CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 14 febbraio 2012
606.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti. Testo unificato C. 124 Angeli e abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 124 Angeli e abb., recante «Norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti», quale risultante dagli emendamenti approvati;
ritenuto condivisibile l'obiettivo della proposta di legge in oggetto, di favorire il reinserimento lavorativo di detenuti ed ex detenuti attraverso l'ampliamento della portata e degli effetti delle misure agevolative previste dalla legislazione vigente a favore di cooperative sociali e imprese pubbliche e private, che direttamente o indirettamente creano occasioni di lavoro per i detenuti sia all'interno che all'esterno del carcere;
ritenuto altresì che il regime delle agevolazioni potrebbe essere ulteriormente definito prevedendo, ad esempio, che le somme stanziate dalle amministrazioni locali per i contratti di lavoro con i detenuti non vengano considerate al fine del rispetto del patto di stabilità ovvero prevedendo maggiori agevolazioni per le imprese che facilitano l'inserimento lavorativo all'interno del carcere rispetto a quelle che creano occasioni di lavoro per i detenuti al di fuori del carcere,
esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) valuti la Commissione di merito i possibili profili problematici riguardanti il raddoppio del credito d'imposta a stanziamenti invariati, ai sensi dell'articolo 3 del testo unificato, ciò che potrebbe comportare una effettiva riduzione della platea dei detenuti cui viene offerta la possibilità di inserimento lavorativo;
b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di considerare se l'istituzione di un ulteriore registro cui devono iscriversi le cooperative sociali, di cui all'articolo 5 del testo unificato, non possa tradursi in un inutile aggravio burocratico, essendo previsto in materia il controllo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed esistendo già registri nelle regioni, ai sensi della legge n. 381 del 1991;
c) valuti la Commissione di merito la congruità tra il riferimento alla legge n. 381 del 1991, concernente le persone svantaggiate in generale, contenuto nell'articolo 5, comma 3, e l'articolo 2, che fa riferimento ai soli detenuti;
d) valuti la Commissione di merito l'opportunità di considerare l'estensione a tutte le persone svantaggiate del credito d'imposta di cui all'articolo 3-ter, della deroga alle soglie stabilite dalla UE per le convenzioni di cui all'articolo 5-bis, comma 3, nonché dell'agevolazione IVA di cui all'articolo 5-ter.

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ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica. Testo unificato C. 746 Grassi, C. 2690 Brigandì, C. 3491 Miglioli, C. 4273 Di Virgilio e C. 4251 Nunzio Francesco Testa.

NUOVI EMENDAMENTI DEL RELATORE

ART. 2.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente per la realizzazione di progetti di comunicazione istituzionale.
2. 50.Il Relatore.
(Approvato)

ART. 5.

Sostituire il comma 2 con il seguente: Gli oneri per il trasporto della salma dal momento del decesso sino alla sua riconsegna, le spese relative alla tumulazione, nonché le spese per l'eventuale cremazione, sono a carico dell'istituzione in cui ha sede il centro di riferimento che l'ha presa in consegna, entro il limite massimo di spesa di cui all'articolo 8, comma 1.
5. 50.Il Relatore.
(Approvato)

ART. 7.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.
(Regolamento di attuazione).

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta il regolamento di attuazione della presente legge al fine di:
a) stabilire le modalità e i tempi, comunque non superiori a un anno, per la conservazione, per la richiesta, per il trasporto, per l'utilizzo e la restituzione in condizioni dignitose alla famiglia della salma da parte dei centri di riferimento di cui all'articolo 4, prevedendo che si possa procedere alla «sepoltura» delle salme per cui la famiglia di appartenenza non richiede la riconsegna;
b) indicare le cause di esclusione di utilizzo delle salme ai fini di cui alla presente legge;
c) individuare le modalità applicative volte a garantire il rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 8.
7. 50.Il Relatore.
(Approvato)

ART. 8.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 8.
(Copertura finanziaria).

1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, è autorizzata

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la spesa di 1 milione di euro nell'anno 2012 e di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.
2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 1 milione di euro nell'anno 2012 e a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede, per l'anno 2012, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, e a decorrere dall'anno 2013 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2013 e 2014, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
8. 50.Il Relatore.
(Approvato)