CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 aprile 2012
641.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-06618 Favia e Paladini: Sui concorsi pubblici, per titoli ed esami, per il reclutamento di allievi agenti della Polizia di Stato indetti nel 2006, nel 2008 e nel 2011.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione all'ordine del giorno della seduta, gli On.li Paladini e Favia chiedono di conoscere l'orientamento che il Ministero dell'Interno intende seguire in ordine all'immissione dei volontari delle Forze Armate nella Polizia di Stato e l'indicazione delle relative modalità operative.
Debbo, innanzitutto, premettere che la disciplina dell'assunzione di personale nel ruolo degli Agenti ed Assistenti della Polizia di Stato, è attualmente regolata dal Codice dell'Ordinamento Militare che, approvato con il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ha abrogato la legge 23 agosto 2004, n. 226, cui viene fatto specifico riferimento dagli Onorevoli interroganti.
Di qui, l'osservanza di procedure e modalità operative cui l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza è tenuta a conformarsi nel dare corso all'immissione di volontari, in ferma prefissata quadriennale, nella Polizia di Stato.
Gli On.li interroganti fanno espresso riferimento a due circostanze: l'applicazione dell'articolo 2199 del Codice dell'Ordinamento Militare e l'immissione degli idonei che rappresentano l'aliquota del 45 per cento dei concorrenti.
Quanto al primo punto, la normativa in vigore prevede che, fino al 31 dicembre 2020, al pari delle altre Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, i posti messi annualmente a concorso per il reclutamento del personale nella carriera iniziale della Polizia di Stato vengano determinati sulla base di una «programmazione quinquennale scorrevole». Questi programmi sono annualmente predisposti da ciascuna delle Amministrazioni interessate e sono comunicati entro il 30 settembre di ogni anno al Ministero della Difesa. I posti sono riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale.
Quanto al secondo punto chiarisco che solo il 55 per cento dei concorrenti giudicati idonei (dopo almeno un anno di servizio svolto presso le Forze armate) ed utilmente collocati nelle graduatorie viene immesso direttamente nelle carriere iniziali delle Forze di polizia. Il restante 45 per cento, - ed è su questa aliquota che si appunta l'attenzione degli On.li interroganti - può essere invece immesso in ruolo solo dopo aver prestato servizio nelle Forze armate in qualità di volontario in ferma permanente quadriennale.
Questi idonei, quindi, possono essere immessi nel ruolo degli Agenti ed Assistenti della Polizia di Stato soltanto dopo aver terminato il servizio nelle Forze armate.
In definitiva, ritengo che l'Amministrazione abbia operato nel pieno rispetto della normativa vigente.

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ALLEGATO 2

5-06615 Bragantini e Vanalli: Utilizzo di veicoli a metano per l'attività della Polizia di Stato.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione all'ordine del giorno della seduta, gli On.li Bragantini e Vanalli pongono all'attenzione del Ministero dell'interno la questione della mancata assegnazione alle unità della Polizia di Stato dipendenti dalla Questura di Verona di un furgone sequestrato dall'Autorità giudiziaria.
Ai riguardo voglio subito precisare che la determinazione assunta nella circostanza dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza si fonda su valutazioni di carattere tecnico che hanno portato a ritenere che il veicolo, per le sue caratteristiche, non risponde pienamente alle esigenze dell'Amministrazione.
Per le stesse motivazioni, il Ministero dell'interno - nonostante quella stessa tipologia di automezzi abbia beneficiato, in un recente passato, di incentivi statali per l'acquisto - non ha mai ritenuto di acquisire veicoli alimentati anche con gas propano liquido (GPL) o metano. Ciò per una serie di considerazioni che hanno riguardato sia l'impossibilità di provvedere al rifornimento dei mezzi con combustibili gassosi, sia la pericolosità per la marcia e lo svolgimento del servizio. Questi mezzi, inoltre, presentano un eccessivo sovrappeso, rispetto ai veicoli base da cui derivano, determinato dalla presenza del secondo impianto di alimentazione, che ne pregiudica la marcia in condizioni operative e incrementa notevolmente il consumo di carburante.
Il mezzo al quale fanno riferimento gli On.li interroganti, in particolare registra un sovrappeso, rispetto al veicolo base, di 185 chilogrammi ed è dotato di una motorizzazione in grado di sviluppare una potenza di soli 51 chilowatt (69 cavalli vapore) e una velocità massima di 150 chilometri orari; insufficienti a garantire, in sicurezza, una condotta di guida operativa, ove questa si renda necessaria.
Peraltro, la rimozione dell'impianto supplementare comporterebbe costi incompatibili con la disponibilità degli stanziamenti sul capitolo destinato alla manutenzione dei mezzi e all'acquisto del carburante.
Ricordo, infine, che la Questura di Verona dispone - per quanto concerne l'espletamento del servizi info-investigativi - di un parco veicolare composto da 35 autovetture (a fronte della 24 previste), 6 delle quali sono state acquisite a seguito di confisca, mentre 7 sono affidate in giudiziale custodia dall'Autorità Giudiziaria.

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ALLEGATO 3

5-06614 Tassone: Iniziative per la tutela dell'incolumità fisica di Aldo Vincenzo Pecora e dei suoi familiari.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione iscritta all'ordine del giorno della seduta, l'Onorevole Tassone ha chiesto di conoscere le iniziative che il Governo intende adottare per tutelare l'incolumità del giornalista Aldo Vincenzo Pecora, fondatore dell'associazione antimafia «Ammazzateci tutti».
Rispondo sulla base degli accertamenti disposti per il tramite del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e della Prefettura di Reggio Calabria.
Il sig. Pecora è stato vittima di diversi episodi intimidatori di cui quello avvenuto il 30 luglio 2010 ha portato all'identificazione ed alla denuncia dei responsabili.
Il 20 febbraio scorso, l'interessato ha rinvenuto un biglietto dal contenuto intimidatorio indirizzato alla sua persona ed anche ad appartenenti dell'ordine giudiziario.
L'episodio - per il quale è ancora pendente il procedimento penale - è stato esaminato nel corso delle Riunioni tecniche di coordinamento interforze tenutesi il 21 febbraio scorso e il successivo 8 marzo.
Il citato biglietto, inoltre, sembra far riferimento ad un giornalista, autore di un articolo pubblicato sul settimanale «Il Corriere della Calabria», in cui viene evidenziata anche la circostanza che il sig. Pecora e la sua famiglia sarebbero residenti in un appartamento di proprietà della cosca «Longo», operante nel territorio di Polistena (Reggio Calabria).
Il 31 gennaio scorso l'immobile è stato sottoposto a sequestro dall'Ufficio Misure di Prevenzione del Tribunale di Reggio Calabria, a seguito di accertamenti patrimoniali conseguenti all'operazione di polizia giudiziaria denominata «Scacco Matto». Il decreto di sequestro è stato eseguito il successivo mese di febbraio.
Per far luce sull'episodio sono in corso indagini da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palmi.
Intanto, sono stati intensificati, presso l'abitazione, servizi di vigilanza a cura del personale del Commissariato di Polistena.
Merita di essere ricordato anche quanto avvenuto il 22 febbraio scorso, allorquando la Stazione dell'Arma dei Carabinieri di Cinquefrondi ha denunciato, per interferenza illecita ed esercizio abusivo di professione, due giovani che - senza mostrare il tesserino di iscrizione all'albo dei giornalisti - avevano atteso il sig. Pecora sotto la propria abitazione allo scopo di intervistarlo in merito all'utilizzo dell'appartamento di proprietà della «cosca Longo».
Nella circostanza, una pattuglia della locale Stazione Carabinieri è prontamente intervenuta e, dopo aver identificato i soggetti e sottoposto a sequestro la registrazione del tentativo di intervista, ha informato l'Autorità giudiziaria. Il relativo procedimento è tuttora pendente.
La situazione della sicurezza personale del giornalista continua ad essere attentamente monitorata dalla Prefettura al fine di acquisire ulteriori risultanze informative e investigative per le conseguenti valutazioni in merito al livello di rischio dell'interessato.
Voglio anche ricordare che lo scorso 12 aprile una delegazione della Commissione

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parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia si è recata a Monasterace ove ha incontrato il Sindaco del Comune, vittima di recenti episodi intimidatori.
La questione sollevata dall'On. Tassone ripropone ancora una volta l'esigenza di assicurare tutti coloro che sono impegnati nella lotta contro la criminalità organizzata le condizioni necessarie per l'esercizio delle libertà democratiche e di manifestazione del pensiero.
Credo che l'impegno ribadito dal Ministro Cancellieri in vista della sua visita a Monasterace sia la risposta più eloquente e perentoria alle preoccupazioni dell'On. Tassone.

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ALLEGATO 4

5-06616 Giorgio Conte e Di Biagio: Disciplina riguardante la polizia locale.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione all'ordine del giorno, gli On.li Conte e Di Biagio pongono all'attenzione del Governo un tema fra i più delicati e sensibili: quello della polizia locale.
Com'è noto, la materia è attualmente disciplinata dalla legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale - la n. 65 del 1986 - che, pure in vigore, deve ritenersi superata in seguito alla riforma del Titolo V della Costituzione.
Per effetto di tale riforma, infatti, lo Stato può solo limitarsi a disciplinare con norme di indirizzo e non più con una normativa-quadro, tutte quelle materie che ricadono nella competenza degli enti locali come appunto la polizia municipale.
Nel prendere atto di quanto auspicato dagli On.li interroganti riferisco che, fin dall'inizio della Legislatura, presso la I Commissione del Senato è stata avviata la discussione su diversi disegni di legge di iniziativa parlamentare confluiti in un Testo unificato che detta norme di indirizzo in materia di polizia locale.
Sul dibattito sviluppatosi in seno alla I Commissione del Senato, il Ministero dell'interno è intervenuto fornendo tutto il suo contributo sulle previsioni normative e sugli emendamenti presentati.
Le questioni sollevate dagli On.li interroganti, con specifico riferimento al ruolo della Polizia locale, sono al centro della discussione parlamentare sviluppatasi sul testo unificato.
Com'è noto, il Ministro Cancellieri, fin dal suo insediamento ha sottolineato - anche davanti a questa stessa Commissione - l'esigenza di un approfondimento di tutti i temi legati al futuro assetto della Polizia locale, in modo da conferire ad essa uno status giuridico ed economico corrispondente al ruolo ormai assunto nel Paese, in linea con il principio di sussidiarietà che dovrà ispirare anche l'attività delle Forze di Polizia sul territorio nella prospettiva della sicurezza partecipata.
In questa sede non posso, quindi, che ribadire quanto dichiarato dal Ministro Cancellieri aggiungendo anche che, il circostanziato dibattito parlamentare in corso presso la I Commissione del Senato, si prefigge l'obiettivo di venire incontro a quanto auspicato dagli On.li interroganti, ricercando le soluzioni idonee a rispondere alle aspettative degli operatori della Polizia locale.

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ALLEGATO 5

5-06617 Calderisi e Bertolini: Iniziative per contrastare la presenza diffusa della criminalità organizzata nella provincia di Modena.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Gli On.li Calderisi e Bertolini chiedono al Ministero dell'interno un valutazione sulla situazione della sicurezza pubblica nel territorio della provincia di Modena, interessato negli ultimi tempi da una serie di episodi nei quali può leggersi la spia di tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata.
In questo senso è alta l'attenzione delle Forze dell'Ordine nel cogliere tutti i segnali della presenza di sodalizi criminali dediti ad attività criminose i cui segnali vanno colti nei tentativi di penetrazione illecita nel tessuto economico-sociale quali il riciclaggio, il reimpiego di capitali di illecita provenienza, il narcotraffico e le estorsioni nei confronti di imprenditori.
La criminalità organizzata è particolarmente interessata anche al settore delle bische clandestine e al gioco d'azzardo, in particolare ai videopoker.
Assicuro che il fenomeno è alla costante attenzione del Prefetto e delle Forze dell'Ordine, come dimostrano anche le numerose iniziative promosse dalle Autorità provinciali di pubblica sicurezza per l'intensificazione della lotta al crimine organizzato.
Dal mese di aprile del 2010 è operativo presso la Divisione Anticrimine della locale Questura il nucleo «Misure di prevenzione patrimoniali» con il compito di monitorare il fenomeno delle infiltrazioni mafiose nel tessuto economico della provincia e formulare proposte di adozione di misure di prevenzione patrimoniale.
È stata intensificata l'attività del «Gruppo Interforze» operante in Prefettura con il compito di monitorare il tessuto produttivo del territorio, in particolare quello degli appalti. Nel corso del 2011, il «Gruppo» ha condotto verifiche sistematiche in alcuni settori «sensibili» quali le cave, il trasporto di inerti e di rifiuti e sono stati adottati alcuni provvedimenti interdittivi.
È stato istituito un tavolo di lavoro sul crimine organizzato al quale concorrono le Forze di Polizia, il Comune, la Provincia e le categorie imprenditoriali, con il compito di approfondire tutti i segnali che indichino la presenza della criminalità organizzata in un determinato settore imprenditoriale o commerciale.
È in vigore un protocollo d'intesa con le stazioni appaltanti pubbliche che dovrebbe permettere uno screening delle imprese operanti nel settore degli appalti pubblici, con particolare riferimento alle attività maggiormente esposte al rischio mafioso.
Sulla base del protocollo firmato dal Ministro dell'Interno e dal Presidente di Confindustria è stato proposto alla Confindustria di Modena di sviluppare strategie condivise anche per gli appalti di natura privatistica.
Proprio nella giornata dell'altro ieri, è stata concordata presso la Prefettura di Bologna, unitamente a tutte le altre Prefetture della Regione, una bozza di convenzione, da sottoporre anche agli enti locali e agli altri enti pubblici territoriali, concernente il conferimento delle funzioni di stazione Unica Appaltante al Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche.
Positiva è la collaborazione delle Forze dell'Ordine con la Procura della Repubblica. L'Autorità giudiziaria nel corso del 2011 ha costituito un pool di magistrati con il compito di occuparsi di quei reati

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comuni (incendi, minacce, eccetera) che, pur non essendo di competenza della Direzione Distrettuale Antimafia, possono comunque essere messi in relazione con la criminalità organizzata.
Infine, i numerosi interventi giudiziari susseguitisi nel tempo dimostrano che gli apparati di prevenzione svolgono un'opera, contraddistinta da un'elevata professionalità, che si propone di contenere, contrastare e neutralizzare i tentativi di espansione della criminalità organizzata.
Il Ministero dell'interno ha adottato tutti gli strumenti necessari che si basano sul principio della concertazione istituzionale dell'attività delle Forze dell'Ordine, da una parte, e di tutte le istituzioni locali sul territorio, dall'altra.
È a questa rete che spetta il compito di mobilitare tutte le energie necessarie per porre una barriera contro questo fenomeno nei cui confronti è forte la preoccupazione degli organi responsabili del Ministero dell'interno.

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ALLEGATO 6

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli atti di intimidazione nei confronti degli amministratori locali (Doc. XXII n. 30 Lo Moro).

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione è istituita presso la Camera dei deputati una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali, di seguito denominata «Commissione», con il compito di svolgere indagini sui numerosi e reiterati episodi di intimidazione, anche non riconducibili alla mafia o ad altre organizzazioni criminali, che hanno per destinatari gli amministratori locali.
1. 1.La relatrice.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Ai fini della presente deliberazione, per intimidazioni si intendono gli atti di qualunque matrice, quali minacce, danneggiamenti o aggressioni contro persone o beni pubblici e privati, posti in essere con l'obiettivo di condizionare l'attività degli amministratori locali ovvero di pregiudicarne il libero e democratico esercizio della funzione rappresentativa e di governo locale.
1. 2.La relatrice.

ART. 2.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: formulare proposte di carattere amministrativo e, se necessario, legislativo con le seguenti: proporre soluzioni di carattere legislativo e amministrativo.
2. 1.La relatrice.

ART. 3.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
3. 1.La relatrice.

Al comma 1, secondo periodo, premettere le parole: Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria.
3. 2.La relatrice.

Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:
2. La Commissione può richiedere agli organi e agli uffici della pubblica amministrazione copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materie attinenti all'inchiesta.
2-bis. La Commissione può richiedere copie di atti e di documenti riguardanti procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti,

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nonché copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.
2-ter. Sulle richieste di cui al comma 2-bis l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale.
2-quater. La Commissione mantiene il segreto funzionale fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 2-bis sono coperti da segreto nei termini precisati dagli organi e uffici che li hanno trasmessi.
3. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le testimonianze e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.
3-bis. Per il segreto d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti in materia. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
3-ter. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.
3. 3.La relatrice.

Al comma 5, sopprimere le parole: da approvare a maggioranza assoluta dei componenti.
3. 4.La relatrice.

Al comma 6, sopprimere le parole:, che sono trasmesse all'Assemblea della Camera dei deputati unitamente alla relazione conclusiva presentata ai sensi del comma 5.
3. 5.La relatrice.

ART. 4.

Al comma 1, sostituire la parola: dieci con la seguente: ventuno.
4. 1.La relatrice.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. L'Ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto ai sensi dell'articolo 20, commi 2, 3 e 4 del Regolamento della Camera dei deputati.
4. 2.La relatrice.

ART. 5.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Obbligo del segreto.
5. 1.La relatrice.

ART. 6.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Tutte le sedute sono pubbliche. Tuttavia la Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta.
6. 1.La relatrice.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. La Commissione può avvalersi dell'opera di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie.
6. 2.La relatrice.

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ALLEGATO 7

Modifiche all'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché agli articoli 2, 28 e 32 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in materia di determinazione della popolazione negli enti locali. C. 4998 approvata dalla 1a Commissione permanente del Senato.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:
1. Al comma 4 dell'articolo 37 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Decorso un quinquennio dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante tali risultati, si fa riferimento ai dati dell'Istituto nazionale di statistica, relativi alla popolazione residente calcolata con riferimento al 31 dicembre dell'ultimo anno del quinquennio medesimo. Tali dati, comunicati ufficialmente al Ministero dell'interno e pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, costituiscono parametro di riferimento fino alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dei risultati del successivo censimento ufficiale».
2. Al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, secondo comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Decorso un quinquennio dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante tali risultati, si fa riferimento ai dati dell'Istituto nazionale di statistica, relativi alla popolazione residente calcolata con riferimento al 31 dicembre dell'ultimo anno del quinquennio medesimo. Tali dati, comunicati ufficialmente al Ministero dell'interno e pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, costituiscono parametro di riferimento fino alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dei risultati del successivo censimento ufficiale»;
b) all'articolo 28, terzo comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Decorso un quinquennio dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante tali risultati, si fa riferimento ai dati dell'Istituto nazionale di statistica, relativi alla popolazione residente calcolata con riferimento al 31 dicembre dell'ultimo anno del quinquennio medesimo. Tali dati, comunicati ufficialmente al Ministero dell'interno e pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, costituiscono parametro di riferimento fino alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dei risultati del successivo censimento ufficiale»;
c) all'articolo 32, terzo comma, sono aggiunti, in fine i seguenti periodi: «Decorso un quinquennio dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante

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tali risultati, si fa riferimento ai dati dell'Istituto nazionale di statistica, relativi alla popolazione residente calcolata con riferimento al 31 dicembre dell'ultimo anno del quinquennio medesimo. Tali dati, comunicati ufficialmente al Ministero dell'interno e pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, costituiscono parametro di riferimento fino alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dei risultati del successivo censimento ufficiale».
1. 9.Calderisi.

Al comma 1, sostituire le parole: alla fine del penultimo anno precedente, con le seguenti: con media risultante alla fine degli ultimi due anni precedenti, rilevata al 31 dicembre di ciascun anno.

Conseguentemente, al comma 2, alle lettere a), b) e c), sostituire le parole: alla fine del penultimo anno precedente, con le seguenti: con media risultante alla fine degli ultimi due anni precedenti, rilevata al 31 dicembre di ciascun anno.
1. 1.Bragantini, Vanalli, Pastore, Volpi, Meroni.

Al comma 1, sostituire le parole: alla fine del penultimo anno precedente, con le seguenti: sulla media degli ultimi due anni precedenti le rilevazioni.

Conseguentemente, al comma 2, alle lettere a), b) e c), sostituire le parole: alla fine del penultimo anno precedente, con le seguenti: sulla media degli ultimi due anni precedenti le rilevazioni.
1. 2.Bragantini, Vanalli, Pastore, Volpi, Meroni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. In attuazione della disposizione di cui all'articolo 23, comma 20, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come sostituito dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214, il commissario per gli organi provinciali nominato ai sensi dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è individuato nella persona del presidente in carica della medesima amministrazione provinciale in scadenza di mandato elettorale.
1. 3.Bragantini, Vanalli, Pastore, Volpi, Meroni, Simonetti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Il Ministro dell'interno nomina come commissari degli enti provinciali il cui mandato elettivo è in scadenza gli attuali presidenti di provincia fino al momento in cui gli organi di governo delle province saranno rinnovati secondo le modalità previste dalla legge statale di cui all'articolo 23, comma 16, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2012.
1. 4.Bragantini, Vanalli, Pastore, Volpi, Meroni, Simonetti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. In attuazione della disposizione di cui all'articolo 23, comma 20, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come sostituito dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214, i commissari degli enti provinciali il cui mandato elettivo è in scadenza sono individuati negli attuali presidenti di provincia fino al momento in cui gli organi di governo delle province saranno rinnovati secondo le modalità previste dalla legge statale.
1. 5.Bragantini, Vanalli, Pastore, Volpi, Meroni, Simonetti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Ai fini di garantire la continuità amministrativa per le attività delle province

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in scadenza di mandato elettivo, il Ministro dell'interno nomina commissari degli enti provinciali, ai sensi dell'articolo 23, comma 20, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come sostituito dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214, i presidenti di provincia attualmente in carica.
1. 6.Bragantini, Vanalli, Pastore, Volpi, Meroni, Simonetti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Sono nominati commissari degli enti provinciali il cui mandato elettivo è in scadenza gli attuali presidenti di provincia, fino al momento del rinnovo degli organi di governo delle province, secondo le modalità previste dalla legge statale di cui all'articolo 23, comma 16, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come sostituito dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214, e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2012.
1. 7.Bragantini, Vanalli, Pastore, Volpi, Meroni, Simonetti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Sono nominati commissari degli organi provinciali che devono essere rinnovati entro il 31 dicembre 2012 gli attuali presidenti di provincia in corso di mandato elettivo, secondo le modalità di cui all'articolo 23, comma 20, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come sostituito dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214 e sino al 31 marzo 2013.
1. 8.Bragantini, Vanalli, Pastore, Volpi, Meroni, Simonetti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, alinea, dopo le parole: «in cui sono residenti», sono inserite le seguenti: «ma che non sono ancora iscritti nell'anagrafe della popolazione residente nel comune»;
b) al comma 2, lettera c), le parole: «, sempreché non siano già iscritti» sono soppresse;
c) dopo il comma 5, è inserito il seguente: «5-bis. I cittadini dell'Unione iscritti nell'anagrafe della popolazione del comune in cui sono residenti non devono presentare la domanda di cui al comma 1, ma - previa apposita istruttoria svolta, ai sensi del successivo articolo 2, al fine di verificare l'assenza di cause ostative - sono iscritti d'ufficio nella lista elettorale aggiunta, istituita presso lo stesso comune».

Conseguentemente, al titolo, dopo le parole: «di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570» aggiungere le seguenti: «e all'articolo 1 del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197» nonché dopo le parole: «della popolazione negli enti locali» aggiungere le seguenti: «e di iscrizione dei cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea, residenti in Italia, nella lista elettorale aggiunta del comune di residenza.
1. 01.Briguglio, Giorgio Conte, Granata, Perina.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. Al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa per le province giunte in scadenza di mandato elettorale, in attuazione della disposizione di cui all'articolo 23, comma 20, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come sostituito dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214, il commissario per gli organi provinciali nominato ai sensi dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,

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e successive modificazioni, è individuato nella persona del presidente di provincia attualmente in carica.
1. 02.Bragantini, Vanalli, Pastore, Volpi, Meroni, Simonetti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. Al commissariamento degli organi provinciali che devono essere rinnovati entro il 31 dicembre 2012 si provvede, sino al 31 marzo 2013, mediante la nomina degli attuali presidenti di provincia in corso di mandato elettivo, secondo le modalità di cui all'articolo 23, comma 20, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come sostituito dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214.
1. 03.Bragantini, Vanalli, Pastore, Volpi, Meroni, Simonetti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.

1. Il Ministro dell'interno nomina, come commissari degli enti provinciali il cui mandato elettivo è in scadenza, gli attuali presidenti di provincia fino al momento in cui gli organi di Governo delle province saranno rinnovati secondo le modalità previste dalla legge statale di cui all'articolo 23, comma 16, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
1. 04. Bragantini, Vanalli, Pastore, Volpi, Meroni, Simonetti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. In attuazione della disposizione di cui all'articolo 23, comma 20, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come sostituito dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214, il commissario per gli organi provinciali è nominato nella persona del presidente in carica della medesima amministrazione provinciale in scadenza di mandato elettorale.
1. 05. Bragantini, Vanalli, Pastore, Volpi, Meroni, Simonetti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.

1. I commissari degli enti provinciali il cui mandato elettivo è in scadenza sono individuati negli attuali presidenti di provincia fino al momento in cui gli organi di Governo delle province saranno rinnovati secondo le modalità previste dalla legge statale di cui all'articolo 23, comma 16, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2012.
1. 06. Bragantini, Vanalli, Pastore, Volpi, Meroni, Simonetti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. Al commissariamento delle amministrazioni provinciali in scadenza di mandato elettivo si provvede con la nomina degli attuali presidenti di provincia, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 23, comma 20, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come sostituito dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214.
1. 07. Bragantini, Vanalli, Pastore, Volpi, Meroni, Simonetti.

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ALLEGATO 8

Legge comunitaria 2012. (C. 4925 Governo).

RELAZIONE APPROVATA DALLA I COMMISSIONE

La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni),
esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge comunitaria per il 2012 (C. 4925 Governo),
ricordato che, con specifico riferimento ai criteri e principi in tema di sanzioni penali, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 53 del 1997, confermata dalla successiva sentenza n. 456 del 1998, ha stigmatizzato, con riferimento alla disposizione della legge comunitaria per il 1993, analoga a quella contenuta nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 del disegno di legge C. 4925, la scarsa precisione dei princìpi e criteri direttivi relativi alle sanzioni penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi delegati, ritenendo necessario, per le deleghe che prevedono il ricorso alla sanzione penale, il massimo di chiarezza e certezza dei relativi criteri,
ricordato che le disposizioni dell'articolo 5, relativo all'adozione di codici di settore o testi unici, sono analoghe a previsioni già introdotte in altre leggi comunitarie, a partire dal 1994, di cui il testo unico in materia di intermediazione finanziaria costituisce l'unico esempio di attuazione (decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, adottato ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge comunitaria per il 1994),
preso atto che l'articolo 6 dispone il recepimento, entro il 20 maggio 2013, della direttiva 2011/51/UE in materia di protezione internazionale, per i cittadini dei Paesi terzi e gli apolidi in possesso della qualifica di rifugiato o che comunque, per diverse ragioni, necessitano di protezione internazionale in uno degli Stati membri dell'Unione, in base alla direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004 (cosiddetta «direttiva qualifiche»),
rilevato che dal provvedimento non risulta l'eventuale impatto, in termini di dotazioni strumentali e di oneri finanziari, del recepimento della predetta direttiva 2011/51/UE,

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti osservazioni:
a) al comma 1 dell'articolo 2 del disegno di legge C. 4925, appare opportuno definire con maggiore precisione e chiarezza i princìpi e criteri direttivi relativi alle sanzioni penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi delegati, in aderenza con la giurisprudenza costituzionale in materia,
b) all'articolo 6, si valuti l'opportunità di definire l'eventuale impatto, in termini di dotazioni strumentali e di oneri finanziari, del recepimento della predetta direttiva 2011/51/UE, ivi prevista.

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ALLEGATO 9

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2011. (Doc. LXXXVII, n. 5).

PARERE APPROVATO DALLA I COMMISSIONE

La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni),
esaminata, per le parti di propria competenza, la relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2011,
richiamati, in particolare, gli interventi del Governo e del Parlamento italiano nei settori della cooperazione negli affari interni, dell'immigrazione, dell'asilo e della sicurezza, nonché le iniziative per l'integrazione dei Rom, quelle in materia di rete SOLVIT e per la definizione della procedura per iniziativa dei cittadini in base alle previsioni del Trattato,
considerato che:
l'attività del Governo italiano è stata particolarmente intensa, nel corso del 2011, per quanto concerne la riforma della cosiddetta Governance di Schengen, tema che in sede di Consiglio Giustizia e Affari Interni (GAI) è stato affrontato più volte nel corso dell'anno,
la politica del Governo italiano nel settore dell'immigrazione in ambito europeo è stata rimodulata nel corso del 2011, sulla base dell'obiettivo principale di sensibilizzare le istituzioni dell'Unione e gli Stati membri in ordine alle conseguenze degli avvenimenti nordafricani,
il contributo italiano ha consentito, tra l'altro, di approvare la riforma, da tempo in negoziato, del regolamento istitutivo dell'Agenzia FRONTEX, introducendo disposizioni finalizzate a rafforzarne le funzioni e a ridefinirne il mandato,
centrale nella politica del Governo italiano è rimasto, secondo quanto si evidenzia nella Relazione per l'anno 2011, il tema degli accordi di riammissione,
il Governo italiano ha, altresì, sostenuto una politica che contempli il cosiddetto approccio globale ai temi della immigrazione nei confronti dei paesi di origine e di transito, ritenendo di grande importanza il dialogo con i paesi terzi in materia di organizzazione della migrazione legale, contrasto a quella illegale e legame tra migrazione e sviluppo, accogliendo al contempo con favore la recente inclusione nell'approccio globale, anche del pilastro della protezione internazionale e dell'asilo,
per quanto riguarda il tema dell'integrazione dei rom, nella Relazione viene ricordato come l'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (UNAR), sia stato designato quale focal point nazionale nell'ambito delle iniziative dell'Unione europea e nazionali volte all'inclusione dei Rom,
per quanto riguarda la rete SOLVIT, nella fase applicativa è emerso come l'approccio informale e pragmatico sia il principale punto di forza del servizio, mentre le scarse risorse ed il limitato numero di esperti legali ne costituiscono una debolezza: sulla base di questi risultati e del sostegno del Parlamento europeo, la Commissione europea, in collaborazione con gli Stati membri, sta lavorando per il miglioramento della rete attraverso la ricerca di soluzioni a 10 azioni principali,

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sottolineata, infine, l'importanza dell'iter relativo all'iniziativa dei cittadini ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del Trattato sull'Unione europea, che rappresenta, di fatto, l'unico strumento di democrazia diretta per i cittadini dell'Unione europea, ed un istituto di grande ausilio per «fidelizzare» maggiormente i cittadini dell'Unione europea all'attività ed al ruolo dell'Unione, anche considerati i provvedimenti restrittivi che di recente i singoli Stati membri hanno adottato in materia economica per dare seguito agli indirizzi assunti in sede comunitaria,

esprime

PARERE FAVOREVOLE