CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 16 maggio 2012
652.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria.
(Testo unificato C. 2744 Cenni, C. 3780 Beccalossi e C. 4309 Callegari).

NUOVO TESTO UNIFICATO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

DISPOSIZIONI PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ AGRARIA

Art. 1.
(Finalità).

  1. Al fine di dare piena attuazione alla Convenzione sulla biodiversità, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, resa esecutiva dalla legge 14 febbraio 1994, n. 124, al Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, adottato a Roma il 3 novembre 2001, reso esecutivo dalla legge 6 aprile 2004, n. 101, alla direttiva 92/43/CEE, del Consiglio, del 21 maggio 1992, alla Strategia europea 2008-2014 per la conservazione delle piante e al Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo, la presente legge stabilisce i principi per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria, allo scopo di:
   a) preservare il territorio da fenomeni di inquinamento genetico e di perdita del patrimonio genetico;
   b) tutelare le varietà e le razze locali a rischio di estinzione o gravemente minacciate da erosione genetica;
   c) promuovere la ricerca sulla biodiversità agraria;
   d) promuovere attività di informazione e di educazione sulla biodiversità agraria, in particolare nelle scuole di ogni ordine e grado;
   e) promuovere attività di valorizzazione delle varietà e delle razze locali e dei prodotti da esse ottenuti;
   f) integrare la biodiversità agraria nelle politiche economiche e di settore, anche con riferimento alla politica commerciale e di cooperazione allo sviluppo.

Art. 2.
(Oggetto).

  1. Per le finalità di cui all'articolo 1, è istituito un sistema di tutela e conservazione della biodiversità agraria costituito da:
   a) l'Anagrafe unica della biodiversità agraria;
   b) la rete di conservazione e sicurezza;
   c) i repertori regionali delle varietà e delle razze locali;
   d) i registri regionali delle specie vegetali spontanee e autoctone.

Art. 3.
(Definizioni).

  1. Ai fini della presente legge si intendono per varietà e razze locali le varietà vegetali e le razze animali strettamente e tradizionalmente associate con gli usi e le conoscenze di una popolazione che, in un territorio circoscritto, ne sviluppa e continua la coltivazione o l'allevamento.Pag. 46
  2. Ai fini della presente legge si intendono per:
   a) «specie vegetali autoctone», le specie vegetali naturalmente presenti in una determinata area geografica nella quale si sono originate o sono giunte senza l'intervento diretto, intenzionale o accidentale, dell'uomo;
   b) «specie vegetali spontanee», le specie vegetali che si riproducono e diffondono senza l'intervento diretto dell'uomo.

Art. 4.
(Princìpi generali in materia di tutela della biodiversità agraria).

  1. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano svolgono le attività di rispettiva competenza volte alla tutela e alla valorizzazione della biodiversità agraria previste dai trattati internazionali di cui all'articolo 1, dal Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo e dalle linee guida definite in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  1-bis. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in coerenza con la normativa dell'Unione europea e per quanto di rispettiva competenza, perseguono gli obiettivi della tutela e della valorizzazione della biodiversità agraria nel quadro della programmazione dello sviluppo rurale.
  2. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali approva con proprio decreto e sentito il Comitato di cui al comma 3, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le linee guida per la gestione coordinata e integrata della biodiversità agraria su tutto il territorio nazionale, con particolare riferimento alle azioni generali di cui al comma 4, di seguito denominate «linee guida». Le linee guida, alla cui predisposizione il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono aggiornate periodicamente e in ogni caso almeno ogni cinque anni.
  3. Per l'attuazione delle linee guida di cui al comma 2, è istituito, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Comitato per la biodiversità agraria, al cui funzionamento si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  3-bis. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono disciplinati la composizione e il funzionamento del Comitato, prevedendo la presenza paritetica di rappresentanti regionali. Ai componenti del Comitato di cui al comma 2 non sono corrisposti compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese, comunque denominati.
  4. Costituiscono azioni generali per la tutela della biodiversità agraria, in relazione alle varietà e razze locali:
   a) l'individuazione;
   b) la caratterizzazione;
   c) l'iscrizione nei repertori regionali;
   d) la conservazione;
   e) la valorizzazione.

Art. 5.
(Agricoltori custodi).

  1. Ai fini della presente legge si definiscono agricoltori custodi i coltivatori o gli allevatori che si impegnano nella conservazione presso l'area di origine, di seguito denominata «in situ», o nell'azienda agricola, nell'uso e nella valorizzazione delle varietà e razze locali iscritte nei repertori regionali, secondo le modalità definite dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano.Pag. 47
  2. L'incarico di agricoltore custode è conferito dalla regione o da enti regionali a ciò preposti.

Art. 6.
(Individuazione, caratterizzazione e iscrizione delle varietà e delle razze locali nei repertori regionali).

  1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il repertorio delle varietà e razze locali, di seguito denominato «repertorio regionale» e definiscono le procedure e le modalità in base alle quali sono valutate le relative richieste di iscrizione.
  2. Ai fini dell'iscrizione nei repertori regionali, le varietà e le razze locali sono individuate dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, anche su proposta di enti dalle stesse dipendenti, delle associazioni di agricoltori, dei singoli cittadini, delle università e dei centri di ricerca pubblici e privati.
  3. Per poter essere iscritta nel repertorio regionale, la varietà o razza locale deve caratterizzarsi per un profilo genetico o fenotipico specifico. Ulteriori elementi di caratterizzazione della varietà o razza locale sono individuati con riferimento alla cultura rurale locale e alla tradizione agraria del territorio identificato in base all'area in cui la risorsa si è differenziata, conservata e valorizzata nel tempo.
  4. Per poter essere iscritta nel repertorio regionale, la varietà o razza locale deve essere conservata in situ, nell'azienda agricola o presso specifici centri di conservazione, quali le banche del germoplasma, o didattici, di seguito denominati ex situ. Ai fini dell'iscrizione deve essere fornita l'indicazione esatta del sito di conservazione, nonché della possibilità della varietà o razza locale di riprodursi o di generare materiale di propagazione.

Art. 7.
(Rete di conservazione e sicurezza).

  1. La tutela delle varietà e razze locali iscritte nel repertorio regionale è attuata mediante la conservazione in situ, nell'azienda agricola o ex situ.
  2. I centri di conservazione ex situ e gli agricoltori custodi costituiscono la rete di conservazione e sicurezza, di seguito denominata «rete», cui possono aderire, nel rispetto dei criteri definiti dalle regioni, enti pubblici e privati e produttori agricoli singoli e associati.
  3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, provvede al coordinamento della rete attraverso la raccolta, l'aggiornamento e la diffusione delle informazioni relative al materiale genetico conservato nelle banche del germoplasma, anche al fine di agevolare l'eventuale moltiplicazione di tale materiale tramite la messa a disposizione, per gli operatori agricoli che ne facciano richiesta, dei dati utili all'individuazione dei siti di conservazione.
  4. Relativamente alle varietà particolarmente esposte al rischio di erosione genetica, i soggetti inseriti nella rete possono cedere una modica quantità delle sementi da loro prodotte stabilita per ogni singola entità all'atto dell'iscrizione nel repertorio regionale. Gli agricoltori inseriti nella rete possono, altresì, effettuare la risemina e la moltiplicazione in azienda.

Art. 8.
(Anagrafe unica della biodiversità agraria).

  1. È istituita presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, l'Anagrafe unica Pag. 48della biodiversità agraria, di seguito denominata «Anagrafe» al fine di:
   a) costituire una banca dati unica delle varietà e delle razze locali individuate, caratterizzate e presenti sul territorio nazionale, nel cui ambito sono indicate specificamente le varietà e le razze locali a rischio di estinzione o gravemente minacciate da erosione genetica;
   b) consentire la divulgazione, anche a scopo di ricerca scientifica, delle informazioni sulle varietà e razze locali al fine di ottimizzare le risorse impiegate nella loro tutela e gestione;
   c) monitorare lo stato di conservazione della biodiversità agraria in Italia.

  2. Le varietà e le razze locali inserite nei repertori regionali sono iscritte di diritto all'Anagrafe.
  3. L'iscrizione all'Anagrafe delle varietà e razze locali avviene altresì, fino all'istituzione del repertorio regionale, su proposta della regione o della provincia autonoma di Trento o di Bolzano.
  4. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce le modalità di istituzione e di funzionamento dell'Anagrafe.

Art. 9.
(Tutela delle varietà e razze locali iscritte all'Anagrafe unica della biodiversità agraria).

  1. Le varietà vegetali e le razze animali iscritte nell'Anagrafe, come pure i procedimenti essenzialmente biologici per l'ottenimento di vegetali o di animali, sono tutelate dallo Stato e non sono brevettabili né possono essere oggetto di protezione tramite privativa dell'Unione europea o nazionale per ritrovati vegetali; non sono altresì brevettabili quelle essenzialmente derivate da tali varietà e razze nonché le varietà che non si distinguono nettamente dalla varietà protetta e le varietà la cui produzione necessita del ripetuto impiego della varietà protetta.
  2. Non possono, inoltre, essere oggetto di protezione tramite privativa:
   a) il materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa, quale che ne sia la forma;
   b) il prodotto della raccolta, comprese piante intere e parti di esse, quando tale materiale o prodotto sia stato ceduto o commercializzato dallo stesso costitutore o con il suo consenso nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea o dello Spazio economico europeo.

Art. 10.
(Conservazione della biodiversità delle specie vegetali spontanee autoctone, degli habitat e delle specie a rischio).

  1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in attuazione della direttiva 92/43/CE del Consiglio, del 21 maggio 1992, e del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, adottano, allo scopo utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, apposite linee guida per la conservazione della biodiversità, con particolare riguardo alla conservazione in situ ed ex situ, delle specie vegetali spontanee autoctone a rischio di estinzione o gravemente minacciate da erosione genetica, definendo appositi protocolli per la conservazione di tali specie.
  2. Al fine di catalogare le specie vegetali di cui al comma 1, le regioni istituiscono, allo scopo utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della Pag. 49finanza pubblica, appositi registri regionali ed emanano specifiche norme volte a sostenere l'attività di conservazione degli habitat e delle specie a rischio, con particolare riferimento alle aree agricole di alto valore naturalistico.
  3. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, le regioni possono istituire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche mediante accordi tra regioni limitrofe che hanno caratteristiche biogeografiche ed ecologiche omogenee, centri dedicati alla salvaguardia della biodiversità delle specie vegetali spontanee autoctone.

Art. 11.
(Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394).

  1. All'articolo 1 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
  «a-bis) tutela e valorizzazione della biodiversità agraria»;
   b) al comma 4, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, con particolare riferimento a quelle relative alla coltivazione di varietà vegetali locali e all'allevamento di razze locali a rischio di estinzione o gravemente minacciate da erosione genetica».

Art. 12.
(Inquinamento genetico).

  1. Le regioni, anche al fine di evitare l'inquinamento genetico causato dal commercio di alberi, arbusti, erbe e sementi di specie esotiche e autoctone di provenienza non locale, impiegati negli interventi di forestazione, riqualificazione ambientale e ingegneria naturalistica, nonché rischi di contaminazione causati da illegali coltivazioni di varietà geneticamente modificate, nel rispetto delle disposizioni europee e, in particolare, della direttiva 1999/105/CE, del Consiglio, del 22 dicembre 1999, promuovono l'utilizzazione di materiale di propagazione autoctono di provenienza locale.
  2. Lo Stato e le regioni, ai sensi della direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, individuano le misure di prevenzione da possibili forme di contaminazione genetica da organismi geneticamente modificati delle varietà tutelate dalla presente legge.

Art. 13.
(Tutela e valorizzazione della biodiversità microbica delle produzioni alimentari tipiche e registrate).

  1. In attuazione delle finalità della presente legge, la biodiversità microbica che caratterizza le produzioni alimentari tipiche e registrate è oggetto di tutela e valorizzazione secondo le modalità definite con decreto adottato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le competenti Commissioni parlamentari, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il decreto è adottato entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 14.
(Rapporto sullo stato della biodiversità agraria).

  1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali presenta al Governo e alle Camere un rapporto annuale sullo stato della biodiversità agraria in Italia.

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Art. 15.
(Promozione della diffusione della cultura della biodiversità agraria).

  1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove la Conferenza nazionale sulla biodiversità agraria.
  2. La Repubblica riconosce il giorno 20 maggio quale «giornata della biodiversità agraria». La giornata di cui al presente comma non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.
  3. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire itinerari tematici della biodiversità agraria.
  4. Le attività di cui al presente articolo sono realizzate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 16.
(Interventi per la ricerca sulla biodiversità agraria).

  1. Il piano triennale di attività del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), predisposto ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, prevede, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, anche interventi per la ricerca sulla biodiversità agraria, sulle tecniche necessarie per favorirla, tutelarla e svilupparla nonché interventi finalizzati al recupero di pratiche corrette in riferimento all'alimentazione umana, all'alimentazione animale con prodotti non geneticamente modificati e al risparmio idrico.
  2. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali dispone, per ciascun anno di riferimento dello stato di previsione, una quota nell'ambito dello stanziamento di propria competenza per il finanziamento di progetti innovativi sulla biodiversità agraria, proposti da enti pubblici e privati, individuati mediante procedura ad evidenza pubblica. Con proprio decreto, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali definisce l'entità delle risorse disponibili, le modalità di accesso alla gara e le tipologie di progetti ammissibili.

Art. 17.
(Contrassegno su prodotti costituiti, contenenti o derivati da varietà e razze locali a rischio di estinzione o gravemente minacciate da erosione genetica).

  1. Al fine di valorizzare la biodiversità agraria come patrimonio nazionale, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, istituisce e disciplina l'uso di un contrassegno da apporre, a cura dei produttori, sui prodotti costituiti, contenenti o derivati da varietà e razze locali iscritte nei repertori regionali e a rischio di estinzione o gravemente minacciate da erosione genetica.
  2. L'uso del contrassegno è facoltativo ed è concesso dalla regione ad aziende agricole che producono e trasformano direttamente in azienda e ad imprese artigiane di trasformazione alimentare.
  3. Alla lettera a) del comma 1126 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e promozione della biodiversità».
  4. In attuazione della disposizione di cui al comma 3, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla modifica del decreto ministeriale 25 luglio 2011, recante «Adozione dei criteri minimi ambientali da inserire nei bandi di gara della Pubblica amministrazione per l'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari e serramenti Pag. 51esterni», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2011, n. 220, al fine di prevedere, tra le specifiche tecniche di base riguardanti la produzione degli alimenti e delle bevande, una riserva a favore dei prodotti per i quali è concesso l'uso del contrassegno di cui al presente articolo.

Art. 18.
(Azioni positive per la biodiversità agraria).

  1. Al fine di sensibilizzare la popolazione, di sostenere le produzioni agrarie e alimentari e di promuovere comportamenti atti a tutelare la biodiversità agraria, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, anche con il contributo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dei consorzi di tutela e di altri soggetti riconosciuti, possono promuovere, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, azioni positive specifiche per la tutela della biodiversità agraria, anche al fine di conservare il sapere, la cultura e le tradizioni.
  2. Le azioni positive sono proposte da agricoltori custodi, gruppi di acquisto solidali, istituti scolastici e universitari, centri di ricerca, associazioni per la tutela della biodiversità agraria, soggetti gestori di mense scolastiche, ospedali, esercizi di ristorazione ed esercizi commerciali, piccole e medie imprese artigiane di trasformazione agraria e alimentare, organizzazioni internazionali aventi sede in Italia, nonché da enti pubblici.
  3. Le azioni positive possono avere come oggetto:
   a) lo studio, il recupero e la trasmissione di conoscenze su varietà e razze locali, con particolare riguardo a quelle a rischio di estinzione o gravemente minacciate da erosione genetica;
   b) lo studio, il recupero e la trasmissione dei saperi tradizionali relativi alle colture agrarie, alla naturale selezione delle sementi ed alle preparazioni alimentari utili a conservare l'impiego di tali colture per fare fronte ai mutamenti climatici e per promuovere la diffusione di pratiche alimentari corrette ed equilibrate;
   c) lo studio, anche in forme partecipative, della relazione tra biodiversità agraria e tutela della salute, con particolare riferimento alla prevenzione delle patologie;
   d) la realizzazione di forme di filiera corta, di vendita diretta, di luoghi ove produrre alimenti secondo tecniche e con l'impiego di strumenti tradizionali, di scambio e di acquisto di prodotti agricoli e alimentari nell'ambito di circuiti locali;
   e) lo studio e la diffusione di pratiche proprie dell'agricoltura biologica e di altri sistemi colturali a basso impatto ambientale e volti al risparmio idrico, alla minore emissione di anidride carbonica, alla maggiore fertilità dei suoli e al minore utilizzo di imballaggi per la distribuzione e per la vendita dei prodotti.

Art. 19.
(Clausola di invarianza finanziaria).

  1. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le altre amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

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ALLEGATO 2

Norme in materia di bevande analcoliche alla frutta.
(C. 4108 D'Ippolito Vitale, C. 4114 Oliverio e C. 5090 Beccalossi).

TESTO UNIFICATO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

NORME IN MATERIA DI BEVANDE ANALCOLICHE A BASE DI FRUTTA

Art. 1.
(Finalità).

  1. La presente legge reca disposizioni volte a migliorare il livello competitivo della coltivazione della frutta italiana destinata alla produzione di bevande analcoliche.

Art. 2.
(Modifiche alla legge 3 aprile 1961, n. 286, in materia di bevande analcoliche vendute con denominazioni di fantasia).

  1. All'articolo 1 della legge 3 aprile 1961, n. 286, le parole: «non possono essere colorate se non contengono anche» sono sostituite dalle seguenti: «devono contenere» e le parole: «al 12 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 20 per cento».
  2. All'articolo 2 della legge 3 aprile 1961, n. 286, e successive modificazioni, le parole: «colorate in violazione del divieto» sono sostituite dalle seguenti: «non conformi alle disposizioni».

Art. 3.
(Contenuto delle bevande analcoliche disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719).

  1. Le bevande analcoliche disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, commercializzate con il nome di uno o più frutti ovvero recanti denominazioni che a tali frutti si richiamano devono essere preparate con un contenuto di succo naturale non inferiore al 20 per cento.
  2. La produzione e la commercializzazione delle bevande analcoliche effettuate in violazione delle disposizioni di cui al comma 1 sono soggette alla sanzione stabilita dall'articolo 2 della legge 3 aprile 1961, n. 286, e successive modificazioni.

Art. 4.
(Modifiche al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151, ai fini della parziale attuazione della direttiva 2012/12/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 aprile 2012, che modifica la direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana).

  1. Al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 2:
    1) al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
  «d) zuccheri: limitatamente ai nettari di frutta, alle condizioni stabilite nell'allegato I»;
    2) all'Allegato II, previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera b), al numero 4, le lettere b) e c) sono soppresse;Pag. 53
    3) il comma 2 è soppresso;
   b) all'articolo 4:
    1) al comma 2, la lettera a) è soppressa;
    2) al comma 4, le parole: « di zuccheri aggiunti o» sono soppresse;
   c) all'articolo 7, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  «2-bis. I prodotti di cui all'allegato 1, punti 1, 2, 3 e 4, immessi sul mercato o etichettati anteriormente al 28 ottobre 2013 in conformità alle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente disposizione possono continuare ad essere commercializzati fino al 28 aprile 2015. L'indicazione «Dal 28 ottobre 2015 i succhi di frutta non possono contenere zuccheri aggiunti» può apparire sull'etichetta nello stesso campo visivo della denominazione dei prodotti di cui all'allegato I, punti 1, 2, 3 e 4, fino al 28 ottobre 2016».

Art. 5.
(Indicazioni obbligatorie nell'etichettatura).

  1. Al fine di assicurare ai consumatori una completa e corretta informazione sulle caratteristiche delle bevande analcoliche a base di frutta di cui alla presente legge, nonché dei succhi di frutta e dei nettari di cui al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151, e di rafforzare la prevenzione e la repressione delle frodi alimentari, è obbligatorio, nei limiti e secondo le procedure di cui al presente articolo, riportare nell'etichettatura di tali prodotti, oltre alle indicazioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, l'indicazione del luogo di origine o di provenienza. È fatto obbligo, altresì, di riportare nell'etichettatura i nomi e la percentuale complessiva del frutto naturale contenuto.
  2. L'indicazione del luogo di origine o di provenienza riguarda il luogo in cui è avvenuta l'ultima trasformazione sostanziale e il luogo di coltivazione della frutta utilizzata nella preparazione o nella produzione dei prodotti di cui al comma 1.
  3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 10 e 12, e all'articolo 5 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, nonché la procedura di cui agli articoli 4, paragrafo 2, e 19 della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000, e successive modificazioni.

Art. 6.
(Logo nazionale).

  1. È istituito il logo nazionale per le bevande analcoliche a base di frutta, per i succhi di frutta e per i nettari prodotti con l'uso esclusivo di frutta di origine o di provenienza italiana.
  2. L'utilizzo del logo nazionale di cui al comma 1 è riservato alle bevande analcoliche a base di frutta, ai succhi di frutta e ai nettari per i quali tutte le fasi del processo di produzione e di trasformazione sono interamente realizzate sul territorio nazionale e che riportano nell'etichettatura l'indicazione di origine o di provenienza italiana della frutta utilizzata.
  3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per le politiche europee e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite la forma, le caratteristiche tecniche e la disciplina d'uso del logo nazionale di cui al presente articolo.

Art. 7.
(Promozione delle bevande analcoliche a base di frutta di origine italiana).

  1. Il 50 per cento degli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni conseguente all'attuazione dei programmi di cui all'articolo Pag. 548 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il finanziamento di campagne di promozione sui principali mercati internazionali e sul mercato nazionale, predisposte di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero della salute, compatibilmente con gli orientamenti dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, per la valorizzazione delle bevande analcoliche a base di frutta, di succhi di frutta e di nettari che utilizzano il logo nazionale di cui all'articolo 6 e per la sensibilizzazione del pubblico sui benefìci per la salute derivanti da un maggiore consumo di frutta.

Art. 8.
(Potenziamento dei controlli antifrode).

  1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, attraverso l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), promuove programmi straordinari di lotta alle frodi e alle contraffazioni al fine di contrastare l'irregolare commercializzazione dei prodotti agroalimentari.
  2. I laboratori dell'ICQRF, su richiesta di amministrazioni pubbliche, di enti pubblici e di soggetti privati, possono effettuare analisi afferenti a parametri qualitativo – merceologici delle bevande analcoliche disciplinate dalla legge 3 aprile 1961, n. 286, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, nonché dei succhi di frutta e dei nettari di cui al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151.
  3. Le tariffe delle analisi di cui al comma 2 sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e sono commisurate al costo effettivo del servizio.
  4. Il 50 per cento degli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni conseguente all'attuazione dei programmi di cui al comma 1 e i proventi delle tariffe di cui al comma 3 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e destinati al Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari.
  5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.
(Sanzioni).

  1. A chiunque, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione bibite analcoliche a base di frutta, succhi di frutta e nettari con le indicazioni di origine o di provenienza di cui all'articolo 5 o con il logo nazionale di cui all'articolo 6 contraffatti, si applica l'articolo 517-quater del codice penale.
  2. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque impiega o utilizza il logo nazionale di cui all'articolo 6 in violazione della disciplina ivi prevista si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 20.000 euro.

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ALLEGATO 3

Nuove norme in materia di animali d'affezione e di prevenzione del randagismo e tutela dell'incolumità pubblica. (Testo unificato C. 1172 e abbinate).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La XIII Commissione,
   esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 1172 ed abbinate elaborato dalla XII Commissione, recante nuove norme in materia di animali d'affezione e di prevenzione del randagismo e tutela dell'incolumità pubblica;
   rilevato come le previsioni di cui gli articoli 17, 18 e 19 introducano una serie di obblighi per lo svolgimento delle attività economiche ed affini con animali d'affezione, che appaiono pervasivi e sembrano porsi in contraddizione con gli obiettivi di liberalizzazione della attività economiche e di snellimento degli oneri burocratici e dei controlli gravanti sulle imprese, perseguiti, da ultimo, dal decreto – legge n. 5 del 2012, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo, nonché dal decreto – legge n. 1 del 2012, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo economico delle infrastrutture e la competitività;
   preso atto di condizioni ed osservazioni già espressi nei pareri di altre Commissioni che, se accolte, determinerebbero modifiche al testo che appaiono accentuare ulteriormente tale contraddizione e che risultano perciò peggiorative rispetto al testo unificato trasmesso dalla Commissione di merito;
   rilevato come le previsioni di cui all'articolo 17, comma 4, indichino, tra i soggetti di cui le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dovrebbero avvalersi per organizzare i corsi di formazione professionale per le attività economiche con animali d'affezione, le associazioni riconosciute, che tuttavia non appaiono certo soggetti competenti a tale tipo di formazione professionale, soprattutto per quanto riguarda le tecniche di allevamento, mentre non figurano invece, al loro posto, gli agronomi che posseggono specifica preparazione;
   rilevato, tuttavia, come le previsioni di cui all'articolo 2 escludano di fatto, giustamente, dal campo di applicazione della legge le attività agricole,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   il testo sia formulato in modo da evitare ogni possibile contrasto con gli obiettivi di liberalizzazione della attività economiche e di snellimento degli oneri burocratici e dei controlli gravanti sulle imprese, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
   1. escludere l'assimilazione dell'attività produttiva agricola a quella commerciale o all'attività di ricovero dei cani randagi destinataria di pubblici contributi;
   2. all'articolo 17, comma 4, sia mantenuta la previsione delle associazioni rappresentative degli allevatori e dei commercianti di animali d'affezione tra i soggetti di cui le regioni e le province autonome Pag. 56possono avvalersi per l'organizzazione dei corsi di formazione professionale;
   3. escludere il divieto di vendita di cani e gatti negli esercizi commerciali;
   4. escludere che le guardie zoofile nominate in base alla legge n. 189 del 2004 abbiano la facoltà di agire di propria iniziativa, senza l'indispensabile coordinamento e la necessaria disposizione delle ASL o delle autorità di pubblica sicurezza;
  e con la seguente osservazione:
   all'articolo 17, comma 4, valuti la Commissione di merito se non sia più opportuno, con riferimento ai soggetti di cui le regioni e le province autonome possono avvalersi per l'organizzazione dei corsi di formazione professionale, escludere le associazioni riconosciute ed inserire invece gli agronomi, al fine di favorire una migliore, più tecnica, preparazione dei soggetti che aspirano ad intraprendere un'attività economica con animali d'affezione.