CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 21 febbraio 2012
609.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

DL 216/2011 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative (C. 4865-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La XI Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 4865-B, di conversione in legge del decreto-legge n. 216 del 2011, approvato dalla Camera e modificato dal Senato;
osservato che - anche a seguito del parere espresso dalla XI Commissione nel corso della prima lettura alla Camera - il provvedimento originario del Governo era già stato sensibilmente migliorato, soprattutto con riferimento al perfezionamento dei recenti interventi riformatori in materia di previdenza;
preso atto che il testo è stato innovato e integrato in più parti dall'altro ramo del Parlamento, non soltanto sul tema delle pensioni - versante sul quale sono stati apportati interventi migliorativi - ma anche sotto il profilo delle norme in tema di tutela dei lavoratori che assistono disabili, esposizione all'amianto, assunzioni nelle pubbliche amministrazioni;
rilevato che il provvedimento è riuscito a intervenire, in particolare, sul meccanismo introdotto con la riforma del sistema pensionistico, a seguito dell'adozione del decreto-legge n. 201 del 2011, e - per quanto riguarda l'inclusione nelle vecchie regole pensionistiche di una più ampia platea di lavoratori - ha esteso le tutele ai lavoratori che hanno stipulato accordi individuali o accordi collettivi di incentivo all'esodo purché sottoscritti entro una data certa, che - a seguito di una ulteriore modifica, approvata dal Senato, all'articolo 6, comma 2-ter - è quella del 31 dicembre 2011, inteso come ultimo giorno «entro il quale» deve essersi risolto il rapporto di lavoro per tutti coloro che beneficeranno dei vecchi requisiti (esodati, sovranumerari, dipendenti di aziende fallite, lavoratori oggetto di accordi individuali e collettivi, e simili);
fatto notare, peraltro, che restano tuttora aperte talune criticità: vi è la questione delle pesanti iniquità create con il significativo e repentino innalzamento dell'età pensionabile delle donne; vi è un problema legato alla sostenibilità sociale ed economica delle penalizzazioni per le pensioni di anzianità; l'avvenuta eliminazione del sistema delle quote richiederebbe una maggiore gradualità; vi è l'esigenza di affrontare la questione dei differenti regimi della normativa pensionistica tra settore pubblico e settore privato, nonché tra diversi comparti, come, ad esempio, quello della scuola; occorre valutare la sostenibilità della riforma per talune categorie di lavori, come, in particolare, quelli usuranti; vanno valutate le più opportune iniziative per risolvere il problema delle ricongiunzioni onerose verso l'INPS;
rilevata, infine, l'esigenza di intervenire su due specifici profili, relativi all'applicazione dell'articolo 24, comma 15, del decreto-legge n. 201 del 2011, che riguardano la mobilità e la maturazione dei requisiti per il pensionamento con le vecchie regole,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

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con le seguenti osservazioni:
1) in relazione all'applicazione dell'articolo 24, comma 15, del decreto-legge n. 201 del 2011, occorre differire alla data del 31 dicembre 2011 il termine per la validità degli accordi di mobilità coperti dal beneficio dei vecchi requisiti previdenziali;
2) occorre, altresì, precisare - all'articolo 6, comma 2-ter, del decreto in esame - che la condizione di dover raggiungere i requisiti per il pensionamento con le regole previgenti entro i 24 mesi successivi alla data dell'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 deve necessariamente riferirsi alla «maturazione del diritto alla pensione» e non, invece, alla «decorrenza del trattamento», in quanto ciò farebbe sorgere delle vere e proprie ingiustizie legate al regime delle cosiddette «finestre» o agli adeguamenti dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita, come previsto prima della riforma di cui al citato decreto-legge n. 201.

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ALLEGATO 2

DL 216/2011 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative (C. 4865-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XI Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 4865-B, di conversione in legge del decreto-legge n. 216 del 2011, approvato dalla Camera e modificato dal Senato;
osservato che - anche a seguito del parere espresso dalla XI Commissione nel corso della prima lettura alla Camera - il provvedimento originario del Governo era già stato sensibilmente migliorato, soprattutto con riferimento al perfezionamento dei recenti interventi riformatori in materia di previdenza;
preso atto che il testo è stato innovato e integrato in più parti dall'altro ramo del Parlamento, non soltanto sul tema delle pensioni - versante sul quale sono stati apportati interventi migliorativi - ma anche sotto il profilo delle norme in tema di tutela dei lavoratori che assistono disabili, esposizione all'amianto, assunzioni nelle pubbliche amministrazioni;
rilevato che il provvedimento è riuscito a intervenire, in particolare, sul meccanismo introdotto con la riforma del sistema pensionistico, a seguito dell'adozione del decreto-legge n. 201 del 2011, e - per quanto riguarda l'inclusione nelle vecchie regole pensionistiche di una più ampia platea di lavoratori - ha esteso le tutele ai lavoratori che hanno stipulato accordi individuali o accordi collettivi di incentivo all'esodo purché sottoscritti entro una data certa, che - a seguito di una ulteriore modifica, approvata dal Senato, all'articolo 6, comma 2-ter - è quella del 31 dicembre 2011, inteso come ultimo giorno «entro il quale» deve essersi risolto il rapporto di lavoro per tutti coloro che beneficeranno dei vecchi requisiti (esodati, sovranumerari, dipendenti di aziende fallite, lavoratori oggetto di accordi individuali e collettivi, e simili);
fatto notare, peraltro, che restano tuttora aperte talune criticità: vi è un problema legato alla sostenibilità sociale ed economica delle penalizzazioni per le pensioni di anzianità; l'avvenuta eliminazione del sistema delle quote richiederebbe una maggiore gradualità; vi è l'esigenza di affrontare la questione dei differenti regimi della normativa pensionistica tra settore pubblico e settore privato, nonché tra diversi comparti, come, ad esempio, quello della scuola; occorre valutare la sostenibilità della riforma per talune categorie di lavori, come, in particolare, quelli usuranti o per i lavoratori invalidi e i lavoratori che assistono familiari portatori di handicap; vanno valutate le più opportune iniziative per risolvere il problema delle ricongiunzioni onerose verso l'INPS;
rilevata, infine, l'esigenza di intervenire su due specifici profili, coerenti con gli impegni assunti dal Governo al fine di superare le criticità relative all'applicazione dell'articolo 24, comma 15, del decreto-legge n. 201 del 2011, che riguardano la mobilità e la maturazione dei requisiti per il pensionamento con le vecchie regole,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

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con le seguenti osservazioni:
1) in relazione all'applicazione dell'articolo 24, comma 15, del decreto-legge n. 201 del 2011, occorre differire alla data del 31 dicembre 2011 il termine per la validità degli accordi di mobilità coperti dal beneficio dei vecchi requisiti previdenziali;
2) occorre, altresì, precisare - all'articolo 6, comma 2-ter, del decreto in esame - che la condizione di dover raggiungere i requisiti per il pensionamento con le regole previgenti entro i 24 mesi successivi alla data dell'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 deve necessariamente riferirsi alla «maturazione del diritto alla pensione» e non, invece, alla «decorrenza del trattamento», in quanto ciò farebbe sorgere delle vere e proprie ingiustizie legate al regime delle cosiddette «finestre» o agli adeguamenti dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita, come previsto prima della riforma di cui al citato decreto-legge n. 201.

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ALLEGATO 3

5-06076 Mancuso: Modalità di calcolo del rendimento dei patrimoni delle casse privatizzate.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'interrogazione presentata dall'onorevole Mancuso richiama l'attenzione sui calcoli dei saldi delle Casse che gestiscono la previdenza obbligatoria dei professionisti.
Al riguardo, ricordo che l'articolo 3, comma 12, della legge n. 335 del 1995, come modificato dall'articolo 1, comma 763, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), disponeva che la stabilità delle gestioni previdenziali degli enti di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994 (di trasformazione in persone giuridiche private, associazioni o fondazioni, degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza di cui all'allegato elenco), ed al decreto legislativo n. 103 del 1996 (di estensione della tutela previdenziale obbligatoria ai soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione), dovesse essere ricondotta ad un arco temporale non inferiore ai trenta anni, prevedendo che i criteri di redazione dei bilanci tecnici fossero determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni e le fondazioni interessate, sulla base delle indicazioni elaborate dal Consiglio Nazionale degli Attuari nonché dal Nucleo di Valutazione della Spesa Previdenziale.
Il successivo decreto ministeriale 29 novembre 2007, recante «Determinazione dei criteri per la redazione dei bilanci tecnici degli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria», ha tra l'altro definito l'insieme di indicatori, ivi compresi anche i prospetti analitico e sintetico, con cui gli enti previdenziali privati devono monitorare l'evoluzione gestionale a partire da dati contabili di rendiconto. Ai fini della verifica della stabilità, l'articolo 2 del DM ha previsto che il bilancio tecnico debba sviluppare, per una migliore cognizione dell'andamento delle gestioni nel lungo termine, proiezioni dei dati per un periodo di cinquanta anni sulla base della normativa vigente alla data dell'elaborazione.
Accanto agli indicatori marginali - saldo previdenziale, saldo totale e anno di azzeramento del patrimonio nell'orizzonte del cinquantennio -, allo scopo di avere contezza sia della dinamica registrata dagli aggregati complessivi, sia delle spinte sottostanti provenienti dai fattori latenti - ad esempio il tasso demografico della platea assicurata -, vengono richieste numerose informazioni, attuarialmente quantificate per definire lo scenario di simulazione a dimostrazione dello stato di salute delle singole gestioni.
Oltre all'applicazione di detti parametri (saldo tra entrate ed uscite totali, comprensivo anche dei rendimenti patrimoniali) cui condizionare, in assenza di risultati positivi, i provvedimenti di riallineamento da parte degli Enti in questione - procedura a suo tempo condivisa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze nella Conferenza dei servizi del 22 aprile 2009 -, l'analisi amministrativa ha, sino ad oggi, tenuto conto di tutti gli aspetti tendenziali, anche accessori, allo scopo di supportare gli Enti stessi nella scelta delle migliori soluzioni individuali.
L'articolo 24, comma 24, del decreto legge n. 201 del 2011, convertito in legge, con modifiche, dalla legge n. 214 del 2011, ha rivisitato con ulteriore rigore l'attuale panorama di sistema volto alla verifica dei parametri di sostenibilità degli enti previdenziali

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di diritto privato e rilanciato l'esigenza, sempre fortemente avvertita e oggi indifferibile, di rafforzare, dopo gli interventi assunti per l'omogeneità e correttezza delle procedure di investimento, i presidi a garanzia delle prestazioni pensionistiche nel lungo periodo.
All'indomani della recente riforma e nella nuova logica sistemica, il Governo ritiene che la disciplina in tema di trattamenti erogati dalle gestioni di forme obbligatorie di previdenza e assistenza debba fondarsi su tre capisaldi: sostenibilità, equità - tra generazioni e tra individui della stessa generazione - e adeguatezza - intesa come capacità di fornire prestazioni previdenziali idonee al sostentamento del pensionato.
Per quanto concerne in particolare il meccanismo di finanziamento sinora utilizzato dalle Casse, fondato sulla ripartizione, occorre considerare che la sostenibilità è soggetta a due ordini di rischi, da cui nessuna professione può dirsi esentata nel medio lungo periodo: quello demografico (ossia al fatto che le iscrizioni alla professione decrescano nel tempo) e quello economico (ossia che il fatturato di chi esercita la professione decresca nel tempo).
Bisogna anche considerare come il metodo retributivo, sinora utilizzato dalle Casse, sia meno compatibile con la stabilità finanziaria del metodo contributivo, e determini redistribuzioni assai poco eque, creando cospicui vantaggi per le dinamiche reddituali più sostenute; l'adeguatezza delle prestazioni in un regime previdenziale sostenibile implica quindi necessariamente un'adeguata contribuzione durante l'intero arco della vita attiva.
Mi sembra importante ricordare che il Ministro Fornero, di fronte alla Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, ha ribadito l'importanza del tema delle casse previdenziali, ritenendo che un loro riordino non possa che essere finalizzato a garantire una maggiore tutela degli associati e a favorire il conseguimento dell'importante obiettivo della stabilità finanziaria e dell'equilibrio dei conti.
Faccio inoltre presente che il Ministro, ha inoltrato al Presidente Moffa una lettera con la quale, relativamente al Testo Unificato sulla disciplina degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, che oggi mi risulta sarà esaminato in sede di Comitato ristretto, ai fini dell'avvio di un dialogo proficuo per il prosieguo dell'iter parlamentare del provvedimento, ha illustrato la posizione del Governo circa le iniziative ritenute opportune per un serio processo di riforma del settore degli enti di previdenza dei liberi professionisti, evidenziando, in particolare, l'opportunità:
di adottare il metodo di calcolo contributivo per il calcolo delle prestazioni con la previsione di un aggiornamento dei coefficienti di trasformazione all'evoluzione della longevità; di prevedere il pagamento delle pensioni in essere tramite i contributi versati dagli iscritti ed, eventualmente, i rendimenti dei patrimoni accumulati senza però intaccare i patrimoni stessi, da intendersi infatti quali tutela e garanzia di ultima istanza per le generazioni future; di innalzare le aliquote contributive per favorire la sostenibilità di breve periodo e garantire agli iscritti prestazioni più idonee al loro sostentamento da anziani.

L'azione del Governo, nel rispetto dell'autonomia di tali enti, non potrà quindi che essere volta a garantire, in un'ottica di lungo termine, la stabilità finanziaria delle casse privatizzate, l'adeguatezza delle prestazioni previdenziali e l'efficienza delle rispettive gestioni amministrative, nel segno di una buona gestione delle risorse che preveda una diversificazione del rischio d'investimento.
Per quanto riguarda la richiesta relativa ai criteri in base a cui impostare i calcoli e la valutazione di sostenibilità finanziaria dei bilanci delle casse, la Direzione Competente del Ministero provvederà all'aggiornamento dei parametri, a seguito di quanto risulterà dall'approvazione definitiva dei Provvedimenti in merito attualmente all'esame del Parlamento.

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ALLEGATO 4

5-01799 Ciccanti: Sull'erogazione di trattamenti di CIGS per i lavoratori di un'azienda delocalizzata.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'onorevole Ciccanti - con il presente atto parlamentare - richiama l'attenzione sulla crisi occupazionale che, da qualche anno, ha interessato il comprensorio del Piceno, con particolare riferimento società Novico s.r.l, avente sede legale ed unità operativa in Ascoli Piceno.
Devo premettere che - dalla data di presentazione dell'interrogazione in oggetto (settembre 2009) ad oggi - la vicenda ha conosciuto importanti sviluppi.
Al riguardo, ricordo che, con l'emanazione Decreto del Ministero del lavoro dell'8 ottobre 2008, la Novico s.r.l - già ammessa alla procedura del concordato preventivo - ha usufruito, per il periodo dal 5 giugno 2009 al 4 giugno 2010, del trattamento di CIGS per procedure concorsuali, per un numero massimo di 75 lavoratori e con pagamento diretto da parte dell'INPS.
Con successivo decreto ministeriale del 12 ottobre 2010, la predetta società - già dichiarata fallita - ha usufruito della proroga del predetto trattamento di CIGS sino al 4 dicembre 2010, in favore di un numero massimo di 72 lavoratori, con pagamento diretto da parte dell'INPS.
Informo inoltre che - con Decreto del 2 marzo 2011 - la Regione Marche ha provveduto ad autorizzare la concessione, con pagamento diretto da parte dell'INPS, del trattamento di CIGS in deroga in favore di tutti i lavoratori dipendenti della Novico s.r.l (pari a 60 unità), per il periodo dal 1o giugno 2010 al 4 giugno 2011.
In proposito, sono in grado di informare - sulla base delle informazioni acquisite presso la competente sede dell'Istituto - che il 22 luglio dello scorso anno l'INPS ha provveduto ad ultimare il pagamento del trattamento di CICS in deroga, relativamente al predetto periodo.
Da ultimo - nell'informare che, al termine del trattamento di CIGS in deroga, i lavoratori della Novico s.r.l sono stati licenziati e collocati in mobilità - devo comunque evidenziare l'attenzione rivolta dal Ministero che rappresento in ordine alla vicenda in parola, sia pure con i limiti propri degli istituti di tutela dei lavoratori che l'ordinamento attualmente prevede.

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ALLEGATO 5

5-06151 Bobba: Ammortizzatori sociali per i lavoratori della Prysmian di Livorno Ferraris.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'onorevole Bobba - con il presente atto parlamentare - richiama l'attenzione sul piano industriale del Gruppo Prysmian, con specifico riferimento alle scelte di management aziendale relative allo stabilimento di Livorno Ferraris (Vercelli) e alle conseguenti ricadute occupazionali.
Com'è noto, la Prysmian è un'importante multinazionale italiana presente da molti anni nel mercato della produzione di cavi e sistemi per l'energia e le telecomunicazioni. Il gruppo è costituito da 56 stabilimenti produttivi in tutto il mondo, di cui 9 in Italia. A febbraio 2011 la Prysmian ha acquisito il controllo di Draka Holding N.V., società capogruppo del gruppo olandese Draka - principale fornitore di fibre ottiche e rame della Prysmian e leader della produzione di cavi ottici, rame e coassiali.
Tale acquisizione, tuttavia, ha determinato la necessità di un ridimensionamento della produzione di cavi in fibra ottica che prevederebbe la chiusura di tre siti del gruppo; quello di Livorno Ferraris in provincia di Vercelli, quello presente in Spagna e quello inglese; è prevista, inoltre, la ristrutturazione di uno stabilimento presente in Germania. La società ha, inoltre, evidenziato come il mercato italiano dei cavi ottici registri una perdita di volumi, dal momento che in Italia non è mai stato realizzato il piano nazionale per la banda larga.
Faccio presente, inoltre, che lo stabilimento di Livorno Ferraris, che produce principalmente cavi in fibra ottica, non potrà trarre benefici dalla recente commessa - di importo pari ad 800 milioni di Euro - e relativa alla realizzazione del collegamento sottomarino tra Scozia e Inghilterra. La produzione di cavi sottomarini, che fa capo in Italia esclusivamente allo stabilimento di Arco Felice (Napoli), comporterebbe infatti un processo produttivo del tutto differente da quelli in essere per la realizzazione di cavi ottici a Livorno Ferraris.
Per attenuare l'impatto sociale della chiusura dello stabilimento di Livorno Ferraris, la Società ha presentato un piano di ricollocazione delle risorse umane, che prevede il trasferimento degli occupati presso gli altri siti italiani della Prysmian ed in particolare presso lo stabilimento di Arco Felice, per il quale sarebbero programmati, proprio in relazione alla suddetta mega-commessa, 35 milioni di investimenti, con una ricaduta di 100 nuovi posti di lavoro. Per i dipendenti non interessati al trasferimento in aziende del Gruppo, il management aziendale ha proposto l'affidamento a società di outplacement specializzate oppure la realizzazione di percorsi di riqualificazione tramite fondi pubblici oppure in ultima istanza il ricorso agli ammortizzatori sociali.
Faccio presente, inoltre, che lo stabilimento in questione occupa, oltre al dirigente di sede, 108 dipendenti - di cui 10 impiegati e 98 operai, quasi tutti con contratto a tempo indeterminato full time - e che dal 9 febbraio scorso la produzione è sospesa ed i lavoratori sono in assemblea permanente.
Per completezza di informazione, si rende noto che la Prysmian negli ultimi due anni ha fatto ricorso alla cassa integrazione ordinaria che ha interessato a rotazione non più del 20 per cento del

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personale per circa 14 settimane e che ad oggi, presso i competenti uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, non risultano presentate istanze per l'accesso agli ammortizzatori sociali.
Da ultimo faccio presente che sabato 18 febbraio il Ministro Fornero ha incontrato, presso gli uffici della Direzione Territoriale del Lavoro di Biella, i vertici aziendali Prysmian e le Organizzazioni sindacali e che in tale occasione ha invitato la società, alla luce degli elementi emersi durante l'incontro, a riesaminare il piano industriale al fine di rivedere la decisione di chiudere lo stabilimento di Livorno Ferraris.