassallo.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   n) le modalità per assicurare che negli organi collegiali nessun genere sia rappresentato in misura superiore a due terzi;
3. 34. Maurizio Turco.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   n) le modalità sull'ammissione, la dimissione, la decadenza e l'eventuale espulsione degli iscritti.
3. 35. Maurizio Turco.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   n) le modalità sull'organizzazione di eventuali elezioni primarie e le condizioni per la partecipazione e l'esclusione.
3. 36. Maurizio Turco.

Pag. 27

  Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   n)
la nomina di un comitato di tesoreria composto da soggetti in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per gli esponenti aziendali delle banche con il compito di coadiuvare il tesoriere nello svolgimento delle sue funzioni di indirizzo e di verifica rispetto alla gestione contabile, alle fonti di finanziamento e all'allocazione delle risorse finanziarie.
3. 37. Vassallo.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   n) la nomina di un collegio sindacale composto da revisori dei conti in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità richiesti per i sindaci delle banche.
3. 38. Vassallo.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   n) i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie disponibili tra la struttura nazionale e le articolazioni territoriali del partito.
3. 39. Vassallo.

  Al comma 3, comma 2, aggiungere, infine, la seguente lettera:
   n) il limite massimo di mandati sia elettorali sia relativi a incarichi interni al partito.
3. 40. Vassallo.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   n) l'attribuzione della rappresentanza legale del partito a un tesoriere in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità previsti per gli esponenti aziendali delle banche.
3. 41. Vassallo.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Lo statuto può altresì disciplinare le modalità di selezione delle candidature per il Parlamento europeo, per il Parlamento nazionale, per i consigli regionali e comunali, nonché per le cariche di sindaco e di presidente della regione, anche prevedendo lo svolgimento di elezioni primarie.
3. 42. Meroni, Vanalli, Bragantini, Pastore, Volpi.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Lo statuto e le sue eventuali modificazioni devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro un mese dalla data di iscrizione del partito politico nel registro delle persone giuridiche previsto dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, ovvero dalla data di approvazione delle citate modificazioni.
3. 43. Maurizio Turco.

  Sopprimere il comma 5.
3. 44. Amici, Bressa, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Misiani, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Allo statuto del partito o del movimento politico sono allegati, anche in forma grafica, i simboli e le denominazioni che li identificano, tali da non essere confondibili con altri già esistenti.
3. 45. Vanalli, Bragantini, Meroni, Pastore, Volpi.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis
. Al fine di favorire la partecipazione attiva dei giovani alla politica, ogni partito politico destina alla loro formazione Pag. 28una quota pari almeno al 5 per cento dei rimborsi ricevuti per le spese elettorali, con le modalità previste per accrescere la partecipazione delle donne alla politica, di cui all'articolo 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157.
3. 46. Vassallo.

  Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole: che non possono comunque sostituire o impedire il ricorso alla magistratura ordinaria.
3. 47. Maurizio Turco.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente articolo:

Art. 3-bis.
(Pari Trattamento).

  1. Quando un soggetto giuridico titolare di potere pubblico mette a disposizione di partiti strutture od eroga altre prestazioni pubbliche tutti i partiti devono ricevere lo stesso trattamento.
  2. Il Governo è delegato ad adottare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, un decreto legislativo nel quale:
   a) al fine di dare più ampie garanzie al diritto di informazione del cittadino, assicura ai partiti e movimenti politici e ai comitati promotori di richieste di referendum e di proposte di legge di iniziativa popolare di cui agli articoli 71, 75, 123, 132 e 138 della Costituzione l'utilizzazione del servizio pubblico radiotelevisivo stabilendone criteri, tempi e modalità;
   b) in occasione delle elezioni per il rinnovo delle due Camere, dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, dei consigli regionali, di quelli provinciali e comunali, nonché in occasione dei referendum previsti dagli articoli 75, 123, 132 e 138 della Costituzione, assicura ai partiti e movimenti politici che hanno presentato liste di candidati o, se del caso, candidature nei collegi uninominali e ai comitati promotori di richieste di referendum l'utilizzazione del servizio pubblico radiotelevisivo per tutta la durata del periodo di propaganda stabilendone criteri, tempi e modalità.
3. 01. Maurizio Turco.

ART. 4.

  Sopprimerlo.
* 4. 1. Vanalli, Bragantini, Pastore, Volpi, Meroni.

  Sopprimerlo.
* 4. 2. Maurizio Turco.

  Sopprimerlo.
* 4. 3. Tassone.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.
(Elezioni primarie).

  1. Lo Statuto può disciplinare la scelta di candidati al Parlamento europeo, nazionale, ai consigli regionali e alle cariche di presidente di regione, provincia e di sindaco attraverso elezioni primarie, aperte o chiuse, di partito o di coalizione, specificando modalità e procedure, senza alcun onere per lo Stato.
4. 4. Mantini, Tassone, Libè.

  Al primo periodo, al comma 1, sostituire le parole da: delle proposte fino alla fine del periodo con le seguenti: dei candidati nelle assemblee rappresentative e, ove previste dall'ordinamento elettorale, delle figure di capo della lista o della coalizione di liste.
4. 5. Briguglio, Giorgio Conte.

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  Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: depositano un apposito regolamento inserire le seguenti: e comunicano i nomi dei componenti del collegio dei garanti di cui al comma 1-bis.

  Conseguentemente dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. In caso di indizione di elezioni primarie, è istituito un apposito collegio dei garanti che sovrintende alla regolarità delle elezioni, nomina gli scrutatori e i componenti delle commissioni elettorali, delibera in modo insindacabile su qualsiasi ricorso e proclama il vincitore.».
4. 6. Zaccaria, Amici, Bressa, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Misiani, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Le elezioni primarie si svolgono in un solo giorno, anche non festivo, compreso tra il novantesimo e il sessantesimo giorno antecedente il termine per la presentazione delle candidature di cui al comma 1. Le elezioni primarie richieste da più partiti politici o coalizioni di partiti per la medesima carica si svolgono nello stesso giorno e ciascun cittadino può partecipare ad una sola di esse.
4. 7. Vassallo.

  Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: nello stesso giorno.
4. 8. Il Relatore.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  «5. Alle elezioni primarie si applica la legislazione vigente sulla propaganda politica e sulle spese elettorali. Le spese dei candidati alle elezioni primarie non possono superare un quinto delle spese previste per la partecipazione alle elezioni stesse.».
4. 9. Zaccaria, Amici, Bressa, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Misiani, Minniti, Naccarato, Pollastrini.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  5. Il regolamento di cui al comma i stabilisce le condizioni per la presentazione delle candidature, assicura pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alle candidature e può prevedere che l'elettorato passivo sia riservato ai soli iscritti al partito politico o alla coalizione di partiti che promuove le elezioni primarie. Esso può altresì prevedere che la prerogativa di sottoscrivere le candidature sia riservata ai soli iscritti o sia attribuita, in via comunque non esclusiva, a un numero qualificato di componenti degli organismi dirigenti. Qualora la prerogativa di sottoscrivere le candidature sia riservata ai soli iscritti, il numero massimo delle sottoscrizioni richieste non può essere superiore al 20 per cento degli aventi diritto. Qualora la prerogativa di sottoscrivere le candidature sia attribuita anche a un numero qualificato di componenti di un organo dirigente del partito politico o della coalizione di partiti che promuove le elezioni primarie, il numero massimo delle sottoscrizioni non può essere superiore al 35 per cento dei componenti del medesimo organo.
  6. Alle elezioni primarie si applicano le norme di legge limitative dell'esercizio dell'elettorato attivo e passivo previste per le corrispondenti consultazioni elettorali. Il regolamento di cui al comma 1 può prevedere ulteriori limitazioni nei confronti di soggetti che risultano condannati per reati di corruzione, concussione o appartenenza ad associazioni di tipo mafioso o per reati contro la pubblica amministrazione, anche recependo integralmente il codice di autoregolamentazione approvato dalla Commissione Pag. 30parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere.
  7. Qualora, nei tempi e nei modi prescritti dal regolamento di cui al comma 1, sia stata avanzata una sola candidatura, non si svolgono le ulteriori fasi del procedimento elettorale e il collegio dei garanti procede a dichiarare il vincitore.
  8. Alle elezioni primarie si applica la legislazione vigente sulla propaganda politica e sulle spese elettorali. Le spese dei candidati alle elezioni primarie non possono superare un quinto delle spese previste per la partecipazione alle elezioni stesse.
  9. Hanno diritto di partecipare alla votazione nelle elezioni primarie i cittadini iscritti nelle liste elettorali che al momento del voto dichiarano di essere elettori del partito politico o della coalizione di partiti che ha promosso la consultazione per la carica a cui la consultazione si riferisce. Il regolamento di cui al comma 1 può prevedere l'estensione del diritto di elettorato attivo anche ad altri soggetti, in particolare agli stranieri residenti, a persone di età inferiore a diciotto anni, a lavoratori e a studenti fuori sede, prevedendo che tali soggetti debbano preventivamente registrarsi per poter partecipare alle elezioni primarie. Il collegio dei garanti, entro sette giorni dallo svolgimento delle elezioni primarie, rende pubblico l'elenco degli elettori che vi hanno preso parte.
  10. Qualora nello stesso giorno si tengano elezioni primarie indette da diverse forze politiche per la medesima carica, ciascun cittadino può partecipare a una sola di esse.
  11. Il voto è espresso a scrutinio segreto. Ciascun elettore ha il diritto di votare per un solo candidato per ogni consultazione elettorale. È selezionato l'aspirante candidato che ottiene il numero più alto di voti.
  12. In caso di rinuncia, di impedimento o di morte dell'aspirante selezionato subentra l'aspirante candidato che ha ottenuto il numero più alto di voti tra gli altri candidati alla medesima elezione.”
4. 10. Vassallo.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  5. Tutti i contributi pubblici riconosciuti ai partiti dalla legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, sono ridotti del 10 per cento per i partiti politici che non prevedano nel loro statuto l'adozione in forma stabile, eccezionalmente derogabile solo a maggioranza di almeno i tre quinti dei componenti degli organismi dirigenti collegiali del livello territoriale corrispondente, della procedura di cui al presente articolo per la selezione dei propri candidati a sindaco e a presidente di regione, delle proposte di candidatura, nel rispetto dell'articolo 92 della Costituzione, alla carica di Presidente del Consiglio dei ministri e per la selezione dei propri candidati alle assemblee rappresentative per le quali sono previste le elezioni nell'ambito di collegi uninominali. I risparmi derivanti dall'applicazione della disposizione del presente comma sono portati a copertura delle eventuali spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche per lo svolgimento delle elezioni primarie.
4. 11. Vassallo.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Istituzione e compiti della sezione del controllo sulle associazioni della Corte dei conti).

  1. È istituita la sezione del controllo sulle associazioni della Corte dei conti, di seguito denominata «sezione».
  2. La sezione provvede al controllo dei bilanci annuali dei soggetti di cui all'articolo 1 che godono di finanziamenti, rimborsi, agevolazioni, esenzioni o qualsiasi altro tipo di provvidenza pubblica previsti dalla legislazione vigente.
  3. I controlli e le sanzioni saranno comminate secondo le disposizioni previste per il controllo sulla gestione finanziaria degli enti sovvenzionati.
4. 01. Maurizio Turco.

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  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Trasparenza).

  1 Ciascun partito politico assicura la trasparenza e l'accesso alle informazioni anche mediante la realizzazione di un sito internet che rispetta i princìpi di accessibilità, nonché di elevata usabilità e reperibilità, anche da parte delle persone disabili, di completezza di informazione, di chiarezza di linguaggio, di affidabilità, di semplicità di consultazione, di qualità, di omogeneità e di interoperabilità.
  2. Nel sito internet di cui al comma 1 e in un'apposita sezione del sito internet istituzionale della Camera dei deputati, entro il 31 luglio di ogni anno, sono pubblicati, anche in formato open data, il rendiconto di esercizio del partito politico corredato della relazione sulla gestione e della nota integrativa, la relazione del collegio sindacale, la relazione della società di revisione, i bilanci relativi alle imprese partecipate, il verbale di approvazione del rendiconto di esercizio nonché la situazione reddituale e patrimoniale dei titolari di cariche di governo ed elettive.
  3. Nelle medesime forme di cui al comma precedente sono pubblicati lo statuto, il codice etico e gli eventuali regolamenti interni, i nomi dei titolari delle cariche statutariamente previste di ambito nazionale e regionale, le scadenze dei successivi adempimenti statutari, il numero degli iscritti, le modalità per l'iscrizione al partito.
4. 02. Vassallo.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Requisiti per l'accesso alle provvidenze pubbliche disposte a vantaggio dei partiti politici).

  1. Fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dalla legge per singole fattispecie, possono accedere ai contributi pubblici e alle agevolazioni previste a vantaggio dei partiti e movimenti politici, ivi compresi i contributi pubblici concessi alle imprese editrici di giornali quotidiani e periodici anche telematici o alle imprese radiofoniche che risultano essere organi di partito, esclusivamente i partiti che:
   a) hanno acquisito la personalità giuridica di associazione riconosciuta, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
   b) sono dotati di un atto costitutivo e di uno statuto nei quali sono indicati gli elementi previsti dall'articolo 3 della presente legge;
   c) hanno partecipato negli ultimi sei anni, con il proprio simbolo, alle elezioni per il Senato della Repubblica, per la Camera dei Deputati o per i rappresentanti italiani nel Parlamento Europeo ottenendo almeno l'1 per cento dei voti validamente espressi su base nazionale o alle elezioni di un consiglio regionale ottenendo almeno il 5 per cento dei voti validamente espressi su base regionale.

  2. L'atto costitutivo e lo statuto dei partiti che godono di una qualsiasi delle provvidenze pubbliche previste dalla legge a vantaggio di partiti o movimenti politici sono trasmessi al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei Deputati che ne curano la pubblicazione sui rispettivi siti internet.
4. 03. Vassallo.

  Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Pubblicazione dello statuto).

  1. Lo statuto del partito politico e le eventuali modificazioni apportate allo stesso sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, entro un mese, rispettivamente, dalla data di iscrizione del partito nel registro Pag. 32delle persone giuridiche, di cui all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, ovvero dalla data di approvazione delle modificazioni allo statuto.
  2. Allo statuto del partito politico sono allegati, anche in forma grafica, il simbolo, che, con la denominazione, costituisce elemento essenziale di riconoscimento del partito medesimo, e il codice etico.
  3. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dello statuto e delle eventuali modificazioni apportate allo stesso è condizione per accedere ai rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali e referendarie nonché alle agevolazioni di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, ivi compresi i contributi pubblici concessi alle imprese editrici di giornali quotidiani e periodici anche telematici o alle imprese radiofoniche che risultano essere organi di partito, previsti dalla legislazione vigente in materia.
4. 04. Vassallo.

  Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

Art. 4-bis.

  1. Qualsiasi forma di provvidenza pubblica o agevolazione disposta a vantaggio di partiti e movimenti politici, ivi compresi i contributi pubblici concessi alle imprese editrici di giornali quotidiani e periodici anche telematici o alle imprese radiofoniche che risultano essere organi di partito, dalla legislazione in materia, può essere erogata solo a partiti o movimenti politici costituiti e riconosciuti ai sensi della presente legge che, nelle più recenti consultazioni, hanno ottenuto l'elezione, con il proprio simbolo, di almeno un rappresentante per il Parlamento europeo, per il Parlamento nazionale o per un consiglio regionale.
4. 05. Vassallo.

ART. 5.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Cessazione del partito politico).

  1. Ai fini dell'attuazione della presente legge, si considera cessata l'attività del partito politico che non presenta liste di candidati alle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, di un consiglio regionale e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per più di un mandato consecutivamente.
  2. Al momento della cessazione delle attività ovvero all'atto dello scioglimento del partito politico devono essere indicati uno o più soggetti aventi personalità giuridica senza fini di lucro a cui viene trasferito il patrimonio del partito. In mancanza di tale determinazione, il patrimonio è incamerato dallo Stato a riduzione del debito pubblico.
5. 1. Vassallo.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Lo statuto del partito o movimento politico deve prevedere le norme per la cessazione delle proprie attività e la destinazione di eventuali beni mobili e immobili.
5. 2. Maurizio Turco.

  Al comma 1 sopprimere le parole da: ivi fino alla fine del comma.
5. 3. Amici, Bressa, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Misiani, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Zaccaria.

  Sopprimere il comma 2.
* 5. 4. Maurizio Turco.

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  Sopprimere il comma 2.
* 5. 5. Pastore, Vanalli, Bragantini, Volpi, Meroni.

  Al comma 2, dopo le parole: spettanti all'Italia, aggiungere le seguenti: nonché degli organi collegiali e monocratici degli enti locali e delle Regioni.
5. 6. Volpi, Vanalli, Bragantini, Pastore, Meroni.

  Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Partecipazione alle competizioni elettorali e accesso al finanziamento pubblico).

  1. L'acquisizione della personalità giuridica ai sensi dell'articolo i del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361. e la pubblicazione dello statuto nella Gazzetta Ufficiale costituiscono condizione per poter partecipare alle elezioni per il Senato della Repubblica, per la Camera dei deputati, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e dei consigli regionali.
  2. Accedono ai rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali e a qualsiasi ulteriore eventuale forma di finanziamento pubblico esclusivamente i partiti politici che rispettano i requisiti di democrazia interna e di trasparenza di cui alla presente legge e che hanno ottenuto con il proprio simbolo l'elezione di almeno un rappresentante nelle relative consultazioni.
5. 0.1 Amici, Bressa, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Misiani, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Zaccaria.

  Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Costituzione delle fondazioni politico culturali).

  1. Per lo sviluppo, in Italia e all'estero, di attività di ricerca, formazione, cooperazione, promozione, propaganda e comunicazione culturali e politiche, nonché per stimolare il dialogo tra istituzioni e cittadini e per incentivare la partecipazione diretta dei cittadini alla vita civile e politica, ciascun partito politico costituisce una fondazione politico-culturale disciplinata ai sensi del presente articolo. I membri del Parlamento e del Governo, i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, i membri delle giunte e dei consigli regionali, nonché i sindaci dei comuni capoluogo di regione non possono rivestire incarichi amministrativi, di gestione o di controllo all'interno delle fondazioni.
  2. La fondazione è costituita con atto pubblico del quale fa parte integrante lo statuto. L'atto costitutivo e lo statuto devono espressamente prevedere:
   a) la denominazione, la natura giuridica di fondazione politico-culturale ai sensi del presente articolo e la sede legale;
   b) l'oggetto della fondazione;
   c) la rappresentanza legale e i soggetti ai quali essa può essere attribuita;
   d) il patrimonio e le modalità di finanziamento e di rendicontazione;
   e) gli organi e le modalità di funzionamento.

  3. Le fondazioni, all'atto della loro costituzione, sono iscritte in un elenco tenuto dal Presidente della Camera dei deputati, che vigila sulla sussistenza dei requisiti previsti dalla legge, sull'assenza di eventuali incompatibilità e sulla corretta rendicontazione contabile dell'attività svolta, in base al controllo dei bilanci Pag. 34trasmessi dalle fondazioni medesime. La mancanza dei predetti requisiti o irregolarità nella gestione e nella rendicontazione contabile comportano la cancellazione della fondazione dall'elenco. La cancellazione è altresì disposta in caso di incompatibilità successive alla costituzione della fondazione e non rimosse entro trenta giorni dalla relativa contestazione da parte dell'organo vigilante.
  4. Le fondazioni non possono concorrere all'attività dei partiti politici mediante trasferimenti finanziari. Lo statuto prevede le modalità di erogazione di servizi ai partiti, i cui importi sono evidenziati nei bilanci delle fondazioni.
  5. Tra le fonti di finanziamento necessarie al funzionamento, lo statuto delle fondazioni può prevedere:
   a) eredità, legati, erogazioni liberali e donazioni;
   b) conferimento di cespiti patrimoniali e di attività economiche dei partiti politici di riferimento all'atto della costituzione della fondazione;
   c) entrate derivanti da prestazioni rese a terzi su base convenzionale;
   d) entrate derivanti da specifiche iniziative promozionali;
   e) proventi di attività editoriale, di ricerca e di analisi sociale e politica, nell'ambito dei fini statutari.

  6. Alle fondazioni iscritte nell'elenco cui al comma 3 non si applicano le disposizioni degli articoli 25, 26 e 28 del codice civile. In deroga a quanto stabilito dai commi primo e secondo dell'articolo 31 del codice civile, i beni della fondazione che restano dopo la liquidazione sono devoluti al patrimonio dello Stato. Per quanto non disposto dal presente articolo trova applicazione la disciplina generale delle fondazioni stabilita dal codice civile e dalle altre disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
5. 02. Sposetti.