CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 6 marzo 2012
616.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-03171 Ciccanti: Iniziative per ridurre i tempi burocratici per il riconoscimento dell'inabilità al lavoro da parte delle ASL.

5-05252 Codurelli: Semplificazione delle procedure per l'accertamento delle invalidità civili nei confronti di persone affette da patologie ingravescenti o stabilizzate.

TESTO DELLA RISPOSTA

Le interrogazioni che passo ad illustrare vertono entrambe sul procedimento di riconoscimento dell'invalidità civile adottato ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge n. 78 del 2009 che ha disciplinato il riordino e la semplificazione complessiva del procedimento di concessione delle prestazioni in favore degli invalidi civili e minorati civili nonché la verifica della permanenza dei requisiti, pertanto fornirò per esse una risposta congiunta.
Questo procedimento di riconoscimento prevede che la concessione dei benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità avvenga con il diretto coinvolgimento dell'INPS, attraverso l'integrazione della Commissione medica delle Aziende sanitarie locali (ASL) con un medico dell'istituto. Le finalità originarie della norma erano due: garantire un'omogeneità di valutazione sul territorio nazionale e attivare una procedura telematica condivisa, nella prospettiva di garantire ai cittadini maggiore trasparenza e funzionalità.
Secondo la normativa, all'INPS spetta, in ogni caso, il compito di accertare in via definitiva la sussistenza dei requisiti che possono dare luogo ai benefici di legge. Inoltre all'istituto è stata assegnata la funzione di verificare la permanenza dei requisiti sanitari che hanno dato luogo alla concessione dei benefici economici.
Per regolare il nuovo flusso procedurale, l'INPS ha sviluppato un'apposita applicazione informatica per gestire in via telematica l'intero iter che, a partire dal 1o gennaio 2010, è stata messa a disposizione di tutti i soggetti coinvolti. Si sono però verificati dei problemi in quanto il sistema informatico proposto dall'Inps non sempre dialogava con quello utilizzato da alcune regioni e non sono poche le Asl che a tutt'oggi trasmettono all'Inps i verbali delle visite in modalità cartacea.
Il procedimento prevede che il cittadino che intende presentare domanda di accertamento per il riconoscimento dell'invalidità civile deve preliminarmente recarsi presso un medico abilitato alla compilazione e alla trasmissione telematica del certificato introduttivo che attesti le infermità invalidanti.
In seguito all'acquisizione del certificato, il sistema genera una ricevuta che il medico provvede a consegnare al cittadino; tale ricevuta riporta il numero del certificato che deve essere indicato sulla domanda di accertamento per l'abbinamento informatico dei due documenti.
L'iter procede, quindi, con la presentazione, sempre in via telematica, della domanda di accertamento da parte dell'interessato, direttamente tramite il PIN rilasciato dall'istituto o con l'assistenza dei patronati o delle associazioni di categoria dei disabili.
La seconda fase del procedimento, che consiste nell'accertamento sanitario da parte della Commissione medica dell'ASL integrata da un medico dell'INPS, prende avvio con la convocazione a visita del cittadino innanzi a tale commissione. La calendarizzazione delle visite è di esclusiva pertinenza delle ASL.

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Le gravi patologie indicate nel decreto ministeriale 2 agosto 2007 (in particolare: minori con patologie concernenti la sfera psichica o con patologie di tipo genetico malformativo; persone inserite in strutture di lungodegenza o in residenze protette; soggetti interdetti; soggetti di interesse geriatrico con perdita dell'autonomia personale adeguatamente documentata) possono, invece, essere escluse dalla visita diretta al fine di evitare inutili controlli. Si è però talvolta verificato che, per problemi legati alla trasmissione delle informazioni fra i soggetti interessati, anche persone con queste patologie siano stati chiamati a visita. Inoltre, per i cittadini affetti da patologia oncologica, ai sensi del decreto-legge n. 4 del 2006, è previsto il rilascio immediato di verbali con piena, ancorché provvisoria, efficacia.
Dopo un primo periodo di applicazione del nuovo procedimento di riconoscimento dell'invalidità, si sono verificate delle criticità, che hanno portato ad allungamenti dei tempi.
In conseguenza delle criticità segnalate dalla Conferenza delle regioni e delle provincia autonome, era stato avviato un tavolo tecnico tra regioni, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero della salute e INPS al fine di assicurare la corretta gestione degli accertamenti socio sanitari. Al termine dell'ultima riunione, l'INPS ha comunicato, con nota inviata alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, alcuni chiarimenti nonché aggiornamenti in ordine alle nuove modalità gestionali introdotte nell'ambito del nuovo procedimento per il riconoscimento dell'invalidità civile. In particolare, l'istituto ha comunicato di aver fornito istruzioni operative alle proprie sedi regionali affinché a livello periferico vengano stabiliti i contatti ritenuti più opportuni, in relazione anche alle singole realtà territoriali, al fine di agevolare, nell'interesse dei cittadini, il flusso procedurale, e di recuperare efficienza ed efficacia nei perseguire gli scopi comuni definiti dalla legge.
Anche in ragione dei problemi ricordati nelle interrogazioni, e a conferma dell'attenzione che il Governo intende porre su tale rilevante ed attuale tema, informo che nelle prossime ore avrà luogo il primo di un insieme di incontri tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - che io stessa rappresenterò -, il Ministero della salute, le regioni e l'INPS all'esito dei quali sarà possibile dare maggiori dettagli sullo stato dell'arte e sulla tempistica dell'attuazione del nuovo procedimento di riconoscimento dell'invalidità civile e individuare le possibili soluzioni ai problemi che questa prima fase di attuazione della norma ha indubbiamente sollevato.
Da ultimo ricordo che l'articolo 4 del recente decreto-legge n. 5 del 2012, cosiddetto decreto semplificazione e sviluppo, prevede disposizioni volte alla semplificazione della documentazione per le persone con disabilità al fine di evitare ripetuti accertamenti permettendo, così, un flusso più veloce per l'assegnazione del contrassegno invalidi e per l'ottenimento delle agevolazioni fiscali sui veicoli.
Il comma 3 del medesimo articolo 4 prevede, inoltre, una delega al Governo al fine di emanare uno o più regolamenti volti a individuare gli ulteriori benefici per l'accesso ai quali i verbali delle commissioni mediche integrate attestano l'esistenza dei requisiti sanitari, nonché le modalità per l'aggiornamento delle procedure informatiche e per lo scambio dei dati per via telematica.
Concludo segnalando che, relativamente alla vicenda del signor Angelo Gandolfi, richiamata dall'onorevole Codurelli, l'INPS ha fatto sapere che la sede di Lecco, dopo aver esaminato la documentazione inoltrata dalla ASL - che, pur risalendo al 2004, è stata integrata dalle risultanze di un accertamento previdenziale del 2010 - ha concluso in data 2 novembre 2011 l'accertamento sugli atti, con la conferma dell'indennità di accompagnamento e l'applicazione del decreto ministeriale 2 agosto 2007, che esclude il signor Gandolfi da ulteriori controlli dello stato invalidante.

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ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica. Nuovo testo unificato C. 746 Grassi, C. 2690 Brigandì, C. 3491 Miglioli, C. 4273 Di Virgilio e C. 4251 Nunzio Francesco Testa.

NUOVI EMENDAMENTI DEL RELATORE

ART. 1.

Al comma 1, sostituire le parole: la donazione con le seguenti: l'utilizzo.

Conseguentemente:
al comma 2, sostituire le parole:
la donazione con le seguenti: l'utilizzo;
all'articolo 2, comma 1, lettera b), sostituire la parola: donazione con la seguente: utilizzo;
all'articolo 3, comma 1, sostituire la parola: donazione con la seguente: utilizzo;
all'articolo 6, comma 1, sostituire la parola: donazione con la seguente: utilizzo.
1. 50. Il relatore.

(Approvato)

ART. 3.

Al comma 1, sostituire le parole: testamento olografo in duplice copia con le seguenti: una dichiarazione di utilizzo del corpo post mortem redatta nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata.

Conseguentemente:
al medesimo comma 1, sostituire le parole:
del testamento con le seguenti: di tale dichiarazione;
al comma 2, sostituire le parole: del testamento con le seguenti: della dichiarazione.
3. 50. Il relatore.

(Approvato)

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.
3. 51. Il relatore.

(Approvato)

Al comma 2, sostituire la parola donatore con la seguente disponente.
3. 52.Il relatore.

(Approvato)

ART. 5.

Al comma 2, sostituire la parola: riconsegna con la seguente: restituzione.

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Conseguentemente:
alla rubrica, sostituire la parola:
riconsegna con la seguente: restituzione;
all'articolo 7, comma 1, lettera a), sostituire la parola: riconsegna con la seguente: restituzione.
5. 50.Il relatore.

(Approvato)

Al comma 2, sostituire le parole: dell'istituzione in cui ha sede il centro di riferimento che l'ha presa in consegna con le seguenti: delle istituzioni in cui hanno sede i centri che l'hanno presa in consegna.
5. 51.Il relatore.
(Approvato)

ART. 6.

Al comma 2, dopo la parola: donazioni aggiungere le seguenti: di denaro.

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente Disciplina delle donazioni di denaro a fini di studio e di ricerca.
6. 50. Il relatore.
(Approvato)

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ALLEGATO 3

DL 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo. C. 4940 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo del disegno di legge C. 4940 Governo, recante «Conversione in legge del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni», quale risultante dagli emendamenti approvati;
considerato che la materia oggetto del comma 5 dell'articolo 4 riguarda la partecipazione ai giochi paralimpici 2012 mentre l'articolo 4 nel suo complesso concerne varie agevolazioni a favore delle persone con disabilità, e che, pertanto, sarebbe opportuno scorporare il comma 5 dal resto dell'articolo 4 e inserire le relative norme in un autonomo articolo,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
a) all'articolo 4, comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «, nonché per ottenere le agevolazioni previste dalla legge n. 104 del 1992 e dalla legge n. 68 del 1999»;
b) all'articolo 4, comma 4, prevedere un termine entro il quale devono essere emanati i regolamenti di cui al comma 3;
c) sempre all'articolo 4, separare la disposizione di cui al comma 5 inserendola in un apposito articolo;
d) sempre all'articolo 4, prevedere espressamente che le persone con disabilità di cui al DM 2 agosto 2007 siano effettivamente esentate dalle visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante;
e con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere che gli enti erogatori di interventi e servizi sociali non siano genericamente indicati ma siano individuati espressamente nei comuni, nelle regioni e nell'INAIL e l'opportunità di chiarire ulteriormente il significato della parola: unitariamente;
b) all'articolo 16, comma 1, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di precisare che le prestazioni di cui è necessario inviare le informazioni all'INPS sono prestazioni di carattere economico-finanziario e comunque quelle previste dall'articolo 22 della legge n. 328 del 2000;
c) all'articolo 47-bis, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di: sostituire le parole «nei piani di sanità nazionali e regionali» con le seguenti: «nel Piano sanitario nazionale e nei piani sanitari regionali»; chiarire cosa si intenda con la locuzione «si privilegia»; sostituire le parole «con le finalità di ottenere vantaggi in termini di accessibilità e contenimento dei costi» con le seguenti: «allo scopo di migliorare l'accessibilità alle prestazioni sanitarie e di contenere i costi»; chiarire, al comma 2, di quali dispositivi mobili si tratti;
d) all'articolo 60, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di inserire fra i beneficiari della carta acquisti anche coloro a cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato.

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ALLEGATO 4

Nuove norme in materia di animali d'affezione e di prevenzione del randagismo e tutela dell'incolumità pubblica. Testo unificato C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1236 Mancuso, C. 1319 Tortoli, C. 1370 Alessandri, C. 2359 Anna Teresa Formisano, C. 586 Compagnon, C. 1565 Mancuso, C. 1589 Livia Turco e Viola, C. 2343 Farinone, C. 2405 Minardo, C. 2665 Mannucci, C. 2659 Nizzi e C. 4717 Savino.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 23.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: senza adottare misure adeguate ad impedirne la fuga.
23. 12.Il relatore.

(Approvato)

Al comma 1, lettera e), sostituire: animali d'affezione con la seguente: cani.
23. 13.Il relatore.

(Approvato)

Al comma 1, lettera f), premettere le seguenti parole: tenere i gatti legati,.
23. 6.Cazzola, Ceccacci Rubino, Catanoso, Giammanco, Mannucci, Cazzola, Repetti, Frassinetti.

(Approvato)

Al comma 1, lettera g), aggiungere in fine le seguenti parole: o lo svolgimento di manifestazioni autorizzate.
23. 8.Raisi.

(Approvato)

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:
h)
importare cani di età inferiore ai 3 mesi.
23. 14.Il relatore.

(Approvato)

Al comma 1, lettera j), sopprimere le parole da: fatte salve fino alla fine della lettera.
*23. 10.Raisi.

(Approvato)

Al comma 1, lettera j), sopprimere le parole: fatte salve eventuali procedure medico veterinarie che rendano necessaria la rimozione del microchip.
*23. 11.Stucchi, Stefani, Negro.

(Approvato)

Al comma 1, lettera j) sopprimere le parole: fatte salve eventuali procedure medico veterinarie che rendano necessaria la rimozione del microchip.
*23. 15.Il relatore.

(Approvato)

Pag. 258

ART. 24.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: o materiale esplodente.
24. 4.(Nuova formulazione) Il Relatore.

(Approvato)

ART. 25.

Al comma 1, dopo le parole: immediata comunicazione al aggiungere le seguenti: sindaco e al.
25. 3.Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.
25. 4.Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: di tracce.
25. 5.Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 5, sostituire le parole da: di cui al comma 4 fino a: tempestivamente con le seguenti: di cui al comma 1, provvede ad attivare entro 48 ore.
25. 2.Il Relatore.

(Approvato)

ART. 26.

Al comma 2, aggiungere infine le seguenti parole e l'antidoto.
26. 1.Il Relatore.

(Approvato)

ART. 27.

Al comma 1, alinea sostituire le parole: prestazioni medico-veterinarie con le seguenti: le prestazioni medico-veterinarie di cui all'articolo 10, comma 1.
27. 7.Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 1, sopprimere la lettera c).
*27. 3.Vanalli, Rondini, Laura Molteni.

(Approvato)

Al comma 1, sopprimere la lettera c).
*27. 4.Stucchi, Stefani, Negro.

(Approvato)

Al comma 1, sopprimere la lettera c).
*27. 5.Raisi.

(Approvato)

ART. 28.

Al comma 1, sostituire la parola: promuovono con le seguenti: possono promuovere, con loro risorse.
28. 4.Laura Molteni, Rondini.

(Approvato)

Sopprimere il comma 4.
28. 6.Laura Molteni, Vanalli, Rondini.

(Approvato)

Pag. 259

ART. 29.

Sopprimerlo.
29. 1.Vanalli, Rondini, Laura Molteni.

(Approvato)

ART. 30.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il servizio veterinario pubblico ha funzioni di polizia giudiziaria nell'ambito della presente legge.
30. 1. (Nuova formulazione) Viola, Grassi, Miotto.

(Approvato)

Al comma 1, sostituire la parola: avvalendosi con le seguenti: possono avvalersi.
30. 2.Viola, Grassi, Miotto.

(Approvato)

ART. 37.

Al comma 3, dopo la parola esibire aggiungere le seguenti: o far pervenire.
37.10.Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 6 e al comma 7, sostituire le parole: da 300 euro a 900 euro con le seguenti: da 100 euro a 300 euro.
37. 2.(Nuova formulazione) Laura Molteni, Rondini, Vanalli.

(Approvato)

Al comma 17, sostituire le parole: da 250 euro a 1.000 euro con le seguenti: da euro 100 ad euro 300.
37. 8.(Nuova formulazione) Rondini, Laura Molteni, Vanalli.

(Approvato)

All'articolo 37, comma 19, aggiungere in fine il seguente periodo: Qualora il responsabile delle violazioni rivesta la qualifica di guardia particolare giurata, guardia volontaria o sia titolare di autorizzazioni o licenze regionali o provinciali inerenti attività venatorie, faunistiche, agro-silvo-pastorali o di raccolta dei prodotti spontanei del bosco, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata ed è prevista la revoca dei decreto di nomina o dell'autorizzazione.
37. 9.Il Relatore.

(Approvato)

Sostituire il titolo con il seguente: Nuove norme in materia di animali d'affezione, di prevenzione e controllo del randagismo e di tutela dell'incolumità pubblica.
Tit. 1.Il Relatore

(Approvato)