CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 4 aprile 2012
634.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria.
C. 2744 Cenni, C. 3780 Beccalossi e C. 4309 Callegari.

NUOVO TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE

Art. 1.
(Finalità).

1. Al fine di dare piena attuazione alla Convenzione sulla biodiversità, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, al Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, adottato a Roma il 3 novembre 2001, alla direttiva 92/43/CEE, del Consiglio, del 21 maggio 1992, e successive modificazioni, alla Strategia europea 2008-2014 per la conservazione delle piante e al Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo, la presente legge stabilisce i principi per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria, allo scopo di:
a) preservare il territorio da fenomeni di inquinamento genetico e di perdita del patrimonio genetico;
b) tutelare le varietà e le razze locali a rischio di estinzione o gravemente minacciate da erosione genetica;
c) promuovere e sostenere la ricerca sulla biodiversità agraria;
d) promuovere e sostenere attività di informazione e di educazione sulla biodiversità agraria, in particolare nelle scuole di ogni ordine e grado;
e) promuovere attività di valorizzazione delle varietà e delle razze locali e dei prodotti da esse ottenuti;
f) integrare la biodiversità agraria nelle politiche economiche e di settore, anche con riferimento alla politica commerciale e di cooperazione allo sviluppo.

Art. 2.
(Oggetto).

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, è istituito un sistema di tutela e conservazione della biodiversità agraria costituito da:
a) l'Anagrafe unica della biodiversità agraria;
b) la rete di conservazione e sicurezza;
c) i repertori regionali delle varietà e delle razze locali;
d) i registri regionali delle specie vegetali spontanee e autoctone.

Art. 3.
(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge si intendono per varietà e razze locali le varietà vegetali e le razze animali strettamente associate con gli usi e le conoscenze di una popolazione che, in un territorio circoscritto,

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ne sviluppa e continua la coltivazione o l'allevamento.
2. Ai fini della presente legge si intendono per:
a) «specie vegetali autoctone», le specie vegetali naturalmente presenti in una determinata area geografica nella quale si sono originate o sono giunte senza l'intervento diretto, intenzionale o accidentale, dell'uomo;
b) «specie vegetali spontanee», le specie vegetali che si riproducono e diffondono senza l'intervento diretto dell'uomo.

Art. 4.
(Principi generali in materia di tutela della biodiversità agraria).

1. Lo Stato e le regioni sostengono ed incentivano, per le parti di propria competenza, le azioni di tutela delle varietà e razze locali, con particolare attenzione alle misure previste nell'ambito dei piani di sviluppo rurale, alle azioni degli agricoltori custodi, nonché ai progetti di informazione ed educazione diretti ai giovani agricoltori, agli studenti e ai consumatori.
2. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali approva con proprio decreto e sentito il Comitato di cui al comma 3, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le linee guida per la gestione coordinata ed integrata della biodiversità agraria su tutto il territorio nazionale, di seguito denominate «linee guida». Le linee guida sono aggiornate periodicamente e in ogni caso almeno ogni cinque anni.
3. Per l'attuazione delle linee guida di cui al comma 2 è istituito il Comitato permanente per la biodiversità agraria, la cui composizione e il cui funzionamento sono disciplinati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestale, senza alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato.
4. Costituiscono azioni generali per la tutela della biodiversità agraria, in relazione alle varietà e razze locali:
a) l'individuazione;
b) la caratterizzazione;
c) l'iscrizione nei repertori regionali;
d) la conservazione;
e) la valorizzazione.

Art. 5.
(Agricoltori custodi).

1. Ai fini della presente legge si definiscono agricoltori custodi i coltivatori o gli allevatori che si impegnano nella conservazione in situ o nell'azienda agricola delle varietà e razze locali iscritte nei repertori regionali, in coerenza con le linee guida e secondo le modalità definite dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano.
2. L'incarico di agricoltore custode è conferito dalla regione o da enti regionali a ciò preposti.

Art. 6.
(Individuazione, caratterizzazione e iscrizione delle varietà e delle razze locali nei repertori regionali).

1. Le regioni istituiscono il repertorio regionale delle varietà e razze locali, di seguito denominato «repertorio regionale» e definiscono le procedure e le modalità in base alle quali sono valutate le relative richieste di iscrizione.
2. Ai fini dell'iscrizione nei repertori regionali, le varietà e le razze locali sono individuate, in coerenza con le linee guida, dalle regioni, anche su proposta degli enti regionali, delle associazioni di agricoltori, dei singoli cittadini, delle università e dei centri di ricerca pubblici e privati.
3. Per poter essere iscritta nel repertorio regionale, la varietà o razza locale deve caratterizzarsi, in coerenza con le

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linee guida, per un profilo genetico e/o fenotipico specifico. Ulteriori elementi di caratterizzazione della varietà o razza locale sono individuati con riferimento alla cultura rurale locale e alla tradizione agraria del territorio identificato in base all'area in cui la risorsa si è differenziata, conservata e valorizzata nel tempo.
4. Per poter essere iscritta nel repertorio regionale, la varietà o razza localedeve essere conservata, in coerenza con le linee guida, presso l'area di origine, di seguito denominata in situ, nell'azienda agricola o presso specifici centri di conservazione, quali le banche del germoplasma, o didattici, di seguito denominati ex situ. Ai fini dell'iscrizione deve essere fornita l'indicazione esatta del sito di conservazione, nonché della possibilità della varietà o razza locale di riprodursi o di generare materiale di propagazione.

Art. 7.
(Rete di conservazione e sicurezza).

1. La tutela delle varietà e razze locali iscritte nel repertorio regionale è attuata mediante la conservazione in situ, nell'azienda agricola o ex situ nelle banche del germoplasma.
2. Le banche del germoplasma e gli agricoltori custodi costituiscono la rete di conservazione e sicurezza, di seguito denominata «rete», cui possono aderire, nel rispetto dei criteri definiti dalle regioni, enti pubblici e privati e produttori agricoli singoli e associati.
3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, provvede al coordinamento della rete attraverso la raccolta, l'aggiornamento e la diffusione delle informazioni relative al materiale genetico conservato nelle banche del germoplasma, anche al fine di agevolare l'eventuale moltiplicazione di tale materiale tramite la messa a disposizione, per gli operatori agricoli che ne facciano richiesta, dei dati utili all'individuazione dei siti di conservazione.
4. Relativamente alle risorse particolarmente esposte al rischio di erosione genetica, i soggetti inseriti nella rete possono cedere una modica quantità delle sementi da loro prodotte stabilita per ogni singola entità all'atto dell'iscrizione nel repertorio regionale. Gli agricoltori inseriti nella rete possono, altresì, effettuare la risemina e la moltiplicazione in azienda.

Art. 8.
(Anagrafe unica della biodiversità agraria).

1. È istituita presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito delle disponibilità finanziarie previste in bilancio, l'Anagrafe unica della biodiversità agraria, di seguito denominata «Anagrafe» al fine di:
a) costituire una banca dati unica delle varietà e delle razze locali individuate, caratterizzate e presenti sul territorio nazionale, nel cui ambito sono indicate specificamente le varietà e le razze locali a rischio di estinzione o gravemente minacciate da erosione genetica;
b) consentire la divulgazione, anche a scopo di ricerca scientifica, delle informazioni sulle varietà e razze locali al fine di ottimizzare le risorse impiegate nella loro tutela e gestione;
c) monitorare lo stato di conservazione della biodiversità agraria in Italia.

2. Le varietà e le razze locali inserite nei repertori regionali sono iscritte di diritto all'Anagrafe.
3. L'iscrizione all'Anagrafe delle varietà e razze locali avviene altresì, fino all'istituzione del repertorio regionale, su proposta della regione o della provincia autonoma di Trento o di Bolzano.
4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce le modalità di istituzione e di funzionamento dell'Anagrafe.

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Art. 9.
(Tutela delle varietà e razze locali iscritte all'Anagrafe unica della biodiversità agraria).

1. Le varietà e le razze locali iscritte nell'Anagrafe sono tutelate dallo Stato e non sono brevettabili né possono essere oggetto di protezione tramite privativa dell'Unione europea o nazionale per ritrovati vegetali. Non sono altresì brevettabili quelle essenzialmente derivate da tali varietà e razze e quelle dalle quali discendono produzioni contraddistinte dai marchi di denominazione di origine protetta, di indicazione geografica protetta o di specialità tradizionale garantita.

Art. 10.
(Conservazione della biodiversità delle specie vegetali spontanee autoctone, degli habitat e delle specie a rischio).

1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, in attuazione della direttiva 92/43/CE e del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, e successive modificazioni, adotta, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, apposite linee guida per la conservazione della biodiversità, con particolare riguardo alla conservazione in situ ed ex situ, delle specie vegetali spontanee autoctone a rischio di estinzione o gravemente minacciate da erosione genetica, definendo appositi protocolli per la conservazione di tali specie.
2. Al fine di catalogare le specie vegetali di cui al comma 1, le regioni istituiscono appositi registri regionali ed emanano specifiche norme volte a sostenere l'attività di conservazione degli habitat e delle specie a rischio, con particolare riferimento alle aree agricole di alto valore naturalistico.
3. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 18 maggio 2001, n.227, le regioni possono istituire, anche mediante accordi tra regioni limitrofe dalle omogenee caratteristiche biogeografiche ed ecologiche, centri dedicati alla salvaguardia della biodiversità delle specie vegetali spontanee autoctone.

Art. 11.
(Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n.394, legge quadro sulle aree protette).

1. All'articolo 1 della legge 6 dicembre 1991, n.394, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
«a-bis) tutela e valorizzazione della biodiversità agraria»;
b) al comma 4, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «incentivando quelle relative alla coltivazione di varietà vegetali locali e all'allevamento di razze locali, con particolare riferimento a quelle a rischio di estinzione o gravemente minacciate da erosione genetica».

Art. 12.
(Inquinamento genetico).

1. Le regioni, anche al fine di evitare l'inquinamento genetico causato dal commercio di alberi, arbusti, erbe e sementi di specie esotiche e autoctone di provenienza non locale, impiegati negli interventi di forestazione, riqualificazione ambientale e ingegneria naturalistica, nel rispetto delle disposizioni europee e in particolare della direttiva n. 1999/105/CE, del Consiglio, del 22 dicembre 1999, promuovono l'utilizzazione di materiale di propagazione autoctono di provenienza locale.

Art. 13.
(Tutela e valorizzazione della biodiversità microbica delle produzioni alimentari tipiche e registrate).

1. In attuazione delle finalità della presente legge, la biodiversità microbica

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che caratterizza le produzioni alimentari tipiche e registrate è oggetto di tutela e valorizzazione secondo le modalità definite con decreto di natura non regolamentare emanato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le competenti Commissioni parlamentari, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il decreto è emanato entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 14.
(Rapporto sullo stato della biodiversità agraria).

1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali presenta al Governo e alle Camere un rapporto annuale sullo stato della biodiversità agraria in Italia.

Art. 15.
(Promozione della diffusione della cultura della biodiversità agraria).

1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove la Conferenza nazionale sulla biodiversità agraria.
2. La Repubblica riconosce il giorno 20 maggio quale «giornata della biodiversità agraria».
3. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire itinerari della biodiversità agraria.

Art. 16.
(Interventi per la ricerca sulla biodiversità agraria).

1. Il piano triennale di attività del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), predisposto ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, prevede anche interventi per la ricerca sulla biodiversità agraria, sulle tecniche necessarie per favorirla, tutelarla e svilupparla nonché interventi finalizzati al recupero di pratiche corrette in riferimento all'alimentazione umana, all'alimentazione animale con prodotti non geneticamente modificati e al risparmio idrico.
2. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali dispone, per ciascun anno di riferimento dello stato di previsione, una quota nell'ambito dello stanziamento di propria competenza per il finanziamento di progetti innovativi sulla biodiversità agraria, proposti da enti pubblici e privati, individuati mediante procedura ad evidenza pubblica. Con proprio decreto, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali definisce l'entità delle risorse disponibili, le modalità di accesso alla gara e le tipologie di progetti ammissibili.

Art. 17.
(Contrassegno su prodotti costituiti, contenenti o derivati da razze e varietà locali a rischio di estinzione o gravemente minacciate da erosione genetica).

1. Al fine di valorizzare la biodiversità agraria come patrimonio nazionale, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, istituisce e disciplina l'uso di un contrassegno da apporre sui prodotti costituiti, contenenti o derivati da varietà e razze locali iscritte nei repertori regionali e a rischio di estinzione o gravemente minacciate da erosione genetica.
2. L'uso del contrassegno è facoltativo ed è concesso dalla regione ad aziende agricole e alimentari che producono e trasformano direttamente in azienda.

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Art. 18.
(Azioni positive per la biodiversità agraria).

1. Al fine di sensibilizzare la popolazione, di sostenere le produzioni agrarie e alimentari e di promuovere comportamenti atti a tutelare la biodiversità agraria, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, anche con il contributo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dei consorzi di tutela e di altri soggetti riconosciuti, promuovono azioni positive specifiche per la tutela della biodiversità agraria, anche al fine di conservare il sapere, la cultura e le tradizioni.
2. Le azioni positive sono proposte da agricoltori custodi, gruppi di acquisto solidali, istituti scolastici e universitari, centri di ricerca, associazioni per la tutela della biodiversità agraria, mense scolastiche, ospedali, esercizi di ristorazione, esercizi commerciali, piccole e medie imprese artigiane di trasformazione agraria e alimentare, nonché da enti pubblici.
3. Le azioni positive possono avere come oggetto:
a) lo studio, il recupero e la trasmissione di conoscenze su varietà e razze locali, con particolare riguardo a quelle a rischio di estinzione o gravemente minacciate da erosione genetica;
b) lo studio, il recupero e la trasmissione dei saperi tradizionali relativi alle colture agrarie, alla naturale selezione delle sementi ed alle preparazioni alimentari utili a conservare l'impiego di tali colture per fare fronte ai mutamenti climatici e alla corretta alimentazione;
c) lo studio, anche in forme partecipative, della relazione tra biodiversità agricola e tutela della salute, con particolare riferimento alla prevenzione delle patologie;
d) la realizzazione di forme di filiera corta, di vendita diretta, di luoghi ove produrre alimenti secondo tecniche e con l'impiego di strumenti tradizionali, di scambio e di acquisto di prodotti agricoli e alimentari nell'ambito di circuiti locali;
e) lo studio e la diffusione di pratiche proprie dell'agricoltura biologica e di altri sistemi colturali a basso impatto ambientale e volti al risparmio idrico, alla minore emissione di anidride carbonica, alla maggiore fertilità dei suoli e al minore utilizzo di imballaggi per la distribuzione e per la vendita dei prodotti.

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ALLEGATO 2

Risoluzione n. 7-00823 Paolo Russo: Sulla liquidazione della Società Buonitalia Spa.

NUOVA FORMULAZIONE DELLA RISOLUZIONE

La XIII Commissione,
premesso che:
Buonitalia nasce quale società per azioni a capitale interamente pubblico il 4 luglio 2003 dalla preesistente società «Naturalmenteitaliano Unipersonale s.r.l.», costituita dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) il 24 luglio 2002;
l'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, ha individuato la società in parola quale strumento operativo-funzionale ed organico del Ministero delle politiche agricole e forestali, con le finalità di promuovere e diffondere nel mondo la conoscenza del patrimonio agricolo e agroalimentare italiano; erogare servizi al sistema delle imprese agroalimentari al fine di favorirne l'internazionalizzazione; tutelare le produzioni italiane attraverso la registrazione e la difesa giuridica internazionale dei marchi associati alle produzioni nazionali di origine;
l'articolo 10, comma 10, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, ha disposto che «allo scopo di favorire l'internazionalizzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari italiani, il Ministero delle politiche agricole e forestali, promuove un programma di azioni al fine di assicurarne un migliore accesso ai mercati internazionali con particolare riferimento a quelli extra comunitari». Per l'attuazione del programma individuato dalla norma citata, il medesimo articolo 10, comma 10, ha destinato la somma di euro 50.000.000, disponendo che le modalità e le procedure per l'attuazione del programma e l'individuazione delle risorse effettivamente disponibili allo scopo fossero individuate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge;
con il decreto n. 8 del 20 giugno 2006, il Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha approvato il «Programma delle azioni per favorire l'internazionalizzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari italiani» presentato da Buonitalia Spa il 27 marzo 2006 (articolo 1), e ha trasferito da ISA Spa su un conto vincolato intestato a Buonitalia Spa (articolo 2) le risorse pari ad euro 50.000.000 per la sua realizzazione, stabilendo altresì le modalità di erogazione in favore di Buonitalia Spa. delle predette risorse;
nel corso del quinquennio 2005-2010, oltre alle risorse rese disponibili per la realizzazione delle attività progettuali contenute nel citato Programma di internazionalizzazione, sono stati concessi alla società in parola anche altri contributi per la realizzazione di singoli progetti di promozione e valorizzazione dell'agroalimentare italiano e dell'agricoltura biologica;
la rendicontazione delle attività progettuali realizzate ha evidenziato notevoli criticità che non consentono l'erogazione del saldo degli importi finanziati;

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tale situazione è stata esaminata nel corso del Consiglio di amministrazione di Buonitalia Spa del 28 luglio scorso, che ha proposto lo scioglimento e la messa in liquidazione della società ai sensi dell'articolo 2484 del codice civile;
nel corso dell'assemblea straordinaria dei soci del 13 settembre scorso, preso atto della riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, sono stati deliberati lo scioglimento e la messa in liquidazione di Buonitalia Spa. ai sensi dell'articolo 2484, comma 1, numero 4, del codice civile, e dell'articolo 30.1. dello statuto della società. Contestualmente, la medesima assemblea, ai sensi dell'articolo 2487 del codice civile, ha nominato il professor avvocato Alberto Stagno D'Alcontres liquidatore della società;

impegna il Governo:

a promuovere una rapida definizione della procedimento di messa in liquidazione della società in parola, assicurando, per quanto possibile, la tutela del legittimo affidamento dei terzi in buona fede;
a valutare l'opportunità di salvaguardare le posizioni dei lavoratori dipendenti dalla società;
a valutare l'opportunità di dare esecuzione ad una adeguata ipotesi di piano concordatario in coerenza con le disposizioni normative vigenti;
a valutare l'opportunità di acconsentire a che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, socio di maggioranza, provveda al trasferimento delle somme necessarie perché il liquidatore della società in parola possa definire l'insolvenza della stessa, mediante ricorso alla procedura di concordato preventivo, di cui agli articoli 160 e seguenti della legge fallimentare.
(7-00823)
(nuova formulazione) Paolo Russo.