CAMERA DEI DEPUTATI
Venerdì 20 gennaio 2012
593.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e V)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 216/2011: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
(C. 4865 Governo).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 6.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. La scadenza dell'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dei decreti adottati ai sensi del medesimo articolo 1-bis è fissata al 31 dicembre 2012.
6. 41. Ciccanti, Tassone, Occhiuto, Mantini, Calgaro, Lusetti.

  All'emendamento 6.55 (Nuova formulazione) dei Relatori, comma 2-bis, sostituire le parole: in data antecedente a quella di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, in ragione di accordi individuali con le seguenti: in ragione di accordi individuali stipulati in data antecedente a quella di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011.

  Conseguentemente, al medesimo comma 2-bis, dopo le parole: elementi certi ed oggettivi aggiungere le seguenti: , quali le comunicazioni obbligatorie agli ispettorati del lavoro o ad altri equipollenti.
0. 6. 55. (Nuova formulazione) 5. Marinello, Baretta.

  All'emendamento 6.55 (Nuova formulazione) dei Relatori, aggiungere la seguente parte consequenziale:

  Conseguentemente, dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Clausola di salvaguardia).

  1. Qualora, in seguito all'inclusione tra i soggetti interessati alla concessione del beneficio dei lavoratori di cui all'articolo 6, comma 2-bis, risultasse sulla base del monitoraggio di cui all'articolo 24, comma 15, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il raggiungimento del limite delle risorse ivi previsto, le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiari dal predetto comma 2-bis potranno essere prese in considerazione dagli enti previdenziali, in deroga a quanto previsto dal medesimo comma 15, solo a condizione che, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sia stabilito un incremento delle aliquote contributive non pensionistiche a carico di tutti i datori di lavoro del settore privato dovuti alla gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo Pag. 151989, n. 88, prioritariamente considerando i contributi per disoccupazione e in ogni caso escludendo il contributo al Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2 delle legge 29 maggio 1982, n. 297, e successive modificazioni, nonché il contributo di cui all'articolo 25, quarto comma, della legge 31 dicembre 1978, n. 845, in misura sufficiente alla copertura finanziaria dei relativi oneri.
0. 6. 55. (Nuova formulazione) 10. I Relatori.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis.
Il termine per l'emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 24, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è differito al 30 giugno 2012 e, nei limiti delle risorse e con le procedure di cui al medesimo comma 15, sono inclusi tra i soggetti interessati alla concessione del beneficio di cui al comma 14 del medesimo articolo 24, oltre ai lavoratori di cui allo stesso comma 14, anche i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto, in data antecedente a quella di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, in ragione di accordi individuali, sottoscritti anche ai sensi degli articolo 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, a condizione che ricorrano i seguenti elementi: la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi ed oggettivi, indicati nel medesimo decreto ministeriale; il lavoratore risulti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro un periodo non superiore a 24 mesi dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011.
  2-ter. All'articolo 24, comma 14, lettera c), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «di almeno 59 anni di età» sono sostituite dalle seguenti: «di almeno 60 anni di età». Le disposizioni di cui al medesimo articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora la predetta anzianità contributiva ivi prevista derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria.
  2-quater. Con effetto dal 1o gennaio 2013, le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani, commercianti e coltivatori diretti, imprenditori agricoli, mezzadri e coloni iscritti alle relative gestioni autonome dell'INPS e l'aliquota contributiva pensionistica di finanziamento e di computo per gli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono incrementate di 0,01 punti percentuali. Con effetto dal 1o gennaio 2014 le aliquote contributive di cui al periodo precedente sono incrementate di 0,04 punti percentuali e sono ulteriormente incrementate di 0,05 punti percentuali con effetto dal 1o gennaio 2015 e, in pari misura, con effetto dal 1o gennaio 2016, fino a conseguire un incremento complessivo, tenuto conto anche dell'incremento del primo periodo, di 0,15 punti percentuali.
6. 55. (Nuova formulazione) I Relatori.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Fino al 31 maggio 2012, in parziale deroga all'articolo 29, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno Pag. 162011, n. 118, le Regioni non assoggettate a piano di rientro possono procedere al ripiano del disavanzo sanitario maturato al 31 dicembre 2011 anche con la vendita di immobili.
6. 54. I Relatori.

ART. 14

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis.
Il termine per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, per l'assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché delle vittime del dovere e dei figli e orfani delle vittime, è prorogato al 31 dicembre 2012. A tal fine è autorizzata la spesa di 301.483 euro per l'anno 2012. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 27, della legge 12 novembre 2011, n. 183.
14. 26. I Relatori.

ART. 20

  Dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
  1-bis. Il termine per l'utilizzo delle risorse già destinate all'Agenzia del demanio, quale conduttore unico ai sensi dell'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, stanziate negli appositi capitoli o piani di gestione degli stati di previsione dei Ministeri, a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 27, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è prorogato al 31 dicembre 2012. Le relative somme non impegnate entro il 31 dicembre 2011 sono conservate nel conto dei residui per essere destinate, nell'anno 2012, al pagamento da parte delle amministrazioni statali interessate dei canoni di locazione relativi ai contratti già in essere.
  1-ter. Il termine di impegnabilità delle risorse iscritte nel capitolo 1694 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'anno 2011, per le finalità di cui all'articolo 5, comma 3, lettera g), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è prorogato al 31 dicembre 2012.
  1-quater. Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica dei commi 1-bis e 1-ter, pari a 62,2 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Conservazione somme iscritte nel conto della competenza e dei residui per l'anno 2011 sul Fondo per il 5 mille del gettito IRPEF nonché conservazione somme iscritte nel conto della competenza per l'anno 2011 per canoni di locazione e per la revisione del trattamento economico dei ricercatori non confermati a tempo indeterminato nel primo anno di attività.
20. 2. I Relatori.

ART. 29

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. Al fine di consentire la predisposizione dei bilanci tecnici di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, alla luce di nuovi criteri da prevedere con il decreto di cui all'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, che tengano conto della nuova disciplina prevista all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato Pag. 17dal presente decreto, il termine «30 giugno 2012» indicato al primo e secondo periodo del comma 24 dell'articolo 24 del decreto richiamato è sostituito dal seguente: «30 settembre 2012».
29. 185. (Nuova formulazione) Marinello, Mantovano, Marsilio, Baccini, Ceroni, Pagano.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. Il comma 204 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente: «204. I redditi derivanti da lavoro dipendente prestato in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato concorrono a formare il reddito complessivo:
   a) per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011 per l'importo eccedente 8.000 euro;
   b) per l'anno 2012, per l'importo eccedente 6.700 euro. Ai fini della determinazione della misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per l'anno 2013 non si tiene conto dei benefici fiscali di cui al presente comma».

  16-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 16-bis, pari a 24 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede:
   a) quanto a 14 milioni di euro, mediante utilizzo delle proiezioni, per il medesimo anno 2013, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 10 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, quanto a 4 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;
   b) quanto a 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), della legge 25 marzo 1997, n. 68, come rideterminata dalla tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183;
   c) quanto a 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui alle leggi 18 dicembre 1997, n. 440, e 17 maggio 1999, n. 144, come rideterminate dalla tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183.

  16-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
29. 6. (Nuova formulazione) Vannucci, Marchioni, Baretta, Andrea Orlando, Tullo.

Pag. 18

ALLEGATO 2

DL 216/2011: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. (C. 4865 Governo).

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 6.55 (nuova formulazione) DEI RELATORI

  All'emendamento è apportata la seguente modifica:
   a) sostituire la parola: «24», con la seguente: «36».
0. 6. 55. (Nuova formulazione) 14. Marinello, Baretta.

  All'emendamento 6.55 (nuova formulazione) dei relatori, comma 2-bis, sostituire le parole: in data antecedente a quella di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, in ragione di accordi individuali con le seguenti: in ragione di accordi individuali stipulati in data antecedente a quella di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011.

  Conseguentemente, al medesimo comma 2-bis, dopo le parole: elementi certi ed oggettivi aggiungere le seguenti: , quali le comunicazioni obbligatorie agli ispettorati del lavoro o altri equipollenti.
0. 6. 55. (Nuova formulazione) 5. Marinello, Baretta.

  Al comma 2-ter, il secondo periodo è sostituito dal seguente: Al comma 10, dell'articolo 24, del decreto-legge legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole da «Sulla quota» fino alla fine del comma sono soppresse.
0. 6. 55. (Nuova formulazione) 6. Fedriga.

  Al comma 2-ter, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti o autonomi del settore privato, iscritti alle gestioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che si dedicano al lavoro di cura e di assistenza di familiari disabili con totale e permanente inabilità lavorativa, che assume connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ai quali è stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100 per cento, con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi di quanto previsto dalla tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992.
0. 6. 55. (Nuova formulazione) 7. Fedriga, Caparini, Munerato.

  Sopprimere il comma 2-quater.
0. 6. 55. (Nuova formulazione) 8. Fedriga, Montagnoli, Bitonci.

  Al comma 2-bis, in fine, aggiungere il seguente periodo: Al comma 15, dell'articolo 24, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011 le parole: «predeterminate in 240 milioni di euro per l'anno 2013, 630 milioni di euro per l'anno 2014, 1.040 milioni di euro per l'anno 2015, 1.220 milioni di Pag. 19euro per l'anno 2016, 1.030 milioni di euro per l'anno 2017, 610 milioni di euro per l'anno 2018 e 300 milioni di euro per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti «predeterminate in 340 milioni di euro per l'anno 2013, 730 milioni di euro per l'anno 2014, 1.140 milioni di euro per l'anno 2015, 1.320 milioni di euro per l'anno 2016, 1.130 milioni di euro per l'anno 2017, 710 milioni di euro per l'anno 2018 e 400 milioni di euro per l'anno 2019».
0. 6. 55. (Nuova formulazione) 9. Borghesi, Mura, Favia, Paladini.

  All'emendamento dei relatori 6.55 (nuova formulazione), dopo il comma 2-quater, aggiungere il seguente:
  2-quinquies. Qualora in seguito all'inclusione tra i soggetti interessati alla concessione del beneficio dei lavoratori di cui al comma 2-bis, risultasse sulla base del monitoraggio di cui all'articolo 24, comma 15, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il raggiungimento del limite delle risorse ivi previsto, le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiari dal predetto comma 2-bis potranno essere prese in considerazione dagli enti previdenziali, in deroga a quanto previsto dal medesimo comma 15, solo a condizione che, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sia stabilito un incremento delle aliquote contributive non pensionistiche a carico di tutti i datori di lavoro del settore privato dovuti alla gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, prioritariamente considerando i contributi per disoccupazione e in ogni caso escludendo il contributo al fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2 delle legge 29 maggio 1982, n. 297, e successive modificazioni, nonché il contributo di cui all'articolo 25, quarto comma, della legge 31 dicembre 1978, n. 845, in misura sufficiente alla copertura finanziaria dei relativi oneri.
0. 6. 55. (Nuova formulazione) 10. I Relatori.

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ALLEGATO 3

DL 216/2011: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. (C. 4865 Governo).

CORREZIONI DI FORMA APPROVATE

  All'articolo 1, al comma 5, le parole: e successive modificazioni, sono soppresse.

  All'articolo 2, al comma 1, le parole: commissario straordinario sono sostituite dalle seguenti: commissario straordinario.

  All'articolo 4, al comma 1, dopo le parole: legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono inserite le seguenti: e successive modificazioni.

  All'articolo 6, al comma 2, la parola: DPCM è sostituita dalle seguenti: decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e dopo le parole: 25 marzo 2011, sono inserite le seguenti: recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

  All'articolo 8, al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: a carico della finanza pubblica.

  All'articolo 10:
   al comma 2, come modificato nel corso dell'esame in sede referente, dopo le parole: legge 3 agosto 2007, n. 120, sono inserite le seguenti: e successive modificazioni, e le parole: DPCM 25 febbraio 2011, sono sostituite dalle seguenti: decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero della salute;
   al comma 3, le parole: libero professionale sono sostituite dalle seguenti: libero-professionale e le parole: ai sensi dell'articolo 1 del sono sostituite dalle seguenti: ai sensi dell'articolo 15-duodecies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 1 del;
   al comma 4, come modificato nel corso dell'esame in sede referente, dopo le parole: decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2011, sono inserite le seguenti: recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero della salute;
   al comma 5, le parole: La disposizione di cui all'articolo 64 sono sostituite dalle seguenti: L'applicazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 796, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, già prorogata dall'articolo 64, comma 1.

  All'articolo 11:
   al comma 1, lettera a), le parole: 1 gennaio, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: 1o gennaio;
   al comma 5, al primo periodo, dopo le parole: legge 15 luglio 2011, n. 111, sono inserite le seguenti: e successive modificazioni;
   al comma 6, dopo le parole: al comma 5 sono inserite le seguenti: del presente articolo.

  All'articolo 13:
   al comma 1, sostituire la parola: Presidenti con la seguente: presidenti;
   ai commi 2, 6 e 7, le parole: DPCM 25 febbraio 2011, sono sostituite dalle seguenti: decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore Pag. 21proroga di termini relativa al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

  All'articolo 14, al comma 1, primo periodo, le parole: convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono sostituite dalle seguenti: convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

  All'articolo 15:
   al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: euro 10.311.907 sono inserite le seguenti: per l'anno 2012;
   al comma 3, le parole: Sono prorogate, per l'anno 2012, le disposizioni sono sostituite dalle seguenti: È prorogata, per l'anno 2012, l'applicazione delle disposizioni;
   al comma 4, dopo le parole: n. 773, sono inserite le seguenti: e successive modificazioni;
   al comma 5, le parole: è prorogato sono sostituite dalle seguenti: è ulteriormente prorogato;
   al comma 7, le parole: stabilito dall'articolo 23 sono sostituite dalle seguenti: indicato nell'articolo 23 e dopo le parole: 25 marzo 2011, sono inserite le seguenti: recante ulteriore proroga di termini relativa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
   al comma 8, le parole: del decreto sono sostituite dalle seguenti: del regolamento di cui al decreto.

  All'articolo 16, al comma 1, le parole: sulla base verifiche sono sostituite dalle seguenti: sulla base di verifiche.

  All'articolo 17:
   al comma 1, dopo le parole: legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono inserite le seguenti: e successive modificazioni e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: , e successive modificazioni;
   al comma 2, primo periodo, dopo le parole: legge 27 febbraio 2009, n. 14 sono aggiunte le seguenti: e successive modificazioni.

  All'articolo 19, comma 1:
   alla lettera b), le parole: centoventi giorni sono sostituite dalle seguenti: centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
   alla lettera c), le parole: centoventi giorni sono sostituite dalle seguenti: centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
   alla lettera d), le parole: centottanta giorni sono sostituite dalle seguenti: centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
   alla lettera e), dopo le parole: all'articolo 12, sono inserite le seguenti: comma 1, e le parole: novanta giorni sono sostituite dalle seguenti: novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto;
   alla lettera f), le parole: dalla data di entrata in vigore sono sostituite dalle seguenti: dall'entrata in vigore;
   alla lettera g), le parole: novanta giorni sono sostituite dalle seguenti: novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
   alla lettera h), le parole: centottanta giorni sono sostituite dalle seguenti: centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
   alla lettera i), le parole: il 31 dicembre 2012 sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 2012;
   alla lettera l), le parole: novanta giorni sono sostituite dalle seguenti: novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

  All'articolo 21:
   al comma 1, dopo le parole: legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono inserite le seguenti: e successive modificazioni;Pag. 22
   al comma 2, le parole: dell'articolo 2 decreto-legge sono sostituite dalle seguenti: dell'articolo 2 del decreto-legge.

  All'articolo 22, al comma 1, dopo le parole: legge 26 novembre 1993, n. 489, sono inserite le seguenti: e successive modificazioni.

  All'articolo 23, al comma 1, dopo le parole: decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, sono inserite le seguenti: e successive modificazioni.

  All'articolo 24, al comma 1, dopo le parole: legge 15 luglio 2011, n. 111, sono inserite le seguenti: e successive modificazioni, le parole: periodo tredicesimo sono sostituite dalle seguenti: dodicesimo periodo e dopo le parole: legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono inserite le seguenti: e successive modificazioni.

  All'articolo 25, al comma 6, terzo periodo, dopo le parole: Fondo per interventi urgenti e indifferibili sono inserite le seguenti: , come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

  All'articolo 26, al comma 1, primo periodo, dopo le parole: legge 24 novembre 2006, n. 286, sono inserite le seguenti: e successive modificazioni.

  All'articolo 27, al comma 1, le parole: Conferenza Stato-Regioni sono sostituite dalle seguenti: Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la parola: efficientamento è sostituita dalle seguenti: incremento dell'efficienza.

  All'articolo 29:
   al comma 2: alla lettera b), dopo le parole: decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono inserite le seguenti: e successive modificazioni;
   al comma 3, le parole: decreto legge sono sostituite dalle seguenti: decreto-legge;
   al comma 9, dopo le parole: decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono inserite le seguenti: e successive modificazioni;
   al comma 12, dopo le parole: decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011, sono inserite le seguenti: recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell'economia e delle finanze.