CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 29 febbraio 2012
614.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
ALLEGATO
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ALLEGATO

DL 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo (C. 4940 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),
esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 5 del 2012 recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo (C. 4940 Governo),
premesso che:
il presente provvedimento reca norme di competenza della IX Commissione agli articoli 11, 22, 39 e 47;
l'articolo 11 detta disposizioni di semplificazione in materia di circolazione stradale, abilitazioni alla guida, affidamento del servizio informazioni sul traffico, «bollino blu» e apparecchi di controllo della velocità;
l'articolo 22, ai commi 2 e 3, esclude dall'ambito di applicazione della disciplina di recepimento della direttiva n. 2009/12/CE, in materia diritti aeroportuali, introdotta dal decreto-legge n. 1 del 2012, le procedure concernenti la stipula dei contratti di programma in corso che si concluderanno entro il 31 dicembre 2012;
l'articolo 39 dispone la soppressione del requisito di idoneità fisica per avviare l'esercizio dell'attività di autoriparazione;
l'articolo 47 detta principi riguardo alle azioni che il Governo dovrà assumere in attuazione dell'agenda digitale europea e istituisce la cabina di regia per l'attuazione dell'agenda digitale italiana;
ritenuto che:
al comma 1 dell'articolo 11 debbano essere introdotte ulteriori modifiche del codice della strada per prevedere misure di semplificazione concernenti il pagamento e la notificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni del codice stesso, nonché la destinazione ad ANAS S.p.A. di una quota dei proventi derivanti dalle sanzioni concernenti l'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità sulla rete stradale ed autostradale affidata in gestione diretta alla stessa ANAS;
il comma 4 dell'articolo 11 debba essere modificato nel senso che l'articolo 330 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada deve essere modificato dal Governo in conformità alle modifiche introdotte, anziché dalla lettera a) del comma 1 del predetto articolo 11, dalla successiva lettera b) del medesimo comma, che definisce oltre ai criteri di nomina, la composizione e il funzionamento delle commissioni mediche locali;
il comma 6 dell'articolo 11, nel semplificare le disposizioni relative al corso per l'idoneità professionale per gli autotrasportatori, dovrebbe altresì disporre che i requisiti concernenti tale idoneità previsti dalla disciplina vigente debbano essere riferiti alla guida di veicoli di massa superiore a 1,5 tonnellate, anziché alla guida di quelli di massa superiore a 3,5 tonnellate, come invece previsto dall'attuale disciplina;
all'articolo 47, al fine di favorire la realizzazione degli obiettivi dell'agenda digitale

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europea e di contribuire al superamento del digital divide e alla diffusione della banda larga e ultralarga mobile, debbano essere introdotte procedure autorizzative semplificate per l'installazione degli impianti di telefonia mobile, con particolare riferimento a quelli di piccole dimensioni dotati di tecnologie idonee a mitigare il loro impatto visivo, prevedendo comunque l'applicazione di metodologie di previsione e misurazione delle emissioni elettromagnetiche;
al medesimo articolo 47, al fine di favorire le condizioni per un rapido sviluppo dell'accesso alla rete internet, debbano essere introdotte norme semplificate per il rilascio delle sim dati, con riferimento all'identificazione e alla registrazione dell'utenza, analoghe a quelle previste per l'accesso alla medesima rete tramite wi-fi,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
a) all'articolo 11, comma 1, siano introdotte modifiche all'articolo 202 del codice della strada volte a prevedere l'utilizzo di strumenti elettronici di pagamento sia al momento della contestazione immediata delle infrazioni del codice della strada sia dopo la notifica, con una riduzione del 20 per cento della sanzione amministrativa pecuniaria minima nei confronti di coloro che effettuano il pagamento entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notifica; conseguentemente, sia affidato al Ministro dell'interno il compito di promuovere la stipulazione di convenzioni con banche e intermediari finanziari, al fine di incentivare la diffusione dell'utilizzo degli strumenti elettronici di pagamento, e sia rinviato ad apposito decreto ministeriale la disciplina delle procedure per provvedere alla notifica delle violazioni al codice della strada tramite posta certificata nei confronti dei soggetti abilitati, in modo da escludere l'addebito delle spese di notificazione nei confronti dei trasgressori;
b) all'articolo 11, comma 1, sia introdotta una modifica all'articolo 142, comma 12-bis, del codice della strada volta a prevedere che il 50 per cento dei proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità, mediante l'impiego di apparecchi di rilevamento della velocità o di dispositivi di controllo a distanza delle violazioni, effettuate sulle strade ed autostrade in gestione diretta di ANAS SpA, è destinato a quest'ultima quale contributo in conto impianti ai fini della realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza delle predette strade e autostrade, da utilizzarsi in via prioritaria nelle regioni in cui sono effettuati gli accertamenti;
c) l'articolo 11, comma 4, sia modificato nel senso di prevedere che l'articolo 330 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada deve essere modificato dal Governo in conformità alle modifiche introdotte dalla lettera b) del comma 1 del medesimo articolo 11, anziché a quelle previste dalla precedente lettera a);
d) all'articolo 11, comma 6, sia previsto che i requisiti concernenti l'idoneità per l'accesso alla professione di autotrasportatore stabiliti dalla disciplina vigente siano applicabili in relazione alla guida di veicoli di massa superiore a 1,5 tonnellate, anziché a quelli di massa superiore a 3,5 tonnellate;
e) all'articolo 47 siano introdotte procedure autorizzative semplificate per l'installazione degli impianti di telefonia mobile, con particolare riferimento a quelli di piccole dimensioni dotati di tecnologie idonee a mitigare il loro impatto visivo, prevedendo comunque l'applicazione di metodologie di previsione e misurazione delle emissioni elettromagnetiche;
f) al medesimo articolo 47 siano altresì introdotte norme semplificate per il rilascio delle sim dati, con riferimento all'identificazione e alla registrazione dell'utenza, analoghe a quelle previste per l'accesso alla rete internet tramite wi-fi.