CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 7 febbraio 2012
603.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

DL 211/2011: Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri. C. 4909 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La XII Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo del disegno di legge C. 4909 Governo, approvato dal Senato, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri», non modificato nel corso dell'esame in sede referente;
ritenuta condivisibile la finalità generale dell'articolo 3-ter, rappresentata dal superamento delle attuali cinque strutture degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari facenti capo al Ministero della Giustizia e dalla contestuale acquisizione, da parte dei servizi sanitari regionali, delle funzioni di cura e riabilitazione delle persone sottoposte a misure di sicurezza (come già attuato nel caso di Castiglione delle Stiviere);
rilevato, innanzitutto, che una materia così importante, quale l'assistenza sanitaria a persone/pazienti con disturbi mentali autori di reato, aventi implicazioni di ordine sanitario, giuridico, culturale, economico e sociale, necessiti di ben più articolata ed approfondita discussione di quella che si è svolta al Senato, e comunque di tempi più ampi rispetto a quelli relativi all'esame di un disegno di legge di conversione di un decreto-legge;
ritenuto opportuno che la materia della chiusura degli Ospedali psichiatrici giudiziari venga disciplinata con un apposito ed organico disegno di legge, attraverso lo stralcio dell'articolo 3-ter, anche al fine di consentire di valutare attentamente e recepire le diverse criticità rappresentate dalle Regioni in ordine ai tempi e alle risorse finanziarie necessarie per portare a compimento il progetto in questione;
considerato peraltro che lo stralcio e il conseguente esame parlamentare di un apposito disegno di legge consentirebbe l'acquisizione dei pareri tecnici da parte delle società scientifiche competenti in materia, della magistratura giudicante e di sorveglianza, che non è stato possibile audire, nonché di acquisire un maturo e diffuso consenso degli enti locali e relativi servizi sociali, delle aziende sanitarie, compresi i Dipartimenti di salute mentale;
rilevato, in particolare, che le risorse economiche, di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988, considerate globalmente sufficienti dalle Regioni e dalla PA a condizione che vi sia apposito rifinanziamento per tutte quelle Regioni (specie le più «virtuose») che hanno già impegnato la loro quota 2012-2013 per opere di edilizia sanitaria in corso di realizzo;
considerato altresì che, per quanto riguarda i tempi per il compimento del progetto in questione, le procedure previste dal citato articolo 20 necessitano di tempi tecnici certamente superiori all'anno, posto che il tempo medio regionale per l'esecutività dell'impiego e del ristoro effettivo delle risorse è dimostrato essere pari a circa 36-48 mesi;

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atteso inoltre che il decreto del Ministro salute di natura non regolamentare necessita di tempi più lunghi rispetto al 31 marzo 2012, data la complessità del rapporto sanitario-penitenziario dell'esecuzione delle misure di sicurezza;
per quanto concerne poi le disposizioni di cui ai commi 8 e 9, relative rispettivamente, al monitoraggio del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA e ai Poteri sostitutivi del governo, a fronte di un problema di certezza ed esigibilità delle risorse economiche da parte delle Regioni e della PA, nonché della previsione di tempi particolarmente ristretti, le medesime sono da considerarsi «punitive», in particolare per le regioni cosiddette «virtuose»;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
a)
la Commissione di merito proponga all'Assemblea lo stralcio dell'articolo 3-ter;
b) ove la Commissione non ritenga di recepire la condizione di cui alla lettera a), il termine di cui al comma 1 dell'articolo 3-ter sia fissato al 1o febbraio 2016 e conseguentemente il termine di cui al comma 2 sia fissato al 31 marzo 2015;

e con la seguente osservazione:
a)
valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire una disposizione per il rifinanziamento per quelle regioni «virtuose» che hanno già utilizzato le risorse di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988 per opere di ristrutturazione sanitaria.

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ALLEGATO 2

DL 211/2011: Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri. C. 4909 Governo, approvato dal Senato.

NUOVA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La XII Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo del disegno di legge C. 4909 Governo, approvato dal Senato, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri», non modificato nel corso dell'esame in sede referente;
ritenuta condivisibile la finalità generale dell'articolo 3-ter, rappresentata dal superamento delle attuali cinque strutture degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari facenti capo al Ministero della Giustizia e dalla contestuale acquisizione, da parte dei servizi sanitari regionali, delle funzioni di cura e riabilitazione delle persone sottoposte a misure di sicurezza (come già attuato nel caso di Castiglione delle Stiviere);
rilevato, innanzitutto, che una materia così importante, quale l'assistenza sanitaria a persone/pazienti con disturbi mentali autori di reato, aventi implicazioni di ordine sanitario, giuridico, culturale, economico e sociale, necessiti di tempi più ampi rispetto a quelli relativi all'esame di un disegno di legge di conversione di un decreto-legge;
auspicando che il Governo, nella predisposizione del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 3-ter, acquisisca il consenso degli enti locali e promuova altresì un confronto con i servizi sociali, le aziende sanitarie e soprattutto con i Dipartimenti di salute mentale;
rilevato, in particolare, che le risorse economiche, di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988, considerate globalmente sufficienti dalle regioni e dalla pubblica amministrazione a condizione che vi sia apposito rifinanziamento per tutte quelle regioni (specie le più «virtuose») che hanno già impegnato la loro quota 2012-2013 per opere di edilizia sanitaria in corso di realizzazione;
considerato altresì che, per quanto riguarda i tempi per il compimento del progetto in questione, le procedure previste dal citato articolo 20 necessitano di tempi tecnici certamente superiori all'anno, posto che il tempo medio regionale per l'esecutività dell'impiego e del ristoro effettivo delle risorse è dimostrato essere pari a circa 36-48 mesi;
atteso inoltre che il decreto del Ministro della salute di natura non regolamentare, previsto al comma 2 dell'articolo 3-ter, necessita di tempi più lunghi rispetto al 31 marzo 2012, data la complessità del rapporto sanitario-penitenziario dell'esecuzione delle misure di sicurezza;
per quanto concerne poi le disposizioni di cui ai commi 8 e 9, relative rispettivamente, al monitoraggio del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA e ai poteri sostitutivi del Governo, a fronte di un problema di certezza ed esigibilità delle risorse economiche da parte delle regioni e della pubblica amministrazione, nonché della previsione di tempi particolarmente ristretti,

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le medesime sono da considerarsi «punitive», in particolare per le regioni cosiddette «virtuose»;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a)
valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare il termine di cui al comma 1 dell'articolo 3-ter, fissandolo al 1o febbraio 2015 e, conseguentemente, il termine di cui al comma 2 fissandolo al 31 marzo 2014;
b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare la copertura finanziaria prevista dal decreto-legge, senza sottrarre risorse ai fondi di cui alle lettere a) e b) del comma 7 dell'articolo 3-ter del decreto-legge.

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ALLEGATO 3

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale. Ulteriore nuovo testo unificato C. 278-799-977-ter-1552-1942-2146-2355-2529-2693-2909/A.

EMENDAMENTI APPROVATI E NUOVE FORMULAZIONI

Al comma 1, dopo le parole: struttura complessa aggiungere le seguenti: previo avviso cui l'Azienda è tenuta a dare adeguata pubblicità.
4. 2. Miotto.
(Approvato)

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: tra il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale della stessa disciplina.
*4. 3. Palagiano, Mura.
(Approvato)

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: tra il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale della stessa disciplina.
*4. 7. Miotto.
(Approvato)

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: tra il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale della stessa disciplina.
*4. 8. Pedoto.
(Approvato)

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ma comunque esterni all'azienda interessata alla copertura del posto.
4. 11. Palagiano, Mura.
(Approvato)

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere, in fine, la seguente: a-bis) La nomina dei responsabili di unità operativa complessa a direzione universitaria è effettuata dal direttore generale su indicazione del Rettore, su proposta del coordinamento interdipartimentale o dell'analogo competente organo dell'Ateneo, sulla base del curriculum scientifico e professionale del responsabile da nominare.
4. 6. (Nuova formulazione) Miotto.
(Approvato)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b)
la commissione riceve dall'azienda il profilo professionale del dirigente da incaricare e, sulla base dell'analisi comparativa dei curriculum, dei titoli professionali posseduti, dell'aderenza al profilo ricercato e degli esiti di un colloquio, seleziona una terna di candidati che hanno ottenuto i migliori punteggi. Il direttore generale individua il

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candidato da nominare sulla base della terna predisposta dalla Commissione, motivandone analiticamente la scelta. Qualora il dirigente a cui è stato conferito l'incarico dovesse lasciarlo o decadere entro 3 anni dalla nomina, si procederà alla sostituzione scegliendo fra gli altri due professionisti facenti parte della terna iniziale.
4. 13.(nuova formulazione) Barani.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b)
la commissione riceve dall'azienda il profilo professionale del dirigente da incaricare e, sulla base dell'analisi comparativa dei curriculum, dei titoli professionali posseduti, dell'aderenza al profilo ricercato e degli esiti di un colloquio, seleziona da uno a tre candidati che hanno ottenuto i migliori punteggi. Il direttore generale individua il candidato da nominare sulla base della terna predisposta dalla Commissione, motivandone analiticamente la scelta. Qualora il dirigente a cui è stato conferito l'incarico dovesse lasciarlo o decadere entro 3 anni dalla nomina, si procederà alla sostituzione scegliendo fra gli altri due professionisti facenti parte della terna iniziale.
4. 13.(ulteriore nuova formulazione) Barani.
(Approvato)