CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 gennaio 2012
591.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

DL 216/2011: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. (C. 4865 Governo).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La VII Commissione,
esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 4865 Governo, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 216 del 2011, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative»;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
a) con riferimento al piano straordinario di assunzioni di professori universitari di seconda fascia di cui all'articolo 29, comma 9, della legge n. 240 del 2010, si ritiene necessario che detto piano non sia sottoposto al regime previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 180 del 2008;
b) la proroga di cui all'articolo 8, comma 2, riguardante l'attribuzione di un punteggio per l'accesso all'università sulla base dei risultati conseguiti nel pregresso percorso scolastico si applichi solo alle procedure di arruolamento degli ufficiali medici delle Accademie militari di Esercito, Marina militare e Aeronautica, anche al fine di attivare nuove procedure per l'accesso alle facoltà universitarie a numero programmato;
c) nelle more del riordino del sistema di interventi in favore dell'editoria e del sistema radiotelevisivo locale, sia definito l'impegno finanziario in favore di tali settori, al fine di garantire il pluralismo dell'informazione e assicurare gli attuali livelli occupazionali;
d) per il personale educativo e scolastico degli enti locali si differiscano al 2013 le disposizioni dell'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, e successive modificazioni, affinché i suddetti enti possano procedere alle necessarie assunzioni al fine di garantire la copertura delle dotazioni organiche dei servizi educativi e scolastici;
e) si differisca al 31 agosto 2012 il termine previsto dall'articolo 24, comma, 14 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, per la maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione del personale della scuola con le norme previgenti, al fine di rendere coerente tale termine con la normativa previdenziale del medesimo comparto;
f) si preveda l'inclusione nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, di coloro che hanno conseguito l'abilitazione COBASLID, ovvero per le classi di concorso 31/A e 32/A, 77/A e in scienze della formazione primaria.

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ALLEGATO 2

DL 216/2011: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. (C. 4865 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VII Commissione,
esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 4865 Governo, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 216 del 2011, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative»;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1. Con riferimento al piano straordinario di assunzioni di professori universitari di seconda fascia di cui all'articolo 29, comma 9, della legge n. 240 del 2010, si ritiene necessario che detto piano non sia sottoposto al regime previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 180 del 2008;
2. La proroga di cui all'articolo 8, comma 2, riguardante l'attribuzione di un punteggio per l'accesso all'università sulla base dei risultati conseguiti nel pregresso percorso scolastico si applichi solo alle procedure di arruolamento degli ufficiali medici delle Accademie militari di Esercito, Marina militare e Aeronautica, anche al fine di attivare nuove procedure per l'accesso alle facoltà universitarie a numero programmato;
3. Nelle more del riordino del sistema di interventi in favore dell'editoria e del sistema radiotelevisivo locale, sia definito l'impegno finanziario in favore di tali settori, al fine di garantire il pluralismo dell'informazione e assicurare gli attuali livelli occupazionali;

4. Per il personale educativo e scolastico degli enti locali si differiscano al 2013 le disposizioni dell'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, e successive modificazioni, affinché i suddetti enti possano procedere alle necessarie assunzioni al fine di garantire la copertura delle dotazioni organiche dei servizi educativi e scolastici;

5. Si differisca al 31 agosto 2012 il termine previsto dall'articolo 24, comma, 14 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, per la maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione del personale della scuola con le norme previgenti, al fine di rendere coerente tale termine con la normativa previdenziale del medesimo comparto;

6. Si preveda l'inclusione nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive

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modificazioni, di coloro che hanno conseguito l'abilitazione COBASLID, ovvero per le classi di concorso 31/A e 32/A, 77/A e in scienze della formazione primaria;
7. Si preveda la possibilità per i soggetti di cui alla legge n. 68 del 1999 e di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 4/2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 80 del 2006, di inserire annualmente nelle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 605, della legge n. 296 del 2006, il titolo e di veder riconosciute le riserve di legge.

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ALLEGATO 3

Norme per promuovere l'equità retributiva nel lavoro giornalistico.
Nuovo testo C. 3555 Moffa.

EMENDAMENTO DEL RELATORE

ART. 2

Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede all'istituzione ed al funzionamento della Commissione di cui al presente articolo avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun compenso, emolumento, indennità o rimborso spese.
2. 1. Il Relatore.
(Approvato)

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ALLEGATO 4

Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici. Testo unificato C. 3461 Realacci e C. 3605 Goisis.

EMENDAMENTI

ART. 1

All'articolo 1, comma 1, dopo la parola: rievocazioni, aggiungere la parola: storiche.

Conseguentemente, all'articolo 2, lettere a), b), c), d) e all'articolo 4, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c) e rubrica, nonché al titolo, dopo la parola: rievocazioni, aggiungere la seguente: storiche.
1. 1. Scalera.

ART. 3.

Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: provvedono aggiungere le seguenti: attraverso il proprio Assessorato alla Cultura.
3. 1. Scalera.

Al comma 3, dopo le parole: tengono conto aggiungere le seguenti: come requisiti essenziali.
3. 2. Scalera.
(Approvato)

ART. 4.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dei beni culturali e il Ministro dell'interno, con proprio decreto indica i requisiti minimi di sicurezza per l'incolumità pubblica e per il benessere degli animali impiegati nelle manifestazioni di cui al comma 1 dell'articolo 1.
2. Le manifestazioni di cui al comma 1 dell'articolo 1 nelle quali vengono utilizzati equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati dall'Unione Nazionale Incremento Razze Equine (UNIRE), dalla Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), dalla Federazione Equestre Internazionale (FEI) e dalle Associazioni da queste riconosciute nonché da Associazioni o Enti riconosciuti dal CONI, ad eccezione di mostre, sfilate e cortei, devono essere autorizzate previa presentazione di una relazione tecnica del comitato organizzatore, integrata da un veterinario dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente e previo parere favorevole della Commissione comunale o provinciale per la vigilanza di cui agli articoli 141, 141-bis e 142 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Detta Commissione verifica il rispetto dei requisiti tecnici e delle condizioni essenziali di sicurezza indicati dal decreto ministeriale di cui al comma 1 del presente articolo».
4. 01. Frassinetti.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute,

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di concerto con il Ministro dei beni culturali e il Ministro dell'interno, con proprio decreto indica i requisiti minimi di sicurezza per l'incolumità pubblica e per il benessere degli animali impiegati nelle manifestazioni di cui al comma 1 dell'articolo 1.
2. Le manifestazioni di cui al comma 1 dell'articolo 1 nelle quali vengono utilizzati equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficiali devono essere autorizzate previa presentazione di una relazione tecnica del comitato organizzatore, integrata da un veterinario dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente e previo parere favorevole della Commissione comunale o provinciale per la vigilanza di cui agli articoli 141, 141-bis e 142 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Detta Commissione verifica il rispetto dei requisiti tecnici e delle condizioni essenziali di sicurezza indicati dal decreto ministeriale di cui al comma 1 del presente articolo».
4. 01. (Nuova formulazione). Frassinetti, Gianni.
(Approvato)