CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 25 gennaio 2012
596.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-05090 Contento: Inclusione dell'attività dei «magazzinieri cellisti» nell'ambito dei lavori usuranti.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'onorevole Contento – con il presente atto parlamentare – richiama l'attenzione sull'attività lavorativa espletata dai cosiddetti «magazzinieri cellisti», lavoratori che si occupano dell'immagazzinamento, della movimentazione e della spedizione di prodotti surgelati conservati in celle frigorifere.
  Al riguardo, ricordo che il decreto legislativo n. 67/2011 – in attuazione dell'articolo 1 della legge n. 183/2010 – ha previsto la possibilità per gli «addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti» – individuati nell'articolo 1 del medesimo decreto – di beneficiare di un accesso anticipato al pensionamento.
  L'articolo 1 del predetto decreto, alla lettera a), inoltre, rinvia espressamente all'articolo 2 del decreto ministeriale 19 maggio 1999 per l'individuazione di quei lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti. Il decreto ministeriale 19 maggio 1999, in particolare, ha specificato – nell'ambito delle attività particolarmente usuranti, individuate nella tabella «A» allegata al decreto legislativo 374/93 – le mansioni particolarmente usuranti in ragione delle caratteristiche di maggiore gravità dell'usura.
  Tanto premesso, con specifico riferimento alle lavorazioni effettuate in celle frigorifere, o all'interno di ambienti con temperatura uguale o inferiore a cinque gradi centigradi, nel novero delle quali potrebbero essere ricondotte le attività svolte dai cosiddetti «magazzinieri cellisti», faccio presente che queste ultime – sebbene elencate nella tabella di cui al su citato decreto legislativo n. 374/1993 – non sono state tuttavia incluse tra le mansioni usuranti di cui al decreto ministeriale 19 maggio 1999.
  Pertanto, le vigenti disposizioni normative – individuando tassativamente i destinatari delle agevolazioni previdenziali – non consentono, allo stato, di estendere ai «magazzinieri cellisti», i benefici previdenziali concessi per lo svolgimento di lavorazioni particolarmente faticose e pesanti.
  In conclusione, faccio presente che la soluzione della questione rappresentata dall'interrogante richiederebbe un intervento normativo il quale, tuttavia, non può prescindere da una valutazione di compatibilità in ordine agli attuali vincoli finanziari e di bilancio.

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ALLEGATO 2

5-04379 Schirru: Trattamenti di cassa integrazione per i lavoratori che ricoprono cariche elettive.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'onorevole Schirru – con il presente atto parlamentare – richiama l'attenzione sulla questione relativa alla cumulabilità dei trattamenti di integrazione salariale con gli emolumenti percepiti per lo svolgimento di incarichi pubblici elettivi.
  Com’è noto, il comma 4 dell'articolo 8 della legge n. 160/1988, nel disporre che «il lavoratore che svolge attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate».
  Non sancisce una incompatibilità assoluta delle prestazioni investigative del salario con il reddito derivante dallo svolgimento di una attività lavorativa. Infatti, lo svolgimento di una prestazione lavorativa remunerata, sia essa subordinata od autonoma, durante il periodo di sospensione del lavoro, con diritto all'integrazione salariale, comporta, non la perdita del diritto all'integrazione per l'intero periodo predetto, ma solo una riduzione dell'integrazione medesima, in proporzione ai proventi percepiti. Tale principio, riconosciuto da giurisprudenza costante è stato inoltre recepito dalle numerose circolari INPS intervenute sul tema, da ultimo la n. 130 del 4 ottobre 2010.
  Tuttavia il comma 5 del medesimo articolo della legge n. 160/1988, stabilisce che «il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede provinciale dell'Istituto nazionale di previdenza sociale dello svolgimento della predetta attività».
  Anche su tale ultimo punto, l'INPS, sulla base di una consolidata giurisprudenza, ha fornito specifiche istruzioni sulla necessità che venga assolto l'obbligo della comunicazione preventiva.
  Sulla tematica oggetto dell'atto di sindacato ispettivo odierno è intervenuta, a più riprese, la Corte di cassazione che ne ha chiarito la portata applicativa.
  Nello specifico il Giudice di legittimità ha affermato che «la ratio della norma è volta ad evitare l'erogazione della cassa integrazione guadagni in concomitanza dello svolgimento di una attività sostitutiva di quella, sospesa del tutto o ridotta, in ragione della quale l'indennità viene corrisposta, sanzionando con la decadenza l'omessa preventiva comunicazione dell'attività svolta alla sede provinciale dell'Inps» (Cassazione – sezione lavoro n. 2788/2001).
  Voglio inoltre ricordare che, sempre ad avviso della Corte di cassazione, «il sistema previdenziale non ha ragione di intervenire, ove non sussista lo stato di bisogno del soggetto che dovrebbe beneficiarne – il lavoratore in attuazione dell'obbligo di correttezza e buona fede – che a lui incombe durante lo stato di sospensione del rapporto di lavoro – è tenuto a compiere la comunicazione, connotata dalla predetta finalità, anche prima che intervenga il provvedimento concessorio: che anzi in attesa che l'Istituto esaurisca gli accertamenti necessari, tale obbligo risulta ancora più vincolante proprio perché concorre alla emanazione di un provvedimento concessorio il più possibile rispondente Pag. 202all'effettivo bisogno del sistema previdenziale» (Cassazione – sezione lavoro, n. 6296/2001).
  Pertanto, lo svolgimento dell'incarico pubblico e il relativo compenso, dovranno essere oggetto di comunicazione preventiva all'Istituto anche al fine della sua totale o parziale incumulabilità con la prestazione di integrazione salariale, come ribadito dall'INPS con la citata circolare n. 130/2010.
  In conclusione è opportuno considerare che il disposto normativo dell'articolo 8, comma 5, della legge 160/1988, attraverso l'obbligo della comunicazione preventiva dell'attività svolta durante il periodo di integrazione salariale, intende favorire il più efficace impiego delle risorse finanziarie pubbliche destinate agli interventi di integrazione salariale, evitando che le stesse possano essere destinate in favore di soggetti occupati in attività lavorative produttive di reddito e tuttavia non dichiarate. In tal senso, la Corte di cassazione, con sentenza n. 4004 del 21 febbraio 2007, ha rilevato che la portata applicativa della disposizione in esame è: «volta ad assicurare la massima efficacia ai controlli dell'Istituto, funzionalizzati, da un lato, a ridurre l'area del cosiddetto “lavoro nero” ed a garantire, dall'altro che, nel rispetto del precetto dell'articolo 38 della Costituzione, le risorse disponibili per gli interventi di integrazione salariale siano effettivamente destinate al sostegno dei disoccupati».

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ALLEGATO 3

DL 215/2011 Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni urgenti per l'amministrazione della difesa (C. 4864 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XI Commissione,
   esaminato il disegno di legge n. 4864, di conversione in legge del decreto-legge n. 215 del 2011, come risultante dagli emendamenti approvati presso le Commissioni riunite III e IV;
   rilevato che esso reca la consueta proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e di polizia alle missioni internazionali, nonché degli interventi di cooperazione allo sviluppo e di sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione;
   ritenuto quanto mai opportuno garantire la continuità dell'impegno italiano nelle missioni di cooperazione allo sviluppo, nonché di peace-keeping e di stabilizzazione delle aree a forte rischio di conflitto;
   segnalata l'esigenza che – anche in vista del previsto vertice della NATO – il Governo riferisca al Parlamento sulla exit strategy in relazione a talune delle missioni più delicate, con particolare riferimento all'Afghanistan;
   valutato positivamente l'arco temporale al quale si riferisce il provvedimento, che garantisce una migliore programmazione degli interventi e il rafforzamento della posizione del Paese nel consesso internazionale decisionale;
   preso atto delle ulteriori disposizioni urgenti relative all'amministrazione della difesa e rilevato che le norme in materia di disciplina del personale risultano in sostanziale continuità con i precedenti provvedimenti in materia,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 4

Disposizioni concernenti la disciplina degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza (Testo unificato C. 2715 Damiano e C. 3522 Di Biagio).

EMENDAMENTO 4.10 DEL RELATORE E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

Art. 4.

  All'emendamento 4.10 del relatore, sostituire le parole: 31 dicembre 2012, ovunque ricorrano, con le seguenti: 31 marzo 2012.
0. 4. 10. 1. Paladini, Aniello Formisano, Borghesi.

  All'emendamento 4.10 del relatore, sostituire le parole: 31 dicembre 2012, ovunque ricorrano, con le seguenti: 30 settembre 2012.
0. 4. 10. 2. Cazzola.

  All'emendamento 4.10 del relatore, dopo le parole: ministeri vigilanti, si applicano inserire le seguenti: , con decorrenza dal 1o gennaio 2012.
0. 4. 10. 3. Borghesi, Aniello Formisano, Paladini.

  All'emendamento 4.10 del relatore, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Entro il 31 marzo 2012, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, allo scopo di dare uniformità e trasparenza ai bilanci tecnici di cui al presente comma, stabilisce con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, i criteri e le modalità con cui le casse sono tenute a predisporre i suddetti bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni.
0. 4. 10. 4. Cazzola.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  5. Fermo restando quanto previsto al comma 1 del presente articolo, il comma 24 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente: “In considerazione dell'esigenza di assicurare l'equilibrio finanziario delle rispettive gestioni in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, gli enti e le forme gestorie di cui ai predetti decreti adottano, nell'esercizio della loro autonomia gestionale, entro e non oltre il 31 dicembre 2012, misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive, patrimoni e relativi rendimenti, e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni. Le delibere in materia sono sottoposte all'approvazione dei ministeri vigilanti secondo le disposizioni di cui ai predetti decreti; essi si esprimono Pag. 205in modo definitivo entro trenta giorni dalla ricezione di tali delibere. Decorso il termine del 31 dicembre 2012 senza l'adozione dei previsti provvedimenti, ovvero nel caso di parere negativo dei ministeri vigilanti, si applicano:
   a) le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo sull'applicazione del pro-rata agli iscritti alle relative gestioni;
   b) un contributo di solidarietà, per gli anni 2012 e 2013, a carico dei pensionati nella misura dell'1 per cento”.
4. 10. Il Relatore.

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ALLEGATO 5

Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di reversibilità (Testo unificato C. 1847 Bragantini, C. 945 D'Ippolito Vitale, C. 1158 Lamorte, C. 2140 Capitanio Santolini, C. 2767 Franzoso, C. 2782 Lorenzin, C. 2837 Guzzanti, C. 2988 Bitonci, C. 3166 Milo, C. 4010 Schirru, C. 4011 Gnecchi, C. 4016 Bobba e C. 4150 Poli).

NUOVO EMENDAMENTO DEL RELATORE

Art. 3.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  2. Al comma 41 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole: «Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti di cui all'allegata tabella F. Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi di cui al presente comma con la pensione ai superstiti ridotta non può essere comunque inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale il reddito posseduto si colloca. I limiti di cumulabilità non si applicano qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli di minore età, studenti ovvero inabili, individuati secondo la disciplina di cui al primo periodo del presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, applicando all'importo complessivo derivante dalla loro sommatoria, in quota parte, le relative riduzioni percentuali per ciascuno degli scaglioni di reddito indicati nell'allegata tabella F, ferma restando la corresponsione totale del trattamento ai superstiti per gli importi derivanti dalla sommatoria del reddito diretto del beneficiario con il trattamento medesimo inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS».
  3. La tabella F allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, è sostituita dalla tabella F di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge.

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Allegato 1 – Tabella F

Tabella relativa agli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti e redditi del beneficiario

Pensione di reversibilità/indiretta + Reddito diretto = importo inferiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1o gennaio Trattamento ai superstiti corrisposto in misura integrale
Pensione di reversibilità/indiretta + Reddito diretto = importo superiore a 5 ed inferiore a 7 volte il trattamento minimo annuo del fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1o gennaio Percentuale del trattamento di reversibilità pari all'85 per cento sulla quota che concorre nella sommatoria ad eccedere 5 volte il trattamento minimo
Pensione di reversibilità/indiretta + Reddito diretto = importo superiore a 7 volte ed inferiore a 9 volte il trattamento minimo annuo del fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1o gennaio Percentuale del trattamento di reversibilità pari al 75 per cento sulla quota che concorre nella sommatoria ad eccedere 7 volte il trattamento minimo
Pensione di reversibilità/indiretta + Reddito diretto = importo superiore oltre 9 volte il trattamento minimo annuo del fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1o gennaio Percentuale del trattamento di reversibilità pari al 50 per cento sulla quota che concorre nella sommatoria ad eccedere 9 volte il trattamento minimo

3. 50. Il Relatore.

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ALLEGATO 6

Disposizioni per il superamento del blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e per la chiamata dei vincitori e degli idonei nei concorsi (Nuovo testo unificato C. 4116 Damiano, C. 4366 Cazzola, C. 4455 Di Pietro).

EMENDAMENTI

ART. 1.

  Al comma 1 sostituire le parole: le graduatorie vigenti dei concorsi pubblici con le seguenti: le rispettive graduatorie.
1. 1. Fedriga, Munerato, Bonino.

  Al comma 1, sopprimere le parole: ricorrendo a tali graduatorie quando si tratta di procedere all'assunzione di pari o analoghe figure professionali previste nei bandi dei concorsi ai quali si riferiscono le graduatorie medesime.
1. 2. Fedriga, Munerato, Bonino.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: si avvalgono con le seguenti: possono avvalersi, previa stipula di apposite convenzioni,.
1. 3. Fedriga, Munerato, Bonino.

  Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.
1. 4. Fedriga, Munerato, Bonino.

  Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: redige un elenco delle graduatorie vigenti aggiungere le seguenti: , anche delle regioni e degli enti locali, trasmesse ai sensi dei successivo comma 2,.
1. 5. Borghesi, Paladini, Aniello Formisano.

  Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: e, limitatamente al biennio 2012-2013, degli idonei inseriti nelle graduatorie di concorso, nel rispetto dei princìpi di trasparenza e d'imparzialità.
1. 6. Fedriga, Munerato, Bonino.

  Al comma 2, terzo periodo, sostituire la parola: 2014 con la seguente: 2013.
1. 7. Fedriga, Munerato, Bonino.

  Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.
1. 8. Fedriga, Munerato, Bonino.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Gli obblighi contenuti ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano anche con riguardo ai posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso per le medesime qualifiche per le quali il concorso è stato bandito.
1. 9. Paladini, Aniello Formisano, Borghesi.

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  Al comma 4, sostituire le parole: pubblici unici con le seguenti: pubblici a livello regionale.
1. 10. Fedriga, Munerato, Bonino.

  Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: I concorsi unici sono organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica con le seguenti: I predetti concorsi sono organizzati dalle regioni, in raccordo con il Dipartimento della funzione pubblica.
1. 11. Fedriga, Munerato, Bonino.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Risponde a titolo di danno erariale chiunque, presso una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ritarda, ostacola o impedisce lo svolgimento o la conclusione di un concorso. Risponde allo stesso titolo chiunque ritardi, ostacoli o impedisca l'assunzione dei vincitori e degli idonei di un concorso.
1. 12. Borghesi, Paladini, Aniello Formisano.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Nei bandi di concorso indetti dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono riconosciuti punteggi ai lavoratori con contratti non a tempo indeterminato che hanno lavorato presso la pubblica amministrazione che indice il concorso nelle qualifiche per le quali il concorso è stato bandito. I punteggi previsti dal comma 1 sono attribuiti in misura proporzionale alla durata del rapporto o dei rapporti di lavoro svolti presso la pubblica amministrazione.
1. 13. Aniello Formisano, Paladini, Borghesi.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Al fine di garantire il buon andamento della pubblica amministrazione, a decorrere dal 1o gennaio 2016 la pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, hanno l'obbligo di assumere i vincitori dei concorsi da esse indetti entro sei mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria. Per giustificate ragioni organizzative dell'amministrazione, il termine può essere differito una sola volta per non più di sei mesi. In caso di differimento, l'amministrazione comunica al vincitore del concorso le motivazioni del ritardo dell'assunzione.
1. 14. Paladini, Aniello Formisano, Borghesi.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Al fine di garantire l'assunzione di tutti i vincitori dei concorsi pubblici e garantire il buon andamento della pubblica amministrazione, a decorrere dal 1o gennaio 2015 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, contestualmente all'indizione di un concorso pubblico devono vincolare nel proprio bilancio le somme necessarie a coprire l'onere finanziario derivante dall'assunzione per i posti messi a concorso a decorrere dalla data di conclusione del procedimento di concorso.
1. 15. Aniello Formisano, Paladini, Borghesi.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Il previo esperimento delle procedure di mobilità di cui ai commi 1 e 1-bis dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si effettua con riferimento alle sole procedure concorsuali e non in caso di scorrimento di graduatorie, successivamente alla comunicazione Pag. 210effettuata ai sensi dell'articolo 34-bis di cui al medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.
1. 16. Baldelli.

  Al comma 8, premettere le seguenti parole: A decorrere dal 2012, con aggiornamento costante,.
1. 17. Paladini, Aniello Formisano, Borghesi.

  Al comma 9, lettera b), sopprimere la parola: specialistica.
1. 18. Fedriga, Munerato, Bonino.
(Approvato)

  Al comma 9, sopprimere la lettera d).
1. 19. Borghesi, Paladini, Aniello Formisano.