CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 7 marzo 2012
617.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale. Ulteriore nuovo testo unificato C. 278-799-977-ter-1552-1942-2146-2355-2529-2693-2909/A.

SUBEMENDAMENTI RIFERITI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO 8.050 DEL RELATORE

All'articolo aggiuntivo 8.050, sopprimere il capoverso: Art. 8-bis.
0. 8. 050. 44.Miotto.

All'articolo aggiuntivo 8. 050, sostituire il capoverso Art. 8-bis con il seguente:
1. Le regioni disciplinano l'attività libero professionale intramuraria dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale e degli operatori delle professioni sanitarie non mediche di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251, d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e nel rispetto delle previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
2. L'esercizio dell'attività libero-professionale del dirigente medico e del ruolo sanitario dipendente del Servizio sanitario nazionale e degli operatori delle professioni sanitarie non mediche di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251 è compatibile con il rapporto unico d'impiego, purché sia espletato fuori dall'orario di lavoro, all'interno delle strutture sanitarie ove si svolge il rapporto d'impiego o all'esterno di tali strutture, con esclusione delle strutture private accreditate con il Servizio sanitario nazionale.
3. Per consentire l'esercizio dell'attività libero-professionale all'esterno delle strutture aziendali, ove ne sia adeguatamente dimostrata la necessità e nell'ambito delle risorse disponibili, è prevista l'acquisizione di spazi ambulatoriali esterni, che corrispondano a criteri di congruità e idoneità per l'esercizio delle attività medesime, tramite acquisto o locazione dei locali necessari ovvero stipula di convenzioni, previo parere del Collegio di direzione.
0. 8. 050. 11. Binetti.

All'articolo aggiuntivo 8. 050, capoverso «Art. 8-bis», comma 1, dopo le parole: Le regioni aggiungere le seguenti: e le province autonome.
0. 8. 050. 3. Zeller, Brugger.

All'articolo aggiuntivo 8.050, capoverso «Art. 8-bis», comma 1, dopo le parole: livello nazionale, aggiungere le seguenti: compresa una rappresentanza del personale medico,.
0. 8. 050. 1. Palagiano.

All'articolo aggiuntivo 8.050, capoverso «Art. 8-bis», comma 1, lettera a), dopo le parole: natura convenzionale, aggiungere le seguenti: fatti salvi i rapporti tra dipartimenti universitari e Strutture del Servizio sanitario nazionale dedicati alla formazione, perfezionamento e tutoring,.
0. 8. 050. 4. Palagiano.

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All'articolo aggiuntivo 8.050, capoverso «Art. 8-bis», comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: o all'esterno delle stesse fino alla fine del periodo.
0. 8. 050. 26.Laura Molteni, Fabi, Martini, Rondini.

All'articolo aggiuntivo 8.050, capoverso «Art. 8-bis», comma 1, sopprimere la lettera c).
*0. 8. 050. 5.Zeller, Brugger.

All'articolo aggiuntivo 8.050, capoverso «Art. 8-bis», comma 1, sopprimere lettera c).
*0. 8. 050. 27.Laura Molteni, Fabi, Martini, Rondini.

All'articolo aggiuntivo 8.050, capoverso Art. 8-bis, comma 1, lettera c), dopo le parole: le regioni aggiungere le seguenti: e le province autonome.
0. 8. 050. 6.Zeller, Brugger.

All'articolo aggiuntivo 8.050, capoverso «Art. 8-bis», al comma 1, sopprimere lettera d).
0. 8. 050. 28.Laura Molteni, Fabi, Martini, Rondini.

All'articolo aggiuntivo 8.050, capoverso «Art. 8-bis», comma 1, lettera d), sopprimere le parole: con rapporto esclusivo e attività libero-professionale intramuraria in studi professionali, di seguito denominati «intramuraria allargata».
0. 8. 050. 7.Zeller, Brugger.

All'articolo aggiuntivo 8.050, capoverso «Art. 8-bis», al comma 1, sopprimere lettera e).
0. 8. 050. 29.Laura Molteni, Fabi, Martini, Rondini.

All'articolo aggiuntivo 0.8.050, capoverso «Art. 8-bis», comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il rapporto esclusivo con attività intramuraria allargata può essere svolto unicamente in assenza delle disponibilità dei locali destinati all'attività libero-professionale intramuraria, di cui all'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 120.
0. 8. 050. 8.Palagiano.

All'articolo aggiuntivo 8.050, capoverso «Art. 8-bis», al comma 1, lettera f), e ovunque ricorrano nel testo, sostituire le parole: azienda sanitaria locale o ospedaliera, con le parole: azienda sanitaria locale o ospedaliera ovvero ospedaliero-universitaria.
0. 8. 050. 2.Palagiano.

All'articolo aggiuntivo 8.050, capoverso «Art. 8-bis», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis.
È fatto espresso divieto al dirigente medico e sanitario dipendente del Servizio sanitario nazionale l'esercizio dell'attività libero professionale svolta in regime di intramoenia allargata ovvero all'esterno delle strutture-aziende sanitarie in studi professionali privati.
0. 8. 050. 30.Laura Molteni, Fabi, Martini, Rondini.

All'articolo aggiuntivo 8.050, capoverso «Art. 8-bis», comma 2, dopo le parole: Le regioni aggiungere le seguenti: e le province autonome.
0. 8. 050. 9.Zeller, Brugger.

All'articolo aggiuntivo 8.050, capoverso «Art. 8-bis», comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e non deve prevedere un impegno orario superiore al 50 per cento di quello richiesto in attuazione del rapporto di servizio con l'azienda sanitaria locale od ospedaliera per lo svolgimento dei compiti istituzionali.
*0. 8. 050. 12.Zeller, Brugger.

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All'articolo aggiuntivo 8.050, capoverso «Art. 8-bis», comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e non deve prevedere un impegno orario superiore al 50 per cento di quello richiesto in attuazione del rapporto di servizio con l'azienda sanitaria locale od ospedaliera per lo svolgimento dei compiti istituzionali.
*0. 8. 050. 31. Laura Molteni, Fabi, Martini, Rondini.

All'articolo aggiuntivo 8.050, capoverso «Art. 8-bis», comma 2, lettera b), dopo le parole: per l'attività libero-professionale aggiungere la seguente: intramuraria.
0. 8. 050. 32.Laura Molteni, Fabi, Martini, Rondini.

All'articolo aggiuntivo 8.050, capoverso «Art. 8-bis», comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole:, in misura tale da coprire tutti i costi, diretti e indiretti, dell'attività medesima. Le tariffe devono essere comprensive di tutti i costi sostenuti dalle aziende e devono evidenziare le voci relative ai compensi del libero professionista, dall'equipe e del personale di supporto nonché i costi pro quota per l'ammortamento e per la manutenzione delle apparecchiature,.
0. 8. 050. 13. Zeller, Brugger.

All'articolo aggiuntivo 8.050, capoverso «Art. 8-bis», comma 2, sopprimere lettera c).
0. 8. 050. 33.Laura Molteni, Fabi, Martini, Rondini.

All'articolo aggiuntivo 8.050, capoverso «Art. 8-bis», comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis)
nei casi di intramoenia allargata deve essere garantita l'idoneità dello studio privato, che deve garantire i requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi vigenti, specifici per le strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale,.
0. 8. 050. 10.Palagiano.

All'articolo aggiuntivo 8.050, capoverso «Art. 8-bis», comma 2, lettera d), dopo le parole: Le regioni aggiungere, ovunque ricorrano, le seguenti: e le province autonome.
0. 8. 050. 14.Zeller, Brugger.

All'articolo aggiuntivo 8.050, capoverso «Art. 8-bis», comma 2 lettera d) dopo le parole: sullo svolgimento della libera professione aggiungere la seguente: intramuraria.
0. 8. 050. 34.Laura Molteni, Fabi, Martini, Rondini.

All'articolo aggiuntivo 8.050, capoverso «Art. 8-bis», comma 2, lettera d), dopo le parole: dai dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo sopprimere le seguenti: e non esclusivo.
0. 8. 050. 35.Laura Molteni, Fabi, Martini, Rondini.

All'articolo aggiuntivo 8.050, capoverso «Art. 8-bis», comma 2, lettera d), dopo le parole: dedicato all'attività libero-professionale sopprimere la seguente: laddove,.
0. 8. 050. 36.Laura Molteni, Fabi, Martini, Rondini.

All'articolo aggiuntivo 8.050, capoverso «Art. 8-bis», comma 2, lettera d), dopo le parole: svolta in regime di intramoenia sopprimere le seguenti: ovvero di intramoenia allargata.
0. 8. 050. 37.Laura Molteni, Fabi, Martini, Rondini.

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All'articolo aggiuntivo 8.050, capoverso «Art. 8-bis», comma 2, lettera d), dopo le parole: liste di attesa aggiungere le seguenti: per l'attività pubblica e per quella relativa alla libera professione, distinte tra loro,.
0. 8. 050. 15.Palagiano.

All'articolo aggiuntivo 8.050, capoverso «Art. 8-bis», comma 2, lettera e), dopo le parole: Le regioni aggiungere le seguenti: e le province autonome.
0. 8. 050. 16.Zeller, Brugger.

All'articolo aggiuntivo 8.050, capoverso «Art. 8-bis», comma 2, lettera f), dopo le parole: tale indennità non è revocabile sopprimere le seguenti:, se non in caso di opzione per il rapporto non esclusivo,.
0. 8. 050. 38.Laura Molteni, Fabi, Martini, Rondini.

All'articolo aggiuntivo 8.050, capoverso «Art. 8-bis», comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il rapporto di lavoro non esclusivo è incompatibile con l'incarico di dirigente di struttura complessa.
0. 8. 050. 17. Palagiano.

All'articolo aggiuntivo 8.050, capoverso «Art. 8-bis», comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente lettera:
f-bis)
l'attività libero-professionale intramuraria è gestita dall'azienda sanitaria locale od ospedaliera mediante un centro unico di prenotazione, con spazi e con liste separati e distinti tra attività istituzionale e attività libero-professionale, con pagamento delle prestazioni e con ripartizione dei proventi secondo modalità e termini fissati da linee guida regionali;.
0. 8. 050. 39.Laura Molteni, Fabi, Martini, Rondini.

All'articolo aggiuntivo 8.050, capoverso «Art. 8-bis», comma 2, dopo la lettera f) aggiungere la seguente lettera:
f-bis)
i redditi derivanti dall'attività libero-professionale intramuraria del dirigente medico e sanitario dipendente del Servizio sanitario nazionale sono assimilati a quelli di lavoro dipendente, ai sensi dell'articolo 50 comma 1, lettera e) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, e successive modificazioni.
0. 8. 050. 40.Laura Molteni, Fabi, Martini, Rondini.

All'articolo aggiuntivo 8.050, capoverso «Art. 8-bis», comma 2, lettera g), dopo le parole: alle linee guida regionali sopprimere le seguenti: di cui alla lettera c).
0. 8. 050. 41.Laura Molteni, Fabi, Martini, Rondini.

All'articolo aggiuntivo 8.050, capoverso «Art. 8-bis», comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole:, di intesa con le OOSS Mediche aziendali.
0. 8. 050. 18.Palagiano.

All'articolo aggiuntivo 8.050, capoverso «Art. 8-bis», comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Resta l'obbligo, nella programmazione dell'attività libero-professionale svolta con utilizzo delle sale operatorie dell'Azienda di appartenenza, che le liste di prenotazione degli interventi per l'attività istituzionale siano rigorosamente separate da quelle per l'attività libero-professionale.
0. 8. 050. 19.Palagiano.

All'articolo aggiuntivo 8.050, capoverso «Art. 8-bis», comma 2, dopo la lettera g), aggiungere le seguenti:
h)
è facoltà dell'azienda sanitaria locale od ospedaliera non attivare, o attivare

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solo parzialmente, la libera professione intramuraria. In caso di attivazione, la stessa è gestita dall'azienda mediante un centro unico di prenotazione, con spazi e con liste separati e distinti tra attività istituzionale e attività libero-professionale, con pagamento delle prestazioni e con ripartizione dei proventi secondo modalità e termini fissati da linee guida regionali;
i) nello svolgimento dell'attività libero-professionale non è consentito l'uso del ricettario del Servizio sanitario nazionale.
0. 8. 050. 20.Zeller, Brugger.

All'articolo aggiuntivo 8.050, sopprimere il capoverso «Art. 8-ter».
0. 8. 050. 21.Zeller, Brugger.

All'articolo aggiuntivo 8.050, capoverso «Art. 8-ter», comma 1, sostituire dalle parole: Ai fini di un'efficace organizzazione fino alla fine del periodo con: Fatti salvi specifici accordi locali tra le regioni e le aziende, gli operatori delle professioni sanitarie non mediche di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251, operanti con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato nelle strutture sanitarie pubbliche non possono esercitare attività libero-professionale intramuraria.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2 ed il comma 3.
0. 8. 050. 42.Martini, Laura Molteni, Fabi, Rondini.

All'articolo aggiuntivo 8.050, capoverso «Art. 8-ter», comma 2, alinea, dopo le parole: Le regioni aggiungere le seguenti: e le province autonome.
0. 8. 050. 23.Zeller, Brugger.

All'articolo aggiuntivo 8.050, capoverso «Art. 8-ter», comma 2, sopprimere la lettera d).
0. 8. 050. 45.Miotto.

All'articolo aggiuntivo 8.050, capoverso «Art. 8-ter», comma 2, lettera d), dopo le parole: studi professionali privati aggiungere le seguenti: autorizzati dalla regione.
0. 8. 050. 22.Palagiano.

All'articolo aggiuntivo 8.050, capoverso «Art. 8-bis», comma 2, lettera e), dopo le parole: le regioni aggiungere le seguenti: e le province autonome.
0. 8. 050. 24.Zeller, Brugger.

All'articolo aggiuntivo 8.050, capoverso «Art. 8-ter», comma 2, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis.
Il professionista interessato all'attività di intramoenia allargata comunica alla struttura sanitaria di cui è dipendente l'intenzione di avvalersi di tale del diritto di cui al comma 1 e fornisce, contestualmente, le informazioni concernenti i tempi e le modalità di esercizio dell'attività che intende svolgere.
2-ter. Congiuntamente all'invio della comunicazione di cui al comma precedente, il professionista, nel rispetto delle disposizioni cui al comma 2-quater, trasmette alla struttura pubblica di cui è dipendente idonea autocertificazione, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'assenza di conflitto di interessi tra l'attività libero-professionale che intende svolgere e le attività istituzionali che caratterizzano il rapporto di lavoro in essere con la struttura pubblica.
2-quater. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente

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legge, sono individuate le tipologie di attività libero-professionale suscettibili di dare luogo a conflitto di interessi con il rapporto di lavoro dipendente presso le organizzazioni sanitarie e socio-sanitarie del Servizio sanitario nazionale e di altre amministrazioni pubbliche.
2-quinquies. Il personale sanitario che opera in regime di libera professione ai sensi del presente articolo garantisce l'esercizio professionale nel rispetto delle disposizioni contenute nelle rispettive fonti di regolamentazione, applicando le tariffe di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo.
0. 8. 050. 25.Palagiano.

All'articolo aggiuntivo 8.050, capoverso «Art. 8-ter», comma 3, ultimo capoverso, dopo le parole: attività libero-professionale aggiungere la seguente: intramuraria.
0. 8. 050. 43.Laura Molteni, Fabi, Martini, Rondini.

Dopo l'articolo 8 aggiungere i seguenti:

Art. 8-bis.
(Attività libero-professionale dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale).

1. Le regioni disciplinano l'attività libero-professionale dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, nel rispetto dei seguenti princìpi fondamentali:
a) il dirigente medico e sanitario dipendente del Servizio sanitario nazionale intrattiene con lo stesso un unico rapporto di lavoro. Tale rapporto è incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, e con altri rapporti, anche di natura convenzionale, con il medesimo Servizio sanitario nazionale;
b) l'esercizio dell'attività libero-professionale del dirigente medico e sanitario dipendente del Servizio sanitario nazionale è compatibile con il rapporto unico d'impiego, purché sia espletato fuori dell'orario di lavoro all'interno delle strutture sanitarie o all'esterno delle stesse, con esclusione delle strutture private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale;
c) l'attività libero-professionale intramuraria del dirigente medico e sanitario dipendente del Servizio sanitario nazionale potrà essere svolta nelle strutture private convenzionate ed accreditate con le regioni solo per le branche di medicina specialistica non convenzionate;
d) il dirigente medico e sanitario dipendente del Servizio sanitario nazionale può svolgere l'attività libero-professionale nelle seguenti forme: con rapporto non esclusivo; con rapporto esclusivo e attività libero-professionale intramuraria; con rapporto esclusivo e attività libero-professionale intramuraria in studi professionali, di seguito denominata «intramuraria allargata»;
e) il dirigente medico e sanitario dipendente del Servizio sanitario nazionale esercita il suo diritto allo svolgimento dell'attività libero-professionale in una delle forme di cui alle lettere c) e d);
f) il ruolo istituzionale del servizio svolto dall'azienda sanitaria locale od ospedaliera diretto ad assicurare l'accessibilità alle cure sanitarie necessarie a chiunque ne faccia richiesta è salvaguardato secondo i princìpi di universalità ed equità che regolano il Servizio sanitario nazionale;

2. Le regioni disciplinano le modalità di esercizio dell'attività libero-professionale nel rispetto dei seguenti princìpi:
a) al fine di assicurare un corretto ed equilibrato rapporto tra attività istituzionale e attività libero-professionale, nonché di concorrere alla riduzione progressiva delle liste di attesa, nel rispetto dei piani di attività previsti dalla programmazione

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regionale e aziendale, il volume delle prestazioni dell'attività libero-professionale non deve superare, per ciascun dipendente, quello assicurato per i compiti istituzionali;
b) la tariffa professionale per l'attività libero-professionale è definita, previo accordo quadro aziendale con le organizzazioni sindacali della dirigenza sanitaria firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro, dal singolo dirigente, d'intesa con l'azienda sanitaria locale od ospedaliera;
c) l'esercizio dell'attività libero-professionale svolto all'esterno delle strutture aziendali non deve comportare oneri per l'azienda sanitaria locale od ospedaliera né in modo diretto né in modo indiretto. Tale attività è consentita presso studi professionali privati, anche in forma associata tra più sanitari dipendenti del Servizio sanitario nazionale, oppure presso strutture private non convenzionate con il medesimo Servizio sanitario nazionale;
d) le regioni, anche avvalendosi dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), svolgono attività di monitoraggio e di controllo sullo svolgimento della libera professione in termini di tempi e di prestazioni per garantire il rispetto dei princìpi di cui alla lettera a); in particolare, le regioni disciplinano le modalità di controllo, presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliero-universitarie, i policlinici universitari a gestione diretta e gli IRCCS di diritto pubblico, dell'attività svolta dai dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo e non esclusivo, al fine di rilevare il volume delle prestazioni erogate da ciascun dirigente nell'orario di lavoro dedicato all'attività istituzionale, nonché in quello dedicato all'attività libero-professionale, laddove svolta in regime di intramoenia ovvero di intramoenia allargata; le regioni, inoltre, verificano l'andamento delle liste di attesa nei servizi ove è autorizzato l'esercizio dell'attività libero-professionale, al fine di evitare il conflitto di interessi con le attività istituzionali;
e) le regioni disciplinano i provvedimenti sanzionatori, fino alla revoca dell'esercizio dell'attività libero-professionale, in caso di violazione, da parte dei dirigenti, delle disposizioni di legge e delle modalità di esercizio dell'attività libero-professionale, come definite dalle regioni ai sensi del presente articolo;
f) ai dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo è attribuita un'indennità di esclusività nella misura prevista dai contratti collettivi di settore; tale indennità non è revocabile, se non in caso di opzione per il rapporto non esclusivo, e non è destinabile dalle aziende sanitarie locali o ospedaliere ad altre funzioni;
g) le modalità di svolgimento dell'attività libero-professionale sono stabilite dal direttore generale con regolamento aziendale, in conformità alle linee guida regionali di cui alla lettera c) e alle previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro;

3. I risultati conseguiti nell'esercizio dell'attività di controllo di cui al comma 2, lettera e), sono inviati trimestralmente dalle regioni al Ministero della salute. In caso di perdurante inerzia della regione nell'esercizio delle funzioni ad essa assegnate ai sensi del citato comma 2, lettere e) ed f), il Ministero della salute, fissato un congruo termine per adempiere alla regione inadempiente, adotta, anche avvalendosi dell'AGENAS e sentita la regione interessata, gli opportuni provvedimenti sostitutivi.

Art. 8-ter.
(Libera professione degli operatori delle professioni sanitarie non mediche di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251).

1. Ai fini di un'efficace organizzazione dei servizi sanitari, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, gli operatori delle professioni sanitarie non mediche di cui alla

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legge 10 agosto 2000, n. 251, operanti con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato nelle strutture sanitarie pubbliche; hanno diritto di esercitare attività libero-professionale, in forma singola o associata, al di fuori dell'orario di servizio, purché non sussista un comprovato e specifico conflitto di interessi con le attività istituzionali.
2. Le regioni disciplinano le modalità di esercizio dell'attività libero-professionale di cui al comma 1 nel rispetto dei seguenti princìpi fondamentali:
a) al fine di assicurare un corretto ed equilibrato rapporto tra attività istituzionale e attività libero-professionale, nonché di concorrere alla riduzione progressiva delle liste di attesa, nel rispetto dei piani di attività previsti dalla programmazione regionale e aziendale, il volume delle prestazioni dell'attività libero-professionale non deve superare, per ciascun dipendente, quello assicurato per i compiti istituzionali, e non deve prevedere un impegno orario superiore al 50 per cento di quello richiesto in attuazione del rapporto di servizio con l'azienda sanitaria locale od ospedaliera per lo svolgimento dei compiti istituzionali;
b) la tariffa professionale per l'attività libero-professionale è definita, previo accordo quadro aziendale con le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro, dal singolo operatore, d'intesa con l'azienda sanitaria locale od ospedaliera;
c) la libera professione intramuraria è gestita dall'azienda sanitaria locale od ospedaliera mediante un centro unico di prenotazione, con spazi e con liste separati e distinti tra attività istituzionale e attività libero-professionale, con pagamento delle prestazioni e con ripartizione dei proventi secondo modalità e termini fissati da linee guida regionali;
d) l'esercizio dell'attività libero-professionale svolto all'esterno delle strutture aziendali non deve comportare oneri per l'azienda sanitaria locale od ospedaliera né per il professionista nei confronti dell'azienda stessa. Tale attività è consentita presso studi professionali privati, anche in forma associata tra più operatori sanitari non medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale, oppure presso strutture private non convenzionate con il medesimo Servizio sanitario nazionale;
e) le regioni, anche avvalendosi dell'AGENAS, svolgono attività di monitoraggio e di controllo sui tempi e sulle prestazioni dell'attività libero-professionale per garantire il rispetto dei princìpi di cui alla lettera a).

3. I redditi derivanti dall'attività libero-professionale intramuraria degli operatori delle professioni sanitarie non mediche di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251, sono assimilati a quelli di lavoro dipendente, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

Conseguentemente, al titolo aggiungere le seguenti parole: e disposizioni in materia di attività libero-professionale dei dirigenti medici e sanitari.
8. 050.Il Relatore.

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ALLEGATO 2

DL 2/2012: Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale. C. 4999 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,
esaminato, per le parti competenza, il disegno di legge C. 4999 Governo, approvato dal Senato, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 gennaio 2012, n.2, recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale»,
esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare all'articolo 3 del decreto-legge, contenente disposizioni in materia di «matrici materiali di riporto», che tali matrici non devono avere caratteristiche tali da mettere in pericolo la salute umana, escludendo che all'interno di tali matrici possano trovarsi materiali o altri residui pericolosi.