CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 4 aprile 2012
634.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio (Nuovo testo unificato C. 2618 Mosca ed abb.).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 2618 Mosca e abbinate, recante «Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio»,
considerato che le norme previste dal provvedimento, in quanto intervengono sulla disciplina del rapporto di lavoro, nonché sulla tutela della maternità e della paternità, possono essere ricondotte alle materie di legislazione esclusiva statale «ordinamento civile» e «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali», di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere l) e m) della Costituzione;
rilevato che:
l'articolo 1 introduce nel testo unico delle norme in materia di tutela della maternità e della paternità (di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151) un articolo 17-bis, volto - tra l'altro - a consentire alle lavoratrici in stato di gravidanza la partecipazione ai concorsi pubblici, prevedendo che a tal fine le amministrazioni procedenti debbano rinviare l'inizio dei concorsi ovvero, se questo non sia possibile, riservare in favore delle predette lavoratrici una seconda sessione di prove previo accantonamento dei posti necessari;
i concorsi pubblici si distinguono dalle «procedure selettive interne» (pure richiamate dall'articolo) in quanto aperti alla partecipazione anche di candidati non lavoratori o comunque non dipendenti dell'amministrazione che bandisce il concorso;
il nuovo articolo 17-bis sopra richiamato riserva il beneficio dell'ammissione a una seconda sessione speciale di prove concorsuali soltanto alle lavoratrici impossibilitate a partecipare (alla sessione ordinaria di esame) a causa di una gravidanza, e non lo prevede anche per le altre candidate che versino nell'identica situazione, dando in questo modo luogo, rispetto alla partecipazione ai concorsi pubblici, a un trattamento normativo irragionevolmente diverso di situazioni identiche;
la disposizione potrebbe risultare discriminatoria anche nei confronti di candidati che non possano partecipare alle prove concorsuali a causa di impedimenti diversi dallo stato di gravidanza (come ad esempio un'infermità grave), ma comunque anch'essi meritevoli di considerazione ai fini dell'eventuale ammissione a una seconda sessione di esame;
la previsione di un rinvio del concorso o di una seconda sessione di prove appare suscettibile di determinare ritardi nelle procedure di reclutamento delle pubbliche amministrazioni, in contrasto con il principio del buon andamento dell'amministrazione sancito dall'articolo 97 della Costituzione, tanto più che, nel caso di concorsi con un elevato numero di domande

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di partecipazione a fronte di un numero relativamente contenuto di posti da ricoprire, il meccanismo previsto dalla disposizione in esame potrebbe imporre l'accantonamento di tutti i posti messi a concorso;
rilevato altresì che:
l'articolo 2, comma 2, introducendo un comma 1-bis nell'articolo 28 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, prevede che il congedo di paternità - che ai sensi del vigente comma 1 del medesimo articolo già spetta al padre lavoratore in caso di morte o di grave infermità della madre lavoratrice ovvero di abbandono del bambino o di affidamento esclusivo al padre - sia riconosciuto al padre lavoratore anche nell'ipotesi in cui la madre sia lavoratrice autonoma, imprenditrice agricola o libera professionista e abbia diritto alle indennità di cui agli articoli 66 e 70 del testo unico;
l'estensione del beneficio prevista dal comma 1-bis - in quanto limitata soltanto alla predetta ipotesi (madre lavoratrice autonoma, imprenditrice agricola o libera professionista avente diritto alle indennità di cui agli articoli 66 e 70), e non estesa invece a tutte le ipotesi in cui il padre lavoratore sia di fatto (perché ricorrono le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 28, vale a dire morte o grave infermità della madre ovvero abbandono o affidamento esclusivo del bambino al padre) il solo genitore presente, a prescindere dal ricorrere di condizioni relative alla madre (lavoratrice dipendente, lavoratrice autonoma, imprenditrice, libera professionista, disoccupata o altro) - determina una ingiustificata disparità di trattamento tra padri lavoratori e non salvaguarda l'interesse del neonato ad avere l'assistenza materiale e affettiva di un genitore;
con la sentenza n. 1 del 1987 e la connessa ordinanza n. 144 dello stesso anno, la Corte costituzionale, con riferimento alla disciplina previgente al testo unico delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, nella parte in cui non prevede che il diritto all'astensione dal lavoro e il diritto al godimento dei riposi giornalieri riconosciuti alla madre lavoratrice dagli articoli 6 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, 4, lett. c), e 10 della legge 31 dicembre 1971, n. 1204, siano riconosciuti anche al padre lavoratore ove l'assistenza della madre al minore sia divenuta impossibile per decesso o grave infermità, precisando che tali diritti devono essere riconosciuti al padre ove non possano essere esercitati dalla madre per essere intervenuto «il decesso o la grave infermità della madre, lavoratrice o meno, con conseguente impossibilità di accudire alla prole»;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) la Commissione di merito modifichi le disposizioni di cui all'articolo 1, capoverso articolo 17-bis, comma 2, al fine di evitare nella partecipazione ai concorsi pubblici un trattamento normativo irragionevolmente diverso di soggetti che versano in situazioni identiche;
2) la Commissione valuti altresì la rispondenza delle norme testé richiamate al principio costituzionale del buon andamento della pubblica amministrazione;
3) la Commissione riformuli la disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, prevedendo che il beneficio di cui al comma 1 dell'articolo 28 si applichi al padre lavoratore in tutti i casi in cui ricorrano le condizioni previste in tale comma (morte o grave infermità della madre ovvero abbandono o affidamento esclusivo del bambino al padre), a prescindere da condizioni relative alla madre;
e con la seguente osservazione:
valuti la Commissione se all'articolo 1, capoverso articolo 17-bis, comma 3, il riferimento al concorso pubblico sia necessario.