CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 27 marzo 2012
629.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-06221 Damiano: Ricadute occupazionali del trasferimento di sede della Alpitour da Cuneo a Torino.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'onorevole Damiano - con il presente atto parlamentare - richiama l'attenzione sulle conseguenze occupazionali derivanti dal trasferimento a Torino della sede di Cuneo della società Alpitour spa.
Al riguardo, ricordo che lo scorso 30 gennaio - presso il Ministero dello sviluppo economico - si è tenuto un incontro cui hanno preso parte - oltre alle competenti istituzioni locali - i vertici aziendali e le rappresentanze sindacali dei lavoratori.
Nel corso dell'incontro, il management aziendale - nel confermare la scelta di trasferire a Torino tutte le attività presenti in Cuneo - ha ribadito la piena disponibilità a trattare con le organizzazioni sindacali sulle modalità di gestione del trasferimento, al fine di attenuarne le difficoltà connesse. I vertici aziendali hanno inoltre confermato la decisione di procedere alla vendita del Gruppo Alpitour che dovrà essere definita, in ogni suo elemento, entro il primo trimestre di quest'anno.
I rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico (MISE) intervenuti all'incontro hanno ribadito l'importanza per il territorio e per l'economia cuneese del Gruppo Alpitour e - relativamente all'operazione di vendita - hanno evidenziato l'importanza che la nuova proprietà presenti un dettagliato Piano Industriale soprattutto in considerazione del forte impatto sociale conseguente al processo di riorganizzazione.
Il Ministero dello sviluppo economico ha reso noto che - entro la fine di questo mese - verrà convocato un ulteriore tavolo di confronto tra gli attori istituzionali coinvolti nella vicenda e la nuova proprietà. Nell'ambito del predetto tavolo, in particolare, si provvederà sia ad individuare soluzioni idonee ad attenuare il disagio provocato dal trasferimento sia a garantire il mantenimento di adeguati presidi presso l'attuale sede di Cuneo ove poter espletare attività facilmente correlabili con la direzione generale del Gruppo.
In conclusione, sono in grado di affermare che la vicenda in questione è all'attenzione dell'Amministrazione che rappresento e di garantire, nel contempo, che sarà mia cura informare l'Onorevole Damiano in ordine agli ulteriori sviluppi della vicenda.

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ALLEGATO 2

5-06303 Ghizzoni: Sulla specificità del comparto scuola in ordine alla recente riforma previdenziale.

TESTO DELLA RISPOSTA

Passo ad illustrare l'interrogazione presentata dall'onorevole Ghizzoni concernente gli effetti prodotti sul personale appartenente al comparto scuola dalla riforma pensionistica introdotta dal decreto legge n. 201 del 2011 (cosiddetta Salva Italia).
Come è noto, la recente riforma del sistema pensionistico risponde a un'ispirazione di fondo coerente con i princìpi di equità intergenerazionale e sostenibilità nel lungo periodo e prevede l'applicazione di nuovi requisiti di accesso al pensionamento a decorrere dal gennaio 2012. Si tratta, in particolare, dell'innalzamento a 66 anni del requisito anagrafico richiesto per il conseguimento della pensione di vecchiaia (in presenza di un'anzianità contributiva minima pari a 20 anni) nonché dell'innalzamento dell'anzianità contributiva ad almeno 42 anni e un mese per gli uomini e a 41 anni e un mese per le donne per il conseguimento della pensione anticipata.
Il Ministro Fornero ha già avuto modo di illustrare la questione sollevata dall'onorevole interrogante nel corso della seduta di question time del 7 marzo scorso. In tale occasione il Ministro ha fatto presente che tutte le deroghe in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto «Salva Italia», sono state previste dal Governo a protezione di soggetti che, con l'entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia pensionistica, si sarebbero ritrovati privi di retribuzione e di pensione. Inoltre, in sede di approvazione del decreto-legge di proroga termini, per rispondere ad alcune specifiche esigenze, sono state adottate modifiche al decreto-legge «Salva Italia» che hanno esteso le tutele previste dal comma 14 dell'articolo 24 ad altre due tipologie di lavoratori: mi riferisco a coloro che abbiano risolto il proprio rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2011 in virtù di accordi individuali o collettivi di incentivi all'esodo e ai lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 risultino essere in congedo biennale straordinario per assistere figli con grave disabilità e che abbiano maturato nel corso di tale congedo biennale i requisiti contributivi per l'accesso al pensionamento.
Appare evidente che non sussistono specificità di carattere previdenziale del comparto scuola tali da giustificare una regolamentazione differenziata rispetto alla generalità dei lavoratori. Dal punto di vista pensionistico, infatti, l'unica differenza rispetto ai dipendenti civili di altri comparti è costituita dall'obbligo, per il personale della scuola, di accedere al pensionamento il 1o settembre di ogni anno. Questa circostanza del resto di per sé sola non sembra giustificare una deroga alle nuove previsioni generali di cui al citato articolo 24 del decreto-legge «Salva Italia».
Da ultimo, faccio presente che con circolare n. 23 del 12 marzo scorso, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha diramato le indicazioni operative per le cessazioni dal servizio del personale del comparto scuola a decorrere dal 1o settembre 2012. Detta circolare, in coerenza con quanto statuito dal Dipartimento per la Funzione Pubblica

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con circolare n. 2 dell'8 marzo 2012, precisa che i requisiti per l'accesso al trattamento di quiescenza, previsti dalla normativa precedente a quella di cui all'articolo 24 del decreto legge n. 201/2011, devono essere posseduti alla data del 31 dicembre 2011 e che la domanda di cessazione va presentata dagli aspiranti entro la data del 30 marzo 2012 mediante la procedura «istanze online» disponibile nel sito internet del Ministero. Eventuali domande precedentemente presentate in forma cartacea devono essere riprodotte con la suddetta modalità.
Per ciò che concerne, infine, la parte del quesito relativa alla quantificazione della platea dei soggetti coinvolti, posso confermare che la Ragioneria Generale dello Stato ha stimato in circa 6.000 i dipendenti del comparto scuola che avrebbero maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento secondo la previgente normativa nei primi otto mesi del 2012.

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ALLEGATO 3

Norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti (Nuovo testo unificato C. 124-859-937-3010-A).

EMENDAMENTI

ART. 1.

Sopprimerlo.
1. 1.Fedriga, Munerato, Bonino, Caparini.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

1. Al fine di favorire il reinserimento sociale dei detenuti ed internati, gli enti locali possono stipulare convenzioni con l'Amministrazione penitenziaria per l'impiego a titolo gratuito del detenuto o internato che gode delle misure alternative alla detenzione, previste dagli articoli 47 e seguenti della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.
2. Al detenuto o internato utilizzato ai sensi del comma 1 sono corrisposti esclusivamente i contributi previdenziali ed assicurativi.
3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, quantificato in 3.077.000 euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede utilizzando le risorse già disponibili ai sensi dell'articolo 6 della legge 22 giugno 2000, n. 193.
1. 2.Fedriga, Munerato, Bonino, Caparini.

Prima del comma 1, inserire il seguente:
01. Le norme di cui alla presente legge sono finalizzate ai reinserimento sociale di detenuti ed internati, attraverso il loro impiego a titolo gratuito in percorsi di formazione lavoro ovvero progetti formativi e lavori di assistenza e supporto.
1. 3.Fedriga, Munerato, Bonino, Caparini.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. In via sperimentale e limitatamente al biennio 2012-2013, gli sgravi contributivi di cui al comma 3-bis dell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, si applicano per un ulteriore periodo di dodici mesi successivo alla cessazione dello stato di detenzione.
* 1. 4.Bobba.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. In via sperimentale e limitatamente al biennio 2012-2013, gli sgravi contributivi di cui al comma 3-bis dell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, si applicano per un ulteriore periodo di dodici mesi successivo alla cessazione dello stato di detenzione.
* 1. 5.Versace.

Al comma 1, sostituire le parole: comma 3 con le seguenti: comma 3-bis.
1. 6.Schirru, Codurelli, Miglioli.
(Approvato)

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Al comma 1, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: sei mesi.
1. 7.Fedriga, Munerato, Bonino, Caparini.

Al comma 1, sostituire le parole: sia qualora il detenuto abbia beneficiato, nel corso della pena, delle misure alternative previste dagli articoli 47 e seguenti della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, o del lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della medesima legge n. 354 del 1975, e successive modificazioni, sia qualora il detenuto non ne abbia beneficiato con le seguenti: a condizione che il detenuto sia cittadino italiano ed abbia beneficiato nel corso della pena delle misure alternative previste dagli articoli 47 e seguenti della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, o del lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della medesima legge n. 354 del 1975.
1. 8.Fedriga, Munerato, Bonino, Caparini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. In via sperimentale e limitatamente al biennio 2012-2013, il credito mensile d'imposta di cui all'articolo 3 della legge 22 giugno 2000, n. 193, riconosciuto alle cooperative sociali iscritte agli albi regionali di cui all'articolo 9 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e alle imprese che assumono lavoratori detenuti o internati presso istituti penitenziari ovvero che sono ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è concesso nella misura massima di 700 euro per ogni lavoratore assunto, in proporzione al numero di giornate lavorate. Le agevolazioni di cui al presente comma si applicano solo in caso di assunzione con contratto di lavoro subordinato per un periodo non inferiore a trenta giorni, che preveda un trattamento economico non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di lavoro.
* 1. 9.Bobba.
(Approvato)

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. In via sperimentale e limitatamente al biennio 2012-2013, il credito mensile d'imposta di cui all'articolo 3 della legge 22 giugno 2000, n. 193, riconosciuto alle cooperative sociali iscritte agli albi regionali di cui all'articolo 9 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e alle imprese che assumono lavoratori detenuti o internati presso istituti penitenziari ovvero che sono ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è concesso nella misura massima di 700 euro per ogni lavoratore assunto, in proporzione al numero di giornate lavorate. Le agevolazioni di cui al presente comma si applicano solo in caso di assunzione con contratto di lavoro subordinato per un periodo non inferiore a trenta giorni, che preveda un trattamento economico non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di lavoro.
* 1. 10.Versace.
(Approvato)

Al comma 2, sostituire le parole: assumono con le seguenti: utilizzano a titolo gratuito.
1. 11.Fedriga, Munerato, Bonino, Caparini.

Al comma 2, dopo le parole: detenuti o internati inserire le seguenti: cittadini italiani.
1. 12.Fedriga, Munerato, Bonino, Caparini.

Al comma 2, sostituire le parole: 700 euro con le seguenti: 250 euro.
1. 13.Fedriga, Munerato, Bonino, Caparini.

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Al comma 2 sostituire le parole: 700 euro con le parole: 600 euro.
1. 14.Schirru, Codurelli, Miglioli.

Al comma 2, sostituire le parole: per ogni lavoratore assunto con le seguenti: per ogni detenuto o internato utilizzato a titolo gratuito in percorsi di formazione lavoro ovvero progetti formativi e lavori di assistenza e supporto.
1. 15.Fedriga, Munerato, Bonino, Caparini.

Al comma 2, sostituire le parole: in proporzione al numero di giornate lavorate con le seguenti: in misura proporzionale delle giornate di formazione.
1. 16.Fedriga, Munerato, Bonino, Caparini.

Al comma 2, aggiungere, infine, il seguente periodo: Le agevolazioni si applicano solo in caso di assunzione con contratto di lavoro subordinato che preveda un trattamento economico non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di lavori.
1. 17.Schirru, Codurelli, Miglioli.

Sopprimere il comma 3.
* 1. 18.Bobba.
(Approvato)

Sopprimere il comma 3.
* 1. 19.Versace.
(Approvato)

Sopprimere il comma 3.
* 1. 20.Schirru, Codurelli, Miglioli.
(Approvato)

Al comma 3, sostituire le parole: inserimento lavorativo con le seguenti: formazione.
1. 21.Fedriga, Munerato, Bonino, Caparini.

Al comma 3, dopo le parole: per i detenuti inserire le seguenti:, cittadini italiani o comunitari,.
1. 22.Fedriga, Munerato, Bonino, Caparini.

Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Il credito d'imposta è concesso nella misura massima di 200 euro per ogni lavoratore assunto, in proporzione al numero di giornate lavorate.
1. 23.Bobba.

Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Il credito d'imposta è concesso nella misura di 200 euro per ogni lavoratore assunto, proporzione al numero di giornate lavorate.
1. 24.Versace.

Al comma 4, dopo le parole: sono stabilite aggiungere le seguenti: garantendo almeno prioritariamente il livello occupazionale in essere all'atto dell'avvio della sperimentazione.
1. 25.Schirru, Codurelli, Miglioli.
(Approvato)

Al comma 5, sostituire le parole: Al fine di favorire esperienze di auto imprenditorialità dei detenuti con le seguenti: Al fine di consentire ai detenuti cittadini italiani esperienze di auto imprenditorialità.
1. 26.Fedriga, Munerato, Bonino, Caparini.

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Al comma 5, dopo le parole progetti sperimentali aggiungere le seguenti di avvio di imprese,.
1. 27.Schirru, Codurelli, Miglioli.
(Approvato)

Al comma 5, dopo le parole: dei detenuti inserire le seguenti:, cittadini italiani o comunitari,.
1. 28.Fedriga, Munerato, Bonino, Caparini.

Al comma 5, dopo le parole: realizzate dai detenuti inserire le seguenti: cittadini italiani o comunitari.
1. 29.Fedriga, Munerato, Bonino, Caparini.

Al comma 5, dopo la parola: relazione inserire la seguente: dettagliata.
1. 30.Fedriga, Munerato, Bonino, Caparini.

Al comma 6, sostituire le parole: mediante corrispondente riduzione con le seguenti: utilizzando gli eventuali stanziamenti avanzati e aggiungere, infine, il seguente periodo: Le risorse di cui al predetto Fondo sono destinate prioritariamente a beneficio dei lavoratori che, per oggetto di accordi individuali di incentivo all'esodo sottoscritti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, lasceranno il posto di lavoro nel corso dell'anno 2012.
1. 31.Fedriga, Munerato, Bonino, Caparini.

Al comma 6, sostituire le parole: mediante corrispondente riduzione con le seguenti: utilizzando in via residuale le risorse e dopo le parole: 28 gennaio 2009, n. 2 aggiungere le seguenti:, i cui stanziamenti sono destinati in via prioritaria alla copertura reddituale dei lavoratori il cui rapporto di lavoro sia oggetto di risoluzione nel corso dell'anno 2012, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale prima dell'entrata in vigore del medesimo decreto-legge.
1. 32.Fedriga, Munerato, Bonino, Caparini.

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le risorse di cui al predetto Fondo sono utilizzate prioritariamente a beneficio dei lavoratori che hanno sottoscritto, prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, accordi individuali di incentivo all'esodo aventi ad oggetto la risoluzione del rapporto di lavoro nel primo semestre del 2012 e, in via residuale, a copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge.
1. 33.Fedriga, Munerato, Bonino, Caparini.

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ALLEGATO 4

Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche statali (Testo unificato C. 953 Aprea e abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XI Commissione,
esaminato il testo unificato dei progetti di legge C. 953 e abb., recante «Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche statali», come risultante dagli emendamenti approvati dalla VII Commissione,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
all'articolo 4, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire tra i componenti del consiglio dell'autonomia anche un rappresentante del personale ATA.