CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 2 febbraio 2012
601.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Definizione del processo penale nei casi di particolare tenuità del fatto. C. 2094 Tenaglia.

TESTO BASE

Modifiche al codice di procedura penale per la definizione del processo penale nei casi di particolare tenuità del fatto

Art. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 129 del codice di procedura penale, dopo le parole: «come reato» sono inserite le seguenti: «o che il fatto, valutato sulla base dei parametri di cui all'articolo 530-bis, è di particolare tenuità.».

Art. 2.

1. Al comma 1 dell'articolo 425 del codice di procedura penale, dopo le parole: «non costituisce reato» sono inserite le seguenti: «o che il fatto, valutato sulla base dei parametri di cui all'articolo 530-bis, è di particolare tenuità».

Art. 3.

1. Dopo l'articolo 530 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«Art. 530-bis. - (Proscioglimento per particolare tenuità del fatto). - 1. Il giudice pronuncia sentenza di proscioglimento quando, per le modalità della condotta, la sua occasionalità e l'esiguità delle sue conseguenze dannose o pericolose, il fatto è di particolare tenuità. La condotta può essere ritenuta non occasionale solo quando il suo autore abbia commesso, in precedenza o successivamente, altri reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, per le modalità della condotta e l'esiguità delle sue conseguenze dannose o pericolose, sia di particolare tenuità».

Art. 4.

1. All'articolo 125 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. Il pubblico ministero presenta al giudice la richiesta di archiviazione anche quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità delle conseguenze dannose o pericolose della stessa, il fatto è di particolare tenuità».

Art. 5.

1. Dopo l'articolo 408 comma 3 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«4. L'avviso della richiesta di archiviazione è notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa anche fuori dei casi previsti dal secondo comma del presente articolo quando il pubblico ministero abbia richiesto l'archiviazione per essere il fatto di particolare tenuità. Nell'avviso è precisato che, nel termine di dieci

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giorni, la persona offesa può prendere visione degli atti e presentare opposizione».

Art. 6.

1. L'articolo 538 comma 1 del codice di procedura penale è modificato come segue:
«Art. 538. - Condanna per la responsabilità civile. - 1. Quando pronuncia sentenza di condanna o di proscioglimento per particolare tenuità del fatto, il giudice decide sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno, proposta a norma degli articoli 74 e seguenti.

Art. 7.

All'articolo 578 del codice di procedura penale, dopo le parole: «per amnistia o per prescrizione» sono inserite le seguenti: «o nel prosciogliere per particolare tenuità del fatto».

Art. 8.

L'articolo 651 del codice di procedura penale è sostituito come segue:
«Art. 651 - Efficacia della sentenza penale di condanna o di proscioglimento per particolare tenuità del fatto nel giudizio civile o amministrativo di danno. - 1. La sentenza penale irrevocabile di condanna o di proscioglimento per particolare tenuità del fatto pronunciate in seguito a dibattimento hanno efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato o del prosciolto e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale.
2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di condanna o di proscioglimento per particolare tenuità del fatto pronunciate a norma dell'articolo 442, salvo che vi si opponga la parte civile che non abbia accettato il rito abbreviato.

Art. 9.

L'articolo 653 comma 1-bis del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«1-bis. La sentenza penale irrevocabile di condanna o di proscioglimento per particolare tenuità del fatto hanno efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso».

Art. 10.

1. La rubrica e il comma 1 dell'articolo 27 comma del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1998, n. 448 sono modificati come segue: «Sentenza di non luogo a procedere per particolare tenuità del fatto». - 1. Durante le indagini preliminari, se risulta la particolare tenuità del fatto, valutata sulla base dei parametri di cui all'articolo 530-bis del codice di procedura penale, il pubblico ministero chiede al giudice sentenza di non luogo a procedere per particolare tenuità del fatto.
2. L'articolo 27 comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1998, n. 448 è modificato come segue: «nell'udienza preliminare, nel giudizio direttissimo e nel giudizio immediato, il giudice pronuncia di ufficio sentenza di non luogo a procedere per particolare tenuità del fatto, se ricorrono le condizioni previste dal comma 1».
3. L'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1998, n. 448 è modificato come segue: «Provvedimenti. - 1. Nell'udienza preliminare, prima dell'inizio della discussione, il giudice

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chiede all'imputato se consente alla definizione del processo in quella stessa fase, salvo che il consenso sia stato validamente prestato in precedenza. Se il consenso è prestato, il giudice, al termine della discussione, pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi previsti dall'articolo 425 del codice di procedura penale o per concessione del perdono giudiziale o per particolare tenuità del fatto».
4. L'articolo 26 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272 va modificato come segue: «Sentenza di non luogo a procedere per tenuità del fatto. - 1. Se fin dalle prime indagini risulta che sussistono le condizioni previste dall'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, il pubblico ministero richiede sentenza di non luogo a procedere per particolare tenuità del fatto al giudice indicato nell'articolo 50-bis, comma 1 del testo approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448».

Art. 11.

1. L'articolo 34 del decreto legislativo 28 agosto 200, n. 274 è abrogato.

Art. 12.

1. Al comma 2 dell'articolo 648 del codice penale, le parole: «se il fatto è di particolare tenuità» sono sostituite con le parole: «se il fatto è di tenue offensività».
2. All'articolo 323-bis del codice penale, le parole: «sono di particolare tenuità» sono sostituite con le parole: «sono di tenue offensività»,
3. All'articolo 311 del codice penale, le parole: «particolare tenuità» sono sostituite con la parola: «tenuità».
4. All'articolo 2640 del codice civile, le parole: «hanno cagionato un'offesa di particolare tenuità» sono sostituite con le parole: «sono di tenue offensività».
5. All'articolo 12 comma 1 lettera b del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, le parole: «è di particolare tenuità», sono sostituite con le parole: «è di speciale tenuità».

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ALLEGATO 2

5-06052 Capano: Sull'applicazione delle disposizioni del decreto-legge n. 1 del 2012 relative all'abrogazione delle tariffe professionali.

TESTO DELLA RISPOSTA

In risposta alle problematiche segnalate dall'On. Capano nell'atto di sindacato ispettivo oggi in discussione tengo innanzitutto a precisare che a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, che ha determinato l'abrogazione immediata delle tariffe per la liquidazione del compenso dei professionisti nel sistema ordinistico, non si è venuto a creare alcun vuoto normativo nei casi segnalati nell'atto di sindacato ispettivo.
L'articolo 2233 del codice civile stabilisce, infatti, che il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe:
a) viene determinato in base agli usi;
b) in mancanza di usi è determinato dal giudice - sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene - in misura adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione.

In base a tali disposizioni, si potrebbe quindi formare, in ambito nazionale, un uso normativo fondato sulla spontanea applicazione dei criteri di liquidazione del compenso già previsti dalle tariffe abrogate, nella convinzione della loro persistente vincolatività fino a quando non saranno adottati i decreti ministeriali previsti dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge.
In mancanza di usi normativi, il giudice potrà comunque liquidare il compenso in base al criterio residuale previsto dall'articolo 2233 del codice civile e, in tal caso, le tariffe abrogate dal decreto-legge n. 1 del 2012 potrebbero venire in rilievo come criterio equitativo per valutare l'adeguatezza del compenso all'importanza dell'opera e al decoro della professione.
Ciò chiarito, voglio in ogni caso segnalare che al fine di ovviare alle difficoltà interpretative insorte in sede di applicazione della disposizione normativa citata, è attualmente allo studio dell'Ufficio Legislativo del Ministero un'ipotesi di intervento normativo, da realizzare attraverso la presentazione di un emendamento al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 1 del 2012, volta ad introdurre una disciplina transitoria, in attesa dell'adozione dei decreti ministeriali che - ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge - dovranno stabilire i parametri per la determinazione del compenso da parte degli organi giurisdizionali chiamati a liquidare il compenso del professionista.