CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 9 febbraio 2012
605.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

DL 212/2011: Disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile (Nuovo testo C. 4933 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il nuovo testo, risultante dall'esame presso la Commissione di merito, del disegno di legge C. 4933 Governo, approvato dal Senato, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212, recante disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile»;
considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alle materie «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale», che la lettera l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan di cooperazione nel contrasto alla criminalità organizzata, al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, di precursori e sostanze chimiche impiegate per la loro produzione, al terrorismo e ad altre forme di criminalità, fatto a Roma il 5 novembre 2009 (C. 4866 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge C. 4866 Governo, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan di cooperazione nel contrasto alla criminalità organizzata, al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, di precursori e sostanze chimiche impiegate per la loro produzione, al terrorismo e ad altre forme di criminalità, fatto a Roma il 5 novembre 2009»,
considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva la materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea» alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione del Trattato relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (C. 4935 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge C. 4935 Governo, recante «Ratifica ed esecuzione del Trattato relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea»;
considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva la materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea» alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 4

Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte delle regioni e degli enti locali (Testo unificato C. 3466 Amici, C. 3528 Mosca, C. 4254 Lorenzin, C. 4271 Anna Teresa Formisano, C. 4415 Governo e C. 4697 Sbrollini).

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI APPROVATI

ART. 2.

Al comma 1, lettera c), il numero 2) è sostituito dal seguente:
2) al comma 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti ciascun elettore può esprimere, nelle apposite righe stampate sotto il medesimo contrassegno, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome e il cognome di non più di due candidati compresi nella lista collegata al candidato prescelto alla carica di sindaco. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza».
2. 50. Il Relatore.

Sopprimere il comma 3.
2. 51. Il Relatore.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Accesso alle candidature per le elezioni dei consigli regionali).

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
c-bis) promozione della parità di accesso tra uomini e donne alle cariche elettive attraverso la predisposizione di misure che permettano di incentivare l'accesso alle cariche elettive del genere sottorappresentato, anche prevedendo la nullità delle liste che non presentino i requisiti previsti.
2. 01. (nuova formulazione) Amici, Bressa, Zaccaria, Lo Moro, Pollastrini, D'Antona, Vassallo.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di comunicazione nella campagna elettorale).

1. Alla legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Ai fini dell'applicazione della presente legge, i mezzi di informazione nell'ambito delle trasmissioni per la comunicazione politica sono tenuti al rispetto dei princìpi di cui all'articolo 51, primo comma, della Costituzione, per la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini»;
b) all'articolo 11-quater:
1) al comma 1, dopo le parole: «la parità di trattamento,» sono inserite le

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seguenti: «la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini,»;
2) al comma 2, dopo le parole: «la parità di trattamento» sono inserite le seguenti: «, la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini».
2. 02. Amici, Bressa, Zaccaria, Lo Moro, Pollastrini, D'Antona, Vassallo.

ART. 3.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: che ha bandito il concorso, aggiungere le seguenti:, che, qualora ravvisi la violazione delle disposizioni contenute nel comma 1, lettera a), diffida l'amministrazione a rimuoverla entro il termine massimo di trenta giorni. In caso di inottemperanza alla diffida la consigliera o il consigliere di parità procedente propone, entro i successivi 15 giorni, ricorso ai sensi dell'articolo 37, comma 4, del decreto legislativo 14 aprile 2006, n. 198; si applica il comma 5 del medesimo articolo 37. Il mancato invio dell'atto di nomina della commissione di concorso alla consigliera o al consigliere di parità comporta responsabilità del dirigente responsabile del procedimento, da valutare anche al fine del raggiungimento degli obiettivi.
3. 1. Calabria.

Al titolo aggiungere, in fine, il seguente periodo: Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni.
Tit. 1. Il Relatore.