CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 28 marzo 2012
630.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO
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ALLEGATO

DL 21/2012: Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni (C. 5052 Governo).

BOZZA DI PARERE FORMULATA DAL RELATORE

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,
esaminato il disegno di legge C. 5052 di conversione del decreto-legge n. 21 del 2012;
ricordato che la Corte di giustizia delle Comunità europee, con sentenza del 26 marzo 2009, ha condannato l'Italia per le disposizioni dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2004, recante definizione dei criteri di esercizio dei poteri speciali;
evidenziato che, in particolare, la Corte ha riconosciuto che la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei capitali possono essere limitate da provvedimenti nazionali giustificati in base agli articoli 43 e 56 del Trattato istitutivo della Comunità europea (ora, rispettivamente, articoli 49 e 63 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea: si tratta degli articoli che stabiliscono proprio i principi della libertà di stabilimento e della libera circolazione dei capitali) o da ragioni imperative di interesse generale, ma soltanto qualora le limitazioni siano proporzionate all'obiettivo perseguito e non esista una normativa europea di armonizzazione che indichi i provvedimenti necessari per garantire la tutela degli interessi fondamentali dello Stato;
rilevato che il 24 novembre 2011 la Commissione europea ha deliberato di presentare, nell'ambito della procedura di infrazione n. 2009/2255, un nuovo ricorso alla Corte di Giustizia dell'UE contro l'Italia in quanto ritiene che alcune disposizioni della normativa italiana, che conferisce poteri speciali allo Stato nelle società privatizzate operanti in settori strategici come le telecomunicazioni e l'energia, siano incompatibili con gli articoli 63 e 49 del Trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE) riguardanti rispettivamente la libera circolazione dei capitali e il diritto di stabilimento;
evidenziato che il ricorso, tuttavia, non risulta ancora depositato in quanto la Commissione europea, in base a contatti informali con il Governo italiano, avrebbe preso atto dell'impegno a conformare a breve la normativa nazionale al diritto dell'UE, rimandando pertanto l'effettiva presentazione del ricorso alla Corte;
ricordato che nel precedente parere motivato del 16 febbraio 2011 la Commissione europea ha indicato tra le disposizioni italiane oggetto di censura anche i commi da 228 a 231 dell'articolo 4 della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria per il 2004);
osservato infine ai fini di una adeguata valutazione della idoneità delle disposizioni di cui al provvedimento in esame a risolvere le contestazioni avanzate dalla Commissione europea sarebbe stato necessario che il Governo trasmettesse, in conformità all'articolo 15-bis, comma 3-bis della legge n. 11 del 2005, informazioni e documenti rilevanti al riguardo;

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PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) valutino le Commissioni di merito l'opportunità, all'articolo 1, comma 1, alinea, di inserire dopo le parole: «possono essere esercitati» le parole: «in assenza di normativa armonizzata dell'Unione europea» e di aggiungere, in fine, le parole: «e nei limiti di un'azione che risulti proporzionata all'obiettivo di tutelare ragioni imperative di interesse generale»;
b) valutino le Commissioni di merito l'opportunità, all'articolo 2, comma 3, di aggiungere, dopo le parole: «che diano luogo» le parole: «in assenza di una normativa armonizzata dell'Unione europea» ed alla fine del comma le parole: «nei limiti di un'azione che risulti proporzionata all'obiettivo di tutelare ragioni imperative di interesse generale»;
c) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di inserire, dopo l'articolo 2, il seguente articolo:
«Art. 2-bis

1. Gli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui agli articoli 1 e 2 sono trasmessi, corredati di una relazione che ne illustri la coerenza con il diritto dell'Unione europea e con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, alle Camere ai fini dell'acquisizione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di compatibilità con il diritto dell'Unione europea. Decorsi dieci giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in assenza del parere»;
d) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di inserire nel testo disposizioni di coordinamento con l'articolo 4, commi da 228 a 231 della legge n. 350 del 2003 o, in alternativa, di inserire tali disposizioni tra le disposizioni abrogate ai sensi dell'articolo 3.