CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 9 maggio 2012
649.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO AL 22 MAGGIO 2012

ALLEGATO 1

Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali. (C. 4826 Iannaccone, C. 4953 Razzi, C. 4954 Donadi, C. 4985 Pionati, C. 5032 Palagiano, C. 5063 Cambursano, C. 5098 Briguglio, C. 5114 Baccini, C. 5123 Angelino Alfano, C. 5127 Giachetti, C. 5134 Graziano, C. 5136 Moffa, C. 5138 Antonione, C. 5142 Casini, C. 5144 Rubinato, C. 5147 Dozzo e C. 5176 Bersani).

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

  All'articolo 1 premettere il seguente:

Art. 1.
(Natura giuridica dei partiti politici).

  1. I partiti politici sono associazioni riconosciute dotate di personalità giuridica, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.
  2. Al fine di assicurare il carattere democratico dell'ordinamento interno dei partiti politici in conformità ai princìpi di cui all'articolo 49 della Costituzione, lo statuto di ogni partito politico deve indicare:
   a) gli organi dirigenti, le loro competenze e le modalità della loro elezione;
   b) le procedure per l'approvazione degli atti che impegnano il partito politico;
   c) i diritti e i doveri degli iscritti e i relativi organi di garanzia nonché le regole per l'istituzione e per l'accesso all'anagrafe degli iscritti, la cui consultazione deve essere sempre possibile a ogni iscritto, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni;
   d) le modalità per assicurare che negli organi collegiali nessun genere sia rappresentato in misura superiore a due terzi;
   e) i criteri con i quali è assicurata la presenza delle minoranze in tutti gli organi collegiali e la loro partecipazione alla gestione delle risorse pubbliche conferite per legge al partito politico;
   f) le misure disciplinari che possono essere adottate nei confronti degli iscritti, gli organi competenti ad adottarle e le relative procedure di ricorso;
   g) le procedure per modificare lo statuto, il simbolo e il nome del partito politico;
   h) le modalità con le quali gli iscritti partecipano alle diverse votazioni previste dallo statuto, assicurando, quando è prevista, l'effettiva segretezza del voto.

  3. Lo statuto disciplina, altresì, le modalità con cui procedere all'adozione delle norme integrative e modificative dello statuto stesso, nel rispetto di quanto stabilito dalla presente legge.Pag. 40
  4. Lo statuto e le sue eventuali modificazioni devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro un mese dalla data di iscrizione del partito politico nel registro delle persone giuridiche previsto dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, ovvero dalla data di approvazione delle citate modificazioni. Per la pubblicazione del bilancio annuale della relativa delibera della sezione di controllo sulle associazioni private dotate di personalità giuridica che godono di finanziamenti pubblici della Corte dei conti, istituita ai sensi dell'articolo 4 della presente legge, si applicano le disposizioni dell'articolo 5.
  5. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dello statuto, delle sue eventuali modificazioni e del bilancio annuale è condizione per accedere ai finanziamenti, ai rimborsi, alle agevolazioni, alle esenzioni e a qualsiasi altro tipo di provvidenza pubblica previsti dalla legislazione vigente in materia.
  6. Per quanto non espressamente previsto dallo statuto, ai partiti politici si applicano le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.
01. 01. Maurizio Turco.

  Sostituirlo con il seguente: Gli articoli 1, 2 e 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, sono abrogati.
  Ogni partito e movimento politico ha l'obbligo di sottoporre il proprio operato economico e il bilancio di esercizio al controllo di una società di revisione iscritta nell'albo speciale tenuto dalla CONSOB di cui all'articolo 161 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Il Bilancio così approvato dovrà essere trasmesso alla Corte dei Conti che ne attesterà la regolarità.
  L'ultima rata dei rimborsi elettorali per le elezioni politiche del 2008, delle rate spettanti per il rimborso per le elezioni per il rinnovo del parlamento europeo del 2009 e delle rate spettanti per il rimborso per le elezioni per il rinnovo dei Consigli Regionali del 2010 e 2011 non saranno più erogate.
1. 1. Iannaccone, Belcastro, Porfidia.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Abrogazione dei rimborsi elettorali e devoluzione dell'ultima rata del rimborso elettorale).

  1. Gli articoli 1, 2, 3, 6-bis, 7, 8 e 9 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, sono abrogati.
  2. I partiti e i movimenti politici che partecipano o hanno partecipato alla ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali ai sensi della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, devolvono l'ultima rata del rimborso spettante per il 2008 ad associazioni di volontariato e organizzazioni non lucrative di utilità sociale che curano attività assistenziali ovvero a un fondo destinato al pagamento dei crediti vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni dalle imprese appaltatrici, o a un fondo per la garanzia dei fidi a favore dell'artigianato, del commercio e della piccola e media impresa.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con cui è costituito il fondo di cui al comma 2 e sono stabiliti i criteri, i termini e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
1. 2. Bragantini, Vanalli, Meroni, Pastore, Volpi.

Pag. 41

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Abrogazione delle norme in materia di rimborso per le spese elettorali sostenute da movimenti e partiti politici).

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abolito il rimborso per le spese elettorali sostenute da movimenti e partiti politici e per l'effetto sono abrogati gli articoli 1, 2 e 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni e integrazioni.
1. 3. Stracquadanio, Bertolini.

Art. 1.
(Destinazione del cinque per mille dell'IRPEF al finanziamento della politica).

  1. All'atto della dichiarazione annuale dei redditi delle persone fisiche, nonché della presentazione del certificato unico dipendente (CUD) ciascun contribuente può destinare una quota pari al 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) ai partiti e movimenti politici.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con cui sono stabiliti i criteri, i termini e le modalità per l'attuazione del comma 1 del presente articolo assicurando la tempestività e l'economicità di gestione, nonché la semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti.
1. 4. Cambursano.

  Sostituire i commi 1, 2, 3 e 4 con il seguente:

  1. All'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 5:
    1) al primo periodo, le parole: «cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati» sono sostituite dalle seguenti: «voti espressi in occasione delle ultime consultazioni elettorali per il rinnovo di ciascuno degli organi di cui al comma 1»;
    2) il secondo periodo è soppresso;
   b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
  6-bis. Il versamento delle quote annuali dei rimborsi di cui ai commi 1 e 1-bis è interrotto nel caso in cui il partito o movimento politico non presenti proprie liste di candidati in una delle successive elezioni per il rinnovo degli organi di cui al citato comma 1».
1. 5. Giachetti.

  Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

  1. All'articolo 1 della legge 3 giugno 1999 n. 157, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)
al comma 1, le parole: «un rimborso in relazione alle spese elettorali» sono sostituite dalle seguenti: «un contributo per le attività di iniziativa politica e a rimborso delle spese elettorali»;
   b) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il contributo è proporzionale al numero dei voti validi ricevuti da ciascun movimento o partito politico»;
   c) al comma 5, primo periodo, le parole: «di euro 1,00 per il numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 0,50 per il numero dei voti validi ottenuti da ciascun movimento o partito politico nelle ultime elezioni per il rinnovo di ciascuno degli organi di cui al comma 1»;

Pag. 42

  2. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
1-bis. Sono ammessi a fruire dei rimborsi per le spese elettorali e di qualunque altro beneficio o agevolazione previsti dalla legge soltanto i movimenti e i partiti politici che siano dotati di uno statuto, redatto per atto pubblico e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, il quale determini gli organi del partito e la loro composizione, la durata in carica dei medesimi organi, le procedure e le forme di garanzia per le minoranze e per la trasparenza dei bilanci, i diritti e i doveri degli iscritti, nonché i requisiti di onorabilità richiesti per i candidati alle elezioni e le modalità e i criteri di loro selezione.
1. 6. Rubinato, Fogliardi, Benamati.

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:
  «1. A ciascun movimento o partito politico è attribuito un contributo pubblico per le spese elettorali sostenute pari a euro 1.000.000, corrisposti in un'unica soluzione, per ciascuna campagna elettorale svolta in occasione del rinnovo dei due rami del Parlamento, del Parlamento europeo e dei Consigli regionali, entro il novantesimo giorno dall'esito positivo delle verifiche della sezione di controllo di cui all'articolo 12, della legge 10 dicembre 1993, n. 515.
  2. L'erogazione del contributo non è vincolata alla prestazione di alcuna forma di garanzia bancaria o fideiussoria da parte degli aventi diritto.
  3. Il comma 1, dell'articolo 10, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è sostituito dal seguente:
  «1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista che partecipa all'elezione per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, escluse quelle sostenute dai singoli candidati di cui al comma 2 dell'articolo 7, non possono superare la somma di euro 2.000.000.»

  4. Il limite massimo di spesa di cui al comma 1, dell'articolo 10, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è esteso alle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo e dei Consigli regionali.
  5. All'articolo 2, comma 1, numero 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441, le parole da: «ovvero» fino a «vero» sono soppresse.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
1. 7. Donadi, Favia.

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:
  «1. A ciascun movimento o partito politico è attribuito un contributo pubblico per le spese elettorali sostenute pari a euro 500.000, corrisposti in un'unica soluzione, per ciascuna campagna elettorale svolta in occasione del rinnovo dei due rami del Parlamento, del Parlamento europeo e dei Consigli regionali, entro il novantesimo giorno dall'esito positivo delle verifiche della sezione di controllo di cui all'articolo 12, della legge 10 dicembre 1993, n. 515.
  2. L'erogazione del contributo pubblico non è vincolata alla prestazione di alcuna forma di garanzia bancaria o fideiussoria da parte degli aventi diritto.
  3. Il comma 1, dell'articolo 10, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è sostituito dal seguente:
  1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista che partecipa all'elezione per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, escluse quelle sostenute dai singoli candidati di cui al comma 2 dell'articolo 7, non possono superare la somma di euro 1.000.000.»
  4. Il limite massimo di spesa di cui al comma 1, dell'articolo 10, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è esteso alle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo e dei Consigli regionali.»Pag. 43
  5. All'articolo 2, comma 1, numero 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441, le parole da: «ovvero» fino a «vero» sono soppresse.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
1. 8. Donadi, Favia.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Lo Stato eroga ai partiti fondi a parziale finanziamento delle spese documentate e direttamente riferibili alla attività politica di cui all'articolo 49 della Costituzione, ivi incluse quelle sostenute per le consultazioni elettorali. Il totale annuo complessivo dei fondi statali che possono essere impegnati, come importo massimo per tutti i partiti, ammonta a 91.000.000 milioni di euro. Tale limite massimo assoluto aumenta annualmente, a partire dall'anno 2015, nella misura percentuale, arrotondata ad un decimo, dell'indice calcolato come media ponderata al 70 per cento rispetto all'indice generale dei prezzi al consumo e al 30 per cento rispetto all'indice di incremento delle retribuzioni contrattuali nel pubblico impiego.
1. 9. Vassallo.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. I contributi pubblici per le consultazioni elettorali sostenute dai partiti e movimenti politici sono pari ad 1 euro per voto ottenuto e per spese effettivamente sostenute e documentate.
1. 10. Maurizio Turco.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola «contributi» con «finanziamenti».
1. 11. Maurizio Turco.

  Al comma 1, sopprimere le parole: e movimenti.
1. 12. Iapicca.

  Al comma 1, sostituire le parole: sono ridotti a euro 91.000.000 con le seguenti: non possono superare i 91.000.000 euro.
1. 13. Maurizio Turco.

  Al comma 1, prima delle parole: euro 63.700.000 e prima delle parole euro 27.300.000 aggiungere le parole non più di.
1. 34. Lanzillotta.

  Al comma 1 dopo le parole spese aggiungere documentate sostenute.
1. 33. Lanzillotta.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e quale contributo per l'attività politica;

  Conseguentemente al secondo periodo aggiungere le parole ed è finalizzato all'attività politica.
1. 36. Lanzillotta.

  Al comma 1 aggiungere in fine, il seguente periodo: I rimborsi e il cofinanziamento di cui al presente comma devono essere iscritti a bilancio corredati delle documentazioni atte a dimostrare le spese effettivamente sostenute per la campagna elettorale e per l'attività politica.
1. 14. Razzi.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Hanno diritto alla corresponsione del rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e del contributo per l'atti- Pag. 44vità politica di cui al comma precedente, i partiti e i movimenti politici costituiti in associazione legalmente riconosciuta, in forma pubblica, aventi statuto conformato a principi di partecipazione democratica, in particolare in materia di scelta dei candidati alle consultazioni elettorali, di diritti delle minoranze, di regolare e trasparente contabilità e di diritti degli iscritti.
1. 15. Mantini, Libè, Tassone.

  Dopo il comma 1 inserire il seguente:
  1-bis. Gli importi di cui al comma precedente, nel caso di riduzione del Prodotto interno lordo rispetto all'anno precedente, sono diminuiti di una percentuale doppia della riduzione del Prodotto interno lordo così come rilevata nel Documento di economia e finanza. Nessun incremento è invece previsto in caso di crescita del Prodotto interno lordo.
1. 16. Stracquadanio, Bertolini.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  «1-bis. L'erogazione dei rimborsi di cui al comma 1, è concessa solo in relazione agli anni di legislatura effettivi. In caso di scioglimento anticipato delle Camere, i partiti politici sono tenuti a restituire allo Stato le somme residue indicate a bilancio.»
1. 17. Razzi.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. All'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. L'ammontare di ciascuno dei quattro fondi relativi agli organi di cui al comma 1 è pari alla somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro 1 per il numero dei votanti nella consultazione elettorale.»
  È abrogato quanto disposto dall'articolo 1, comma 5-bis, della legge 3 giugno 1999, n. 157.
1. 18. Maurizio Turco.

  Al comma 2, prima delle parole: euro 15.925.000 inserire le parole: non più di.
1. 35. Lanzillotta.

  Dopo il comma 2 inserire il seguente:
  2-bis. Con riferimento alle elezioni per ciascuno degli organi di cui al comma 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, ad ogni partito che abbia ottenuto l'elezione, sotto il proprio simbolo, di almeno un rappresentante, è riconosciuto un finanziamento pari a 0,65 euro per ciascun voto valido ricevuto. Qualora l'ammontare delle somme così complessivamente riconosciute ai partiti ecceda le disponibilità del relativo fondo, le somme effettivamente erogate a ciascun partito sono ridotte proporzionalmente fino a scomputare la parte eccedente.

  Conseguentemente, nel comma 3 sostituire le parole: di cui ai commi 1 e 2 con le seguenti: di cui ai commi precedenti del presente articolo.
1. 19. Vassallo.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. I contributi pubblici di cui al comma 1 spettanti a ciascun partito o movimento politico sono diminuiti dell'uno per cento qualora il partito o il movimento politico abbia ottenuto un numero di eletti del medesimo genere superiore ai due terzi del totale.
1. 20. Amici, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Misiani, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
   2-bis «qualora le spese documentate per i rimborsi elettorali risultino inferiore all'importo massimo dei fondi previsti dall'articolo Pag. 451 della legge 3 giugno 1999 n. 157 come modificato dalla presente legge, le somme residue sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.
1. 20. Lanzillotta.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  «4. Gli articoli 1, con l'esclusione del comma 4, 2 e 3, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e sue successive modificazioni ed integrazioni, sono abrogati.»
1. 21. Favia, Donadi.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis
«la regolarità dell'utilizzo dei contributi destinati alle spese per lo svolgimento delle consultazioni elettorali è verificata dalla Commissione di cui all'articolo 5, di tali spese viene data analitica pubblicità sui siti internet dei singoli partiti e della Camera dei deputati.
1. 38. Lanzillotta.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  «5. I movimenti e i partiti politici tra i quali è stato ripartito il rimborso per le spese elettorali, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157, delle elezioni 2008 per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, riversano all'entrata del bilancio dello Stato la somma relativa alla quota dell'anno in corso. Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità applicative della disposizione di cui al comma precedente.»
1. 22. Favia, Donadi.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  «5. La somma destinata al rimborso delle spese elettorali sostenute da movimenti o partiti politici per l'anno in corso, da erogarsi il 31 luglio 2012, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157, è riversata all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnata al Fondo ammortamento titoli di Stato di cui alla legge n. 432 del 1993 e successive modificazioni. Il ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.»
1. 23. Favia.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  «5. La somma destinata al rimborso delle spese elettorali sostenute da movimenti o partiti politici per l'anno in corso, da erogarsi il 31 luglio 2012, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157, è riversata all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnata alle finalità di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Il ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.»
1. 24. Favia, Donadi.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  «5. La somma destinata al rimborso delle spese elettorali sostenute da movimenti o partiti politici per l'anno in corso, da erogarsi entro il 31 luglio 2012, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157, è riversata all'entrata del bilancio dello Stato. Il ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio».
1. 25. Favia.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. In via eccezionale le rate dei rimborsi elettorali relativi alle elezioni svoltesi dal 2008 al 2011 sono corrisposte fino al Pag. 46raggiungimento delle spese elettorali effettivamente sostenute e documentate così come risulta dai referti della Corte dei conti previsti dall'articolo 12, comma 1, legge 10 dicembre 1993, n. 515.
1. 26. Maurizio Turco.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  «5. Le quote dei rimborsi elettorali relative alle elezioni svoltesi dal 2008 al 2011 il cui termine di erogazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore della presente legge non sono corrisposte. Gli importi corrispondenti alle conseguenti riduzioni di spesa sono assegnati al “Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne”, di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e sono destinati esclusivamente a finanziare, nell'ambito del “piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio educativi”, previsto dall'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la realizzazione di asili nido.».
1. 27. Moroni.

  Al comma 5 sostituire le parole da: sono ridotte fino alla fine del comma, con le seguenti: sono azzerate.
1. 28. Cambursano.

  Al comma 5 sostituire le parole: sono ridotte del 10 per cento. L'importo così risultante è ridotto di un ulteriore 33 per cento. con le seguenti: sono ridotte del 40 per cento.
1. 29. Vassallo.

  Al comma 5, le parole da: 10 per cento. L'importo così risultante è ridotto di un ulteriore 33 per cento sono sostituite dalle seguenti: 50 per cento.
1. 30. Bocchino, Della Vedova, Giorgio Conte, Briguglio.

  Al comma 5 secondo periodo sostituire la parola: 33 con la seguente: 50.
1. 31. Amici, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Misiani, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

(Approvato)

  Sostituire la rubrica con la seguente:
  Finanziamenti pubblici per le spese sostenute dai partiti e movimenti politici.
1. 32. Maurizio Turco.

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 9 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, in materia di rimborso per le spese elettorali sostenute da partiti e movimenti politici).

  1. All'articolo 9 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2:
    1) al quarto periodo, le parole: «o che abbiano conseguito almeno il 5 per cento dei voti validamente espressi in ambito regionale» sono soppresse;
    2) al quinto periodo, le parole: «o che conseguano nel rispettivo collegio almeno il 15 per cento dei voti validamente espressi» sono soppresse;
   b) al comma 3, primo periodo, le parole: «superato la soglia dell'1 per cento dei voti validamente espressi in ambito regionale» sono sostituite dalle seguenti: «ottenuto almeno un candidato eletto».
1. 01. Giachetti.

Pag. 47

ART. 2.

  Sopprimerlo.
*2. 1. Stracquadanio, Bertolini.

  Sopprimerlo.
*2. 2. Favia, Donadi.

  Sopprimerlo.
*2. 3. Rubinato, Fogliardi, Benamati.

  Sostituirlo con i seguenti:

  Art. 2
(Destinazione del 5 per mille dell'IRPEF al finanziamento della politica).

  1. A decorrere dall'anno finanziario 2006 una quota pari allo 0,5 per cento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è iscritta in un apposito Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinato al finanziamento dei partiti, movimenti o associazioni con finalità politiche.
  2. La ripartizione delle risorse di cui al comma 1 fra i diversi partiti politici, movimenti o associazioni avviene sulla base delle scelte espresse dai cittadini mediante la compilazione di apposito modulo da allegare alla dichiarazione dei redditi o da inviare separatamente al Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di scelte non espresse, la destinazione si stabilisce in proporzione alle scelte espresse.
  3. Il modulo di cui al comma 2 è predisposto dal Ministero dell'economia e delle finanze e dovrà indicare le denominazioni di tutti i partiti politici, movimenti o associazioni aventi diritto a partecipare alla ripartizione, ai sensi dell'articolo 2.
  4. II modulo è rimesso a tutti gli elettori dai comuni competenti, con le stesse modalità previste per la distribuzione delle tessere elettorali.
  5. La restituzione del modulo al Ministero dell'economia e delle finanze è effettuata utilizzando gli stessi canali previsti per la consegna delle dichiarazioni dei redditi e con le idonee garanzie ai fini della tutela della privacy.
  6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo.
  7. Le modalità di ripartizione delle risorse da destinare ai sensi del presente articolo sono fissate ai sensi dell'articolo 4.
  8. Hanno diritto a partecipare alla ripartizione delle risorse previste i partiti e i movimenti o associazioni con finalità politiche che abbiano almeno un deputato o un senatore o un parlamentare europeo o almeno dieci consiglieri regionali, ovvero abbiano ottenuto almeno l'1 per cento dei voti validamente espressi nelle ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica.
  9. I partiti, movimenti o associazioni che non rispondono ai requisiti di cui al comma 1 partecipano alla ripartizione purché versino un deposito cauzionale per l'importo di 50.000 euro; il deposito è restituito solo nel caso in cui i predetti partiti, movimenti o associazioni raggiungano un numero di sottoscrittori non inferiore a 50.000.
  10. Tutti i partiti, movimenti e associazioni interessati alla ripartizione devono produrre la seguente documentazione:
   a) domanda di ammissione ai contributi;
   b) statuto e regolamento autenticati dal segretario o dal presidente o dal responsabile nazionale del partito, movimento o associazione e, se esistenti, dai presidenti dei Gruppi parlamentari, redatti in conformità ai principi dell'articolo 49 della Costituzione.

  11. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle scelte dei cittadini, Pag. 48determina, entro il 30 novembre di ciascun anno, la quota percentuale e l'ammontare dell'imposta sul reddito delle persone fisiche da destinare a ciascun partito politico, movimento o associazione.
  12. Il Ministero dell'economia e delle finanze trasmette, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, a ciascun partito, movimento o associazione l'elenco dei cittadini, ripartito per località di residenza, che hanno sottoscritto per quel partito, movimento o associazione.
  13. Il partito o movimento destinatario delle sottoscrizioni ha il diritto di respingere l'iscrizione, con delibera motivata di un organo di garanzia appositamente previsto dallo statuto, per incompatibilità con norme statutarie.
  14. In tal caso, il partito o movimento politico notifica al Ministero dell'economia e delle finanze e all'interessato la delibera di rifiuto dell'iscrizione entro la fine del mese di febbraio e il Ministero medesimo procede alle relative rettifiche.
  15. L'erogazione avviene in unica soluzione entro il 31 marzo successivo.
  16. I partiti, i movimenti e le associazioni con finalità politiche che non raccolgono attraverso la contribuzione di cui al 5 per mille una somma equivalente a euro 0,20 per ogni voto conseguito in occasione delle più recenti elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica ricevono un contributo integrativo da parte dello Stato.
  17. Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono introdotte per un triennio e monitorate dagli organi statali competenti al fine di verificarne i risultati e gli effetti.
2. 4. Donadi, Favia.

  Sostituirlo con il seguente:

  Art. 2
(Determinazione ed erogazione della risorse).

  1. Il Ministro dell'economia e delle finanze determina con proprio decreto, entro il 30 novembre di ciascun anno, sulla base delle dichiarazioni effettuate dai contribuenti ai sensi dell'articolo 2, l'ammontare delle risorse da ripartire tra i partiti o movimenti politici.
  2. Con il decreto di cui al comma 1 dei presente articolo il Ministro dell'economia e delle finanze determina, altresì, la ripartizione delle risorse tra i partiti e movimenti politici aventi i requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 3. Ai fini dell'individuazione degli aventi diritto e della ripartizione del fondo si prendono in considerazione esclusivamente le dichiarazioni di appartenenza ai partiti o movimenti politici rese dai candidati, all'atto dell'accettazione della candidatura.
  3. Le risorse sono ripartite tra i partiti e movimenti politici in proporzione ai voti validi espressi in ambito nazionale in favore delle liste da essi presentate per la più recente elezione della Camera dei deputati. Nel caso in cui una stessa lista, sulla base delle dichiarazioni di riferimento rese dai candidati in essa compresi ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 3, risulti espressione di due o più partiti o movimenti politici, la somma spettante sulla base del risultato conseguito da tale lista è ripartita tra i partiti o movimenti interessati in proporzione al numero di candidati eletti riferibili a ciascun partito o movimento. Nel caso in cui un partito o movimento politico abbia presentato liste e candidature per l'elezione del Parlamento nazionale esclusivamente in circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela delle minoranze linguistiche, a esso è corrisposta una somma pari alla moltiplicazione di un novecentoquarantacinquesimo dell'ammontare totale delle risorse per il numero dei parlamentari eletti al Parlamento nazionale che hanno dichiarato di fare riferimento a tale partito o movimento.
  4. L'erogazione delle risorse di cui al comma 2 è effettuata, in un'unica soluzione, entro il 31 marzo dell'anno successivo.
2. 5. Cambursano.

Pag. 49

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2
(Destinazione del 5 per mille per il finanziamento dei partiti e movimenti politici).

  1. Per ciascun anno finanziario, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo di imposta precedente, fermo restando quanto già dovuto dai contribuenti a titolo d'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), una quota pari al 5 per mille dell'imposta stessa è destinata, in base alla scelta del contribuente, al finanziamento dei partiti e movimenti politici che hanno presentato proprie liste di candidati in occasione di elezioni politiche o amministrative o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, i partiti e movimenti politici comunicano al Ministero dell'interno, tramite il relativo responsabile legale, la loro eventuale sopravvenuta cessazione. Il mancato adempimento dell'obbligo da parte del predetto responsabile legale comporta, oltre alla restituzione delle somme percepite ai sensi del comma 1 nell'ultimo anno, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di pari entità.
  3. Le somme corrispondenti alla quota di cui al comma 1 sono determinate sulla base degli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF, sulla base delle scelte espresse dai contribuenti, risultanti dal rendiconto generale dello Stato.
  4. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse, sentite le Commissioni parlamentari competenti. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, alla riassegnazione ad apposite unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare un apposito fondo.
  5. I soggetti di cui al comma 1 ammessi al riparto devono redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme a essi destinate, un apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, la destinazione delle somme a essi attribuite.
  6. In nessun caso possono essere assegnate somme ai soggetti di cui al comma 1 in assenza di una scelta espressa del contribuente.
  7. Per gli interventi di cui ai commi da 1 a 4 è autorizzata, a decorrere dall'anno 2013, una spesa nel limite massimo delle risorse derivanti dall'attuazione dell'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, come da ultimo modificato dall'articolo 1 della presente legge.
2. 6. Giachetti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Disposizioni volte ad assicurare il diritto del cittadino a conoscere per deliberare).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, un decreto legislativo nel quale:
   a) al fine di dare più ampie garanzie al diritto di informazione del cittadino, assicura ai partiti e movimenti politici e ai comitati promotori di richieste di referendum e di proposte di legge di iniziativa popolare di cui agli articoli 71, 75, 123, 132 e 138 della Costituzione l'utilizzazione del servizio pubblico radiotelevisivo stabilendone criteri, tempi e modalità;
   b) in occasione delle elezioni per il rinnovo delle due Camere, dei rappresentanti Pag. 50dell'Italia al Parlamento europeo, dei consigli regionali, di quelli provinciali e comunali, nonché in occasione dei referendum previsti dagli articoli 75, 123, 132 e 138 della Costituzione, assicura ai partiti e movimenti politici e ai comitati promotori di richieste di referendum l'utilizzazione del servizio pubblico radiotelevisivo per tutta la durata del periodo di propaganda stabilendone criteri, tempi e modalità;

  2. Disposizioni fiscali e agevolazioni concernenti l'attività di partiti e movimenti politici:
   a) All'articolo 13-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, concernente esenzioni dalle tasse sulle concessioni governative, il comma 1-bis è sostituito dal seguente: «1-bis. Sono altresì esenti dalle tasse sulle concessioni governative gli atti costitutivi, gli statuti ed ogni altro atto necessario per l'adempimento di obblighi dei partiti politici costituiti ai sensi della legislazione vigente in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione, derivanti da disposizioni legislative o regolamentari».
   b) Nella tabella di cui all'allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, concernente atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, il numero 27-ter è sostituito dal seguente: «27-ter. Atti costitutivi, statuti ed ogni altro atto necessario per l'adempimento di obblighi dei partiti politici costituiti ai sensi della legislazione vigente in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione, derivanti da disposizioni legislative o regolamentari».
   c) Alla tabella allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, concernente atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione, all'articolo 11-quater, comma 1, le parole: «movimenti o partiti politici» sono sostituite dalle seguenti: «partiti politici costituiti ai sensi della legislazione vigente in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione».
   d) All'articolo 3 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, il comma 4-bis è sostituito dal seguente: «4-bis. Non sono soggetti all'imposta i trasferimenti a favore di partiti politici costituiti ai sensi della legislazione vigente in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione».
   e) Alle occupazioni temporanee di suolo pubblico, di durata temporanea non superiore a trenta giorni, effettuate da soggetti di cui all'articolo 1 della presente legge per lo svolgimento della loro attività, si applicano le agevolazioni previste nei regolamenti comunali sulle entrate, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
   f) I consigli comunali e provinciali, in base alle norme previste dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, devono prevedere nei loro regolamenti le forme per l'utilizzazione non onerosa di strutture comunali e provinciali idonee ad ospitare manifestazioni e iniziative dei partiti e movimenti politici. I regolamenti comunali e provinciali dettano altresì le disposizioni generali per garantire ai medesimi soggetti le forme di accesso alle strutture di cui al presente comma nel rispetto dei princìpi di trasparenza, di pluralismo e di uguaglianza. Gli oneri per l'utilizzazione di tali strutture sono posti a carico dei bilanci dei rispettivi enti locali.
   g) i partiti o movimenti politici possono inviare con uno sconto dell'80 per cento e l'esenzione dell'iva, materiale di informazione e propaganda in ragione di una copia per ogni iscritto alle liste elettorali della Camera dei Deputati per anno solare.
2. 7. Maurizio Turco.

Pag. 51

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
  (Destinazione del 5 per mille).

  1. All'atto della dichiarazione annuale dei redditi delle persone fisiche, nonché della presentazione del certificato unico dipendenti (CUD), ciascun contribuente, fermo quanto già dovuto a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, può destinare una quota pari al 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) al finanziamento di movimenti e partiti politici.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con cui sono stabiliti i criteri, i termini e le modalità per l'attuazione del comma 1 del presente articolo, assicurando la tempestività e l'economicità di gestione, la semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti, nonché l'assegnazione delle risorse di cui al comma 1, esclusivamente secondo le scelte di destinazione diretta, espresse dai contribuenti.
  3. Possono accedere alle risorse di cui al comma 1 i movimenti e partiti politici i cui bilanci di esercizio siano certificati da una società di revisione iscritta nell'albo speciale tenuto dalla Commissione nazionale per la società e la borsa ai sensi dell'articolo 161 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e dell'articolo 43, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
2. 8. Meroni, Vanalli, Bragantini, Pastore, Volpi.

  Al comma 1, sopprimere le parole e movimenti.
2. 9. Iapicca.

  Al comma 1 sopprimere la parola «enti» nel primo e nel secondo periodo.
2. 20. Lanzillotta.

  Al comma 1, primo periodo aggiungere in fine le seguenti parole: con esclusione delle società a partecipazione pubblica.
2. 11. Martini, Libè, Tassone.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: , ovvero le somme provenienti da attività editoriali, manifestazioni ed altre attività.
2. 12. Vassallo.

  Al comma 1, sostituire la parola: 10.000 con la seguente: 5.000.
2. 10. Iapicca.

  Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: e dei Consigli regionali con le seguenti: , dei Consigli regionali e dei Consigli delle province autonome di Trento e Bolzano;
   b) al secondo periodo sostituire le parole: e dei Consigli regionali con le seguenti: , dei Consigli regionali e dei Consigli delle province autonome di Trento e Bolzano;
   c) al terzo periodo, dopo le parole: dei Consigli regionali aggiungere le seguenti: e dei Consigli delle province autonome di Trento e Bolzano.
2. 13. Zeller, Brugger.

  Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: candidato eletto sono inserite le Pag. 52seguenti: e nelle cui liste nessuno dei due sessi sia rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati.
2. 14. Moroni.

  Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: almeno un candidato eletto aggiungere le seguenti: sotto il proprio simbolo.
2. 15. Vassallo.

  Al comma 2 sostituire le parole: in proporzione alla rispettiva popolazione con le parole: in proporzione i voti espressi in ciascuna regione.
2. 21. Lanzillotta.

  Al comma 3, sopprimere le parole: e i movimenti.
2. 16. Iapicca.

  Al comma 3, sostituire le parole: dei contributi con le parole: del finanziamento pubblico.
2. 17. Maurizio Turco.

  Sopprimere il comma 4.
2. 18. Iapicca.

  Sostituire la rubrica con la seguente: Finanziamento pubblico a partiti e movimenti politici per lo svolgimento dell'attività politica.
2. 19. Maurizio Turco.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Soggetti nei cui confronti possono essere erogati i contributi volontari).

  1. Per fruire del beneficio di cui all'articolo 2, i contributi volontari debbono essere erogati nei confronti dei seguenti soggetti:
    a) movimenti o partiti politici che hanno conseguito nell'ultima consultazione elettorale precedente all'anno di erogazione del contributo almeno un rappresentante eletto alla Camera dei Deputati o al Senato della Repubblica o in un'assemblea regionale ed il cui statuto si conforma a principi di partecipazione democratica;
    b) movimenti o partiti politici che hanno presentato nella medesima consultazione elettorale candidati in almeno tre circoscrizioni per le elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati o in almeno tre regioni per il rinnovo del Senato della Repubblica o delle assemblee regionali ed il cui statuto si conforma a principi di partecipazione democratica.

  2. I soggetti di cui al comma 1 devono essere iscritti in un elenco nazionale, istituito presso il Ministero dell'interno. A tal fine essi depositano presso lo stesso Ministero il proprio statuto ed ogni eventuale successiva modifica. La richiesta di iscrizione nell'elenco nazionale deve essere altresì corredata da una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti indicati dal medesimo comma 1. I soggetti iscritti nell'elenco nazionale trasmettono annualmente al Ministero dell'interno, in via telematica, una dichiarazione attestante la permanenza dei predetti requisiti.
  3. Alle dichiarazioni previste dal comma 2 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
  4. I soggetti di cui al comma 1 si avvalgono di una società di revisione iscritta all'albo speciale tenuto dalla Consob ai sensi dell'articolo 61 del D. Lgs. n. 58 del 1998 e dell'articolo 43, comma 1, lettera i), del D. Lgs. N. 39 del 2010. La società di revisione esprime un giudizio sul bilancio di esercizio secondo quanto previsto Pag. 53dalla normativa in materia e, a tal fine, verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale, la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e la conformità alle norme che lo disciplinano.
  5. Sul sito internet del partito o del movimento politico e su apposita sezione del sito internet della Camera dei deputati, entro il 15 giugno di ogni anno, sono pubblicati, anche in formato «open data», il rendiconto di esercizio corredato dalla relazione sulla gestione e dalla nota integrativa, la relazione del collegio sindacale, la relazione della società di revisione, i bilanci relativi alle imprese partecipate, il verbale di approvazione del rendiconto di esercizio.
  6. La Corte dei Conti effettua il controllo del rendiconto, della relazione e della nota integrativa dei bilanci che i singoli partiti e movimenti politici sono tenuti, unitamente al giudizio della società di revisione di cui al comma 4, a depositare alla stessa entro trenta giorni dalla loro approvazione e comunque non oltre il 31 maggio di ogni anno. La Corte dei Conti può procedere a verifiche del contenuto del bilancio con riferimento alla conformità delle spese effettivamente sostenute ed alla regolarità della documentazione prodotta a prova delle spese stesse.
  7. Entro il 31 luglio di ogni anno la Corte dei Conti trasmette una relazione contenente l'esito del controllo ai Presidenti della Camera e del Senato. Qualora dalla relazione emergano irregolarità, la Corte dei Conti dispone la sospensione, da uno a cinque anni, del relativo partito o movimento politico dall'elenco nazionale di cui al comma 2. Al partito o movimento politico oggetto della sospensione non cessano di applicarsi i controlli di cui ai commi 4, 5 e 6.
  8. I soggetti di cui al comma 1 non posso essere destinatari di finanziamenti o contributi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, direttamente o indirettamente, da parte di organi della pubblica amministrazione, di enti pubblici, di società con partecipazione di capitale pubblico o di società controllate da queste ultime.
  9. Sono vietati altresì i finanziamenti o contributi sotto qualsiasi forma, diretta o indiretta, da parte di società non comprese tra quelle previste nel comma precedente in favore dei soggetti di cui al comma 1 salvo che tali contributi non siano deliberati dall'organo sociale competente e regolarmente iscritti in bilancio e sempre che non siano comunque vietati dalla legge.
  10. Chiunque corrisponde o riceve contributi in violazione dei divieti di cui ai commi 8 e 9, ovvero senza le formalità di cui al comma 9 è punito per ciò solo con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa fino al triplo delle somme versate in violazione della presente legge. La violazione dei divieti di cui ai commi 8 e 9 comporta, inoltre, la sospensione, per cinque anni, del relativo partito o movimento politico dall'elenco nazionale di cui al comma 2.
  11. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati l'istituzione e la tenuta dell'elenco di cui al comma 2, l'iscrizione nello stesso, le modalità di trasmissione della documentazione relativa alla sussistenza dei requisiti richiesti, nonché i relativi controlli.
2. 01. Stracquadanio, Bertolini.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Requisiti per partecipare alla ripartizione delle risorse).

  1. I partiti e i movimenti politici partecipano alla ripartizione annuale delle risorse di cui all'articolo 2 qualora abbiano, al 31 ottobre di ciascun anno, almeno un parlamentare eletto alla Camera Pag. 54dei deputati o al Senato della Repubblica o abbiano ottenuto consensi pari almeno al 2 per cento su base nazionale.
  2. Alla ripartizione delle risorse di cui all'articolo 2 concorrono i partiti e movimenti politici che ne fanno domanda, sottoscritta dai rappresentanti legali o dai loro delegati ai sensi dei rispettivi statuti, entro il 31 ottobre di ogni anno, al Presidente della Camera dei deputati, che la trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze.
  3. Ciascun candidato alle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica dichiara, all'atto dell'accettazione della candidatura e ai soli fini di cui alla presente legge il partito o movimento politico di riferimento. Analoga dichiarazione è effettuata dai candidati alle elezioni suppletive per le Camere.
  4. All'inizio di ciascuna legislatura il Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Senato della Repubblica comunicano al Ministro dell'economia e delle finanze l'elenco dei componenti di ciascuna Camera con le rispettive dichiarazioni di riferimento ai partiti e movimenti politici rese ai sensi del comma 3. Il Presidente della Camera dei deputati comunica inoltre il numero di voti validi espressi in ambito nazionale in favore delle liste presentate per l'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale. Nel corso della legislatura i Presidenti delle Camere provvedono, altresì, a comunicare le eventuali variazioni alla composizione delle Camere successivamente intervenute per effetto di surrogazioni o di elezioni suppletive.
2. 02. Cambursano.

ART. 3.

  Sopprimerlo.
*3. 1. Stracquadanio, Bertolini.

  Sopprimerlo.
*3. 2. Cambursano.

  Sopprimerlo.
*3. 3. Pastore, Vanalli, Bragantini, Meroni, Volpi.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 9 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è sostituito dal seguente:
  «9. I contributi pubblici per le consultazioni elettorali sostenute dai partiti e movimenti politici, e dai singoli candidati nel caso di elezioni in collegi elettorali uninominali, sono ripartiti in ragione di 1 euro per voto ottenuto e per spese effettivamente sostenute e documentate.»
3. 4. Maurizio Turco.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: , i movimenti.
3. 5. Iapicca.

  Al comma 1, lettere a) e b), dopo le parole: ai voti aggiungere le seguenti: validi.
3. 6. Rubinato, Fogliardi, Benamati.

  Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:
   1) alla lettera a) dopo le parole: «candidato eletto nella regione» aggiungere le seguenti: «nella lista contrassegnata dal medesimo simbolo».
   2) alla lettera b) dopo le parole: «un candidato eletto» aggiungere le seguenti: «nella lista contrassegnata dal medesimo simbolo».
3. 7. Mantini, Libè, Tassone.

Pag. 55

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: e i movimenti.
3. 8. Iapicca.

ART. 4.

  Sopprimerlo.
*4. 1. Favia, Donadi.

  Sopprimerlo.
*4. 2. Bragantini, Vanalli, Meroni, Pastore, Volpi.

  Sopprimerlo.
*4. 16. Lanzillotta.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.
(Credito d'imposta per contributi volontari in denaro a favore di movimenti e partiti politici).

  1. In sostituzione del rimborso abolito ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, ai cittadini italiani che erogano contributi volontari in denaro in favore di movimenti e partiti politici è riconosciuto, a decorrere dal periodo d'imposta corrente al momento della entrata in vigore della presente legge, un credito d'imposta pari al 50 per cento dell'ammontare del contributo stesso, fino ad un importo massimo di 5.000 euro per ciascun periodo di imposta.
  2. Il versamento del contributo non costituisce operazione effettuata nell'esercizio di impresa commerciale.
  3. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, dal giorno successivo alla data del versamento del contributo. Esso non è cedibile a qualunque titolo e non concorre alla formazione del reddito soggetto all'imposta sul reddito delle persone fisiche. I contribuenti i cui redditi siano soggetti alla ritenuta alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, possono chiedere che il credito d'imposta sia computato in diminuzione delle ritenute operate nei loro confronti dai soggetti tenuti all'effettuazione della ritenuta, fino a concorrenza del credito stesso. Ai contributi per i quali è concesso il credito d'imposta non si applica l'articolo 15, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
  4. Per fruire del credito d'imposta di cui al comma 1, il versamento dei contributi deve essere eseguito su un conto corrente bancario o postale esclusivamente dedicato alla raccolta dei contributi medesimi, espressamente indicato dal movimento o partito politico beneficiario e da questo preventivamente comunicato all'Agenzia delle Entrate.
  5. La banca, a fronte del versamento del contributo, rilascia al soggetto erogante oltre a quanto richiesto dalle vigenti procedure in relazione all'esecuzione dell'operazione bancaria, una dichiarazione in duplice copia attestante l'avvenuto versamento, con indicazione della persona fisica che Io ha eseguito, dell'importo e della data del versamento medesimo, senza necessità di indicare il partito o movimento politico beneficiario del contributo medesimo. Tale dichiarazione, denominata «buono d'imposta», costituisce titolo idoneo per fruire del credito d'imposta di cui al comma 1.
  6. Il movimento o partito politico beneficiario del contributo è tenuto a dare evidenza in apposito rendiconto annuale, ai sensi dell'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, delle somme ricevute mediante i versamenti certificati ai sensi della presente legge.
  7. L'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è abrogato.Pag. 56
  8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.
4. 3. Stracquadanio, Bertolini.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.
(Disposizioni fiscali per le erogazioni liberali delle persone fisiche e giuridiche).

  1. Il comma 1-bis dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n, 917, e successive modificazioni, relativo alla detrazione per erogazioni in favore dei partiti politici, è sostituito dal seguente:
  «1-bis. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento delle erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e dei movimenti politici effettuate mediante versamento bancario o postale. In ogni caso l'importo detraibile nell'anno non può superare il limite di 10.000 euro».

  2. Le disposizioni del comma 1-bis dell'articolo 15 del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applicano per le erogazioni liberali effettuate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
  3. Ai cittadini italiani che erogano contributi volontari in denaro in favore di un candidato alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica è altresì riconosciuta, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, una del razione, agli effetti dell'imposta sul reddito, pari al 50 per cento dell'ammontare del contributo stesso, fino a un importo massimo detraibile di 100 euro per ciascun periodo d'imposta.
  4. L'articolo 78 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n 917, e successive modificazioni, relativo alla detrazione d'imposta per erogazioni in favore dei partiti politici, è abrogato.
  5. La disposizione di cui al comma 4 si applica per le erogazioni liberali effettuate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. 4. Rubinato, Fogliardi, Benamati.

  Sostituirlo con i seguenti:

Art. 4.
(Erogazioni liberali delle persone fisiche).

  1. Dopo il comma 1-quater dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativo alla detrazione per oneri, è inserito il seguente:
  «1-quinquies. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 22 per cento per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici e delle fondazioni aventi finalità politiche per importi compresi tra 250 e 1.000 euro effettuate mediante versamento bancario o postale. Per le erogazioni liberali comprese tra i 1.000 e 10.000 euro si devono comunicare in forma congiunta al Presidente della Camera dei deputati gli estremi del donatore e dei beneficiario. Per quest'ultimo la dichiarazione deve essere firmata dal legale rappresentante e dal tesoriere del partito o movimento politico o della fondazione».

  2. Le disposizioni del comma 1-quinquies dell'articolo 15 del testo unico di cui ai decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. introdotto dal Pag. 57comma 1 del presente articolo, si applicano per le erogazioni liberali effettuate a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.
(Erogazioni liberali delle società di capitali e degli enti commerciali).

  1. Dopo il comma 1, dell'articolo 78 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986. n. 917, e successive modificazioni, relativo alle detrazioni d'imposta per oneri, è inserito il seguente:
  «1-bis. Dall'imposta lorda si detrae fino a concorrenza del suo ammontare un importa pari al 22 per cento dell'onere di cui all'articolo 15, comma 1-quinquies, limitatamente alle società e agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), diversi dagli enti nei quali vi sia una partecipazione pubblica o i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, nonché dalle società ed enti che controllano direttamente o indirettamente tali soggetti, ovvero ne siano controllati o siano controllati dalla stessa società o ente che controlla i soggetti medesimi.
   L'onere di cui al comma 1 non rileva ai fini della maggiorazione di conguaglio».

  2. Le disposizioni del comma 1-bis dell'articolo 78 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano per le erogazioni liberali effettuate a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.
(Esclusioni).

  1. Le disposizioni degli articoli 15, comma 1-quinquies, e 78, comma 1-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986. n. 917, introdotti dagli articoli 5 e 6 della presente legge, non si applicano alle persone fisiche, alle società di capitali e agli enti commerciali che hanno dichiarato passività nelle dichiarazioni rese per l'esercizio finanziario precedente a quello nel quale l'erogazione liberale ha avuto luogo.
4. 5. Cambursano.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.
(Credito d'imposta per contributi volontari in denaro a favore di movimenti e partiti politici).

  1. Ai cittadini italiani che erogano contributi volontari in denaro in favore di movimenti e partiti politici è riconosciuto, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, un credito d'imposta pari al 50 per cento dell'ammontare del contributo stesso, fino a un importo massimo di 5.000 euro per ciascun periodo di imposta.
  2. Il versamento del contributo non costituisce operazione effettuata nell'esercizio di impresa commerciale.
  3. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, dal giorno successivo alla data del versamento del contributo. Esso non è cedibile a qualunque titolo e non concorre alla formazione del reddito soggetto all'imposta sul reddito delle persone fisiche. I contribuenti i cui redditi siano soggetti alla ritenuta alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, possono chiedere che il credito d'imposta sia computato in diminuzione delle ritenute operate nei loro confronti dai soggetti tenuti all'effettuazione della ritenuta, fino a concorrenza del credito stesso. Ai contributi per i quali è concesso il credito d'imposta non si applica l'articolo 15, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui Pag. 58al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
  4. Per fruire del credito d'imposta di cui al comma 1, il versamento dei contributi deve essere eseguito su un conto corrente bancario o postale esclusivamente dedicato alla raccolta dei contributi medesimi, espressamente indicato dal movimento o partito politico beneficiario e da questo preventivamente comunicato all'Agenzia delle Entrate.
  5. La banca o la società Poste Italiane S.p.A. a fronte del versamento del contributo, rilascia al soggetto erogante, oltre a quanto richiesto dalle vigenti procedure in relazione all'esecuzione dell'operazione bancaria, una dichiarazione in duplice copia attestante l'avvenuto versamento, con indicazione della persona fisica che lo ha eseguito, dell'importo e della data del versamento medesimo, senza necessità di indicare il partito o movimento politico beneficiario del contributo medesimo. Tale dichiarazione, denominata “buono d'imposta”, costituisce titolo idoneo per fruire del credito d'imposta di cui al comma 1.
  6. Il movimento o il partito politico beneficiario del contributo è tenuto a dare evidenza in apposito rendiconto annuale, ai sensi dell'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, delle somme ricevute mediante i versamenti certificati ai sensi della presente legge.
  7. L'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è abrogato.
  8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo».

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.

  1. I soggetti privati possono contribuire al finanziamento dei movimenti e dei partiti politici con erogazioni che non superino euro diecimila.
  2. I destinatari dei contributi hanno l'obbligo di registrare nel bilancio e nella relazione ad esso allegata, con l'indicazione nominativa degli eroganti, i contributi che superano euro duemila.
4. 7. Donadi, Favia.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. A decorrere dal 2013, il comma 1-bis dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:
  «1-bis. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento delle erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e dei movimenti politici per importi fino a 2.065,83 euro, a condizione che siano effettuate mediante versamento bancario o postale.
  La detrazione non spetta se il contribuente, nella dichiarazione dell'anno precedente, ha indicato perdite che hanno determinato un reddito complessivo negativo.».
4. 8. Maurizio Turco.

  Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire le parole: «38 per cento» con le seguenti: «19 per cento».
4. 9. Iapicca.

  Al comma 1, capoverso 1-bis, sopprimere le parole: e dei movimenti.
4. 10. Iapicca.

  Al comma 1, capoverso 1-bis sostituire la parola: 10.000 con la seguente: 5.000.
4. 11. Iapicca.

Pag. 59

  Al comma 1, capoverso 1-bis, sopprimere le parole: che abbiano almeno un rappresentante eletto dalla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica o al Parlamento europeo o a un Consiglio regionale.
4. 12. Maurizio Turco.

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
  1-bis. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, dal giorno successivo alla data del versamento del contributo. Esso non è cedibile a qualunque titolo e non concorre alla formazione del reddito soggetto all'imposta sul reddito delle persone fisiche. I contribuenti i cui redditi siano soggetti alla ritenuta alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, possono chiedere che il credito d'imposta sia computato in diminuzione delle ritenute operate nei loro confronti dai soggetti tenuti all'effettuazione della ritenuta, fino a concorrenza del credito stesso. Ai contributi per i quali è concesso il credito d'imposta non si applica l'articolo 15, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
  1-ter. Per fruire del credito d'imposta di cui al comma 1, il versamento dei contributi deve essere eseguito su un conto corrente bancario o postale esclusivamente dedicato alla raccolta dei contributi medesimi, espressamente indicato dal movimento o partito politico beneficiario e da questo preventivamente comunicato all'Agenzia delle Entrate.
  1-quater. La banca, a fronte del versamento del contributo, rilascia al soggetto erogante oltre a quanto richiesto dalle vigenti procedure in relazione all'esecuzione dell'operazione bancaria, una dichiarazione in duplice copia attestante l'avvenuto versamento, con indicazione della persona fisica che lo ha eseguito, dell'importo e della data del versamento medesimo, senza necessità di indicare il partito o movimento politico beneficiario del contributo medesimo. Tale dichiarazione, denominata «buono d'imposta», costituisce titolo idoneo per fruire del credito d'imposta di cui al comma 1.
  1-quinquies. Il movimento o partito politico beneficiario del contributo è tenuto a dare evidenza in apposito rendiconto annuale, ai sensi dell'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, delle somme ricevute mediante i versamenti certificati ai sensi della presente legge.
4. 13. Stracquadanio, Bertolini.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 1 inserire i seguenti:
  2. I partiti e i movimenti politici ammessi a fruire di benefici della presente legge non possono essere destinatari di finanziamenti o contributi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, direttamente o indirettamente, da parte di organi della pubblica amministrazione, di enti pubblici, di società con partecipazione di capitale pubblico o di società controllate da queste ultime.
  3. Sono vietati altresì i finanziamenti o contributi sotto qualsiasi forma, diretta o indiretta, da parte di società non comprese tra quelle previste nel comma precedente in favore dei soggetti di cui al comma 1 salvo che tali contributi non siano deliberati dall'organo sociale competente e regolarmente iscritti in bilancio e sempre che non siano comunque vietati dalla legge. I soggetti di cui al comma l non posso essere destinatari di finanziamenti o contributi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, direttamente o indirettamente, da parte di organi della pubblica amministrazione, di enti pubblici, di società con partecipazione di capitale pubblico o di società controllate da queste ultime.
  4. Sono vietati altresì i finanziamenti o contributi sotto qualsiasi forma, diretta o indiretta, da parte di società non comprese tra quelle previste nel comma precedente in favore dei soggetti di cui al comma 1 Pag. 60salvo che tali contributi non siano deliberati dall'organo sociale competente e regolarmente iscritti in bilancio e sempre che non siano comunque vietati dalla legge.
  5. Chiunque corrisponde o riceve contributi in violazione dei divieti di cui ai commi 8 e 9, ovvero senza le formalità di cui al comma 9 è punito per ciò solo con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa fino al triplo delle somme versate in violazione della presente legge. La violazione dei divieti di cui ai commi 8 e 9 comporta, inoltre, la sospensione, per cinque anni, del relativo partito o movimento politico dall'elenco nazionale di cui al comma 2.
  6. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati l'istituzione e la tenuta dell'elenco di cui al comma 2, l'iscrizione nello stesso, le modalità di trasmissione della documentazione relativa alla sussistenza dei requisiti richiesti, nonché i relativi controlli.
4. 14. Stracquadanio, Bertolini.

  Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli effetti della presente legge e riferisce al Parlamento entro il 30 giugno di ogni anno.
  4. Qualora il totale dei contributi volontari di cui all'articolo 2 rilevato nell'anno precedente alla relazione di cui al comma 2 del presente articolo ecceda il prodotto dello 0,01 per cento del prodotto interno lordo pro capite dello stesso anno per il numero dei votanti alle ultime consultazioni elettorali per la Camera dei Deputati il credito d'imposta di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge è ridotto in proporzione a partire dall'esercizio successivo.
4. 15. Stracquadanio, Bertolini.

  Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Erogazioni liberali).

  1. Contribuzioni o erogazioni liberali ai partiti e movimenti politici, da parte degli iscritti o da persone fisiche non iscritte o da persone giuridiche, sono consentiti solo se registrati in apposita sezione del bilancio annuale dei medesimi partiti e movimenti politici.
  2. L'ammontare delle erogazioni liberali effettuate da non iscritti o da persone giuridiche non può superare il 10 per cento del totale delle entrate risultante dall'ultimo bilancio di esercizio.
4. 01. Volpi, Vanalli, Meroni, Bragantini, Pastore.

  Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni finanziarie).

  1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Per lo svolgimento dei compiti previsti all'articolo 3 il Ministro dell'interno utilizza le dotazioni umane, finanziarie e strumentali previste dalla legislazione vigente.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli effetti della presente legge e riferisce al Parlamento entro il 30 giugno di ogni anno.
  3. Qualora il totale dei contributi volontari di cui all'articolo 2 rilevato nell'anno precedente alla relazione di cui al comma 2 del presente articolo ecceda il prodotto dello 0,01 per cento del prodotto interno lordo pro capite dello stesso anno per il numero dei votanti alle ultime consultazioni elettorali per la Camera dei Deputati il credito d'imposta di cui all'articolo Pag. 612, comma 1, della presente legge è ridotto in proporzione a partire dall'esercizio successivo.
4. 02. Stracquadanio, Bertolini.

  Dopo l'articolo 4 aggiungere l'articolo 4-bis «agli enti pubblici e alle società controllate dallo Stato e da altri enti pubblici nonché agli amministratori dei medesimi enti e società è fatto divieto di effettuare erogazioni liberali ovvero dare contributi o altri benefici di qualsivoglia natura in favore di associazioni, fondazioni, enti o altri soggetti presieduti o diretti da membri del Senato, della Camera, del Parlamento europeo, di Assemblee regionali o di altre assemblee elettive o da componenti di organi dirigenti di partiti e movimenti politici. L'eventuale violazione di tale divieto costituisce danno erariale perseguibile dalla Corte dei conti.»
4. 03. Lanzillotta.

  Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente articolo 4-bis: «gli enti locali anche attraverso convenzioni con gli istituti scolastici e con altre istituzioni pubbliche e private mettono a disposizione dei partiti e dei movimenti politici di cui alla presente legge, locali per lo svolgimento di riunioni, assemblee, convegni o altre iniziative finalizzate allo svolgimento dell'attività politica. I partiti rimborsano, secondo tariffari definiti dalle amministrazioni locali, le spese di manutenzione e di funzionamento dei locali utilizzati per lo svolgimento di attività politiche per il tempo per il quale essi se ne avvalgono. Ove i fondi di cui all'articolo 1 comma 2 non siano interamente utilizzati per il rimborso delle spese sostenute nella campagne elettorali le somme residue possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di formazione degli eletti nelle Regioni, nel Parlamento nazionale e nel Parlamento europeo svolte da primarie istituzioni nazionali ed europee sulla base di convenzioni stipulate dalla Camera e dal Senato.
4. 04. Lanzillotta.

ART. 5.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Controllo e trasparenza dei bilanci).

  1. Ogni partito e movimento politico ha l'obbligo di sottoporre il proprio operato economico e il bilancio di esercizio al controllo di una società di revisione iscritta nell'albo speciale tenuto dalla CONSOB di cui all'articolo 161 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.
  2. La società di revisione esprime un giudizio sul bilancio di esercizio secondo quanto previsto dalla normativa in materia e a tal fine verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale, la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e la sua conformità alle norme che lo disciplinano.
  3. Sul sito internet del partito o movimento politico, entro il 15 giugno di ogni anno, e in un'apposita sezione del sito internet della Camera dei deputati sono pubblicati, anche in formato open data, il rendiconto di esercizio corredato della relazione sulla gestione e della nota integrativa, la relazione della società di revisione, il verbale di approvazione del rendiconto di esercizio.
5. 1. Vanalli, Bragantini, Meroni, Pastore, Volpi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Collegio di controllo della Corte dei conti sui bilanci dei partiti e movimenti politici che beneficiano di somme provenienti dal bilancio dello Stato).

  1. Nelle more di una riforma organica della disciplina della personalità giuridica Pag. 62dei partiti e movimenti politici, in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione, il collegio istituito presso la Corte dei conti ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, verifica, nel corso dell'esercizio, la regolare tenuta della contabilità sociale dei partiti e movimenti politici che beneficiano di somme provenienti dal bilancio dello Stato; la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze delle scritture contabili o degli accertamenti eseguiti e la loro conformità alle norme che li disciplinano. Il collegio esprime un giudizio sul bilancio di esercizio ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
  2. Il controllo di conformità alla legge del rendiconto, della relazione e della nota integrativa nonché dell'ottemperanza agli obblighi di legge ai sensi del comma 1 sono effettuali dal collegio di cui al medesimo comma 1. Per l'effettuazione di tali controlli, il collegio è coadiuvato da esperti in materia di revisione e dal personale ausiliario necessario, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
  3. Nell'ambito del controllo, il collegio di cui al comma 1 invita i partiti e movimenti politici a sanare eventuali irregolarità o inottemperanze. Entro il 30 giugno di ogni anno il collegio comunica l'esito del controllo ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Ove, all'esito del controllo, permangano irregolarità, i Presidenti delle Camere applicano, su proposta della Corte dei conti una sanzione amministrativa pecuniaria mediante una decurtazione dei rimborsi delle spese elettorali proporzionata alla gravità delle irregolarità riscontrate, fino a concorrenza dell'importo dei rimborsi dovuti per l'anno in corso. I rapporti del collegio, compresi quelli integrativi, sono pubblicati nel sito internet della Corte dei conti.
5. 2. Giachetti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Istituzione e compiti dalla sezione di controllo della Corte dei conti).

  1. È istituita la sezione di controllo della Corte dei conti sulle associazioni private dotate di personalità giuridica che godono di finanziamenti pubblici, di seguito denominata «sezione».
  2. La sezione provvede al controllo:
   a) dei bilanci annuali dei partiti e movimenti politici che godono di finanziamenti, di rimborsi, di agevolazioni, di esenzioni o di qualsiasi altro tipo di provvidenza pubblica previsti dalla legislazione vigente;
   b) dei rendiconti relativi alle spese elettorali.

  3. Ai fini di cui al comma 2, la sezione provvede a redigere i modelli di bilancio annuale e di rendiconto delle spese elettorali.
5. 3. Cambursano.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  «1. Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella gestione contabile e finanziaria, i partiti e i movimenti politici che godono di finanziamenti, contributi, agevolazioni, esenzioni o qualsiasi altro tipo di provvidenza pubblica sono soggetti ai controlli previsti dal presente articolo».
5. 4. Maurizio Turco.

  Al comma 1, sopprimere le parole: e i movimenti.
5. 5. Iapicca.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. I bilanci dei partiti politici sono sottoposti a controlli annuali da parte della Corte dei Conti. In caso di accertate Pag. 63violazioni delle disposizioni sulla trasparenza l'intero importo del bilancio è confiscato dallo Stato».
5. 6. Razzi.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  «2. Ogni cittadino può prendere visione degli statuti e dei rendiconti annuali ed elettorali dei partiti e dei singoli candidati. Può anche denunciare alla magistratura eventuali violazioni di legge.»
5. 7. Maurizio Turco.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  «2. Ogni iscritto può prendere visione degli statuti e dei rendiconti annuali ed elettorali del partito e dei singoli candidati.»
5. 8. Maurizio Turco.

  Al comma 2, sopprimere le parole: e i movimenti.
5. 9. Iapicca.

  Al comma 2, sopprimere le parole: rinnovabile per un massimo di ulteriori tre esercizi consecutivi.
5. 10. Rubinato, Fogliardi, Benamati.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. I rappresentanti legali, i responsabili amministrativi o i componenti degli organi di controllo o di revisione previsti negli statuti dei partiti o movimenti politici, che omettono di riportare nel bilancio le voci obbligatorie dello stesso, ovvero espongono fraudolentemente fatti non corrispondenti al vero, soggiacciono alla pena prevista dall'articolo 2621 del codice civile. Alla condanna consegue l'interdizione temporanea dai pubblici uffici.
5. 11. Maurizio Turco.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  «2-bis. I rappresentanti legali statutariamente abilitati dei partiti e dei movimenti politici dovranno presentare il bilancio annuale compresi, per provincia, le entrate e le uscite delle sezioni locali, distinguendo per queste ultime i finanziamenti concessi dall'amministrazione centrale del partito da quelli ottenuti localmente.»
5. 12. Maurizio Turco.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  «2-bis. Nel rendiconto saranno tenuti distinti i contributi ordinari dai contributi straordinari dovuti dagli associati; nonché i cespiti di beni mobili e immobili appartenenti al partito o a società ed enti dei quali il partito abbia partecipazione.
  Ogni altra entrata deve essere indicata con il nome e l'indirizzo di chi versa e per conto di chi versa e del motivo del versamento.
  È vietato ai partiti accettare contributi di ministeri, enti e gestioni statali; di enti locali territoriali, enti o banche di diritto pubblico o di interesse nazionale; di cooperative, federazioni di cooperative, consorzi, enti consortili e relative federazioni, e di ogni altra gestione autonoma, statale e non statale, che per legge è sottoposta alla vigilanza e al controllo ministeriale. È vietato, inoltre, accettare offerte e finanziamenti da confederazioni di lavoratori e di datori di lavoro e da qualsiasi impresa o società che, come tale, è tassata in base a bilancio. Il divieto previsto nei due commi precedenti si applica anche ai contributi, sussidi, finanziamenti di qualsiasi ente, organizzazione e impresa stranieri.
  Sono vietati altresì i finanziamenti o i contributi sotto qualsiasi forma, diretta o indiretta, da parte di singoli, imprese ed enti privati che abbiano nel precedente triennio beneficiato di contributi pubblici la cui erogazione non abbia carattere di automaticità, o siano legati con pubbliche amministrazioni da rapporti di appalto, di forniture, servizi o concessioni.»
5. 13. Maurizio Turco.

Pag. 64

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  «2-quater. L'amministrazione del partito deve tenere speciale contabilità delle spese elettorali politiche e amministrative dal giorno dell'apertura del periodo elettorale fino a un mese dopo la proclamazione degli eletti.
  Il rendiconto delle entrate e delle spese a scopo elettorale, con l'indicazione dei residui attivi e passivi da regolare, sarà presentato non oltre 45 giorni dopo la proclamazione degli eletti. È fatto divieto ai partiti di assegnare, sui fondi propri, concorsi personali alle spese che ciascun candidato intende fare a proprio vantaggio.
  Le azioni appartenenti al partito debbono essere sempre nominative, siano anche titoli di Stato o titoli emessi all'estero.
  Anche i beni immobili appartenenti al partito debbono essere ad esso intestati.
5. 14. Maurizio Turco.

  Sopprimere i commi da 3 a 6.
5. 15. Favia, Donadi.

  Sostituire i commi da 3 a 7 con i seguenti:
  «3. I segretari e i responsabili amministrativi dei movimenti e dei partiti politici che hanno usufruito dei contributi e dei rimborsi di cui alla presente legge pubblicano, entro il 31 marzo di ogni anno, almeno in due quotidiani a diffusione nazionale, nonché nel sito internet del movimento o partito politico, nel sito internet della Camera dei Deputati e del Ministero dell'interno, anche in formato open data, il bilancio finanziario consuntivo del movimento o del partito, approvato dall'organo competente e redatto secondo un modello approvato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, corredato della relazione sulla gestione e della nota integrativa, della relazione della società di revisione, dei bilanci relativi alle imprese collegate, nonché del verbale di approvazione del rendiconto di esercizio.
  4. Nella relazione allegata al bilancio, di cui al comma 3, sono illustrati analiticamente l'andamento della gestione economica, il patrimonio del movimento o del partito politico, la pianta organica e il numero effettivo dei dipendenti in servizio, nonché l'ammontare del rimborso delle spese assegnato alla dirigenza politica.
  5. Il rappresentante legale o il tesoriere del movimento o del partito politico deve conservare ordinatamente, in originale o in copia, per almeno cinque anni, la documentazione che ha natura o comunque rilevanza amministrativa e contabile.
  6. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui alla presente legge o di irregolare redazione del rendiconto, il Presidente della Camera dei deputati ne dà comunicazione al Ministro dell'economia e delle finanze che, fino alla regolarizzazione, sospende dalla ripartizione dei contributi e dei rimborsi i movimenti e i partiti politici inadempienti.
  7. Il bilancio consuntivo e il bilancio consolidato patrimoniale dei movimenti e dei partiti politici, redatti secondo il modello di cui al comma 3, sono sottoposti altresì al controllo del collegio istituito presso la Corte dei conti ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, che accerta l'eventuale violazione degli obblighi previsti dalla legge da parte dei rappresentanti legali o dei tesorieri dei movimenti e dei partiti.
  8. In caso di inottemperanza agli obblighi di legge in materia di contributi e di rimborsi pubblici o di irregolare redazione del bilancio, fatte salve le eventuali sanzioni penali e la sospensione di cui al comma 6, la Corte dei Conti applica una sanzione pecuniaria commisurata alla gravità delle violazioni o delle irregolarità riscontrate, fine a concorrenza dell'importo annuale dei contributi e dei rimborsi».
5. 16. Rubinato, Fogliardi, Benamati.

Pag. 65

  Sostituire i commi 3, 4 e 5 con i seguenti:
  3. I bilanci preventivi e consuntivi e i rendiconti delle spese elettorali dei partiti politici sono sottoposti al controllo della Corte dei conti. I bilanci di previsione e consuntivi dei partiti politici e i rendiconti delle spese elettorali devono essere depositati presso la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica e pubblicati in forma analitica nei siti istituzionali delle Camere, su istanza del legale rappresentante del partito ed entro il termine di trenta giorni dall'esito positivo del controllo della Corte dei conti.
  4. L'esito negativo del controllo, la mancata presentazione dell'istanza di pubblicazione dei bilanci annuali di previsione e consuntivi e dei rendiconti relativi alle spese elettorali o irregolarità nella composizione e nell'esercizio del bilancio comporta, secondo il principio di proporzionalità la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nella decurtazione dei rimborsi delle spese elettorali complessivamente attribuiti per l'anno in corso di un importo da uno a tre volte la misura delle irregolarità riscontrate, e comunque non superiore al limite di due terzi dei rimborsi medesimi. In caso di riscontro di irregolarità non quantificabili, la Commissione applica la sanzione amministrativa da un terzo a due terzi di tali rimborsi.
  5. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono approvati gli schemi di statuto, di bilancio annuale di previsione e consuntivo e di rendiconto delle spese elettorali che i partiti politici possono utilizzare ai fini delle procedure previste dalla presente legge. Con il medesimo decreto è approvato il regolamento di attuazione delle procedure di omologazione degli statuti da parte dell'Ufficio centrale nazionale presso la Corte di cassazione e di controllo dei bilanci annuali preventivi e consuntivi e dei rendiconti delle spese elettorali dei partiti politici da parte della Corte dei conti.

  Conseguentemente sopprimere il comma 8.
5. 17. Mantini, Libè, Tassone.

  Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:
  3. La Corte dei Conti effettua il controllo del rendiconto, della relazione e della nota integrativa dei bilanci che i singoli partiti e movimenti politici sono tenuti, unitamente al giudizio della società di revisione di cui al comma 4, a depositare alla stessa entro trenta giorni dalla loro approvazione e comunque non oltre il 31 maggio di ogni anno. La Corte dei Conti può procedere a verifiche del contenuto del bilancio con riferimento alla conformità delle spese effettivamente sostenute ed alla regolarità della documentazione prodotta a prova delle spese stesse.
  4. Entro il 31 luglio di ogni anno la Corte dei Conti trasmette una relazione contenente l'esito del controllo ai Presidenti della Camera e del Senato. Qualora dalla relazione emergano irregolarità, la Corte dei Conti dispone la sospensione, da uno a cinque anni, del relativo partito o movimento politico dall'elenco nazionale di cui al comma 2. Al partito o movimento politico oggetto della sospensione non cessano di applicarsi i controlli di cui ai commi seguenti.
5. 18. Stracquadanio, Bertolini.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Il controllo di conformità alla legge del rendiconto, della relazione e della nota integrativa nonché dell'ottemperanza agli obblighi di legge sono effettuati dal collegio istituito presso la Corte dei conti ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, integrato da due componenti aggiuntivi. Per l'effettuazione di tali controlli, il collegio è coadiuvato da addetti alla revisione e dal personale ausiliario necessario.

  Conseguentemente, ove ricorrano, con riferimento all'organo di controllo di cui al comma 3 dell'articolo 5, sostituire le parole la Commissione con le seguenti: il collegio.

Pag. 66

  Conseguentemente al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini del controllo, il Collegio può procedere a verifiche del contenuto del bilancio con riferimento alla conformità delle spese effettivamente sostenute alla documentazione prodotta a prova delle spese stesse.
5. 19. Vassallo.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. È istituita presso la Corte dei Conti una «sezione del controllo sulle associazioni»;
  La sezione provvede:
   al controllo dei bilanci annuali dei soggetti che godono di finanziamenti, contributi, agevolazioni, esenzioni o qualsiasi altro tipo di provvidenza pubblica;
   al controllo dei rendiconti relativi alle spese elettorali;
   a predisporre i modelli di bilancio annuale e di rendicontazione delle spese elettorali.
5. 20. Maurizio Turco.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. La Corte dei conti assicura la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici.
5. 21. Misiti.

  Al comma 3, sopprimere le parole: e dei movimenti.
5. 22. Iapicca.

  Al comma 3 sostituire da: La Commissione è composta... fino alla fine del comma con il seguente periodo: la Commissione è composta da cinque magistrati della Corte dei conti estratti a sorte tra quelli con qualifica di presidente di sezione e da un presidente designato dal Presidente della Corte dei conti.
5. 50. Lanzillotta.

  Sopprimere il comma 4.
5. 23. Misiti.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. La «sezione del controllo sulle associazioni» della Corte dei Conti effettua il controllo di regolarità e di conformità alla legge del bilancio annuale e del rendiconto delle spese elettorali secondo le disposizioni previste per il controllo sulla gestione finanziaria degli enti sovvenzionati.
   a) Il Bilancio annuale va trasmesso entro e non oltre il 30 giugno di ciascun anno dal rappresentante legale statutariamente abilitato del partito o movimento politico.
  Nello svolgimento della propria attività la Commissione invita, entro il 15 gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione del Bilancio, i partiti e i movimenti politici interessati, a sanare, entro e non oltre il 28 febbraio seguente, eventuali inottemperanze o irregolarità. Entro e non oltre il 30 aprile dello stesso anno la Commissione approva una relazione in cui dichiara quali partiti e movimenti politici non abbiano ottemperato all'obbligo di presentare il bilancio annuale e i relativi allegati e, con riferimento agli altri partiti e movimenti politici, esprime il giudizio di regolarità e di conformità a legge, di cui al primo periodo del presente comma. La relazione è trasmessa ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, che ne curano la pubblicazione sui rispettivi siti Internet.
   b) Il rendiconto delle spese elettorali va trasmesso entro e non oltre 45 giorni dalla proclamazione degli eletti dal rappresentante legale statutariamente abilitato Pag. 67del partito o movimento politico o, se del caso, dall'eletto nel collegio uninominale.
  Nello svolgimento della propria attività la Commissione invita, entro 120 giorni dal giorno successivo a quello di presentazione del rendiconto, i partiti e i movimenti politici interessati, a sanare, entro e non oltre 30 giorni, eventuali inottemperanze o irregolarità. Entro e non oltre 180 giorni dal deposito dei rendiconti, la Sezione approva una relazione in cui dichiara quali partiti e movimenti politici non abbiano ottemperato all'obbligo di presentare il rendiconto delle spese elettorali e i relativi allegati e, con riferimento agli altri partiti e movimenti politici, esprime il giudizio di regolarità e di conformità a legge, di cui al primo periodo del presente comma. La relazione è trasmessa ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, che ne curano la pubblicazione sui rispettivi siti Internet.
5. 24. Maurizio Turco.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
   «4. La «sezione del controllo sulle associazioni» della Corte dei Conti.
   a) in caso di omesso deposito del rendiconto delle spese elettorali oltre alla mancata corresponsione del rimborso elettorale applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nella corresponsione di un importo da 3 a 6 euro per ogni voto ottenuto dal partito o movimento politico inadempiente.
   b) in caso di omesso deposito del bilancio annuale da parte di un partito o movimento politico che ha percepito un rimborso elettorale e la cui legislatura è ancora in corso applica la sanzione di cui alla lettera precedente. In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata.
   c) la violazione delle disposizioni riguardanti i finanziamenti e le spese – attinenti al bilancio annuale e al rendiconto delle spese elettorali – è punita con la multa fissa di euro 100.000 oltre l'aggiunta da tre a dieci volte la somma riscossa o pagata illecitamente.
  In tutti i casi previsti sono responsabili della violazione di legge tanto chi versa quanto chi riceve.
   d) nell'applicazione delle sanzioni, la sezione tiene conto della gravità delle irregolarità commesse e ne indica i motivi. La sanzione è notificata al partito interessato ed è comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.»
5. 25. Maurizio Turco.

  Al comma 4, secondo periodo sopprimere le parole: e dei movimenti,
5. 26. Iapicca.

  Al comma 4, quarto capoverso, sopprimere le parole: e i movimenti.
5. 27. Iapicca.

  Al comma 4, quinto capoverso, sopprimere le parole: e movimenti.
5. 28. Iapicca.

  Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: e movimenti.
5. 29. Iapicca.

  Al comma 5 sostituire la parola: Commissione con le seguenti: Corte dei conti.
5. 30. Misiti.

Pag. 68

  Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole: e ai movimenti.
5. 31. Iapicca.

  Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: giudicato irregolare sono inserite le parole: ovvero abbiano effettuato spese per finalità palesemente difformi da quelle di cui all'articolo 1, comma 1.
5. 32. Vassallo.

  Al comma 5, sesto periodo, sopprimere le parole: e movimenti.
5. 33. Iapicca.

  Al comma 5, alla fine aggiungere in tali casi il tesoriere del partito non è autorizzato a firmare i bilanci dei successivi esercizi e decade dall'incarico.
5. 51. Lanzillotta.

  Al comma 8, sopprimere le parole: e i movimenti.
5. 34. Iapicca.

  Al comma 8, sostituire le parole: alla Commissione di cui al comma 3 con le seguenti: al collegio istituito presso la Corte dei conti ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515,.
5. 35. Rubinato, Fogliardi, Benamati.

  Al comma 8 sostituire la parola: Commissione con le seguenti: Corte dei conti.
5. 36. Misiti.

  Sostituire il comma 9 con il seguente:
  9. I partiti e i movimenti politici di cui al comma 1 devono depositare le somme derivanti dalla disponibilità di risorse pubbliche presso un conto di deposito infruttifero acceso presso la Banca d'Italia. È fatto divieto di investire le suddette somme in qualsiasi strumento finanziario, compresi i titoli emessi dallo Stato italiano.
5. 37. Stracquadanio, Bertolini.

  Al comma 9, sopprimere le parole: e ai movimenti.
5. 38. Iapicca.

  Al comma 9 sopprimere le parole: derivante dalla disponibilità di risorse pubbliche.
5. 39. Vassallo.

  Al comma 9, sopprimere le parole: diversi dai titoli emessi dallo Stato italiano.
5. 40. Maurizio Turco.

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
  9-bis. I movimenti e partiti politici non possono essere destinatari di finanziamenti o contributi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, direttamente o indirettamente, da parte di organi della pubblica amministrazione, di enti pubblici, di società con partecipazione di capitale pubblico o di società controllate da queste ultime.
  9-ter. Sono vietati i finanziamenti o contributi sotto qualsiasi forma, diretta o indiretta, da parte di società non comprese tra quelle previste nel comma 9-bis in favore di movimenti o partiti politici, salvo che tali finanziamenti o contributi, in misura non superiore allo 0,01 per cento dei ricavi esposti nell'ultimo bilancio di esercizio, non siano deliberati dall'organo sociale competente e regolarmente iscritti in bilancio e sempre che non siano comunque vietati dalla legge.
  9-quater. Chiunque corrisponde o riceve finanziamenti o contributi in violazione dei divieti di cui ai commi 9-bis e Pag. 699-ter, ovvero senza le formalità di cui al comma 9-ter è punito per ciò solo con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa fino al triplo delle somme versate in violazione della presente legge.
5. 41. Graziano.

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
  10. I contributi e i rimborsi erogati a carico dello Stato ai sensi della presente legge possono essere utilizzati dai soggetti beneficiari esclusivamente per finanziare le spese elettorali e l'iniziativa politica, nonché i beni e i mezzi strumentali che sono strettamente funzionali alla medesima attività elettorale e politica, ivi incluso il personale dipendente, effettuando altresì un'adeguata ripartizione dei contributi e dei rimborsi tra gli organi centrali dei movimenti e dei partiti politici e le loro articolazioni territoriali.
  11. È fatto divieto di utilizzare i contributi e i rimborsi di cui alla presente legge a copertura di indennità o di retribuzioni a carattere continuativo o periodico in favore di coloro che ricoprono cariche di direzione politica o amministrativa a livello nazionale, regionale, provinciale o comunale dei movimenti e dei partiti politici, nonché delle fondazioni politiche, fatto salvo il rimborso delle spese.
  12. È altresì fatto divieto di utilizzare le eventuali eccedenze dell'importo complessivo dei contributi e dei rimborsi ricevuti, ove superiori alle esigenze di spesa per le attività di cui al comma 1, per effettuare investimenti immobiliari o mobiliari, incluse partecipazioni a società, non funzionali all'attività elettorale e politica. Le eventuali eccedenze sono destinate a scopi sociali.
5. 42. Rubinato, Fogliardi, Benamati.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. È fatto divieto ai partiti e ai movimenti politici di cui al comma 1 di prendere in locazione o acquistare, a titolo oneroso, immobili di persone fisiche che siano state elette nel Parlamento europeo, nazionale o nei Consigli regionali nei medesimi partiti o movimenti politici. Il medesimo divieto si intende anche riferito agli immobili posseduti da società possedute o partecipate dagli stessi soggetti di cui al periodo precedente.
5. 43. Mantini, Libè, Tassone.

  Al comma 11, sopprimere le parole: e movimenti.
5. 44. Iapicca.

  Al comma 11, secondo periodo, sostituire le parole: relativi agli esercizi finanziari 2011 e 2012 sono sostituite con le seguenti: redatti a decorrere dall'anno 2008.
5. 45. Favia, Donadi.

  Al comma 11, sostituire le parole: relativi agli esercizi finanziari 2011 e 2012 con le parole: relativi agli esercizi finanziari dal 2008 al 2012.
5. 46. Maurizio Turco.

  Al comma 11, sostituire le parole: dalla Commissione di cui al comma 3 con le seguenti: dal collegio istituito presso la Corte dei conti ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515,.
5. 47. Rubinato, Fogliardi, Benamati.

  Al comma 11, sostituire la parola: Commissione con le seguenti: Corte dei conti.
5. 48. Misiti.

  Al comma 11, secondo periodo, sostituire le parole: ai sensi dell'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, e successive modificazioni, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore della presente legge con Pag. 70le seguenti: ai sensi delle disposizioni contenute nel presente articolo.
5. 49. Vassallo.

ART. 6.

  Sopprimerlo.
6. 1. Cambursano.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:
  1. All'articolo 4, terzo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni, la parola: «cinquantamila» è sostituita dalla seguente: «mille».
6. 2. Maurizio Turco.

  Al comma 1, sostituire la parola: cinquemila con la seguente: diecimila.
6. 3. Santelli.

  Al comma 1, sostituire la parola: cinquemila con la seguente: duemila.
6. 4. Favia, Donadi.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere i seguenti:

Art. 6-bis.
(Rendiconto dei partiti e movimenti politici e delle fondazioni).

  1. Il legale rappresentante o il tesoriere cui per statuto è affidata autonomamente la gestione delle attività patrimoniali del partito o movimento politico o della fondazione che ha usufruito dei contributi per le spese elettorali o che ha partecipato alla ripartizione delle risorse di cui all'articolo 3 deve redigere il rendiconto di esercizio secondo il modello predisposto dalla sezione della Corte dei conti.
  2. Il rendiconto deve essere corredato da una relazione del legale rappresentante o del tesoriere di cui al comma 1 sulla situazione economico-patrimoniale del partito o movimento politico o della fondazione e sull'andamento della gestione nel suo complesso. La relazione deve essere redatta secondo il modello predisposto dalla sezione della Corte dei conti.
  3. Il rendiconto deve essere, altresì, corredato da una nota integrativa secondo il modello predisposto dalla sezione della Corte dei conti.
  4. Al rendiconto devono, inoltre, essere allegati i bilanci relativi alle imprese partecipate, nonché, relativamente alle società editrici di giornali o di periodici, ogni altra documentazione eventualmente prescritta dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Non sono consentite partecipazioni per tramite di società fiduciarie o per interposta persona.
  5. Il rappresentante legale o il tesoriere di cui al comma 1 deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari e deve, altresì, conservare ordinatamente, in originale o in copia, per almeno cinque anni, tutta la documentazione che ha natura o comunque rilevanza amministrativa e contabile.
  6. I libri contabili tenuti dai partiti e movimenti politici e dalle fondazioni, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio da un notaio o dal segretario comunale del comune in cui ha la propria sede legale il partito o movimento politico o la fondazione, che deve dichiarare nell'ultima pagina del libro il numero dei fogli che lo compongono.
  7. Il libro giornale deve indicare giorno per giorno le operazioni compiute.
  8. L'inventario deve essere redatto al 31 dicembre di ogni anno e deve contenere l'indicazione e la valutazione delle attività e delle passività. L'inventario si chiude con il rendiconto e deve essere sottoscritto dal rappresentante legale o del tesoriere entro tre mesi dalla presentazione del rendiconto agli organi competenti.
  9. Tutte le scritture devono essere tenute secondo le norme di un'ordinata contabilità, senza parti in bianco, interlinee e trasporti in margine. Non vi si possono fare abrasioni e, se è necessaria Pag. 71una cancellazione, questa deve essere eseguita in modo che le parole cancellate siano leggibili.
  10. Il rendiconto deve essere certificato da una società di revisione iscritta all'albo speciale tenuto dalla Commissione nazionale per le società e la borsa ai sensi dell'articolo 161 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.
  11. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1o gennaio 2013. Il primo rendiconto ai sensi del presente articolo deve essere presentato in riferimento all'esercizio 2012. Il legale rappresentante o il tesoriere è tenuto a pubblicare entro il 30 giugno di ogni anno, almeno su due quotidiani, entrambi a diffusione nazionale, il rendiconto corredato da una sintesi della relazione sulla gestione e della nota integrativa.
  12. Il rendiconto di esercizio, corredato della relazione sulla gestione della nota integrativa, sottoscritti dal legale rappresentante o dal tesoriere, dalla certificazione rilasciata dalla società di revisione, dalla relazione dei revisori dei conti da essi sottoscritta, nonché delle copie dei quotidiani ove è avvenuta la pubblicazione, è trasmesso dal legale rappresentante o dal tesoriere, entro il 31 luglio di ogni anno, al Presidente della Camera dei deputati.
  13. Il rendiconto di esercizio, la relazione sulla gestione, la nota integrativa, il verbale di approvazione da parte dell'organo competente per statuto e la certificazione rilasciata dalla società di revisione di cui al comma 10 sono comunque pubblicati, a cura dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati, in un supplemento speciale alla Gazzetta Ufficiale.
  14. Il Presidente della Camera dei deputati, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, comunica al Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base del controllo di conformità alla presente legge compiuto da un collegio di revisori, l'avvenuto riscontro della regolarità della redazione del rendiconto, della relazione e della nota integrativa. Il collegio di revisori è composto da cinque revisori ufficiali dei conti nominati dall'Ordine nazionale dei dottori commercialisti e dei revisori contabili.
  15. I partiti e movimenti politici e le fondazioni che partecipano alla ripartizione delle risorse di cui all'articolo 3 devono riservare una quota non inferiore al 40 per cento di tali risorse alle proprie strutture decentrate su base territoriale che prevedono nello statuto l'autonomia finanziaria.
  16. Alle strutture di cui al comma 15 che partecipano alla ripartizione delle risorse di cui all'articolo 3, si applicano le disposizioni del presente articolo sulla redazione del rendiconto. Il rendiconto è allegato al rendiconto nazionale del partito o movimento politico o della fondazione.

Art. 6-ter.
(Sanzioni).

  1. Nel caso in cui siano accertati finanziamenti illeciti, il legale rappresentante e il tesoriere del partito o movimento politico o della fondazione sono punibili con l'arresto fino a sei anni, la ripartizione delle risorse di cui all'articolo 3 è immediatamente revocata ed esse devono essere restituite in misura pari a tre volte di quanto ricevuto illecitamente.
  2. Ai soggetti di cui al comma 1 sono altresì applicate le seguenti pene accessorie:
   a) se membri eletti o nominati di istituzione a livello nazionale o locale, la decadenza immediata e la sospensione dai pubblici uffici per dieci anni;
   b) in tutti gli altri casi, la sospensione dai pubblici uffici per dieci anni.

  3. Nel caso di accertata o di ammessa appropriazione indebita di somme di pertinenza del partito o movimento politico o della fondazione, si applicano le pene previste dalla legislazione vigente e la non eleggibilità per le successive due legislature.
6. 01. Cambursano.

Pag. 72

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Anagrafe patrimoniale).

  1. Al fine di assicurare la trasparenza degli interessi personali dei titolari di cariche di governo, elettive e direttive in enti delle amministrazioni statali, regionali e locali e dei rappresentanti legali e dei tesorieri dei partiti o movimenti politici, sul sito internet dei partiti e movimenti politici aventi diritto ai contributi e alle agevolazioni di cui alla presente legge o su una apposita sezione dei siti internet ufficiali delle assemblee elettive, delle amministrazioni o enti presso i quali ricoprono incarichi o mandati elettorali, devono essere pubblicate le rispettive situazioni reddituali e patrimoniali.
  2. In particolare, sui siti internet di cui al comma 1 devono essere pubblicati i seguenti dati:
   a) La retribuzione, le indennità, i rimborsi e i gettoni di presenza percepiti a qualsiasi titolo dall'ente di appartenenza;
   b) La dichiarazione dei redditi e degli interessi finanziari relativi all'anno precedente l'assunzione dell'incarico e agli anni in cui l'eletto o l'incaricato ricopre l'incarico medesimo. Una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, le azioni di società, le quote di partecipazione a società, l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società;
   c) La dichiarazione dei finanziamenti, delle donazioni o di qualsiasi altra elargizione o atto di liberalità;
   d) La dichiarazione delle spese per lo svolgimento dell'incarico.
6. 02. Fontanelli.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Riduzione dei limiti massimi delle spese elettorali dei candidati e dei partiti politici nelle elezioni politiche e regionali).

  1. Alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 7, comma 1, le parole: «di euro 52.000», sono sostituite dalle seguenti: «di euro 26.000» e le parole: «della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,01», sono sostituite dalle seguenti: «della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,005»;
   b) all'articolo 10, comma 1 le parole: «di euro 1,00», sono sostituite dalle seguenti: «di euro 0,20».

  2. All'articolo 5 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, primo periodo, le parole: «pari ad euro 38.802,85 incrementato di un'ulteriore cifra pari al prodotto di euro 0,0061», sono sostituite dalle seguenti: «pari ad euro 19.401,42 incrementato di un'ulteriore cifra pari al prodotto di euro 0,003»;
   b) al comma 1, secondo periodo, le parole: «pari ad euro 38.802,85», sono sostituite dalle seguenti: «pari ad euro 19.401,42»;
   c) al comma 3, le parole: «di euro 1,00», sono sostituite dalle seguenti: «di euro 0,20».

  3. Le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 23 febbraio 1995, n. 43 così come modificate al comma 2 costituiscono principio fondamentale ai sensi dell'articolo 122, comma 1 della Costituzione.
6. 03. Amici, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Misiani, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

Pag. 73

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Introduzione di limiti massimi delle spese elettorali dei candidati e dei partiti politici alle elezioni comunali).

  1. Nei comuni con popolazione superiore a 15 mila ed inferiore a 100 mila abitanti le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 7.500 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,50 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.
  2. Nei comuni con popolazione superiore a 100 mila ed inferiore a 500 mila abitanti le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 50.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,50 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.
  3. Nei comuni con popolazione superiore a 500 mila abitanti le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 250.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,50 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.
  4. Nei comuni con popolazione superiore a 15 mila abitanti le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non possono superare la somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro 0,005 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.
  5. Nei medesimi comuni di cui al comma 4 le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista che partecipa all'elezione, escluse le spese sostenute dai singoli candidati alla carica di sindaco e di consigliere comunale, non possono superare la somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro 0,20 per il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali comunali.
  6. Alle elezioni nei comuni con popolazione superiore a 15 mila abitanti si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'articolo 7, commi 2, 3, 4, 6, 7 e 8, e degli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.
6. 04. Amici, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Misiani, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

ART. 7.

  Sopprimere il comma 1.
7. 1. Favia, Donadi.

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:
  1. Per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 26.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,005 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali nelle circoscrizioni elettorali di candidatura.
  1-bis. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista che partecipa all'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, escluse quelle sostenute dai singoli candidati di cui al comma 1, non possono superare la somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro 0,20 per il numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni nelle quali è presente con liste o candidati.
7. 2. Amici, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Misiani, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

Pag. 74

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito o movimento politico che partecipa alle elezioni non possono superare la somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro 1,00 per il numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per l'elezione stessa.
7. 3. Maurizio Turco.

  Al comma 1, sostituire le parole: euro 1,00 con le seguenti: euro 0,30.
7. 4. Stracquadanio, Bertolini.

  Alla rubrica sopprimere le parole: dei membri italiani al Parlamento europeo.
7. 5. Maurizio Turco.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente articolo:

Art. 7-bis.
(Requisiti per l'accesso alle provvidenze pubbliche disposte a vantaggio dei partiti politici).

  1. Possono accedere ai contributi pubblici e alle agevolazioni di cui alla presente legge e a qualsiasi ulteriore forma di provvidenza pubblica o agevolazione disposta a vantaggio dei partiti e movimenti politici, ivi compresi i contributi pubblici concessi alle imprese editrici di giornali quotidiani e periodici anche telematici o alle imprese radiofoniche che risultano essere organi di partito, previsti dalla legislazione vigente in materia, esclusivamente i partiti o movimenti politici che nelle più recenti consultazioni hanno ottenuto l'elezione, con il proprio simbolo, di almeno un rappresentante per il Parlamento europeo, per il Parlamento nazionale o per un Consiglio regionale e hanno acquisito la personalità giuridica di associazioni riconosciute, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, indicando nello statuto:
   a) la denominazione e il simbolo che utilizzano per la presentazione delle proprie candidature a cariche elettive, riportati, in allegato, anche in forma grafica;
   b) gli organi dirigenti, le loro competenze, le modalità della loro elezione e la durata degli incarichi, che sono conferiti a tempo determinato;
   c) le procedure richieste per l'approvazione degli atti che impegnano il partito;
   d) i diritti e i doveri degli iscritti e i relativi organi di garanzia;
   e) i criteri con i quali è assicurata la presenza delle minoranze negli organi collegiali non esecutivi;
   f) le procedure relative ai casi di scioglimento, chiusura, sospensione e commissariamento delle articolazioni territoriali del partito;
   g) le misure disciplinari che possono essere adottate nei confronti degli iscritti, gli organi competenti ad assumerle e le procedure di ricorso previste, assicurando il diritto alla difesa e il rispetto del principio del contraddittorio;
   h) i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie disponibili tra la struttura nazionale e le articolazioni territoriali del partito;
   i) le modalità di selezione delle candidature per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, per il Parlamento nazionale, per i consigli regionali e comunali nonché per le cariche di sindaco e di presidente della regione;
   j) le procedure per modificare lo statuto, il simbolo e la denominazione del partito;
   k) l'attribuzione della rappresentanza legale del partito a un tesoriere in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità previsti per gli esponenti aziendali delle banche;Pag. 75
   l) la nomina di un comitato di tesoreria composto da soggetti in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per gli esponenti aziendali delle banche con il compito di coadiuvare il tesoriere nello svolgimento delle sue funzioni di indirizzo e di verifica rispetto alla gestione contabile, alle fonti di finanziamento e all'allocazione delle risorse finanziarie;
   m) la nomina di un collegio sindacale composto da revisori dei conti in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità richiesti per i sindaci delle banche;
   n) l'attribuzione del compito di certificare il rendiconto di esercizio a una società di revisione iscritta all'albo speciale tenuto dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) ai sensi dell'articolo 161 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.
7. 01. Vassallo.

ART. 8.

  Al comma 1, sopprimere le parole: e movimenti.
8. 1. Iapicca.

  Al comma 1, aggiungere, in fine il seguente periodo: Il Governo è tenuto a recepire i rilievi contenuti a partire dal 1994, nei referti formulati dal collegio di controllo sulle spese elettorali costituito presso la Corte dei conti ai sensi dell'articolo 12 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sui consuntivi presentati dai rappresentanti di partiti e movimenti politici, liste e gruppi di candidati.
8. 2. Maurizio Turco.

  Sopprimere il comma 2.
8. 3. Favia, Donadi.

  Al comma 2, sopprimere le parole: movimenti e.
8. 4. Iapicca.

  Sostituirlo con il seguente:
  Norme in materia di finanziamento pubblico in favore dei partiti e movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento pubblico dei partiti e movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali.
Tit. 1. Maurizio Turco.

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ALLEGATO 2

Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali. (C. 4826 Iannaccone, C. 4953 Razzi, C. 4954 Donadi, C. 4985 Pionati, C. 5032 Palagiano, C. 5063 Cambursano, C. 5098 Briguglio, C. 5114 Baccini, C. 5123 Angelino Alfano, C. 5127 Giachetti, C. 5134 Graziano, C. 5136 Moffa, C. 5138 Antonione, C. 5142 Casini, C. 5144 Rubinato, C. 5147 Dozzo e C. 5176 Bersani).

EMENDAMENTI DEI RELATORI E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

ART. 1.

  Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

  Conseguentemente, al medesimo articolo 1:
   al comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
    d) l'articolo 1, commi 1-bis e 5-bis, della legge 3 giugno 1999, n. 157.
   dopo il comma 4, aggiungere il seguente: 4-bis. All'articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157, le parole: «commi 1 e 1-bis» sono sostituite con le parole: «comma 1»;.
1. 100. I Relatori.

(Approvato)

Subemendamento all'emendamento Cambursano 1. 101.

  Al comma 5, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: sono azzerate.
0. 1. 100. 1. Cambursano

  Sostituire la parola: 50 per cento con le seguenti: 70%.
0. 1. 100. 2. Favia.

  Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: 33 per cento con le seguenti: 50 per cento.
1. 101. I Relatori.

(Approvato)

ART. 2.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Nei limiti indicati dalle disposizioni del presente articolo con le seguenti: Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, secondo periodo,.
2. 100. I Relatori.

(Approvato)

Subemendamento all'emendamento 2. 101.

  Al comma 2 dopo le parole: almeno un candidato eletto aggiungere le parole: sotto il proprio simbolo.
0. 2. 101. 5. Vassallo.

(Approvato)

Pag. 77

  All'emendamento 2. 101, comma 2, primo periodo, dopo le parole: o dei Consigli regionali aggiungere le seguenti: e dei Consigli delle Province autonome di Trento e Bolzano.
0. 2. 101. 1. Zeller.

(Approvato)

  All'emendamento 2. 101, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: nel limite dei tre settimi dei rimborsi elettorali complessivamente attribuiti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, primo periodo, della presente legge con le parole: nel limite dei tre settimi dei rimborsi elettorali complessivamente attribuiti allo stesso ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 3 giugno 1999, n. 157, come sostituito dall'articolo 1, comma 2, della presente legge.
0. 2. 101. 4. Zeller.

(Approvato)

  All'emendamento 2. 101, comma 3, sostituire la parola: contributo con le seguenti: finanziamento pubblico.
0. 2. 101. 3. Maurizio Turco.

  All'emendamento 2. 101, infine, aggiungere i seguenti commi:

  Sostituirlo con il seguente:
(Disposizioni volte ad assicurare il diritto del cittadino a conoscere per deliberare).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, un decreto legislativo nel quale:
   a) al fine di dare più ampie garanzie al diritto di informazione del cittadino, assicura ai partiti e movimenti politici e ai comitati promotori di richieste di referendum e di proposte di legge di iniziativa popolare di cui agli articoli 71, 75, 123, 132 e 138 della Costituzione l'utilizzazione del servizio pubblico radiotelevisivo stabilendone criteri, tempi e modalità;
   b) in occasione delle elezioni per il rinnovo delle due Camere, dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, dei consigli regionali, di quelli provinciali e comunali, nonché in occasione dei referendum previsti dagli articoli 75, 123, 132 e 138 della Costituzione, assicura ai partiti e movimenti politici e ai comitati promotori di richieste di referendum l'utilizzazione del servizio pubblico radiotelevisivo per tutta la durata del periodo di propaganda stabilendone criteri, tempi e modalità.

  2. Disposizioni fiscali e agevolazioni concernenti l'attività di partiti e movimenti politici:
   a) all'articolo 13-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, concernente esenzioni dalle tasse sulle concessioni governative, il comma 1-bis è sostituito dal seguente: «1-bis. Sono altresì esenti dalle tasse sulle concessioni governative gli atti costitutivi, gli statuti ed ogni altro atto necessario per l'adempimento di obblighi dei partiti politici costituiti ai sensi della legislazione vigente in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione, derivanti da disposizioni legislative o regolamentari»;
   b) nella tabella di cui all'allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, concernente atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, il numero 27-ter è sostituito dal seguente: «27-ter. Atti costitutivi, statuti ed ogni altro atto necessario per l'adempimento di obblighi dei partiti politici costituiti ai sensi della legislazione Pag. 78vigente in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione, derivanti da disposizioni legislative o regolamentari»;
   c) alla tabella allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, concernente atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione, all'articolo 11-quater, comma 1, le parole: «movimenti o partiti politici» sono sostituite dalle seguenti: «partiti politici costituiti ai sensi della legislazione vigente in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione»;
   d) all'articolo 3 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, il 346, e successive modificazioni, il comma 4-bis è sostituito dal seguente: «4-bis. Non sono soggetti all'imposta i trasferimenti a favore di partiti politici costituiti ai sensi della legislazione vigente in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione»;
   e) alle occupazioni temporanee di suolo pubblico, di durata temporanea non superiore a trenta giorni, effettuate da soggetti di cui all'articolo 1 della presente legge per lo svolgimento della loro attività, si applicano le agevolazioni previste nei regolamenti comunali sulle entrate, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
   f) i consigli comunali e provinciali, in base alle norme previste dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, devono prevedere nei loro regolamenti le forme per l'utilizzazione non onerosa di strutture comunali e provinciali idonee ad ospitare manifestazioni e iniziative dei partiti e movimenti politici. I regolamenti comunali e provinciali dettano altresì le disposizioni generali per garantire ai medesimi soggetti le forme di accesso alle strutture di cui al presente comma nel rispetto dei princìpi di trasparenza, di pluralismo e di uguaglianza. Gli oneri per l'utilizzazione di tali strutture sono posti a carico dei bilanci dei rispettivi enti locali;
   g) i partiti o movimenti politici possono inviare con uno sconto dell'80 per cento e l'esenzione dell'Iva, materiale di informazione e propaganda in ragione di una copia per ogni iscritto alle liste elettorali della Camera dei Deputati per anno solare.
0. 2. 101. 2. Maurizio Turco.

  Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:
  2. Ciascun partito e movimento politico che abbia conseguito almeno un candidato eletto alle elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo o dei Consigli regionali ha diritto al contributo di cui al comma 1, primo periodo, del presente articolo, nel limite dei tre settimi dei rimborsi elettorali complessivamente attribuiti per ciascun anno ai sensi dell'articolo 1, comma 1, primo periodo, della presente legge. Sono versate all'entrata del bilancio dello Stato le quote dei contributi non attribuite ai sensi del presente articolo.
  3. La richiesta del contributo di cui al presente articolo si intende formulata unitamente alla richiesta presentata dai partiti e movimenti politici ai sensi dell'articolo 1, comma 2, terzo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, ed è soggetta al medesimo termine di decadenza.
2. 101. I Relatori.

(Approvato)

  Aggiungere, in fine, il seguente capoverso: Lo statuto deve essere conformato a principi democratici nella vita interna, con particolare riguardo per la scelta dei candidati, il rispetto delle minoranze, i diritti degli iscritti.
0. 2. 100. 1. Libè, Mantini.

Pag. 79

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Statuti dei partiti e movimenti politici).

  1. I partiti e movimenti politici che intendano concorrere alla ripartizione dei rimborsi e dei contributi di cui alla presente legge sono tenuti a dotarsi di un atto costitutivo e di uno statuto, che sono trasmessi al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati. L'atto costitutivo e lo statuto sono redatti nella forma dell'atto pubblico e indicano in ogni caso l'organo competente ad approvare il rendiconto di esercizio e l'organo responsabile per la gestione economico-finanziaria.
2. 0100. I Relatori.

(Approvato)

ART. 4.

  Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire le parole: fino a 10.000 euro con le seguenti: compresi fra 50 e 10.000 euro.
4. 100. I Relatori.

(Approvato)

  Al comma 1 sostituire le parole: ai controlli previsti con le seguenti: alle disposizioni previste.
5. 100. I Relatori.

(Approvato)

  Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: di rimborso delle spese elettorali aggiungere le seguenti: e del contributo di cui all'articolo 2 della presente legge.

  Conseguentemente, al medesimo articolo 5, comma 5:
   al secondo periodo dopo le parole «dei rimborsi delle spese elettorali» aggiungere le seguenti «e del contributo di cui all'articolo 2 della presente legge»;
   al secondo periodo, sostituire le parole: «dei rimborsi medesimi» con le seguenti «delle somme medesime»;
   al quinto periodo, dopo le parole: «dei rimborsi delle spese elettorali» aggiungere le seguenti «e del contributo di cui all'articolo 2 della presente legge».

  Sostituire il sesto periodo con il seguente: In caso di violazioni riscontrate a carico di partiti e movimenti politici che abbiano percepito tutti i rimborsi e contributi loro spettanti e che non ne abbiano maturato di nuovi, le relative sanzioni amministrative pecuniarie sono applicate dalla Commissione fino al limite dei due terzi delle somme medesime ad essi complessivamente attribuite nell'ultimo anno.
5. 101. I Relatori.

(Approvato)

  Al comma 5, terzo periodo sostituire le parole: da un terzo a due terzi di tali rimborsi con le seguenti: fino a due terzi di tali somme.
5. 102. I Relatori.

(Approvato)

  Sopprimere il comma 9.

  Conseguentemente, al medesimo articolo 5, comma 11, sostituire le parole: commi da 1 a 9 con le seguenti: commi da 1 a 8.
5. 103. I Relatori.

(Approvato)

Pag. 80

  Al comma 2, dopo le parole: si applicano, aggiungere le seguenti: , in quanto compatibili,.
7. 100. I Relatori.

(Approvato)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  3. All'articolo 1 della legge 5 luglio 1982, n. 441, è aggiunto il seguente numero: «6) ai membri italiani del Parlamento europeo»; all'articolo 10, primo comma, della legge 5 luglio 1982, n. 441, sostituire le parole: «numero 2» con le parole: «numeri 2 e 6»; all'articolo 11 della legge 5 luglio 1982, n. 441, sostituire le parole: «4 e 5» con le parole: «4, 5 e 6».
7. 101. I Relatori.

(Approvato)

Pag. 81

ALLEGATO 3

Attuazione dell'articolo 49 della Costituzione. (C. 244 Maurizio Turco, C. 506 Castagnetti, C. 853 Pisicchio, C. 1722 Briguglio, C. 3809 Sposetti, C. 3962 Pisicchio, C. 4194 Veltroni, C. 4950 Galli, C. 4955 Gozi, C. 4956 Casini, C. 4965 Sbrollini, C. 4973 Bersani, C. 5111 Donadi e C. 5119 Rampelli).

TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE

Art. 1.
(Finalità).

  1. La presente legge reca disposizioni per la disciplina dei partiti politici, in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione.

Art. 2.
(Natura giuridica dei partiti politici).

  1. I partiti politici sono libere associazioni di cittadini che concorrono a determinare la politica nazionale in particolare:
   a) contribuendo a formare la volontà politica dei cittadini;
   b) promuovendo e approfondendo la cultura politica;
   c) organizzando la partecipazione dei cittadini alla vita politica;
   d) formando i cittadini in grado di assumere responsabilità pubbliche;
   e) partecipando mediante la presentazione di candidati alle elezioni per la Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, per gli organi collegiali e monocratici dei comuni, delle città metropolitane e delle regioni nonché per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;

Art. 3.
(Statuto dei partiti).

  1. I partiti politici sono tenuti a dotarsi di un atto costitutivo e di uno statuto, che sono trasmessi al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati. L'atto costitutivo e lo statuto sono redatti nella forma dell'atto pubblico.
  2. Al fine di assicurare il rispetto del metodo democratico di cui all'articolo 49 della Costituzione, ogni partito deve indicare nel proprio statuto:
   a) gli organi dirigenti, le loro competenze, le modalità della loro elezione e la durata degli incarichi;
   b) i casi di incompatibilità tra cariche dirigenziali all'interno del partito e incarichi, o nomine, a livello istituzionale e delle amministrazioni pubbliche nazionali e locali;
   c) le procedure richieste per l'approvazione degli atti che impegnano il partito;
   d) i diritti e i doveri degli iscritti e i relativi organi di garanzia; le modalità di partecipazione; le regole per l'istituzione e per l'accesso all'anagrafe degli iscritti, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.Pag. 82
   e) i criteri con i quali è assicurata la presenza delle minoranze in tutti gli organi collegiali non esecutivi;
   f) le procedure relative ai casi di scioglimento, chiusura, sospensione e commissariamento delle eventuali articolazioni territoriali del partito;
   g) le misure disciplinari che possono essere adottate nei confronti degli iscritti, gli organi competenti ad assumerle e le procedure di ricorso previste;
   h) le modalità di selezione delle candidature per il Parlamento europeo, per il Parlamento nazionale, per i consigli regionali e comunali, nonché per le cariche di sindaco e di presidente della regione;
   i) le procedure per modificare lo statuto, il simbolo e la denominazione del partito;
   l) le modalità con le quali gli iscritti partecipano alle votazioni interne;
   m) l'organo competente ad approvare il rendiconto di esercizio e l'organo responsabile per la gestione economico-finanziaria.

  3. Lo statuto può altresì contenere norme integrative, adottate in conformità a quanto stabilito dalla presente legge.
  4. Lo statuto del partito e le eventuali modificazioni apportate allo stesso devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
  5. Allo statuto del partito sono allegati, anche in forma grafica, il simbolo che, con la denominazione costituisce elemento essenziale di riconoscimento del partito medesimo, e un codice etico che contenga l'insieme dei principi di riferimento dei comportamenti individuali e collettivi
  6. Lo Statuto può prevedere clausole di composizione extragiudiziale di tutte le controversie insorgenti dalle norme statutarie, attraverso organismi probivirali definiti dallo statuto stesso, e procedure conciliative ed arbitrali.
  7. Per quanto non espressamente previsto dallo statuto, ai partiti si applicano le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.

Art. 4.
(Elezioni primarie).

  1. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine per la loro presentazione, il legale rappresentante di un partito politico ovvero i legali rappresentanti di più partiti tra loro coalizzati possono richiedere all'ufficio elettorale competente di indire elezioni primarie per la selezione dei propri candidati a sindaco e a presidente di Regione, delle proposte di candidatura, nel rispetto dell'articolo 92 della Costituzione, alla carica di Presidente del consiglio dei ministri e per la selezione dei propri candidati alle assemblee rappresentative per le quali sia prevista l'elezione nell'ambito di collegi uninominali. Unitamente a tale richiesta i medesimi soggetti depositano un apposito regolamento.
  2. L'ufficio elettorale competente stabilisce la data in cui si svolgono le elezioni primarie, sentiti il prefetto e i sindaci dei comuni in cui si svolgono le elezioni stesse.
  3. L'ufficio elettorale competente provvede a dare comunicazione ai cittadini della data e delle modalità di svolgimento delle elezioni primarie mediante affissioni pubbliche. Le medesime comunicazioni sono altresì pubblicate nel sito internet del Ministero dell'interno e nel sito ufficiale del partito politico o della coalizione dei partiti che hanno deliberato l'indizione delle elezioni primarie.
  4. Qualora nello stesso giorno si tengano elezioni primarie indette da diverse forze politiche per la medesima carica, ciascun cittadino può partecipare ad una sola di esse.

Art. 5.
(Cessazione del partito politico).

  1. La cessazione dell'attività del partito politico comporta la perdita del diritto ai rimborsi delle spese elettorali e referendarie, nonché alle agevolazioni di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, ivi compresi i contributi pubblici concessi alle imprese editrici di quotidiani e di periodici anche Pag. 83telematici o alle imprese radiofoniche che risultano essere organi di partito, previsti dalla legislazione vigente in materia.
  2. Ai fini dell'attuazione della presente legge, si considera cessata l'attività del partito politico che non presenta liste di candidati alle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

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ALLEGATO 4

DL 29/2012: Disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 e al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201. (C. 5178 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 5178 Governo, approvato dal Senato, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, concernente disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214»,
   tenuto conto, in particolare, che l'articolo 1, comma 1, lettera b), aggiunge all'articolo 27-bis del decreto-legge n. 1 del 2012 quattro commi (1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies) con cui viene disciplinata la costituzione e l'attività dell'Osservatorio sull'erogazione del credito e sulle relative condizioni da parte delle banche alla clientela, con particolare riferimento alle imprese micro, piccole, medie e a quelle giovanili e femminili, nonché sull'attuazione degli accordi o protocolli volti a sostenere l'accesso al credito dei medesimi soggetti,
   rilevato che, in tale ambito, il comma 1-quinquies, aggiunto nel corso dell'esame al Senato, prevede che il Prefetto possa attivare l'Arbitro bancario finanziario (ABF) attraverso una segnalazione per specifiche problematiche relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari, su istanza del cliente in forma riservata. Si prevede che il Prefetto, dopo un'informativa sul merito dell'istanza, inviti la banca a fornire una risposta argomentata sulla meritevolezza del credito. In seguito, il Prefetto può effettuare la relativa segnalazione all'ABF il quale si pronuncia non oltre trenta giorni dalla segnalazione,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.