CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 6 marzo 2012
616.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e X)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

DL 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. C. 4940 Governo.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 3.

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: nel corso dell'anno precedente aggiungere le seguenti: ivi compresi quelli introdotti con atti di recepimento di direttive comunitarie che determinano livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive medesime.
* 3. 8. (nuova formulazione) Vignali, Lupi.

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: nel corso dell'anno precedente aggiungere le seguenti: ivi compresi quelli introdotti con atti di recepimento di direttive comunitarie che determinano livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive medesime.
* 3. 9. (nuova formulazione) De Micheli.

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: nel corso dell'anno precedente aggiungere le seguenti: ivi compresi quelli introdotti con atti di recepimento di direttive comunitarie che determinano livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive medesime.
* 3. 10. (nuova formulazione) Peluffo, Lulli, Froner, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Zunino.

ART. 8.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «Le domande» aggiungere le seguenti: «e i relativi allegati»
8. 3. (nuova formulazione) Borghesi, Cimadoro, Favia.

ART. 12.

All'emendamento 12.32, capoverso 4-bis, sopprimere le parole: «anche di vendita di farmaci».
0. 12. 32. 1. Fava, Vanalli, Torazzi, Bragantini.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, si applicano anche in caso di esercizio congiunto dell'attività di estetista con altra attività commerciale, a prescindere dal criterio della prevalenza.

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere in fine le parole: e di segnalazione certificata di inizio attività in caso di esercizio congiunto dell'attività di estetista, anche non prevalente, con altra attività commerciale.
12. 32. I relatori.

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Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo i servizi finanziari, come definiti dall'articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, nonché i procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici e di tabacchi lavorati per i quali restano ferme le particolari norme che li disciplinano.
12. 33. I relatori.

ART. 14.

Al comma 4, lettera f), sostituire le parole da: soppressione o riduzione fino a (UNI EN ISO-900) con le seguenti: razionalizzazione, anche mediante riduzione o eliminazione di controlli sulle imprese, tenendo conto del possesso di certificazione del sistema di gestione per la qualità ISO,.
14. 100. I relatori.

Al comma 6, sostituire le parole: in materia fiscale e finanziaria con le seguenti: in materia fiscale, finanziaria e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
14. 31. (nuova formulazione) Boccuzzi, Damiano, Gnecchi, Bellanova, Berretta, Bobba, Codurelli, Gatti, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
6-bis. Nell'ambito dei lavori pubblici e privati dell'edilizia, le amministrazioni pubbliche acquisiscono d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva con le modalità di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
14. 54. I relatori.

ART. 16.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 20, comma 12 del decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito in legge dalla legge n. 133 del 6 agosto del 2008 dopo le parole «relative» aggiungere le seguenti: «alle cancellazioni dall'anagrafe della popolazione residente per irreperibilità,»
16. 6. D'Amico, Fava, Vanalli, Bragantini, Torazzi.

ART. 21.

Al comma 1, capoverso, aggiungere in fine i seguenti periodi: Ove convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore, il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di entrambi gli obbligati, ma l'azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore. L'eccezione può essere sollevata anche se l'appaltatore non è stato convenuto in giudizio, ma in tal caso il committente imprenditore o datore di lavoro deve indicare i beni del patrimonio dell'appaltatore sui quali il lavoratore può agevolmente soddisfarsi. Il committente imprenditore o datore di lavoro che ha eseguito il pagamento può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.
21. 19. (nuova formulazione) I relatori.

ART. 23.

Al comma 1, dopo le parole: Ferme restando le disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale di cui al titolo 3-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di semplificare

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le procedure e ridurre gli oneri per le PMI aggiungere le seguenti: e per gli impianti non soggetti alle citate disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale, e dopo le parole: sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, volto a disciplinare l'autorizzazione unica ambientale e a semplificare gli adempimenti amministrativi delle piccole e medie imprese aggiungere le seguenti: e degli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale.
23. 15. I relatori.

All'emendamento 23.14, comma 2-bis, sostituire le parole da: Al fine fino a: stessi con le seguenti: La realizzazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici.
0. 23. 14. 1. (Nuova formulazione) Vanalli, Meroni, Volpi, Pastore, Bragantini, Fava.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di assicurare su tutto il territorio nazionale una capillare distribuzione delle infrastrutture di ricarica ad uso pubblico per la ricarica di veicoli elettrici, l'installazione delle infrastrutture stesse è sottoposta alla disciplina della Segnalazione Certificata di Inizio Attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni.
23. 14. (Nuova formulazione) I relatori.

ART. 24.

Al comma 1, lettera g), sopprimere le seguenti parole: alla lettera o) le parole: «per le piattaforme off-shore, l'autorità competente è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;» sono soppresse, e.
24. 101. I relatori.

Al comma 1, lettera h), sostituire l'alinea con il seguente: « all'articolo 281, il comma 5 è sostituito dal seguente»
24. 100. I relatori.

Al comma 1, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:
i-bis) all'articolo 194, comma 3 dopo le parole «garanzie finanziarie di cui al comma 10 del medesimo articolo 212.». è aggiunto il seguente periodo: «Le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero di rifiuti, tra i quali quelli da imballaggio, devono allegare per ogni spedizione una dichiarazione dell'Autorità del paese di destinazione dalla quale risulti che nella legislazione nazionale non vi siano norme ambientali meno rigorose di quelle previste dal diritto comunitario, ivi incluso un sistema di controllo sulle emissioni di gas serra e che l'operazione di recupero nel paese di destinazione sia effettuata con modalità equivalenti, dal punto di vista ambientale, a quelle previste dalla legislazione in materia di rifiuti del paese di provenienza».
24. 38. I relatori.

Al comma 1, dopo la lettera i), inserire la seguente:
i-bis) all'articolo 242, comma 7, dopo le parole «la realizzazione degli interventi per singole aree o per fasi temporali successive», aggiungere il seguente periodo: «Nell'ambito dell'articolazione temporale potrà essere valutata l'adozione di tecnologie innovative, di dimostrata efficienza ed efficacia, a costi sopportabili, resesi disponibili a seguito dello sviluppo tecnico-scientifico del settore».
** 24. 31. Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

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Dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
i-bis) all'articolo 242, comma 7, dopo le parole: «la realizzazione degli interventi per singole aree o per fasi temporali successive», aggiungere il seguente periodo: «Nell'ambito dell'articolazione temporale potrà essere valutata l'adozione di tecnologie innovative, di dimostrata efficienza ed efficacia, a costi sopportabili, resesi disponibili a seguito dello sviluppo tecnico-scientifico del settore».
** 24. 16. Vignali.

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
i-bis) all'articolo 242, comma 7, dopo le parole: la realizzazione degli interventi per singole aree o per fasi temporali successive», aggiungere il seguente periodo: «Nell'ambito dell'articolazione temporale potrà essere valutata l'adozione di tecnologie innovative, di dimostrata efficienza ed efficacia, a costi sopportabili, resesi disponibili a seguito dello sviluppo tecnico-scientifico del settore».
** 24. 24. Bratti, Mariani, Margiotta, Morassut, Braga, Realacci, Benamati, Bocci, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

ART. 31.

Dopo l'articolo 31 aggiungere il seguente:
Articolo 31-bis.
(Scuola sperimentale di dottorato internazionale - Gran Sasso Science Institute GSSI).

1. Al fine di rilanciare lo sviluppo dei territori terremotati dell'Abruzzo mediante la ricostituzione ed il rafforzamento delle capacità del sistema didattico, scientifico e produttivo, e realizzare un polo di eccellenze internazionale grazie alla valorizzazione di competenze e strutture altamente specialistiche già esistenti sul territorio, nonché favorire l'attrazione di risorse di alto livello prevalentemente nel campo delle scienze di base, è istituita la Scuola sperimentale di dottorato internazionale denominata Gran Sasso Science Institute (GSSI).
2. La Scuola ha come soggetto attivatore l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) e opera in via sperimentale per un quadriennio a decorrere dall'anno accademico 2013-2014. L'INFN sulla base delle risultanze del lavoro del Comitato ordinatore di cui al successivo comma 4 coinvolgerà Università e ove necessario altri enti di ricerca.
3. La Scuola ha l'obiettivo di attrarre competenze specialistiche di alto livello nel campo delle scienze di base e dell'intermediazione tra ricerca e impresa (fisica, matematica e informatica, gestione dell'innovazione e dello sviluppo territoriale) attraverso attività didattica post-laurea e di formare ricercatori altamente qualificati. A tal fine, la Scuola attiva, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia, secondo quanto previsto dalla legge 3 luglio 1998, n. 210, così come modificata dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240, corsi di dottorato e di ricerca, con particolare riguardo alla dimensione internazionale ed al rapporto con le imprese ad alto contenuto scientifico e tecnologico, e cura altresì attività di formazione post dottorale.
4. Il piano strategico che indicherà le istituzioni universitarie da coinvolgere, lo statuto e i regolamenti della Scuola sono elaborati in fase di costituzione da un Comitato ordinatore e approvati dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca. Il Comitato ordinatore nominato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è composto da cinque esperti di elevata professionalità. Il Comitato opera a titolo gratuito, senza nuovi e maggiori oneri a carico dell'amministrazione.
5. Sino al completamento del quadriennio di sperimentazione di cui al comma 2 per il finanziamento delle attività della

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Scuola è autorizzata una spesa annua di 13 milioni di euro cui si fa fronte per 6 milioni di euro sui fondi per la ricostruzione dell'Abruzzo di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e per 6 milioni di euro sulle risorse destinate alla regione Abruzzo nell'ambito del Fondo sviluppo e coesione e per 1 milione di euro è autorizzato, a decorrere dall'anno 2013, un contributo annuo di 5 milioni di euro a valere sulla dotazione finanziaria del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
6. Allo scadere del quadriennio, la Scuola potrà assumere carattere di stabilità a seguito della valutazione dei risultati da parte dell'Agenzia Nazionale di Valutazione della Ricerca mediante decreto di riconoscimento e approvazione del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, a condizione che sia reperita adeguata copertura finanziaria nell'ambito delle risorse disponibili del fondo di finanziamento ordinario dell'università, annualmente predeterminate e senza maggiori oneri, nonché mediante finanziamenti di soggetti privati o della stessa regione o di enti locali.
31. 01. (nuova formulazione) Il Governo.

ART. 32.

Al comma 2, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «interventi svolti nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali» sono sostituite dalle seguenti: «interventi presentati nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali»;
b) dopo il primo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministero dell'università e della ricerca, provvede con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione a fissare i criteri di selezione dei progetti, prevedendo misure premiali per quelli presentati da piccole e medie imprese».
32. 6. Froner.

Al comma 2, lettera b), capoverso comma 873, sostituire le parole: di natura non regolamentare con le seguenti: « adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988».
32. 100. I relatori.

ART. 35.

Sostituire il primo comma con il seguente:
1. Il terzo comma dell'articolo 2397 del codice civile è abrogato.
** 35. 2. Lorenzin.

Sostituire il secondo comma con il seguente:
2. Il terzo comma dell'articolo 2397 del codice civile è abrogato.
** 35. 14. De Micheli.

Sostituire il primo comma con il seguente:
1. Il terzo comma dell'articolo 2397 del codice civile è abrogato.
** 35. 12. Corsaro, De Corato.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il terzo comma dell'articolo 2397 del codice civile è abrogato.
** 35. 23. Tassone, Anna Teresa Formisano, Mantini, Pezzotta, Ruggeri, Libè, Poli.

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All'articolo 35, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il terzo comma dell'articolo 2397 del codice civile è abrogato.
** 35. 21. Stasi, Cesario.

Il comma 1 è sostituito dal seguente:
1. Il comma 3 dell'articolo 2397 del codice civile è abrogato.
** 35. 26. Raisi.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. La disposizione di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si interpreta nel senso che il carattere onorifico della partecipazione agli organi collegiali e della titolarità di organi degli enti che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche è previsto per gli organi diversi dai collegi dei revisori dei conti e sindacali e dai revisori dei conti.
35. 29. I relatori.

ART. 37.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 16, del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito con modificazioni nella legge 28 gennaio 2009 n. 2, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
«6-bis. L'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro il termine di cui al precedente comma, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda in attesa che sia integrata con l'indirizzo di posta elettronica certificata».
* 37. 7. Anna Teresa Formisano, Tassone, Ruggeri, Pezzotta, Mantini, Libè.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 16, del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito con modificazioni nella legge 28 gennaio 2009 n. 2, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
«6-bis. L'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro il termine di cui al precedente comma, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda in attesa che sia integrata con l'indirizzo di posta elettronica certificata».
* 37. 6. Lulli, Froner, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 16, del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito con modificazioni nella legge 28 gennaio 2009 n. 2, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
«6-bis. L'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro il termine di cui al precedente comma, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda in attesa che sia integrata con l'indirizzo di posta elettronica certificata».
* 37. 2. Vignali.

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ART. 41.

Al comma 1 sostituire le parole: dall'articolo 71, con le seguenti: dal comma 6 dell'articolo 71.
*41. 6. Anna Teresa Formisano, Tassone, Pezzotta, Ruggeri, Libè, Mantini.

Al comma 1 sostituire le parole: dall'articolo 71, con le seguenti: dal comma 6 dell'articolo 71.
*41. 2. Torazzi, Fava, Vanalli, Bragantini.

Al comma 1 sostituire le parole: dall'articolo 71, con le seguenti: dal comma 6 dell'articolo 71.
*41. 3. Servodio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Cuomo, Mario Pepe (PD), Sani, Trappolino.

ART. 45.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis, dopo le parole: n. 300 aggiungere le seguenti: previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.
45. 3. I relatori.

ART. 47.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
2-bis. La cabina di regia di cui al comma 2, nell'attuare l'agenda digitale italiana nel quadro delle indicazioni sancite da quella digitale europea, persegue i seguenti obiettivi di:
a) realizzazione delle infrastrutture tecnologiche e immateriali al servizio delle comunità intelligenti (smart communities), finalizzate a soddisfare la crescente domanda di servizi digitali in settori quali la mobilità, il risparmio energetico, il sistema educativo, la sicurezza, la sanità, i servizi sociali e la cultura;
b) promozione del paradigma dei dati aperti (open data) quale modello di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, al fine di creare strumenti e servizi innovativi;
c) potenziamento delle applicazioni di amministrazione digitale (e-government) per il miglioramento dei servizi ai cittadini e alle imprese, per favorire la partecipazione attiva degli stessi alla vita pubblica e per realizzare un'amministrazione aperta e trasparente;
d) promozione della diffusione e controllo di architetture di cloud computing per le attività e i servizi delle pubbliche amministrazioni;
e) utilizzazione degli acquisti pubblici innovativi e degli appalti pre-commerciali al fine di stimolare la domanda di beni e servizi innovativi basati su tecnologie digitali;
f) infrastrutturazione per favorire l'accesso alla rete internet in grandi spazi pubblici collettivi quali scuole, università, spazi urbani e locali pubblici in genere;
g) investimento nelle tecnologie digitali per il sistema scolastico e universitario, al fine di rendere l'offerta educativa e formativa coerente con i cambiamenti in atto nella società;
g-bis) consentire l'utilizzo della infrastruttura di cui all'articolo 81, comma 2-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche al fine di consentire la messa a disposizione dei cittadini delle proprie posizioni debitorie nei confronti dello Stato da parte delle banche dati delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005;
g-ter) individuare i criteri e i tempi e le relative modalità per effettuare i pagamenti con modalità informatiche nonché le modalità per il riversamento, la rendicontazione

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da parte del prestatore dei servizi di pagamento e l'interazione tra i sistemi e i soggetti coinvolti nel pagamento, anche individuando il modello di convenzione che il prestatore di servizi deve sottoscrivere per effettuare il pagamento.

2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis si applicano, ove possibile tecnicamente e a condizione che non si producano nuovi oneri per la finanza pubblica, ovvero direttamente o indirettamente, aumenti di costi a carico degli utenti, anche ai soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative;
47. 8. (nuova formulazione) Cimadoro, Favia, Borghesi, Monai.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di favorire le azioni di cui al comma 1 ed al fine di garantire la massima concorrenzialità nel mercato delle telecomunicazioni, in linea con quanto previsto dall'articolo 34, comma 1 lettera g) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 211, i servizi di accesso all'ingrosso di rete fissa devono essere offerti agli operatori concorrenti in maniera disaggregata in modo che gli Stessi operatori non debbano pagare per servizi non richiesti e si possa creare un regime concorrenziale anche per i servizi accessori. In particolare, il prezzo del servizio di accesso all'ingrosso di rete fissa deve indicare separatamente il costo della prestazione dell'affitto della linea ed il costo delle attività accessorie quali il servizio di attivazione della linea stessa ed il servizio di manutenzione correttiva. Con riferimento alle attività accessorie, deve essere garantito agli operatori richiedenti anche di poter acquisire tali servizi da imprese terze di comprovata esperienza che operano sotto la vigilanza dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in un regime di concorrenza.
47. 016. Fava, Caparini, Torazzi, Vanalli, Bragantini.

Dopo l'articolo 47 aggiungere il seguente:

Art. 47-bis.
(Semplificazioni in materia di sanità digitale).

1. Nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, nei piani di Sanità nazionali e regionali si privilegia la gestione elettronica delle pratiche cliniche, attraverso l'utilizzo della cartella clinica elettronica, così come i sistemi di prenotazione elettronica per l'accesso alle strutture da parte dei cittadini con la finalità di ottenere vantaggi in termini di accessibilità e contenimento dei costi.
2. Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con Decreto del Ministro della Salute si promuove l'utilizzo di dispositivi mobili nel settore sanitario i quali possono essere utilizzati per la raccolta di dati clinici, la diffusione di informazioni ai medici, ricercatori e pazienti e per l'offerta diretta di cure attraverso la telemedicina mobile.
47. 04. (nuova formulazione).Lulli, Bressa, Colaninno, fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Dopo l'articolo 47 aggiungere il seguente:

Art. 47-bis.
(Digitalizzazione e riorganizzazione).

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 15 del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82 sono aggiunti i seguenti commi:
«4. Le funzioni legate alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (funzioni ICT) nei comuni sono obbligatoriamente ed esclusivamente esercitate in forma associata, secondo le forme previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da parte dei comuni con popolazione

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fino a 5.000 abitanti, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole ed il comune di Campione d'Italia.
5. Le funzioni ICT di cui al comma precedente comprendono la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche - rete dati, fonia, apparati - di banche dati, di applicativi software, l'approvvigionamento di licenze per il software, la formazione informatica, la consulenza nel settore dell'informatica.
6. La medesima funzione ICT non può essere svolta da più di una forma associativa.
7. Il limite demografico minimo che l'insieme dei comuni, che sono tenuti ad esercitare le funzioni ICT in forma associata, deve raggiungere è fissato in 30.000 abitanti, salvo quanto disposto al successivo comma 8.
8. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, la regione individua con propria legge, previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei comuni con dimensione territoriale inferiore ai 5.000 abitanti, delle funzioni di cui al comma 2, secondo i principi di economicità, di efficienza e di riduzione delle spese, fermo restando quanto stabilito dal comma 1 del presente articolo.
9. A partire dalla data fissata dal decreto di cui al comma 10, i comuni non possono singolarmente assumere obbligazioni inerenti alle funzioni ed ai servizi di cui ai commi 4 e 5. Per tale scopo, all'interno della gestione associata, i comuni individuano un'unica stazione appaltante.
10. Le funzioni di cui al comma 4 e i relativi tempi di attuazione sono definiti con decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanarsi entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente disposizione».
47. 021. Brunetta, Stracquadanio.

Dopo l'articolo 47 aggiungere il seguente:

Art. 47-bis.
(Organizzazione e finalità dei servizi in rete).

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 63 del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, sono aggiunti i seguenti commi:
«4. A partire dal 1o gennaio 2014, allo scopo di incentivare e favorire il processo di informatizzazione e di potenziare ed estendere i servizi telematici, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, utilizzano esclusivamente i canali e i servizi telematici ivi inclusa la posta elettronica certificata per l'utilizzo dei propri servizi, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze e atti e garanzie fidejussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché per la richiesta di attestazioni e certificazioni.
5. A partire dal 1° gennaio 2014 i soggetti indicati al comma 4 utilizzano esclusivamente servizi telematici o della posta certificata anche per gli atti, comunicazioni o servizi dagli stessi resi.
6. I soggetti indicati al comma 4) almeno 60 giorni prima della loro entrata in vigore pubblicano, sul sito web istituzionale, l'elenco dei provvedimenti adottati ai sensi dei commi precedenti nonché termini e modalità di utilizzo dei servizi e dei canali telematici e della posta elettronica certificata.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanarsi entro 180 giorni dalla pubblicazione

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della presente disposizione, sono stabilite le deroghe e le eventuali limitazioni al principio di esclusività indicato dal comma 4».
47. 022. (nuova formulazione).Brunetta, Stracquadanio.

Dopo l'articolo 47 aggiungere il seguente:

Art. 47-bis.
(Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica).

1. La lettera a) del comma 1, dell'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 è sostituito dalla seguente:
a) se sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata, il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato.
47. 026. Brunetta, Stracquadanio.

Dopo l'articolo 47 aggiungere il seguente:

Art. 47-bis
(Copie informatiche documenti analogici).

1. Il comma 5 dell'articolo 23-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 è sostituito dai seguenti:
«5. Al fine di assicurare la verifica della provenienza e della conformità all'originale, sulle copie analogiche di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni, e apposto a stampa, sulla base dei criteri definiti con linee guida emanate da DigitPA, un contrassegno generato elettronicamente, formato nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71.
5-bis. Sui certificati, documenti e altri atti amministrativi, formati secondo le modalità indicate nel precedente comma 5, le amministrazioni riportano l'indicazione relativa agli obblighi di assolvimento dell'imposta di bollo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972.
5-ter. I cittadini, laddove previsto, provvedono ad apporre il bollo sulla copia analogica del documento al momento dell'utilizzo».
47. 027. Brunetta, Stracquadanio.

Dopo l'articolo 47 aggiungere il seguente:

Art. 47-bis.
(Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni).

1. Il comma 3 dell'articolo 57-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 è sostituito dal seguente: «Le amministrazioni aggiornano gli indirizzi ed i contenuti dell'indice tempestivamente e comunque con cadenza almeno semestrale secondo le indicazioni di DigitPA. La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell'indice e del loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili.»
47. 032. Brunetta, Stracquadanio.

ART. 48.

Al comma 1, capoverso articolo 5-bis, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di dare attuazione alle disposizioni del comma 1 e in relazione a quanto previsto dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive, le università possono accedere all'anagrafe nazionale degli studenti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, per verificare la veridicità dei titoli autocertificati.

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Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. L'anagrafe nazionale degli studenti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 come integrato dall'articolo 1-quater della legge 24 novembre 2009, n. 167, è utilizzata, oltre, che ai fini di cui agli articoli 1 e 2 dello stesso decreto legislativo n. 76 del 2005, per l'assolvimento dei compiti istituzionali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché come supporto del sistema nazionale di valutazione del sistema scolastico.
48. 4. I relatori.

ART. 49.

Al comma 1, lettera c), al punto n. 2), dopo la parola: laurea aggiungere la parola: o.
49. 18. Goisis.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis) all'articolo 16, comma 3, lettera e), primo periodo, è soppressa la parola: «anche».
49. 31. I relatori.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
b) dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis)
all'articolo 4, comma 3, la lettera o) è soppressa;
d) al comma 1 lettera l) sostituire le parole: di importo coerente con i parametri stabiliti con il decreto di cui al comma 2 con le seguenti: di importo non inferiore a quello fissato con il decreto di cui al comma 2
49. 33. (parte ammissibile).I relatori.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. A valere sulle risorse previste dall'articolo 29, comma 19, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e con riferimento all'anno 2012, è riservata una quota non superiore a 11 milioni di euro per le finalità di cui all'articolo 5, comma 3, lettera g), della medesima legge.
49. 32. I relatori.

ART. 50.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 50.
(Autonomia responsabile).

1. Al fine di consolidare e sviluppare l'autonomia delle istituzioni scolastiche, potenziandone l'autonomia gestionale secondo criteri di flessibilità e valorizzando la responsabilità e la professionalità del personale della scuola, a decorrere dall'anno scolastico 2012/2013 si applicano le disposizioni di cui ai seguenti commi.
2. È attivato, nel rispetto della vigente normativa contabile, un Fondo unico d'istituto che comprende il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche e quello per il personale di ciascuno dei quattro Programmi relativi ai vari gradi di istruzione del Bilancio del MIUR. In tale Fondo, oltre alle risorse attualmente destinate al finanziamento delle competenze vigenti, confluiscono tutte le risorse destinate alle diverse tipologie di spesa: sicurezza, dispersione scolastica, offerta formativa ed interventi perequativi, interventi vari a favore dell'istruzione, stanziamento per il Piano programmatico degli interventi per la scuola, risorse contrattuali destinate alla valorizzazione del personale della scuola, al fine di rinforzare l'autonomia delle istituzioni scolastiche mediante una programmazione autonoma delle finalità di spesa e di gestione.
3. In relazione al personale docente e ATA sono definiti:
a) per ciascuna istituzione scolastica, un organico dell'autonomia, funzionale all'ordinaria

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attività didattica, educativa, amministrativa, tecnica e ausiliaria, alla sperimentazione e allo sviluppo di nuove metodologie per l'innovazione dell'attività didattica, al recupero, all'integrazione e al sostegno degli alunni con disabilità e alla programmazione dei fabbisogni di personale scolastico;
b) un organico di rete con particolare riferimento alle esigenze di integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali nonché alla prevenzione dell'abbandono e al contrasto dell'insuccesso scolastico e formativo, specie per le aree di massima corrispondenza tra povertà e dispersione scolastica.

4. L'organico dell'autonomia di cui al comma 3 è costituito da tutti i posti corrispondenti a fabbisogni con carattere di stabilità per almeno un triennio sulla singola scuola, sulle reti di scuole e sugli ambiti provinciali, anche per i posti di sostegno.
5. È abrogato il comma 81 dell'articolo 4 della legge 12 novembre 2011 n. 183;
6. L'organico dell'autonomia rimane determinato ai sensi dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, salvo quanto disposto al successivo comma 7. In sede di prima applicazione l'organico dell'autonomia è determinato in misura uguale a quello dell'anno scolastico 2011/2012 pari a 724 mila posti docenti e 233.100 posti Ata, fermo restando anche per gli anni 2012 e successivi l'accantonamento in presenza di esternalizzazione dei servizi per i posti Ata.
7. L'organico dell'autonomia comprende ulteriori diecimila posti, da attivare successivamente alla definizione di una apposita sequenza contrattuale che non rechi nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche, destinati al supporto dell'autonomia scolastica, per la flessibilità e il potenziamento dell'offerta didattica e per gli interventi perequativi.
8. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonomie, sono stabiliti i criteri per la determinazione degli organici di cui ai commi 4 e 6.
9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede ai sensi dei commi 10 e 11.
10. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana tutte le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate, adotta nuove modalità di gioco del Lotto, variando l'assegnazione della percentuale della posta di gioco a montepremi ovvero a vincite in denaro, la misura del prelievo erariale unico, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita. L'attuazione delle disposizioni del presente comma assicura maggiori entrate in misura non inferiore a 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012. Le maggiori entrate derivanti dal presente comma sono integralmente attribuite allo Stato.
11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito erariale complessivo pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2012. Dall'applicazione della norma di cui al precedente comma non devono derivare variazioni del gettito di competenza delle amministrazioni territoriali ai sensi dell'articolo 11

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del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.
50. 10. (ulteriore nuova formulazione). Ghizzoni, Coscia, Pes, De Pasquale, Bachelet, Russo, Rossa, Siragusa, De Torre, Melandri, Levi, Nicolais, De Biasi, Mazzarella, Lolli

Dopo l'articolo 50 inserire il seguente:

Art. 50-bis.
(Dirigenti scolastici).

1. I candidati risultati idonei a seguito dell'espletamento di un concorso a dirigente scolastico, ma che non hanno partecipato al corso di formazione, poiché non rientranti nel contingente previsto, sono immessi in ruolo, previo esperimento di un corso di formazione della durata di quattro mesi e previo positivo superamento di un colloquio selettivo sulle tematiche oggetto del corso di formazione.
2. I docenti incaricati della presidenza nel triennio 2008/2009-2010/2011 sono ammessi ad un periodo di formazione previo superamento di un esame colloquio, ai fini dell'immissione nel ruolo dei dirigenti scolastici. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca disciplina con proprio decreto le modalità di svolgimento dell'esame colloquio e del periodo di formazione.
3. Al fine di garantire la piena funzionalità del sistema scolastico e dare provvisoria copertura ai posti vacanti e disponibili, attualmente ricoperti con reggenze anche plurime, in attesa del compiuto espletamento del corso-concorso ordinario per il reclutamento di 2386 dirigenti scolastici, ai soggetti per i quali è pendente un contenzioso con oggetto la partecipazione ai concorsi a dirigente scolastico alla data di entrata in vigore del presente decreto, è temporaneamente affidato un incarico provvisorio di direzione della durata di un anno scolastico rinnovabile fino alla copertura dei posti vacanti destinati ai vincitori del concorso ordinario. L'incarico di direzione è remunerato in misura pari all'ottanta per cento della retribuzione di posizione, parte variabile, ordinariamente assegnata al posto così ricoperto. Alla relativa spesa si dà copertura mediante corrispondente riduzione, per l'anno scolastico 2011/2012, del Fondo Unico Nazionale per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici. I posti che conseguentemente si rendono disponibili sono accantonati in quota del numero di assunzioni autorizzate per ciascun anno scolastico.
50. 01. Pelino.

ART. 52.

Al comma 1, alinea, apportare le seguenti modifiche:
a) dopo le parole: politiche sociali e inserire le seguenti: con il Ministro dello sviluppo economico e;
b) dopo le parole: i seguenti obiettivi inserire le seguenti: a sostegno dello sviluppo delle filiere produttive del territorio e dell'occupazione dei giovani.

Conseguentemente al comma 1, lettera c), dopo le parole: in apprendistato aggiungere le seguenti: di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167,.

Conseguentemente, al comma 2, alinea, apportare le seguenti modifiche:
a) dopo le parole: di concerto con, inserire le parole: il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e.

Conseguentemente, alla lettera a), dopo le parole: per la medesima area tecnologica, inserire le seguenti: e relativi ambiti;
dopo la lettera b), inserire la seguente:
b-bis) prevedere, nel rispetto del principio di sussidiarietà, che le delibere del Consiglio di indirizzo degli ITS possono

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essere adottate con voti di diverso peso ponderale e con diversi quorum funzionali e strutturali.
52. 5. (nuova formulazione) I Relatori.

Ai commi 1 e 2 sostituire le parole: d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome con le parole: d'intesa con la Conferenza Unificata...
* 52. 3. Vanalli, Bitonci.

Ai commi 1 e 2 sostituire le parole: d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome con le parole: d'intesa con la Conferenza Unificata...
* 52. 1. Osvaldo Napoli.

ART. 53.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: sulla base delle indicazioni fornite dalle regioni, dalle province e dai comuni, tenendo conto di quanto stabilito dagli articoli 3 e 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23.

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Il piano di cui al comma 1 comprende la verifica dello stato di attuazione degli interventi e la ricognizione sullo stato di utilizzazione delle risorse precedentemente stanziate.
53. 14. (nuova formulazione). Ghizzoni, Mariani, De Pasquale, Coscia, Bachelet, Russo, Pes, Rossa, De Torre, Siragusa, Melandri, Levi, Nicolais, De Biasi, Mazzarella, Lolli.

Al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente:
d-bis) la promozione di «contratti di partenariato pubblico privato» così come definiti dall'articolo 3, comma 15-ter del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
* 53. 11. Lorenzin, Romani.

Al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente:
«d-bis) la promozione di «contratti di partenariato pubblico privato» così come definiti dall'articolo 3, comma 15-ter del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163».
* 53. 12. Mastromauro.

Al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente:
d-bis) la promozione di «contratti di partenariato pubblico privato» così come definiti dall'articolo 3, comma 15-ter del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
* 53. 8. Stradella.

Al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente:
d-bis) la promozione di «contratti di partenariato pubblico privato» così come definiti dall'articolo 3, comma 15-ter del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
* 53. 15. Libè, Tassone, Anna Teresa Formisano, Mantini, Pezzotta, Ruggeri.

ART. 54.

Al comma 1, capoverso articolo 24-bis sostituire le parole: ed eventualmente di una, con le seguenti: e di una.
54. 1. Goisis.

ART. 56.

All'emendamento 56.17 alla lettera b) dopo le parole: di preferenza alle cooperative

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aggiungere le seguenti: o consorzi di cooperative
0. 56. 17. 1. Anna Teresa Formisano.

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:
a) sostituire le parole: a titolo oneroso, con le seguenti: secondo le modalità previste dall'articolo 48, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
b) sostituire le parole: a cooperative di giovani di età non superiore a 35 anni, con le seguenti: alle comunità, agli enti, alle associazioni e alle organizzazioni di cui all'articolo 48, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, attribuendo un titolo di preferenza alle cooperative sociali di giovani di età inferiore ai 35 anni;
c) sopprimere le parole: Con decreto del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, di concerto con il Ministro della Giustizia e il Ministro dell'interno, sono definite le modalità di costituzione delle cooperative, i criteri, i tempi e le forme per la presentazione delle domande.
56. 17. I Relatori.

ART. 57.

Al comma 7, sopprimere le parole: degli impianti industriali e, aggiungere, in fine, le seguenti: e degli impianti industriali.
57. 11. Lazzari.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
8-bis. Le disposizioni di cui dai commi da 1 a 8 si applicano anche alla lavorazione e allo stoccaggio di olii vegetali destinati ad uso energetico.
57. 18. (nuova formulazione) Abrignani.

Dopo l'articolo 57 aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.

1. Al fine di garantire il contenimento dei costi e la sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale e di energia elettrica, nel quadro delle misure volte a migliorare l'efficienza e la competitività nei mercati di riferimento in sede di prima attuazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 1o giugno 2011, n. 93, sono individuati con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli impianti e le infrastrutture energetiche ricadenti nel territorio nazionale e di interconnessione con l'estero identificati come prioritari, anche in relazione a progetti di interesse comune di cui alle decisioni del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'energia e al regolamento (CE) N. 663/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio.
2. L'individuazione degli impianti e delle infrastrutture di cui al comma 1 è aggiornata con periodicità almeno biennale, nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 1 giugno 2011 n. 93.
57. 01. (nuova formulazione) Quartiani.

ART. 60.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: cittadini comunitari con le seguenti: cittadini italiani e agli altri cittadini comunitari
60. 8. I relatori.

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: adottano la carta acquisti aggiungere le seguenti: anche attraverso l'integrazione e/o evoluzione del Sistema di Gestione

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delle Agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGAte).
* 60. 4. Osvaldo Napoli.

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: adottano la carta acquisti inserire le seguenti parole: anche attraverso l'integrazione e/o evoluzione dei Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGAte).
* 60. 19. Froner, Naccarato.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
f-bis) I comuni, anche attraverso l'utilizzo della base dati SGAte relativa ai soggetti già beneficiari di Bonus Gas e Bonus Elettrico possono, al fine di incrementare il numero di soggetti beneficiari della Carta Acquisti, adottare strumenti di comunicazione personalizzata in favore della cittadinanza.
** 60. 5. Osvaldo Napoli.

Al comma 2 dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis) I comuni, anche attraverso l'utilizzo della base dati SGAte relativa ai soggetti già beneficiari di Bonus Gas e Bonus Elettrico possono, al fine di incrementare il numero di soggetti beneficiari della Carta Acquisti, adottare strumenti di comunicazione personalizzata in favore della cittadinanza.
** 60. 17. Anna Teresa Formisano, Tassone, Libè, Pezzotta, Ruggeri, Mantini.

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis) I comuni, anche attraverso l'utilizzo della base dati SGAte relativa ai soggetti già beneficiari di Bonus Gas e Bonus Elettrico possono, al fine di incrementare il numero di soggetti beneficiari della Carta Acquisti, adottare strumenti di comunicazione personalizzata in favore della cittadinanza.
** 60. 18. Froner, Naccarato.

ART. 62.

Al comma 1 sostituire la tabella di cui all'allegato A con la seguente:

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62. 8. I Relatori.

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Nella Tabella A, dopo il numero 12, aggiungere il seguente:

12-bisL. 225 24/02/1992 Istituzione del servizio nazionale della protezione civile.comma 5-quinquies dell'articolo 5

62. 14. I Relatori.

Nella Tabella A, aggiungere in fine il seguente:

D.L.225 29/12/2010 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglieArticolo 2, commi 5-quater e 5-quinquies

62. 15. I Relatori.

Dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:

Art. 62-bis.

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001. n. 3.
62. 01. Brugger, Zeller, Nicco.

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ALLEGATO 2

DL 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. C. 4940 Governo.

NUOVI EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI PRESENTATI

ART. 31.

Subemendamento all'articolo aggiuntivo 31.01 del Governo

Al comma 5, sostituire le parole da: per sei milioni di euro fino alla fine del comma, con le seguenti parole: a valere mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relative al Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Al comma 6, sostituire le parole da: nell'ambito delle risorse fino a: nonché, con la seguente: anche.
0. 31. 01. 1.Borghesi.

ART. 45.

Al capoverso, sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:
b) all'articolo 34 e soppressa la lettera g) del comma 1;
c) l'articolo 34 comma 1-bis è sostituito con il seguente: «Il Garante, sentito il Ministro per lo Sviluppo Economico e Infrastrutture e Trasporti, individua con proprio provvedimento da aggiornare periodicamente, modalità semplificate di applicazione del disciplinare tecnico contenuto nel citato allegato B in ordine all'adozione delle misure minime di cui al comma 1 per i soggetti che svolgono trattamenti comunque effettuati per correnti finalità amministrativo - contabili, in particolare piccole e medie imprese, liberi professionisti ed artigiani nonché per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e che trattano, come unici dati sensibili e giudiziari, quelli relativi al coniuge e ai parenti»;
d) nel disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza di cui all'allegato B sono soppressi i paragrafi da 19 a 19.8 e 26.
45. 5. I relatori.

ART. 50.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 50.
(Autonomia responsabile).

1. Al fine di consolidare e sviluppare l'autonomia delle istituzioni scolastiche, potenziandone l'autonomia gestionale secondo criteri di flessibilità e valorizzando la responsabilità e la professionalità del personale della scuola, a decorrere dall'anno scolastico 2012/2013 si applicano le disposizioni di cui ai seguenti commi.
2. È attivato, nel rispetto della vigente normativa contabile, un Fondo unico d'istituto che comprende il Fondo per il

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funzionamento delle istituzioni scolastiche e quello per il personale di ciascuno dei quattro Programmi relativi ai vari gradi di istruzione del Bilancio del MIUR. In tale Fondo, oltre alle risorse attualmente destinate al finanziamento delle competenze vigenti, confluiscono tutte le risorse destinate alle diverse tipologie di spesa: sicurezza, dispersione scolastica, offerta formativa ed interventi perequativi, interventi vari a favore dell'istruzione, stanziamento per il Piano programmatico degli interventi per la scuola, risorse contrattuali destinate alla valorizzazione del personale della scuola, al fine di rinforzare l'autonomia delle istituzioni scolastiche mediante una programmazione autonoma delle finalità di spesa e di gestione.
3. In relazione al personale docente e ATA sono definiti:
a) per ciascuna istituzione scolastica, un organico dell'autonomia, funzionale all'ordinaria attività didattica, educativa, amministrativa, tecnica e ausiliaria, alla sperimentazione e allo sviluppo di nuove metodologie per l'innovazione dell'attività didattica, al recupero, all'integrazione e al sostegno degli alunni con disabilità e alla programmazione dei fabbisogni di personale scolastico;
b) un organico di rete con particolare riferimento alle esigenze di integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali nonché alla prevenzione dell'abbandono e al contrasto dell'insuccesso scolastico e formativo, specie per le aree di massima corrispondenza tra povertà e dispersione scolastica.

4. L'organico dell'autonomia di cui al comma 3 è costituito da tutti i posti corrispondenti a fabbisogni con carattere di stabilità per almeno un triennio sulla singola scuola, sulle reti di scuole e sugli ambiti provinciali, anche per i posti di sostegno.
5. È abrogato il comma 81 dell'articolo 4 della legge 12 novembre 2011 n. 183.
6. L'organico dell'autonomia rimane determinato ai sensi dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, salvo quanto disposto al successivo comma 7. In sede di prima applicazione l'organico dell'autonomia è determinato in misura uguale a quello dell'anno scolastico 2011/2012 pari a 724 mila posti docenti e 233.100 posti Ata, fermo restando anche per gli anni 2012 e successivi l'accantonamento in presenza di esternalizzazione dei servizi per i posti Ata.
7. L'organico dell'autonomia comprende ulteriori diecimila posti, da attivare successivamente alla definizione di una apposita sequenza contrattuale che non rechi nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche, destinati al supporto dell'autonomia scolastica, per la flessibilità e il potenziamento dell'offerta didattica e per gli interventi perequativi.
8. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonomie, sono stabiliti i criteri per la determinazione degli organici di cui ai commi 4 e 6.
9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede ai sensi dei commi 10 e 11.
10. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana tutte le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate, potendo tra l'altro introdurre nuovi giochi, indire nuove lotterie, anche ad estrazione istantanea, adottare nuove modalità di gioco del Lotto, variare l'assegnazione della percentuale della posta di gioco a montepremi ovvero a vincite in denaro, la misura del prelievo erariale unico, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita. L'attuazione delle

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disposizioni del presente comma assicura maggiori entrate in misura non inferiore a 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012. Le maggiori entrate derivanti dal presente comma sono integralmente attribuite allo Stato.
11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito erariale complessivo pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2012. Dall'applicazione della norma di cui al precedente comma non devono derivare variazioni del gettito di competenza delle amministrazioni territoriali ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.
50. 10. (nuova formulazione).Ghizzoni, Coscia, Pes, De Pasquale, Bachelet, Russo, Rossa, Siragusa, De Torre, Melandri, Levi, Nicolais, De Biasi, Mazzarella, Lolli.

ART. 20.

All'articolo 20, comma 3, apportare le seguenti modificazioni:
a) prima della lettera a) inserire la seguente:
0a) l'articolo 4, comma 3, si interpreta nel senso che le disposizioni ive contenute sono di immediata applicazione ai contratti di lavori anche in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207; per i contratti di servizi a forniture le citate disposizioni si applicano ai contratti di cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti per i quali, alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte;
b) dopo la lettera b) inserire le seguenti:
b-bis) all'articolo 267, comma 10, le parole «inferiore a 20.000» sono sostituite con le seguenti: «inferiore alla soglia di cui all'articolo 125, comma 11, primo periodo, del codice»;
b-ter) all'articolo 297, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Si applica l'articolo 88, comma 1; si applica altresì l'articolo 88, commi da 2 a 7, in quanto compatibili»;
b-quater) all'articolo 334, comma 1, le parole «pari o superiore a 20.000» sono sostituite dalle seguenti: «pari superiore alla soglia di cui all'articolo 225, comma 11, primo periodo del codice»;
b-quinquies) all'articolo 357, il comma 23 è sostituito dal seguente: «23. In relazione all'articolo 87 e all'articolo 248, in deroga a quanto previsto rispettivamente al comma 2 e al comma 5, i soggetti che alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, svolgendo la funzione di direttore tecnico, possono conservare l'incarico presso la stessa impresa.
20. 53. I relatori.
(Inammissibile)

Art. 43-bis.
(Semplificazione delle procedure di estinzione dei mutui per le cooperative edilizie).

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ha provvedere al pagamento dei conguagli dei contributi di cui all'articolo 16, comma 2, della legge 27 maggio 1975, n. 166, agli articoli 2 e 10 della legge 8 agosto 1977, n. 513, all'articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e all'articolo 6 del decreto-legge 13 agosto

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1975, n. 376, convertito con modificazioni dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, sulla base della certificazione fornita dalle banche relativa ai singoli interventi agevolativi e delle autocertificazioni dei singoli mutuatari in ordine alla sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalle leggi anzidette.
2. I requisiti oggettivi e soggettivi di cui al comma 1 si considerano sussistenti alla data della certificazione del comma 1, qualora siano trascorsi 20 anni dalla data di prima assegnazione degli alloggi a soci di cooperative di abitazione a proprietà divisa od indivisa e ad assegnatari di alloggi ex Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati ovvero siano trascorsi 10 anni dalla data di successivo subentro.
3. La certificazione di cui al comma 1 evidenzia le posizioni debitorie creditorie della banca, relative alle legge richiamate al medesimo comma, nei confronti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla data di entrata in vigore del presente decreto nonché gli eventuali crediti vantati dai mutuatari derivanti anche dal minor utilizzo dei contributi agevolativi nel periodo di preammortamento. Ai fini della determinazione delle posizioni anzidette non si tiene conto dei conguagli relative alle operazioni oggetto di contenzioso sulla sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti per la fruizione del contributo pubblico.
4. Le banche sono autorizzate a compensare le posizioni debitorie e creditorie, risultanti dalla certificazione di cui al comma 1, nei confronti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'ambito del gruppo bancario di appartenenza.
5. Le banche entro il termine di sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto inviano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un prospetto riepilogativo dell'ammontare dei contributi relativi alle operazioni ancora in essere per ciascuno dei successivi periodi di ammortamento.
6. Sulla base del prospetto di cui al comma 5 e della certificazione di cui al comma 1, il predetto Ministero con proprio decreto provvederà a definire le modalità di liquidazione del credito delle banche, al netto delle compensazioni tra posizioni creditorie e debitorie di cui al comma 4, nei limiti delle disponibilità annuali degli stanziamenti dei bilancio destinati ai predetti fini e tenendo conto di quanto precisato al seguente comma 8.
7. Fino alla completa estinzione del proprio credito, le banche utilizzano quanto corrisposto annualmente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del comma 6, al fine della progressiva liquidazione dei crediti dei mutuatari di cui al comma 3.
8. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato, tramite convenzioni da stipulare con l'ABI o con singoli istituti di credito, a definire un piano per il rientro degli eventuali debiti risultanti nei confronti dello Stato entro un periodo massimo di 3 anni, ovvero a definire l'utilizzo vincolante degli eventuali crediti, corrisposti come dal precedente comma 6, quale quota di capitale per la partecipazione al sistema integrato di fondi immobiliari, di cui al piano nazionale di edilizia abitativa di cui all'articolo 11 del decreto-legge del 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133."
43. 04. I relatori.
(Inammissibile)

ART. 46.

L'articolo 46 è sostituito dal seguente:

Articolo 46.
(Disposizioni in materia di riorganizzazione amministrativa e semplificazione tariffaria).

1. Con uno o più regolamenti da emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa di concerto con i Ministri per la

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pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del personale, si può procedere alla trasformazione in soggetti di diritto privato secondo quanto previsto dell'articolo 2, comma 634, lettere b) ed f), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, degli enti pubblici non economici vigilati dal Ministero della difesa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Anche al fine di assicurare il necessario coordinamento delle associazioni dei consumatori ed utenti in merito all'attuazione delle disposizioni di semplificazione procedimentale e documentale nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 136, comma 4, lettera h), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, al Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti, di cui al medesimo articolo, non si applicano le vigenti norme in materia di soppressione degli organi collegiali e di riduzione dei relativi componenti, fatti salvi i risparmi di spesa già conseguiti ed il carattere gratuito dei relativi incarichi.
3. Al fine di razionalizzare e rilanciare gli interventi a favore dello sviluppo economico e della internazionalizzazione delle imprese e nel rispetto dei vincoli di invarianza della spesa previsti dal comma 26-octies dell'articolo 14, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al medesimo articolo sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 24, primo periodo, la parola «300» è sostituita dalla seguente: «450»;
b) al comma 26, la parola «300» è sostituita dalla seguente: «450»;
c) al comma 26-bis in fine dopo le parole «Ministero dello sviluppo economico.» sono inserite le seguenti: «Con i medesimi decreti si provvede a rideterminare le dotazioni organiche del Ministero dello sviluppo economico in misura corrispondente alle unità di personale in servizio a tempo indeterminato trasferito. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

4. Il primo comma dell'articolo 17, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, è abrogato, e la realizzazione degli interventi ivi previsti come devolvibili ai commissari straordinari delegati è attuata direttamente dalle amministrazioni interessate, secondo il riparto delle competenze previsto dalla normativa vigente, fatto salvo quanto stabilito dal terzo periodo del presente comma. A decorrere dal trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i commissari che siano già stati nominati si sensi del primo comma dell'articolo 17, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26 sono soppressi e cessano definitivamente dalle funzioni, assicurando entro tale data il tempestivo passaggio delle consegne alle amministrazioni di cui al periodo precedente, anche sulla base delle risultanze dei rendiconti contabili di chiusura delle relative gestioni alla data di cessazione.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, fino al 31 dicembre 2012, agli Enti parco di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, non si applica il comma 5 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Sugli enti di cui al periodo precedente, così come sugli altri enti istituiti per la gestione delle aree naturali protette di rilievo nazionale e internazionale, la vigilanza di cui all'articolo 21 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è esercitata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nella forma dell'approvazione degli statuti, dei regolamenti, dei bilanci annuali e delle piante organiche.
6. Al fine di semplificare le modalità di determinazione della componente compensativa di cui all'articolo 20, comma 4

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della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e di cui al decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato 19 dicembre 1995 e di assicurare che i clienti passati al mercato libero non subiscano penalizzazioni per effetto di tale passaggio, nei limiti del periodo temporale di validità dei medesimi regimi come individuati dalle norme citate, le stesse modalità assicurano condizioni di invarianza rispetto alla condizione del cliente. Sono fatti salvi gli effetti delle decisioni della Commissione Europea in materia.
7. All'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 1o giugno 2011, n. 93, dopo le parole: «L'Autorità per l'energia elettrica e il gas» sono aggiunte le seguenti: «, anche in applicazione dell'articolo 2, comma 22, della legge 14 novembre 1995, n. 481 e dell'articolo 27, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n.99».
46. 5. I relatori.
(Parzialmente inammissibile).

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. L'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, si interpreta nel senso che l'individuazione delle liquidazioni gravemente deficitarie per le quali si fa luogo alla liquidazione coatta amministrativa è riferita anche a quelle di cui all'articolo 8, commi 4 e 5, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, assunte dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni.

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere le seguenti parole: , nonché di liquidazione degli enti soppressi.
46. 4. I relatori.
(Inammissibile)

ART. 49.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) aggiungere in fine il seguente comma:
3-bis. All'articolo 33, comma 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Al riparto del fondo tra le relative finalità si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ferma restando l'attribuzione di una somma non inferiore a 300 milioni di euro al fondo di finanziamento ordinario. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
c) al comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
e) all'articolo 12, comma 3, le parole da «ad eccezione» fino alla fine del comma sono soppresse.
49. 33. I relatori.
(Parte inammissibile)