CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 8 maggio 2012
648.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e II)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO AL 10 MAGGIO 2012

ALLEGATO 1

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. C. 4434 Governo, approvato dal Senato, C. 3380 Di Pietro, C. 3850 Ferranti, C. 4382 Giovanelli, C. 4501 Torrisi e C. 4516 Garavini.

SUBEMENDAMENTI

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO 8.0.200 DEL RELATORE PER LA I COMMISSIONE

  Al comma 1, premettere i seguenti:
  «01. Il comma 3 dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è abrogato.
  01-bis. Il comma 4 dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:
  «4. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato:
   a) possono assumere incarichi nei soli casi espressamente previsti dalla legge;
   b) non possono ricoprire incarichi in uffici di organi politici o funzioni direttive, dirigenziali o equiparate presso Ministeri o enti pubblici nazionali, comprese le autorità amministrative indipendenti ovvero, ove consentito, incarichi in società a totale o a parziale partecipazione pubblica, per più di cinque anni consecutivamente; il periodo può essere superiore solo nel caso di incarichi svolti presso organi di rilevanza costituzionale e fino ad una durata massima pari a quella fissata per il mandato dei componenti di tali organi, nel caso di destinazione al Ministero della giustizia prevista dagli articoli 196 e 210 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e dall'articolo 15, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, nonché in altri casi in cui una specifica disposizione di legge stabilisca una durata superiore per il singolo incarico conferito;
   c) prima di essere nuovamente collocati fuori ruolo o in aspettativa senza assegni per l'espletamento di uno degli incarichi di cui alla precedente lettera b), devono prestare servizio presso l'amministrazione di appartenenza per un periodo almeno doppio rispetto a quello trascorso subito prima nella medesima condizione e comunque non inferiore a tre anni;
   d) non possono essere posti fuori ruolo o in aspettativa senza assegni per l'espletamento di uno degli incarichi di cui alla precedente lettera b) per una durata complessiva superiore a quindici anni nell'arco della carriera;
   e) non possono trattare questioni riferibili alle amministrazioni presso le quali hanno svolto incarichi nel biennio precedente ovvero a soggetti da queste vigilate».
  01-ter. Fino all'adozione di un apposito provvedimento legislativo, che individui compiutamente gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato, restano vigenti i regolamenti adottati sulla base dell'articolo 58, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dell'articolo 53, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in quanto compatibili con l'articolo 53, comma 4, del Pag. 14decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dalla presente legge.
  01-quater. In sede di prima applicazione dei termini massimi previsti alle lettere b) e d) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articolo 53, comma 4, come modificato dalla presente legge, i periodi di sospensione dal servizio presso l'amministrazione di appartenenza in ragione di servizi prestati, anche in momenti diversi e presso una molteplicità di enti o amministrazioni, antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge è computato, rispettivamente, fino ad un massimo di quattro e di dodici anni.

  Conseguentemente, al comma 1, lettera a), premettere la seguente:
  0.a) individuare, attraverso il necessario coordinamento con le disposizioni vigenti, gli incarichi consentiti e vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato, garantendo uniformità di trattamento, e provvedendo alla contestuale abrogazione dei regolamenti adottati sulla base dell'articolo 58, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, trasfuso nell'articolo 53, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, sopprimere le lettere c) ed e).
0. 8. 0. 200. 24. Vassallo.

  Al comma 1, premettere i seguenti:
  «01. Il comma 3 dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:
  3. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato possono assumere incarichi nei soli casi e nei limiti espressamente previsti dalla legge.
  02. Il comma 4 dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è abrogato.
  03. Fino all'adozione del decreto legislativo di cui al presente articolo, che individua compiutamente gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato, restano vigenti i regolamenti adottati sulla base dell'articolo 58, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dell'articolo 53, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in quanto compatibili con l'articolo 53, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dalla presente legge.

  Conseguentemente, al comma 1, lettera a), premettere la seguente:
  0.a) individuare, attraverso il necessario coordinamento con le disposizioni vigenti, gli incarichi consentiti e vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato, garantendo uniformità di trattamento, e provvedendo alla contestuale abrogazione dei regolamenti adottati sulla base dell'articolo 58, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, trasfuso nell'articolo 53, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
0. 8. 0. 200. 23. Vassallo.

  Al comma 1, alinea, premettere le seguenti parole: Salvo quanto previsto dai commi 4, 5 e 6.

  Conseguentemente dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
  4. In attesa dell'acquisto di efficacia dei decreti legislativi da emanare nell'esercizio della delega di cui al comma 1, si applicano le seguenti disposizioni:
  1) i magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili non possono essere destinati a funzioni non giudiziarie per un periodo, anche non continuativo, superiore a dieci anni, tenendo conto del periodo di destinazione alle predette funzioni svolto antecedentemente alla data di entrata in Pag. 15vigore della presente legge. I magistrati che hanno già superato il limite di dieci anni alla data di entrata in vigore della presente legge possono continuare ad essere destinati alla funzione non giudiziaria in corso di svolgimento per un periodo non superiore a novanta giorni dalla predetta data.
  2) fermo restando il limite massimo di riferimento fissato dell'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, il magistrato destinato a funzioni non giudiziarie non può ricevere, a titolo di retribuzioni o di indennità aggiuntive, o anche soltanto per il rimborso delle spese, introiti annui superiori al 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza;
  5. Il limite di dieci anni, di cui al numero 1) del comma 4, è ridotto a cinque anni ove, scaduto il termine di delega previsto dal comma 2, non siano stati emanati i decreti legislativi di cui al comma l. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal medesimo numero 1).
  6. Lo svolgimento di funzioni non giudiziarie da parte di magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili determina il collocamento fuori ruolo del magistrato, salvo i casi, individuati dai rispettivi organi di autogoverno, in cui il relativo incarico non determini un pregiudizio all'assolvimento degli obblighi di servizio. In ogni caso lo svolgimento di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate determina il collocamento fuori ruolo del magistrato.
  6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 non si applicano agli incarichi elettivi ed allo svolgimento del mandato di componente dell'organo di autogoverno.
0. 8. 0. 200. 40. Contento.

  Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: , o in un'altra analoga posizione,.
0. 8. 0. 200. 43. Giovanelli, Ferranti.

  All'articolo aggiuntivo 8.011, comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: o in un'altra analoga posizione, fino a: ordinamenti di appartenenza con le seguenti: è il modo attraverso il quale i magistrati ordinari, militari, amministrativi e contabili, nonché gli avvocati dello Stato possono ricoprire incarichi in uffici di organi politici o istituzionali o incarichi in pubbliche amministrazioni statali, regionali o locali comprese le autorità amministrative indipendenti, o incarichi in organismi internazionali nonché, ove consentito, incarichi in società a totale o a parziale partecipazione pubblica. Se non collocati fuori ruolo, per lo svolgimento di tali incarichi i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari nonché gli avvocati dello Stato sono collocati in aspettativa. Salvo che non sia diversamente disposto con legge o con norma equipollente o sovraordinata, il periodo continuativo trascorso fuori ruolo.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma:
    sopprimere il secondo periodo;
    al terzo periodo:
     dopo la parola:
ordinari aggiungere la seguente: militari;
     sostituire la parola: cinque con la seguente: dieci;

   sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:
  2. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari nonché gli avvocati dello Stato possono assumere incarichi nei soli casi previsti dalla legge.
  3. Durante il periodo di collocamento fuori ruolo i soggetti di cui al comma 1 non possono assumere incarichi ulteriori e differenti rispetto a quelli per i quali è stato disposto il collocamento fuori ruolo.
  4. Restano esclusi dalla disciplina di cui al presente articolo gli incarichi conferiti per mandato elettorale nonché gli incarichi per insegnamento di qualsiasi tipo.Pag. 16
  5. I commi 3 e 4 dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono abrogati.
0. 8. 0. 200. 42. Giovanelli, Ferranti.

  Al comma 1, sostituire le parole: e contabili con le seguenti: , contabili e militari;

  Conseguentemente, al medesimo comma, alla lettera a) sostituire le parole: e contabile con le seguenti: contabile e militare;

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione con le seguenti: Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della giustizia, il Ministro della difesa e il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione.
0. 8. 0. 200. 70. Rao, Tassone, D'Ippolito Vitale, Libè, Mantini, Ria.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: che non superi il dieci per cento con le seguenti: compreso tra il cinque ed il dieci per cento.
0. 8. 0. 200. 71. Rao, Tassone, D'Ippolito Vitale, Libè, Mantini, Ria.

  Al comma 1, lettera a), prima delle parole: il dieci per cento, inserire le seguenti: in ogni caso.
0. 8. 0. 200. 22. Vassallo.

  Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: dieci con la seguente: cinque.
0. 8. 0. 200. 4. Lanzillotta.

  Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: dieci, con la seguente: cinque.
*0. 8. 0. 200. 6. Lussana, Nicola Molteni, Follegot, Paolini, Isidori, Vanalli, Meroni, Pastore, Volpi, Bragantini.

  Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: dieci con la seguente: cinque.
*0. 8. 0. 200. 44. Giovanelli, Ferranti.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: delle rispettive dotazioni organiche, inserire le seguenti: , ferma restando la facoltà, per i rispettivi organi di autogoverno o amministrazioni, di fissare un limite inferiore.
0. 8. 0. 200. 21. Vassallo.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) determinare per i ruoli organici di cui alla lettera a) il numero massimo di incarichi che non comportano la posizione di fuori ruolo da svolgere presso amministrazioni, enti, organismi ed altre istituzioni pubbliche disciplinando i relativi criteri di incompatibilità e di conflitto di interesse da osservare sia nel corso dello svolgimento dell'incarico che successivamente alla sua conclusione.
0. 8. 0. 200. 3. Lanzillotta.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) individuare gli uffici pubblici che è strettamente indispensabile siano ricoperti da magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato, collocati fuori ruolo, determinare il trattamento economico loro spettante regolamentando i conseguenti rapporti anche di carattere previdenziale tra le diverse amministrazioni e prevedere le ipotesi in cui lo svolgimento Pag. 17di incarichi presso altre amministrazioni determini necessariamente il loro collocamento fuori ruolo o in aspettativa nel rispetto dei principi fissati al comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articolo 53, come modificato dalla presente legge

  Conseguentemente, sopprimere le lettere d) ed f).

  Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
  4. L'articolo 23-ter, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente:
  Dopo l'articolo 53, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto il seguente comma 5-bis:
  5-bis. Chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni per lo svolgimento di cariche pubbliche o nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le autorità amministrative indipendenti e con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3, ed è chiamato a ricoprire incarichi in uffici di organi politici o è chiamato all'esercizio di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate presso le autorità e le pubbliche amministrazioni di cui sopra diverse da quella di appartenenza ovvero, ove consentito, presso società a totale o a parziale partecipazione pubblica:
   a) è collocato in aspettativa senza assegni;
   b) è collocato in posizione di fuori ruolo solo se una specifica disposizione di legge qualifica l'incarico come attinente agli interessi della amministrazione di appartenenza o stabilisce che, per un interesse della amministrazione che lo conferisce, l'incarico deve essere necessariamente affidato ad una specifica categoria di pubblici dipendenti; in entrambi i casi gli oneri del trattamento economico riconosciuto dalla amministrazione di appartenenza sono posti a carico della amministrazione che conferisce l'incarico;
   c) può essere autorizzato, di anno in anno, a rimanere in servizio presso l'amministrazione di appartenenza solo se l'incarico consiste in attività di consulenza che non creano pregiudizio al pieno assolvimento degli obblighi di servizio; non può essere in ogni caso autorizzato a rimanere in servizio se l'incarico implica lo svolgimento di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate;
   d) se collocato in posizione di fuori ruolo ai sensi della lettera b) o autorizzato a svolgere incarichi accessori ai sensi della lettera c), fermo restando il parametro massimo di riferimento fissato dell'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, e con le esclusioni di cui al comma 6, primo periodo, del presente articolo, non può ricevere, a titolo di retribuzioni o di indennità aggiuntive, o anche soltanto per il rimborso delle spese, introiti annui superiori al 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza;
   e) in nessun caso può ottenere adeguamenti del trattamento economico riconosciuto dalla amministrazione di appartenenza prendendo a presupposto il trattamento economico percepito per altri incarichi anche se a qualsiasi titolo autorizzati o consentiti;
   f) eventuali conferimenti di incarichi direttivi o semidirettivi riconosciuti in base all'anzianità di servizio maturata nel periodo trascorso fuori dal ruolo organico, hanno efficacia dopo che siano trascorsi dodici mesi dal termine di detto periodo.
  5. Al termine dell'articolo 59, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è inserito il seguente periodo: «Alla relativa spesa Pag. 18provvede direttamente ed a proprio carico l'amministrazione o l'ente presso cui detto impiegato va a prestare servizio».
0. 8. 0. 200. 20. Vassallo.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) individuare gli uffici pubblici che è strettamente indispensabile siano ricoperti da magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, da avvocati e procuratori dello Stato collocati fuori ruolo in quanto i relativi incarichi sono attinenti agli interessi della amministrazione di appartenenza ovvero in quanto, per un interesse della amministrazione che lo conferisce, l'incarico deve essere necessariamente affidato ad una specifica categoria di magistrati, ovvero ad avvocati o procuratori dello Stato; prevedere che, qualora un magistrato, un avvocato o procuratore dello Stato sia chiamato a ricoprire altri incarichi consentiti che risultano incompatibili con il pieno espletamento degli obblighi di servizio, è collocato in aspettativa senza assegni;
0. 8. 0. 200. 19. Vassallo.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) individuare gli uffici che possono essere ricoperti dai magistrati in relazione alla specificità del profilo professionale;
0. 8. 0. 200. 45. Giovanelli, Ferranti.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: individuare gli uffici pubblici che possono essere utilmente ricoperti da magistrati, procuratori ed avvocati dello Stato, in posizione di fuori ruolo.
0. 8. 0. 200. 72. Rao, Tassone, D'Ippolito Vitale, Libè, Mantini, Ria.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: per i quali è strettamente indispensabile che siano ricoperti da magistrati, con le parole: che è strettamente indispensabile siano ricoperti da magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, da avvocati e procuratori dello Stato,.
0. 8. 0. 200. 18. Vassallo.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: strettamente indispensabile, con le parole: necessario e assolutamente indispensabile.
0. 8. 0. 200. 7. Lussana, Nicola Molteni, Follegot, Paolini, Isidori, Vanalli, Meroni, Pastore, Volpi, Bragantini.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) prevedere che il periodo massimo che può essere trascorso fuori ruolo non sia superiore a sette anni salvi i casi di incarichi elettivi ed apicali di diretta collaborazione con organi costituzionali o di rilevanza costituzionale, stabilendo una disciplina transitoria, non superiore a tre anni e graduata a seconda del periodo già trascorso fuori ruolo, per coloro che hanno già superato il periodo massimo in ragione di servizi prestati anche presso amministrazioni diverse precedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo.
0. 8. 0. 200. 92. Rao, Tassone, D'Ippolito Vitale, Libè, Mantini, Ria.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) indicare il periodo massimo, non superiore ai cinque anni, che può essere trascorso consecutivamente in fuori ruolo o in aspettativa per svolgere incarichi presso altre amministrazioni o enti, prevedendo una disciplina transitoria, non superiore a dodici mesi, per coloro i quali hanno già superato tale limite in ragione di servizi prestati anche presso amministrazioni diverse precedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo; prevedere Pag. 19che tale periodo può essere superiore solo nel caso di incarichi svolti presso organi di rilevanza costituzionale e fino ad una durata massima pari a quella fissata per il mandato dei componenti di tali organi, nel caso di destinazione al Ministero della giustizia prevista dagli articoli 196 e 210 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e dall'articolo 15, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, nonché in altri casi in cui una specifica disposizione di legge stabilisca una durata superiore per il singolo incarico conferito; con esclusione del periodo di aspettativa previsto dalla legge per l'assunzione di cariche elettive o per lo svolgimento del mandato di componente dell'organo di autogoverno, indicare il periodo, non inferiore al doppio di quello trascorso immediatamente prima per altro incarico e comunque non inferiore a tre anni, durante il quale si deve prestare servizio presso l'amministrazione di appartenenza prima di essere autorizzati a svolgere un nuovo incarico che comporti il collocamento in fuori ruolo o l'aspettativa; con esclusione del periodo di aspettativa previsto dalla legge per l'assunzione di cariche elettive o per lo svolgimento del mandato di componente dell'organo di autogoverno, indicare il periodo massimo, non superiore a dieci anni, che può essere trascorso fuori dal ruolo organico nell'arco della carriera, prevedendo una disciplina transitoria, non superiore a diciotto mesi, per coloro che hanno già superato tale limite in ragione di servizi prestati anche presso amministrazioni diverse precedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo;
0. 8. 0. 200. 17. Vassallo.

  Al comma 1, alla lettera c) sostituire le parole da: indicare fino a: organico con le seguenti:
  stabilire che, salvo che non sia diversamente disposto con legge o con norma equipollente o sovraordinata, il periodo continuativo trascorso fuori ruolo non può essere superiore a cinque anni e che prima di una ulteriore collocazione fuori ruolo i soggetti devono permanere in ruolo per un periodo non inferiore ad anni dieci.
0. 8. 0. 200. 46. Giovanelli, Ferranti.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: non superiore ai cinque anni a: all'entrata in vigore del decreto legislativo con le seguenti: non superiore ai dieci anni, che può essere trascorso nel corso della carriera fuori dal ruolo organico, prevedendo una disciplina transitoria, non superiore a tre anni, per coloro che hanno già superato il limite massimo in ragione di servizi prestati anche presso amministrazioni diverse precedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo. Prevedere altresì, indicandoli analiticamente, i casi in cui tale termine massimo è derogato, in ragione di attività di collaborazione diretta prestata ad organi costituzionali.
0. 8. 0. 200. 73. Rao, Tassone, D'Ippolito Vitale, Libè, Mantini, Ria.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere dopo la parola: superiore, la seguente: complessivamente.
0. 8. 0. 200. 8. Lussana, Nicola Molteni, Follegot, Paolini, Isidori, Vanalli, Meroni, Pastore, Volpi, Bragantini.

  Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: sei, con la seguente: due.
0. 8. 0. 200. 9. Lussana, Nicola Molteni, Follegot, Paolini, Isidori, Vanalli, Meroni, Pastore, Volpi, Bragantini.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).
*0. 8. 0. 200. 1. Lanzillotta.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).
*0. 8. 0. 200. 47. Giovanelli, Ferranti.

Pag. 20

  Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) prevedere che il trattamento economico, comunque denominato, spettante ai soggetti collocati fuori ruolo sia disciplinato secondo le modalità di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, e dalle relative norme di attuazione.
0. 8. 0. 200. 93. Rao, Tassone, D'Ippolito Vitale, Libè, Mantini, Ria.

  Al comma 1, lettera d), dopo la parola: determinare inserire le parole: , nel rispetto dei parametri massimi di riferimento fissati dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,.
0. 8. 0. 200. 16. Vassallo.

  Al comma 1, lettera d), dopo le parole: diverse amministrazioni, inserire le seguenti: , prevedendo che, in ogni caso, i relativi oneri siano posti a carico della amministrazione che conferisce l'incarico.
0. 8. 0. 200. 15. Vassallo.

  Al comma 1, lettera d), inserire, in fine, le seguenti parole: , ed escludendo che il trattamento economico percepito per incarichi svolti in posizione di fuori ruolo, anche se a qualsiasi titolo autorizzati o consentiti, possa essere preso a presupposto per un adeguamento del trattamento economico riconosciuto dalla amministrazione di appartenenza.
0. 8. 0. 200. 14. Vassallo.

  Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ; prevedere che eventuali conferimenti di incarichi direttivi o semidirettivi riconosciuti in base all'anzianità di servizio maturata nel periodo trascorso in fuori ruolo, hanno efficacia dopo che siano trascorsi dodici mesi dal termine di detto periodo.
0. 8. 0. 200. 13. Vassallo.

  Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole:
  fermo restando il limite massimo fissato dal DPCM adottato in applicazione dell'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante: «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.».
0. 8. 0. 200. 2. Lanzillotta.

  Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: prevedere con la seguente: determinare; conseguentemente, dopo le parole: fuori ruolo, inserire le seguenti: prevedendo che i magistrati non possono trattare questioni riferibili alle amministrazioni presso le quali hanno svolto incarichi ovvero a soggetti da queste vigilate per un periodo non inferiore al biennio precedente.
0. 8. 0. 200. 11. Vassallo.

  Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: . In particolare: 1) prevedere che il magistrato, procuratore o avvocato dello Stato dichiari preventivamente l'assenza di ragioni di conflitto di interesse tra l'attività giudiziaria svolta e l'incarico da assumere, introducendo specifiche sanzioni penali e disciplinari per la falsità o l'omissione nella dichiarazione; 2) prevedere che non possa essere assunto l'incarico presso un ufficio o una amministrazione pubblica nei cui confronti, o nei confronti dei cui dirigenti, il magistrato, procuratore o avvocato dello Stato abbia svolto attività giurisdizionale o attività professionale nell'ambito di un procedimento giudiziario; 3) prevedere che le ragioni di conflitto di interesse siano relative anche al coniuge, al convivente ed ai parenti fino al secondo grado del magistrato, del procuratore o avvocato dello Stato.
0. 8. 0. 200. 74. Rao, Tassone, D'Ippolito Vitale, Libè, Mantini, Ria.

Pag. 21

  Al comma 1, sostituire lettera f), con la seguente:
   f) prevedere che l'assunzione di incarichi extragiudiziari presso amministrazioni o uffici pubblici determini sempre il collocamento fuori del ruolo organico dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari e dei procuratori ed avvocati dello Stato, con l'esclusione degli incarichi di insegnamento.
0. 8. 0. 200. 75. Rao, Tassone, D'Ippolito Vitale, Libè, Mantini, Ria.

  Al comma 1, sostituire la lettera f), con la seguente:
   f) disciplinare gli incarichi che i magistrati possono svolgere rimanendo in servizio presso l'amministrazione di appartenenza, prevedendo che possono essere autorizzati, di anno in anno, solo se non creano pregiudizio al pieno assolvimento degli obblighi di servizio ed escludendo in ogni caso che possano essere autorizzati se implicano lo svolgimento di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate;
0. 8. 0. 200. 12. Vassallo.

  Al comma 1, sostituire la lettera f), con la seguente:
   f) prevedere che il servizio in posizione di fuori ruolo è il modo attraverso il quale i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari nonché gli avvocati dello Stato possono ricoprire incarichi in uffici di organi politici o istituzionali o incarichi in pubbliche amministrazioni statali, regionali o locali, comprese le autorità amministrative indipendenti, o incarichi in organismi internazionali nonché, ove consentito, incarichi in società a totale o a parziale partecipazione pubblica. Prevedere che se non collocati fuori ruolo, per lo svolgimento di tali incarichi i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari nonché gli avvocati dello Stato sono collocati in aspettativa.
0. 8. 0. 200. 48. Giovanelli, Ferranti.

  Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
   g) stabilire per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e per gli avvocati e procuratori dello Stato il divieto di svolgere arbitrati relativamente a vertenze e contenziosi che coinvolgono pubbliche amministrazioni e altri soggetti pubblici e privati concessionari di appalti, opere e servizi pubblici.
0. 8. 0. 200. 5. Lanzillotta.

  Al comma 2, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: sei mesi.
*0. 8. 0. 200. 41. Contento.

  Al comma 2, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: sei mesi.
*0. 8. 0. 200. 85. Giovanelli, Ferranti.

  Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.
0. 8. 0. 200. 10. Vassallo.

  Al comma 3, sostituire le parole: diciotto mesi con le seguenti: dodici mesi.
0. 8. 0. 200. 86. Giovanelli, Ferranti.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 9.500 DEL GOVERNO

  All'articolo 9, comma 1, alla lettera a), premettere la seguente: lettera: 0 a): All'articolo 32-ter, al comma 2, la parola: tre è sostituita dalla seguente: cinque.
0. 9. 500. 71. Ferranti, Orlando, Rossomando, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Samperi, Picierno.

Pag. 22

  All'articolo 9, al comma 1, sopprimere la lettera a).
* 0. 9. 500. 27. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi.

  All'articolo 9, al comma 1, sopprimere la lettera a).
* 0. 9. 500. 109. Sisto.

  All'articolo 9, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) all'articolo 32-quater, sono apportate le seguenti modificazioni:
  1) dopo la parola: «319-bis» sono inserite le seguenti: «319-ter, 319-quater,»;
  2) dopo la parola: «322-bis» è aggiunta la seguente: «346-bis».
0. 9. 500. 72. Ferranti, Andrea Orlando, Rossomando, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Samperi, Picierno.

  All'articolo 9, al comma 1, sopprimere la lettera b).
* 0. 9. 500. 28. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi.

  All'articolo 9, al comma 1, sopprimere la lettera b).
* 0. 9. 500. 110. Sisto.

  All'articolo 9, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: all'articolo 32-quinquies, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni» sono soppresse;
   b) dopo le parole: «319-ter» sono aggiunte le seguenti: «, 319-quater,1 primo comma,»;
   c)
è aggiunto, in fine il seguente periodo: «Tale pena si applica, altresì, nel caso di sentenza di condanna intervenuta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale».

  Conseguentemente all'articolo 445 del codice di procedura penale, al comma 1, le parole: «fatta eccezione della confisca nei casi previsti dall'articolo 240 del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «fatta eccezione dell'estinzione del rapporto di impiego e di lavoro nonché della confisca nei casi previsti rispettivamente dall'articolo 32-quinquies e 240 del codice penale.»;
  All'articolo 9-septies, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
  1-bis. Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente: 5-bis. 1. Nel caso di sentenza di condanna definitiva per alcuno dei delitti previsti dall'articolo 3, comma 1, intervenuta, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore della presente legge, i dipendenti indicati nello stesso articolo, ivi compresi quelli assunti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono ricoprire incarichi direttivi e dirigenziali, anche se elettivi o di nomina, in unità operative o in strutture altrimenti denominate nelle quali si svolgano attività corrispondenti o comunque inerenti al procedimento penale per cui siano stati condannati.
  2. L'amministrazione di appartenenza procede, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, all'attribuzione di nuove funzioni, non corrispondenti per settore ed eventualmente per inquadramento e mansioni, a quelle svolte in precedenza».
0. 9. 500. 3. Bocchino, Della Vedova, Giorgio Conte, Briguglio, Barbaro, Consolo, Di Biagio, Divella, Galli, Granata, Lamorte, Lo Presti, Menia, Moroni, Muro, Paglia, Patarino, Perina, Proietti Cosimi, Raisi, Ruben, Scanderebech, Toto.

  All'articolo 9, comma 1, alla lettera b) aggiungere infine le parole: e le parole: tre Pag. 23anni sono sostituite con le seguenti: due anni.
0. 9. 500. 73. Ferranti, Orlando, Rossomando, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Samperi, Picierno.

  All'articolo 9, comma 1, dopo la lettera: b), aggiungere la seguente:
  b-bis) all'articolo 32-quinquies sopprimere le parole: per un tempo non inferiore a tre anni.
0. 9. 500. 118. Contento.

  All'articolo 9, comma 1, sopprimere la lettera c).
0. 9. 500. 111. Sisto.

  All'articolo 9, al comma 1, sopprimere la lettera d).
* 0. 9. 500. 29. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi.

  All'articolo 9, al comma 1 sopprimere la lettera d).
* 0. 9. 500. 105. Ria.

  All'articolo 9, al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) 1. L'articolo 317 del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 317. – (Corruzione e concussione). — Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.
  Con la stessa pena è punito il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che riceve per sé o per un terzo denaro o altra utilità o ne accetta la promessa, in relazione al compimento, all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, ovvero al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio. La condanna comporta l'interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici».

  2. L'articolo 318 del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 318. – (Pene per il corruttore). – Chiunque dà o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, in relazione al compimento, all'omissione o al ritardo di un atto dell'ufficio, ovvero al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio, è punito con la reclusione da tre a otto anni».

  3. L'articolo 319 del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 319. – (Confisca del prezzo o profitto della corruzione). – Nel caso di condanna per il reato di cui all'articolo 317 è sempre ordinata, la confisca di una somma pari a quanto ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio.
  Nel caso di condanna per il reato di cui all'articolo 318 è sempre ordinata la confisca di una somma pari al profitto conseguito dal corruttore in forza dell'atto contrario al dovere di ufficio. Si presume che il profitto sia pari a quanto erogato, salva la prova che sia stato maggiore. Le somme confiscate ai sensi del presente articolo sono messe a disposizione dei danneggiati dal reato per l'eventuale risarcimento dei danni».

  4. L'articolo 320 del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 320. – (Termini di prescrizione). — Se il delitto di cui all'articolo 318 è stato commesso per ottenere l'occultamento o la mancata persecuzione di reati, il termine di prescrizione per i reati occultati, non ancora decorso, ricomincia a decorrere per intero dal momento della consumazione del delitto di corruzione. Se il delitto di cui all'articolo 318 è stato commesso in relazione ad accertamenti tributari, il termine Pag. 24di prescrizione, non ancora decorso, per i debiti tributari che avrebbero potuto essere oggetto di accertamento ricomincia a decorrere dal momento della consumazione del delitto predetto e l'accertamento deve essere rinnovato entro il termine di sei mesi dalla sentenza di condanna, anche non definitiva».
  5. Nel caso di condanna per violazione dei divieti di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e all'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni, e ordinata la confisca, ai sensi dell'articolo 244 del codice penale o dell'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, di una somma pari a quanto erogato, a carico di chi ha ricevuto la somma.
  6. Le somme confiscate ai sensi del comma 5 sono messe a disposizione dei danneggiati dal reato per l'eventuale risarcimento dei danni.

  7. L'articolo 321 del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 321. – (Causa di non punibilità per la corruzione). — Non è punibile chi abbia commesso il fatto previsto dall'articolo 317, secondo comma, o dall'articolo 318, qualora, prima che la notizia di reato sia stata iscritta nel registro generale a suo nome e comunque entro tre mesi dalla sua commissione, spontaneamente lo denunci, fornendo indicazioni utili per l'individuazione degli altri responsabili.
  La non punibilità del corrotto è altresì subordinata alla condizione che, nello stesso termine di cui al primo comma, egli versi o renda comunque irrevocabilmente disponibile all'autorità giudiziaria una somma pari a quanto ricevuto».
  8. Le sanzioni previste dall'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e dall'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni, non si applicano nei confronti di chi, entro tre mesi dalla consumazione del reato o dell'illecito amministrativo, spontaneamente denuncia il fatto fornendo indicazioni utili per l'individuazione degli altri responsabili.
0. 9. 500. 30. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi.

  All'articolo 9, al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) gli articoli 317, 317-bis, 318 e 319 sono sostituiti dai seguenti:
  «Art. 317. – (Corruzione e concussione). — Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.
  Con la stessa pena è punito il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che riceve per sé o per un terzo denaro o altra utilità o ne accetta la promessa, in relazione al compimento, all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, ovvero al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio.
  La condanna importa l'interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici.
  «Art. 317-bis. – (Pene per il corruttore). – Chiunque dà o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, in relazione al compimento, all'omissione o al ritardo di un atto dell'ufficio, ovvero al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio, è punito con la reclusione da tre a otto anni.
  «Art. 318. – (Confisca del prezzo o profitto della corruzione). – Nel caso di condanna per il reato di cui all'articolo 317 è sempre ordinata la confisca di una somma pari a quanto ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio.
  Nel caso di condanna per il reato di cui all'articolo 318 è sempre ordinata la confisca di una somma pari al profitto conseguito dal corruttore in forza dell'atto contrario al dovere di ufficio. Si presume che il profitto sia pari a quanto erogato, salva la prova che sia stato maggiore. Le somme confiscate ai sensi del presente articolo sono messe a disposizione dei danneggiati dal reato per l'eventuale risarcimento dei danni.Pag. 25
  «Art. 319. – (Termini di prescrizione). – Se il delitto di cui all'articolo 318 è stato commesso per ottenere l'occultamento o la mancata persecuzione di reati, il termine di prescrizione per i reati occultati, non ancora decorso, ricomincia a decorrere per intero dal momento della consumazione del delitto di corruzione. Se il delitto di cui all'articolo 318 è stato commesso in relazione ad accertamenti tributari, il termine di prescrizione, non ancora decorso, per i debiti tributari che avrebbero potuto essere oggetto di accertamento ricomincia a decorrere dal momento della consumazione del delitto predetto e l'accertamento deve essere rinnovato entro il termine di sei mesi dalla sentenza di condanna, anche non definitiva».
0. 9. 500. 33. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi.

  Sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) l'articolo 317 è sostituito dal seguente:
  «Art. 317 – (Corruzione e concussione). — Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa in relazione al compimento, all'omissione o al ritardo di un atto o di attività del suo ufficio, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni».

  Conseguentemente sopprimere la lettera i).
0. 9. 500. 10. Il Relatore per la II Commissione.

  Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
  «Art. 317 – (Concussione) — Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.
  Nel caso di concussione per induzione chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni».
0. 9. 500. 32. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi.

  Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) l'articolo 317 è sostituito dal seguente:
  «Art. 317 (Concussione) «Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni».
0. 9. 500. 31. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi.

  All'articolo 9, comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) L'articolo 317 è sostituito dal seguente:
  «Art. 317 – (Costrizione o induzione indebita a dare o promettere utilità). — Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe o induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità patrimoniale è punito con la reclusione da 4 a 12 anni.
  Nei casi previsti dal comma 1, chi da o premette denaro od altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni».
0. 9. 500. 112. Sisto.

Pag. 26

  Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) l'articolo 317 è sostituito dal seguente:
  «Art. 317. – (Concussione). — Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.
  Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni se non informa dei fatti l'Autorità giudiziaria o altra Autorità che a quella abbia l'obbligo di riferirne».
0. 9. 500. 106. Ria.

  Sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) l'articolo 317 è sostituito dal seguente:
  «Art. 317. – (Concussione). — Il pubblico ufficiale, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe intenzionalmente, taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni. Se alla promessa non segue nessuna dazione di denaro o altra utilità, il pubblico ufficiale è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Qualora la promessa non sia accettata il pubblico ufficiale soggiace alla pena prevista ridotta di un terzo.
0. 9. 500. 5. Siliquini.

  All'articolo 9, comma 1, lettera d) capoverso articolo 317 (Concussione), dopo le parole: il pubblico ufficiale inserire le seguenti: o l'incaricato di pubblico servizio.
0. 9. 500. 74. Ferranti, Orlando, Rossomando, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Samperi, Picierno.

  All'artico 9, lettera d), capoverso, sostituire la parola: sei con la seguente: quattro.
0. 9. 500. 98. Contento.

  All'articolo 9, comma 1, lettera d), capoverso, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
  2. La stessa pena si applica quando i fatti di cui al primo comma sono commessi dall'incaricato di pubblico servizio, nei limiti dei poteri che gli sono attribuiti.
0. 9. 500. 90. Rao, Tassone, D'Ippolito Vitale, Libè, Mantini, Ria.

  All'articolo 9, comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
   e) l'articolo 317-bis è sostituito dal seguente:
  «Art. 317-bis.(Pene accessorie). — 1. La condanna per i reati di cui all'articolo 317 importa sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
  2. Alla condanna per i reati di cui agli articoli 319 e 319-ter consegue l'interdizione perpetua dai pubblici uffici salvo che, per circostanze attenuanti, venga inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni. In tal caso, la condanna importa l'interdizione temporanea».
0. 9. 500. 91. Rao, Tassone, D'Ippolito Vitale, Libè, Mantini, Ria.

  Sostituire la lettera e) con la seguente:
   e) l'articolo 317-bis è sostituito dal seguente:
  «Art. 317-bis.(Pene accessorie). — La condanna per i reati di cui agli articoli 314 e 317 comporta l'interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici.
0. 9. 500. 11. Il Relatore per la II Commissione.

Pag. 27

  All'articolo 9, comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
   e) l'articolo 317-bis è sostituito dal seguente:
  «Art. 317-bis.(Pene accessorie). — La condanna per i reati di cui agli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 353, 353-bis e 356 importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici»;

  Conseguentemente dopo la lettera r) inserire le seguenti:
   r-bis) dopo l'articolo 417 è inserito il seguente:
  «Art. 417-bis.(Pene accessorie). — La condanna per i reati di cui agli articoli 416, 416-bis, 416-ter importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici»;
   r-ter) dopo l'articolo 648-ter è inserito il seguente:
  «Art. 648-ter1.(Pene accessorie). — La condanna per i reati di cui agli articoli 628, 629 e 644 importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici»;

  Conseguentemente dopo l'articolo 9-septies inserire il seguente:
   «Art. 9-octies(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152). — All'articolo 260, il comma 3 è sostituito dal seguente: Alla condanna consegue la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici».
0. 9. 500. 4. Bocchino, Della Vedova, Giorgio Conte, Briguglio, Barbaro, Consolo, Di Biagio, Lo Presti, Menia, Moroni, Muro, Paglia, Divella, Galli, Granata, Lamorte, Patarino, Perina, Proietti Cosimi, Raisi, Ruben, Scanderebech, Toto.

  All'articolo 9, lettera e), sostituire le parole: 314, 317, 319 e 319-ter con le seguenti: 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater comma 1, e 322.
0. 9. 500. 740. Ferranti, Orlando, Rossomando, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Samperi, Picierno.

  Al comma 1, sopprimere la lettera f).
* 0. 9. 500. 31. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi.

  All'articolo 9, sopprimere la lettera f).
* 0. 9. 500. 119. Contento.

  All'articolo 9, sostituire la lettera f) con la seguente:
   f) l'articolo 318 è sostituito dal seguente:
  «Art. 318. (Pene per il corruttore). – Chiunque indebitamente dà o promette a un pubblico ufficiale o a un Incaricato di pubblico servizio, anche se a seguito di sollecitazione o induzione del medesimo, denaro o altra utilità in relazione al compimento o all'omissione di un atto del suo ufficio o comunque in relazione alla sua qualità, alle sue funzioni o alla sua attività, è punito con la reclusione da tre a otto anni».

  Conseguentemente abolire la lettera i).
0. 9. 500. 12. Il Relatore per la II Commissione.

  All'articolo 9, comma 1 lettera f), sostituire il capoverso con il seguente:
  «Art. 318. (Corruzione per svolgere funzioni od esercitare poteri). Il pubblico ufficiale che per svolgere le sue funzioni o esercitare i suoi poteri, riceve, per se o per un terzo, denaro od altra indebita utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da 1 a 5 anni».
0. 9. 500. 113. Sisto.

Pag. 28

  All'articolo 9, comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:
   f)
all'articolo 318 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al comma 1, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle parole: «da uno a quattro anni»;
    2) al comma 2, le parole: «fino a un anno» sono sostituite dalle parole: «da 3 mesi a 3 anni».
0. 9. 500. 92. Rao, Tassone, D'Ippolito Vitale, Libè, Mantini, Ria.

  All'articolo 9, sostituire la lettera f) con la seguente:
   f) all'articolo 318 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al comma 1, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a cinque anni»;
    2) al comma 2, le parole: «fino a un anno» sono sostituite dalle seguenti: «fino a tre anni».
0. 9. 500. 120. Contento.

  All'articolo 9, sostituire la lettera f) con la seguente:
   f) all'articolo 318, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  «2-bis. Se il pubblico ufficiale riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità per porre o aver posto l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri a disposizione di interessi privati si applicano le pene previste dai commi precedenti».

  Conseguentemente:
  alla rubrica dell'articolo 318 del codice penale, aggiungere le parole seguenti: «o per l'esercizio della funzione».
0. 9. 500. 121. Contento.

  Alla lettera f) capoverso dopo la parole: dei suoi poteri inserire la seguente: intenzionalmente.
0. 9. 500. 6. Siliquini.

  All'articolo 9, lettera f) al capoverso «Art. 318. (Corruzione per l'esercizio della funzione)», dopo la parola: riceve inserire la seguente: «indebitamente».
0. 9. 500. 75. Ferranti, Orlando, Rossomando, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Samperi, Picierno.

  All'articolo 9, alla lettera f), capoverso, dopo le parole: altra utilità inserire le seguenti: una retribuzione che non gli è dovuta.
0. 9. 500. 200. Siliquini.

  All'articolo 9, al capoverso Art. 9, comma 1, lettera f), sostituire la parola: uno, con la parola: due.
0. 9. 500. 24. Lussana, Nicola Molteni, Follegot, Paolini, Isidori, Vanalli, Meroni, Pastore, Volpi, Bragantini.

  All'articolo 9 lettera f) capoverso, sostituire la parola: uno con la seguente: sei mesi.
0. 9. 500. 99. Contento.

  All'articolo 9, lettera g), sostituire le parole: da tre a sette con le seguenti: da quattro a otto.
0. 9. 500. 76. Ferranti, Orlando, Rossomando, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Samperi.

  All'articolo 9, comma 1, lettera g), sostituire le parole: da tre a sette con le seguenti: da due a sei.
0. 9. 500. 114. Sisto.

Pag. 29

  All'articolo 9, lettera g) sostituire la parola: tre con la seguente due.
0. 9. 500. 100. Contento.

  All'articolo 9, al comma 1, dopo la lettera g) è inserita la seguente:
   g-bis). L'articolo 319 del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 319. – (Confisca del prezzo o profitto della corruzione). – Nel caso di condanna per il reato di cui all'articolo 317 è sempre ordinata, la confisca di una somma pari a quanto ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio.
  Nel caso di condanna per il reato di cui all'articolo 318 è sempre ordinata la confisca di una somma pari al profitto conseguito dal corruttore in forza dell'atto contrario al dovere di ufficio. Si presume che il profitto sia pari a quanto erogato, salva la prova che sia stato maggiore. Le somme confiscate ai sensi del presente articolo sono messe a disposizione dei danneggiati dal reato per l'eventuale risarcimento dei danni».
0. 9. 500. 38. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi.

  All'articolo 9, lettera h), al numero 1) premettere il seguente: 01) nel primo comma, dopo le parole: favorire o danneggiare sono inserite le seguenti: ovvero per aver favorito o danneggiato,.
0. 9. 500. 79. Ferranti, Orlando, Rossomando, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Samperi, Picierno.

  All'articolo 9, lettera h), al numero 1), sostituire la parola: quattro con la seguente: tre e conseguentemente sopprimere il numero 2).
0. 9. 500. 101. Contento.

  All'articolo 9, comma 1, lettera h), sostituire il numero 1) con il seguente:
   1) nel primo comma le parole da «tre a otto» sono sostituite dalle seguenti «da tre a dieci».
0. 9. 500. 115. Sisto.

  All'articolo 9, comma 1, lettera h), sopprimere il numero 2).
0. 9. 500. 116. Sisto.

  All'articolo 9, al comma 1, sopprimere la lettera i).
0. 9. 500. 39. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi.

  All'articolo 9, al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:
   i) dopo l'articolo 648-quater del codice penale è inserito il seguente:
  «Art. 648-quinquies(Delitto di autoriciclaggio). Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 648, dopo aver commesso un delitto non colposo, trasferisce denaro, beni o altre utilità da esso provenienti, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1032 a euro 16.493. La pena è aumentata quando, il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.
0. 9. 500. 40. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi.

  All'articolo 9, alla lettera i), capoverso, dopo le parole: dei suoi poteri inserire la seguente: intenzionalmente.
0. 9. 500. 7. Siliquini.

Pag. 30

  All'articolo 9, lettera i), capoverso articolo 319-quater, al comma 1, sostituire la parola tre con la seguente: quattro nonché la parola: otto con la seguente: dieci.

  Conseguentemente al comma 2, sostituire la parola: tre con la seguente: da sei mesi a tre anni.
0. 9. 500. 78. Ferranti, Orlando, Rossomando, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Samperi, Picierno.

  All'articolo 9, lettera i), capoverso primo comma sostituire la parola: tre con la seguente: due.
0. 9. 500. 102. Contento.

  All'articolo 9, al capoverso articolo 9, comma 1, lettera i), secondo periodo, sostituire le parole: fino a tre anni, con le seguenti: da uno a tre anni.
0. 9. 500. 23. Lussana, Nicola Molteni, Follegot, Paolini, Isidori, Vanalli, Meroni, Pastore, Volpi, Bragantini.

  All'articolo 9, alla lettera i), capoverso, aggiungere i seguenti commi:
  Se alla promessa non segue la dazione il pubblico ufficiale è punito da due anni e sei mesi a 7 anni di reclusione.
  Qualora la promessa non sia accettata il pubblico ufficiale soggiace alla pena prevista dal primo comma, ridotta di un terzo.
0. 9. 500. 201. Siliquini.

  All'articolo 9 dopo la lettera l) inserire la seguente lettera: l-bis) all'articolo 321 le parole: nel primo comma dell'articolo 318 sono sostituite dalle seguenti: dall'articolo 318.
0. 9. 500. 77. Ferranti, Orlando, Rossomando, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Samperi, Picierno.

  All'articolo 9 sopprimere la lettera m).
0. 9. 500. 42. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi.

  All'articolo 9 sostituire la lettera: m con la seguente:
   m) all'articolo 322, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
    1-bis. Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato per porre o aver posto l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri a disposizione di interessi privati, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel terzo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

  Conseguentemente all'articolo 322 del codice penale, al comma 3, sostituire le parole: La pena di cui al primo comma si applica con le seguenti: le pene di cui ai commi 1 e 1-bis si applicano.
0. 9. 500. 122. Contento.

  All'articolo 9 sostituire la lettera: m con la seguente:
   m) l'articolo 322 è sostituito dal seguente:
  «Art. 322. (Istigazione alla concussione-corruzione). – Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità soggiace, qualora la sollecitazione non sia accolta, alla pena stabilita dall'articolo 317, ridotta di un terzo.
  Chiunque offre o promette indebitamente denaro o altra utilità a un pubblico ufficiale o a un incaricato di pubblico servizio nei casi di cui al secondo comma dell'articolo 317 soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena Pag. 31stabilita dal medesimo articolo 318 ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è effettuata nei casi di cui all'articolo 319-ter, si applica la pena stabilita dal medesimo articolo 319-ter, terzo comma, ridotta di un terzo».
0. 9. 500. 43. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi.

  All'articolo 9, al comma 1, lettera m) sostituire il numero 1) con il seguente:
   1) Per i delitti previsti dal presente capo, le pene per il solo pubblico ufficiale sono aumentate in caso di atti particolarmente lesivi per la pubblica amministrazione ovvero commessi al fine di far conseguire indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.
0. 9. 500. 44. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi.

  All'articolo 9, comma 1, alla lettera m) al numero 1) sostituire le parole: in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri con le seguenti: per lo svolgimento delle sue funzioni o l'esercizio dei suoi poteri.

  Conseguentemente al numero 2, sostituire le parole: in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri con le seguenti: per lo svolgimento delle sue funzioni o l'esercizio dei suoi poteri.
0. 9. 500. 117. Sisto.

  All'articolo 9, lettera m), numero 1), inserire in fine le seguenti parole e sopprimere le parole: nel primo comma.
0. 9. 500. 80. Ferranti, Orlando, Rossomando, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Samperi, Picierno.

  All'articolo 9, lettera m) al numero 1) infine aggiungere le parole: e le parole: «alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo sono sostituite dalle seguenti: alla pena stabilita nell'articolo 318.
0. 9. 500. 70. Ferranti, Orlando, Rossomando, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Samperi, Picierno.

  All'articolo 9, sopprimere la lettera n).
0. 9. 500. 45. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi.

  All'articolo 9, al comma 1, alla lettera n), al numero 1) sostituire le parole: induzione indebita a dare a promettere utilità con le seguenti: costrizione o induzione indebita a dare o promettere utilità.

  Conseguentemente sopprimere il numero 2).
0. 9. 500. 124. Sisto.

  All'articolo 9, al comma 1, sopprimere la lettera o).
0. 9. 500. 125. Sisto.

 All'articolo 9, sostituire la lettera o), con la seguente:
   o) l'articolo 322-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 322-ter. – (Confisca). – 1. Nel caso di condanna, o di applicazione su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 323, anche se commessi dai soggetti indicati nell'articolo 322-bis, primo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo non ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo.Pag. 32
  2. Negli stessi casi è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica.
  3. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella prevista dall'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, nomina un amministratore con il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni confiscati. Non possono essere nominate amministratori le persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con essi conviventi, né le persone condannate ad una pena che importi interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione.
  4. Se nel corso del procedimento, l'autorità giudiziaria, in applicazione dell'articolo 321, comma 2 del codice di procedura penale, dispone il sequestro preventivo delle cose di cui è prevista la confisca a norma dei commi che precedono, le disposizioni in materia di nomina dell'amministratore di cui al presente articolo si applicano anche al custode delle cose predette.
  5. Si applicano anche ai casi di confisca previsti dal presente articolo le disposizioni in materia di gestione e destinazione dei beni sequestrati o confiscati previste dalla legge 31 marzo 1965, n. 575, e successive modificazioni; restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno.
  6. Il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di denaro o individua i beni assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto o il prezzo del reato ovvero in quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato, ovvero ancora di provenienza ingiustificata.
0. 9. 500. 46. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi.

  All'articolo 9, alla lettera o), aggiungere infine le seguenti parole: e dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: «Nel caso di condanna, o di applicazione della pena, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto previsto dall'articolo 323 del codice penale, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato ovvero quando essa non è possibile, la confisca dei beni di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a quello del profitto e comunque non inferiore a quello del denaro o degli altri vantaggi patrimoniali conseguiti.» e, al quarto comma dopo le parole: secondo sono aggiunte le seguenti: e terzo.
0. 9. 500. 91. Ferranti, Orlando, Rossomando, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Samperi, Picierno.

  All'articolo 9, dopo la lettera o) aggiungere la seguente lettera: o-bis. Dopo l'articolo 322-ter inserire il seguente articolo: Art. 322-quater.(Riparazione pecuniaria). – 1. Con la sentenza di condanna ovvero con la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 322-bis, è sempre ordinato il pagamento di una somma pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio appartiene, ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-ter, in favore dell'amministrazione della giustizia, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno.
0. 9. 500. 88. Ferranti, Orlando, Rossomando, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Samperi, Picierno.

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  All'articolo 9, sostituire la lettera p), con la seguente:
   p) all'articolo 323 del codice penale, le parole: «ingiusto vantaggio patrimoniale» sono sostituite dalle seguenti parole: «ingiusto vantaggio economicamente valutabile» e le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle parole: «da sei mesi a cinque anni».
0. 9. 500. 47. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi.

  All'articolo 9, sostituire la lettera p) con la seguente:
   p) all'articolo 323 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al primo comma, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a quattro»;
    2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o nel caso in cui l'organo politico si sostituisca nelle funzioni per legge attribuite ad organi amministrativi per le finalità previste dal comma precedente».
0. 9. 500. 95. Mantini, Rao, Tassone, D'Ippolito Vitale, Libè, Ria.

  All'articolo 9, alla lettera p), sostituire la parola: quattro con la seguente: cinque.
0. 9. 500. 89. Ferranti, Orlando, Rossomando, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Samperi, Picierno.

  All'articolo 9, sopprimere la lettera q).
* 0. 9. 500. 48. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi.

  All'articolo 9, sopprimere la lettera q).
* 0. 9. 500. 126. Sisto.

  All'articolo 9, dopo la lettera q) è aggiunta la seguente:
   q-bis. All'articolo 323-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «La particolare tenuità deve esser valutata avendo riguardo tanto al danno cagionato quanto al vantaggio conseguito». Quando si procede per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 321, 322, 322-bis e 323 del codice penale, il giudice non può dichiarare la prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti, ovvero l'equivalenza tra le stesse, ai sensi dell'articolo 69, commi 2 e 3, del codice penale, quando non vi è prova dell'integrale riparazione del danno mediante il risarcimento di esso mediante le restituzioni.
0. 9. 500. 49. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi.

  All'articolo 9, al comma 1, dopo la lettera q) è aggiunta la seguente lettera:
   q-bis) dopo l'articolo 323-bis, è aggiunto il seguente articolo: «323-ter. – (Valutazione delle circostanze). – Quando si procede per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 318-bis, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis del codice penale, il giudice non può dichiarare la prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti ovvero l'equivalenza tra le stesse, ai sensi dell'articolo 69, commi 2 e 3, quando non vi è prova dell'integrale riparazione del danno, mediante il risarcimento di esso e mediante le restituzioni».
0. 9. 500. 93. Rao, Tassone, D'Ippolito Vitale, Libè, Mantini, Ria.

  All'articolo 9, dopo la lettera q) aggiungere la seguente lettera:
   q-bis) all'articolo 323-bis è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Per i delitti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 321, 322, 322-bis, 346-bis, nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata Pag. 34a conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita da un terzo alla metà».
0. 9. 500. 87. Ferranti, Orlando, Rossomando, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Samperi, Picierno.

  All'articolo 9, dopo la lettera q) aggiungere la seguente:
   q-bis) L'articolo 319 del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 319. – (Confisca del prezzo del profitto della corruzione o concussione). – Nel caso di condanna per il reato di cui all'articolo 317 del codice penale è conseguente la confisca di una somma pari a quanto ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio. Nel caso di condanna per il reato di cui all'articolo 318 del codice penale è conseguente la confisca di una somma pari al profitto conseguito dal corruttore in forza dell'atto contrario al dovere d'ufficio.
  Le somme confiscate ai sensi del presente articolo sono poste a disposizione dei danneggiati dal reato per l'eventuale risarcimento dei danni.
0. 9. 500. 13. Il Relatore per la II Commissione.

  All'articolo 9, al comma 1, sopprimere la lettera r).
0. 9. 500. 127. Sisto.

  All'articolo 9, sostituire la lettera r) con la seguente:
   r) all'articolo 346, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  «2-bis. A chi dà o promette denaro o altra utilità si applica la pena stabilita nel primo o nel secondo comma ridotta di un terzo, ma la riduzione non opera se il soggetto che indebitamente fa dare o promette, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.
  Le pene sono aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita».
0. 9. 500. 123. Contento.

  All'articolo 9, sostituire la lettera r) con la seguente:
   r) l'articolo 346 è sostituito dal seguente:
  Art. 346. – (Traffico d'influenza). – 1. Chiunque, adducendo in qualsiasi modo di essere in grado di esercitare un'influenza sulla decisione, relativa al suo ufficio, di un pubblico ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio, fa dare, promettere, offrire o procurare a sé o ad altri qualsiasi pubblico vantaggio a titolo di remunerazione o di pagamento del soggetto presso cui si vanta credito, è punito, indipendentemente dal fatto che l'influenza sia o meno esercitata o che la vantata influenza dall'effetto ricercato, con la reclusione da due a sette anni e con la multa da mille a cinquantamila euro.
  2. Nei casi di cui al primo comma, chiunque dà o promette, offre o procura un indebito vantaggio a chi vanta credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da mille a trentamila euro.
  3. Se i fatti previsti dal presente articolo sono di particolare tenuità, le pene sono ridotte fino alla metà.
  4. La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo che il fatto sia di particolare tenuità ai sensi del comma 3; in tal caso, la condanna importa interdizione dai pubblici uffici per un minimo di tre anni ed un massimo di cinque anni.
0. 9. 500. 50. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi.

Pag. 35

  All'articolo 9, alla lettera r) capoverso dopo le parole: 319-ter e 319-quater sostituire le parole da: avvalendosi a: indebitamente con le seguenti: , affermando di essere in grado di esercitare una influenza sulla decisione di un pubblico ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio, intenzionalmente,.
0. 9. 500. 8. Siliquini.

  All'articolo 9, alla lettera r), capoverso articolo 346-bis, sostituire le parole: avvalendosi, con la seguente: sfruttando.

  Conseguentemente prima della parola: mediazione inserire la seguente parola: illecita;
   sostituire le parole: da uno a tre con le seguenti: da due a sei;
   sostituire il quarto e il quinto comma dell'articolo 346-bis con il seguente: Si applica la pena da tre a sette anni quando il soggetto che indebitamente riceve o fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, riveste la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, ovvero quando i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie.
0. 9. 500. 81. Ferranti, Orlando, Rossomando, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Samperi, Picierno, Garavini.

  All'articolo 9, alla lettera r), capoverso, primo comma dopo le parole: altra utilità inserire la seguente: indebita.

  Conseguentemente al secondo comma dopo la parola: utilità aggiungere la seguente: indebita.
0. 9. 500. 283. Siliquini.

  All'articolo 9, alla lettera r), sostituire le parole: da uno con le seguenti: da sei mesi.
0. 9. 500. 103. Contento.

  All'articolo 9, alla lettera r), capoverso, secondo comma, dopo le parole: a chi inserire le seguenti: intenzionalmente.
0. 9. 500. 204. Siliquini.

  All'articolo 9, alla lettera r), capoverso, sostituire il terzo comma con i seguenti:
  Se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale è punito con la reclusione da tre a sei anni.
  Le disposizioni del precedente comma si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio, ma le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.
0. 9. 500. 208. Siliquini.

  Al capoverso «Art. 9», comma 1, lettera r), quarto comma, dopo la parola: aumentate, inserire la parola: della metà.
0. 9. 500. 22. Lussana, Nicola Molteni, Follegot, Paolini, Isidori, Vanalli, Meroni, Pastore, Volpi, Bragantini.

  All'articolo 9, dopo la lettera r) aggiungere la seguente:
   r-bis). Dopo l'articolo 346 è inserito il seguente:
  «Art. 346-bis. – (Circostanza attenuante specifica per il reato di traffico di influenze illecite). – La pena prevista per il delitto di cui agli articoli 346 e 346-bis è diminuita fino a due terzi qualora l'autore del fatto, prima che sia esercitata l'azione penale nei suoi confronti, fornisca indicazioni utili all'individuazione degli altri responsabili e al sequestro delle somme o delle altre utilità trasferite.
0. 9. 500. 51. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi.

Pag. 36

  All'articolo 9, dopo la lettera r-bis) aggiungere la seguente:
   r-ter). Dopo l'articolo 346 è inserito il seguente:
  «Art. 346-ter. – (Soggetti punibili per i reati di corruzione e traffico di influenze illecite). – Ai fini della punibilità per i reati di corruzione e di traffico di influenze illecite, le disposizioni di cui agli articoli 357 e 358 si applicano anche a tutti i soggetti che esercitano funzioni di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio o attività ad esse corrispondenti nell'ambito di Stati esteri, dell'unione europea o di organizzazioni pubbliche internazionali.
0. 9. 500. 52. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi.

  All'articolo 9, dopo la lettera r) inserire la seguente:
   r-bis). All'articolo 646 è aggiunto in fine il seguente comma: «Si procede di ufficio, e la pena è aumentata del doppio, con interdizione dai pubblici uffici per dieci anni, nel caso di appropriazione indebita, ai fini di cui al primo comma, di denaro del finanziamento pubblico ai partiti politici».
0. 9. 500. 96. Mantini, Rao, Tassone, D'Ippolito Vitale, Libè, Ria.

  All'articolo 9, dopo la lettera r) inserire la seguente lettera:
   r-bis. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 648-bis, primo comma, le parole: «Fuori dei casi di concorso nel reato,» sono soppresse;
    b) all'articolo 648-ter, primo comma, le parole: «dei casi di concorso nel reato e» sono soppresse.
0. 9. 500. 90. Ferranti, Orlando, Rossomando, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Samperi, Picierno, Garavini.

  All'articolo 9, dopo la lettera r) è inserita la seguente:
   s) all'articolo 648-bis (Riciclaggio):
    1) al primo comma, le parole: «Fuori dei casi di concorso nel reato,» sono soppresse;
    2) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti della persona che ha concorso nel reato presupposto, salvo che per gli atti di godimento che non eccedano l'uso dei beni secondo la loro naturale destinazione ovvero in caso di utilizzo del denaro, dei beni o delle utilità provento del reato presupposto per finalità non speculative, imprenditoriali o commerciali»;.
0. 9. 500. 53. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi.

  All'articolo 9, al comma 1, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:
   r-bis) all'articolo 648-bis, primo comma, dopo le parole: «concorso nel reato» sono inserite le seguenti: «e dei casi previsti dall'articolo 648-ter».
0. 9. 500. 17. Pecorella.

  All'articolo 9, al comma 1, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:
   r-bis) all'articolo 648-ter, primo comma, sono soppresse le parole: «, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis».
0. 9. 500. 18. Pecorella.

  All'articolo 9, dopo la lettera s) è inserita la seguente:
   t) all'articolo 648-ter, primo comma, le parole: «dei casi di concorso nel reato e» sono soppresse;.
0. 9. 500. 54. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi.

Pag. 37

  All'articolo 9, al comma 1, dopo la lettera r), inserire la seguente:
   s) all'articolo 363 dopo le parole: «personalità dello Stato» sono aggiunte le seguenti: «o contro la Pubblica Amministrazione».
0. 9. 500. 107. Ria.

  All'articolo 9, dopo la lettera r) inserire la seguente:
   r-bis) al Libro II, Titolo V, l'articolo 416-ter è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene, o si adopera per far ottenere la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di qualunque altra utilità, ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa di cui all'articolo 416-bis o di suoi associati».
0. 9. 500. 97. Garavini.

  All'articolo 9, dopo la lettera t) inserire la seguente:
   u) l'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis o si adopera per farla ottenere in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa di cui all'articolo 416-bis o di suoi associati
0. 9. 500. 55. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi.

  All'articolo 9, dopo la lettera r) aggiungere la seguente lettera:
   r-bis) All'articolo 157 del codice penale, quarto comma, del codice penale, dopo le parole: 589, secondo terzo e quarto comma, inserire le seguenti: per i delitti previsti dal titolo secondo del libro secondo del codice penale;
0. 9. 500. 83. Ferranti, Orlando, Rossomando, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Samperi, Picierno, Garavini.

  All'articolo 9, dopo la lettera r) aggiungere la seguente:
   r-bis) All'articolo 157 del codice penale, quarto comma, del codice penale, dopo le parole: «589, secondo terzo e quarto comma», inserire le seguenti: «per i reati di cui agli articoli 314, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 322, 322-bis, 323, 346-bis».
0. 9. 500. 84. Ferranti, Orlando, Rossomando, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Samperi, Picierno.

  All'articolo 9, dopo la lettera r) inserire la seguente:
   s) All'articolo 159 del codice penale dopo il primo comma è inserito il seguente:
  «1-bis. Il corso della prescrizione rimane sospeso in tutti i casi di esercizio dell'azione penale.
  La sospensione del corso della prescrizione per esercizio dell'azione penale si verifica dal momento della formulazione dell'imputazione, nei casi previsti nei titoli II, III, IV e V del libro sesto del codice di procedura penale ovvero della richiesta di rinvio a giudizio».
0. 9. 500. 56. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi.

Pag. 38

  All'articolo 9, dopo la lettera r) aggiungere la seguente:
   r-bis) All'articolo 161 del codice penale, secondo comma, dopo le parole articolo 99, secondo comma, inserire le seguenti parole: «nonché per reati di cui agli articoli 314 , 316-bis, 316-ter, 317, 318 319, 319-ter, 319-quater, 322, 322-bis, 323, 346-bis».
0. 9. 500. 85. Ferranti, Orlando, Rossomando, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Samperi, Picierno.

  All'articolo 9, dopo la lettera r) aggiungere la seguente:
   r-bis) All'articolo 166 del codice penale, primo comma, aggiungere infine le seguenti parole: «salvo che nei casi di condanna per i reati di cui agli articoli 314, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 322, 322-bis, 323, 346-bis».
0. 9. 500. 86. Ferranti, Orlando, Rossomando, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Samperi, Picierno.

  Sostituire l'articolo 9 bis con il seguente:
   «Art. 2635 – (Corruzione tra privati) – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci, i liquidatori e coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di uno dei predetti soggetti, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione dei loro doveri, sono puniti con la reclusione fino a tre anni.
  Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo comma è punito con le pene ivi previste.
  Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».

  Conseguentemente
  All'articolo 9-ter, sostituire la lettera b) con la seguente:
   «b) All'articolo 25-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo la lettera p) è aggiunta la seguente»:
   «p-bis) per il delitto di corruzione tra privati, previsto dal primo e dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote».
0. 9. 500. 82. Ferranti, Orlando, Rossomando, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Samperi, Picierno, Garavini.

  All'articolo 9-bis, sostituire il comma 1 con il seguente:

  all'articolo 2635 del codice civile è sostituito dal seguente:
  «Art. 2635. (Corruzione nel settore privato). – 1. Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, imprenditoriale, professionale, di direzione di un ente privato o di una prestazione lavorativa a qualsiasi titolo a favore di un ente privato, intenzionalmente sollecita, induce o riceve, direttamente o per il tramite di terzi, un indebito vantaggio di qualsiasi natura, per sé o per altri, ovvero ne accetta l'offerta o la promessa, per compiere o astenersi da compiere un atto in violazione dei propri doveri legali, professionali o contrattuali relativi all'attività di competenza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da mille a diecimila euro.
  2. La stessa pena si applica a chiunque intenzionalmente nell'ambito di attività professionale, direttamente o tramite intermediario, dà, offre o promette l'indebita utilità di cui al primo comma.
  3. La pena è aumentata da un terzo a due terzi qualora dal fatto siano derivate Pag. 39distorsioni della concorrenza nel mercato ovvero rilevanti danni economici all'ente o ai suoi creditori,».
0. 9. 500. 57. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi.

  All'articolo 9-bis, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  2. Dopo l'articolo 2635 è aggiunto il seguente:
  «Art. 2635-bis (Istigazione alla corruzione in affari privati). – Chiunque offre o promette indebitamente denaro o altra utilità ai dipendenti ai consulenti, ai collaboratori, agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci o ai liquidatori soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena della reclusione da tre mesi a due anni ridotta di un terzo.
  I dipendenti, i consulenti, i collaboratori, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori che sollecitano una promessa o una dazione di denaro o altra utilità in relazione al compimento, all'omissione o al ritardo di atti rientranti nei propri incarichi e funzioni, ovvero al compimento di atti contrari ai propri doveri, sono puniti, qualora la sollecitazione non sia accolta, con la reclusione da tre mesi a due anni».
0. 9. 500. 58. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi.

  All'articolo 9, al capoverso « Art. 9-bis», comma 1, dopo la parola: sindaci, aggiungere le seguenti: , i revisori legali dei conti.
0. 9. 500. 21. Lussana, Molteni Nicola, Follegot, Paolini, Isidori, Vanalli, Meroni, Pastore, Volpi, Bragantini.

  All'articolo 9, al comma 1, capoverso articolo 2635 del Codice Civile, sostituire le parole: in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà con le seguenti: abusando dei poteri o in violazione dei doveri inerenti all'ufficio.
0. 9. 500. 124. Contento.

  All'articolo 9-bis, al comma 1 dell'articolo 2635 del codice civile, sopprimere le parole: cagionando nocumento alla società.

  Conseguentemente:
   al comma 1 dell'articolo 2635 del codice civile, le parole: da uno a tre anni sono sostituite con le parole: da uno a quattro anni e con la multa da mille a diecimila euro;
   al comma 2 dell'articolo 2635 del codice civile, le parole: Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi sono sostituite con le parole: Si applicano le pene previste dal comma 1;
   dopo il comma 2 dell'articolo 2635 del codice civile, è aggiunto il seguente comma:
  2-bis. Se i fatti previsti dai commi 1 e 2 cagionano, un danno alla società, le pene ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà.
0. 9. 500. 94. Tassone, Rao, D'Ippolito Vitale, Libè, Mantini, Ria.

  All'articolo 9, al comma 1 sopprimere le parole: , cagionando nocumento alla società.
* 0. 9. 500. 15. II Relatore per la II Commissione.

  Al comma 1 sopprimere le parole: cagionando nocumento alla società.
*0. 9. 500. 108. Ria.

  All'articolo 9-bis, comma 1, capoverso articolo 2635 c.c. (Corruzione tra privati), al primo comma, sopprimere le parole: cagionando nocumento alla società.
0. 9. 500. 92. Ferranti, Orlando, Rossomando, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Samperi, Picierno.

Pag. 40

  All'articolo 9-bis, comma 1, capoverso dopo la parola: cagionando inserire la seguente: intenzionalmente.
0. 9. 500. 9. Siliquini.

  Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis», comma 1, dopo le parole: cagionando nocumento alla società inserire le seguenti: ovvero all'economia pubblica, all'industria o al commercio.
0. 9. 500. 16. Pecorella.

  All'articolo 9-bis, capoverso, sostituire le parole: da uno con le seguenti: da sei mesi.
0. 9. 500. 104. Contento.

  All'articolo 9-bis, comma 1, sopprimere il comma 2.
0. 9. 500. 128. Sisto.

  All'articolo 9-bis, capoverso, dopo il quarto comma aggiungere il seguente: Si procede a querela della persona offesa.
0. 9. 500. 210. Siliquini.

  Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

Art. 9-ter.
  1. Al comma 1 dell'articolo 266 del Codice di procedura penale, aggiungere la seguente lettera:
   f-ter) reati di cui all'articolo 2635, commi 1-3 c.c.
0. 9. 500. 14. Il Relatore per la II Commissione.

  All'articolo 9-ter sopprimere la lettera a).
0. 9. 500. 60. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi.

  All'articolo 9-ter, comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: , indizione indebita a dare o promettere utilità con le seguenti: costrizione o induzione indebita a dare o promettere utilità.
0. 9. 500. 129. Sisto.

  All'articolo 9-ter, comma 1, lettera a), sopprimere il n. 2).
0. 9. 500. 130. Sisto.

  All'articolo 9-ter, comma 1, lettera b), sostituire le parole: terzo comma con le seguenti: secondo comma.
0. 9. 500. 131. Sisto.

  Al capoverso «articolo 9-ter», comma 1, lettera b), sostituire le parole: da duecento a quattrocento, con le seguenti: da trecento a seicento.
0. 9. 500. 20. Lussana, Nicola Molteni, Follegot, Paolini, Isidori, Vanalli, Meroni, Pastore, Volpi, Bragantini.

  L'articolo 9-quater è soppresso.
*0. 9. 500. 61. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi.

  Sopprimere l'articolo 9-quater.
*0. 9. 500. 132. Sisto.

  L'articolo 9-quinquies è soppresso.
**0. 9. 500. 62. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi.

  Sopprimere l'articolo 9-quinquies.
**0. 9. 500. 133. Sisto.

Pag. 41

  All'articolo 9-quinquies, comma 1, lettera a) aggiungere infine dopo le parole: 322-bis, è inserita la seguente: 323.

  Conseguentemente, alla lettera b) aggiungere infine: e dopo le parole: 322-bis, è inserita la seguente: 323.
0. 9. 500. 93. Ferranti, Orlando, Rossomando, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Samperi, Picierno.

  All'articolo 9-quinquies, alla rubrica, aggiungere infine le seguenti parole: e al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159) e, al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis)
al decreto legislativo 6 settembre del 2011, all'articolo 48, comma 3, lettera c) dopo le parole: «o sociali» inserire le seguenti «, con particolare riferimento ai beni confiscati ai sensi di quanto previsto dall'articolo 322-ter c.p. e dall'articolo 12-sexies, comma 2-bis, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, e successive modificazioni,.
0. 9. 500. 94. Rossomando, Ferranti.

  L'articolo 9-sexies è soppresso.
*0. 9. 500. 63. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi.

  Sopprimere l'articolo 9-sexies.
*0. 9. 500. 134. Sisto.

  Sopprimere l'articolo 9-septies.
*0. 9. 500. 64. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi.

  Sopprimere l'articolo 9-septies.
*0. 9. 500. 135. Sisto.

  All'articolo 9-septies, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
  1-bis. Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:
Art. 5-bis.
(Divieto di ricoprire incarichi direttivi e dirigenziali a seguito di condanna definitiva).

  1. Nel caso di sentenza di condanna definitiva, ancorché intervenuta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per alcuno dei delitti previsti dall'articolo 3, comma 1, i dipendenti indicati nello stesso articolo, ivi compresi quelli assunti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono svolgere incarichi direttivi e dirigenziali, anche se elettivi o di nomina, in unità operative o in strutture altrimenti denominate.
  2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'amministrazione di appartenenza procede, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, alla revoca degli eventuali incarichi dirigenziali nonché all'attribuzione di nuove funzioni, in ogni caso non dirigenziali e non corrispondenti, per settore, a quelle connesse o comunque inerenti il procedimento penale per cui siano stati condannati.
0. 9. 500. 2. Bocchino, Della Vedova, Giorgio Conte, Briguglio, Barbaro, Consolo, Di Biagio, Divella, Galli, Granata, Lamorte, Lo Presti, Menia, Moroni, Muro, Paglia, Patarino, Perina, Proietti Cosimi, Raisi, Ruben, Scanderebech, Toto.

Pag. 42

ALLEGATO 2

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. C. 4434 Governo, approvato dal Senato, C. 3380 Di Pietro, C. 3850 Ferranti, C. 4382 Giovanelli, C. 4501 Torrisi e C. 4516 Garavini.

ARTICOLO AGGIUNTIVO APPROVATO

  Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8-bis.
(Norme in materia di collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili e degli avvocati e procuratori dello Stato).

  1. Il servizio in posizione di fuori ruolo, o in un'altra analoga posizione, svolto dai magistrati ordinari, amministrativi e contabili e dagli avvocati e procuratori dello Stato, previsto dagli ordinamenti di appartenenza, non può essere prestato per più di cinque anni consecutivi. I magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato non possono in nessun caso essere collocati fuori ruolo per un tempo che, nell'arco del loro servizio, supera complessivamente dieci anni. I magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato che sono stati ricollocati in ruolo non possono essere nuovamente collocati fuori del ruolo organico se non hanno esercitato continuativamente ed effettivamente le proprie funzioni per al meno cinque anni. Le predette posizioni in ogni caso non possono determinare alcun pregiudizio relativo al posizionamento nei ruoli di appartenenza.
  2. Il personale collocato fuori ruolo di cui al comma 1 mantiene esclusivamente il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, compresa l'indennità, e i relativi oneri, che rimangono a carico della stessa.
  3. Le disposizioni della presente legge prevalgono su ogni altra norma anche di natura speciale e si applicano anche agli incarichi già conferiti alla data della sua entrata in vigore.
8. 011. Giachetti.