CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 29 febbraio 2012
614.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e X)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO AL 6 MARZO 2012

Pag. 69

ALLEGATO 1

DL 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo (C. 4940 Governo).

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

Sopprimere il comma 2.
1. 4.Brunetta, Stracquadanio.

ART. 3.

Al comma 1, sopprimere il capoverso 2-septies.
3. 5.Brunetta, Stracquadanio.

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti:
3-bis. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è adottato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previa intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un Programma 2012-2015 per la riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulle amministrazioni pubbliche nelle materie di competenza statale. Per la riduzione relativa alle materie di competenza regionale, si provvede ai sensi dell'articolo 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei successivi accordi attuativi.
3-ter. Il Programma di cui al comma 4 individua le aree, i tempi e le metodologie di intervento garantendo la partecipazione e la consultazione, anche attraverso strumenti telematici, delle amministrazioni ai fini dell'individuazione degli adempimenti amministrativi da semplificare e della elaborazione delle conseguenti proposte. Per l'attuazione del programma si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 dell'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133.
3-quater. Sulla base degli esiti delle attività definite nel Programma di cui al comma 4 il Governo adotta, entro 31 dicembre di ciascun anno, uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la riduzione di oneri amministrativi, previsti da leggi dello Stato, gravanti sulle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I regolamenti sono adottati, sentita la conferenza Unificata, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con gli altri Ministri competenti per materia, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) eliminazione o riduzione degli adempimenti ridondanti e non necessari rispetto alle esigenze di tutela degli interessi pubblici;
b) eliminazione o riduzione degli adempimenti eccessivi e sproporzionati rispetto alle esigenze di tutela degli interessi pubblici;
c) eliminazione delle duplicazioni e riduzione della frequenza degli adempimenti;
d) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure.

Pag. 70

3-quinquies. Per la riduzione degli oneri amministrativi derivanti da regolamenti o atti amministrativi statali si procede attraverso l'attuazione di appositi piani, adottati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con gli altri Ministri competenti per materia, sentita la Conferenza Unificata nei quali sono indicate le misure normative, organizzative e tecnologiche da adottare, assegnando i relativi obiettivi ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa.
3-sexies. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 25 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la Pubblica amministrazione e la semplificazione previa intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 9 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato, nel quadro delle indicazioni e delle raccomandazioni dei competenti organismi comunitari, il programma 2012-2015 per la misurazione e la riduzione dei tempi dei procedimenti amministrativi e degli oneri regolatori gravanti su imprese e cittadini, ivi inclusi gli oneri amministrativi. Il programma è ispirato al principio della proporzionalità degli oneri alla tutela degli interessi pubblici, tiene conto dei risultati delle attività di misurazione e di riduzione già realizzate e individua, in raccordo con il programma di cui al comma 3-bis, le aree di regolazione, i tempi, e le metodologie di intervento nonché gli strumenti di verifica dei risultati, assicurando la consultazione dei cittadini, delle imprese e delle loro associazioni. Per la riduzione degli oneri nelle materie di competenza regionale si provvede ai sensi dell'articolo 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei successivi accordi attuativi.
3-septies. Per l'attuazione del programma di cui al comma 3-sexies si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 dell'articolo 25 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 3-octies. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione rende comunicazioni alle Camere sullo sviluppo e sui risultati delle politiche di semplificazione nell'anno precedente, con particolare riguardo all'attuazione del presente decreto e dei programmi di cui al presente articolo.
3. 4.I Relatori.

ART. 4.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. Con decreto del Ministro dei trasporti e delle infrastrutture e della salute, previo parere con la conferenza unificata di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1987, n. 281, sono disciplinate le modalità per il riconoscimento della validità su tutto il territorio nazionale del contrassegno invalidi di cui al comma 2 dell'articolo 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni.
4. 3.(nuova formulazione) Schirru, Codurelli.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. Al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi per le persone affette dalle malattie croniche e invalidanti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124 ed eliminare oneri di accertamento impropri a carico della pubblica amministrazione, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definito, con decreto del Ministro della salute, previo accordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il periodo minimo di validità dell'attestato di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie in relazione alle diverse patologie, e alla possibilità di miglioramento, valutata in base alle evidenze scientifiche.

Pag. 71

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: persone con disabilità inserire le seguenti: e patologie croniche.
4. 2.I Relatori.

ART. 5.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, al primo periodo, sopprimere le parole: previa comunicazione al comune di provenienza, e al secondo periodo, dopo le parole: iscrizioni anagrafiche aggiungere le seguenti: e delle corrispondenti cancellazioni.
b) dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. In occasione di consultazioni elettorali o referendarie, qualora l'ufficiale di anagrafe proceda al ripristino della posizione anagrafica precedente ai sensi del comma 5 in tempi non utili ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 32, primo comma, n. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, le conseguenti variazioni alle liste elettorali sono apportate non oltre il quindicesimo giorno antecedente la data della votazione.
5. 18.Naccarato.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e al comune di provenienza.
5. 10.Bragantini, Vanalli, Torazzi, Fava.

ART. 6.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«3-bis. All'articolo 99 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Fino all'adozione dei regolamenti di cui al comma 1 le amministrazioni acquisiscono d'ufficio la certificazione antimafia e la certificazione camerale con dicitura antimafia»».
6. 12.Naccarato.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni per il pagamento dell'imposta di bollo per via telematica).

«1. Al fine di consentire a cittadini e imprese di assolvere per via telematica a tutti gli obblighi connessi all'invio di un'istanza ad una Pubblica Amministrazione o a un qualsivoglia Ente o Autorità competente, con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, sono stabilite le modalità per il calcolo e il pagamento dell'imposta di bollo per via telematica, anche attraverso l'utilizzo di carte di credito, di debito o prepagate per tutti i casi in cui questa è dovuta».
6. 0. 8.I Relatori.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è aggiunto il seguente periodo: «A tal fine sono tenute:
a) a pubblicare sui propri siti istituzionali e sulle richieste di pagamento i codici identificativi dell'utenza bancaria sulla quale i privati possono effettuare i pagamenti mediante bonifico;
b) a specificare i dati e i codici da indicare obbligatoriamente nella causale di versamento».

Pag. 72

2. Gli obblighi introdotti per le amministrazioni pubbliche con le disposizioni di cui al comma 1 acquistano efficacia decorsi novanta giorni dalla data entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
6. 0. 9.I Relatori.

ART. 7.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e, a richiesta del dipendente, sono rilasciate, ove possibile, in formato elettronico.
7. 3.(nuova formulazione) Brunetta, Stracquadanio.

ART. 9.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sostituire le parole:
e la dichiarazione di cui con le seguenti: e, con riferimento agli impianti termici rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 1 del predetto Decreto n. 37 del 2008, la dichiarazione di cui;
b) nella rubrica sopprimere la parola: termici;
*9. 14.(parte approvata) Vico, Lulli, Froner, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Zunino.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sostituire le parole: e la dichiarazione di cui con le seguenti: e, con riferimento agli impianti termici rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 1 del predetto Decreto n. 37 del 2008, la dichiarazione di cui;
b) nella rubrica sopprimere la parola: termici;
*9. 7.(parte approvata) Allasia, Fava, Torazzi, Vanalli, Bragantini.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sostituire le parole: e la dichiarazione di cui con le seguenti: e, con riferimento agli impianti termici rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 1 del predetto Decreto n. 37 del 2008, la dichiarazione di cui;
b) nella rubrica sopprimere la parola: termici;
*9. 1.(parte approvata) Barani.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sostituire le parole:
e la dichiarazione di cui con le seguenti: e, con riferimento agli impianti termici rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 1 del predetto Decreto n. 37 del 2008, la dichiarazione di cui;
b) nella rubrica sopprimere la parola: termici;
*9. 10.(parte approvata) Vignali.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sostituire le parole: e la dichiarazione di cui con le seguenti: e, con riferimento agli impianti termici rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 1 del predetto Decreto n. 37 del 2008, la dichiarazione di cui;
b) nella rubrica sopprimere la parola: termici;
*9. 12.(parte approvata) De Micheli.

Pag. 73

ART. 10.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, aggiungere infine le parole: ad eccezione di espressa previsione contenuta nella convenzione stipulata con il Comune, ovvero quando quest'ultimo abbia autorizzato l'atto di cessione.
*10. 10.(nuova formulazione) Mariani, Margiotta, Morassut, Braga, Realacci, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: ad eccezione di espressa previsione contenuta nella convenzione stipulata con il Comune, ovvero quando quest'ultimo abbia autorizzato l'atto di cessione.
*10. 4.(nuova formulazione) Osvaldo Napoli.

ART. 12.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole:
categorie interessate inserire le seguenti: comprese le organizzazioni dei produttori di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,;
b) al comma 2, dopo le parole: concernenti l'attività di impresa inserire le seguenti: compresa quella agricola;.
12. 11.Mario Pepe (PD), Fiorio, Servodio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Dal Moro, Marrocu, Cuomo, Sani, Trappolino.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: Unioncamere, Regioni inserire le seguenti:, Agenzie per le imprese.
*12. 16.De Micheli.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: Unioncamere, Regioni inserire le seguenti:, Agenzie per le imprese.
*12. 30.Scarpetti, Lulli, Froner, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Federico Testa, Vico, Zunino.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: Unioncamere, Regioni inserire le seguenti:, Agenzie per le imprese.
*12. 26.Anna Teresa Formisano, Tassone, Pezzotta, Ruggeri, Libè, Mantini.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: Unioncamere, Regioni inserire le seguenti:, Agenzie per le imprese.
*12. 14.Vignali.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: Unioncamere, Regioni inserire le seguenti:, Agenzie per le imprese.
*12. 23.Froner.

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis)
definizione delle modalità operative per l'integrazione dei dati telematici tra le diverse amministrazioni.
12. 15.Fontanelli, Naccarato.

Al comma 5, dopo le parole: Le regioni sono inserite le seguenti: e le Province Autonome di Trento e di Bolzano.
12. 3.Brugger, Zeller.

Al comma 6, sopprimere le parole:, nonché i procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici.
12. 13.Brunetta, Stracquadanio.

Pag. 74

ART. 13.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: la licenza ha validità annuale con le seguenti: La licenza, la cui durata non sia diversamente stabilita dalla legge, ha validità annuale.
13. 18.Molgora, Rondini, Fava, Bragantini, Torazzi.

Al comma 1, lettera c) le parole: hanno validità di due anni dalla data del rilascio sono sostituite dalle seguenti: hanno validità di tre anni dalla data del rilascio.
*13. 9.Luciano Rossi.

Al comma 1, lettera c) le parole: hanno validità di due anni dalla data del rilascio sono sostituite dalle seguenti: hanno validità di tre anni dalla data del rilascio.
*13. 22.Fava, Vanalli, Torazzi, Bragantini.

ART. 14.

Al comma 4, alinea, dopo le parole: associazioni imprenditoriali inserire le seguenti: e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative su base nazionale.
14. 25.Boccuzzi, Damiano, Gnecchi, Bellanova, Berretta, Bobba, Codurelli, Gatti, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 4, lettera d), sopprimere la parola: amichevole.
*14. 9.Comaroli, Fava, Torazzi, Vanalli, Bragantini.

Al comma 4, lettera d), sopprimere la parola: amichevole.
*14. 36.Mariani, Margiotta, Morassut, Braga, Realacci, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

Al comma 5, dopo le parole: le regioni sono inserite le seguenti:, le Province Autonome di Trento e di Bolzano.
14. 8.Brugger, Zeller.

ART. 16.

Al comma 1, sostituire le parole: unitariamente all'INPS le informazioni sui beneficiari con le seguenti: all'INPS le informazioni sui beneficiari unitariamente
16. 4.(nuova formulazione) Cimadoro, Favia.

Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: province autonome aggiungere i seguenti: ai comuni.
Conseguentemente al comma 3, secondo periodo, dopo le parole province autonome aggiungere le seguenti: ai comuni.
16. 12.Lenzi, Miotto.

Al comma 2, dopo il terzo periodo inserire i seguenti: Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenta entro il 28 febbraio di ogni anno alla Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale di cui all'articolo 56, della legge 9 marzo 1989, n. 88 una relazione sullo stato di completamento del Casellario dell'assistenza nonché sulla fruibilità dei dati da parte di tutte le istituzioni pubbliche ai sensi del presente comma.

Conseguentemente sostituire il comma 4 con il seguente: Con decreto del Ministro

Pag. 75

del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le modalità di attuazione del comma 3.
16. 2.I Relatori.

Al comma 3 aggiungere infine i seguenti periodi: L'INPS rende note le informazioni così raccolte all'interno del bilancio sociale annuale nel quale devono essere distinte le entrate e le uscite attinenti rispettivamente alla previdenza e all'assistenza. Al fine di una migliore programmazione delle politiche sociali e a supporto delle scelte legislative entro il 31 marzo di ogni anno, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali presenta al Parlamento la «Relazione sulle politiche sociali e assistenziali» riferite all'anno precedente».
16. 9.Lenzi, Miotto.

Pag. 76

ALLEGATO 2

DL 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo (C. 4940 Governo).

ULTERIORI EMENDAMENTI DEI RELATORI

ART. 11.

All'articolo 11 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
6-bis. Sono incluse nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 le imprese che esercitano o che intendono esercitare la professione di trasportatore di merci su strada con veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate, o con complessi formati da questi veicoli. Le condizioni da rispettare per i requisiti per l'esercizio della professione di trasportatore su strada di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1071/2009 sono quelle previste dal regolamento stesso, come attuate nel decreto del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 25 novembre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28 novembre 2011. Per le imprese di trasporto di merci su strada per conto di terzi che esercitano solo con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, il requisito di idoneità professionale è soddisfatto attraverso la frequenza di uno specifico corso di formazione preliminare, e di un corso di formazione periodica ogni dieci anni, organizzati e disciplinati ai sensi dell'articolo 8, comma 8 del citato decreto 25 novembre 2011.
6-ter. Le imprese di trasporto su strada già in attività al 4 dicembre 2011 ed autorizzate provvisoriamente all'esercizio della professione, ove non soddisfino i requisiti per l'accesso alla professione entro i termini stabiliti ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e del trasporti in data 25 novembre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28 novembre 2011, sono cancellate, a cura del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, dal Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di autotrasportatore e, per le imprese di trasporto di merci su strada per conto di terzi, dall'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi. Le imprese di trasporto di merci su strada per conto di terzi che esercitano solo con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate devono dimostrare di soddisfare i requisiti per l'accesso alla professione entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
6-quater. I soggetti che svolgono le funzioni di gestore dei trasporti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1071/2009, in possesso dei requisiti di onorabilità e di idoneità professionale, possono essere designati a svolgere tali funzioni presso una sola impresa e non possono essere chiamati a svolgere le medesime funzioni ai sensi del paragrafo 2 dello stesso articolo. I soggetti che svolgono le funzioni di gestore dei trasporti ai sensi della lettera b) del paragrafo

Pag. 77

2 dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1071/2009 possono essere designati da una sola impresa con un parco complessivo al massimo di cinquanta veicoli e non possono avere legami con nessuna altra impresa di trasporto su strada.
6-quinquies. Le imprese di trasporto di merci su strada che intendono esercitare solo con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate per accedere al mercato del trasporto di merci per conto di terzi devono essere in possesso dei requisiti per l'accesso alla professione ed iscritte all'Albo degli autotrasportatori per conto di terzi, e sono tenute a dimostrare di aver acquisito, per cessione di azienda, altra impresa di autotrasporto, o l'intero parco veicolare, purché composto di veicoli di categoria non inferiore a Euro 5, da altra impresa che cessa l'attività di autotrasporto per conto di terzi, oppure di aver acquisito ed immatricolato almeno due veicoli adibiti al trasporto di cose di categoria non inferiore ad Euro 5.
6-sexies. All'articolo 2, comma 227, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole «Euro 3» sono sostituite dalle seguenti «Euro 5».
11. 71. I Relatori.

ART. 23.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di assicurare su tutto il territorio nazionale una capillare distribuzione delle infrastrutture di ricarica ad uso pubblico per la ricarica di veicoli elettrici, l'installazione delle infrastrutture stesse a cura delle società di distribuzione di energia elettrica è sottoposta alla disciplina della Segnalazione Certificata di Inizio Attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni.
23. 14. I Relatori.

ART. 56.

1. Dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
3-bis. Al fine di razionalizzare e rilanciare gli interventi a favore dello sviluppo economico e della internazionalizzazione delle imprese all'articolo 14, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 26 la parola «300» è sostituita dalla seguente: «450»;
b) al comma 26-bis in fine dopo le parole «Ministero dello sviluppo economico.» sono inserite le seguenti: «Con i medesimi decreti si provvede a rideterminare le dotazioni organiche del Ministero dello sviluppo economico in misura corrispondente alle unità di personale in servizio a tempo indeterminato trasferito. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
3-ter. All'articolo 22, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole «di cui al comma 26-bis dell'articolo 114 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n. 111» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 26-sexies dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111».

2. L'attuazione della presente norma avviene nel rispetto dei vincoli di invarianza della spesa previsti dal comma 26-octies dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Pag. 78

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La disposizione apporta modifiche all'articolo 14, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, volte a rilanciare il processo di internazionalizzazione delle imprese, razionalizzando la struttura organizzativa dedicata.
Al fine di realizzare il potenziamento dell'azione all'estero ed anche in considerazione di una analisi comparativa di analoghe strutture operanti a livello europee, è ampliato il limite massimo delle unità di cui dotare l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, per assicurare una dimensione adeguata allo svolgimento dei relativi compiti. Tale previsione non comporta ulteriori oneri per il bilancio dello Stato, realizzando una migliore allocazione delle risorse del soppresso ICE, tenuto conto che le risorse non trasferite all'Agenzia sono collocate all'interno del Ministero dello sviluppo economico in relazione alle funzioni attribuite al dicastero. In relazione al trasferimento al citato Ministero di alcune funzioni in materia di internazionalizzazione del soppresso ICE, la disposizione prevede la conseguente rideterminazione della dotazione organica del dicastero.
Viene, infine, precisato il corretto riferimento normativo al comma 26-sexies operato dal comma 8 dell'articolo 22 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
L'attuazione della presente norma avviene nel rispetto dei vincoli di invarianza della spesa previsti dal comma 26-octies dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, atteso che il predetto comma già stabilisce il mantenimento del trattamento economico ex ICE al personale che viene trasferito al Ministero dello sviluppo economico.
53. 18. I Relatori.