CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 27 marzo 2012
629.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO AL 9 OTTOBRE 2012

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ALLEGATO

Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani (Testo base C. 4534, approvato dal Senato, C. 1720 Giulietti e C. 1918 Maran).

EMENDAMENTI DEL RELATORE

ART. 2.

Al comma 7, dopo le parole: e successive modificazioni aggiungere le seguenti:, e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi dell'articolo 12, comma 1.

Conseguentemente:
al medesimo comma 7 sopprimere le seguenti parole: Agli altri due componenti compete una indennità di funzione non eccedente, nel massimo, i due terzi di quella spettante al Presidente;
dopo il comma 7 inserire il seguente:
7-bis. Agli altri due componenti compete una indennità di funzione non eccedente, nel massimo, i due terzi di quella spettante al Presidente.;

all'articolo 8, commi 1 e 2, dopo le parole: può avvalersi, aggiungere le seguenti: , senza oneri finanziari,;

all'articolo 12, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, commi 7 e 7-bis, pari, rispettivamente, a euro 200.000 e a euro 266.600 a decorrere dall'anno 2012, si provvede, a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. 100.Il relatore.

ART. 3.

Al comma 2, sostituire le parole: Al fine dell'attuazione del comma 1, la Commissione può richiedere la collaborazione con le seguenti: Per l'attuazione dei compiti di cui al comma 1, la Commissione si avvale, con riferimento ai profili che attengono alla parità di trattamento ed alle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica,.
3. 100.Il relatore.

Sostituire il comma 8 con il seguente:
8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, e su parere conforme della Commissione, sono adottate le norme concernenti il funzionamento, l'organizzazione interna, i bilanci, i rendiconti e la gestione delle spese, le funzioni del direttore dell'ufficio della Commissione e dell'ulteriore personale ad esso assegnato. Con il medesimo decreto sono altresì individuate le modalità per l'acquisizione delle valutazioni dei soggetti e degli organismi di cui all'articolo 6.

Conseguentemente, dopo il comma 8 inserire il seguente:
8-bis. La Commissione svolge le proprie funzioni e prende le sue decisioni all'unanimità.

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Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti.
3. 101.Il relatore.

Al comma 9, dopo le parole: sono definite aggiungere le seguenti:, nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 8,.
3. 102.Il relatore.

ART. 5.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Ufficio della Commissione).

1. La Commissione si avvale, per l'espletamento delle proprie funzioni, di un proprio ufficio, appositamente istituito, composto, ai sensi dell'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, da dipendenti del comparto Ministeri o appartenenti ad altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando obbligatorio, nel numero massimo di nove unità, di cui sei funzionari esperti e tre fra amministrativi e tecnici. Il servizio presso l'ufficio della Commissione è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza. All'atto del collocamento fuori ruolo e per la durata del medesimo vengono resi indisponibili presso l'amministrazione di provenienza i posti in dotazione organica lasciati vacanti.
2. A capo dell'Ufficio è posto un direttore nominato dalla Commissione su proposta del Presidente, per un periodo corrispondente alla durata in carica della Commissione. Le funzioni del direttore sono individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 3, comma 8.
3. L'incarico di direttore può essere conferito a personale dipendente di altra pubblica amministrazione con contratto di diritto privato collocato per il periodo di durata dell'incarico in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in possesso dei requisiti professionali ivi indicati. Il compenso del direttore non può comunque essere superiore alla metà dell'indennità di funzione spettante al Presidente della Commissione, ai sensi dell'articolo 2, comma 7.
4. All'ufficio della Commissione, al fine di garantire la responsabilità e l'autonomia, si applicano i princìpi riguardanti l'individuazione e le funzioni del responsabile del procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché quelli relativi alla distinzione fra le funzioni di indirizzo e di controllo, attribuite agli organi di vertice, e quelli concernenti le funzioni di gestione attribuite ai dirigenti ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché i princìpi di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
5. Il direttore ed il personale in servizio presso l'ufficio della Commissione rispondono esclusivamente alla Commissione.
5. 100.Il relatore.

ART. 6.

Sostituire gli articoli 6 e 7 con il seguente:

Art. 6.
(Acquisizione delle valutazioni di altri soggetti ed organismi).

1. Per lo svolgimento delle proprie funzioni la Commissione acquisisce le valutazioni, anche attraverso consultazioni periodiche e secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 3, comma 8, dei rappresentanti dall'Associazione nazionale dei comuni italiani, dall'Unione delle province d'Italia, della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle organizzazioni non governative, delle organizzazioni sindacali, dei garanti regionali dei diritti dei detenuti, comunque

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denominati, nonché di studiosi ed esperti dei diritti umani.
2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica
6. 100.Il relatore.

ART. 12.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. All'onere derivante dall'attuazione dei restanti articoli della presente legge, pari a euro 1.190.150 a decorrere dall'anno 2012, si provvede, a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
12. 100.Il relatore.