CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 9 maggio 2012
649.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di insequestrabilità delle opere d'arte prestate da uno Stato, da un ente o da un'istituzione culturale stranieri, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico.
(Ulteriore nuovo testo C. 4432, approvato dal Senato, e abb.)

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La Commissione giustizia,
   esaminato l'ulteriore nuovo testo della proposta di legge C. 4432, approvato dal Senato sulla temporanea insequestrabilità delle opere d'arte prestate da una Stato, da un ente o da un'istituzione culturale stranieri, durante il periodo di permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico, nei termini in cui è stato nuovamente modificato dalla VII Commissione Permanente (Cultura, Scienza e Istruzione);
   premesso che:
    si tratta di una proposta di legge approvata dal Senato che, prima di essere modificata dalla Commissione Cultura della Camera, prevedeva, a particolari condizioni, l'insequestrabilità dei predetti beni, derogando ai principi del diritto penale interno;
    il testo in esame, risultato dall'approvazione di un emendamento del Relatore in Commissione Cultura, prevede l'insequestrabilità temporanea dei beni di rilevante interesse culturale nell'ambito di procedimenti civili davanti al Giudice italiano, concernenti la loro proprietà o il loro possesso, a condizione di reciprocità, per il periodo della loro permanenza in Italia con obbligo di restituzione dei medesimi da parte dell'Italia, una volta terminata l'esposizione;
    sono esclusi dall'applicabilità del provvedimento i beni culturali appartenenti a istituzioni di Stati che siano Parti della Convenzione dell'UNIDROIT sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati, adottata a Roma il 24 giugno 1995, ratificata con legge 7 giugno 1999, n. 2;
    ai sensi del comma 1 dell'unico articolo che compone il testo, la nuova disciplina troverebbe applicazione solo nel caso in cui non siano applicabili convenzioni e accordi internazionali vigenti per l'Italia, la normativa comunitaria vigente ovvero accordi internazionali di carattere bilaterale;
    si tratta, in sostanza, di una normativa marginale, considerato che nella quasi totalità dei casi lo Stato o l'ente straniero è assoggettato alla normativa internazionale ovvero quella pattizia con l'Italia;
    fermo restando quanto disposto dalle convenzioni e dagli accordi internazionali vigenti per l'Italia e dalla normativa comunitaria vigente, e fatti salvi i rapporti internazionali anche discendenti da accordi di carattere bilaterale, si prevede che, al fine di semplificare l'importazione temporanea di beni culturali destinati a esposizioni e mostre presso musei o altre istituzioni culturali in Italia, il Ministero per i beni e le attività culturali può, su richiesta dell'istituzione che riceve in prestito il bene culturale, rilasciare all'ente o istituzione straniera che concede le opere in prestito temporaneo, una garanzia di restituzione valida per la durata Pag. 93dell'esposizione come definita nell'accordo di prestito;
    qualora non sia rinvenuta incompatibilità con le normative internazionali e sopranazionali, si prevede al comma 3 che il Ministero per i beni e le attività culturali adotta, di concerto con il Ministero degli affari esteri, uno o più decreti nei quali siano definiti per ogni mostra o esposizione: la garanzia di restituzione; la lista descrittiva e la provenienza dei beni oggetto della garanzia di restituzione; il periodo temporale durante il quale i beni si intendono in esposizione in Italia; i soggetti autorizzati all'esposizione, cui i beni sono affidati e che assumono l'impegno di restituirli al soggetto o ai soggetti che li hanno messi loro a disposizione;
    il comma 4 prevede che il decreto interministeriale di cui al comma 3 acquisti efficacia sessanta giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, qualora non siano state presentate azioni di rivendicazione;
    per quanto attiene al procedimento di rilascio della garanzia di restituzione, il comma 2 prevede che i soggetti interessati a promuovere ed organizzare le esposizioni debbano presentare apposita domanda al Ministero per i beni e le attività culturali secondo modalità definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge;
   preso atto che:
    in primo luogo, non si può non evidenziare come l'obbligo di restituzione finisca per costituire una deroga ai principi dell'ordinamento giuridico interno non diversamente dall'insequestrabilità, qualora, come sembra evidente, l'obbligo di restituzione debba prevalere anche sui diversi vincoli, tra i quali vi è il sequestro, che potrebbero essere messi durante il corso dell'esposizione al pubblico, sui beni;
    la nuova disciplina prevista dalla proposta di legge troverebbe applicazione solo per quei beni che non siano assoggettati a convenzioni ed accordi internazionali vigenti per l'Italia, alla normativa comunitaria vigente ovvero ad accordi internazionali di carattere bilaterale;
    l'esclusione dell'applicabilità del provvedimento dei beni culturali appartenenti a istituzioni di Stati che siano Parti della Convenzione dell'UNIDROIT sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati, adottata a Roma il 24 giugno 1995, ratificata con legge 7 giugno 1999, n. 2 risulta marginale e comporterebbe un diverso trattamento che non trova un corrispettivo interesse meritevole di tutela;
    la limitazione della normativa ai soli casi di procedimenti civili davanti al Giudice italiano concernenti la loro proprietà o il loro possesso risolve solo formalmente il problema, già rilevato in sede di esame del testo che ha preceduto quello attuale, della deroga ai principi generali del diritto penale interno, posto che il Giudice italiano nel procedimento civile può accertare incidenter tantum anche l'esistenza di un fatto di reato, quando si tratti di verificare se vi sia o meno il presupposto per l'azione di danno. Finirebbero, dunque, per soggiacere alla nuova disciplina dell'insequestrabilità anche beni culturali oggetto di reato, seppure solo in caso di esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno da reato in sede civile;
    l'introduzione del dato della temporaneità dell'insequestrabilità, riferita al periodo di permanenza del bene in Italia, risulta pleonastico e che successivamente a tale periodo difetterebbe la competenza del Giudice italiano rispetto ai beni in questione;
    per i beni culturali che si trovano sul territorio italiano parrebbe opportuno consentire – secondo i principi generali sostanziali e processuali del diritto civile penale, salvo che non sia previsto diversamente da convenzioni internazionali ratificate dall'Italia o da normative sopranazionali – l'azione sia per la restituzione dei beni usciti illegittimamente dal territorio Pag. 94italiano sia per assicurare il ritorno in altri Stati dei beni culturali rubati o illecitamente esportati;
    l'ulteriore nuovo testo della Commissione Cultura, così come quello approvato dal Senato, non consentirebbe tale tutela, salvo l'ipotesi in cui siano state presentate azioni di rivendicazione entro sessanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale di cui al comma 3 del provvedimento;
    ritenuto che la deroga ai principi generali dell'ordinamento interno, sia processuale sia sostanziale, non trovi giustificazione in un ragionevole bilanciamento di interessi: l'esigenza di tutelare alcuni aspetti culturali internazionali soccombe, infatti, rispetto agli altri aspetti giuridici coinvolti, posti a garanzia di profili civili, penali e costituzionali superiori che non possono essere ragionevolmente, neppure marginalmente, restare inosservati;
   esprime

PARERE CONTRARIO

Pag. 95

ALLEGATO 2

Legge comunitaria 2012. C. 4925 Governo.

RELAZIONE APPROVATA DALLA II COMMISSIONE

  La Commissione Giustizia,
   esaminato il disegno di legge C. 4925 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2012;
   espresso un giudizio complessivamente favorevole sul provvedimento in esame;
   rilevata peraltro la necessità di intensificare l'azione volta a dare attuazione ad importanti atti normativi dell'Unione europea nelle materie rientranti negli ambiti di competenza della Commissione giustizia;
   segnalata la necessità di dare attuazione, in particolare, alla Decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca; alla Decisione quadro 2002/475/GAI sulla lotta contro il terrorismo; alla Decisione quadro 2003/577/GAI relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio; alla Decisione quadro 2008/675/GAI relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale; alla Decisione quadro 2008/947/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale; alla Decisione quadro 2008/978/GAI relativa al mandato europeo di ricerca delle prove diretto all'acquisizione di oggetti, documenti e dati da utilizzare nei procedimenti penali; alla Decisione quadro 2009/829/GAI sul reciproco riconoscimento alle sanzioni alternative alla detenzione cautelare; alla Decisione quadro 2009/948/GAI sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali;

DELIBERA DI RIFERIRE IN SENSO FAVOREVOLE.

Pag. 96

ALLEGATO 3

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2011.
(Doc. LXXXVII, n. 5).

PARERE APPROVATO DALLA II COMMISSIONE

  La Commissione Giustizia,
   esaminata la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011;
   valutato con particolare favore il lavoro svolto nel 2011 dal Comitato di diritto civile del Consiglio dell'Unione Europea, con particolare riferimento alla elaborazione di proposte che stabiliscono norme volte a regolamentare il ciclo di vita del contratto sulla base del quale dovrà essere ridefinita la normativa nazionale, nonché alla previsione di un corpus completo di norme contrattuali relativo alle vicende relative al contratto, alla sua esecuzione ed al suo adempimento, nonché alle vicende modificative ed estintive;
   esprime

PARERE FAVOREVOLE