CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 7 marzo 2012
617.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e X)
ALLEGATO
Pag. 17

ALLEGATO 1

DL 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. C. 4940 Governo.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici, per i quali restano ferme le particolari norme che li disciplinano.
1. 7.I relatori.

ART. 3.

Al comma 1, dopo il capoverso 2-sexies, aggiungere il seguente:
2-septies. Le disposizioni del presente articolo non si applicano con riferimento agli atti normativi in materia tributaria, creditizia e di giochi pubblici.
3. 11.I relatori.

ART. 4.

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: dell'autorizzazione aggiungere le seguenti: di spesa e al medesimo periodo, sostituire le parole: come rifinanziata con le seguenti: come integrata, da ultimo,.
4. 9.I relatori.

ART. 7.

Al comma 3, sopprimere, le parole da: e, a richiesta fino alla fine del comma.
7. 4.I relatori.

ART. 12-bis.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
12-bis. 100.I relatori.

ART. 25.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: senza oneri con le seguenti:, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,.
25. 17.I relatori.

ART. 31.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: senza oneri aggiuntivi con le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri.
31. 2.I relatori.

ART. 31-bis.

Al comma 2, sostituire la parola: quadriennio con la seguente: triennio.

Conseguentemente:
a) al comma 4, primo periodo, aggiungere in fine le parole: di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.;

Pag. 18

b) al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: a carico delle amministrazioni con le seguenti: per la finanza pubblica;
c) sostituire i commi 5 e 6 con i seguenti:
5. Sino al completamento del triennio di sperimentazione di cui al comma 2, per il finanziamento delle attività della Scuola è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, cui si fa fronte quanto a 6 milioni di euro annui a valere sui fondi per la ricostruzione dell'Abruzzo di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 e quanto a 6 milioni di euro annui a valere sulle risorse destinate alla regione Abruzzo nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
6. Allo scadere del triennio, previo reperimento di idonea copertura finanziaria, con apposito provvedimento legislativo la Scuola può assumere carattere di stabilità a seguito della valutazione dei risultati da parte dell'Agenzia nazionale della valutazione della ricerca, mediante decreto di riconoscimento e approvazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.;
d) aggiungere, in fine, il seguente comma:
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
31-bis. 100. (nuova formulazione) I relatori.

ART. 32.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Gli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento delle commissioni tecnico scientifiche o professionali di valutazione e controllo dei progetti di ricerca, compresi i compensi a favore di esperti di alta qualificazione tecnico-scientifica, sono a carico delle risorse del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica, di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, destinate ai medesimi progetti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
32. 101.I relatori.

ART. 35.

Al comma 2-bis, sostituire le parole: delle finanze pubbliche con le seguenti: della finanza pubblica;.
35. 31.I relatori.

ART. 47.

Al comma 2, sopprimere le parole:, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,.

Conseguentemente, al medesimo comma 2, aggiungere il seguente periodo: All'istituzione della cabina di regia di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;.
47. 31.I relatori.

Al comma 2-ter, sostituire le parole: e a condizione che non si producano nuovi oneri con le seguenti: e senza nuovi o maggiori oneri.
47. 32.I relatori.

ART. 47-bis.

Sopprimere il comma 2.
47-bis. 100.I relatori.

Pag. 19

ART. 47-quater.

Al capoverso comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche al fine di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
47-quater. 100.I relatori.

ART. 47-sexies.

Sopprimerlo.
47-sexies. 100.I relatori.

ART. 49.

Al comma 3-bis, sostituire le parole: con riferimento con la seguente: limitatamente.
49. 35.I relatori.

ART. 50.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 50.
(Attuazione dell'autonomia).

1. Allo scopo di consolidare e sviluppare l'autonomia delle istituzioni scolastiche, potenziandone l'autonomia gestionale secondo criteri di flessibilità e valorizzando la responsabilità e la professionalità del personale della scuola, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono adottate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto dei principi e degli obiettivi di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni linee guida per conseguire le seguenti finalità:
a) potenziamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, anche attraverso l'eventuale ridefinizione nel rispetto della vigente normativa contabile degli aspetti connessi ai trasferimenti delle risorse alle medesime, previo avvio di apposito progetto sperimentale;
b) definizione, per ciascuna istituzione scolastica, di un organico dell'autonomia, funzionale all'ordinaria attività didattica, educativa, amministrativa, tecnica e ausiliaria, alle esigenze di sviluppo delle eccellenze, di recupero, di integrazione e sostegno agli alunni con bisogni educativi speciali e di programmazione dei fabbisogni di personale scolastico, anche ai fini di una estensione del tempo scuola;
c) costituzione, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di reti territoriali tra istituzioni scolastiche, al fine di conseguire la gestione ottimale delle risorse umane, strumentali e finanziarie;
d) definizione di un organico di rete per le finalità di cui alla lettera c) nonché per l'integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali, la formazione permanente, la prevenzione dell'abbandono e il contrasto dell'insuccesso scolastico e formativo e dei fenomeni di bullismo, specie per le aree di massima corrispondenza tra povertà e dispersione scolastica;
e) costituzione degli organici di cui alle lettere b) e d), nei limiti previsti dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni, sulla base dei posti corrispondenti a fabbisogni con carattere di stabilità per almeno un triennio sulla singola scuola, sulle reti di scuole e sugli ambiti provinciali, anche per i posti di sostegno, fatte salve le esigenze che ne determinano la rimodulazione annuale.

2. Gli organici di cui al comma 1 sono determinati, complessivamente, nel rispetto dell'articolo 64 del decreto-legge 25

Pag. 20

giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e fatto salvo anche per gli anni 2012 e successivi l'accantonamento in presenza di esternalizzazione dei servizi per i posti ATA.
2-bis. All'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze con cadenza triennale, a decorrere dall'anno scolastico immediatamente successivo all'emanazione del predetto decreto, è definita la consistenza numerica massima degli organici dell'autonomia e di rete sulla base della previsione dell'andamento demografico della popolazione in età scolare. A decorrere dal medesimo anno scolastico si continua a dare applicazione al comma 9 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per le finalità di cui all'articolo 8, comma 14, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con le modalità ivi previste, per le necessità dell'organico dell'autonomia e per le finalità dell'organico di rete.».

2-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, verifica la possibilità di emanare, in analogia con la previsione di cui all'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, misure in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate. A decorrere dall'anno 2013, le eventuali maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono riassegnate allo Stato per essere destinate alle finalità di cui al presente articolo.
3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
50. 100.I relatori.

All'emendamento 50. 100, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire il comma 2-bis con il seguente:
2-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con cadenza triennale, nei limiti dei risparmi di spesa accertati con la procedura di cui al comma 9 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni,dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, è definita la consistenza numerica massima degli organici delle autonomie e di rete sulla base della previsione dell'andamento demografico della popolazione in età scolare. In sede di prima applicazione, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del disegno di legge di conversione del presente decreto, è adottato il decreto di cui al presente comma per gli anni scolastici 2013 - 2014, 2014-2015 e 2015-2016. A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013, continua ad applicarsi il comma 9 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, per le finalità di cui all'articolo 8, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con le modalità previste per le necessità dell'organico dell'autonomia e per le finalità dell'organico di rete.;

b) al comma 2-ter sostituire le parole: allo Stato con le seguenti: allo stato di

Pag. 21

previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
50. 200.I relatori.

ART. 50-bis.

Sopprimerlo.
50-bis. 100.I relatori.

ART. 56.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: senza oneri con le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri.

Conseguentemente, al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: senza oneri con le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri.
56. 18.I relatori.

ART. 57.

Al comma 7, sostituire le parole: per il bilancio dello Stato con le seguenti: per la finanza pubblica.

Conseguentemente, al comma 15 sostituire le parole: non derivano fino alla fine del comma con le seguenti: non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
57. 24.I relatori.

Pag. 22

ALLEGATO 2

DL 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. C. 4940 Governo.

ULTERIORE EMENDAMENTO E SUBEMENDAMENTO PRESENTATO

ART. 31-bis.

Al comma 2, sostituire la parola: quadriennio con la seguente: triennio.

Conseguentemente:
a) al comma 4, primo periodo, aggiungere in fine le parole: di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.;
b) sostituire i commi 5 e 6 con i seguenti:
5. Sino al completamento del triennio di sperimentazione di cui al comma 2, per il finanziamento delle attività della Scuola è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, cui si fa fronte quanto a 6 milioni di euro annui a valere sui fondi per la ricostruzione dell'Abruzzo di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 e quanto a 6 milioni di euro annui a valere sulle risorse destinate alla regione Abruzzo nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
6. Allo scadere del triennio, previo reperimento di idonea copertura finanziaria, con apposito provvedimento legislativo la Scuola può assumere carattere di stabilità a seguito della valutazione dei risultati da parte dell'Agenzia nazionale della valutazione della ricerca, mediante decreto di riconoscimento e approvazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
31-bis. 100.I relatori.

Subemendamento all'emendamento 50.100.

All'emendamento 50.100, sopprimere il comma 2-ter.
0. 50. 100. 1.Bragantini, Vanalli, Fava, Torazzi, Meroni, Volpi, Pastore.

Pag. 23

ALLEGATO 3

DL 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. C. 4940 Governo.

CORREZIONI DI FORMA

All'articolo 1:
al comma 1:
al capoverso 8, primo periodo, dopo le parole: «codice del processo amministrativo» sono inserite le seguenti: «, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104»;
al capoverso 9, le parole: «nei termini» sono soppresse;
al capoverso 9-quater, primo periodo, la parola: «previsti» è sostituita dalla seguente: «previsto»;
al capoverso 9-quinquies, le parole: «è espressamente indicato» sono sostituite dalle seguenti: «sono espressamente indicati» e le parole: «di cui all'articolo 2» sono soppresse.

All'articolo 3:
al comma 1, capoverso 2-ter:
alla lettera d), dopo le parole: «secondo la disciplina del» sono inserite le seguenti: «codice dell'amministrazione digitale, di cui al»;
alla lettera e), le parole: «degli stessi» sono sostituite dalle seguenti: «delle stesse».

All'articolo 4:
al comma 1, dopo le parole: «dell'articolo 381 del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al».

All'articolo 5:
al comma 1:
al primo periodo, le parole: «decreto del Presidente del Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica»;
al secondo periodo, dopo le parole: «dall'articolo 76 del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al»;
al comma 3, dopo le parole: «dagli articoli 5 e 6 del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al».

All'articolo 6:
al comma 1:
all'alinea, dopo le parole: «alle disposizioni» sono inserite le seguenti: «del codice»;
alla lettera d), dopo le parole: «all'articolo 1937 del» sono inserite le seguenti: «codice dell'ordinamento militare, di cui al».

All'articolo 7:
al comma 1, dopo le parole: «lettere c), d) ed e), del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al».

All'articolo 8:
al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «all'articolo 65 del» sono inserite le seguenti: «codice di cui al»;
al comma 3, capoverso 3:
al primo periodo, le parole: «di livello comunitario» sono sostituite dalle seguenti: «adottata al livello dell'Unione europea»;

Pag. 24

al secondo periodo, le parole: «Con eguale procedura si stabilisce» sono sostituite dalle seguenti: «Secondo le disposizioni del primo periodo è altresì stabilita».

All'articolo 11:
il comma 2 è soppresso;
al comma 4, le parole: « dalla lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «dalla lettera b)» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «del presente articolo»;
al comma 5, lettera b), la parola: «soppressa» è sostituita dalla seguente: «abrogata»;
al comma 6:
al primo periodo, la parola: «comunitarie» è sostituita dalle seguenti: «di altro Stato dell'Unione europea»;
al secondo periodo, le parole: «Restano fermi i corsi di formazione» sono sostituite dalle seguenti: «Restano ferme le disposizioni concernenti i corsi di formazione»;
al comma 7, dopo le parole: «all'articolo 73 del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al» e le parole: «dell'articolo 30, del» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 30 del codice di cui al»;
al comma 9, le parole: «decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285» sono sostituite dalle seguenti: «Codice della strada».

All'articolo 12:
al comma 2, alinea, le parole: «, presenti e futuri» sono soppresse.

All'articolo 13:
la rubrica è sostituita dalla seguente: «Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773».

All'articolo 14:
al comma 1, la parola: «comunitaria» è sostituita dalle seguenti: «dell'Unione europea» e la parola: «burocratici» è sostituita dalla seguente: «amministrativi»;
al comma 4, alinea, dopo la parola: «imprenditoriali» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,».

All'articolo 16:
al comma 5, lettera c), le parole: «dell'ISEE» sono sostituite dalle seguenti: «dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)»;.

All'articolo 17:
al comma 3, primo periodo, le parole: «di cui all'articolo 38 e 38-bis del» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 38 e 38-bis del regolamento di cui al».

All'articolo 18:
al comma 1, dopo le parole: «terzo periodo,» è inserita la seguente: «del».

All'articolo 19:
al comma 1, le parole: «sono inseriti i seguenti:» sono sostituite dalle seguenti: «è inserito il seguente:».

All'articolo 20:
al comma 1, lettera a), capoverso Art. 6-bis, comma 1, dopo le parole: «dall'articolo 62-bis del» sono inserite le seguenti: «codice dell'amministrazione digitale, di cui al»;
al comma 3:
alla lettera a), alinea, le parole: «del dopo le parole» sono sostituite dalle seguenti: «dopo le parole»;
alla lettera b), capoverso Art. 84, comma 2, primo periodo, le parole: «, dalla quale risultano» sono sostituite dalle seguenti: «; da essa risultano»;
alla rubrica, le parole: «e al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82» sono soppresse.

Pag. 25

All'articolo 23:
al comma 1, le parole: «e della tutela territorio» sono sostituite dalle seguenti: «e della tutela del territorio».

All'articolo 24:
al comma 1, lettera e), la parola: «comunitaria» è sostituita dalle seguenti: «dell'Unione europea».

All'articolo 28:
al comma 1, capoverso, la parola: «effettuati» è sostituita dalla seguente: «effettuata».

All'articolo 30:
al comma 1, lettera d), capoverso 4-quater, primo periodo, le parole: «l'ammissibilità» sono sostituite dalle seguenti: «l'ammissione» e le parole: «utilizzatrici finale» sono sostituite dalle seguenti: «utilizzatrici finali».

All'articolo 35:
al comma 2, lettera a), le parole: «e poteri» sono sostituite dalle seguenti: «e i poteri».

All'articolo 37:
al comma 1, capoverso 6-bis le parole «entro il termine di cui al precedente comma» sono soppresse e dopo le parole «sospende la domanda» sono inserite le seguenti: «per tre mesi».

All'articolo 38:
al comma 2, capoverso 2-ter, le parole: «2-bis)» sono sostituite dalle seguenti: «2-bis».

All'articolo 39:
al comma 1, la parola: «soppressa» è sostituita dalla seguente: «abrogata».

All'articolo 42:
al comma 1, dopo le parole: «All'articolo 31 del» sono inserite le seguenti: «codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al».

All'articolo 43:
al comma 1, dopo le parole: «e 314 del» sono inserite le seguenti: «codice dell'ordinamento militare, di cui al» e le parole: «dall'entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore».

All'articolo 44:
ai commi 1 e 2, le parole: «del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42» sono sostituite dalle seguenti: del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»;
al comma 2, le parole: «dopo le parole: "la disposizione di cui al comma " sono aggiunte le seguenti: "e al comma 1-bis, lettera a)sono sostituite dalle seguenti: «le parole: "la disposizione di cui al comma 1 non si applica" sono sostituite dalle seguenti: "non si applicano le sanzioni di cui ai commi 1 e 1-bis, lettera a)"».

All'articolo 45:
al comma 1, alinea, le parole: «Al decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo».

All'articolo 46:
al comma 2, dopo le parole: «lettera h), del» sono inserite le seguenti: «codice del consumo, di cui al».

All'articolo 48:
al comma 1, capoverso Art. 5-bis, comma 2, primo periodo, la parola: «avviene» è sostituita dalle seguenti: «sono eseguite».

All'articolo 49:
al comma 1:
alla lettera a), numero 2), le parole: «dell'istruzione, dell'università e della ricerca» sono soppresse.

Pag. 26

All'articolo 50:
al comma 1:
all'alinea, dopo le parole: «e le province autonome» sono inserite le seguenti: «di Trento e di Bolzano».

All'articolo 52:
al comma 1, alinea, e al comma 2, alinea, dopo le parole: «e le province autonome» sono inserite le seguenti: «di Trento e di Bolzano».

All'articolo 55:
al comma 1, le parole: «personale strutturato» sono sostituite dalle seguenti: «personale di ruolo».

All'articolo 56:
al comma 1:
all'alinea, le parole: «Al decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «Al codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al decreto legislativo»;
alla lettera b), la parola: «soppressa» è sostituita dalla seguente: «abrogata».

All'articolo 57:
al comma 1, lettera b), le parole: «di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328» sono soppresse;
al comma 4, le parole: «sono rilasciate» sono sostituite dalle seguenti: «sono rilasciati»;
al comma 8, le parole: «già in essere in capo ai suddetti stabilimenti» sono sostituite dalle seguenti: «già rilasciate ai gestori dei suddetti stabilimenti»;
al comma 10, le parole: «del relativo Regolamento di esecuzione» sono sostituite dalle seguenti: «del regolamento per l'esecuzione del medesimo codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328,».

All'articolo 60:
al comma 2, lettera a), le parole: «ai cittadini comunitari ovvero ai cittadini stranieri» sono sostituite dalle seguenti: «ai cittadini di Stati dell'Unione europea ovvero ai cittadini di Stati esteri».

Alla tabella A:
dopo le parole: «Tabella A» sono aggiunte le seguenti: «(articolo 62, comma 1)».