CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 28 marzo 2012
630.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Disposizioni per il superamento del blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e per la chiamata dei vincitori e degli idonei nei concorsi. (Testo unificato C. 4116 Damiano, C. 4366 Cazzola, C. 4455 Di Pietro).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione),
esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 4116 Damiano e abbinate, recanti «Disposizioni per il superamento del blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e per la chiamata dei vincitori e degli idonei nei concorsi»,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) con riferimento all'articolo 1, comma 1 e comma 4, si preveda che anche dopo il 2014 tutte le amministrazioni dello Stato hanno l'obbligo di comunicare al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco delle graduatorie in vigore, al fine della loro pubblicazione sul sito;
2) con riferimento all'articolo 1, comma 6, si introduca un identico obbligo di comunicazione delle loro graduatorie in vigore alla funzione pubblica a fini di pubblicità e di garanzia di corretto svolgimento delle procedure assunzionali a seguito di concorso, aggiornando graduatorie segnalate periodicamente, al massimo entro 6 mesi;
3) si valuti l'inserimento in capo a tutte le amministrazioni pubbliche della regola che consente di indire nuovi bandi di concorso solo se si sono vincolate, in tutto o in parte, le somme necessarie ad assumere i vincitori del concorso, non potendosi, in assenza delle risorse necessarie alle assunzioni, indire nuovi bandi di concorso. Inoltre si preveda per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'obbligo di assumere i vincitori dei concorsi da esse indetti entro sei mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria;
4) si introduca l'importante principio di responsabilità erariale in capo a chiunque -all'interno della pubblica amministrazione - ostacola, ritarda o impedisce il corretto svolgimento di un concorso o l'assunzione dei vincitori;
5) con riguardo al comma 9, si mantenga al 30 per cento il numero dei posti che potranno essere assegnati con questa procedura, anziché con quella concorsuale;
6) con riguardo all'ultimo concorso per il personale della scuola, bandito nel 1999, si proceda all'assunzione degli idonei vincitori nonché all'esaurimento delle graduatorie esistenti, prima di bandirne di nuovi,
e con le seguenti osservazioni:
a) si inserisca una previsione che tenti di valorizzare i lavoratori a tempo determinato e interinali impiegati presso la pubblica amministrazione;
b) si preveda che nei concorsi pubblici indetti per assumere lavoratori con la stessa qualifica da essi posseduta, ad essi vengano riconosciuti dei punteggi utili per la graduatoria che siano proporzionali alla durata del loro incarico presso la pubblica amministrazione.

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ALLEGATO 2

Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche statali. Testo unificato C. 953 Aprea e abbinate C. 806, C. 808 e C. 813 Angela Napoli, C. 1199 Frassinetti, C. 1262 De Torre, C. 1468 De Pasquale, C. 1710 Cota, C. 4202 Carlucci e C. 4896 Capitanio Santolini.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 8.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Ai componenti del Nucleo di autovalutazione non sono riconosciuti indennità, compensi, rimborsi, spese o emolumenti comunque denominati.
8. 1.Relatore.
Approvato

ART. 11.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Ai componenti del Consiglio nazionale delle autonomie scolastiche non sono riconosciuti indennità, compensi, rimborsi, spese o emolumenti comunque denominati.
11. 1.Relatore.
Approvato

Sostituire i commi da 4 a 8 con i seguenti:
4. Le Regioni possono istituire la Conferenza regionale del sistema educativo, scolastico e formativo, ne stabiliscono la composizione e la durata. La Conferenza esprime parere sugli atti regionali d'indirizzo e di programmazione in materia di:
a) autonomia delle istituzioni scolastiche e formative;
b) attuazione delle innovazioni ordinamentali;
c) piano regionale per il sistema educativo e distribuzione dell'offerta formativa, anche in relazione a percorsi d'integrazione tra istruzione e formazione professionale;
d) educazione permanente;
e) criteri per la definizione degli organici delle istituzioni scolastiche e formative regionali.
f) piani di organizzazione della rete scolastica, istituzione, aggregazione, fusione soppressione di istituzioni scolastiche.

5. La conferenza, ove costituita, svolge attività consultiva e di supporto nelle materie di competenza delle regioni, o su richiesta di queste, esprimendo pareri sui disegni di legge attinenti il sistema regionale.
6. Le Regioni possono istituire Conferenze di ambito territoriale che sono il luogo del coordinamento tra le istituzioni scolastiche, gli Enti locali, i rappresentanti del mondo della cultura, del lavoro e dell'impresa di un determinato territorio.
7. Le Regioni, d'intesa con gli Enti Locali e le autonomie scolastiche possono definire gli ambiti territoriali e possono stabilire la composizione delle Conferenze e la loro durata. Alle Conferenze partecipano i Comuni, singoli o associati, l'amministrazione scolastica regionale, le Università,

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le istituzioni scolastiche, singole o in rete, rappresentanti delle realtà professionali, culturali e dell'impresa.
8. Le Conferenze esprimono pareri sui piani di organizzazione della rete scolastica, esprimono, altresí, proposte e pareri sulla programmazione dell'offerta formativa, sugli accordi a livello territoriale, sulle reti di scuole e sui consorzi, sulla continuità tra i vari cicli dell'istruzione, sull'integrazione degli alunni diversamente abili, sull'adempimento dell'obbligo di istruzione e formazione.
11. 2.Relatore.
Approvato