CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 16 aprile 2012
639.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO AL 17 APRILE 2012

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ALLEGATO 1

DL 16/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento (C. 5109 Governo, approvato dal Senato).

EMENDAMENTI DEL RELATORE E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

ART. 1.

All'articolo 1, comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: enti previdenziali sopprimere la seguente: e.
1. 8.Il Relatore.

ART. 3.

All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 3:
al primo periodo le parole: «1o giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «1o luglio 2012»;
al secondo periodo dopo le parole: «precedente periodo» sono aggiunte le seguenti: «, nonché di quelle di cui all'articolo 12, commi 3 e 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214»;
b) al comma 4-bis, capoverso comma 4-sexies, le parole: «31 maggio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2012»;
c) dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:
4-ter. All'articolo 2, comma 4-ter, lettera c), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo le parole: «con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze» sono aggiunte le seguenti: «Dal limite di importo di cui al primo periodo sono comunque escluse le somme corrisposte a titolo di tredicesima mensilità».
3. 110.Il Relatore.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. All'articolo 61 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, al comma 1, lettera a), numero 1), le parole: «a pena di decadenza» sono soppresse.
3. 111.Il Relatore.

ART. 3-bis.

All'articolo 3-bis, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
«2-bis. A decorrere dal 1o giugno 2012, al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 52, comma 3, la lettera f) è soppressa;

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b) nell'allegato I l'aliquota di accisa sull'energia elettrica per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni 8 rideterminata come segue:
a) per i consumi fino a 1.200.000 kWh mensili:
1) sui primi 200.000 kWh consumati nel mese si applica l'aliquota di euro 0,0125 per kWh;
2) sui consumi che eccedono i primi 200.000 kWh consumati nel mese e che non sono superiori a 1.200.000 kWh si applica l'aliquota di euro 0,0075 per kWh;
b) per i consumi superiori a 1.200.000 kWh mensili:
1) sui primi 200.000 kWh consumati nel mese si applica l'aliquota di euro 0,0125 per kWh;
2) sui consumi che eccedono i primi 200.000 kWh consumati nel mese si applica un'imposta in misura fissa pari ad euro 4.820.

2-ter. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota di euro 0,0075 al kWh o dell'imposta in misura fissa pari a 4.820 euro sul consumo mensile dei soggetti che producono energia elettrica per uso proprio e la consumano per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, gli interessati sono tenuti a trasmettere al competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane, entro il giorno 20 di ogni mese, i dati relativi al consumo del mese precedente».
3-bis. 8.Il Relatore.

ART. 4.

Subemendamenti all'emendamento 4.197 del relatore

Dopo le parole: 30 dicembre 1992, n. 504, aggiungere: stabilito in misura pari allo 0,5 per mille.
0. 4. 197. 4.Barbato, Messina.

Sostituire le parole: nella misura dello 0,9 per mille con le seguenti: nella misura dello 0,1 per mille.
0. 4. 197. 1.Fugatti.

Sostituire le parole: nella misura dello 0,9 per mille con le seguenti: nella misura dello 0,5 per mille.
0. 4. 197. 2.Fugatti.

Dopo le parole: Il contributo è versato, inserire la seguente: facoltativamente.
0. 4. 197. 3.Fugatti.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. A decorrere dal 1o gennaio 2012, il contributo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è rideterminato nella misura dello 0,9 per mille ed è calcolato sulla quota di gettito dell'imposta municipale propria relativa agli immobili diversi da quelli destinati ad abitazione principale e relative pertinenze, spettante al comune ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Il contributo è versato a cura della struttura di gestione di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante trattenuta sugli incassi dell'imposta municipale propria e riversamento diretto da parte della struttura stessa, secondo modalità stabilite mediante provvedimento dell'Agenzia delle entrate.
4. 197.Il Relatore.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Per il 2012, il contributo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è rideterminato nella misura dello 0,8 per mille ed è calcolato sulla quota di gettito dell'imposta municipale propria relativa agli immobili diversi da quelli destinati ad

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abitazione principale e relative pertinenze, spettante al comune ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Il contributo è versato a cura della struttura di gestione di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante trattenuta sugli incassi dell'imposta municipale propria e riversamento diretto da parte della struttura stessa, secondo modalità stabilite mediante provvedimento dell'Agenzia delle entrate.
4. 197.Il Relatore (Nuova formulazione).

Subemendamenti all'emendamento 4.200 del relatore

Al capoverso lettera a), dopo le parole: dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente inserire le seguenti: nonché le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, acquistate ai sensi dell'articolo 66 della legge 21 novembre 2000, n. 342, a condizione che le stesse non siano locate.

Conseguentemente al comma 5-sexies, sostituire le parole: euro 251.100.000 per l'anno 2012 e di euro 180.000.000 a decorrere dall'anno 2013, con le seguenti: euro 256.100.000 per l'anno 2012 e di euro 185.000.000 a decorrere dall'anno 2013.
0. 4. 200. 1.Paglia.

Alla fine del capoverso lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo:
All'unità immobiliare in comproprietà tra familiari, ove per uno o più di essi la stessa sia adibita ad abitazione principale, si applica l'aliquota ridotta pari allo 0,4 per cento di cui al precedente comma 7. Ai soli comproprietari residenti si applicano le detrazioni di cui al comma 10, in proporzione alla quota detenuta.
0. 4. 200. 2.Rotondi.

Sostituire il capoverso lettera b), con il seguente: sopprimere la lettera b) ed aggiungere, infine, il seguente periodo: L'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, sull'applicazione dell'imposta municipale propria, si interpreta nel senso che per gli immobili di interesse storico o artistico si applica a tale imposta l'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75. Al relativo onere si provvede, mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.
0. 4. 200. 3.Melchiorre.

Dopo il capoverso lettera c), inserire il seguente:
- dopo la lettera c-bis) inserire la seguente: c-ter) al comma 7, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, per gli immobili locati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, nonché per l'unità immobiliare e le relative pertinenze posseduta a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento da anziani o disabili che acquisiscono la residenza anagrafica presso istituti di cura o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che non risulti locata o detenuta da parte di soggetti terzi. È altresì assoggettata ad aliquota ridotta l'unità immobiliare locata posseduta come unica proprietà, il cui locatario sia soggetto a procedura di

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sfratto per morosità e limitatamente al periodo occorrente al rientro in possesso.
0. 4. 200. 4.Fluvi, Albini, Carella, Causi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

Alla lettera h), capoverso 12-bis sopprimere le parole: per l'anno 2012 e sostituire l'intero periodo dopo le parole: e le relative pertinenze con il seguente: non è dovuta. È altresì istituito, a decorrere dal 1o gennaio 2012, in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, su tutti i redditi, compresi quelli derivanti da trattamento pensionistico, di importo superiore a 90.000 euro lordi annui, un contributo di solidarietà sulla parte eccedente il predetto importo tale da determinare un gettito pari alla soppressione dell'IMU sull'abitazione principale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è determinato l'ammontare del contributo di solidarietà e le modalità di ripartizione tra gli enti locali ai fini di compensare il minor gettito derivante dalla soppressione dell'IMU sull'abitazione principale.
0. 4. 200. 5.Fugatti.

Alla lettera h), sostituire il capoverso 12-bis con il seguente:
nel capoverso 12-bis, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Per l'anno 2012, in alternativa, i contribuenti possono optare per il pagamento del 50% dell'imposta calcolata applicando l'aliquota base e le detrazioni previste dal presente articolo, in due rate da corrispondere rispettivamente il 16 giugno ed il 16 settembre».
0. 4. 200. 7.Galletti, Cera.

Alla lettera h), capoverso 12-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
In alternativa i contribuenti possono optare per il pagamento del 50 per cento dell'imposta calcolata applicando l'aliquota base e le detrazioni previste dal presente articolo, in due rate da corrispondere rispettivamente il 16 giugno ed il 16 settembre.
0. 4. 200. 6.Galletti, Cera.

Sostituire il capoverso lettera h)-bis con la seguente:
h-bis) dopo il comma 13 inserire il seguente: «13-bis. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione sul predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse si esplicano ai fini del calcolo e del pagamento dell'acconto dell'imposta, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera afferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro e non oltre il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, il calcolo e il pagamento dell'acconto sono effettuati sulla base delle aliquote e delle detrazioni in vigore nell'anno precedente, fatto salvo il conguaglio da effettuarsi con il pagamento del saldo sulla base dell'imposta annua complessivamente dovuta in base alle modifiche deliberate nei termini di legge».
0. 4. 200. 8.Albini, Fluvi.

Dopo il capoverso di cui alla lettera h-bis), aggiungere la seguente:
h-ter)
All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214, apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 6, alla fine, aggiungere le seguenti parole: , ovvero in aumento fino a 0,9 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/1, A/2, A/10, C/1 e C/3 non locati;
b) il comma 8 è soppresso;
c) al comma 14 la lettera d) è soppressa.

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Conseguentemente all'articolo 3, il comma 15 è soppresso.

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 14, inserire il seguente:
«14-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie "money transfer" ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari al 2 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 5 euro. L'imposta non è dovuta per i trasferimenti effettuati dai cittadini dell'Unione europea nonché per quelli effettuati verso i Paesi dell'Unione europea. Sono esentati i trasferimenti effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale».
0. 4. 200. 9.Fugatti.

All'articolo 4, al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:
alla lettera a), dopo le parole: «restano ferme le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.», aggiungere le seguenti: «I soggetti richiamati dal comma 1, lettera b), secondo periodo dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 504 del 1992, sono individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola»; aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al secondo periodo le parole "dimora abitualmente e risiede anagraficamente" sono sostituite dalle seguenti: "e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile".»;
alla lettera b) sopprimere le parole: «salvo che per gli immobili classificati "F2" che continuano ad avere rendita zero»;
dopo la lettera c) inserire la seguente: «c-bis) al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "Per i terreni agricoli , nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110"»;
alla lettera e), capoverso 8-bis, dopo le parole: «decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99», inserire le seguenti: «iscritti nella previdenza agricola,»;
alla lettera h):
nel capoverso 12-bis, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Per l'anno 2012, l'imposta dovuta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze è versata in tre rate di cui la prima e la seconda in misura ciascuna pari ad un terzo dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione previste dal presente articolo, da corrispondere rispettivamente entro il 16 giugno e il 16 settembre; la terza rata è versata, entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulle precedenti rate.
nel capoverso 12-ter, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1o gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012».

Dopo la lettera h, inserire la seguente:
«h-bis) dopo il comma 13 inserire il seguente: "13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente in via telematica

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per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione sul predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1o gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera afferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro e non oltre il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno." ».
4. 200.Il Relatore.

Subemendamenti all'emendamento 4.199 del relatore

Alla lettera a) sostituire le parole: 40 per cento con le seguenti: 50 per cento.
0. 4. 199. 1.Zeller, Brugger.

Alla lettera a), dopo il primo capoverso, aggiungere il seguente: nella lettera b), punto 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che non siano utilizzati anche occasionalmente per attività di tipo commerciale.
0. 4. 199. 2.Fluvi, Albini, Carella, Causi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano,Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

All'articolo 4, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 5-septies, apportare le seguenti modificazioni:
sostituire la lettera a) con la seguente: a) all'articolo 37, comma 4-bis, dopo l'ultimo periodo, inserire il seguente: «Per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la riduzione è elevata al 40 per cento;»;
nella lettera b), numero 2), sostituire le parole «ridotto del 25 per cento» con le seguenti: «ridotto del 40 per cento»;
b) al comma 5-octies, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nella determinazione degli acconti dovuti per il medesimo periodo di imposta si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al comma precedente.».
4. 199.Il Relatore.

Dopo al comma 5-octies aggiungere il seguente:
5-novies. All'articolo 6, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:
«1-bis. I redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma dei 6 aprile 2009, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi. I fabbricati di cui al periodo precedente sono, altresì, esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi.
4. 201.Il Relatore.

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Al comma 1-bis, lettera b), dopo le parole: alle relative addizionali aggiungere le seguenti:, ove dovute.

Dopo al comma 5-octies aggiungere il seguente:
5-novies. All'articolo 6, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:
«1-bis. I redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi. I fabbricati di cui al periodo precedente sono, altresì, esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi.
4. 201.Il Relatore (Nuova formulazione).

All'articolo 4, dopo il comma 12-ter aggiungere il seguente:
12-quater. Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, e successive modificazioni, nonché all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, rassegnazione della casa coniugale al coniuge non titolare di diritti reali sullo stesso, convenuto ovvero disposto in sede di separazione o di divorzio dei coniugi, si intende in ogni caso effettuato a titolo di diritto di abitazione.».
4. 198.Il Relatore.

Subemendamenti all'emendamento 4-bis.021 del relatore

Sopprimere il capoverso comma 13.
*0. 4-bis. 021. 1.Fugatti.

Sopprimere il capoverso comma 13.
*0. 4-bis. 021. 2.Barbato.

Dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente:

Art. 4-ter.
(Patto di stabilità interno «orizzontale nazionale» e personale degli enti locali).

1. I comuni, che prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento, un differenziale positivo rispetto all'obiettivo del patto di stabilità interno previsto dalla normativa nazionale, possono comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze. Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - sia mediante il sistema web appositamente predisposto e sia a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno a firma del responsabile finanziario - entro il termine perentorio del 30 giugno, l'entità degli spazi finanziari che sono disposti a cedere nell'esercizio in corso.
2. I comuni che prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento, un differenziale negativo rispetto all'obiettivo previsto dalla normativa nazionale, possono comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - sia mediante il sistema web appositamente predisposto e sia a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno a firma del responsabile finanziario - entro il termine perentorio del 30 giugno, l'entità degli spazi finanziari di cui necessitano nell'esercizio in corso per sostenere spese per il pagamento di residui passivi di parte capitale.
3. Ai comuni di cui al comma 1, per l'anno 2012, è attribuito un contributo, nei

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limiti di un importo complessivo di 500 milioni di euro, pari agli spazi finanziari ceduti da ciascuno di essi. In caso di incapienza, la percentuale è ridotta proporzionalmente. Il contributo non è conteggiato fra le entrate valide ai fini del patto di stabilità interno ed è destinata alla riduzione del debito.
4. L'ANCI fornisce il supporto tecnico per agevolare l'attuazione del presente articolo.
5. Qualora l'entità delle richieste pervenute dai comuni di cui al comma 2, superi l'ammontare degli spazi finanziari resi disponibili dai comuni di cui al comma 1, l'attribuzione è effettuata in misura proporzionale ai residui passivi di parte capitale registrati nel rendiconto del penultimo anno precedente a quello di riferimento. Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, entro il 30 luglio, aggiorna il prospetto degli obiettivi dei comuni interessati dalla rimodulazione dell'obiettivo, con riferimento all'anno in corso e al biennio successivo.
6. Il rappresentante legale, il responsabile del servizio finanziario e l'organo di revisione economico finanziario attestano, con la certificazione di cui al comma 20 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, che i maggiori spazi finanziari di cui al comma 5 sono stati utilizzati esclusivamente per effettuare spese per il pagamento di residui passivi di parte capitale. In assenza di tale certificazione, nell'anno di riferimento, non sono riconosciuti i maggiori spazi finanziari di cui al comma 5, mentre restano validi i peggioramenti dei saldi obiettivi del biennio successivo ai sensi del comma 7.
7. Ai comuni di cui al comma 1, è riconosciuta, nel biennio successivo all'anno in cui cedono gli spazi finanziari, una modifica migliorativa del loro obiettivo commisurata annualmente alla metà del valore degli spazi finanziari ceduti. Agli enti di cui al comma 2, nel biennio successivo all'anno in cui acquisiscono maggiori spazi finanziari, sono attribuiti saldi obiettivi peggiorati per un importo annuale pari alla metà della quota acquisita. La somma dei maggiori spazi finanziari concessi e quelli attribuiti, per ogni anno di riferimento, è pari a zero.
8. Il Ministero dell'economia e delle finanze comunica al Ministero dell'interno l'entità del contributo di cui al comma 3 da erogare a ciascun comune.
9. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 3, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di Bilancio».
10. All'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento»;
b) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Ai soli fini del calcolo delle facoltà assunzionali, l'onere per le assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale è calcolato nella misura ridotta del 50 per cento; le predette assunzioni continuano a rilevare per intero ai fini del calcolo delle spese di personale previsto dal primo periodo del presente comma.»;
c) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Ferma restando l'immediata applicazione della disposizione di cui al precedente periodo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, d'intesa con la Conferenza Unificata, possono essere ridefiniti i criteri di calcolo della spesa di personale per le predette società».
d) al terzo periodo, la parola: «precedente» è sostituita dalla seguente: «terzo».

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e) al quarto periodo, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento»; nel medesimo periodo, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «; in tal caso le disposizioni di cui al secondo periodo trovano applicazione solo in riferimento alle assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di istruzione pubblica e del settore sociale».

11. All'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole «dell'anno 2004» sono sostituite dalle seguenti «dell'anno 2008».
12. Al comma 28, dell'articolo 9, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: «A decorrere dal 2013 per gli enti locali il predetto limite può essere superato per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale; resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.».
13. Il comma 6-quater, dell'articolo 19, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è così sostituito:
«6-quater. Per gli Enti locali il numero complessivo degli incarichi a contratto nella dotazione organica dirigenziale, conferibili ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stabilito nel limite massimo del dieci per cento della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato. Per i comuni con popolazione inferiore o pari a 100 mila abitanti il limite massimo di cui al primo periodo del presente comma è pari al venti per cento della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato. Per i comuni con popolazione superiore a 100 mila abitanti ed inferiore o pari a 250 mila abitanti il limite massimo di cui al primo periodo del presente comma può essere elevato fino al tredici per cento della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato a valere sulle ordinarie facoltà per le assunzioni a tempo indeterminato. Si applica quanto previsto dal comma 6-bis. In via transitoria, con provvedimento motivato volto a dimostrare che il rinnovo sia indispensabile per il corretto svolgimento delle funzioni essenziali degli enti, i limiti di cui al presente comma possono essere superati, a valere sulle ordinarie facoltà assunzionali a tempo indeterminato, al fine di rinnovare, per una sola volta, gli incarichi in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e in scadenza entro il 31 dicembre 2012. Contestualmente gli enti adottano atti di programmazione volti ad assicurare a regime il rispetto delle percentuali di cui al presente comma.».

14. Al comma 2, dell'articolo 6, del decreto legislativo 1 agosto 2011, n. 141, sono eliminate le seguenti parole «Fino alla data di emanazione dei decreti di cui all'articolo 19, comma 6-quater, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dall'articolo 1 del presente decreto».
15. Al secondo periodo del comma 12-quater dell'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «90 per cento»;
b) alla fine è aggiunto il seguente periodo: «Le inadempienze di cui al periodo precedente assumono rilievo ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale e devono essere oggetto di tempestiva segnalazione ai procuratore regionale presso la Corte dei conti».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 12-bis, sopprimere le parole: e, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: La riduzione è ripartita nella misura di un terzo in ciascuno dei tre esercizi successivi all'inadempienza.».
4-bis. 021.Il Relatore.

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Dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente:

Art. 4-ter.
(Patto di stabilità interno «orizzontale nazionale» e personale degli enti locali).

1. I comuni, che prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento, un differenziale positivo rispetto all'obiettivo del patto di stabilità interno previsto dalla normativa nazionale, possono comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - sia mediante il sistema web appositamente predisposto e sia a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno a firma del responsabile finanziario - entro il termine perentorio del 30 giugno, l'entità degli spazi finanziari che sono disposti a cedere nell'esercizio in corso.
2. I comuni che prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento, un differenziale negativo rispetto all'obiettivo previsto dalla normativa nazionale, possono comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - sia mediante il sistema web appositamente predisposto e sia a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno a firma del responsabile finanziario - entro il termine perentorio del 30 giugno, l'entità degli spazi finanziari di cui necessitano nell'esercizio in corso per sostenere spese per il pagamento di residui passivi di parte capitale.
3. Ai comuni di cui al comma 1, per l'anno 2012, è attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 500 milioni di euro, pari agli spazi finanziari ceduti da ciascuno di essi. In caso di incapienza, la percentuale è ridotta proporzionalmente. Il contributo non è conteggiato fra le entrate valide ai fini del patto di stabilità interno ed è destinata alla riduzione del debito.
4. L'ANCI fornisce il supporto tecnico per agevolare l'attuazione del presente articolo.
5. Qualora l'entità delle richieste pervenute dai comuni di cui al comma 2, superi l'ammontare degli spazi finanziari resi disponibili dai comuni di cui al comma 1, l'attribuzione è effettuata in misura proporzionale ai residui passivi di parte capitale registrati nel rendiconto del penultimo anno precedente a quello di riferimento. Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, entro il 30 luglio, aggiorna il prospetto degli obiettivi dei comuni interessati dalla rimodulazione dell'obiettivo, con riferimento all'anno in corso e al biennio successivo.
6. Il rappresentante legale, il responsabile del servizio finanziario e l'organo di revisione economico finanziario attestano, con la certificazione di cui al comma 20 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, che i maggiori spazi finanziari di cui al comma 5 sono stati utilizzati esclusivamente per effettuare spese per il pagamento di residui passivi di parte capitale. In assenza di tale certificazione, nell'anno di riferimento, non sono riconosciuti i maggiori spazi finanziari di cui al comma 5, mentre restano validi i peggioramenti dei saldi obiettivi del biennio successivo ai sensi del comma 7.
7. Ai comuni di cui al comma 1, è riconosciuta, nel biennio successivo all'anno in cui cedono gli spazi finanziari, una modifica migliorativa del loro obiettivo commisurata annualmente alla metà del valore degli spazi finanziari ceduti. Agli enti di cui al comma 2, nel biennio successivo all'anno in cui acquisiscono maggiori spazi finanziari, sono attribuiti saldi obiettivi peggiorati per un importo annuale pari alla metà della quota acquisita. La somma dei maggiori spazi finanziari concessi e quelli attribuiti, per ogni anno di riferimento, è pari a zero.
8. Il Ministero dell'economia e delle finanze comunica al Ministero dell'interno l'entità del contributo di cui al comma 3 da erogare a ciascun comune.
9. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 3, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota

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delle risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di Bilancio».
10. All'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento»;
b) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Ai soli fini del calcolo delle facoltà assunzionali, l'onere per le assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale è calcolato nella misura ridotta del 50 per cento; le predette assunzioni continuano a rilevare per intero ai fini del calcolo delle spese di personale previsto dal primo periodo del presente comma.»;
c) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Ferma restando l'immediata applicazione della disposizione di cui al precedente periodo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, d'intesa con la Conferenza Unificata, possono essere ridefiniti i criteri di calcolo della spesa di personale per le predette società».
d) al terzo periodo, la parola: «precedente» è sostituita dalla seguente: «terzo».
e) al quarto periodo, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento»; nel medesimo periodo, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «; in tal caso le disposizioni di cui al secondo periodo trovano applicazione solo in riferimento alle assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di istruzione pubblica e del settore sociale».

11. All'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole «dell'anno 2004» sono sostituite dalle seguenti «dell'anno 2008».
12. Al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: «A decorrere dal 2013 per gli enti locali il predetto limite può essere superato per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale; resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.».
13. Il comma 6-quater, dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è così sostituito:
«6-quater. Per gli Enti locali il numero complessivo degli incarichi a contratto nella dotazione organica dirigenziale, conferibili ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stabilito nel limite massimo del dieci per cento della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato. Per i comuni con popolazione inferiore o pari a 100 mila abitanti il limite massimo di cui al primo periodo del presente comma è pari al venti per cento della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato. Per i comuni con popolazione superiore a 100 mila abitanti ed inferiore o pari a 250 mila abitanti il limite massimo di cui al primo periodo del presente comma può essere elevato fino al tredici per cento della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato a valere sulle ordinarie facoltà per le assunzioni a tempo indeterminato. Si applica quanto previsto dal comma 6-bis. In via transitoria, con provvedimento motivato volto a dimostrare che il rinnovo sia indispensabile per il corretto svolgimento delle funzioni essenziali degli enti, i limiti di cui al presente comma possono essere superati, a valere sulle

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ordinarie facoltà assunzionali a tempo indeterminato, al fine di rinnovare, per una sola volta, gli incarichi in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e in scadenza entro il 31 dicembre 2012. Contestualmente gli enti adottano atti di programmazione volti ad assicurare a regime il rispetto delle percentuali di cui al presente comma.».

14. Al comma 2, dell'articolo 6, del decreto legislativo 1o agosto 2011, n. 141, sono eliminate le seguenti parole «Fino alla data di emanazione dei decreti di cui all'articolo 19, comma 6-quater, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dall'articolo 1 del presente decreto».
15. Al secondo periodo del comma 12-quater dell'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «90 per cento»;
b) alla fine è aggiunto il seguente periodo: «Le inadempienze di cui al periodo precedente assumono rilievo ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale e devono essere oggetto di tempestiva segnalazione ai procuratore regionale presso la Corte dei conti».

Conseguentemente, il decreto di cui al comma 2, dell'articolo 25, della legge 29 luglio 2010, n. 120 è emanato entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. In caso di mancata emanazione del decreto entro il predetto termine, trovano, comunque, applicazione le disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'articolo 142, del decreto legislativo n. 285 del 1992.

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 12-bis, sopprimere le parole: e, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: La riduzione è ripartita nella misura di un terzo in ciascuno dei tre esercizi successivi all'inadempienza.».
4-bis. 021.Il Relatore (Nuova formulazione).

ART. 5.

Al comma 2, dopo le parole: n. 642, aggiungere le seguenti dopo le parole: n. 87, sono aggiunte le seguenti: nonché le imprese di assicurazioni, e.

Conseguentemente, all'articolo 8, apportare le seguenti modificazioni:
a) nel comma 16, la lettera c) è sostituita dalla seguente: c) nel comma 8 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) le parole: «16 febbraio» sono sostituite dalle seguenti: «16 luglio»;
2) alla fine del primo periodo è inserito il seguente: «Nel caso in cui, nel corso del periodo d'imposta, venga meno in tutto o in parte la segretazione, l'imposta è dovuta sul valore delle attività finanziarie in ragione del periodo in cui il conto o rapporto ha fruito della segretazione»;
b) nel comma 16, alla lettera e), il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore è quello catastale come determinato e rivalutato nel Paese in cui l'immobile è situato ai fini dell'assolvimento d'imposte di natura patrimoniale o reddituale o, in mancanza, quello di cui al periodo precedente»;
c) Dopo il comma 16 sono inseriti i seguenti:
«16-bis. All'articolo 4, del decreto legge 28 luglio 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, il comma 4 è sostituito dal seguente: 4. Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nei commi 1 e 2 non

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sussistono per le attività finanziarie e patrimoniali affidati in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano riscossi attraverso l'intervento degli intermediari stessi.
16-ter. All'articolo 19, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 12, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) dopo le parole: «oggetto di emersione che,» sono inserite le seguenti: «a partire dal 1o gennaio 2011 e fino»; 2) alla fine del primo periodo è inserito il seguente: «L'intermediario presso il quale il prelievo è stato effettuato provvede a trattenere l'imposta dai conti comunque riconducibili al soggetto che ha effettuato l'emersione o riceve provvista dallo stesso contribuente, anche in caso di estinzione del rapporto acceso per effetto della procedura di emersione»;
b) al comma 15-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli immobili di cui al primo periodo non si applica l'articolo 70, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»;
d) dopo il comma 17 è inserito il seguente:
«17-bis. Nella nota 3-bis all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, la parola: «annuo» è soppressa».
5. 13.Il Relatore.

ART. 8.

Dopo il comma 21-bis, aggiungere il seguente:
21-ter. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i commi 96 e 97 sono abrogati.
8. 53.Il Relatore.

ART. 9.

Dopo il comma 3-sexies, aggiungere il seguente:
3-septies. All'articolo 194, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il terzo periodo è soppresso.
9. 14.Il Relatore.

ART. 12.

Dopo il comma 11-sexies, aggiungere i seguenti:
«11-septies. Sulla base dell'Accordo tra Governo e Regioni del 21 dicembre 2011, le risorse statali spettanti alle Regioni a statuto ordinario per l'anno 2012, come complessivamente rideterminate in base alle riduzioni apportate ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, e ai sensi di successive disposizioni, sono finalizzate al finanziamento degli interventi regionali in materia di edilizia sanitaria, secondo le modalità stabilite dalla proposta regionale di riparto funzionale di cui la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ha preso atto nella seduta del 18 novembre 2010, ad eccezione di un importo pari a 148 milioni di euro destinato al rimborso dell'onere sostenuto dalle Regioni a statuto ordinario per il pagamento dell'IVA sui contratti di servizio del trasporto pubblico locale ferroviario.
11-octies. L'articolo 1, comma 5, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è soppresso;
11-novies. Per l'anno 2011 le risorse di cui all'articolo 30, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, pari a 425 milioni di euro, al fine di assicurare nelle Regioni a statuto ordinario i necessari servizi di trasporto pubblico locale ferroviario da parte di Trenitalia

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Spa, sono ripartite, per i contratti di servizio ferroviario in essere al 2011, secondo i criteri e le percentuali stabiliti dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 22 settembre 2011 e versate, per la parte non ancora erogata, a Trenitalia Spa. Al relativo versamento si provvede con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze».
12. 21.Il Relatore.

All'articolo 12, dopo il comma 11-sexies, aggiungere i seguenti:
11-septies. Sulla base dell'Accordo tra Governo e Regioni del 21 dicembre 2011, le risorse statali spettanti alle Regioni a statuto ordinario per l'anno 2012, come complessivamente rideterminate in base alle riduzioni apportate ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, e ai sensi di successive disposizioni, sono finalizzate al finanziamento degli interventi regionali in materia di edilizia sanitaria, secondo le modalità stabilite dalla proposta regionale di riparto funzionale di cui la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ha preso atto nella seduta del 18 novembre 2010, ad eccezione di un importo pari a 148 milioni di euro destinato al rimborso dell'onere sostenuto dalle Regioni a statuto ordinario per il pagamento dell'IVA sui contratti di servizio del trasporto pubblico locale ferroviario.
11-octies. L'articolo 1, comma 5, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è abrogato.
11-novies. Per l'anno 2011 le risorse di cui all'articolo 30, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, pari a 425 milioni di euro, al fine di assicurare nelle Regioni a statuto ordinario i necessari servizi di trasporto pubblico locale ferroviario da parte di Trenitalia Spa, sono ripartite, per i contratti di servizio ferroviario in essere al 2011, secondo i criteri e le percentuali stabiliti dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 22 settembre 2011 e versate, per la parte non ancora erogata, a Trenitalia Spa. Al relativo versamento si provvede con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. A tal fine dette somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
12. 21.(Nuova formulazione).Il Relatore.

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ALLEGATO 2

DL 16/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento (C. 5109 Governo, approvato dal Senato).

RIFORMULAZIONE DELL'ARTICOLO AGGIUNTIVO LEO 8.03

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

1. Dopo l'articolo 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212, è inserito il seguente:

«Art. 10-bis.
(Elusione fiscale e abuso del diritto tributario).

1. Sono inopponibili all'Amministrazione finanziaria gli atti, i fatti e i negozi, anche collegati tra loro, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di qualsiasi imposta e tassa o rimborsi indebiti in quanto in contrasto con l'oggetto e lo scopo della norma tributaria. Costituisce legittimo risparmio d'imposta la scelta del contribuente tra diverse fattispecie previste dall'ordinamento che pur avendo un differente regime tributario producono effetti economici sostanzialmente equivalenti.
2. Non si considerano in ogni caso indebiti ai sensi del comma 1, primo periodo, i vantaggi tributari conseguiti per effetto di comportamenti e scelte principalmente motivati da ragioni diverse dal risparmio fiscale.
3. Nei casi di cui al comma 1, primo periodo, l'Amministrazione finanziaria disconosce i vantaggi fiscali indebiti e applica i tributi derivanti dalle disposizioni eluse, al netto di quelli dovuti per effetto delle condotte contestate.
4. Nei casi di cui al comma 1, primo periodo, l'Amministrazione finanziaria deve, prima dell'emanazione dell'avviso di accertamento o di liquidazione e a pena di nullità, richiedere al contribuente, anche mediante lettera raccomandata, chiarimenti circa la condotta contestata, da inviare per iscritto entro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa, nella quale devono essere indicati i motivi per i quali si reputano applicabili i commi 1 e 2. Salvo quanto previsto dall'ordinamento comunitario, in nessun caso le disposizioni del comma 1 possono essere applicate d'ufficio dal giudice, in qualsiasi stato e grado di giudizio, in mancanza di specifica e motivata contestazione nell'avviso di accertamento impugnato, con le modalità e con le garanzie per il contribuente stabilite nel presente comma.
5. Fermi restando i contenuti previsti dalle norme tributarie in materia di atti di accertamento e liquidazione, gli atti emessi ai sensi dei commi precedenti devono essere specificamente motivati, a pena di nullità, in relazione alle giustificazioni fornite dal contribuente.
6. I tributi o i maggiori tributi accertati ai sensi dei commi precedenti, unitamente a sanzioni amministrative e interessi, sono riscossi, secondo i criteri di cui all'articolo 68 del decreto legislativo 21 dicembre 1992, n. 546, dopo la sentenza della Commissione tributaria provinciale.
7. I soggetti diversi da quelli cui sono applicate le disposizioni dei commi precedenti possono richiedere il rimborso dei tributi pagati a seguito delle condotte disconosciute dall'Amministrazione finanziaria;

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a tal fine detti soggetti possono proporre, entro un anno dal giorno in cui l'accertamento è divenuto definitivo o è stato definito mediante adesione o conciliazione giudiziale, istanza di rimborso all'Amministrazione, che provvede nei limiti del tributo e degli interessi effettivamente riscossi a seguito di tali procedure.
8. Le norme tributarie che, allo scopo di contrastare condotte elusive, limitino deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta o altre posizioni soggettive altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario, possono essere disapplicate qualora il contribuente dimostri che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non potevano verificarsi. A tal fine il contribuente deve presentare istanza al direttore regionale dell'Agenzia delle entrate competente per territorio, descrivendo compiutamente l'operazione e indicando le disposizioni normative di cui chiede la disapplicazione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità per l'applicazione del presente comma.
9. Il contribuente può richiedere di conoscere l'avviso dell'Amministrazione finanziaria circa la natura e il relativo trattamento fiscale di una condotta che intende porre in essere, avvalendosi dell'interpello di cui all'articolo 11».

2. Dalla data di entrata in vigore della disposizione di cui al comma 1, l'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è abrogato.
3. All'articolo 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Sono soggetti a sanzione amministrativa, ridotta alla metà, i comportamenti inopponibili all'amministrazione finanziaria di cui all'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212».

4. La disposizione di cui al comma 3 si applica agli atti di irrogazione delle sanzioni notificati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Per gli atti notificati anteriormente a tale data, salvo diversa pronuncia degli organi giurisdizionali, restano ferme le sanzioni applicate dall'Amministrazione Finanziaria. Se la sanzione è già stata irrogata con atto divenuto definitivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, il debito residuo si estingue, ma non è ammessa ripetizione di quanto pagato.
5. All'articolo 5 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Salvo prova contraria, si considera determinata da dolo o colpa grave la condotta del consulente che promuove, organizza, partecipa o comunque concorre alla formazione degli atti, fatti e negozi nei casi di cui all'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212,».

6. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche con riferimento ai periodi di imposta per i quali i termini per l'accertamento non sono scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge. Le predette disposizioni si applicano altresì per la definizione delle controversie in corso alla medesima data.
7. All'articolo 1, lettere f), del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dopo le parole «relativo termine» è inserito il seguente periodo: «. Ai fini del presente decreto, non si considera "imposta evasa" la differenza di cui al precedente periodo conseguente alle condotte disciplinate all'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212,».
8. L'articolo 16 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, è sostituito dal seguente:

«Art. 16.
(Adeguamento al parere dell'Amministrazione finanziaria).

1. Non dà luogo a fatto punibile a norma del presente decreto la condotta di chi, nei casi previsti dall'articolo 11,

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comma 13 e dall'articolo 21, comma 2, secondo periodo, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, avvalendosi della procedura stabilita dal richiamato articolo 21, comma 9, si è uniformato al parere della competente direzione dell'Amministrazione finanziaria previsto dalle medesime disposizioni ovvero ha compiuto le operazioni esposte nell'istanza sulla quale si è formato il silenzio-assenso».
8. 03.(Nuova formulazione) Leo.

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ALLEGATO 3

DL 16/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento (C. 5109 Governo, approvato dal Senato).

ARTICOLO AGGIUNTIVO 3-TER.07 DEL GOVERNO

Dopo l'articolo 3-ter inserire il seguente:

Art. 3-quater.
(Misure urgenti per l'uso efficiente e la valorizzazione economica dello spettro radio ed in materia di contributi per l'utilizzo delle frequenze televisive).

1. Al fine di assicurare l'uso efficiente e la valorizzazione economica dello spettro radio, i diritti di uso per frequenze in banda televisiva di cui al bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale, n. 80 dell'8 luglio 2011 sono assegnati mediante pubblica gara indetta, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, dal Ministero dello sviluppo economico sulla base delle procedure stabilite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito, Autorità).
2. L'Autorità adotta, sentiti i competenti uffici della Commissione Europea e nel rispetto delle soglie massime fissate dalla delibera n. 181/09/CONS del 7 aprile 2009, le necessarie procedure, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) assegnazione delle frequenze ad operatori di rete sulla base di differenti lotti, mediante procedure di gara aggiudicate all'offerta economica più elevata anche mediante rilanci competitivi, assicurando la separazione verticale fra fornitori di programmi e operatori di rete e l'obbligo degli operatori di rete di consentire l'accesso ai fornitori di programmi, a condizioni eque e non discriminatorie, secondo le priorità ed i criteri fissati dall'Autorità per garantire l'accesso dei fornitori di programmi nuovi entranti e per favorire l'innovazione tecnologica;
b) composizione di ciascun lotto in base al grado di copertura tenendo conto della possibilità di consentire la realizzazione di reti per macro aree di diffusione, l'uso flessibile della risorsa radioelettrica, l'efficienza spettrale e l'innovazione tecnologica;
c) modulazione della durata dei diritti d'uso nell'ambito di ciascun lotto, in modo da garantire la tempestiva destinazione delle frequenze agli usi stabiliti dalla Commissione europea in tema di disciplina dello spettro radio anche in relazione a quanto previsto dall'Agenda digitale nazionale e comunitaria.

3. L'Autorità ed il Ministero dello sviluppo economico promuovono ogni azione utile a garantire l'effettiva concorrenza e l'innovazione tecnologica nell'utilizzo dello spettro radio e ad assicurarne l'uso efficiente e la valorizzazione economica, in conformità alla politica di gestione stabilita dall'Unione europea ed agli obiettivi dell'Agenda digitale nazionale e comunitaria, anche mediante la promozione degli studi e delle sperimentazioni di cui alla Risoluzione 6/8 WRC 2012 e il puntuale adeguamento alle possibilità consentite dalla disciplina internazionale dello spettro radio, nonché ogni azione utile alla promozione degli standard televisivi DVB-T2 e MPEG-4 o successive evoluzioni approvate nell'ambito dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (ITU).

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4. Il Ministero dello sviluppo economico applica i contributi per l'utilizzo delle frequenze televisive stabiliti dall'Autorità entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente articolo secondo le procedure del Codice delle comunicazioni elettroniche, al fine di promuovere il pluralismo nonché l'uso efficiente e la valorizzazione delle spettro frequenziale secondo i principi di ragionevolezza, proporzionalità e non discriminazione. Il nuovo sistema di contributi è applicato progressivamente a partire dal 1o gennaio 2013.
5. Al fine di favorire l'innovazione tecnologica, a partire dal 1o gennaio 2013 per gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi venduti dalle aziende produttrici ai distributori di apparecchiature elettroniche al dettaglio sul territorio nazionale non si richiede la presenza di un sintonizzatore analogico. A partire dal 1o gennaio 2015 gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi venduti dalle aziende produttrici ai distributori di apparecchiature elettroniche al dettaglio sul territorio nazionale integrano un sintonizzatore digitale per la ricezione di programmi in tecnologia DVB-T2 con codifica MPEG-4. A partire dal 1o luglio 2015 gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi venduti ai consumatori sul territorio nazionale integrano un sintonizzatore digitale per la ricezione di programmi in tecnologia DVB-T2 con codifica MPEG-4 o successive evoluzioni approvate nell'ambito dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (ITU).
6. All'articolo 8-novies, comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, come modificato dall'articolo 45 della legge 7 luglio 2009, n. 88, dopo le parole: «In conformità ai criteri di cui alla deliberazione n. 181/09/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, del 7 aprile 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2009.», sono inserite le seguenti: «fatta eccezione per i punti 6, lettera f), 7, 8 salvo il penultimo capoverso, dell'allegato A,». Il bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale, n. 80 dell'8 luglio 2011 e il relativo disciplinare di gara, sono annullati. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità per l'attribuzione di un indennizzo ai soggetti partecipanti alla suddetta procedura di gara.
7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri o minori entrate per la finanza pubblica. Agli indennizzi di cui al comma 6 dell'articolo 1 si provvede a valere e comunque entro i limiti degli introiti di cui al comma 2, lettera a) del medesimo articolo.
3-ter. 07.Il Governo.

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ALLEGATO 4

DL 16/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento (C. 5109 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

Al comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: enti previdenziali sopprimere la seguente: e.
1. 8.Il Relatore.

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
4-bis. In presenza della segnalazione di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il soggetto pubblico è comunque tenuto a procedere al pagamento, in favore del beneficiario, delle somme che, fermo quanto disposto dall'articolo 12-ter dello stesso decreto e dall'articolo 545 del codice di procedura civile, eccedono l'ammontare del debito per cui si è verificato l'inadempimento, comprensivo delle spese e degli interessi di mora dovuti.
4-ter. Il mancato pagamento dell'eccedenza di cui al comma 1 costituisce violazione dei doveri d'ufficio.
4-quater. Costituisce altresì violazione dei doveri d'ufficio il mancato pagamento delle somme dovute al beneficiario ai sensi dell'articolo 3, commi 5 e 6, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40.
1. 7.Barbato.

ART. 2.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, capoverso, sopprimere le parole: se il cessionario è lo stesso soggetto consolidante;
b) dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. In caso di cessione di eccedenze utilizzabili in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 tra soggetti partecipanti alla tassazione di gruppo, la mancata indicazione degli estremi del soggetto cessionario, dell'importo ceduto o della tipologia di tributo oggetto di cessione non determina l'inefficacia della cessione. In tal caso, si applica la sanzione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, nella misura massima stabilita.
2. 35.Ventucci.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. Al fine di individuare il coerente ambito applicativo della disposizione di cui all'articolo 1, comma 604, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, l'esenzione dal pagamento dell'imposta sul valore aggiunto ivi prevista si intende applicata ai soli collegi universitari gestiti da enti che operano esclusivamente negli ambiti di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 14 novembre 2000, n. 338.
2. 33.Bernardo.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Il comma 28 dell'articolo 35 del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito,

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con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2006, n, 248, è sostituito dal seguente:
«28. In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, al versamento all'erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e della IVA scaturente dalle fatture inerenti le prestazioni effettuate nell'ambito dell'appalto, ove non dimostri di avere messo in atto tutte le cautele possibili per evitare l'inadempimento».
2. 16.Fluvi, Albini, Carella, Causi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

Dopo il comma 13-bis, aggiungere il seguente:
13-ter. All'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel primo comma, dopo il numero 6) è aggiunto il seguente:
«6-bis) per l'attività di organizzazione di escursioni, visite della città, giri turistici ed eventi similari, effettuate dalle agenzie di viaggi e turismo.
2. 36.Barbato.

Dopo il comma 13-bis, aggiungere il seguente:
13-ter. All'articolo 10, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 le parole: «dal comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 2 e 3, lettere a) e b).
2. 37.Berardi.

ART. 3.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 3:
al primo periodo le parole: «1o giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «1o luglio 2012»;
al secondo periodo dopo le parole: «precedente periodo» sono aggiunte le seguenti: «, nonché di quelle di cui all'articolo 12, commi 3 e 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214»;
b) al comma 4-bis, capoverso comma 4-sexies, le parole: «31 maggio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2012»;
c) dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:
«4-ter. All'articolo 2, comma 4-ter, lettera c), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo le parole: "con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze" sono aggiunte le seguenti: "Dal limite di importo di cui al primo periodo sono comunque escluse le somme corrisposte a titolo di tredicesima mensilità».
3. 110.Il Relatore.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. All'articolo 32, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, le parole: «lire seicento milioni» sono sostituite dalle parole: «quattrocentomila euro» e le parole: «di lire un miliardo» sono sostituite dalle parole: «a settecentomila euro»;

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b) al terzo periodo, le parole: «lire seicento milioni» sono sostituite dalle parole: «settecentomila euro».
3. 104.Bernardo.

Al comma 4-quinquies sostituire le parole: l'attestazione da parte del medico di base o di una struttura pubblica delle condizioni di salute che impediscono al soggetto di recarsi personalmente presso i locali delle banche o di Poste italiane Spa ovvero documentazione, rilasciata dall'autorità giudiziaria o dalla struttura penitenziaria, che attesti lo stato di detenzione con le seguenti: una dichiarazione dello stesso delegato attestante la sussistenza della documentazione comprovante gli impedimenti di cui al precedente comma 4-quater; ed aggiungere, infine, il seguente periodo: Ai fini degli adempimenti previsti dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, il cliente si considera fisicamente presente qualora sia presente il soggetto delegato alla riscossione.;
al comma 4-sexies, dopo le parole: di cui alla lettera c) del comma 4-ter sono aggiunte le seguenti:, limitatamente alla fattispecie dei pagamenti pensionistici erogati dall'INPS,.
3. 12.(Nuova formulazione).Galletti.

Al comma 5, lettera b), sostituire il capoverso: Art. 72-ter con il seguente:
Art. 72-ter. - (Limiti di pignorabilità). - 1. Le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall'agente della riscossione in misura pari ad un decimo per importi fino a duemilacinquecento euro.
2. Resta ferma la misura di cui all'articolo 545, quarto comma, del codice di procedura civile, se le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, superano i cinquemila euro;.
3. 107.Fluvi, Albini, Carella, Causi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. Nell'ambito dell'attuazione delle direttive comunitarie relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, al fine di assicurare che i clienti finali di energia elettrica, destinatari dei regimi tariffari speciali di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e di cui al decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato 19 dicembre 1995, i quali siano passati al mercato libero non subiscano, per effetto di tale passaggio e nei limiti del periodo temporale di validità dei medesimi regimi individuato dalle norme citate rispettivamente fino al 2007 e fino al 2005, un trattamento di minore vantaggio rispetto al trattamento preesistente, le modalità di determinazione della componente tariffaria compensativa oggetto dei predetti regimi assicurano ai clienti finali di cui al presente comma condizioni di neutralità. Sono fatti salvi sia gli effetti delle decisioni della Commissione Europea in materia e sia la già avvenuta esazione fiscale, per la quota parte che conseguiva, nella tariffa elettrica, alla componente compensativa di cui erano destinatari i sopraindicati clienti finali di energia elettrica.
3. 108.Sereni, Saglia.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. All'articolo 61 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,

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n. 27, al comma 1, lettera a), numero 1), le parole: «a pena di decadenza» sono soppresse.
3. 111.Il Relatore.

Sopprimere i commi 16-ter e 16-quater.
* 3. 33.Sarubbi, Pedoto, D'Incecco, Ghizzoni, Vassallo, Di Biagio, Fadda, Nicco, Carella, Touadi, Barbato, Fugatti, Forcolin, Montagnoli, Comaroli.

Sopprimere i commi 16-ter e 16-quater.
* 3. 34.Laffranco, Beccalossi, Garofani, Fugatti, Forcolin, Montagnoli, Comaroli.

Sopprimere i commi 16-ter e 16-quater.
* 3. 35.Di Virgilio, Santelli, Laffranco, Bernardo, Calabria, Formichella, Garofani, Fugatti, Forcolin, Montagnoli, Comaroli.

Dopo il comma 16-quater aggiungere i seguenti:
16-quinquies. I soggetti titolari dei redditi di cui all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi, ad esclusione della dichiarazione in forma congiunta, con le modalità di cui di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, anche in assenza del sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio.
16-sexies. Se dalle dichiarazioni di cui al comma 16-quinquies emerge un debito, il soggetto che presta l'assistenza fiscale effettua il versamento utilizzando i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate ovvero, entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento, consegna la delega di versamento compilata al contribuente che effettua il versamento con le modalità indicate dall'articolo 19 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
16-septies. Nei confronti dei contribuenti che presentano la dichiarazione ai sensi del comma 16-quinquies, i rimborsi sono eseguiti dall'amministrazione finanziaria sulla base del risultato finale delle dichiarazioni con procedura accelerata.
3. 106.Barbato.

Dopo il comma 16-quater, aggiungere il seguente:
16-quinquies. All'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: «Nelle more della conclusione della procedura finalizzata all'individuazione e riassegnazione delle risorse, la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del precedente comma 6 del presente articolo avviene utilizzando i fondi disponibili sulla contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate - Fondi di Bilancio" senza incidere sul saldo giornaliero di tesoreria».
3. 100.(Nuova formulazione).Berardi.

Dopo il comma 16-quater, aggiungere il seguente:
16-quinquies. All'articolo 102, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: «; per i beni ceduti, nonché per quelli acquisiti nel corso dell'esercizio, compresi quelli costruiti o fatti costruire, la deduzione spetta in proporzione alla durata del possesso ed è commisurata, per il cessionario, al costo di acquisizione» sono soppresse. La disposizione del periodo precedente trova applicazione a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. 105.Bernardo.

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Aggiungere, infine, il seguente comma:
16-quinquies. All'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «al cui servizio sono posti,» sono inserite le seguenti: «alle unità in uso dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, affetti da patologie che richiedono l'utilizzo permanente delle medesime,».
3. 102.Fluvi.

ART. 3-bis.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3-bis.
(Accisa sul carburante utilizzato nella produzione combinata di energia elettrica e calore).

1. Al punto 11) della tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: «In caso di produzione combinata di energia elettrica e calore, ai combustibili impiegati si applicano le aliquote previste per la produzione di energia elettrica rideterminate in relazione ai coefficienti individuati con apposito decreto del Ministero dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento all'efficienza media del parco cogenerativo nazionale, alle diverse tipologie di impianto e anche alla normativa europea in materia di alto rendimento. I coefficienti sono rideterminati su base quinquennale entro il 30 novembre dell'anno precedente al quinquennio di riferimento».
2. Dal 1o gennaio al 31 dicembre 2012, alla produzione combinata di energia elettrica e calore, per l'individuazione dei quantitativi di combustibile soggetti alle aliquote sulla produzione di energia elettrica continuano ad applicarsi i coefficienti individuati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con deliberazione n.16/98 dell'11 marzo 1998, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 dell'8 aprile 1998, ridotti nella misura del 12 per cento.
3-bis.7.Ventucci, Di Biagio.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. A decorrere dal 1o giugno 2012, al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 52, comma 3, la lettera f) è soppressa;
b) nell'allegato I l'aliquota di accisa sull'energia elettrica per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni 8 rideterminata come segue:
a) per i consumi fino a 1.200.000 kWh mensili:
1) sui primi 200.000 kWh consumati nel mese si applica l'aliquota di euro 0,0125 per kWh;
2) sui consumi che eccedono i primi 200.000 kWh consumati nel mese e che non sono superiori a 1.200.000 kWh si applica l'aliquota di euro 0,0075 per kWh;
b) per i consumi superiori a 1.200.000 kWh mensili:
1) sui primi 200.000 kWh consumati nel mese si applica l'aliquota di euro 0,0125 per kWh;
2) sui consumi che eccedono i primi 200.000 kWh consumati nel mese si applica un'imposta in misura fissa pari ad euro 4.820.

2-ter. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota di euro 0,0075 al kWh o dell'imposta in misura fissa pari a 4.820 euro sul consumo mensile dei soggetti che producono energia elettrica per uso proprio e la

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consumano per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, gli interessati sono tenuti a trasmettere al competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane, entro il giorno 20 di ogni mese, i dati relativi al consumo del mese precedente.
3-bis.8.Il Relatore.

ART. 3-ter.

Dopo l'articolo 3-ter, inserire il seguente:

Art. 3-quater.

1. All'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:
«10-bis. È istituita l'imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi. L'imposta, dovuta per ciascun passeggero ed all'effettuazione di ciascuna tratta, è fissata in misura pari ad euro 100 in caso di tragitto non superiore a 1.500 chilometri ed a euro 200 in caso di tragitto superiore a 1.500 chilometri. L'imposta è a carico del passeggero ed è versata dal vettore»;
b) il comma 11 è sostituito dal seguente:
«11. È istituita l'imposta erariale sugli aeromobili privati, di cui all'articolo 744 del Codice della Navigazione, immatricolati nel Registro Aeronautico Nazionale tenuto dall'ENAC, nelle seguenti misure annuali:
a) aeroplani con peso massimo al decollo:
1) fino a 1000 kg: euro 0,75 al kg;
2) fino a 2000 kg: euro 1,25 al kg;
3) fino a 4000 kg: euro 4,00 al kg;
4) fino a 6000 kg: euro 5,00 al kg;
5) fino a 8000 kg: euro 6,65 al kg;
6) fino a 10.000 kg: euro 7,10 al kg;
7) oltre 10.000 kg: euro 7,55 al kg;
b) elicotteri: l'imposta dovuta è pari a quella stabilita per gli aeroplani di corrispondente peso maggiorata del 50 per cento;
c) alianti, motoalianti ed aerostati: euro 450»;
c) i commi da 14 a 15-bis sono sostituiti dai seguenti:
«14. Sono esenti dall'imposta sugli aeromobili di cui ai commi precedenti:
a) gli aeromobili di Stato e quelli ad essi equiparati;
b) gli aeromobili di proprietà o in esercenza dei licenziatari dei servizi di linea e non di linea, nonché del lavoro aereo, di cui al Codice della Navigazione, parte I, Libro I, titolo VI, capo I, II e III;
c) gli aeromobili di proprietà o in esercenza delle organizzazioni registrate (O.R.) o delle scuole di addestramento (F.T.O.) e dei centri di addestramento per le abilitazioni (T.R.T.O.);
d) gli aeromobili di proprietà o in esercenza all'Aero Club d'Italia, agli Aero Club locali ed all'Associazione Nazionale Paracadutisti d'Italia;
e) gli aeromobili immatricolati a nome dei costruttori ed in attesa di vendita;
f) gli aeromobili esclusivamente destinati all'elisoccorso o all'aviosoccorso;
g) gli aeromobili storici, tali intendendosi quelli che sono stati immatricolati per la prima volta in registri nazionali od esteri, civili o militari, da oltre 40 anni;
h) gli aeromobili di costruzione amatoriale;
i) gli apparecchi per il volo da diporto o sportivo di cui alla legge 25 marzo 1985, n. 106.

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14-bis. L'imposta di cui al comma 11 è applicata anche agli aeromobili non immatricolati nel Registro Aeronautico Nazionale tenuto dall'ENAC, la cui sosta nel territorio italiano si protragga oltre quarantacinque giorni in via continuativa. Ai fini del decorso di tale termine non si considerano i periodi di sosta dell'aeromobile presso i manutentori nazionali che effettuano operazioni di manutenzione sull'aeromobile medesimo risultanti dai Registri tecnici del manutentore. L'imposta deve essere corrisposta prima che il velivolo rientri nel territorio estero. Se la sosta nel territorio italiano si protrae per un periodo inferiore all'anno, l'imposta è dovuta in misura pari a un dodicesimo degli importi stabiliti nel comma 11 per ciascun mese a partire da quello dell'arrivo fino a quello di partenza dal territorio italiano. Valgono le esenzioni dell'articolo 14 e l'esenzione è estesa agli aeromobili di Stati esteri, ivi compresi quelli militari.
15. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono previsti modalità e termini di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 10-bis e 11.
15-bis. In caso di omesso o insufficiente pagamento delle imposte di cui ai commi 10-bis e 11 si applicano le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472»;
d) dopo il comma 15-bis è aggiunto il seguente:
«15-ter. La Guardia di finanza e le autorità aeroportuali vigilano sul corretto assolvimento degli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 10-bis a 15-bis del presente articolo».

2. Le modificazioni apportate dal comma 1 ai commi 11 e 14, nonché al comma 14-bis dell'articolo 16 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, si applicano, rispettivamente, a partire dal 6 dicembre 2011 ed a partire dal 28 dicembre 2011. Per gli aeromobili di cui al comma 14-bis dell'articolo 16 del decreto-legge n. 201 del 2011 che, a decorrere dal 28 dicembre 2011 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno sostato nel territorio nazionale per un periodo superiore ai 45 giorni l'imposta è corrisposta entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'ammontare dell'imposta di cui al comma 11 dello stesso articolo 16, versata in applicazione delle disposizioni previgenti in eccedenza rispetto alla misura stabilita dal presente decreto, è computato a credito del contribuente all'atto del successivo rinnovo del certificato di revisione della aeronavigabilità; non si procede all'applicazione di sanzioni ed interessi per i versamenti dell'imposta di cui al comma 11 dello stesso articolo 16, effettuati in applicazione delle disposizioni previgenti in misura inferiore rispetto a quella stabilita dal presente decreto, se l'eccedenza è versata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».
3-ter.06.(Nuova formulazione). Del Tenno.

ART. 4.

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo:
All'articolo 14, comma 6, del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, le parole: «agli articoli 52 e 59» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 52».
4. 191.Berardi.

Al comma 1-bis premettere il seguente:
01-bis. All'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al comma 2 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Sui contratti di locazione aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, qualora assoggettati alla cedolare secca di cui al presente comma, non si applica l'imposta

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di bollo sulle ricevute relative al pagamento del canone e alla fideiussione prestata in favore del conduttore non si applicano le imposte di registro e di bollo».
4. 186. (Nuova formulazione) Pugliese.

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
1-ter. All'articolo 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole da: «17, comma 2,» a: «in modo tale da» sono sostituite dalle seguenti: «52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni nella disciplina dell'imposta di scopo di cui all'articolo 1, comma 145, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono anche»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. A decorrere dall'entrata in vigore dell'imposta municipale propria, in via sperimentale, di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'imposta di scopo si applica, o continua ad applicarsi se già istituita, con riferimento alla base imponibile ed alla disciplina vigente per detto tributo. Il comune adotta i provvedimenti correttivi eventualmente necessari per assicurare il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 145 a 151.».
4. 193.Savino.

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
1-ter. A decorrere dall'anno 2012, entro 30 giorni dall'approvazione della delibera che istituisce l'aliquota relativa all'addizionale comunale Irpef, i Comuni sono obbligati ad inviare al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze le proprie delibere ai fini della pubblicazione sul sito informatico www.finanze.gov.it».
4. 9.(Nuova formulazione) Marchignoli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
3-bis. I comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori possono istituire, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in alternativa all'imposta di soggiorno di cui al comma 1 del presente articolo, un'imposta di sbarco, da applicare fino ad un massimo di euro 1,50, da riscuotere, unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione che forniscono collegamenti marittimi di linea. La compagnia di navigazione è responsabile del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'imposta non è dovuta dai soggetti residenti nel comune, dai lavoratori, dagli studenti pendolari, nonché dai componenti dei nuclei familiari dei soggetti che risultino aver pagato l'imposta municipale propria e che sono parificati ai residenti. I comuni possono prevedere nel regolamento modalità applicative del tributo, nonché eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Il gettito del tributo è destinato a finanziare interventi in materia di turismo ed interventi di fruizione e recupero dei beni

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culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
4. 189.(Nuova formulazione).Misuraca, Di Virgilio, Garofani.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Per il 2012, il contributo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è rideterminato nella misura dello 0,8 per mille ed è calcolato sulla quota di gettito dell'imposta municipale propria relativa agli immobili diversi da quelli destinati ad abitazione principale e relative pertinenze, spettante al comune ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Il contributo è versato a cura della struttura di gestione di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante trattenuta sugli incassi dell'imposta municipale propria e riversamento diretto da parte della struttura stessa, secondo modalità stabilite mediante provvedimento dell'Agenzia delle entrate.
4. 197. (Nuova formulazione).Il Relatore.

All'articolo 4, al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:
alla lettera a), dopo le parole: «restano ferme le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.», aggiungere le seguenti: «I soggetti richiamati dal comma 1, lettera b), secondo periodo dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 504 del 1992, sono individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola»; aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al secondo periodo le parole "dimora abitualmente e risiede anagraficamente" sono sostituite dalle seguenti: "e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile".»;
alla lettera b) sopprimere le parole: «salvo che per gli immobili classificati "F2" che continuano ad avere rendita zero»;
dopo la lettera c) inserire la seguente: «c-bis) al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110"»;
alla lettera e), capoverso 8-bis, dopo le parole: «decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99», inserire le seguenti: «iscritti nella previdenza agricola,»;
alla lettera h):
nel capoverso 12-bis, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Per l'anno 2012, l'imposta dovuta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze è versata in tre rate di cui la prima e la seconda in misura ciascuna pari ad un terzo dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione previste dal presente articolo, da corrispondere rispettivamente entro il 16 giugno e il 16 settembre; la terza rata è versata, entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulle precedenti rate.
nel capoverso 12-ter, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1o gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012».

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Dopo la lettera h), inserire la seguente:
«h-bis) dopo il comma 13 inserire il seguente: «13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente in via telematica per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione sul predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1o gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera afferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro e non oltre il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno."».
4. 200.Il Relatore.

Al comma 5, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
g-bis) al comma 12, dopo le parole: «dell'Agenzia delle entrate» inserire le seguenti: «nonché, a decorrere dal 1o dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili».
4. 188. (Nuova formulazione) Soglia.

Al comma 1-bis, lettera b), dopo le parole: alle relative addizionali aggiungere le seguenti:, ove dovute.

Dopo il comma 5-octies aggiungere il seguente:
5-novies. All'articolo 6, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:
1-bis. I redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi. I fabbricati di cui al periodo precedente sono, altresì, esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi.
4. 201. (Nuova formulazione).Il Relatore.

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All'articolo 4, dopo il comma 12-ter aggiungere il seguente:
12-quater. Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, e successive modificazioni, nonché all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, rassegnazione della casa coniugale al coniuge non titolare di diritti reali sullo stesso, convenuto ovvero disposto in sede di separazione o di divorzio dei coniugi, si intende in ogni caso effettuato a titolo di diritto di abitazione.
4. 198.Il Relatore.

Dopo il comma 12-ter, aggiungere il seguente:
12-quater. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, con specifico riferimento all'articolo 5, commi 1, lettera e), e 5-bis, le Amministrazioni competenti proseguono nella piena gestione del patrimonio immobiliare statale, ivi comprese le attività di dismissione e valorizzazione.
4. 194.Bernardo.

Dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente:

Art. 4-ter.
(Patto di stabilità interno «orizzontale nazionale» e personale degli enti locali).

1. I comuni, che prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento, un differenziale positivo rispetto all'obiettivo del patto di stabilità interno previsto dalla normativa nazionale, possono comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - sia mediante il sistema web appositamente predisposto e sia a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno a firma del responsabile finanziario - entro il termine perentorio del 30 giugno, l'entità degli spazi finanziari che sono disposti a cedere nell'esercizio in corso.
2. I comuni che prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento, un differenziale negativo rispetto all'obiettivo previsto dalla normativa nazionale, possono comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - sia mediante il sistema web appositamente predisposto e sia a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno a firma del responsabile finanziario - entro il termine perentorio del 30 giugno, l'entità degli spazi finanziari di cui necessitano nell'esercizio in corso per sostenere spese per il pagamento di residui passivi di parte capitale.
3. Ai comuni di cui al comma 1, per l'anno 2012, è attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 500 milioni di euro, pari agli spazi finanziari ceduti da ciascuno di essi. In caso di incapienza, la percentuale è ridotta proporzionalmente. Il contributo non è conteggiato fra le entrate valide ai fini del patto di stabilità interno ed è destinata alla riduzione del debito.
4. L'ANCI fornisce il supporto tecnico per agevolare l'attuazione del presente articolo.
5. Qualora l'entità delle richieste pervenute dai comuni di cui al comma 2, superi l'ammontare degli spazi finanziari resi disponibili dai comuni di cui al comma 1, l'attribuzione è effettuata in misura proporzionale ai residui passivi di parte capitale registrati nel rendiconto del penultimo anno precedente a quello di riferimento. Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, entro il 30 luglio, aggiorna il prospetto degli obiettivi dei comuni interessati dalla rimodulazione dell'obiettivo, con riferimento all'anno in corso e al biennio successivo.
6. Il rappresentante legale, il responsabile del servizio finanziario e l'organo di revisione economico finanziario attestano, con la certificazione di cui al comma 20 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, che i maggiori spazi finanziari

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di cui al comma 5 sono stati utilizzati esclusivamente per effettuare spese per il pagamento di residui passivi di parte capitale. In assenza di tale certificazione, nell'anno di riferimento, non sono riconosciuti i maggiori spazi finanziari di cui al comma 5, mentre restano validi i peggioramenti dei saldi obiettivi del biennio successivo ai sensi del comma 7.
7. Ai comuni di cui al comma 1, è riconosciuta, nel biennio successivo all'anno in cui cedono gli spazi finanziari, una modifica migliorativa del loro obiettivo commisurata annualmente alla metà del valore degli spazi finanziari ceduti. Agli enti di cui al comma 2, nel biennio successivo all'anno in cui acquisiscono maggiori spazi finanziari, sono attribuiti saldi obiettivi peggiorati per un importo annuale pari alla metà della quota acquisita. La somma dei maggiori spazi finanziari concessi e quelli attribuiti, per ogni anno di riferimento, è pari a zero.
8. Il Ministero dell'economia e delle finanze comunica al Ministero dell'interno l'entità del contributo di cui al comma 3 da erogare a ciascun comune.
9. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 3, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di Bilancio».
10. All'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento»;
b) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Ai soli fini del calcolo delle facoltà assunzionali, l'onere per le assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale è calcolato nella misura ridotta del 50 per cento; le predette assunzioni continuano a rilevare per intero ai fini del calcolo delle spese di personale previsto dal primo periodo del presente comma.»;
c) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Ferma restando l'immediata applicazione della disposizione di cui al precedente periodo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, d'intesa con la Conferenza Unificata, possono essere ridefiniti i criteri di calcolo della spesa di personale per le predette società».
d) al terzo periodo, la parola: «precedente» è sostituita dalla seguente: «terzo».
e) al quarto periodo, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento»; nel medesimo periodo, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «; in tal caso le disposizioni di cui al secondo periodo trovano applicazione solo in riferimento alle assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di istruzione pubblica e del settore sociale».

11. All'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole «dell'anno 2004» sono sostituite dalle seguenti «dell'anno 2008».
12. Al comma 28, dell'articolo 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: «A decorrere dal 2013 per gli enti locali il predetto limite può essere superato per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale; resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.».

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13. Il comma 6-quater, dell'articolo 19, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è così sostituito:
«6-quater. Per gli Enti locali il numero complessivo degli incarichi a contratto nella dotazione organica dirigenziale, conferibili ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stabilito nel limite massimo del dieci per cento della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato. Per i comuni con popolazione inferiore o pari a 100 mila abitanti il limite massimo di cui al primo periodo del presente comma è pari al venti per cento della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato. Per i comuni con popolazione superiore a 100 mila abitanti ed inferiore o pari a 250 mila abitanti il limite massimo di cui al primo periodo del presente comma può essere elevato fino al tredici per cento della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato a valere sulle ordinarie facoltà per le assunzioni a tempo indeterminato. Si applica quanto previsto dal comma 6-bis. In via transitoria, con provvedimento motivato volto a dimostrare che il rinnovo sia indispensabile per il corretto svolgimento delle funzioni essenziali degli enti, i limiti di cui al presente comma possono essere superati, a valere sulle ordinarie facoltà assunzionali a tempo indeterminato, al fine di rinnovare, per una sola volta, gli incarichi in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e in scadenza entro il 31 dicembre 2012. Contestualmente gli enti adottano atti di programmazione volti ad assicurare a regime il rispetto delle percentuali di cui al presente comma.».

14. Al comma 2, dell'articolo 6, del decreto legislativo 1o agosto 2011, n. 141, sono eliminate le seguenti parole «Fino alla data di emanazione dei decreti di cui all'articolo 19, comma 6-quater, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dall'articolo 1 del presente decreto».
15. Al secondo periodo del comma 12-quater dell'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «90 per cento»;
b) alla fine è aggiunto il seguente periodo: «Le inadempienze di cui al periodo precedente assumono rilievo ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale e devono essere oggetto di tempestiva segnalazione ai procuratore regionale presso la Corte dei conti».

Conseguentemente, il decreto di cui al comma 2, dell'articolo 25, della legge 29 luglio 2010, n. 120 è emanato entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. In caso di mancata emanazione del decreto entro il predetto termine, trovano, comunque, applicazione le disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'articolo 142, del decreto legislativo n. 285 del 1992.

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 12-bis, sono soppresse le parole: e, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: La riduzione è ripartita nella misura di un terzo in ciascuno dei tre esercizi successivi all'inadempienza.».
4-bis. 021.Il Relatore (Nuova formulazione).

ART. 5.

Al comma 2, dopo le parole: n. 642, aggiungere le seguenti dopo le parole: n. 87, sono aggiunte le seguenti: nonché le imprese di assicurazioni, e.

Conseguentemente, all'articolo 8, apportare le seguenti modificazioni:
a) nel comma 16, la lettera c) è sostituita dalla seguente: c) nel comma 8 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) le parole: «16 febbraio» sono sostituite dalle seguenti: «16 luglio»;

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2) alla fine del primo periodo è inserito il seguente: «Nel caso in cui, nel corso del periodo d'imposta, venga meno in tutto o in parte la segretazione, l'imposta è dovuta sul valore delle attività finanziarie in ragione del periodo in cui il conto o rapporto ha fruito della segretazione»;
b) nel comma 16, alla lettera e), il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore è quello catastale come determinato e rivalutato nel Paese in cui l'immobile è situato ai fini dell'assolvimento d'imposte di natura patrimoniale o reddituale o, in mancanza, quello di cui al periodo precedente»;
c) Dopo il comma 16 sono inseriti i seguenti:
«16-bis. All'articolo 4, del decreto-legge 28 luglio 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, il comma 4 è sostituito dal seguente: 4. Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nei commi 1 e 2 non sussistono per le attività finanziarie e patrimoniali affidati in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano riscossi attraverso l'intervento degli intermediari stessi.
16-ter. All'articolo 19, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 12, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) dopo le parole: «oggetto di emersione che,» sono inserite le seguenti: «a partire dal 1o gennaio 2011 e fino»; 2) alla fine del primo periodo è inserito il seguente: «L'intermediario presso il quale il prelievo è stato effettuato provvede a trattenere l'imposta dai conti comunque riconducibili al soggetto che ha effettuato l'emersione o riceve provvista dallo stesso contribuente, anche in caso di estinzione del rapporto acceso per effetto della procedura di emersione»;
b) al comma 15-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli immobili di cui al primo periodo non si applica l'articolo 70, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»;
c) dopo il comma 17 è inserito il seguente:
«17-bis. Nella nota 3-bis all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, la parola: "annuo" è soppressa».
5. 13.Il Relatore.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. Al fine di semplificare e razionalizzare, anche attraverso la completa dematerializzazione, le procedure connesse alla gestione economica e giuridica del personale delle pubbliche amministrazioni da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi - Direzione Centrale per i sistemi informativi e l'innovazione, con l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le comunicazioni e le istanze per i servizi disponibili sono inviate esclusivamente tramite il Portale Stipendi PA ai sensi degli articoli 64 e 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n 82.
6-ter. Per le finalità di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n 82, nonché al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio ed il controllo sulle dichiarazioni sostitutive riguardanti informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualunque dato necessario all'erogazione dei servizi di pagamento degli stipendi al personale delle pubbliche amministrazioni da parte del Ministero dell'economia e delle finanze,

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Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi - Direzione Centrale per i sistemi informativi e l'innovazione, ai sensi dell'articolo 1, commi 446 e 447, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è acquisito anche mediante appositi flussi informativi, nel rispetto dei principi per la protezione dei dati personali.
6-quater. All'attuazione dei commi 6-bis e 6-ter si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5. 9.Berardi.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Al fine di procedere alla razionalizzazione delle banche dati del Ministero dell'economia e delle finanze, all'articolo 1, della legge 17 agosto 005, n. 166, il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Titolare dell'archivio informatizzato è l'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento del Ministero dell'economia e delle finanze. Secondo quanto previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze designa, per la gestione dell'archivio e in qualità di responsabile del trattamento dei dati personali, la Consap S.p.A. I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'ente gestore sono disciplinati con apposita convenzione, dalla quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
5. 12.Savino.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 70 del 2011, la lettera gg-septies) è sostituita dalla seguente:
«gg-septies) nel caso di affidamento ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la riscossione delle entrate viene effettuata mediante l'apertura di uno o più conto correnti di riscossione, postali o bancari, intestati al soggetto affidatario e dedicati alla riscossione delle entrate dell'ente affidante, sui quali dovranno affluire tutte le somme riscosse. Il riversamento dai conti correnti di riscossione sul conto corrente di tesoreria dell'ente delle somme riscosse, al netto dell'aggio e delle spese anticipate dal soggetto affidatario, dovrà avvenire entro la prima decade di ogni mese con riferimento alle somme accreditate sui conti correnti di riscossione nel mese precedente».
5. 8.Pagano.

ART. 6.

Dopo il comma 5 inserire i seguenti:
5-bis. Le Agenzie fiscali e gli agenti della riscossione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, per l'espletamento dei compiti istituzionali accedono, anche con modalità telematiche, in esenzione da tributi e oneri, ai servizi di consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale e dell'anagrafe immobiliare integrata, gestite dall'Agenzia del territorio, nonché delle banche dati del libro fondiario e del catasto gestite dagli enti pubblici territoriali.
5-ter. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, diverse da quelle indicate al comma 5-bis, per l'assolvimento dei fini istituzionali accedono, con modalità telematiche e su base convenzionale, in esenzione da tributi, ai servizi di consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale gestite dall'Agenzia del territorio.
5-quater. L'accesso ai servizi di consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale gestite dall'Agenzia del territorio

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avviene gratuitamente ed in esenzione da tributi se viene richiesto presso gli uffici in relazione a beni immobili dei quali il soggetto richiedente risulta titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento.
5-quinquies. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio sono stabiliti modalità e tempi per estendere il servizio di consultazione di cui al comma 5-quater anche per via telematica in modo gratuito ed in esenzione da tributi.
5-sexies. Fatto salvo quanto disposto dai commi da 5-bis a 5-quinquies, per la consultazione telematica della banca dati ipotecaria gestita dall'Agenzia del territorio sono dovuti i tributi previsti dalla tabella allegata al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, con una riduzione del 10 per cento.
5-septies. Alla vigente tabella dei tributi speciali catastali, di cui al Titolo III della Tabella A allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il punto 2.2. è sostituito dal seguente:
«2.2. per ogni unità di nuova costruzione ovvero derivata da dichiarazione di variazione:
2.2.1 per ogni unità appartenente alle categorie a destinazione ordinaria (categorie dei gruppi A, B e C) e a quelle censite senza rendita: euro 50,00;
2.2.2 per ogni unità appartenente alle categorie a destinazione speciale (categorie dei gruppi D ed E): euro 100,00».

b) dopo il numero d'ordine 3, è aggiunto il seguente: «4. Consultazione degli atti catastali:
4.1. consultazione effettuata su documenti cartacei, per ogni richiedente e per ogni giorno o frazione: euro 5,00;
4.2. consultazione della base informativa:
consultazione per unità immobiliare: euro 1,00;
consultazione per soggetto, per ogni 10 unità immobiliari, o frazione di 10: euro 1,00;
elenchi di immobili con estrazione di dati selezionati ed ogni altra consultazione, per ogni 10 unità immobiliari, o frazioni di 10: euro 1,00.

5-octies. Fatto salvo quanto disposto ai commi da 5-bis a 5-quinquies, per la consultazione telematica della banca dati catastale gestita dall'Agenzia del territorio sono dovuti i tributi previsti dal Titolo III della Tabella A allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, con una riduzione del 10 per cento.
5-novies. I tributi per la consultazione telematica delle banche dati ipotecaria e catastale di cui ai commi da 5-sexies a 5-octies si applicano nella misura ivi prevista anche nel caso in cui i dati richiesti vengano rilasciati in formato elaborabile.
5-decies. Alla tabella allegata al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono apportate le seguenti modificazioni nell'ambito delle operazioni previste alla voce n. 6 «Trasmissione telematica di elenco dei soggetti presenti nelle formalità di un determinato giorno»:
a) il numero d'ordine 6.1 «per ogni soggetto: euro 1,00» è sostituito dal seguente: «per ogni soggetto: euro 0,15»;
b) la nota del numero d'ordine 6.1 è così sostituita: «L'importo è dovuto anticipatamente. Il servizio sarà fornito progressivamente anche in formato elaborabile. Fino all'attivazione del servizio di trasmissione telematica l'elenco dei soggetti continua ad essere fornito su supporto cartaceo a richiesta di chiunque, previo pagamento del medesimo tributo di euro 0,15 per ogni soggetto».

5-undecies. Le disposizioni di cui ai commi da 5-sexies a 5-decies acquistano efficacia a decorrere dal 1o ottobre 2012.
6. 4. (Nuova formulazione) Barbato.

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Dopo il comma 5 inserire il seguente:
5-bis. L'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia si interpreta nel senso che, fra gli atti antecedenti, necessari o funzionali al processo, non sono compresi le trascrizioni, le annotazioni di domande giudiziali, nonché le trascrizioni, le iscrizioni e le annotazioni di sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali, ivi compresa la trascrizione del pignoramento immobiliare, per le quali è invariata la disciplina sull'imposta di bollo.
6. 8.Graziano.

Dopo il comma 5 inserire il seguente:
5-bis
. All'articolo 16 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
«b) le iscrizioni e le trascrizioni di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472».

h) nella lettera c) del comma 1 sono soppresse le seguenti parole: «quando presso la cancelleria giudiziaria non esiste deposito per le spese».
c) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
22-bis. Nei casi di cui alla lettera c) del comma 1, l'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio notifica apposito avviso di liquidazione alle parti interessate con l'invito ad effettuare entro il termine di sessanta giorni il pagamento dell'imposta, decorsi i quali procede alla riscossione a norma dell'articolo 15.
6. 7.Misuraca.

Dopo il comma 5 inserire il seguente:
5-bis. Dopo l'articolo 2645-ter del codice civile è inserito il seguente:
«Art. 2645-quater. - (Trascrizione di atti costitutivi di vincolo). Si devono trascrivere, se hanno per oggetto beni immobili, gli atti di diritto privato, i contratti e gli altri atti di diritto privato, anche unilaterali, nonché le convenzioni ed i contratti con i quali vengono costituiti a favore dello Stato, della regione, degli altri enti pubblici territoriali ovvero di enti svolgenti un servizio di interesse pubblico, vincoli di uso pubblico o comunque ogni altro vincolo a qualsiasi fine richiesto dalle normative statali e regionali, dagli strumenti urbanistici comunali nonché dai conseguenti strumenti di pianificazione territoriale e dalle convenzioni urbanistiche ad essi relative».
6. 6. (Nuova formulazione) Pagano.

Dopo il comma 5 inserire il seguente:
5-bis. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 40-bis:
1) al comma 1 le parole: «ovvero in caso di mancata rinnovazione dell'iscrizione entro il termine di cui all'articolo 2847 del codice civile» sono soppresse;
2) al comma 4 le parole: «La cancellazione d'ufficio si applica in tutte le fattispecie di estinzione di cui all'articolo 2878 del codice civile» sono soppresse;

b) all'articolo 161, dopo il comma 7-quater, è inserito il seguente:
«7-quinquies. A decorrere dal 2 maggio 2012, la cancellazione di cui all'articolo 40-bis si esegue anche con riferimento alle ipoteche, ivi previste, iscritte da oltre venti anni e non rinnovate ai sensi dell'articolo 2847 del codice civile. Per tali ipoteche il creditore, entro sei mesi dalla data in cui ne ha ricevuto richiesta da parte del

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debitore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e salvo che ricorra un giustificato motivo ostativo da comunicare al debitore medesimo, trasmette al conservatore la comunicazione attestante la data di estinzione dell'obbligazione ovvero l'insussistenza di ragioni di credito da garantire con l'ipoteca. Per le richieste ricevute prima del 2 maggio 2012, il termine di sei mesi decorre dalla medesima data. Il conservatore procede d'ufficio alla cancellazione dell'ipoteca, senza alcun onere per il debitore, entro il giorno successivo a quello di ricezione della comunicazione. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio, da emanarsi entro 30 giugno 2012, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma,».
6. 5.Barbato.

ART. 8.

Dopo il comma 8, inserire il seguente:
8-bis. All'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al secondo comma dopo le parole: «inviano una segnalazione ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi» sono aggiunte le seguenti: «che abbiano stipulato convenzioni con l'Agenzia delle entrate»;
b) al quarto comma la parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente: «trenta».
8. 50.Ventucci.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 404, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3, le parole: «in possesso di almeno cento unità immobiliari» sono sostituite dalle seguenti: «in possesso di almeno dieci unità immobiliari»;
b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Sono, altresì, tenuti ad adottare la proceduta di registrazione telematica i soggetti, di cui alla lettera d-bis) dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 131/1986».
8. 15. Fluvi, Albini, Carella, Causi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

Dopo il comma 12, inserire il seguente:
12-bis. All'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modifiche:
al comma 1, lettera a), nel secondo periodo dopo le parole: «n. 218,», sono aggiunte le parole: «dell'articolo 48, comma 3-bis, e», dopo le parole: «n. 472» sono aggiunte le parole: «, nonché in caso di definitività dell'atto di accertamento impugnato».
8. 52.Graziano.

Dopo il comma 21-bis, aggiungere il seguente:
21-ter. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i commi 96 e 97 sono abrogati.
8. 53.Il Relatore.

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:
22-bis. All'articolo 28, comma 8, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,

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convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «dell'impianto e» sono sostituite dalle seguenti: «, nonché, tenuto conto delle disposizioni degli articoli 22 e 23 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293,»;
b) dopo le parole: «di 500 metri quadrati» sono aggiunte le seguenti: «, a condizione che, per la rivendita di tabacchi, la disciplina urbanistico-edilizia del luogo consenta all'interno di tali impianti la costruzione o il mantenimento di locali chiusi, diversi da quelli al servizio della distribuzione di carburanti, con una superficie utile minima non inferiore a 30 metri quadrati».
8. 45. (Nuova formulazione) Savino.

ART. 9.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. All'articolo 55, comma 5 del decreto legislativo n. 504 del 26 ottobre 1995, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente periodo: «Per la rivendita presso infrastrutture pubbliche destinate esclusivamente alla ricarica di accumulatori per uso di forza motrice dei veicoli a trazione elettrica, il debito di imposta per le officine di produzione è accertato sulla base dei dati relativi all'energia elettrica consegnata presso i singoli punti di prelievo, comunicati dai gestori delle reti di distribuzione»;.
2-ter. All'articolo 56, comma 3 del decreto legislativo n. 504 del 26 ottobre 1995, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente periodo: «L'obbligo è escluso per la rivendita presso infrastrutture pubbliche destinate esclusivamente alla ricarica di accumulatori per uso di forza motrice dei veicoli a trazione elettrica».
* 9. 3.Della Vedova.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. All'articolo 55, comma 5 del decreto legislativo n. 504 del 26 ottobre 1995, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente periodo: «Per la rivendita presso infrastrutture pubbliche destinate esclusivamente alla ricarica di accumulatori per uso di forza motrice dei veicoli a trazione elettrica, il debito di imposta per le officine di produzione è accertato sulla base dei dati relativi all'energia elettrica consegnata presso i singoli punti di prelievo, comunicati dai gestori delle reti di distribuzione».
2-ter. All'articolo 56, comma 3 del decreto legislativo n. 504 del 26 ottobre 1995, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente periodo: «L'obbligo è escluso per la rivendita presso infrastrutture pubbliche destinate esclusivamente alla ricarica di accumulatori per uso di forza motrice dei veicoli a trazione elettrica».
* 9. 2.Causi.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. All'articolo 55, comma 5 del decreto legislativo n. 504 del 26 ottobre 1995, dopo l'ultimo periodo è aggiunta la seguente frase: «Per la rivendita presso infrastrutture pubbliche destinate esclusivamente alla ricarica di accumulatori per uso di forza motrice dei veicoli a trazione elettrica, il debito di imposta per le officine di produzione è accertato sulla base dei dati relativi all'energia elettrica consegnata presso i singoli punti di prelievo, comunicati dai gestori delle reti di distribuzione».
2-ter. All'articolo 56, comma 3 del decreto legislativo n. 504 del 26 ottobre 1995, dopo l'ultimo periodo è aggiunta la seguente frase: «L'obbligo è escluso per la rivendita presso infrastrutture pubbliche destinate esclusivamente alla ricarica di accumulatori per uso di forza motrice dei veicoli a trazione elettrica».
* 9. 4.Nannicini.

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Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. All'articolo 55, comma 5, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Per la rivendita presso infrastrutture pubbliche destinate esclusivamente alla ricarica di accumulatori per uso di forza motrice dei veicoli a trazione elettrica, il debito di imposta per le officine di produzione è accertato sulla base dei dati relativi all'energia elettrica consegnata presso i singoli punti di prelievo, comunicati dai gestori delle reti di distribuzione».
2-ter. All'articolo 56, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «L'obbligo è escluso per la rivendita presso infrastrutture pubbliche destinate esclusivamente alla ricarica di accumulatori per uso di forza motrice dei veicoli a trazione elettrica».
* 9. 5.Graziano.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. All'articolo 55, comma 5 del decreto legislativo n. 504 del 26 ottobre 1995, dopo l'ultimo periodo è aggiunto seguente: «Per la rivendita presso infrastrutture pubbliche destinate esclusivamente alla ricarica di accumulatori per uso di forza motrice dei veicoli a trazione elettrica, il debito di imposta per le officine di produzione è accertato sulla base dei dati relativi all'energia elettrica consegnata presso i singoli punti di prelievo, comunicati dai gestori delle reti di distribuzione».
2-ter. All'articolo 56, comma 3 del decreto legislativo n. 504 del 26 ottobre 1995, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «L'obbligo è escluso per la rivendita presso infrastrutture pubbliche destinate esclusivamente alla ricarica di accumulatori per uso di forza motrice dei veicoli a trazione elettrica».
* 9. 6.Marinello, Pagano, Minardo.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. All'articolo 55, comma 5 del decreto legislativo n. 504 del 26 ottobre 1995, dopo l'ultimo periodo è aggiunta la seguente frase: «Per la rivendita presso infrastrutture pubbliche destinate esclusivamente alla ricarica di accumulatori per uso di forza motrice dei veicoli a trazione elettrica, il debito di imposta per le officine di produzione è accertato sulla base dei dati relativi all'energia elettrica consegnata presso i singoli punti di prelievo, comunicati dai gestori delle reti di distribuzione».
2-ter. All'articolo 56, comma 3 del decreto legislativo n. 504 del 26 ottobre 1995, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «L'obbligo è escluso per la rivendita presso infrastrutture pubbliche destinate esclusivamente alla ricarica di accumulatori per uso di forza motrice dei veicoli a trazione elettrica».
* 9. 7.Bernardo, Ventucci.

Dopo il comma 3-sexies, aggiungere i seguenti:
3-septies. I rifiuti posti in sequestro presso aree portuali e aeroportuali ai sensi dell'articolo 259 o dell'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono affidati anche prima della conclusione del procedimento penale, con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, ad uno dei Consorzi Obbligatori competenti sulla base delle caratteristiche delle diverse tipologie di rifiuto oggetto di sequestro. L'Autorità Giudiziaria dispone in detti casi l'acquisizione di campioni rappresentativi per le esigenze probatorie del procedimento, procedendo a termini dell'articolo 392, lettera f), del codice di procedura penale.
3-octies. I Consorzi obbligatori di cui al comma precedente, ove i rifiuti abbiano caratteristiche tali da non poter essere conservati altrove a spese del proprietario, procedono al trattamento dei rifiuti al fine di consentirne la vendita, ad opera di un curatore nominato dell'Autorità Giudiziaria,

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fra i soggetti in possesso dei requisiti stabiliti, con proprio decreto da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il ricavato della vendita - detratte le spese sostenute per il trattamento, il compenso del curatore, e per le connesse attività - è posto a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, fino al termine del processo. Con la sentenza di condanna il Giudice dispone la distribuzione del ricavato della vendita dei rifiuti, procedendo a ripartirne il 50 per cento al Fondo giustizia del Ministero della giustizia ed il restante 50 per cento al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per il finanziamento di specifici programmi di riqualificazione ambientale delle aree portuali e aeroportuali.
* 9. 9. (Nuova formulazione) Barbato.

Dopo il comma 3-sexies, aggiungere il seguente:
3-septies. All'articolo 46 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 4, sostituire le parole: «il servizio doganale è svolto» con le seguenti: «il servizio ai fini dello sdoganamento è svolto di norma».
9. 10.Ventucci.

Dopo il comma 3-sexies, aggiungere il seguente:
3-septies. All'articolo 11, comma 9 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, dopo le parole: «del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» è aggiunto il seguente periodo: «L'Ufficio doganale che effettua le verifiche generali o parziali con accesso presso l'operatore è competente alla revisione delle dichiarazioni doganali oggetto del controllo anche se accertate presso altro Ufficio doganale».
9. 11.Ventucci.

Dopo il comma 3-sexies, aggiungere il seguente:
3-septies. All'articolo 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:
«1-bis. All'accertamento doganale, disciplinato dall'articolo 68 del Regolamento CEE 12 ottobre 1992, n. 2913 e dall'articolo 247 del Regolamento CEE 2 luglio 1993, n. 2454, effettuato con criteri di selettività nella fase del controllo che precede la concessione dello svincolo, restano applicabili le previsioni dell'articolo 16».
9. 12.Ventucci.

Dopo il comma 3-sexies, aggiungere il seguente:
3-septies. In applicazione degli articoli 201 e 253-novies del Regolamento CEE 2454/93 e della legge 3 febbraio 2011, n. 7, di ratifica della Convenzione sullo sdoganamento centralizzato, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente atto, sono individuate le procedure contabili e fiscali necessarie a dare applicazione all'istituto delle autorizzazioni uniche alle procedure semplificate per il regime di importazione.
9. 13.Ventucci.

Dopo il comma 3-sexies, aggiungere il seguente:
3-septies. All'articolo 194, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il terzo periodo è soppresso.
9. 14.Il Relatore.

ART. 10.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: o il mantenimento aggiungere le seguenti:; le parole: «o indagato» sono soppresse e dopo le parole: 644 aggiungere le seguenti:

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al secondo periodo le parole: «o indagate» sono soppresse.
10. 38.Abrignani.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Al comma 34, dell'articolo 24, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, le parole: «entro il 30 giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 1o gennaio 2013».
10. 43.Soglia.

Dopo il comma 9-quater, inserire i seguenti:
9-quinquies. All'articolo 110, comma 9, lettera e), del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica, la sanzione si applica alla persona giuridica o all'ente».
9-sexies. Il comma 71 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è abrogato.
9-septies. A decorrere dal 1o gennaio 2013 il prelievo erariale sul gioco del bingo, il compenso per il controllore centralizzato del gioco ed il monte premi, di cui agli articoli 5, 7 e 6 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, sono fissati nella misura, rispettivamente, dell'11 per cento, dell'1 per cento e di almeno il 70 per cento del prezzo di vendita delle cartelle. Tali aliquote si applicano sia al gioco raccolto su rete fisica sia a quello effettuato con partecipazione a distanza di cui al decreto direttoriale 24 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17 giugno 2011, n. 139, di attuazione dell'articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88. All'articolo 24, comma 33, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: «con un'aliquota di imposta stabilita in misura pari al 10 per cento delle somme giocate» sono sostituite dalle seguenti: «con un aliquota dei prelievo erariale stabilita all'11 per cento e del compenso per il controllore centralizzato del gioco pari all'1 per cento delle somme giocate» e le parole: «le modalità di versamento dell'imposta» sono sostituite dalle seguenti: «le modalità di versamento del prelievo erariale e del compenso per il controllore centralizzato del gioco,».
10. 39.Soglia.

Dopo il comma 9-quater aggiungere i seguenti:
9-quinquies. Nelle more di un prossimo riordino delle norme in materia di gioco pubblico, incluse quelle in materia di scommesse su eventi sportivi, anche ippici e non sportivi, le disposizioni del presente comma sono rivolte a favorire la realizzazione di tale riordino, nell'immediato attraverso un primo allineamento temporale delle scadenze delle concessioni aventi ad oggetto la raccolta delle predette scommesse, con il contestuale rispetto, nell'occasione, dell'esigenza di adeguamento delle regole nazionali di selezione dei soggetti che, per conto dello Stato, raccolgono scommesse su eventi sportivi, inclusi quelli ippici, e non sportivi ai principi stabiliti dalla sentenza della Corte di Giustizia del 16 febbraio 2012 nelle cause riunite C-72/10 e C-77/10. A questo fine, in considerazione della prossima scadenza di un gruppo di concessioni per la raccolta delle predette scommesse, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato bandisce con immediatezza, comunque non oltre il 31 luglio 2012, una gara per la selezione dei soggetti che raccolgono tali scommesse nel rispetto, come minimo, dei seguenti criteri:
a) possibilità di partecipazione per i soggetti che già esercitano attività di raccolta di gioco in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, avendovi la sede legale ove operativa, sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato

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secondo le disposizioni vigenti nell'ordinamento di tale Stato e che siano altresì in possesso dei requisiti di onorabilità, affidabilità ed economico-patrimoniale individuati dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato tenuto conto delle disposizioni in materia di cui alla legge 13 dicembre 2010, n. 220, nonché al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
b) attribuzione di concessioni, con scadenza al 30 giugno 2016, per la raccolta, esclusivamente in rete fisica, di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi presso agenzie, fino a un numero massimo di 2.000, aventi come attività esclusiva la commercializzazione di prodotti di gioco pubblici, senza vincolo di distanze minime fra loro ovvero rispetto ad altri punti di raccolta, già attivi, di identiche scommesse;
c) previsione, quale componente prezzo, di una base d'asta di 11.000 euro per ciascuna agenzia;
d) sottoscrizione di una convenzione di concessione di contenuto coerente con ogni altro principio utile stabilito dalla predetta sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 16 febbraio 2012, nonché con le compatibili disposizioni nazionali vigenti in materia di giochi pubblici;
e) possibilità di esercizio delle agenzie in un qualunque comune o provincia, senza limiti numerici su base territoriale ovvero condizioni di favore rispetto a concessionari già abilitati alla raccolta di identiche scommesse o che possono comunque risultare di favore per taluni ultimi concessionari;
f) rilascio di garanzie fideiussorie coerenti con quanto previsto dall'articolo 24 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

9-sexies. I concessionari per la raccolta delle scommesse di cui al comma 9-quinquies in scadenza alla data del 30 giugno 2012 proseguono le loro attività di raccolta sino alla data di sottoscrizione delle concessioni accessive alle concessioni aggiudicate ai sensi del predetto comma. Sono abrogati i commi 37 e 38 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, la lettera e) del comma 287 della legge n. 311 del 2004, nonché la lettera e) del comma 4 dell'articolo 38 della legge n. 248 del 2006.
10. 42.(Nuova formulazione) Savino.

Dopo il comma 9-quater, aggiungere il seguente:
9-quinquies. Alla lettera e) dell'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante «Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza», è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «. Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica, la sanzione si applica alla persona giuridica o all'ente;».
10. 37.Barbato, Borghesi.

Al comma 9-quater, aggiungere in fine le seguenti parole: e, per le concessioni in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sempre che le pratiche o i rapporti negoziali citati con i soggetti terzi siano previsti in forma espressa nei relativi documenti di offerta.
10. 47.Savino (ex 9.8).

ART. 11.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, le parole: dalla lettera a) del sono sostituite dalla seguente: dal.
11. 9.Berardi.

Pag. 67

Al comma 5 sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
alla lettera a) sostituire le parole: «da 3.000 euro a 30.000 euro» con le seguenti: «da 500 euro a 3.000 euro»;
b) alla lettera b), sostituire le parole: «da 3.000 euro a 30.000 euro» con le seguenti: «da 500 euro a 3.000 euro».
11. 10.Ventucci.

ART. 12.

Al comma 11-sexies, dopo le parole: agli enti locali, sono inserite le seguenti: con priorità ai comuni,.
12. 19.(Nuova formulazione). Del Tenno.

Dopo il comma 11-sexies, aggiungere i seguenti.
11-septies. Sulla base dell'Accordo tra Governo e Regioni del 21 dicembre 2011, le risorse statali spettanti alle Regioni a statuto ordinario per l'anno 2012, come complessivamente rideterminate in base alle riduzioni apportate ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, e ai sensi di successive disposizioni, sono finalizzate al finanziamento degli interventi regionali in materia di edilizia sanitaria, secondo le modalità stabilite dalla proposta regionale di riparto funzionale di cui la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ha preso atto nella seduta del 18 novembre 2010, ad eccezione di un importo pari a 148 milioni di euro destinato al rimborso dell'onere sostenuto dalle Regioni a statuto ordinario per il pagamento dell'IVA sui contratti di servizio del trasporto pubblico locale ferroviario.
11-octies. L'articolo 1, comma 5, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è soppresso;
11-novies. Per l'anno 2011 le risorse di cui all'articolo 30, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, pari a 425 milioni di euro, al fine di assicurare nelle Regioni a statuto ordinario i necessari servizi di trasporto pubblico locale ferroviario da parte di Trenitalia Spa, sono ripartite, per i contratti di servizio ferroviario in essere al 2011, secondo i criteri e le percentuali stabiliti dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 22 settembre 2011 e versate, per la parte non ancora erogata, a Trenitalia Spa. Al relativo versamento si provvede con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. A tal fine dette somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».
12. 21.(Nuova formulazione).Il Relatore.