CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 9 maggio 2012
649.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 29/2012: Disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, e al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (C. 5178 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  «01. All'articolo 27 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 4 è aggiunto, infine, il seguente:
  “4-bis. All'articolo 117 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
  «4-bis. Nei contratti di credito non regolati in conto corrente deve essere indicato il saggio di interesse annuo effettivo globale (SIAEG), che rappresenta il costo totale del credito a carico del cliente espresso in percentuale annua del credito concesso. Il CICR stabilisce la modalità di calcolo del SIAEG individuando in particolare gli elementi da computare e la formula di calcolo.
  4-ter. Nei contratti di credito non regolati in conto corrente ma ad utilizzo discrezionale da parte del cliente, il SIAEG deve essere indicato nel documento attestante l'uso del credito da parte del cliente.
  4-quater. Salva diversa previsione contrattuale, che deve essere sottoscritta ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, i contratti regolati in conto corrente devono prevedere che la capitalizzazione degli interessi attivi e passivi avvenga con riferimento alla medesima scansione temporale, con esplicita indicazione dal SIAEG attivo e passivo nell'estratto conto inviato al cliente. Il CICR stabilisce la modalità di calcolo del SIAEG attivo e passivo per i contratti regolati in conto corrente, individuando in particolare gli elementi da computare e le formule di calcolo”».
1. 1. Borghesi, Barbato, Messina.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  «01. All'articolo 16, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo le parole «di concerto con il Ministro dello sviluppo economico» sono aggiunte le seguenti: «e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».
1. 2. Comaroli, Forcolin, Montagnoli, Fugatti.
(Inammissibile)

  Al comma 1, premettere il seguente:
  «01. Al comma 1, dell'articolo 16 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole «sancita in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro sei mesi Pag. 142dalla data di entrata in vigore del presente decreto,» sono sostituite dalle seguenti: «con la Regione o le Regioni interessate, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e nel rispetto dei divieti di cui all'articolo 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 9,».
1. 3. Fugatti, Comaroli, Forcolin, Montagnoli.
(Inammissibile)

  Al comma 1, premettere il seguente:
  «01. All'articolo 25 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, al comma 1, lettera a), capoverso Art. 3-bis, comma 1, le parole: «La dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale» sono soppresse e conseguentemente, al terzo periodo, sono soppresse le parole: «di dimensione diversa da quella provinciale».
1. 4. Forcolin, Montagnoli, Fugatti, Comaroli.
(Inammissibile)

  Al comma 1, premettere il seguente:
  «01. All'articolo 25 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, al comma 1, lettera a), capoverso Art. 3-bis, comma 1, aggiungere, in fine il seguente periodo: «Sono fatte salve le aggregazioni di comuni già organizzate per lo svolgimento di servizi pubblici locali e esistenti alla data dell'entrata in vigore della presente disposizione, che hanno chiuso in utile i due ultimi bilanci consuntivi».
1. 5. Forcolin, Montagnoli, Fugatti, Comaroli.
(Inammissibile)

  Al comma 1, premettere il seguente:
  «01. All'articolo 25 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, al comma 1, lettera b), capoverso 6.1, lettera a), dopo le parole: 31 dicembre 2012», sono aggiunte le seguenti: «e sono aggiunte le parole: «ovvero alla scadenza prevista nel contratto di servizio qualora si tratti di società in house che abbiano chiuso in utile gli ultimi tre bilanci consuntivi».
1. 6. Montagnoli, Fugatti, Comaroli, Forcolin.
(Inammissibile)

  Al comma 1, premettere il seguente:
  «01. All'articolo 25 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
  «2-bis. Al fine di valorizzare le gestioni pubbliche di eccellenza del servizio rifiuti urbani e la loro funzione di riferimento, anche tariffario, del mercato, è consentito, anche in deroga all'articolo 4, commi 8, 9, 10, 11 e 12 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148 e successive modifiche ed integrazioni, l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani secondo il modello comunitario in house qualora siano e/o restino verificate le condizioni di seguito riportate:
   a) la chiusura dei bilanci in utile, escludendosi a tal fine qualsiasi trasferimento non riferito a spese per investimento da parte dell'ente affidante o altro ente pubblico. A tale fine, sono ammesse al computo le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico concesse a imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale ai sensi della decisione 2005/842/CE della Commissione europea riguardante l'applicazione dell'articolo 86, paragrafo 2, del Trattato CE agli aiuti di Stato;Pag. 143
   b) il reinvestimento nel servizio almeno dell'80 per cento degli utili per l'intera durata dell'affidamento;
   c) l'applicazione di un corrispettivo o di una tariffa per il servizio inferiore alla media nazionale di settore;
   d) il raggiungimento anticipato, nel territorio oggetto di affidamento, dei seguenti obiettivi:
    1) raccolta differenziata superiore a quanto stabilito all'articolo 205, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
    2) quantità di rifiuto urbano residuo CER 200301 prodotto e avviato a smaltimento inferiore a 150 kg pro capite annui o, se inferiore, alla media nazionale di settore;
    3) quota dei rifiuti urbani biodegradabili conferiti in discarica inferiore a quanto stabilito all'articolo 5, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;
   e) il mantenimento di cui alle lettere precedenti, mediante periodica dimostrazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

  2-ter. Per le società di cui al precedente comma 2-bis non trovano applicazione:
   a) il comma 14 dell'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modifiche ed integrazioni;
   b) l'articolo 18, comma 2-bis, della legge 6 agosto 2008, n. 133, introdotto dall'articolo 19, comma 1, legge n. 102 del 3 agosto 2009;
   c) gli articoli 9 e 14 della legge 30 luglio 2010, n. 122.

  2-quater. Le società di cui al precedente comma 2-bis non rientrano nel computo del numero di società previsto dal comma 32 dell'articolo 14 del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modifiche ed integrazioni».
1. 7. Montagnoli, Fugatti, Comaroli, Forcolin.
(Inammissibile)

  Al comma 1, premettere il seguente:
  «01. Alla lettera a), del comma 1, dell'articolo 26 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il numero 1) è sostituito dal seguente:
   1) al comma 3,
    1.1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: a) organizzare autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei rifiuti di imballaggio di analoga tipologia impiego e materiale di quelli generati dagli imballaggi nuovi da loro immessi sul mercato, anche su tutto il territorio nazionale,»;
    1.2) dopo la lettera b) è inserita la seguente: b-bis) attuare anche in forma associata un sistema cauzionale, anche facoltativo, di restituzione dei propri imballaggi secondo criteri definiti dal ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».
1. 8. Montagnoli, Fugatti, Comaroli, Forcolin.
(Inammissibile)

  Al comma 1, premettere il seguente:
  «01. Al comma 2 dell'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo le parole: «agli impianti realizzati e da realizzare su terreni nella disponibilità del demanio militare» sono aggiunte le seguenti: «ad esclusione Pag. 144delle aree utilizzate anche per attività agricole o pastorali, o che risultino comunque di grande pregio ambientale o paesaggistico,».
1. 9. Fugatti, Comaroli, Forcolin, Montagnoli.
(Inammissibile)

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
*1. 10. Barbato, Messina.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
*1. 11. Fugatti, Comaroli, Forcolin, Montagnoli.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso 1-bis.
1. 12. Fugatti, Comaroli, Forcolin, Montagnoli.

  Al comma 1, lettera b), sostituire i capoversi da 1-bis a 1-quater con il seguente: 1-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Commissioni parlamentari competenti una dettagliata relazione sull'attività svolta dagli Osservatori di cui all'articolo 12, comma 6, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, al fine di procedere successivamente al loro rafforzamento e all'allargamento delle loro competenze, da effettuarsi attraverso decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla presentazione della relazione.
1. 13. Comaroli, Simonetti, Forcolin, Montagnoli, Fugatti.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso 1-ter.
1. 14. Fugatti, Comaroli, Forcolin, Montagnoli.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-ter, sostituire il terzo periodo con il seguente: L'Osservatorio elabora semestralmente le segnalazioni e le informazioni ricevute e analizza il grado di raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1-bis e le cause di eventuali scostamenti, proponendo le conseguenti azioni ritenute idonee al superamento delle criticità riscontrate. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce annualmente al Parlamento sulle risultanze del monitoraggio effettuato dall'Osservatorio.
1. 15. Messina, Barbato.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'Osservatorio si attiva anche su segnalazione delle imprese che lamentano l'ingiustificata mancata concessione di un credito o la sua ingiustificata revoca, e può chiedere alla Banca d'Italia, all'Associazione bancaria italiana e a singole banche le informazioni necessarie a valutare eventuali criticità nel procedimento di concessione dei finanziamenti. Le banche interessate sono tenute a fornire tutti gli elementi utili e a motivare le ragioni per cui il credito non è stato concesso o è stato revocato. In caso di omessa o incompleta trasmissione delle informazioni, la Banca d'Italia assume le iniziative più opportune finalizzate all'adempimento, da parte delle banche interessate, degli obblighi di cui al periodo precedente, comprensive dell'applicazione di eventuali sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legislazione vigente e tenendo conto dell'eventuale recidiva.
1. 16. Messina, Barbato.

Pag. 145

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, aggiungere, infine, il seguente periodo: Tale dossier è trasmesso semestralmente alle Commissioni parlamentari competenti, le quali esprimono il loro parere entro trenta giorni dal ricevimento.
1. 17. Fugatti, Comaroli, Forcolin, Montagnoli.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, aggiungere, infine, il seguente periodo: Tale dossier è trasmesso semestralmente alle Commissioni parlamentari competenti.
1. 18. Fugatti, Comaroli, Forcolin, Montagnoli.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso 1-quater.
1. 19. Comaroli, Fugatti, Forcolin, Montagnoli.

  Al comma 1, lettera b), al capoverso 1-quater aggiungere, infine, i seguenti periodi: Annualmente, l'Osservatorio analizza il grado di raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1-bis e le cause di eventuali scostamenti, proponendo le conseguenti azioni ritenute idonee al superamento delle criticità riscontrate. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce annualmente al Parlamento sulle risultanze del monitoraggio effettuato dall'Osservatorio.
1. 20. Barbato, Messina.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso 1-quinquies.
1. 21. Comaroli, Fugatti, Forcolin, Montagnoli.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-quinquies), sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: dieci giorni.
1. 22. Fugatti, Comaroli, Forcolin, Montagnoli.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-quinquies), sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: quindici giorni.
1. 23. Fugatti, Comaroli, Forcolin, Montagnoli.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-quinquies), sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: venti giorni.
1. 24. Montagnoli, Fugatti, Comaroli, Forcolin.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-quinquies), sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: venticinque giorni.
1. 25. Comaroli, Forcolin, Montagnoli, Fugatti.

  Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 1-quinquies, aggiungere i seguenti:
  1-sexies. Al fine di assicurare un costante afflusso di liquidità alle imprese, il termine di pagamento del corrispettivo relativo alle transazioni commerciali tra le piccole e medie imprese e le aziende della grande distribuzione organizzata è fissato in trenta giorni dalla data di emissione della fattura da parte del creditore, salvo diversa pattuizione scritta fra le parti.
  1-septies. Il termine stabilito tra le parti per il pagamento delle somme dovute non può comunque essere superiore a quarantacinque giorni dalla fine del mese o a sessanta giorni dalla data di emissione della fattura.
  1-octies. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 1-quinquies, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi di mora, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.
  1-novies. È punito con un'ammenda compresa fra 5.000 euro e 20.000 euro Pag. 146chiunque non rispetti i termini di pagamento menzionati ovvero chiunque applichi tassi e condizioni di esigibilità secondo modalità non conformi alle normativa vigente o agli accordi fissati tra le parti.
1. 26. Forcolin, Montagnoli, Fugatti, Comaroli.
(Inammissibile)

  Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso comma 1-quinquies, inserire il seguente:
  1-sexies. Sulla base del monitoraggio di cui al comma 1-ter, l'Osservatorio provvede alla elaborazione e alla attribuzione di un «rating di liquidità» per ciascun istituto di credito o intermediario finanziario di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 operante nel territorio nazionale, secondo i criteri e le modalità stabilite da un regolamento congiunto della Banca d'Italia e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentita la Consob, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
1. 27. Fugatti.

  Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 1-quinquies, inserire il seguente:
  1-sexies. L'Osservatorio, sentita l'Associazione bancaria italiana, formula, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una raccomandazione all'EBA per rendere omogenei i criteri e le metodologie per ponderare i rischi degli attivi bancari, in modo da garantire effettiva concorrenza tra le banche dei differenti Paesi europei e da non penalizzare l'attività delle nostre banche, sicuramente meno rischiosa, ma considerata ad alto assorbimento di capitale.
1. 28. Forcolin, Montagnoli, Fugatti, Comaroli.
(Inammissibile)

  Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 1-quinquies, inserire il seguente:
  1-sexies. L'Osservatorio, sentita l'Associazione bancaria italiana, formula, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una proposta al comitato per la supervisione bancaria di Basilea per riesaminare tempi e procedure dell'entrata in vigore della accordo di Basilea 3.
1. 29. Montagnoli, Fugatti, Comaroli, Forcolin.
(Inammissibile)

  Sopprimere il comma 1-bis.
1. 30. Forcolin, Fugatti, Comaroli, Montagnoli.

  Sopprimere il comma 1-ter.
1. 31. Forcolin, Fugatti, Comaroli, Montagnoli.

  Sostituire il comma 1-ter con il seguente:
  1-bis. All'articolo 6-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 1, «capoverso Art. 117-bis», il comma 2, è sostituito dal seguente:
  «2. A fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi ed un tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento. Sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto una commissione se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni».
1. 32.  Barbato, Borghesi, Messina.

Pag. 147

  Al comma 1-ter, dopo le parole non si applica, aggiungere le seguenti: alle imprese individuali ed.
1. 33. Comaroli, Forcolin, Montagnoli, Fugatti.

  Al comma 1-ter, dopo le parole non si applica, inserire le seguenti: alle persone fisiche titolari di partite iva.
1. 34. Comaroli, Forcolin, Montagnoli, Fugatti.

  Al comma 1-ter, sopprimere le parole: , nel caso di sconfinamenti pari o inferiori a 500 euro in assenza di affidamento ovvero oltre il limite di fido, per un solo periodo, per ciascun trimestre bancario, non superiore alla durata di sette giorni consecutivi.
1. 35. Comaroli, Forcolin, Montagnoli, Fugatti.

  Al comma 1-ter, sostituire le parole 500 euro con le seguenti: 2.000 euro.
1. 36. Montagnoli.

  Al comma 1-ter, sostituire le parole 500 euro con le seguenti: 1.000 euro e sostituire le parole di 7 giorni consecutivi con le seguenti: di 30 giorni consecutivi.
1. 37. Barbato, Messina.

  Al comma 1-ter, sostituire le parole: 500 euro con le seguenti: 1.000 euro.
*1. 38. Barbato, Messina.

  Al comma 1-ter, sostituire le parole: 500 euro con le seguenti: 1.000 euro.
*1. 39. Montagnoli.

  Al comma 1-ter, sostituire le parole: 500 euro con le seguenti: 1.000 euro.
*1. 40. Comaroli, Forcolin, Montagnoli, Fugatti.

  Al comma 1-ter, sostituire le parole 500 euro con le seguenti: 900 euro.
1. 41. Comaroli, Forcolin, Montagnoli, Fugatti.

  Al comma 1-ter, sostituire le parole 500 euro con le seguenti: 800 euro.
1. 42. Fugatti, Comaroli, Forcolin, Montagnoli.

  Al comma 1-ter, sostituire le parole 500 euro con le seguenti: 700 euro.
1. 43. Fugatti, Comaroli, Forcolin, Montagnoli.

  Al comma 1-ter, sostituire le parole 500 euro con le seguenti: 600 euro.
1. 44. Montagnoli, Fugatti, Comaroli, Forcolin.

  Al comma 1-ter, dopo le parole: inferiori a 500 euro aggiungere le seguenti: nonché alle piccole imprese come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003, nel caso di sconfinamenti pari o inferiori a 10.000 euro.
1. 45. Messina, Barbato.

  Al comma 1-ter, sostituire le parole: non superiore alla durata di sette giorni consecutivi con le seguenti: non superiore alla durata di trenta giorni consecutivi.
1. 46. Messina, Barbato.

Pag. 148

  Al comma 1-ter, sostituire le parole sette giorni con le seguenti: dieci giorni.
1. 47. Montagnoli, Fugatti, Comaroli, Forcolin.

  Al comma 1-ter, sostituire le parole sette giorni con le seguenti: nove giorni.
1. 48. Forcolin, Montagnoli, Fugatti, Comaroli.

  Al comma 1-ter, sostituire le parole sette giorni con le seguenti: otto giorni.
1. 49. Forcolin, Montagnoli, Fugatti, Comaroli.

  Al comma 1-ter, aggiungere, infine, il seguente periodo: Gli interessi debitori sull'ammontare dello sconfinamento sono calcolati a partire dall'ottavo giorno di sconfinamento.
1. 50. Montagnoli, Fugatti, Comaroli, Forcolin.

  Sopprimere il comma 1-quater.
1. 51. Montagnoli, Fugatti, Comaroli, Forcolin.

  Sopprimere il comma 1-quinquies.
1. 52. Montagnoli, Fugatti, Comaroli, Forcolin.

  Al comma 1-quinquies, sostituire le parole fatturato minimo di due milioni di euro con le seguenti: fatturato minimo di quattro milioni di euro.
1. 53. Montagnoli, Fugatti, Comaroli, Forcolin.

  Al comma 1-quinquies, sostituire le parole fatturato minimo di due milioni di euro con le seguenti: fatturato minimo di 3,5 milioni di euro.
1. 54. Forcolin, Montagnoli, Fugatti, Comaroli.

  Al comma 1-quinquies, sostituire le parole fatturato minimo di due milioni di euro con le seguenti: fatturato minimo di tre milioni di euro.
1. 55. Forcolin, Montagnoli, Fugatti, Comaroli.

  Al comma 1-quinquies, sostituire le parole fatturato minimo di 2 milioni di euro con le seguenti: fatturato minimo ai 1 milione di euro.
1. 56. Montagnoli.

  Al comma 1-quinquies, sostituire le parole fatturato minimo di due milioni di euro con le seguenti: fatturato minimo di 2,5 milioni di euro.
1. 57. Comaroli, Forcolin, Montagnoli, Fugatti.

  Al comma 1-quinquies, terzo periodo, sostituire le parole: entro novanta giorni con le seguenti: entro sessanta giorni.
1. 58. Montagnoli, Fugatti, Comaroli, Forcolin.

  Al comma 1-quinquies, terzo periodo, sostituire le parole: entro novanta giorni con le seguenti: entro settantacinque giorni.
1. 59. Fugatti, Comaroli, Forcolin, Montagnoli.

  Al comma 1-quinquies, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Le imprese che ottengono il più alto livello di rating di legalità sono soggette ad una istruttoria semplificata nella concessione del credito, Pag. 149secondo gli indirizzi definiti dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. A tal fine, il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio elabora modalità agevolate di prestazione della garanzia del credito concesso ai soggetti di cui al primo periodo, anche con riferimento alla cessione dei crediti posseduti verso la pubblica amministrazione».
1. 60. Fugatti.

  Dopo il comma 1-quinquies, aggiungere i seguenti:
  1-sexies. In attesa di una disciplina organica sul funzionamento delle centrali rischi in materia creditizia diretta ad una maggiore tutela dei consumatori, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari devono inviare segnalazioni di sofferenze solo ed esclusivamente alla Centrale dei rischi istituita dal CICR e gestita dalla Banca d'Italia, con esclusione di qualsiasi altre banche dati private e non istituzionali. Le segnalazioni per sofferenze possono essere trasmesse esclusivamente se il ritardato pagamento dei clienti supera almeno sei rate mensili o i rata semestrale afferenti a contratti di mutuo, a contratti di leasing o a vendite rateali.
  1-septies. In caso di regolarizzazione dei pagamenti, le segnalazioni già inserite nelle banche dati devono essere cancellate entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione da parte dell'istituto dì credito ricevente il pagamento, che deve provvedere alla richiesta di estinzione entro e non oltre sette giorni dall'avvenuto pagamento.
  1-octies. Le segnalazioni già registrate, se relative al mancato pagamento di rate mensili di numero inferiore a sei o di un'unica rata semestrale, devono essere estinte entro il termine di 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.
  1-novies. La Banca d'Italia è autorizzata ad apportare le dovute modifiche alla circolare 11 febbraio 1991, n. 139, e successivi aggiornamenti, per l'attuazione della presente norma.
1. 61. Forcolin, Montagnoli, Fugatti, Comaroli.

  Dopo il comma 1-quinquies, aggiungere il seguente:
  1-sexies. All'articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, definisce con proprio decreto, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le caratteristiche di un conto corrente o di un conto di pagamento di base. Con il medesimo decreto è stabilito l'ammontare degli importi delle commissioni da applicare sui prelievi effettuati con carta autorizzata tramite la rete degli sportelli automatici presso una banca diversa da quella del titolare della carta.»;

   b) al comma 5, le parole: «La convenzione», sono sostituite dalle seguenti: «Il decreto di cui al comma 3»;
   c) al comma 9 le parole da: «L'Associazione bancaria italiana» a: «a livello nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato,»;
   d) il comma 10 è sostituito dal seguente:
  10. Fino alla pubblicazione del decreto di cui al comma 9, continua ad applicarsi il comma 7 dell'articolo 34 della legge 12 novembre 2011, n. 183.»;
   e) il comma 10-bis è abrogato.
1. 62. Barbato, Messina.

Pag. 150

  Dopo il comma 1-quinquies inserire il seguente:
  1-sexies. All'articolo 36-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Una percentuale non inferiore alla metà dei prestiti ricevuti dagli istituti di credito nazionali da parte della Banca Centrale Europea con tasso agevolato dell'1 per cento deve essere impiegata, in ragione d'anno, al fine di erogare finanziamenti alle famiglie e alle piccole e medie imprese, con l'applicazione di un tasso di interesse non superiore al 3 per cento. L'Osservatorio di cui al comma 1-bis dell'articolo 27-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, provvede a vigilare sul rispetto, da parte delle banche, dell'obbligo di cui al presente comma e provvede altresì alla segnalazione alla Banca d'Italia di eventuali comportamenti adottati delle banche in riferimento alla mancata erogazione del credito alle imprese e alle famiglie.».
1. 63. Barbato, Messina.

  Dopo il comma 1-quinquies aggiungere il seguente:
  1-sexies. Una percentuale non inferiore alla metà dei prestiti ricevuti dagli istituti di credito nazionali da parte della Banca Centrale Europea con tasso agevolato dell'uno per cento deve essere impiegata, in ragione d'anno, al fine di erogare finanziamenti alle famiglie, con l'applicazione di un tasso di interesse non superiore all'1,57 per cento.
1. 64. Barbato, Messina.

  Dopo il comma 1-quinquies aggiungere il seguente:
  1-sexies. Una percentuale non inferiore al quaranta per cento dei prestiti ricevuti dagli istituti di credito nazionali da parte della Banca Centrale Europea con tasso agevolato dell'1 per cento deve essere impiegata, in ragione d'anno, al fine di erogare finanziamenti alle famiglie e alle imprese.
1. 65. Barbato, Messina.

  Dopo il comma 1-quinquies aggiungere il seguente:
  1-sexies. Una percentuale non inferiore alla metà dei prestiti ricevuti dagli istituti di credito nazionali da parte della Banca Centrale Europea con tasso agevolato dell'uno per cento deve essere impiegata, in ragione d'anno, al fine di erogare finanziamenti alle piccole e medie imprese, con l'applicazione di un tasso di interesse non superiore all'1,57 per cento.
1. 66. Barbato, Messina.

  Dopo il comma 1-quinquies aggiungere il seguente:
  1-sexies. All'articolo 117 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, dopo il comma 8, inserito il seguente:
  «8-bis. I contratti di affidamento bancario e le variazioni delle condizioni degli stessi devono essere esplicitamente approvati singolarmente dal cliente, pena nullità del contratto stesso e delle variazioni.».
1. 67. Comaroli, Forcolin, Montagnoli, Fugatti.

  Dopo il comma 1-quinquies, aggiungere il seguente:
  1-sexies. All'articolo 27, comma 1, lettera b), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: «, tenuto conto della necessità di assicurare trasparenza e chiarezza dei costi, nonché di promuovere l'efficienza economica nel rispetto delle regole di concorrenza» sono sostituite seguenti: «. In ogni caso, la commissione a carico Pag. 151degli esercenti sui pagamenti effettuati con strumenti di pagamento elettronico, incluse le cade di pagamento, di credito o di debito, non può superare la misura dell'1,5 per cento.».
1. 68. Comaroli, Forcolin, Montagnoli, Fugatti.

  Dopo il comma 1-quinquies aggiungere il seguente:
  1-sexies. All'articolo 27, comma 1, lettera b), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: «, tenuto conto della necessità di assicurare trasparenza e chiarezza dei costi, nonché di promuovere l'efficienza economica nel rispetto delle regole di concorrenza» sono sostituite dalle seguenti: «. In ogni caso, gli acquisti di carburanti di importo inferiore ad euro 150, regolati con strumenti di pagamento elettronico non sono gravati da commissioni.».
1. 69. Comaroli, Forcolin, Montagnoli, Fugatti.

  Dopo il comma 1-quinquies aggiungere il seguente:
  1-sexies. All'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, è sostituito dai seguenti:
  «4. Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma i per le categorie di operazioni, con esclusione di quelle elencate nel comma 4-bis, aumentato di un terzo.
  4-bis. Il limite di cui al comma 4 è stabilito nel tasso medio Euribor risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 aumentato fino ad un massimo di 6 punti percentuali per le seguenti categorie di operazioni:
   a) aperture di credito in conto corrente;
   b) crediti personali e altri finanziamenti alle famiglie effettuate dalle banche;
   c) anticipi, sconti commerciali, crediti personali e altri finanziamenti effettuati dagli intermediari non bancari;
   d)
prestiti contro cessione del quinto dello stipendio;
   e) credito finalizzato all'acquisto rateale e credito revolving.».
1. 70. Forcolin, Montagnoli, Fugatti, Comaroli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1-quinquies aggiungere il seguente:
  1-sexies. All'articolo 32, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: «non festivi» sono sostituite dalle seguenti: «in accordo con l'assicurato».
1. 71. Comaroli, Forcolin, Montagnoli, Fugatti.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1-quinquies aggiungere il seguente:
  1-sexies. L'articolo 34 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è soppresso.
1. 72. Fugatti, Comaroli, Forcolin, Montagnoli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1-quinquies aggiungere il seguente:
  1-sexies. All'articolo 39 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo Pag. 1522012, n. 27, dopo le parole: «gli edicolanti possono», sono inserite le seguenti: «rifiutare le forniture di prodotti complementari forniti dagli editori e dai distributori e possono altresì».
1. 73. Comaroli, Forcolin, Montagnoli, Fugatti.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1-quinquies aggiungere il seguente:
  1-sexies. Al comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.ò185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Alle cessioni dei crediti poste in essere ai sensi del presente articolo, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e dall'iscrizione nel registro delle imprese, da parte del cedente, della notizia dell'avvenuta cessione, senza che sia stata notificata a mezzo di ufficiale giudiziario al soggetto cessionario del credito, all'indirizzo reso noto nell'avviso di cessione, opposizione da alcuno dei creditori del cedente, non si applicano gli articoli 66 e 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. La cessione è opponibile al creditore del cedente che ha pignorato il credito dopo la data di notifica dell'atto di cessione all'amministrazione debitrice. La cessione è inoltre opponibile agli altri aventi causa del cedente il cui titolo di acquisto non è stato reso efficace verso i terzi anteriormente alla data di notifica dell'atto di cessione di cui al periodo precedente».
1. 74. Fugatti, Comaroli, Forcolin, Montagnoli.
(Inammissibile)

  Sopprimere il comma 2-bis.
1. 75. Fugatti, Comaroli, Forcolin, Montagnoli.

  Al comma 2-bis, sopprimere la lettera a).
1. 76. Fugatti, Comaroli, Forcolin, Montagnoli.

  Al comma 2-bis, lettera a), sostituire la parola: due con la seguente: uno.
1. 77. Forcolin, Fugatti, Comaroli, Montagnoli.

  Al comma 2-bis, lettera a), sostituire la parola: due con la seguente: tre.
1. 78. Comaroli, Fugatti, Forcolin, Montagnoli.

  Al comma 2-bis, sopprimere la lettera b).
1. 79. Comaroli, Fugatti, Forcolin, Montagnoli.

  Al comma 2-bis, lettera b), sostituire le parole: un nominativo con le seguenti: tre nominativi.
1. 80. Montagnoli, Fugatti, Comaroli, Forcolin.

  Al comma 2-bis, lettera b), sostituire le parole: un nominativo con le seguenti: due nominativi.
1. 81. Forcolin, Fugatti, Comaroli, Montagnoli.

  Dopo il comma 2-bis aggiungere il seguente:
  2-ter. In ragione della necessità di contenimento della spesa e di adeguamento alle disposizioni dell'articolo 23-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, Pag. 153convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 3 dell'articolo 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249, è inserito il seguente:
  «3-bis. Al presidente, ai commissari e ai dipendenti dell'Autorità si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».
1. 82. Fugatti.

  Dopo il comma 2-bis aggiungere il seguente:
  2-ter. A partire dal 1o giugno 2012 il trattamento economico omnicomprensivo del commissario dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) è ridotto del 50 per cento.
1. 87. Caparini, Grimoldi, Consiglio, Stucchi, Vanalli, Volpi, Fava, Fedriga, Pini, Rainieri, Nicola Molteni, Comaroli, Simonetti, Bitonci.

  Dopo il comma 2-bis aggiungere il seguente:
  2-ter. In ragione della necessità di contenimento della spesa e di adeguamento alle disposizioni dell'articolo 23-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 3 dell'articolo 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249 è inserito il seguente:
  «3-bis. A decorrere dal prossimo rinnovo delle cariche, gli emolumenti del presidente, dei commissari e del segretario generale dell'Autorità sono ridotti del 20 per cento rispetto a quelli vigenti».
1. 83. Fugatti.

  Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:
  2-ter. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legge, gli Organi Costituzionali, nel rispetto della propria autonomia, adottano i relativi provvedimenti atti ad applicare ai propri dipendenti il limite di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 124».
1. 84. Fugatti, Comaroli, Forcolin, Montagnoli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2-bis aggiungere il seguente:
  2-ter. Chiunque vanti, a qualunque titolo, nei confronti della pubblica amministrazione o di altro ente pubblico un credito liquido, certo ed esigibile, provato nelle forme di cui all'articolo 635 del codice di procedura civile può procedere al suo recupero mediante compensazione di importi dovuti, a qualunque titolo, alla pubblica amministrazione stessa nonché ad altri enti pubblici, secondo condizioni e modalità da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».
1. 85. Montagnoli, Fugatti, Comaroli, Forcolin.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2-bis aggiungere il seguente:
  2-ter. All'articolo 36 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 2-ter, è aggiunto il seguente:
  «2-quater. Le norme di cui al presente articolo non si applicano né alle banche di credito cooperativo né alle banche alle società di loro emanazione, intendendoper Pag. 154emanazione le banche e/o le società nelle quali banche di credito cooperativo e casse rurali detengano direttamente o indirettamente la maggioranza del capitale sociale oppure esercitino direttamente/indirettamente per effetto di patti parasociali un ’influenza determinante».
1. 86. Brugger, Zeller.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2-bis aggiungere il seguente:
  2-ter. All'articolo 36 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 2-ter, è aggiunto il seguente:
  «2-quater. Le norme di cui al presente articolo non si applicano agli istituti di credito cooperativo di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385».
1. 88. Brugger, Zeller.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2-bis aggiungere il seguente:
  2-ter. All'articolo 36 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 2-ter, è aggiunto il seguente:
  «2-quater. Il divieto stabilito al primo comma non si applica tra le cariche detenute in imprese o in gruppi che operano nei mercati del credito, assicurativo e finanziario con finalità di supporto al settore di cui costituiscono espressione e quelle nelle imprese appartenenti al medesimo settore».
1. 89. Brugger, Zeller.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni per favorire l'accesso al credito alle PMI per il pagamento dei debiti tributari).

  1. Al fine di fronteggiare con urgenza l'insolvenza delle PMI per debiti tributari, causata dalla crisi di liquidità, correlata al mancato incasso di crediti commerciali vantati nei confronti di Pubbliche Amministrazioni, sia centrali che locali, ed evitare la chiusura delle imprese, ovvero gli eventi drammatici dei suicidi degli imprenditori in difficoltà, entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro dell'economia e finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, promuove un protocollo di intesa con la Banca d'Italia, l'ABI, le associazioni di impresa e gli istituti di credito, per la stipula di un accordo, entro e non oltre il 30 giugno 2012, finalizzato a concedere alle PMI, che abbiano un numero di dipendenti non superiore a 50 unità, un aumento dell'affidamento in conto corrente sulla base dei crediti vantati verso la Pubblica Amministrazione secondo le seguenti condizioni:
   a) i crediti vantati devono essere documentati all'istituto di credito, che concede l'affidamento, previa presentazione di attestazione di riconoscimento di debito dell'organo debitore, che è obbligato a rilasciarla entro 15 giorni dalla richiesta della società creditrice;
   b) gli istituti di credito devono concedere l'affidamento straordinario per un importo non inferiore al 75 per cento dell'ammontare dei crediti verso la pubblica amministrazione e per un importo totale massimo di 1 milione di euro per società richiedente;
   c) gli istituti di credito devono concedere l'affidamento straordinario alle medesime condizioni già accordate alle società richiedenti, ovvero a condizioni più vantaggiose correlate al tasso BCE, nel Pag. 155caso in cui l'istituto concedente abbia beneficiato dei finanziamenti erogati dalla Banca Centrale Europea in occasione dell'ultima asta LTRO dello scorso febbraio 2012;
   d) l'affidamento straordinario deve essere utilizzato dalla società beneficiaria per l'estinzione dei debiti tributari in misura non inferiore al 70 per cento del fido concesso;
   e) il pagamento dei crediti certificati deve essere effettuato dall'ente pubblico debitore presso l'istituto di credito, che ha erogato il fido; le relative somme sono utilizzate dalla banca per il graduale rientro dell'affidamento concesso;
   e) la concessione dell'affidamento straordinario prescinde da eventuali segnalazioni di sofferenze alla Centrale Rischi a carico della società creditrice richiedente.

  2. Nelle more dell'attuazione del protocollo di cui al comma precedente ed, in ogni caso, fino al 31 luglio 2012, è sospesa ogni procedura di riscossione conseguente ad avvisi di pagamento e ad iscrizioni a ruolo di debiti tributari nei confronti delle PMI, che abbiano un numero di dipendenti non superiore a 50 unità e che vantino crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione.
1. 01. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.
(Inammissibile)

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ALLEGATO 2

5-06800 Barbato: Esenzione dall'ICI e dall'IMU di immobili di proprietà del Fondo immobili pubblici (FIP).

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame l'Onorevole interrogante chiede chiarimenti in merito all'eventuale esenzione dal pagamento dell'imposta comunale sugli immobili in favore del compendio immobiliare trasferito con decreto ministeriale del 15 dicembre 2004 al Fondo immobili pubblici e chiede, altresì, se intenda alla prima scadenza fissata il 31 dicembre 2013, comunicare la disdetta del contratto di affitto stipulato in data 28 dicembre 2004 dall'Agenzia del Demanio e il Fondo immobili pubblici avente ad oggetto il menzionato compendio immobiliare.
  Al riguardo sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  L'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, prevede la costituzione di uno o più fondi comuni di investimento immobiliare, nei quali vengono conferiti o trasferiti beni immobili ad uso diverso da quello, residenziale, di proprietà dello Stato, dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e degli enti pubblici non territoriali.
  Il successivo comma 2 del predetto articolo 4 del decreto-legge n. 351 del 2001, relativamente al regime tributario di detti fondi, opera un rinvio alle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 3 dello stesso provvedimento, stabilendone l'automatica applicazione ove non sussistano condizioni di incompatibilità.
  In particolare, l'articolo 2, comma 6 del citato decreto-legge n. 351 del 2001 stabilisce che «soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili sono i gestori individuati ai sensi del comma 1, lettera d), dell'articolo 3 per tutta la durata della gestione, nei limiti in cui l'imposta era dovuta prima del trasferimento di cui al comma 1 dell'articolo 3».
  Conseguentemente, gli immobili trasferiti potranno godere dello stesso trattamento tributario a cui erano assoggettati prima del trasferimento effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del citato decreto-legge n. 351 del 2001.
  Pertanto, l'eventuale esenzione dall'imposta comunale sugli immobili riconosciuta ai cespiti trasferiti al fondo trova applicazione solo nel caso in cui gli immobili oggetto dell'esenzione dal tributo locale mantengano una destinazione ad uso pubblico o, comunque, finalizzata all'erogazione dei servizi pubblici.
  In merito alla richiesta di chiarimenti presentata dall'Onorevole interrogante, l'Agenzia del demanio sottolinea che, ai sensi dell'allegato 1, lettera g), al Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 15 dicembre 2004 (Decreto Operazione) l'onere connesso all'imposta comunale sugli immobili non è a carico della medesima.
  Quanto alla disdetta del citato contratto di locazione, l'Agenzia del demanio, in qualità di conduttrice dell'intero compendio, precisa di aver utilizzato tutte le leve in suo possesso per ridurre gli oneri per lo Stato complessivamente riconducibili all'operazione con il Fondo immobili pubblici. In tale contesto, conformemente a quanto previsto dall'articolo 4 del menzionato contratto di locazione, l'Agenzia del Demanio riferisce che è stato esercitato il diritto di recesso ed è Pag. 157stata effettivamente rilasciata una percentuale di immobili pari al 3 per cento del portafoglio originariamente venduto, con conseguenti risparmi sul canone di locazione. Inoltre, l'Agenzia del Demanio comunica che è stato esercitato il diritto di recesso su un ulteriore 6 per cento di tale portafoglio immobiliare, il cui rilascio è distribuito nell'arco dei prossimi 4 anni.

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ALLEGATO 3

5-06801 Lo Monte e Zeller: Sussistenza dell'obbligo di indicazione separata in fattura del costo della manodopera ai fini della fruizione della detrazione del 36 per cento sulle ristrutturazioni edilizie.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame l'Onorevole interrogante chiede chiarimenti in merito alla corretta interpretazione dell'articolo 1, commi 17 e seguenti della legge 24 dicembre 2007 n. 244 che ha prorogato la detrazione del 36 per cento delle spese sostenute, prevista dall'articolo 1 delle legge n. 449 del 1997 per gli interventi di ristrutturazione edilizia, nei limiti di 48.000 euro per unità immobiliare, prevedendo che la detrazione spetti «a condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura».
  In particolare, tenuto conto che a seguito dell'emanazione del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106), l'obbligo di indicare il costo della manodopera in fattura è stato abrogato, gli Onorevoli interroganti chiedono di conoscere se nel caso di lavori iniziati in data antecedente all'entrata in vigore del decreto-legge n. 70 del 2011, con l'emissione di fatture in acconto senza specifica indicazione del costo della manodopera, permanga l'obbligo, per le fatture successivamente emesse a saldo, dell'indicazione separata del costo della manodopera per l'esecuzione dei lavori.
  Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate rappresenta che l'articolo 7, comma 2, lettera r), del citato decreto-legge n. 70 del 2011, nel quadro degli interventi di semplificazione, ha abrogato l'articolo 1, comma 19, della legge n. 244 del 2007, secondo cui «Le agevolazioni fiscali di cui al comma 17 spettano a condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura».
  È stato, pertanto, eliminato l'obbligo di indicare nella fattura in maniera distinta il costo della manodopera utilizzata per i richiamati interventi di recupero del patrimonio edilizio, prima posto come condizione per la fruizione delle relative detrazioni.
  In esito all'abrogazione in argomento, l'Agenzia delle entrate rileva che, con riferimento alla situazione prospettata dagli Onorevoli interroganti non permane in capo al contribuente l'obbligo di indicare separatamente il costo della manodopera utilizzata per l'esecuzione dei lavori nella fattura emessa a saldo dopo l'entrata in vigore del citato decreto-legge 70 del 2011.

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ALLEGATO 4

5-06802 Leo: Semplificazione dei rimborsi per crediti IVA.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'Onorevole interrogante pone due ordini di questioni:
   a) la semplificazione dell'accesso ai rimborsi IVA, con conseguente scelta per un accesso immediato agli stessi in tutti i casi di dichiarazione con eccedenza a credito.
  Ne deriverebbe una estensione delle fattispecie, oltre i casi previsti dall'articolo 30, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
  Vi si dovrebbe altresì abbinare la scelta dell'allineamento della durata della garanzia, richiesta per l'erogazione del rimborso, alla durata del periodo di accertamento;
   b) la sollecita attuazione dell'articolo 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, che prevede la possibile compensazione fra somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo e crediti maturati nei confronti di regioni, enti locali ed enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazioni, forniture e appalti.

  Risulterebbe così in parte accelerata l'attuazione della direttiva comunitaria 2011/7/UE sui ritardi di pagamento delle Amministrazioni pubbliche nei loro rapporti di natura commerciale.
  Sulla prima questione si può rappresentare che la scelta per l'accesso immediato ai rimborsi IVA in tutti i casi di dichiarazione con eccedenza a credito – al di là, dunque, delle fattispecie previste dall'articolo 30, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 – comporterebbe inevitabilmente un aumento esponenziale dei soggetti legittimati a chiedere il rimborso e, di riflesso, un aumento dei controlli che dovrebbero effettuarsi per verificare la legittimità dei rimborsi.
  Quanto al profilo di un auspicato allineamento della durata della garanzia da prestare per il rimborso IVA a quella del periodo di accertamento, vale notare che il vigente articolo 38-bis già rinvia, nella sua formulazione, ai termini per l'accertamento, prevedendo una riduzione del termine triennale di durata della garanzia laddove lo stesso (termine di accertamento) scada prima del triennio.
  Si evidenzia, inoltre, che il differimento della sospensione del termine decadenziale del potere di accertamento, di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, in caso di inottemperanza del soggetto passivo all'invito istruttorio dell'Ufficio di esibizione della documentazione necessaria per verificare l'esistenza del credito e la spettanza del rimborso, è finalizzato ad impedire che un atteggiamento non collaborativo del contribuente possa influire sui termini di decadenza dell'azione amministrativa nella fase di controllo della dichiarazione dalla quale origina il credito da rimborsare.
  Sulla seconda questione posta cioè quella relativa all'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica poi, può riferirsi che lo schema di provvedimento attuativo della norma citata è attualmente all'attenzione dell'Agenzia delle entrate.

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ALLEGATO 5

5-06803 Fluvi: Termine di decorrenza dei rimborsi IRPEF per la maggiore imposta trattenuta ai contribuenti titolari di trattamenti pensionistici complementari.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento di sindacato ispettivo in oggetto l'Onorevole interrogante chiede chiarimenti in merito alla corretta individuazione del termine iniziale di decorrenza del diritto al rimborso, ex articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, della maggior imposta trattenuta ai contribuenti titolari di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico, a seguito della sentenza 23 maggio 2005, n. 10842 della Corte di Cassazione.
  Al riguardo l'Agenzia delle Entrate evidenzia quanto segue.
  Con la circolare del 26 giugno 2006 n. 25, l'Agenzia – prendendo atto del consolidato orientamento della Corte di cassazione – ha ritenuto opportuno non proseguire le controversie in materia e ha invitato gli uffici dell'Agenzia ad uniformarsi all'orientamento della Corte di cassazione, con conseguente riesame caso per caso del contenzioso pendente ed ha suggerito, ricorrendone i presupposti, ai predetti uffici l'abbandono della controversia in atto secondo le modalità di rito, previa esecuzione del rimborso richiesto.
  Con successiva risoluzione n. 93/E del 24 settembre 2010, è stato confermato che le maggiori imposte versate dal contribuente che ha subito l'imposizione IRPEF non già sull'87,5 per cento ma sul 100 per cento del trattamento pensionistico integrativo erogato dall'I.N.P.S. – limitatamente alla quota maturata fino al 31 dicembre 2000 – assumono la natura di indebito, con corrispondente diritto al rimborso secondo la procedura disciplinata dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, laddove non sia più consentito al contribuente presentare una dichiarazione correttiva con esito a sé favorevole, essendo decorso il termine previsto dall'articolo 2, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (cfr. risoluzione n. 459/E del 2 dicembre 2008).
  L'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dispone, in particolare, che «Il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare all'intendente di finanza nella cui circoscrizione ha sede il concessionario presso il quale è stato eseguito il versamento istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento.
  L'istanza di cui al primo comma può essere presentata anche dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata (...)».
  Per quanto attiene alla decorrenza, come già chiarito con la richiamata risoluzione n. 93/E del 2010 e con la circolare n. 23/E del 4 maggio 2010, l'istanza di rimborso deve essere presentata «entro il termine di quarantotto mesi dalla data del pagamento eseguito in assenza dei presupposti o dal termine per il pagamento del saldo di imposta». Nel caso di specie, avente ad oggetto redditi percepiti da soggetti che potrebbero, in alcune ipotesi, Pag. 161fruire dell'esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, il termine di quarantotto mesi è stato fatto decorrere, in ogni caso, da quello ordinariamente previsto per il pagamento a saldo delle imposte relative all'anno nel corso del quale è stata operata la maggiore ritenuta.
  Né il mutamento di un precedente orientamento giurisprudenziale – così come, in genere, le difficoltà o i dubbi sull'interpretazione di una norma, ed anche l'esistenza di un vizio di incostituzionalità, non ancora rilevato, della disposizione – possono rappresentare fatti costitutivi dai quali far decorrere i termini per presentare istanza di rimborso (Sez. I, sent. n. 4235 del 7 maggio 1996).
  Con riferimento all'analoga fattispecie dell'individuazione del dies a quo del termine biennale per la presentazione dell'istanza di rimborso anomalo, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 546 del 1992, la più recente giurisprudenza (Cass. civ. Sez. V, Sent., 8 giugno 2011, n. 12447) ha, infatti, chiarito che «In tema di rimborso di IVA, nei casi in cui si faccia applicazione della disciplina generale prevista dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 21, comma 2, il termine di due anni per la presentazione della domanda di restituzione dell'imposta versata in eccedenza (nella specie, in base ad un'aliquota più alta) decorre “dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione”, e quindi non dalla data di emanazione di risoluzioni dell'amministrazione finanziaria interpretative della normativa, inidonee a costituire un diritto prima insussistente – se non nei casi in cui la legge stessa ne attribuisca il potere ad una specifica autorità amministrativa –, e atte soltanto a vincolare l'operato interno degli uffici» (Cass. n. 813/2005, n. 16477/2004, n. 11020/1997).
  In particolare, secondo l'insegnamento della Corte, l'unico elemento rilevante ai fini della richiamata decorrenza è la sussistenza o meno del diritto: «Se il diritto sussisteva già da prima, la contribuente avrebbe dovuto azionarlo in precedenza, entro due anni dall'avvenuto pagamento, mentre ritenere che il diritto potesse essere azionato solo da una successiva risoluzione amministrativa significa in realtà attribuire implicitamente a quest'ultima (o, più esattamente, all'autorità amministrativa che la emette) il potere di rendere azionabile un diritto, in precedenza soltanto incompleto o inefficace, della contribuente, cioè di considerare quella risoluzione l'elemento finale di una fattispecie a formazione progressiva soltanto al termine della quale il diritto potrebbe essere azionato» (Cass. Sez. L, sent. 9618 del 16 luglio 2001; Cass. civ. Sez. V, 17 gennaio 2005, n. 813).

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ALLEGATO 6

5-06804 Fugatti: Modalità di pagamento dell'addizionale erariale alla tassa automobilistica per i veicoli di potenza superiore a 185 chilowatt.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento di sindacato ispettivo in esame l'Onorevole interrogante chiede che l'omesso o ritardato versamento dell'addizionale alla tassa automobilistica introdotta dal decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non sia soggetto a sanzione.
  Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate rappresenta quanto segue.
  Le modalità e i termini di pagamento dell'addizionale erariale sono stati definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, del 7 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 237 dell'11 ottobre 2011.
  A seguito della emanazione del predetto decreto, l'Agenzia delle Entrate ha provveduto ad istituire i codici tributo per il versamento tramite modello F24 dell'addizionale erariale alla tassa automobilistica, con risoluzione del 20 ottobre 2011, n. 101, pubblicata nella banca dati della documentazione tributaria, nel sito dell'Agenzia delle Entrate.
  Con circolare dell'8 novembre 2011, n. 49, sono stati, inoltre, forniti chiarimenti in ordine all'applicazione dell'addizionale erariale alla tassa automobilistica. In particolare, al paragrafo 2 della predetta circolare sono state inoltre ribadite le indicazioni già fornite con il citato decreto in ordine alle modalità di pagamento dell'addizionale.
  Anche tale documento è reperibile nella banca dati della documentazione tributaria nel sito dell'Agenzia delle Entrate.
  Per quanto concerne l'opportunità di prevedere medesime modalità di pagamento per l'imposta di bollo auto e per la relativa addizionale, il decreto ministeriale 7 ottobre 2011, attesa la necessità di consentire il pagamento dell'addizionale erariale in tempi rapidi, ha previsto che per l'anno 2011 fosse effettuato esclusivamente mediante il modello F24.
  L'utilizzo del modello F24 rappresenta infatti una modalità di pagamento senza oneri a carico dei contribuenti ed usufruibile anche tramite i canali telematici.
  Peraltro, per consentire l'attivazione di una rete di riscossione più ampia e coincidente con quella delle tasse automobilistiche, occorre tener conto che quest'ultima è gestita in maniera autonoma e diversificata dalle regioni.
  Tuttavia lo stesso citato decreto ministeriale del 7 ottobre 2011 ha previsto, all'articolo 4, la necessità di consentire il pagamento contestuale delle tasse automobilistiche e della relativa addizionale erariale, mediante individuazione con un successivo decreto delle tempistiche e dei criteri di adeguamento ai sistemi di riscossione delle regioni.
  L'Agenzia delle Entrate sta pertanto valutando la possibilità di estendere progressivamente le modalità di riscossione dell'addizionale erariale, in maniera da agevolarne l'assolvimento e da consentirne, ove possibile, il pagamento contestuale a quello delle tasse automobilistiche.