CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 28 marzo 2012
630.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Princìpi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale (Ulteriore nuovo testo unificato C. 278-799-977-ter-1552-1942-2146-2355-2529-2693-2909/A).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XI Commissione,
esaminato l'ulteriore nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 278-799-977-ter-1552-1942-2146-2355-2529-2693-2909/A;
ricordato che la Commissione XI aveva già espresso i propri pareri sulle precedenti versioni del provvedimento e che la Commissione di merito, anche a seguito dei rilievi formulati in quella sede, ha ritenuto di modificare ulteriormente il provvedimento;
considerato che l'ulteriore nuova versione del testo - che intende positivamente rendere flessibile e articolato il modello organizzativo idoneo a rispondere efficacemente alle esigenze degli utenti - appare migliorata in modo sensibile, avendo anche introdotto meccanismi utili a sottoporre la nomina dei dirigenti a criteri più meritocratici;
apprezzate le finalità di trasparenza e imparzialità sottese ai meccanismi di selezione della commissione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e invitata la Commissione di merito a valutare una maggiore semplificazione delle relative procedure;
segnalata l'esigenza che la Commissione di merito svolga una valutazione sulla cedevolezza delle norme statali di dettaglio e procedurali rispetto a quelle della legislazione regionale in materia di diverse figure professionali e di meccanismi per la determinazione di requisiti di accesso, sistemi di valutazione e modalità di individuazione degli incarichi a queste riferite;
evidenziato, in particolare, il contenuto dell'articolo 8 che, modificando l'articolo 15-nonies del decreto legislativo n. 502 del 1992, fissa al compimento del sessantasettesimo anno il limite massimo di età per il collocamento a riposo di numerose categorie di personale medico, consentendo l'innalzamento di tale limite sino al settantesimo anno, a domanda dell'interessato e sentito il Collegio di direzione;
preso atto che, rispetto alle precedenti versioni e alla stessa normativa vigente, tale norma estende la facoltà non solo ai dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, ma anche ai ricercatori universitari che svolgono attività assistenziale presso le aziende ospedaliero-universitarie;
ritenuto che le novità introdotte dall'articolo 8 vadano nella direzione, auspicata anche a livello europeo, di un allungamento dei limiti di età per l'accesso al pensionamento, in coerenza con il miglioramento delle aspettative di vita dei lavoratori e in armonia con le recenti innovazioni legislative introdotte in materia previdenziale dal Governo in carica, nel segno di un'armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, che

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tenga conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività nonché dei rispettivi ordinamenti;
osservato, peraltro, che tali disposizioni - ampliando significativamente la platea dei destinatari e modificando la normativa previgente, anche omettendo di disciplinare la casistica dei pensionamenti anticipati - vanno comunque valutate alla luce della recente riforma pensionistica, di cui al decreto-legge cosiddetto «Salva Italia», che è anche richiamata nell'alinea dell'articolo 8, come apposito criterio di conformità,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) all'articolo 8, comma 1, proprio al fine di assicurare la conformità del testo alle disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, il capoverso «comma 1» sia sostituito dal seguente: «1. Ai dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa e i ricercatori universitari di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, si applicano le disposizioni in materia di collocamento a riposo e di pensionamento anticipato di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, fatto salvo che il limite massimo di età per il collocamento a riposo di tali soggetti è stabilito, dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, al compimento del sessantasettesimo anno di età ovvero, a domanda dell'interessato, sentito il Collegio di direzione, al compimento del settantesimo anno di età»;
2) al medesimo articolo 8, comma 1, sia chiarito il contenuto dell'ultimo periodo del capoverso «comma 2», specificando quali figure rientrino tra il «personale universitario medico e sanitario delle analoghe professionalità della dirigenza del Servizio sanitario nazionale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale», ivi previsto.