CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 29 marzo 2012
631.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
ALLEGATO
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ALLEGATO

DL 21/2012: Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni (C. 5052 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),
esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 21 del 2012, recante norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni (C. 5052 Governo),
premesso che:
il presente decreto-legge interviene sulla disciplina della cosiddetta golden share, riformulando le condizioni e l'ambito di esercizio dei poteri speciali dello Stato sulle società operanti nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché in taluni ambiti di attività definiti di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni;
l'articolo 2, comma 1, del predetto decreto-legge, ai fini dell'attivazione dei poteri speciali previsti dal medesimo articolo, affida a uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, aggiornati ogni tre anni, l'individuazione delle reti e degli impianti, dei beni e dei rapporti di rilevanza strategica per il settore dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni a prescindere dal soggetto che ne sia titolare;
la nuova disciplina appare quindi applicabile a tutte le società che detengano uno o più degli attivi individuati con i citati decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, ivi comprese quelle che gestiscono servizi pubblici locali facenti capo a enti territoriali;
dovrebbe essere pertanto valutata l'opportunità di prevedere forme di concertazione con gli enti territoriali ai fini dell'individuazione dei predetti attivi, nel caso in cui essi risultino riconducibili a società facenti capo ai medesimi enti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere forme di concertazione con gli enti territoriali, ai fini dell'individuazione degli attivi di cui all'articolo 2, comma 1, nel caso in cui essi risultino riconducibili a società facenti capo ai medesimi enti.