CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 7 marzo 2012
617.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio (C. 2618 Mosca, C. 3023 Saltamartini, C. 15 Brugger, C. 2413 Caparini, C. 2672 Calabria, C. 2829 Jannone, C. 2993 Reguzzoni, C. 3534 Donadi, C. 3815 Golfo, C. 4838 Savino).

NUOVO TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO E ADOTTATO COME TESTO BASE

Art. 1.
(Partecipazione delle lavoratrici in congedo di maternità a corsi di formazione e a concorsi pubblici).

1. Dopo l'articolo 17 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 17-bis.
(Partecipazione delle lavoratrici in congedo di maternità a corsi di formazione e a concorsi pubblici).

1. Nel periodo di congedo di maternità e nel periodo di congedo parentale, le lavoratrici possono partecipare a concorsi pubblici, a procedure selettive interne, anche finalizzate alla progressione di carriera, a corsi di formazione professionale, nonché a corsi di riqualificazione per la progressione in carriera, comunque denominati, previa presentazione di un'idonea certificazione medica attestante che tale opzione non arreca pregiudizio alla salute della donna e del nascituro.
2. La lavoratrice in stato di gravidanza interessata da un provvedimento di interdizione ai sensi dell'articolo 17, conserva il diritto alla frequenza dei concorsi, dei corsi e delle procedure selettive di cui al comma 1 del presente articolo. Le amministrazioni pubbliche, come definite dall'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ove non sia rinviabile l'inizio dei concorsi, dei corsi o delle procedure selettive, provvedono ad ammettere le lavoratrici impossibilitate a partecipare a causa della gravidanza a una seconda sessione, previo accantonamento del numero di posti necessario. I posti accantonati, ove le interessate non superino utilmente le prove finali, sono attribuiti agli idonei della prima sessione. Nel caso in cui le interessate superino utilmente le prove finali, esse sono inserite nella graduatoria della prima sessione e la loro nomina ha la medesima decorrenza giuridica di quella degli altri candidati.
3. La lavoratrice che interrompe un corso di formazione professionale ovvero un concorso pubblico ai sensi dei commi 1 e 2, per il congedo di maternità e il congedo parentale ha diritto di sospendere il corso iniziato e di proseguirlo dopo il congedo medesimo».

Art. 2.
(Congedo di paternità e delega al Governo per l'istituzione del congedo di paternità obbligatorio).

1. All'articolo 28 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela

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e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Il congedo di cui al comma 1 spetta, alle medesime condizioni e nei medesimi casi ivi previsti, al padre lavoratore anche nell'ipotesi in cui la madre sia lavoratrice autonoma, imprenditrice agricola o libera professionista e abbia diritto alle indennità di cui agli articoli 66 e 70».
2. Il Governo è delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo finalizzato a introdurre nell'ordinamento il congedo di paternità obbligatorio, da riconoscere al padre lavoratore entro i cinque mesi dalla nascita del figlio.
3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 2, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) riconoscimento al padre lavoratore dell'obbligo di astenersi dal lavoro per un determinato periodo di giorni continuativi, non inferiore a tre giorni, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio;
b) individuazione del numero di giorni continuativi per i quali il padre lavoratore è tenuto ad astenersi anche in coordinamento con le disposizioni di cui all'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
c) previsione della previa comunicazione al datore di lavoro, da rendere in forma scritta, almeno quindici giorni prima della data di inizio del periodo di astensione dal lavoro, da parte del lavoratore padre che si avvale del congedo obbligatorio;
d) posizione a carico del sistema previdenziale di appartenenza dell'indennità prevista per il periodo di congedo obbligatorio del lavoratore padre;
e) applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 151 del 201 per l'eventuale sostituzione dei lavoratori assenti dal lavoro nel periodo di astensione obbligatoria.

4. Qualora dal decreto legislativo di cui al comma 2 derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, che non trovino compensazione nell'ambito del medesimo decreto legislativo delegato, il Governo è autorizzato ad utilizzare parzialmente, a tal fine, le risorse di cui all'articolo 21 della legge 8 marzo 2000, n. 53.
5. Lo schema del decreto legislativo adottato ai sensi del comma 2, che deve essere corredato della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è deliberato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale, ed è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro venti giorni dalla data di assegnazione del medesimo schema.

Art. 3.
(Congedo parentale).

1. All'articolo 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Previo accordo con il datore di lavoro, il congedo parentale, nel limite massimo della metà dell'orario giornaliero, può essere fruito dal genitore lavoratore su base oraria, con un preavviso di almeno trenta giorni allo stesso. In tale caso è esclusa la cumulabilità del congedo con altri permessi o riposi previsti dalla legge o dai contratti collettivi»;
b) dopo il comma 4 sono aggiungi i seguenti:
«4-bis. Previo accordo con i rispettivi datori di lavoro, il padre lavoratore e la

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madre lavoratrice, fermi restando i limiti previsti dai commi 1 e 2, possono usufruire, nei primi tre anni di vita del figlio, di congedi parentali orizzontali fino ad un massimo di otto ore a settimana per ciascun genitore.
4-ter. Il padre lavoratore e la madre lavoratrice che intendano usufruire del congedo parentale con le modalità di cui al comma 4-bis allegano, alla richiesta di congedo, il certificato di nascita del figlio, ovvero una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445».

Art. 4.
(Adozioni e affidamenti).

1. Al comma 1 dell'articolo 45 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le parole: «entro il primo anno di vita del bambino» sono sostituite dalle seguenti: «entro il primo anno dall'ingresso del minore nella famiglia».

Art. 5.
(Divieto di licenziamento).

1. All'articolo 54 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4 dell'articolo 54 del testo unico delle disposizioni legislative il materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le parole da: «o del reparto» fino a: «autonomia funzionale» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'ufficio o reparto autonomo cui essa è addetta»;
b) al comma 7 , dopo le parole: «di cui all'articolo 28,» sono inserite le seguenti: «comma 1,»;
c) il comma 9 è sostituito dal seguente: «9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di adozione nazionale e internazionale e di affidamento; in entrambi i casi le predette disposizioni sono applicabili fino a un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare. Il divieto di licenziamento del lavoratore o della lavoratrice si applica dal momento della comunicazione della proposta di incontro con il minore adottando, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, lettera d), della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, ovvero della comunicazione dell'invito a recarsi all'estero per ricevere la proposta di affidamento».