CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 15 marzo 2012
622.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

DL 1/2012: Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività (C. 5025 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XI Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 5025, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge n. 1 del 2012, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività;
rilevato che esso è parte organica di una serie di iniziative che - unitamente alle misure sulla semplificazione e alla auspicata riforma del mercato del lavoro - puntano a contribuire (dopo l'approvazione del decreto-legge cosiddetto «Salva Italia») all'avvio della fase di ripresa economica del Paese e che, in tale contesto, esso delinea un pacchetto di misure complessivamente orientato all'obiettivo di rimuovere quegli elementi di natura conservativa e protezionistica che possono ostacolare lo sviluppo delle iniziative imprenditoriali e professionali;
preso atto che si tratta di prime misure che devono preludere ad una fase più impegnativa di liberalizzazioni, in linea con le direttive e gli orientamenti dell'Unione europea, soprattutto per quanto concerne gli ordinamenti delle libere professioni;
valutati i limitati profili di più diretto interesse della XI Commissione presenti nel testo approvato dal Senato;
preso atto che le modifiche apportate dal Senato all'articolo 37, relative alla regolamentazione applicabile, in tema di trattamenti di lavoro, alle imprese che svolgano servizi di trasporto di merci o di persone sulla rete ferroviaria nazionale, confermano l'orientamento già indicato nell'articolo 8, comma 3-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (che ha novellato l'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188), circa l'applicazione di un contratto di lavoro valido per tutto il settore;
auspicato che il Governo svolga ogni possibile azione affinché tale obiettivo sia assicurato in maniera compatibile con le esigenze di competitività delle imprese e nel pieno rispetto delle condizioni lavorative del personale, escludendo in particolare ogni forma di dumping sociale;
preso atto che il comma 6 dell'articolo 9 dispone che la durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi e che, per i primi sei mesi, il tirocinio può essere svolto, in presenza di un'apposita «convenzione quadro» stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica;

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rilevato, altresì, che il comma 4 del medesimo articolo 9 prevede che al tiro cinante sia riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

con riferimento al comma 4 dell'articolo 9, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere che adeguate forme di rimborso spese coprano l'intera durata del tirocinio professionale, quando esso si svolga interamente alla conclusione del corso di studio.

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ALLEGATO 2

Norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti (C. 124-859-937-3010-A).

NUOVO TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL RELATORE E ADOTTATO COME TESTO BASE

Art. 1.

1. In via sperimentale e limitatamente al biennio 2012-2013, gli sgravi contributivi di cui al comma 3 dell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, si applicano per un ulteriore periodo di dodici mesi successivo alla cessazione dello stato di detenzione sia qualora il detenuto abbia beneficiato, nel corso della pena, delle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47 e seguenti della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, o del lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della medesima legge n. 354 del 1975, e successive modificazioni, sia qualora il detenuto non ne abbia beneficiato.
2. In via sperimentale e limitatamente al biennio 2012-2013, il credito mensile d'imposta di cui all'articolo 3 della legge 22 giugno 2000, n. 193, riconosciuto alle cooperative sociali accreditate secondo le modalità di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e alle imprese che assumono lavoratori detenuti o internati presso istituti penitenziari ovvero che beneficiano di una delle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47 e seguenti della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, ovvero che sono ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della medesima legge n. 354 del 1975, e successive modificazioni, è concesso nella misura massima di 700 euro per ogni lavoratore assunto, in proporzione al numero di giornate lavorate.
3. In via sperimentale e limitatamente al biennio 2012-2013, è concesso un credito mensile d'imposta alle imprese che affidano a cooperative sociali o ad altre aziende pubbliche o private l'esecuzione di attività produttive o di servizi costituenti occasione di inserimento lavorativo per i detenuti, sia all'interno che all'esterno del carcere, da utilizzare in progetti di innovazione tecnologica, di formazione professionale e di sicurezza. Il credito d'imposta di cui al presente comma è concesso in proporzione all'attività produttiva o di servizi affidata.
4. Fermo restando quanto previsto, in via ordinaria, dall'articolo 4 della legge 22 giugno 2000, n. 193, le modalità e le condizioni per la fruizione degli sgravi contributivi di cui al comma 1 e dei crediti d'imposta di cui ai commi 2 e 3 sono stabilite, limitatamente al biennio 2012-2013, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il decreto di cui al periodo precedente fissa le misure idonee ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 6, anche attraverso l'eventuale rimodulazione proporzionale delle agevolazioni dovute in capo ai beneficiari; il relativo schema è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono espressi entro venti giorni dalla data di assegnazione.
5. Al fine di favorire esperienze di auto imprenditorialità dei detenuti negli istituti

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penitenziari, l'Amministrazione penitenziaria, nell'ambito delle proprie risorse finanziarie e senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, provvede alla realizzazione di appositi progetti sperimentali di formazione professionale e di tutoraggio delle iniziative imprenditoriali realizzate dai detenuti. Il Ministro della giustizia trasmette, entro il 31 dicembre di ciascun anno, una relazione alle Camere, redatta su iniziativa del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, con la quale è dato conto dei progetti sperimentali di formazione professionale e di tutoraggio realizzati.
6. Ferme restando le risorse già disponibili ai sensi dell'articolo 6 della legge 22 giugno 2000, n. 193, agli oneri aggiuntivi derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, fino a concorrenza del limite di spesa di 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2012 e 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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ALLEGATO 3

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio (Nuovo testo unificato C. 2618 Mosca, C. 3023 Saltamartini, C. 15 Brugger, C. 2413 Caparini, C. 2672 Calabria, C. 2829 Jannone, C. 2993 Reguzzoni, C. 3534 Donadi, C. 3815 Golfo, C. 4838 Savino).

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», apportare le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica del capoverso, dopo le parole: congedo di maternità, inserire le seguenti: e in congedo parentale;
b) al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ove le sessioni del corso siano ancora attive e il corso stesso continui ad essere funzionale alle esigenze formative o di riqualificazione professionale.

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 1, dopo le parole: congedo di maternità inserire le seguenti: e in congedo.
1. 1. Saltamartini, Mosca.
(Approvato)

ART. 2.

Prima del comma 1, inserire il seguente:
01. Al comma 2 dell'articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di consentire il miglior reinserimento nell'attività lavorativa, le ragioni sostitutive di cui al periodo precedente possono sussistere anche per il mese successivo alla data di rientro della lavoratrice o del lavoratore sostituito, salvo periodi superiori previsti dalla contrattazione collettiva».
2. 1. Antonino Foti.
(Approvato)

Al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole:, con particolare riferimento al comma 1, lettera d), del medesimo articolo.
2. 2. Amici, Bressa.
(Approvato)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
5-bis. Al comma 1 dell'articolo 20 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, le parole: «nei quattro mesi successivi al parto» sono sostituite dalle seguenti; «nei sei mesi successivi al parto».
5-ter. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001,

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n. 151, e successive modificazioni, le parole; «durante i tre mesi dopo il parto» sono sostituite dalle seguenti: «durante i cinque mesi dopo il parto».
2. 3. Paladini, Donadi, Mura, Borghesi, Aniello Formisano.

ART. 3.

Al comma 1, capoverso 4-bis dopo le parole: di congedi parentali orizzontali aggiungere le seguenti: e verticali.
3. 1. Brugger, Zeller.

ART. 4.

Sopprimerlo.
4. 1. Il Relatore.
(Approvato)

ART. 5.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 45 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n 151, è aggiunto il seguente: «1-bis. Le disposizioni in materia di congedo di paternità di cui all'articolo 28 del Capo IV si applicano anche in caso di adozioni e di affidamenti entro i tre mesi dall'ingresso del minore nella famiglia».
5. 1. Brugger, Zeller.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Benefici fiscali per le imprese che istituiscono asili nido aziendali).

1. Qualora il datore di lavoro provveda autonomamente alla realizzazione di uno specifico servizio di asilo nido aziendale, le relative spese di gestione o di partecipazione alla gestione sono deducibili fino a 3.000 euro annui per ciascun bambino ospitato nella struttura. Qualora il bambino sia ospitato nella struttura per una frazione d'anno, la quota deducibile è stabilita in misura proporzionale al periodo di permanenza effettiva secondo i parametri stabiliti dal decreto di cui al comma 2.
2. Le modalità per usufruire dei benefici fiscali previsti dal comma l sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Fatte salve le competenze delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nelle more dell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per le pari opportunità, promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, un'intesa con le regioni e gli enti locali in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 dei decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, avente ad aggetto l'obiettivo di assicurare che gli asili nido situati nei territori di ciascuna regione garantiscano un servizio che, per quantità di posti e per orario, consenta alle madri di svolgere un'attività lavorativa a tempo pieno nei primi cinque anni di vita del bambino.
5. 01. Aniello Formisano, Paladini, Donadi, Mura, Borghesi.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.

Dopo l'articolo 56 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità,

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di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 74-bis.
(Indennità di genitore).

1. È istituita l'indennità di genitore. L'indennità si applica esclusivamente ai lavoratori e alle lavoratrici dipendenti del settore pubblico e privato, genitori di figli nati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, che intendano ridurre la propria attività lavorativa o che siano privi di occupazione. L'indennità è erogata con cadenza mensile.
2. In caso di riduzione dell'attività lavorativa, l'indennità di cui al comma 1 è dovuta ai genitore richiedente applicando le seguenti aliquote all'importo della diminuzione netta del reddito familiare totale conseguente alla predetta riduzione:
a) fino a 20.000 euro di reddito totale familiare: aliquota del 100 per cento;
b) oltre 20.000 euro e fino a 30.000 euro di reddito familiare totale: aliquota del 50 per cento;
c) oltre 30.000 euro e fino a 40.000 euro di reddito familiare totale: aliquota del 25 per cento;
d) oltre 40.000 euro e fino a 50.000 euro di reddito familiare totale: aliquota del 10 per cento.

3. Oltre 50.000 euro di reddito familiare totale, l'indennità di cui al comma 2 non è corrisposta.
4. Ai fini di cui ai commi 2 e 3, il reddito familiare totale è determinato al netto dell'importo della diminuzione conseguente alla riduzione dell'attività lavorativa.
5. Se il genitore richiedente risulta privo di occupazione, l'indennità di cui al comma 1 è corrisposta nelle seguenti misure mensili:
a) 500 euro, se il reddito familiare totale non supera 10.000 euro;
b) 375 euro, se il reddito familiare totale è compreso tra 10.001 euro e 20.000 euro;
c) 250 euro, se il reddito familiare totale è compreso tra 20.001 euro e 40.000 euro;
d) 125 euro, se il reddito familiare totale è compresa tra 40.001 euro e 50.000 euro.

6. Le indennità di cui al presente articolo non possono comunque superare un importo massimo di 500 euro mensili e non spettano ai lavoratori o alle lavoratrici che hanno usufruito del congedo parentale facoltativo previsto dall'articolo 32.
7. Le indennità di cui al presente articolo sono erogate per i ventiquattro mesi successivi al parto.
8. Chiunque, al fine di ottenere la concessione dell'indennità di genitore dichiara un reddito familiare totale non rispondente al vero è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni e con l'obbligo dell'integrale restituzione degli importi percepiti maggiorati di una sanzione pecuniaria pari al 10 per cento dei medesimi».
5. 02. Paladini, Donadi, Mura, Borghesi, Aniello Formisano.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.

Dopo l'articolo 56 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n, 151, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 56-bis.
(Misure di sostegno per il reinserimento delle madri nel mondo del lavoro).

1. Nel caso di instaurazione di un rapporto di lavoro con una lavoratrice nei

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due anni successivi al parto, le aliquote contributive previdenziali e assistenziali previste dalla legislazione vigente sono ridotte nella misura del 75 per cento per i primi trentasei mesi, ferma restando la contribuzione a carico della lavoratrice nelle misure previste per la generalità dei lavoratori.
2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano qualora il rapporto di lavoro tra i soggetti interessati sia stato interrotto nei ventiquattro mesi antecedenti all'assunzione della lavoratrice».
5. 03. Aniello Formisano, Paladini, Donadi, Mura, Borghesi.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente;

Art. 5-bis.

All'articolo 60 dei testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, sono inseriti in fine i seguenti commi:
«3-bis. La lavoratrice o il lavoratore che riprendono l'attività lavorativa dopo i periodi di congedo obbligatorio o facoltativo hanno diritto a un reinserimento graduale mediante l'applicazione di un orario di lavoro a tempo parziale.
3-ter. La riduzione di orario di cui al comma 3-bis è applicata su richiesta della lavoratrice o del lavoratore e può essere modulata in:
a) 30 ore lavorative settimanali. In tale caso il datore di lavoro è obbligato ad accettare la richiesta della lavoratrice o del lavoratore;
b) 20 ore lavorative settimanali. In tale caso il datore di lavoro ha la facoltà di accettare o di rifiutare la richiesta della lavoratrice o del lavoratore.

3-quater. Il diritto alla riduzione dell'orario di lavoro può essere esercitato per un periodo di dodici mesi, se la lavoratrice o il lavoratore ha utilizzato sia il congedo obbligatorio sia il congedo facoltativo, oppure per un periodo di diciotto mesi, se la lavoratrice o il lavoratore nei casi di cui air articolo 28 comma 1, ha fatto ricorso esclusivamente al congedo obbligatorio.
3-quinquies. In entrambi i casi di cui al comma 3-ter, è posto a carico dell'INPS l'onere di provvedere alla contribuzione figurativa per la differenza di orario rispetto al rapporto di lavoro a tempo pieno limitatamente a dieci ore lavorative settimanali. In caso di richiesta di riduzione dell'orario di lavoro ai sensi della lettera b) del comma 3-ter, l'onere della contribuzione relativa alle ore lavorative eccedenti le dieci ore lavorative settimanali è posto a carico del datore di lavoro.
3-sexies. In entrambi i casi di cui al comma 3-ter, le aliquote contributive previdenziali e assistenziali previste dalla legislazione vigente sono ridotte nella misura del 75 per cento per i primi trentasei mesi, ferma restando la contribuzione a carico della lavoratrice o del lavoratore nelle misure previste per la generalità dei lavoratori».
5. 04. Paladini, Donadi, Mura, Borghesi, Aniello Formisano.