CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 25 gennaio 2012
596.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Norme per consentire il trapianto parziale di polmone, pancreas e intestino tra persone viventi. Testo unificato C. 4003 Palumbo, C. 4477 Binetti e C. 4489 Miotto.

EMENDAMENTI PRESENTATI

ART. 1.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:
  3. Gli interventi previsti dal presente articolo possono essere effettuati in Centri per i trapianti di organi, in Istituti universitari, ed in Ospedali ritenuti idonei anche per la ricerca scientifica. Tali strutture devono disporre di sanitari particolarmente qualificati per competenza medica, chirurgica, biologica e devono essere individuate con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sentito il parere del Consiglio di Stato e del Consiglio Superiore di Sanità. Per gli Istituti universitari deve essere acquisito anche il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
1. 1. Molteni Laura, Martini, Rondini.

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ALLEGATO 2

Princìpi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale. Ulteriore nuovo testo unificato C. 278-799-977-ter-1552-1942-2146-2355-2529-2693-2909/A.

EMENDAMENTI APPROVATI E NUOVE FORMULAZIONI

ART. 2.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Nel caso in cui il direttore generale adotti un provvedimento contrario al parere del Collegio di direzione, questo deve essere motivato.
2. 5. Palagiano, Mura (Nuova formulazione).
(Approvato)

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. Mediante accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto dei dati forniti dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, ciascuna regione definisce precisi indicatori di attività e qualità assistenziali, validati da rilievi internazionali e confermati dalle principali società scientifiche nazionali ed internazionali. Tali indicatori costituiscono punti di riferimento per i cittadini e per gli operatori sanitari anche attraverso rapporti periodici sulla qualità delle prestazioni delle singole unità operative sia pubbliche sia private».
2. 01. Palagiano, Mura (Nuova formulazione).

ART. 3.

  Al comma 1, dopo le parole: misure di pubblicità aggiungere le seguenti: dei bandi,.
3. 2. Palagiano, Mura (Nuova formulazione).
(Approvato)

  Al comma 1, dopo le parole: pubblicità delle nomine aggiungere le seguenti: e dei curricula.
3. 4. Miotto.
(Approvato)

  Al comma 1, dopo le parole: diploma di laurea aggiungere la seguente: magistrale.
3. 5. Pedoto (Nuova formulazione).
(Approvato)

  Dopo le parole: almeno quinquennale aggiungere le seguenti: nel campo delle strutture sanitarie e settennale negli altri settori.
3. 50. Il relatore.
(Approvato)

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  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché del requisito dell'età anagrafica non superiore a 65 anni, al momento della nomina.
3. 3. Palagiano, Mura (nuova formulazione).
(Approvato)

  Al comma 2, dopo le parole: all'efficacia, aggiungere la seguente: , all'ottimizzazione.
3. 6. Palagiano, Mura.
(Approvato)

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ALLEGATO 3

DL 215/2011: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni urgenti per l'amministrazione della difesa. Nuovo testo C. 4864 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XII Commissione,
   esaminato, per le parti di propria competenza l'AC 4864 «Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni urgenti per l'amministrazione della difesa», quale risultante dagli emendamenti approvati in sede referente;
   premesso che la legge in oggetto si limita a considerare quasi esclusivamente i teatri di presenza militare italiana, limitando di fatto gli interventi di assistenza sanitaria in una serie di Paesi di rilevanza strategica per l'Italia, anche secondo i parametri indicati dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri;
   considerato che l'Italia è inadempiente agli impegni sottoscritti con il Fondo globale per la lotta all'Aids, alla tubercolosi e alla malaria, che pure continuano ad essere emergenze sanitarie a livello mondiale;
   atteso che per contribuire al raggiungimento degli Obiettivi del millennio, sottoscritti dall'Italia in sede Onu, il contributo italiano in materia di aiuto pubblico allo sviluppo per la salute dovrebbe rappresentare lo 0,1 per cento del Pil;
   rilevato infine che il testo del decreto prevede l'utilizzo di personale appartenente alla Croce Rossa Italiana ausiliario delle Forze armate, finanziato con i fondi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 613/1980, articolo 11 quarto comma e non con un apposito stanziamento,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) valutino le Commissioni di merito l'opportunità, all'articolo 7, comma 3, di aumentare la percentuale delle risorse da destinare agli interventi di cooperazione internazionale in tutti i Paesi individuati come priorità 1 per l'Italia dal Ministero degli Affari Esteri e di aggiungere, alla fine del suddetto comma, le seguenti parole: «con particolare riferimento alle iniziative per l'assistenza sanitaria, per la lotta all'AIDS, alla tubercolosi e alla malaria»;
   b) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di specificare all'articolo 2, comma 4, che qualora si renda necessario un intervento della Croce rossa nelle missioni fuori area in cui l'Italia è impegnata, tale intervento sia devoluto alla Croce rossa italiana sulla base degli accordi internazionali vigenti.