CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 9 febbraio 2012
605.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-06126 Mancuso: Costruzione della Città della salute e della scienza di Novara e Torino.

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito a quanto richiesto nell'interrogazione a risposta immediata in esame, si segnala che, in data 18 ottobre 2011, la regione Piemonte ha trasmesso al Ministero della salute una bozza di documento programmatico relativo alla realizzazione della «Città della Salute e della Scienza» di Novara.
Tale documento ha l'obiettivo di attivare le procedure per un nuovo Accordo di Programma ex articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, con una richiesta di risorse statali di euro 120.000.000,00. Il costo complessivo previsto dell'intervento è di euro 306.315.789,40.
Successivamente, l'Assessorato alla sanità della regione Piemonte ha comunicato, in data 23 novembre 2011, l'intenzione di proporre un unico documento che ricomprenda anche la realizzazione della «Città della Salute di Torino».
Non appena il nuovo documento programmatico sarà predisposto, lo stesso Assessorato provvederà alla sua trasmissione a questo Ministero per il prosieguo dell'iter.
Confermo che le risorse a disposizione della regione Piemonte, assegnate con le Deliberazioni C.I.P.E. n. 97 e n. 98 del 18 dicembre 2008, ammontano a circa 377 milioni di euro.
Non appena l'Accordo di Programma sarà formalmente definito tra il Ministero della salute e la regione Piemonte, lo stesso sarà trasmesso al Nucleo di Valutazione per il previsto parere.
Successivamente, la proposta di Accordo di Programma sarà trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze, per acquisirne il concerto sulla disponibilità finanziaria della somma oggetto dell'Accordo medesimo.

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ALLEGATO 2

5-06127 Miotto: Iniziative del Governo in relazione alla prescrizione della fendimetrazina.

TESTO DELLA RISPOSTA

Come è noto la fendimetrazina è una sostanza anoressizzante, preparata dal farmacista, usata per trattare l'obesità, ma è da tempo sottoposta a limitazioni di significativo rilievo perché considerata pericolosa per la salute.
Il decreto del Ministro della sanità in data 24 gennaio 2000 ha vietato ai medici di prescrivere e ai farmacisti di eseguire preparazioni magistrali contenenti tra gli altri principi attivi anche la fendimetrazina, e comunque tutte le sostanze che da sole o in associazione fra di loro o con altre sostanze abbiano lo scopo di ottenere un effetto anoressizzante ad azione centrale.
Il TAR del Lazio, con sentenza n. 4204 del 13 maggio 2002, ha annullato, con effetto limitato alla metodica terapeutica del dottor Zohoungbogbo, il citato decreto ministeriale 24 gennaio 2000, perché emanato in difetto di adeguata istruttoria: mancata pronuncia della Commissione unica del farmaco, operante all'epoca presso il Ministero della sanità, ora salute; assenza di verifiche ed accertamenti tecnici, con specifico riferimento anche alla metodologia terapeutica praticata dal ricorrente (dottor Zohoungbogbo) idonei a giustificare i divieti previsti dal decreto.
Con successiva sentenza n. 2838 del 31 marzo 2011 il TAR Lazio ha ulteriormente chiarito che il divieto all'utilizzo delle sostanze già indicate si estende anche alla metodica praticata dal dottor Zohoungbogbo.
Ciò premesso, nel merito delle questioni sollevate con l'interrogazione in esame, comunico che il Ministero della salute ha adottato il decreto 2 agosto 2011 concernente «aggiornamento e completamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Ricollocazione in tabella 1 delle sostanze Amfepramone (dietilpropione), Fendimetrazina, Fentermina e Mazindolo».
In particolare, il decreto in questione ha ricollocato alcune sostanze, già sotto controllo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 (cosiddetto testo unico Stupefacenti), dalla tabella II, che include sostanze usate in terapia, alla tabella I, che include sostanze con potere tossicomanigeno e suscettibili di abuso come le sostanze di tipo anfetaminico ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale.
A ciò aggiungasi che il decreto ministeriale 2 agosto 2011 ha vietato in Italia la fabbricazione, l'importazione, il commercio anche attraverso la vendita via Internet e l'uso delle seguenti sostanze: Amfepramone, Fendimetrazina, Fentermina e Mazindolo.
Ne consegue pertanto il divieto sia per i farmacisti a eseguire preparazioni magistrali contenenti le predette sostanze che per i medici a prescrivere le medesime.
Per quanto attiene il segnalato caso riferito ad un medico della provincia di Roma, questo Ministero ha interpellato l'Ordine provinciale dei medici-chirurghi e odontoiatri di Roma. L'Ordine ha comunicato che ogni ritenuto procedimento disciplinare, per sanzionare il medico, consegue o a un esplicito esposto del cittadino interessato o a specifica segnalazione del farmacista o di un congiunto.

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Da ultimo, per quanto attiene alle segnalazioni pervenute dai NAS, per la problematica in esame, di seguito riporto le informazioni specifiche acquisite dal Comando carabinieri per la tutela della salute, con note rispettivamente del 18 agosto 2011 e 23 gennaio 2012.
Allo stato attuale, i risultati conseguiti dai Nuclei dipendenti si riassumono in:
14 persone sottoposte a misura cautelare;
78 persone denunciate in stato di libertà;
2 laboratori galenici sequestrati;
909 compresse contenenti fendimetrazina sequestrate;
circa 10 chilogrammi di fendimetrazina sequestrati;
12.000 ricette mediche sequestrate.

I provvedimenti emessi dalle Autorità Giudiziarie/Amministrative consistono in:
3 decreti di interdizione dall'esercizio della professione medica;
12 decreti di interdizione dalla professione di farmacista;
5 decreti di sospensione dell'esercizio di farmacia con conseguente perdita di titolarità.

Infine, vi è stata la sospensione di un mese dall'esercizio della professione per tre medici, comminata dal competente ordine.

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ALLEGATO 3

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale. Ulteriore nuovo testo unificato C. 278-799-977-ter-1552-1942-2146-2355-2529-2693-2909/A.

EMENDAMENTO APPROVATO

ART. 4.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'incarico di direttore di struttura complessa deve in ogni caso essere confermato al termine di un periodo di prova di sei mesi a decorrere dalla data di nomina a detto incarico, sulla base del lavoro svolto nonché dei criteri di valutazione cui all'articolo 5 della presente legge.
4. 25.Palagiano, Mura (Nuova formulazione).

(Approvato)