CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 17 aprile 2012
640.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e II)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. (Testo base C. 4434 Governo, approvato dal Senato, C. 3380 Di Pietro, C. 3850 Ferranti, C. 4382 Giovanelli, C. 4501 Torrisi, C. 4516 Garavini e C. 4906 Ferranti).

NUOVI EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 8.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

1. Il servizio in posizione di fuori ruolo, o in un'altra analoga posizione, svolto dai magistrati ordinari, amministrativi e contabili e dagli avvocati e procuratori dello Stato, previsto dagli ordinamenti di appartenenza, è disciplinato da uno o più decreti legislativi che il Governo è delegato ad adottare, nei termini previsti dal comma 2, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) fissare nei ruoli organici della magistratura ordinaria, amministrativa e contabile nonché dell'Avvocatura dello Stato un numero di posti per lo svolgimento di funzioni diverse da quelle istituzionali, che non superi il dieci per cento delle rispettive dotazioni organiche;
b) individuare gli uffici pubblici per i quali è strettamente indispensabile che siano ricoperti da magistrati collocati fuori ruolo;
c) indicare il periodo massimo, non superiore ai cinque anni, che può essere trascorso fuori dal ruolo organico, prevedendo una disciplina transitoria, non superiore a sei mesi, per coloro che hanno già superato il limite di cinque anni in ragione di servizi prestati anche presso amministrazioni diverse precedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo;
d) determinare il trattamento economico spettante al magistrato o avvocato collocato fuori ruolo in via alternativa tra quello dell'amministrazione di appartenenza e quello relativo all'incarico ricoperto fuori ruolo, regolamentando i conseguenti rapporti anche di carattere previdenziale tra le diverse amministrazioni;
e) prevedere criteri diretti ad escludere possibili situazioni di conflitto di interesse tra le funzioni esercitate presso l'amministrazione di appartenenza e quelle esercitate in ragione dell'incarico ricoperto fuori ruolo;
f) prevedere le ipotesi in cui lo svolgimento di incarichi presso altre amministrazioni determini necessariamente il collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili.

2. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione . Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia,

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che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere emanati anche in mancanza dei predetti pareri. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo periodo o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni.
3. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al presente articolo possono essere emanati uno o più decreti legislativi correttivi e integrativi, con il rispetto del procedimento di cui al comma 2.
8. 0. 200. Il relatore per la I Commissione.

ART. 9.

Sostituirlo con i seguenti:

Art. 9.
(Modifiche al codice penale).

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 32-quater, dopo le parole: «319-bis,» sono aggiunte le seguenti: «319-quater,»;
b) all'articolo 32-quinquies, dopo le parole: «319-ter» sono aggiunte le seguenti: «, 319-quater, primo comma,»;
c) all'articolo 314, nel primo comma, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «quattro»;
d) l'articolo 317 è sostituito dal seguente:
«Art. 317. - (Concussione). - Il pubblico ufficiale, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni»;

e) all'articolo 317-bis, le parole: «314 e 317» sono sostituite dalle seguenti: «314, 317, 319 e 319-ter»;
f) l'articolo 318 è sostituito dal seguente:
«Art. 318. - (Corruzione per l'esercizio della funzione). - Il pubblico ufficiale che, in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni»;

g) all'articolo 319, le parole: «da due a cinque» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a sette»;
h) all'articolo 319-ter sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nel primo comma, le parole: «da tre a otto» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a dieci»;
2) nel secondo comma, la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «cinque»;

i) dopo l'articolo 319-ter è inserito il seguente:
«Art. 319-quater. - (Induzione indebita a dare o promettere utilità). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da tre a otto anni.
Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni»;

l) all'articolo 320, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio»;

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m) all'articolo 322 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nel primo comma, le parole: «che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio» sono sostituite dalle seguenti: «, in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri»;
2) il terzo comma è sostituito dal seguente:
«La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri»;

n) all'articolo 322-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nella rubrica, dopo la parola: «concussione,» sono inserite le seguenti: «induzione indebita a dare o promettere utilità»;
2) nel secondo comma, dopo le parole: «Le disposizioni degli articoli» sono aggiunte le seguenti: «319-quater, secondo comma,»;

o) all'articolo 322-ter, primo comma, dopo le parole: «a tale prezzo» sono aggiunte le seguenti: «o profitto»;
p) all'articolo 323, primo comma, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a quattro»;
q) all'articolo 323-bis, dopo la parola: «319,» sono inserite le seguenti: «319-quater»;
r) dopo l'articolo 346 è inserito il seguente:
«Art. 346-bis. - (Traffico di influenze illecite). - Chiunque, fuori dai casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter, avvalendosi di relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione, ovvero per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, è punito con la reclusione da uno a tre anni.
La stessa pena si applica a chi indebitamente da o promette denaro o altra utilità.
La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.
Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie.
Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita».

Art. 9-bis.
(Modifiche al codice civile).

1. L'articolo 2635 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 2635. - (Corruzione tra privati). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.
Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.
Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.
Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».

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Art. 9-ter.
(Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231).

1. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 25 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nella rubrica, dopo la parola: «Concussione» sono aggiunte le seguenti: «, induzione indebita a dare o promettere utilità»;
2) al comma 3, dopo le parole: «319-ter, comma 2,» sono aggiunte le seguenti: «319-quater»;

b) all'articolo 25-ter, comma 1, dopo la lettera s) è aggiunta la seguente:
«s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote».

Art. 9-quater.
(Modifica alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale).

1. All'articolo 133, comma 1-bis, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo le parole: «319-ter» sono aggiunte le seguenti: «, 319-quater».

Art. 9-quinquies.
(Modifiche al decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 1992, n. 356).

1. All'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «319-ter,» sono aggiunte le seguenti: «319-quater,»;
b) al comma 2-bis, dopo le parole: «319-ter,» sono aggiunte le seguenti: «319-quater,».

Art. 9-sexies.
(Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 58, comma 1, lettera b), dopo le parole: «319-ter (corruzione in atti giudiziari),» sono aggiunte le seguenti: «319-quater, primo comma (induzione indebita a dare o promettere utilità)»;
b) all'articolo 59, comma 1, lettera a), dopo le parole: «319-ter» sono aggiunte le seguenti: «, 319-quater».

Art. 9-septies.
(Modifica alla legge 27 marzo 2001, n. 97).

1. All'articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, dopo le parole: «319-ter» sono aggiunte le seguenti: «, 319-quater».
9. 500.Il Governo.

MOTIVAZIONE

L'emendamento 9.500 contiene la riformulazione dell'articolo 9 del disegno di legge e l'introduzione degli articoli da 9-bis a 9-octies allo scopo di rafforzare il contrasto penale della corruzione pubblica e privata.

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Le modifiche proposte sono in linea con accordi internazionali già ratificati dall'Italia (Convenzione delle Nazioni Unite sulla corruzione), o in corso di ratifica (Convenzione penale sulla corruzione, Strasburgo 27 gennaio 1997), e recepiscono, alla luce della nostra tradizione giuridica, le raccomandazioni dei gruppi di lavoro dell'OCSE e del Consiglio d'Europa (GRECO) incaricati di verificare la conformità agli standards internazionali delle norme statali in materia di corruzione.
In tale contesto, si collocano la modifica della concussione e l'introduzione del reato di induzione indebita a dare o a promettere denaro o altra utilità, previste rispettivamente nelle lettere d) ed i) del comma 1 dell'articolo 9.
Nel rapporto del Gruppo di lavoro sulla corruzione internazionale dell'OCSE (Work Group Bribery - WGB), relativo al terzo ciclo di valutazione sull'Italia, è stata recentemente rinnovata la raccomandazione all'Italia di modificare l'articolo 317 del codice penale, con riferimento ai casi di corruzione internazionale, in quanto strumento di possibile esonero dalla responsabilità del privato che effettui la promessa o la dazione indebita.
Analogamente, nel Rapporto sull'Italia adottato in occasione della 54a riunione plenaria del GRECO (Strasburgo, 20-23 marzo 2012), si fa menzione del rischio di un ricorso improprio al delitto di concussione nell'ambito di indagini aventi ad oggetto rapporti illeciti tra privati e pubblici agenti, raccomandando pertanto di valutare possibili modifiche della norma penale.
L'emendamento si propone, per l'appunto, di circoscrivere la concussione alle sole ipotesi in cui la condotta abusiva abbia determinato una costrizione in capo al privato limitando la soggettività attiva, e la conseguente punibilità, al pubblico ufficiale in quanto titolare dei poteri autoritativi da cui deriva il metus publicae potestatis. A tale limitazione si accompagna la netta differenziazione delle ipotesi di costrizione e induzione. Le condotte di induzione, oggi ricadenti nell'articolo 317 del codice penale confluiscono, infatti, in un'autonoma fattispecie di reato, rubricata «Indebita induzione a dare o promettere denaro o altra utilità» (articolo 9, comma 1, lettera i)). In questo caso, soggetti attivi del reato sono tanto il pubblico ufficiale quanto l'incaricato di pubblico servizio e la punibilità è estesa anche al privato che, non essendo costretto ma semplicemente indotto alla promessa o dazione, mantiene un margine di scelta tale da giustificare una pena seppure in misura ridotta rispetto al pubblico agente.
Quanto ai rapporti tra le due fattispecie, il nuovo reato di «induzione indebita» è descritto in termini anche letteralmente corrispondenti a quelli della concussione «per induzione», da cui si distingue per la punibilità del privato e per una pena principale più lieve. Ne consegue che la modifica proposta non determina una abolitio criminis; essa dà luogo soltanto a un fenomeno di successione di leggi penali nel tempo regolato secondo i principi generali previsti dall'articolo 2, quarto comma, del codice penale.
Quanto al trattamento sanzionatorio, il minimo della pena detentiva per il delitto di concussione è aumentato da quattro a sei anni, fermi restando il limite massimo (dodici anni) e lo speciale regime della pena accessoria previsto dall'articolo 317-bis del codice penale. Nei casi di induzione indebita, invece, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio è punito con la reclusione da tre a otto anni, mentre il privato con la reclusione fino a tre anni. È prevista, inoltre, l'applicazione della circostanza attenuante prevista dall'articolo 323-bis con riferimento a fatti di particolare tenuità (lettera q)).
L'articolo 9, comma 1, lettera e), estende il regime dell'interdizione dai pubblici uffici, oggi previsto in caso di condanna per peculato e concussione, ai reati di corruzione propria (articolo 319 del codice penale) e di corruzione in atti giudiziari (articolo 319-ter).
L'articolo 9, comma 1, lettera f), riformula l'articolo 318 del codice penale nel senso di sostituire la figura della corruzione per un atto d'ufficio, o corruzione

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impropria, con la corruzione per l'esercizio della funzione. Il nuovo reato punisce il pubblico ufficiale che, in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, riceva denaro od altra utilità o ne accetti la promessa. La modifica si pone in linea con soluzioni normative già sperimentate in altri ordinamenti e, in particolare, con quella adottata in Germania con la «Legge sulla lotta alla corruzione» del 1997. Il paragrafo 331 del codice penale tedesco sanziona, infatti, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, per lo svolgimento del servizio, «chiede, si fa promettere o accetta un vantaggio per sé o per un terzo».
La riformulazione dell'articolo 318 del codice penale consente di ricostruire con maggiore precisione i «confini» tra le diverse forme di corruzione: da una parte, la corruzione propria, che rimane ancorata alla prospettiva del compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio; dall'altra, l'accettazione o la promessa di una utilità indebita, da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, che prescinde dalla adozione o dall'omissione di atti inerenti al proprio ufficio. In questo caso, la condotta è obiettivamente meno grave per la pubblica amministrazione e giustifica la previsione di un trattamento sanzionatorio più tenue (da uno a cinque anni di reclusione) ma, comunque, significativamente più alto di quello oggi previsto dall'articolo 318.
L'articolo 9, comma 1, lettera g), modifica le pene stabilite dall'articolo 319 del codice penale (corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio). Ad essere elevata è l'intera cornice edittale il cui intervallo è compreso tra tre e sette anni (attualmente, è tra due e cinque). L'aumento del massimo edittale della pena fa conseguire un significativo allungamento dei termini massimi di prescrizione.
Con l'articolo 9, comma 1, lettera o), si estende il ricorso alla confisca per equivalente prevista in caso di delitti contro la pubblica amministrazione (articolo 322-ter, primo comma, codice penale) e di truffa ai danni dello Stato e delle Comunità europee (articoli 640 cpv., 640-bis del codice penale e 640-quater del codice penale). È previsto, infatti, che la confisca per equivalente può ricadere sull'intera gamma dei proventi criminosi; dunque, oltreché sul prezzo del reato (come già previsto dalla attuale configurazione dell'articolo 322-ter), anche sul profitto. Sarà, così, possibile applicare questa incisiva sanzione anche quando manchi il prezzo del reato, come nei casi di condanne per peculato o per concussione. In questo modo, la norma interna è allineata al diritto dell'Unione europea che obbliga gli Stati a prevedere la confisca di valore in relazione a qualsiasi vantaggio economico da reato (articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 212/2005). Correlativamente all'estensione dei casi di confisca per equivalente, nel corso delle indagini preliminari sarà possibile ricorrere con maggiore frequenza al sequestro preventivo superando così i limiti dell'attuale sistema (Cassazione, sezioni unite, 6 ottobre 2009, n. 38691).
L'articolo 9, comma 1, lettera r), introduce nel codice penale il reato di traffico di influenze illecite.
La clausola di esonero («Fuori dai casi di concorso negli articoli 319 e 319-ter») dimostra che la norma realizza una tutela anticipata dei beni del buon andamento e dell'imparzialità della Pubblica amministrazione, sanzionando comportamenti eventualmente prodromici all'accordo corruttivo. La fattispecie che sin qui ha apprestato una tutela rispetto alle condotte di illecita mediazione verso il pubblico agente è rappresentata dal millantato credito letto nel tempo dalla giurisprudenza nel senso di includere tanto le ipotesi di vanto di un credito inesistente quanto quelle di amplificazione di un credito reale. Tale norma, però, non è in linea con gli strumenti internazionali già solo per il fatto che ad essere incriminato è unicamente il soggetto che vanta il credito. L'articolo 346-bis del codice penale prevede, invece, la punibilità tanto di chi si fa dare o promettere denaro o altra utilità quanto di chi versa o promette. In questo caso, la norma richiede che il soggetto si avvalga di relazioni esistenti

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con il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio e che vi sia l'indebita pattuizione di un prezzo.
Infine, il comma 1 dell'articolo 9, nelle lettere e) ed h), aumenta le pene previste per il peculato (articolo 314 codice penale) e per la corruzione in atti giudiziari (articolo 319-ter codice penale).
L'articolo 9-bis modifica l'articolo 2635 del codice civile, che già oggi, in parte, prevede l'incriminazione delle condotte riconducibili alla cosiddetta corruzione privata. Le modifiche incidono anzitutto sulla platea degli autori, includendo tra i soggetti attivi accanto ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi. Si prevede poi la riferibilità della dazione o promessa di denaro o altra utilità non solo ai soggetti attivi ma anche a terzi e la procedibilità d'ufficio.
L'articolo 9-ter, inserisce l'articolo 2635 del codice civile tra i reati presupposto della responsabilità dell'ente ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001, avuto riguardo alla condotta di chi dà o promette denaro o altra utilità, il quale ben potrà agire nell'interesse dell'ente di appartenenza.
Infine, gli articoli dal 9-quater al 9-octies armonizzano le norme contenenti espliciti richiami al reato di concussione, in quanto presupposto per l'applicazione di pene accessorie, di ipotesi particolari di confisca, di cause ostative alla candidatura o al mantenimento di cariche elettive.
È il caso degli articoli 32-quater e 32-quinquies del codice penale, che individuano le ipotesi di applicazione, rispettivamente, delle pene accessorie dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione e dell'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego con amministrazioni pubbliche, modificati dall'articolo 9, comma 1, lettere a) e b).
Analoghi interventi di coordinamento riguardano:
a) l'articolo 133, comma 1-bis, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, relativo alla notifica all'amministrazione di appartenenza del decreto che dispone il giudizio emesso nei confronti di dipendenti di amministrazioni pubbliche, enti pubblici, enti a prevalente partecipazione pubblica (articolo 9-quater del disegno di legge);
b) l'articolo 12-sexies, commi 1 e 2-bis, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, che individuano, rispettivamente, i reati per i quali è obbligatoria la confisca dei beni di cui il condannato non possa giustificare la provenienza e i reati per i quali, in caso di confisca, trovano applicazione le norme in materia di gestione e destinazione dei beni stessi contenute nella legislazione antimafia (articolo 9-quinquies);
c) gli articoli 58, comma 1, lettera b), e 59, comma 1, lettera a), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di cause ostative alla candidatura a cariche elettive in comuni e province e di sospensione e decadenza di diritto da tali cariche (articolo 9-sexies del disegno di legge);
d) l'articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, in materia di trasferimento ad altro ufficio del dipendente di amministrazioni o di enti pubblici o di enti a prevalente partecipazione pubblica, nei confronti del quale sia stato disposto il rinvio a giudizio (articolo 9-septies del disegno di legge).
Il Governo.