CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 12 aprile 2012
637.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO
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ALLEGATO

DL 16/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento (C. 5109 Governo, approvato dal Senato).

ARTICOLO AGGIUNTIVO 11.02 DEL RELATORE

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Misure per garantire la trasparenza e i controlli dei bilanci dei partiti e dei movimenti politici).

1. Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella gestione contabile e finanziaria, i partiti e i movimenti politici si avvalgono di una società di revisione iscritta nell'albo speciale tenuto dalla Consob ai sensi dell'articolo 161 del decreto legislativo n. 58 del 1998 e dell'articolo 43, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 39 del 2010. La società di revisione esprime un giudizio sul bilancio di esercizio secondo quanto previsto dalla normativa in materia e a tal fine verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale, la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e la conformità alle norme che lo disciplinano.
2. È istituita la Commissione per la trasparenza ed il controllo dei bilanci dei partiti politici. La Commissione ha sede presso la Camera dei deputati che provvede, in pari misura con il Senato della Repubblica, ad assicurarne l'operatività attraverso le necessarie dotazioni di personale di segreteria. La Commissione è composta da 3 componenti individuati nelle persone del Presidente della Corte dei Conti, del Presidente del Consiglio di Stato e del Primo Presidente della Corte di Cassazione, ciascuno dei quali si avvale fino a un massimo di due magistrati appartenenti ai rispettivi ordini giurisdizionali. 1 componenti della Commissione e i magistrati di cui essi si avvalgono non percepiscono alcun compenso. I lavori della Commissione sono coordinati dal Presidente della Corte dei Conti.
3. La Commissione effettua il controllo del rendiconto, della relazione e della nota integrativa dei bilanci che i singoli partiti e movimenti politici sono tenuti, unitamente al giudizio della società di revisione di cui al comma 1, a depositare alla stessa entro 30 giorni dalla loro approvazione, e comunque non oltre il 31 maggio di ogni anno. La Commissione può procedere a verifiche del contenuto del bilancio con riferimento alla conformità delle spese effettivamente sostenute ed alla regolarità della documentazione prodotta a prova delle spese stesse. Nell'ambito del controllo la Commissione invita, in contraddittorio, il partito o il movimento politico a sanare eventuali irregolarità o inottemperanze. Entro il 31 luglio di ogni anno la Commissione trasmette una relazione contenente l'esito del controllo ai Presidenti della Camera e del Senato. Qualora dalla relazione emerga la permanenza di irregolarità, i Presidenti della Camera e del Senato provvedono ad applicare, su proposta della Commissione, una sanzione amministrativa pecuniaria consistente in una decurtazione dei rimborsi delle spese

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elettorali pari a 3 volte la misura delle irregolarità riscontrate. Nel caso in cui le irregolarità riguardino proprietà immobiliari o partecipazioni ad imprese, il partito perde il diritto a godere di una somma pari al 10 per cento dei valori patrimoniali non inseriti o indicati in maniera inesatta.
4. Sul sito Internet del partito o del movimento politico e su una apposita sezione del sito internet della Camera dei deputati entro il 15 giugno di ogni anno sono pubblicati, anche in formato «open data», il rendiconto di esercizio corredato dalla relazione sulla gestione e dalla nota integrativa, la relazione del collegio sindacale, la relazione della società di revisione, i bilanci relativi alle imprese partecipate, il verbale di approvazione del rendiconto di esercizio.
5. I partiti e i movimenti politici che partecipano o hanno partecipato alla ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali sono soggetti fino allo scioglimento degli stessi all'obbligo di rendicontazione di cui alla legge n. 2 del 1997.
6. È fatto divieto ai partiti e ai movimenti politici di investire la propria liquidità derivante dalla disponibilità di risorse pubbliche in strumenti finanziari diversi dai titoli emessi dallo Stato italiano.
7. All'articolo 4, terzo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659 sostituire la parola «cinquantamila» con la seguente: «cinquemila».
8. A decorrere dall'esercizio finanziario 2013 le contribuzioni dei partiti e dei movimenti politici a fondazioni, enti e istituzioni o società che eccedono nell'anno solare l'importo di 50.000 euro comportano l'obbligo per questi ultimi di sottoporre i propri bilanci al controllo di cui al comma 3.
9. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8 del presente articolo si applicano ai rendiconti dei partiti e movimenti politici successivi all'esercizio finanziario 2012. In via transitoria, il giudizio di regolarità e conformità a legge dei rendiconti dei partiti e movimenti politici relativi agli esercizi finanziari 2011 e 2012, di cui all'articolo 8, comma 14, della legge 2 gennaio 1997, n. 2, è effettuato dalla Commissione di cui al comma 2 del presente articolo. La Commissione comunica ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica i rapporti di valutazione relativi ai predetti rendiconti rispettivamente entro il 31 gennaio 2013 e il 31 gennaio 2014.
11. 02. Il Relatore.