CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 23 febbraio 2012
611.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti (Testo unificato C. 124 Angeli, C. 859 Pisicchio, C. 937 D'Ippolito Vitale, C. 3010 Renato Farina).

EMENDAMENTI DEL RELATORE

Art. 1.

Prima del comma 1, inserire il seguente: 01. Al comma 3 dell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, introdotto dal comma 2 dell'articolo 1 della legge 22 giugno 2000, n. 193, le parole: «, con l'eccezione delle persone di cui al comma 3-bis,» sono soppresse.
1. 50.Il Relatore.
(Approvato)

Art. 3.

Al comma 1, capoverso Art. 3, comma 1, sostituire le parole: 1.000 euro con le seguenti: 700 euro e dopo le parole: alle cooperative sociali accreditate aggiungere le seguenti: , secondo le modalità di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381,.
3. 50.Il Relatore.
(Approvato)

Al comma 1, capoverso Art. 3, comma 3, sopprimere le parole:, ovvero per un periodo di ventiquattro mesi qualora il detenuto non ne abbia beneficiato.
3. 51.Il Relatore.
(Approvato)

Al comma 1, capoverso Art. 3-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità e le condizioni per la fruizione del credito d'imposta di cui al comma 1.
3. 52.Il Relatore.
(Approvato)

Al comma 1, sopprimere il capoverso Art. 3-ter.
3. 53.Il Relatore.
(Approvato)

Art. 4.

Al comma 1, sostituire il capoverso Art. 4 con il seguente:
Art. 4. - 1. Le modalità e l'entità dei crediti d'imposta di cui agli articoli 3 e 3-bis, tenuto conto del limite minimo stabilito dall'articolo 3, comma 1, sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della giustizia, entro il 31 maggio di ogni anno. L'effettiva fruizione del credito d'imposta da parte dei soggetti beneficiari è subordinata

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alla preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione finanziaria. A tal fine, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono disciplinate le modalità per la presentazione da parte dei soggetti interessati della richiesta del beneficio nonché del rilascio, nel rispetto del limite di spesa fissato, dell'autorizzazione alla effettiva fruizione del credito d'imposta nei limiti in essa indicati. Lo schema di decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari.
4. 50.Il Relatore.
(Approvato)

Art. 5.

Al comma 1, capoverso Art. 5-bis, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Le cooperative sociali che assumono lavoratori detenuti e che svolgono attività di formazione, supporto, assistenza e monitoraggio degli inserimenti lavorativi effettuati, sia per attività proprie che per attività gestite dall'amministrazione penitenziaria o da altre imprese ed enti pubblici affidanti, debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: accreditate e iscritte nel registro di cui al comma 1 del presente articolo ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, con le seguenti: iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1, della citata legge n. 381 del 1991.

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: accreditate e iscritte nel registro di cui al comma 1 del con le seguenti: di cui al.
5. 50.Il Relatore.
(Approvato)

Al comma 1, sopprimere il capoverso Art. 5-ter.
5. 51.Il Relatore.
(Approvato)

Art. 6.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. Il Ministro della giustizia trasmette, entro il 31 dicembre di ciascun anno, una relazione alle Camere, redatta su iniziativa del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, con la quale è dato conto dei progetti sperimentali di formazione professionale e tutoraggio realizzati ai sensi del comma 1.
6. 50.Il Relatore.
(Approvato)

Art. 7.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, fino a concorrenza del limite di spesa di 6.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede parzialmente utilizzando, quanto a 3.077.000 euro, le risorse già disponibili ai sensi dell'articolo 6 della legge 22 giugno 2000, n. 193, destinate ad interventi analoghi a quelli di cui alla presente legge e, quanto a 3.423.000 euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
7. 50.Il Relatore.
(Approvato)

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ALLEGATO 2

Trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro (Testo unificato C. 3391 Nicola Molteni, C. 3392 Volontè, C. 3616 Narducci).

EMENDAMENTO DEL RELATORE

Art. 1.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: disoccupazione speciale inserire le seguenti: per i lavoratori e sostituire le parole: presenza di un anno con le seguenti: sussistenza del requisito di un anno.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera d), capoverso comma 4, al primo periodo sopprimere la parola: automaticamente e al secondo periodo sostituire le parole: relativamente al ricevimento e alla con le seguenti: per la ricezione e la.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 6.169.531 euro per ciascuno degli anni dal 2012 al 2021, si provvede a valere sulle disponibilità esistenti nella gestione con contabilità separata istituita presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 1997, n. 147, come modificato dal comma 1 del presente articolo, allo scopo utilizzando anche le disponibilità del fondo di riserva ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della citata legge n. 147 del 1997.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 50.Il Relatore.
(Approvato)