CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 7 febbraio 2012
603.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-04733 Codurelli: Tariffe postali agevolate per le associazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).

TESTO DELLA RISPOSTA

L'interrogazione ha per oggetto le tariffe postali agevolate già previste per le organizzazioni senza fini di lucro.
A fronte di un quadro normativo piuttosto intricato, si ricordano, in un tentativo di semplificazione, alcuni passaggi essenziali e cioè:
con decreto interministeriale, adottato di concerto dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 30 marzo 2010 è stato disposto che le tariffe agevolate per le spedizioni di prodotti editoriali, di cui ai decreti ministeriali del 13 novembre 2002 e del 1° febbraio 2005, avrebbero cessato di avere applicazione con decorrenza 1° aprile 2010;
successivamente con decreto interministeriale, adottato di concerto dai medesimi Ministeri in data 21 ottobre 2010, sono state determinate le tariffe massime per le spedizioni di prodotti editoriali ad esclusione dei libri spediti tramite pacchi;
con un ulteriore decreto interministeriale, del MiSE e del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato, in data 23 dicembre 2010 sono state determinate le tariffe postali agevolate da applicare in favore delle associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro nel limite delle risorse stabilite dall'articolo 2 comma 2-undecies del decreto legge n. 40 del 2010, pari a 30 milioni di euro.

Tale ultimo decreto, tuttavia, non ha trovato attuazione per incapienza della dotazione finanziaria.
Ciò premesso, si richiama l'attenzione della Commissione e dell'onorevole interrogante sul fatto che il decreto «mille proroghe» (decreto-legge n. 216/2011), come modificato nel corso dell'esame alla Camera, supera ogni problematica, prevedendo che le tariffe attualmente in vigore per il settore dell'editoria siano estese anche alle associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro. L'articolo 21 prevede, infatti, che a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto «mille proroghe» e fino alla data del 31 dicembre 2013, le tariffe per le spedizioni di prodotti editoriali si applicheranno anche alle associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro iscritte nel Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e alle associazioni d'arma e combattentistiche.

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ALLEGATO 2

Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche. (Testo unificato C. 3681 Velo e C. 4296 Nastri).

ULTERIORE NUOVO TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE

Art. 1.
(Ambito di applicazione e definizioni).

1. La presente legge stabilisce, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nell'ambito delle materie concernenti i porti e gli aeroporti civili, nonché le grandi reti di trasporto e di navigazione, i princìpi fondamentali in materia di interporti e piattaforme logistiche territoriali.
2. In attuazione di quanto disposto dal comma 1, la presente legge persegue le seguenti finalità:
a) migliorare e incrementare la concentrazione dei flussi di trasporto;
b) migliorare la razionalizzazione del territorio in funzione del trasporto;
c) contribuire alla diminuzione dell'impatto ambientale;
d) superare i limiti del trasporto ferroviario tradizionale e intermodale terrestre e marittimo, promuovendo le effettive potenzialità competitive sui traffici di lunga distanza e la disponibilità di una rete portante di base finalizzata alla crescita delle imprese del trasporto e della logistica.

3. Ai sensi della presente legge si intende:
a) per «piattaforma logistica territoriale», il compendio delle infrastrutture e dei servizi, presenti su un territorio interregionale, destinato a svolgere funzioni connettive di valore strategico per l'intero territorio nazionale, e in particolare nei suoi rapporti con la rete transnazionale dei trasporti, per favorire l'interconnessione più efficace al fine di migliorare la competitività del Paese;
b) per «interporto», il complesso organico di infrastrutture e di servizi integrati di rilevanza nazionale gestito da un soggetto imprenditoriale che opera al fine di favorire la mobilità delle merci tra le diverse modalità di trasporto, con l'obiettivo di accrescere l'intermodalità e l'efficienza dei flussi logistici;
c) per «infrastruttura intermodale», ogni infrastruttura lineare o nodale, funzionale alla connettività della piattaforma logistica;
d) per «Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica», l'organismo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che svolge le funzioni di cui all'articolo 4.

Art. 2.
(Programmazione delle strutture).

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il parere del Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica di cui all'articolo 4, con uno o più decreti, provvede:
a) alla ricognizione degli interporti già esistenti e rispondenti alla delibera CIPE del 7 aprile 1993;

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b) alla ricognizione delle infrastrutture intermodali.

2. Il Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica, all'uopo integrata con la partecipazione di rappresentanti degli interporti nonché delle imprese e degli operatori ferroviari o intermodali operanti sul territorio nazionale, elabora il Piano generale per l'intermodalità.
3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di seguito denominata «Conferenza unificata», approva il Piano generale per l'intermodalità, provvedendo altresì alla definizione delle piattaforme logistiche territoriali e alla relativa disciplina amministrativa.
4. Lo schema di decreto di cui al comma 3 è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere entro trenta giorni dall'assegnazione. Decorso tale termine, il decreto può essere adottato.
5. Con il decreto di cui al comma 3 o con successivo decreto adottato con la procedura di cui ai commi 3 e 4, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti determina l'ambito di influenza di ciascuna piattaforma logistica territoriale, in coerenza con i corridoi transeuropei di trasporto, come definiti dalla decisione n. 661/2010/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 luglio 2010.
6.Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere del Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica di cui all'articolo 4, con uno o più decreti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nella logica di sistema a rete degli interporti e delle piattaforme logistiche territoriali, provvede all'individuazione di nuovi interporti, verificata la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 3, commi 1 e 2, nonché all'individuazione di nuove infrastrutture intermodali, sulla base delle risultanze dell'attività di ricognizione di cui al comma 1 e del Piano generale per l'intermodalità approvato ai sensi del comma 3.
7. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata, individua i criteri per l'utilizzo delle risorse finanziarie di cui all'articolo 6, comma 2, finalizzate alla realizzazione e all'implementazione degli interporti, delle infrastrutture intermodali e delle piattaforme logistiche territoriali.
8. All'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 3.
(Requisiti delle strutture)

1. L'individuazione di un nuovo interporto è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:
a) disponibilità di un territorio privo di vincoli paesaggistici, naturalistici o urbanistici che ne compromettano la fattibilità;
b) collegamenti stradali diretti con la viabilità di grande comunicazione;
c) collegamenti ferroviari diretti con la rete ferroviaria nazionale prioritaria;
d) adeguati collegamenti stradali e ferroviari con almeno un porto ovvero un aeroporto;
e) coerenza con i corridoi transeuropei di trasporto, come definiti dalla Decisione n. 661/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2010.

2. Il progetto di un nuovo interporto, nel rispetto del Testo Unico in materia di tutela dell'ambiente di cui al decreto legislativo

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3 aprile 2006 n. 152, deve altresì prevedere:
a) un terminale ferroviario intermodale, idoneo a formare o ricevere treni completi, conformemente a standard europei, in grado di operare con un numero non inferiore a dieci coppie di treni settimanali;
b) un'area attrezzata di sosta per i veicoli industriali;
c) un servizio doganale;
d) un centro direzionale;
e) un'area per i servizi alle persone ed una per i servizi ai veicoli industriali;
f) aree diverse destinate, rispettivamente, alle funzioni di trasporto intermodale, di logistica, di approvvigionamento, di logistica industriale, di logistica distributiva e di logistica distributiva urbana;
g) sistemi che garantiscano la sicurezza delle merci, delle aree e degli operatori;
h) interconnessioni con piattaforme info-telematiche orientate alla gestione dei processi logistici e del trasporto merci.

3. Gli interporti già operativi e quelli in corso di realizzazione devono garantire il rispetto dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 entro il quinto anno successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge.
4. La progettazione, la realizzazione e la gestione di un interporto devono rispondere a criteri di unitarietà tra le diverse funzioni previste e devono essere conformi ad adeguati e certificati sistemi di sicurezza e di controllo nonché di risparmio energetico.

Art. 4
(Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica).

1. Ferme restando le competenze delle autorità portuali, il Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica, in conformità con gli obiettivi di cui all'articolo 1, svolge i seguenti compiti:
a) indirizzo, programmazione, coordinamento di tutte le iniziative inerenti allo sviluppo delle piattaforme logistiche territoriali, ai fini dell'integrazione dei sistemi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale ed aereo nonché della semplificazione delle operazioni e del miglioramento dei servizi intermodali e logistici delle merci;
b) promozione dello sviluppo economico e del miglioramento qualitativo delle aree facenti parte delle piattaforme logistiche territoriali conformemente ai requisiti di cui all'articolo 3;

2. Con regolamento ministeriale, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti la composizione, l'organizzazione, il funzionamento e la disciplina amministrativa e contabile del Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica, nel rispetto delle seguenti disposizioni:
a) il Comitato è presieduto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti o da un suo delegato;
b) fanno parte del Comitato, quali membri di diritto, i Presidenti delle regioni nel cui territorio sono ubicate le piattaforme logistiche territoriali;
c) la composizione, l'organizzazione e il funzionamento del Comitato sono disciplinati in funzione degli ambiti territoriali interessati dalle iniziative volte alla realizzazione e all'implementazione degli interporti, delle infrastrutture intermodali e delle piattaforme logistiche territoriali, anche prevedendo la costituzione di appositi sottocomitati;
d) ai componenti del Comitato non spettano emolumenti, compensi o rimborsi di spese a qualsiasi titolo dovuti.

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3. All'articolo 46, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «attraverso atti di intesa e di coordinamentocon» sono aggiunte le seguenti «il Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica,».
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 5.
(Natura della gestione).

1. La gestione di un interporto costituisce attività di prestazione di servizi rientrante tra le attività aventi natura commerciale.
2. I soggetti che gestiscono interporti agiscono in regime di diritto privato, anche se il loro statuto non prevede il fine di lucro. In ogni caso, l'utilizzo di risorse pubbliche è disciplinato dalle norme sulla contabilità di Stato e dal codice dei contratti pubblici.

Art. 6.
(Potenziamento della rete infrastrutturale delle piattaforme logistiche territoriali).

1. In conformità alla attività di programmazione di cui all'articolo 2, entro il 31 maggio di ogni anno, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica, allo scopo di garantire l'ottimizzazione, l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa, nell'ambito delle risorse di cui al comma 2, individua in ordine di priorità, i progetti relativi alla realizzazione e all'implementazione degli interporti, delle infrastrutture intermodali e delle piattaforme logistiche territoriali.
2. Ai fini del finanziamento dei progetti di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.

Art. 7.
(Gestione di rifiuti e trasporto e stoccaggio delle merci pericolose).

1. Nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di rifiuti e trasporto delle merci pericolose, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e d'intesa con la Conferenza unificata, sono disciplinate le modalità di gestione dei rifiuti speciali e delle merci pericolose, al fine di favorire la diversione modale e la sicurezza dei trasporti nell'ambito delle piattaforme logistiche territoriali.

Art. 8.
(Disciplina urbanistica).

1. Al fine di accelerare la realizzazione delle infrastrutture di trasporto e di viabilità nonché quella di parcheggi, i progetti di cui all'articolo 6, elaborati sulla base del Piano generale per l'intermodalità approvato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 2, costituiscono a tutti gli effetti variante urbanistica rispetto ai piani urbanistici di competenza delle Amministrazioni locali nei cui ambiti territoriali sono ubicate le piattaforme logistiche territoriali come definite all'articolo 1, comma 3, lettera a).

Art. 9.
(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 6, comma 2, pari a euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale

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di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.