CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 15 maggio 2012
651.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO

A.C. 1777. Disposizioni in materia di false comunicazioni sociali e di altri illeciti societari

EMENDAMENTI

ART. 1.

  Sopprimerlo.
1. 15. Sisto.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 2621 del codice civile).

  1. Al primo comma le parole: «con l'arresto fino a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione fino a tre anni».
1. 6. Contento.
(approvato)

  All'articolo 1, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) il primo comma è sostituito dal seguente:
  «Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, dirette ai soci o al pubblico, espongono informazioni false ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo a indurre in inganno i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni»;».
1. 4. Ferranti, Orlando, Cavallaro, Capano, Rossomando, Ciriello, Samperi.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1.
1. 10. Sisto.

  All'articolo 1, comma 1, alla lettera a) dopo il numero 1) inserire il seguente numero:
   1-bis) le parole «fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni» sono sostituite dalle seguenti: «informazioni false» e le parole «in modo idoneo ad indurre in errore» sono sostituite dalle seguenti «in modo concretamente idoneo ad indurre in inganno»;».
1. 5. Ferranti, Orlando, Cavallaro, Capano, Rossomando, Ciriello, Samperi.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: con la reclusione fino a cinque anni con le seguenti: con la reclusione fino a tre anni.
1. 11. Sisto.

  Sopprimere il numero 2 della lettera b).
1. 12. Sisto.

Pag. 31

  Sopprimerlo.
1. 15. Sisto.

ART. 2.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Modifiche all'articolo 2622 del codice civile).

  1. All'articolo 2622 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma le parole: «, a querela della persona offesa,» sono soppresse;
   b) al primo comma le parole: «a tre anni» sono sostituite dalle seguenti «a quattro anni»;
   c) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il delitto di cui al primo comma è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra l'aggravante prevista dall'articolo 62 n. 2 del codice penale ovvero se il fatto è commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee;
   d) al terzo comma le parole: «a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «a cinque anni».
2. 2. Contento.

  All'articolo 2, comma 1, sostituire le lettera a) e b) con le seguenti lettere:
   a)
la rubrica è sostituita dalla seguente: «(False comunicazioni nelle società quotate e nelle società che emettono o garantiscono strumenti finanziari)»;
   b) il primo comma è sostituito dal seguente:
    a) «Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società con azioni quotate in mercati regolamentati o che emettono o garantiscono strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati ovvero diffusi tra il pubblico in misura rilevante, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, espongono informazioni false ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre in inganno i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione da due a sei anni)»;”.
2. 1. Ferranti, Orlando, Cavallaro, Capano, Rossomando, Ciriello, Samperi.

  All'articolo 2, comma 1, lettera b) sopprimere le parole: , al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, e sostituire le parole: fatti materiali con la seguente: informazioni.
2. 10. Capano.

  All'articolo 2, comma 1, lettera b) sopprimere le parole: , al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto,».
2. 11. Capano.

  All'articolo 2, comma 1, lettera b) sostituire le parole: fatti materiali con la seguente: informazioni.
2. 12. Capano.

ART. 3.

  Sopprimerlo.
3. 15. Sisto.

Pag. 32

  Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

Art. 3.
(Introduzione dell'articolo 2622-bis del codice civile).

  1. Dopo l'articolo 2622 è inserito il seguente:
  «Art. 2622-bis.(Circostanza aggravante). — Se i fatti di cui agli articoli 2621 e 2622 cagionano un grave danno ai soci, ai creditori o alla società, la pena è aumentata.».
3. 1. Ferranti, Orlando, Cavallaro, Capano, Rossomando, Ciriello, Samperi.

  Dopo l'articolo 3, inserire il seguente articolo:

Art. 3.
(Introduzione dell'articolo 2622-ter).

  1. Dopo l'articolo 2622-bis, è inserito il seguente:
  Art. 2622-ter. — (Circostanza attenuante). — 1. Se i fatti di cui agli articoli 2621 e 2622 sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.».
3. 2. Ferranti, Orlando, Cavallaro, Capano, Rossomando, Ciriello, Samperi.

  Sopprimerlo.
3. 3. Contento.

ART. 4.

  Sopprimerlo.
* 4. 2. Contento.

  Sopprimerlo.
* 4. 15. Sisto.

  Sopprimere l'articolo 4.
* 4. 1. Ferranti, Orlando, Cavallaro, Capano, Rossomando, Ciriello, Samperi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.
(Modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39).

  1. All'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1:
    1) le parole: «con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni,» e le parole: «, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale,» sono soppresse;
    2) dopo le parole: «od occultano» è inserita la seguente: «consapevolmente»;
    3) le parole: «con l'arresto fino a un anno» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione fino a quattro anni»;
   b) il comma 2 è sostituito dai seguenti:
  «Se la condotta di cui al comma 1 è commessa in relazione a società soggette a revisione obbligatoria, la pena è della reclusione fino a sei anni.
  Se la condotta di cui ai commi 1 e 2 ha cagionato un grave nocumento alla società, la pena è aumentata».
4. 10. Il Relatore.