CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 febbraio 2012
607.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Nuove norme in materia di animali d'affezione e di prevenzione del randagismo e tutela dell'incolumità pubblica. Testo unificato C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1236 Mancuso, C. 1319 Tortoli, C. 1370 Alessandri, C. 2359 Anna Teresa Formisano, C. 586 Compagnon, C. 1565 Mancuso, C. 1589 Livia Turco e Viola, C. 2343 Farinone, C. 2405 Minardo, C. 2665 Mannucci, C. 2659 Nizzi e C. 4717 Savino.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 18.

Al comma 4, sostituire le parole: del decreto del Presidente della Repubblica 328/2001 con le seguenti: della legge 23 agosto 1993, n. 349.
18.8.Il Relatore.
(Approvato)

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il servizio veterinario pubblico, nella fase istruttoria per il rilascio della autorizzazione sanitaria di cui al comma 1, accerta che i ricoveri e le aree destinate agli animali posseggano specifici requisiti igienico-sanitari, tecnici e gestionali, stabiliti con il medesimo decreto di cui all'articolo 10, comma 5.
18. 5.Il Relatore.
(Approvato)

Al comma 4, dopo le parole: organizzazioni veterinarie aggiungere le seguenti:, associazioni rappresentative degli allevatori e dei commercianti di animali d'affezione.
18. 6.Il Relatore.
(Approvato)

Al comma 8, dopo la parola: vigilanza, aggiungere la seguente: sanitaria.
* 18. 4.Mura, Palagiano.
(Approvato)

Al comma 8, dopo la parola: vigilanza, aggiungere la seguente: sanitaria.
* 18. 7.Il Relatore.
(Approvato)

ART. 19.

Al comma 1, dopo le parole: addestramento di cani, aggiungere le seguenti: di dog-sitter e cat-sitter,.
19. 6.Il Relatore.
(Approvato)

Al comma 2, dopo la parola: vendita aggiungere le seguenti: e la cessione a qualunque titolo.
19. 7.Il Relatore.
(Approvato)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'attività di commercio via internet avente ad oggetto animali da affezione

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si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 114 del 1998 e all'articolo 68 del decreto legislativo n. 59 del 2010.
19. 8.Il Relatore.
(Approvato)

ART. 20.

Al comma 2, dopo le parole: vendita diretta e indiretta aggiungere le seguenti: e della cessione a qualunque titolo.
20. 7.Il Relatore.
(Approvato)

Al comma 5, sostituire le parole: 4 mesi con le seguenti: 3 mesi.
20. 8.Il Relatore.
(Approvato)

ART. 21.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È altresì vietato condurre al guinzaglio animali d'affezione legandoli a mezzi di locomozione in movimento, siano essi a motore o a trazione meccanica o animale.
21. 6.Il Relatore.
(Approvato)

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ALLEGATO 2

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale. Ulteriore nuovo testo unificato C. 278-799-977-ter-1552-1942-2146-2355-2529-2693-2909/A.

EMENDAMENTI APPROVATI E NUOVE FORMULAZIONI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: linee guida, aggiungere le seguenti: elaborate nel rispetto della normativa contrattuale e.
5. 2.Miotto.
(Approvato)

Al comma 1, dopo le parole: agli obiettivi assistenziali aggiungere le seguenti: concordati preventivamente in sede di discussione di budget in base alle risorse professionali, tecnologiche e finanziarie messe a disposizione.
5. 50.Il Relatore.
(Approvato)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'esito positivo della valutazione determina la conferma nell'incarico o il conferimento di altro incarico almeno di pari rilievo.
5. 51.Il Relatore.
(Approvato)

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: ospedaliere, aggiungere le seguenti:, ospedaliero-universitarie.
6. 1.(Nuova formulazione) Palagiano, Mura.
(Approvato)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: è nominato, aggiungere le seguenti: dal direttore generale.
* 6. 2.Palagiano, Mura.
(Approvato)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: è nominato, aggiungere le seguenti: dal direttore generale.
* 6. 3.Pedoto, Miotto.
(Approvato)

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) nelle aziende ospedaliero-universitarie, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, è assicurata la parità tra Direttori di dipartimento di componente ospedaliera e universitaria, ove possibile.
** 6. 6.(Nuova formulazione) Miotto.
(Approvato)

Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:
c-bis) nelle aziende ospedaliero-universitarie, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, è assicurata la parità tra Direttori di dipartimento di componente ospedaliera e universitaria, ove possibile.
** 6. 7. (Nuova formulazione) Palagiano, Mura.
(Approvato)