CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 8 marzo 2012
618.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Decreto-legge 2/2012: Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale C. 4999 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTA DI PARERE

La X Commissione attività produttive, commercio e turismo,
esaminato il testo del disegno di legge di conversione in legge del DL 2/2012 recante: Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale (C. 4999 Governo, approvato dal Senato), come risultante al termine dell'esame degli emendamenti della Commissione;
rilevato che, a seguito delle modifiche approvate, la sanzione prevista per la commercializzazione di sacchi per trasporto merci non conformi a quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge in esame, è stata prorogata dal 31 luglio 2012, al 31 dicembre 2013,
delibera di esprimere
PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
all'articolo 3, comma 3, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire quale sia il regime giuridico da applicare nella fase transitoria alle matrici materiali di riporto collocate nel suolo di cui all'articolo 185, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 185 del 2006 stante che, a differenza di quanto previsto al comma 1, al comma 3 viene richiamato esclusivamente il suolo di cui all'articolo 185, comma 4.

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ALLEGATO 2

Decreto-legge 2/2012: Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale C. 4999 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La X Commissione attività produttive, commercio e turismo,
esaminato il testo del disegno di legge di conversione in legge del DL 2/2012, recante: Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale (C. 4999 Governo, approvato dal Senato), come risultante al termine dell'esame degli emendamenti della Commissione;
rilevato che, a seguito delle modifiche approvate, la sanzione prevista per la commercializzazione di sacchi per trasporto merci non conformi a quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge in esame, è stata prorogata dal 31 luglio 2012 al 31 dicembre 2013,
delibera di esprimere
PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 2, il decreto interministeriale di cui al comma 2 non preveda l'utilizzo esclusivo della bioplastica e non individui gli additivi verdi utilizzabili per rendere la plastica biodegradabile bensì quelli non utilizzabili e sia adeguatamente valutata la questione dello spessore dei sacchi;
b) all'articolo 3, comma 3, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire quale sia il regime giuridico da applicare nella fase transitoria alle matrici materiali di riporto collocate nel suolo di cui all'articolo 185, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 185 del 2006 stante che, a differenza di quanto previsto al comma 1, al comma 3 viene richiamato esclusivamente il suolo di cui all'articolo 185, comma 4.