CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 17 aprile 2012
640.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO
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ALLEGATO

DL 16/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento. C. 5109 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 2.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 36, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, dopo il comma 10, è aggiunto il seguente: «10-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle cessioni di contratti di locazione finanziaria acquistati presso privati o dai soggetti di cui al comma 1, secondo periodo.».
2. 34. (Nuova formulazione) Laboccetta.

ART. 3.

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
1. Per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi legati al turismo effettuati presso soggetti di cui agli articoli 22 e 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dalle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, il limite per il trasferimento di denaro contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è elevato a 15.000 euro a condizione che il cedente del bene o il prestatore del servizio provveda ai seguenti adempimenti:
a) all'atto dell'effettuazione dell'operazione acquisisca fotocopia del passaporto del cessionario e/o del committente, nonché apposita autocertificazione di quest'ultimo, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che non è cittadino italiano né cittadino di uno dei Paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo e che ha la residenza fuori dal territorio dello Stato;
b) nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell'operazione versi il denaro contante incassato in un conto corrente intestato al cedente o al prestatore presso un operatore finanziario, consegnando a quest'ultimo copia della ricevuta della comunicazione di cui al comma 2.

2. La disposizione di cui al comma 1 opera a condizione che i cedenti o i prestatori che intendono aderire alla disciplina del presente articolo inviino apposita comunicazione preventiva, anche in via telematica, all'Agenzia delle entrate secondo le modalità ed i termini stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia stessa, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nella comunicazione dovrà essere indicato il conto che il cedente del bene o il prestatore del servizio intende utilizzare.
2-bis. I soggetti di cui agli articoli 22 e 74-ter del decreto del Presidente della

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Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, comunicano all'Agenzia delle entrate le operazioni di cui al comma 1 di importo unitario non inferiore ad euro 1.000, effettuate dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo modalità e termini stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.».
3. 112. Il Relatore.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
16-quinquies. Al comma 2 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera f-bis) è sostituita dalla seguente:
f-bis) Le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la frequenza di asili nido e di colonie climatiche da parte dei familiari indicati nell'articolo 12, nonché per borse di studio a favore dei medesimi familiari;
3. 113. Il Relatore.

Dopo il comma 16-quater, aggiungere il seguente:
16-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto, emanato entro il 31 maggio 2012, a disciplinare senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, al marchio, apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione dei beni, sulle gru mobili, sulle gru a torre adoperate nei cantieri edili e sulle macchine da cantiere.
3. 57. (Nuova formulazione) Fava, Comaroli, Montagnoli, Forcolin, Fugatti.

Art. 3-bis.

Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.1.
(Norma di interpretazione autentica).

1. L'esenzione dall'accisa per gli impieghi di cui al punto 3 della Tabella A, allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applica nel senso che tra i carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti, è compresa la benzina.
3-bis.03. (Nuova formulazione) Galletti, Cera, Delfino.

Art. 3-ter.

Dopo l'articolo 3-ter, aggiungere il seguente:

Art. 3-quater.
(Modifiche all'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183).

1. Al comma 1, articolo 18, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo le parole: «essere previste,» inserire le seguenti: «per le concessionarie e».
3-ter. 04. Sani.

Subemendamento all'articolo aggiuntivo 3-ter.07 del Governo.

Al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:
Sostituire il primo periodo con il seguente: Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli eventuali adempimenti conseguenti

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nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Aggiungere in fine il seguente periodo: I proventi derivanti dall'assegnazione delle frequenze di cui al presente articolo affluiscono al Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, tramite versamento sulla contabilità speciale 1201 - legge 46/1982 - innovazione tecnologica.».
0.3-ter.07.1. Il Relatore.

Dopo l'articolo 3-ter aggiungere il seguente:

Art. 3-quater.
(Misure urgenti per l'uso efficiente e la valorizzazione economica dello spettro radio ed in materia di contributi per l'utilizzo delle frequenze televisive).

1. Al fine di assicurare l'uso efficiente e la valorizzazione economica dello spettro radio, i diritti di uso per frequenze in banda televisiva di cui al bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale, n. 80 dell'8 luglio 2011 sono assegnati mediante pubblica gara indetta, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, dal Ministero dello sviluppo economico sulla base delle procedure stabilite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito, Autorità).
2. L'Autorità adotta, sentiti i competenti uffici della Commissione Europea e nel rispetto delle soglie massime fissate dalla delibera n. 181/09/CONS del 7 aprile 2009, le necessarie procedure, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) assegnazione delle frequenze ad operatori di rete sulla base di differenti lotti, mediante procedure di gara aggiudicate all'offerta economica più elevata anche mediante rilanci competitivi, assicurando la separazione verticale fra fornitori di programmi e operatori di rete e l'obbligo degli operatori di rete di consentire l'accesso ai fornitori di programmi, a condizioni eque e non discriminatorie, secondo le priorità ed i criteri fissati dall'Autorità per garantire l'accesso dei fornitori di programmi nuovi entranti e per favorire l'innovazione tecnologica;
b) composizione di ciascun lotto in base al grado di copertura tenendo conto della possibilità di consentire la realizzazione di reti per macro aree di diffusione, l'uso flessibile della risorsa radioelettrica, l'efficienza spettrale e l'innovazione tecnologica;
c) modulazione della durata dei diritti d'uso nell'ambito di ciascun lotto, in modo da garantire la tempestiva destinazione delle frequenze agli usi stabiliti dalla Commissione europea in tema di disciplina dello spettro radio anche in relazione a quanto previsto dall'Agenda digitale nazionale e comunitaria.

3. L'Autorità ed il Ministero dello sviluppo economico promuovono ogni azione utile a garantire l'effettiva concorrenza e l'innovazione tecnologica nell'utilizzo dello spettro radio e ad assicurarne l'uso efficiente e la valorizzazione economica, in conformità alla politica di gestione stabilita dall'Unione europea ed agli obiettivi dell'Agenda digitale nazionale e comunitaria, anche mediante la promozione degli studi e delle sperimentazioni di cui alla Risoluzione 6/8 WRC 2012 e il puntuale adeguamento alle possibilità consentite dalla disciplina internazionale dello spettro radio, nonché ogni azione utile alla promozione degli standard televisivi DVB-T2 e MPEG-4 o successive evoluzioni approvate nell'ambito dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (ITU).
4. Il Ministero dello sviluppo economico applica i contributi per l'utilizzo delle frequenze televisive stabiliti dall'Autorità entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente articolo secondo le procedure del Codice delle comunicazioni elettroniche, al fine di promuovere il pluralismo nonché l'uso efficiente e la valorizzazione dello spettro frequenziale secondo i principi

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di ragionevolezza, proporzionalità e non discriminazione. Il nuovo sistema di contributi è applicato progressivamente a partire dal 1o gennaio 2013.
5. Al fine di favorire l'innovazione tecnologica, a partire dal 1o gennaio 2013 per gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi venduti dalle aziende produttrici ai distributori di apparecchiature elettroniche al dettaglio sul territorio nazionale non si richiede la presenza di un sintonizzatore analogico. A partire dal 1o gennaio 2015 gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi venduti dalle aziende produttrici ai distributori di apparecchiature elettroniche al dettaglio sul territorio nazionale integrano un sintonizzatore digitale per la ricezione di programmi in tecnologia DVB-T2 con codifica MPEG-4. A partire dal 1o luglio 2015 gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi venduti ai consumatori sul territorio nazionale integrano un sintonizzatore digitale per la ricezione di programmi in tecnologia DVB-T2 con codifica MPEG-4 o successive evoluzioni approvate nell'ambito dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (ITU).
6. All'articolo 8-novies, comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, come modificato dall'articolo 45 della legge 7 luglio 2009, n. 88, dopo le parole: «In conformità ai criteri di cui alla deliberazione n. 181/09/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, del 7 aprile 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2009.», sono inserite le seguenti: «fatta eccezione per i punti 6, lettera f), 7, 8 salvo il penultimo capoverso, dell'allegato A,». Il bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale, n. 80 dell'8 luglio 2011 e il relativo disciplinare di gara, sono annullati. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità per l'attribuzione di un indennizzo ai soggetti partecipanti alla suddetta procedura di gara.
7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri o minori entrate per la finanza pubblica. Agli indennizzi di cui al comma 6 dell'articolo 1 si provvede a valere e comunque entro i limiti degli introiti di cui al comma 2, lettera a) del medesimo articolo.
3-ter.07. Governo.

ART. 4.

Al comma 1-bis premettere il seguente:
01-bis. All'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sui contratti di locazione aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, qualora assoggettati alla cedolare secca di cui al presente comma, alla fideiussione prestata per il conduttore non si applicano le imposte di registro e di bollo».
4. 186. (Ulteriore nuova formulazione) Pugliese.

Al comma 1-bis, lettera a) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le province autonome di Trento e Bolzano possono prevedere che i fabbricati rurali ad uso strumentale siano assoggettati all'imposta municipale propria nel rispetto del limite delle aliquote definite dall'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, ferma restando la facoltà di introdurre esenzioni, detrazioni o deduzioni ai sensi dell'articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
4. 23. Zeller, Brugger.

Al comma 5, lettera f), dopo le parole: il comma 17, aggiungere il seguente periodo: I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in

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istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata; per tali fattispecie non si applicano la riserva della quota d'imposta prevista dal comma 11 a favore dello Stato e il comma 17.
4. 203. Il Relatore.

Subemendamento all'emendamento 4.200 del Relatore.

Alla lettera h), capoverso 12-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per l'anno 2012, in alternativa a quanto previsto dal periodo precedente, i contribuenti possono optare per il pagamento del 50 per cento dell'imposta calcolata applicando l'aliquota base e le detrazioni previste dal presente articolo, in due rate da corrispondere, rispettivamente, il 16 giugno ed il 16 dicembre.
0.4.200.7. (Nuova formulazione) Galletti, Cera.

Sopprimere il comma 5-sexies.

Conseguentemente all'articolo 13, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. L'INPS e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nell'ambito della propria autonomia adottano misure di razionalizzazione organizzativa, aggiuntive rispetto a quelle previste dall'articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e dall'articolo 21, commi da 1 a 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, volte a ridurre le proprie spese di funzionamento, in misura pari a 60 milioni di euro per l'anno 2012. Continuando le riduzioni sono quantificate, rispettivamente, in 12 milioni di euro annui per l'INAIL e in 48 milioni di euro per l'INPS sulla base di quanto stabilito con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato in applicazione del richiamato articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Le somme derivanti dalle riduzioni di spesa di cui al presente comma sono versate entro il 30 settembre ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.
1-ter. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nell'ambito della propria autonomia adotta misure di razionalizzazione organizzativa, aggiuntive rispetto a quelle previste dall'articolo 4, comma 38, della legge 12 novembre 2011, n. 183, volte a ridurre le proprie spese di funzionamento, in misura pari a euro 11,1 milioni per l'esercizio 2012, che sono conseguentemente versate entro il 30 settembre ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.
1-quater. I Ministeri vigilanti verificano l'attuazione degli adempimenti di cui ai precedenti commi, comprese le misure correttive previste dalle disposizioni vigenti ivi indicate, anche con riferimento alla effettiva riduzione delle spese di funzionamento degli enti interessati.
1-quinquies. È disposta la riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle Missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 280 milioni di euro per l'anno 2012 e 180 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Sono esclusi gli stanziamenti relativi all'istituto della destinazione del 5 per mille dell'IRPEF e gli stanziamenti relativi alle spese per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica, nonché per il soccorso pubblico. Il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini delle successive riduzioni, è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibili le predette somme. Le Amministrazioni potranno proporre variazioni compensative anche relative a Missioni

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diverse, tra gli accantonamenti interessati nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica.
4. 202. Il Relatore.

Al comma 5-septies, apportare le seguenti modificazioni:
sostituire la lettera a) con la seguente:
a) all'articolo 37, comma 4-bis, dopo l'ultimo periodo, inserire il seguente: «Per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la riduzione è elevata al 35 per cento;»;
alla lettera b), numero 2), sostituire le parole: «ridotto del 25 per cento» con le seguenti: «ridotto del 35 per cento»;
al comma 5-octies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nella determinazione degli acconti dovuti per il medesimo periodo di imposta si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al comma precedente.».
4. 199. (Nuova formulazione) Il Relatore.

Art. 4-bis.

Dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente:

Art. 4-ter.
(Patto di stabilità interno «orizzontale nazionale» e personale degli enti locali).

1. I comuni, che prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento, un differenziale positivo rispetto all'obiettivo del patto di stabilità interno previsto dalla normativa nazionale, possono comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - sia mediante il sistema web appositamente predisposto e sia a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno a firma del responsabile finanziario - entro il termine perentorio del 30 giugno, l'entità degli spazi finanziari che sono disposti a cedere nell'esercizio in corso.
2. I comuni che prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento, un differenziale negativo rispetto all'obiettivo previsto dalla normativa nazionale, possono comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - sia mediante il sistema web appositamente predisposto e sia a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno a firma del responsabile finanziario - entro il termine perentorio del 30 giugno, l'entità degli spazi finanziari di cui necessitano nell'esercizio in corso per sostenere spese per il pagamento di residui passivi di parte capitale.
3. Ai comuni di cui al comma 1, per l'anno 2012, è attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 500 milioni di euro, pari agli spazi finanziari ceduti da ciascuno di essi e attribuiti ai comuni di cui al comma 2. In caso di incapienza, il contributo è ridotto proporzionalmente. Il contributo non è conteggiato fra le entrate valide ai fini del patto di stabilità interno ed è destinato alla riduzione del debito.
4. L'ANCI fornisce il supporto tecnico per agevolare l'attuazione del presente articolo.
5. Qualora l'entità delle richieste pervenute dai comuni di cui al comma 2 superi l'ammontare degli spazi finanziari resi disponibili dai comuni di cui al comma 1, l'attribuzione è effettuata in misura proporzionale ai maggiori spazi finanziari richiesti. Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, entro il 30 luglio, aggiorna il prospetto degli obiettivi dei comuni interessati dalla rimodulazione dell'obiettivo, con riferimento all'anno in corso e al biennio successivo.
6. Il rappresentante legale, il responsabile del servizio finanziario e l'organo di revisione economico finanziario attestano, con la certificazione di cui al comma 20 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, che i maggiori spazi finanziari di cui al comma 5 sono stati utilizzati

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esclusivamente per effettuare spese per il pagamento di residui passivi di parte capitale. In assenza di tale certificazione, nell'anno di riferimento, non sono riconosciuti i maggiori spazi finanziari di cui al comma 5, mentre restano validi i peggioramenti dei saldi obiettivi del biennio successivo ai sensi del comma 7.
7. Ai comuni di cui al comma 1 è riconosciuta, nel biennio successivo all'anno in cui cedono gli spazi finanziari, una modifica migliorativa del loro obiettivo commisurata annualmente alla metà del valore degli spazi finanziari ceduti. Agli enti di cui al comma 2, nel biennio successivo all'anno in cui acquisiscono maggiori spazi finanziari, sono attribuiti saldi obiettivi peggiorati per un importo annuale pari alla metà della quota acquisita. La somma dei maggiori spazi finanziari ceduti e di quelli attribuiti, per ogni anno di riferimento, è pari a zero.
8. Il Ministero dell'economia e delle finanze comunica al Ministero dell'interno l'entità del contributo di cui al comma 3 da erogare a ciascun comune.
9. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 3, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di Bilancio».
10. All'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento»;
b) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Ai soli fini del calcolo delle facoltà assunzionali, l'onere per le assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale è calcolato nella misura ridotta del 50 per cento; le predette assunzioni continuano a rilevare per intero ai fini del calcolo delle spese di personale previsto dal primo periodo del presente comma.»;
b-bis) al secondo periodo, le parole: «periodo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «primo periodo»;
c) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Ferma restando l'immediata applicazione della disposizione di cui al precedente periodo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, d'intesa con la Conferenza Unificata, possono essere ridefiniti i criteri di calcolo della spesa di personale per le predette società»;
d) al terzo periodo, la parola: «precedente» è sostituita dalla seguente: «terzo»;
e) al quarto periodo, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento»; nel medesimo periodo, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «; in tal caso le disposizioni di cui al secondo periodo trovano applicazione solo in riferimento alle assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di istruzione pubblica e del settore sociale».

11. All'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole «dell'anno 2004» sono sostituite dalle seguenti «dell'anno 2008».
12. Al comma 28, dell'articolo 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: «A decorrere dal 2013 per gli enti locali il predetto limite può essere superato per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale; resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.».

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13. Il comma 6-quater dell'articolo 19, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è così sostituito:
«6-quater. Per gli Enti locali il numero complessivo degli incarichi a contratto nella dotazione organica dirigenziale, conferibili ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stabilito nel limite massimo del dieci per cento della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato. Per i comuni con popolazione inferiore o pari a 100 mila abitanti il limite massimo di cui al primo periodo del presente comma è pari al venti per cento della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato. Per i comuni con popolazione superiore a 100 mila abitanti ed inferiore o pari a 250 mila abitanti il limite massimo di cui al primo periodo del presente comma può essere elevato fino al tredici per cento della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato a valere sulle ordinarie facoltà per le assunzioni a tempo indeterminato. Si applica quanto previsto dal comma 6-bis. In via transitoria, con provvedimento motivato volto a dimostrare che il rinnovo sia indispensabile per il corretto svolgimento delle funzioni essenziali degli enti, i limiti di cui al presente comma possono essere superati, a valere sulle ordinarie facoltà assunzionali a tempo indeterminato, al fine di rinnovare, per una sola volta, gli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione e in scadenza entro il 31 dicembre 2012. Contestualmente gli enti adottano atti di programmazione volti ad assicurare a regime il rispetto delle percentuali di cui al presente comma.».
14. Al comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 1o agosto 2011, n. 141, sono eliminate le seguenti parole «Fino alla data di emanazione dei decreti di cui all'articolo 19, comma 6-quater, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dall'articolo 1 del presente decreto».
15. Al secondo periodo del comma 12-quater dell'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «90 per cento»;
b) alla fine è aggiunto il seguente periodo: «Le inadempienze di cui al periodo precedente assumono rilievo ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale e devono essere oggetto di tempestiva segnalazione al procuratore regionale presso la Corte dei conti».

Conseguentemente, il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 25 della legge 29 luglio 2010, n. 120, è emanato entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. In caso di mancata emanazione del decreto entro il predetto termine, trovano, comunque, applicazione le disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992.

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 12-bis, sopprimere le parole: e, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «La riduzione è ripartita nella misura di un terzo in ciascuno dei tre esercizi successivi all'inadempienza.».
4-bis. 021. (Ulteriore nuova formulazione) Il Relatore.

Art. 10.

Al comma 2 dopo la lettera a-bis), inserire la seguente:
a-ter) all'articolo 24 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 27, è inserito il seguente:

27-bis. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali e il riciclaggio di denaro di provenienza illecita, chiunque, ancorché in caso di assenza o di

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inefficacia delle autorizzazioni di polizia o delle concessioni rilasciate dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati in via esclusiva ai predetti concorsi pronostici o scommesse. Sui predetti conti debbono transitare le spese, le erogazioni di oneri economici ed i proventi finanziari di ogni natura relativi ai concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere.
10. 3. (Nuova formulazione) Garavini, Fluvi.