CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 14 febbraio 2012
606.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Definizione del processo penale nei casi di particolare tenuità del fatto. C. 2094 Tenaglia.

NUOVO TESTO C. 2094 ADOTTATO COME TESTO BASE

Modifiche al codice di procedura penale per la definizione del processo penale nei casi di particolare tenuità del fatto.

Art. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 129 del codice di procedura penale, dopo le parole: «come reato» sono inserite le seguenti: «o che il fatto, valutato sulla base dei parametri di cui all'articolo 530-bis, è di particolare tenuità».

Art. 2.

1. Al comma 1 dell'articolo 425 del codice di procedura penale, dopo le parole: «non costituisce reato» sono inserite le seguenti: « o che il fatto, valutato sulla base dei parametri di cui all'articolo 530-bis, è di particolare tenuità».

Art. 3.

1. Dopo l'articolo 530 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«Art. 530-bis. - (Proscioglimento per particolare tenuità del fatto). - 1. Il giudice pronuncia sentenza di proscioglimento quando, per le modalità della condotta, la sua occasionalità e l'esiguità delle sue conseguenze dannose o pericolose, il fatto è di particolare tenuità. La condotta può essere ritenuta non occasionale solo quando il suo autore abbia commesso, in precedenza o successivamente, altri reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, per le modalità della condotta e l'esiguità delle sue conseguenze dannose o pericolose, sia di particolare tenuità».

Art. 4.

1. All'articolo 125 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. Il pubblico ministero presenta al giudice la richiesta di archiviazione anche quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità delle conseguenze dannose o pericolose della stessa, il fatto è di particolare tenuità».

Art. 5.

1. Dopo l'articolo 408 comma 3 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«4. L'avviso della richiesta di archiviazione è notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa anche fuori dei casi previsti dal secondo comma del presente articolo quando il pubblico ministero abbia richiesto l'archiviazione per essere il fatto di particolare tenuità. Nell'avviso è precisato che, nel termine di dieci giorni, la persona offesa può prendere visione degli atti e presentare opposizione».

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Art. 6.

1. L'articolo 538 comma 1 del codice di procedura penale è modificato come segue: «Art. 538. - Condanna per la responsabilità civile. - 1. Quando pronuncia sentenza di condanna o di proscioglimento per particolare tenuità del fatto, il giudice decide sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno, proposta a norma degli articoli 74 e seguenti.

Art. 7.

All'articolo 578 del codice di procedura penale, dopo le parole: «per amnistia o per prescrizione» sono inserite le seguenti: «o nel prosciogliere per particolare tenuità del fatto».

Art. 8.

L'articolo 651 del codice di procedura penale è sostituito come segue:
«Art. 651 - Efficacia della sentenza penale di condanna o di proscioglimento per particolare tenuità del fatto nel giudizio civile o amministrativo di danno. - 1. La sentenza penale irrevocabile di condanna o di proscioglimento per particolare tenuità del fatto pronunciate in seguito a dibattimento hanno efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato o del prosciolto e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale.
2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di condanna o di proscioglimento per particolare tenuità del fatto pronunciate a norma dell'articolo 442, salvo che vi si opponga la parte civile che non abbia accettato il rito abbreviato.

Art. 9.

L'articolo 653 comma 1-bis del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«1-bis. La sentenza penale irrevocabile di condanna o di proscioglimento per particolare tenuità del fatto hanno efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso».

Art. 10.

1. La rubrica e il comma 1 dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 sono modificati come segue: «Sentenza di non luogo a procedere per particolare tenuità del fatto». - 1. Durante le indagini preliminari, se risulta la particolare tenuità del fatto, valutata sulla base dei parametri di cui all'articolo 530-bis del codice di procedura penale, il pubblico ministero chiede al giudice sentenza di non luogo a procedere per particolare tenuità del fatto.
2. L'articolo 27 comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 è modificato come segue: «nell'udienza preliminare, nel giudizio direttissimo e nel giudizio immediato, il giudice pronuncia di ufficio sentenza di non luogo a procedere per particolare tenuità del fatto, se ricorrono le condizioni previste dal comma 1».
3. L'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 è modificato come segue: «Provvedimenti. - 1. Nell'udienza preliminare, prima dell'inizio della discussione, il giudice chiede all'imputato se consente alla definizione del processo in quella stessa fase, salvo che il consenso sia stato validamente prestato in precedenza. Se il consenso è prestato, il giudice, al termine della discussione, pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi previsti

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dall'articolo 425 del codice di procedura penale o per concessione del perdono giudiziale o per particolare tenuità del fatto».
4. L'articolo 26 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272 va modificato come segue: «Sentenza di non luogo a procedere per tenuità del fatto. - 1. Se fin dalle prime indagini risulta che sussistono le condizioni previste dall'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, il pubblico ministero richiede sentenza di non luogo a procedere per particolare tenuità del fatto al giudice indicato nell'articolo 50-bis, comma 1 del testo approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448».

Art. 11.

1. L'articolo 34 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 è abrogato.

Art. 12.

1. Al comma 2 dell'articolo 648 del codice penale, le parole: «se il fatto è di particolare tenuità» sono sostituite con le parole: «se il fatto è di tenue offensività».
2. All'articolo 323-bis del codice penale, le parole: «sono di particolare tenuità» sono sostituite con le parole: «sono di tenue offensività»,
3. All'articolo 311 del codice penale, le parole: «particolare tenuità» sono sostituite con la parola: «tenuità».
4. All'articolo 2640 del codice civile, le parole: «hanno cagionato un'offesa di particolare tenuità» sono sostituite con le parole: «sono di tenue offensività».
5. All'articolo 12 comma 1 lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, le parole: «è di particolare tenuità», sono sostituite con le parole: «è di speciale tenuità».

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ALLEGATO 2

Definizione del processo penale nei casi di particolare tenuità del fatto. C. 2094 Tenaglia.

EMENDAMENTI

ART. 1.

All'articolo 1 premettere i seguenti:

Articolo 01.
(Introduzione dell'articolo 49-bis del codice penale, in materia di non punibilità per tenuità dell'offesa).

1. Dopo l'articolo 49 del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 49-bis. - (Tenuità dell'offesa). - Non è punibile chi ha commesso un fatto, previsto dalla legge come reato, quando risultano congiuntamente la particolare tenuità dell'offesa e l'occasionalità del comportamento.
La dichiarazione di non punibilità non pregiudica, in ogni caso, l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno».

Articolo 02.
(Non punibilità per tenuità dell'offesa).

1. Il giudice dichiara non punibile nel caso dell'articolo 49-bis del codice penale quando si procede per taluno dei reati previsti dall'articolo 550, commi 1 e 2, del codice di procedura penale.

Conseguentemente all'articolo 2 sostituire le parole da: o che il fatto... fino alla fine con le seguenti: o nel caso di cui all'articolo 49-bis del codice penale.
Conseguentemente sostituire l'articolo 3 con il seguente: «3. All'articolo 530 del codice di procedura penale, dopo le parole "per un'altra ragione" aggiungere le seguenti: "compresa quella di cui all'articolo 49-bis del codice penale".
Conseguentemente all'articolo 4 sostituire le parole: quando, per le modalità fino alla fine con le seguenti: anche nel caso di cui all'articolo 49-bis del codice penale.
Conseguentemente all'articolo 5 sostituire le parole: per essere il fatto di particolare tenuità con le seguenti: nel caso di cui all'articolo 49-bis del codice penale.
Conseguentemente all'articolo 6 sostituire le parole: per particolare tenuità del fatto con le seguenti: nel caso di cui all'articolo 49-bis del codice penale.
Conseguentemente all'articolo 7 sostituire le parole: per particolare tenuità del fatto con le seguenti: per non punibilità ai sensi dell'articolo 49-bis del codice penale.
Conseguentemente all'articolo 8, commi 1 e 2, sostituire le parole: per particolare tenuità del fatto con le seguenti: per non punibilità ai sensi dell'articolo 49-bis del codice penale.
Conseguentemente all'articolo 9 sostituire le parole: per particolare tenuità del fatto n le seguenti: per non punibilità ai sensi dell'articolo 49-bis del codice penale.
Conseguentemente sostituire l'articolo 10 con il seguente: Art. 10. - 1. All'articolo 3 (L), comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, dopo la lettera i) è inserita la seguente: «i-bis) tutti i provvedimenti giudiziari con cui il giudice

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dichiara l'imputato non punibile ai sensi dell'articolo 49-bis del codice penale».
1. 01.Palomba, Di Pietro.

L'articolo è soppresso.
1. 21.Nicola Molteni, Lussana, Follegot, Paolini, Isidori.

Al comma 1 sostituire le parole: particolare tenuità con le seguenti: modesta rilevanza.

Conseguentemente agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 sostituire ovunque ricorrano le parole: particolare tenuità con le seguenti: modesta rilevanza.
1. 20.Contento.

ART. 2.

L'articolo è soppresso.
2. 20.Nicola Molteni, Lussana, Follegot, Paolini, Isidori.

ART. 3.

L'articolo è soppresso.
3. 21.Nicola Molteni, Lussana, Follegot, Paolini, Isidori.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo dopo le parole: il suo autore inserire le seguenti: sia recidivo, ai sensi dell'articolo 99 del codice penale, delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero,.

Conseguentemente al medesimo periodo sopprimere le parole: della stessa indole.
3. 20.Contento.

ART. 4.

L'articolo è soppresso.
4. 20.Nicola Molteni, Lussana, Follegot, Paolini, Isidori.

ART. 5.

L'articolo è soppresso.
5. 20.Nicola Molteni, Lussana, Follegot, Paolini, Isidori.

ART. 6.

L'articolo è soppresso.
6. 20.Nicola Molteni, Lussana, Follegot, Paolini, Isidori.

ART. 7.

L'articolo è soppresso.
7. 20.Nicola Molteni, Lussana, Follegot, Paolini, Isidori.

ART. 8.

L'articolo è soppresso.
8. 20.Nicola Molteni, Lussana, Follegot, Paolini, Isidori.

ART. 9.

L'articolo è soppresso.
9. 20.Nicola Molteni, Lussana, Follegot, Paolini, Isidori.

Pag. 32

ART. 10.

L'articolo è soppresso.
10. 20.Nicola Molteni, Lussana, Follegot, Paolini, Isidori.

ART. 11.

L'articolo è soppresso.
11. 20.Nicola Molteni, Lussana, Follegot, Paolini, Isidori.

ART. 12.

Sopprimerlo.
*12. 20.Contento.

L'articolo è soppresso.
*12. 21.Nicola Molteni, Lussana, Follegot, Paolini, Isidori.

Sopprimerlo.
*12. 22.Di Pietro, Palomba.

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ALLEGATO 3

Definizione del processo penale nei casi di particolare tenuità del fatto. C. 2094 Tenaglia.

EMENDAMENTI DEL GOVERNO

ART. 3.

Al comma 1, capoverso «Art. 530-bis», comma 1, sopprimere il secondo periodo.
3. 100.Il Governo.

ART. 5.

Sopprimerlo.
5. 100.Il Governo.

ART. 10.

Sostituire l'articolo 10 con il seguente:

Art. 10.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 27 è sostituito dal seguente: «Art. 27. (Sentenza di non luogo a procedere per particolare tenuità del fatto). - 1. Durante le indagini preliminari, se risulta la particolare tenuità del fatto, valutata sulla base dei parametri di cui all'articolo 530-bis del codice di procedura penale, il pubblico ministero chiede al giudice sentenza di non luogo a procedere per particolare tenuità del fatto.

2. Sulla richiesta il giudice provvede in camera di consiglio sentiti il minorenne e l'esercente la potestà dei genitori, nonché la persona offesa dal reato. Quando non accoglie la richiesta il giudice dispone con ordinanza la restituzione degli atti al pubblico ministero.
3. Contro la sentenza possono proporre appello il minorenne e il procuratore generale presso la corte di appello. La corte di appello decide con le forme previste dall'articolo 127 del codice di procedura penale e, se non conferma la sentenza, dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero.
4. Nell'udienza preliminare, nel giudizio direttissimo, nel giudizio immediato e nel dibattimento, il giudice pronuncia di ufficio sentenza di non luogo a procedere per particolare tenuità del fatto, se ricorrono le condizioni previste dal comma 1»;
b) all'articolo 32, comma 1, le parole: «per irrilevanza del fatto» sono sostituite dalle seguenti: «per particolare tenuità del fatto».
10. 100.Il Governo.

ART. 11.

Sostituire l'articolo 11 con il seguente:

Art. 11.

1. Al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 17, comma 1, le parole: «, nonché dall'articolo 34, commi 1 e 2 del presente decreto» sono soppresse.;
b) l'articolo 34 è abrogato.
11. 100.Il Governo.

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ART. 12.

Sostituire l'articolo 12 con i seguenti:

Art. 12.

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 311, le parole: «particolare tenuità» sono sostituite con la seguente: «tenuità»;
b) all'articolo 323-bis, le parole: «sono di particolare tenuità» sono sostituite dalle seguenti: «sono di tenue offensività»;
c) all'articolo 648, comma secondo, le parole: «se il fatto è di particolare tenuità» sono sostituite dalle seguenti: «se il fatto è di tenue offensività».

Art. 12-bis.

1. All'articolo 2640 del codice civile, le parole: «hanno cagionato un'offesa di particolare tenuità» sono sostituite dalle seguenti: «sono di tenue offensività».

Art. 12-ter.

1. All'articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, le parole: «è di particolare tenuità», sono sostituite dalle seguenti: «è di speciale tenuità».
12. 100.Il Governo.